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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2269/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2269/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Santa Fe n.1833; , nata a [...] il [...] e Controparte_1 ivi residente in [...] PB 02; , nata a [...] Controparte_2 il 20/03/1990, residente in [...], Via Velez Sarsfield;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni del foro di Roma, come da procura notarile autenticata, tradotta e apostillata allegata al ricorso.
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare Controparte_3
1 e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] da RS Per_2
come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (cfr. doc.
[...] Persona_3 in atti n.1).
L'avo nativo italiano aveva sposato in Italia la connazionale RS [...]
, nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 2), prima di emigrare in Argentina, ove era nata Per_4 il giorno 8/02/1913 a Tres Arroyos, la figlia (cfr. doc. in atti n. 3). Parte_2
si era unita in matrimonio con il cittadino argentino Parte_2 [...]
il 24.11.1931 e dalla loro unione era nata, il 26.08.1935 a RI, la figlia P_ [...]
(cfr. doc. in atti n. 7). RS
aveva sposato il cittadino argentino il 16/10/1958 RS Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 8) generando il figlio , nato a [...] il [...], Parte_1 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9).
si era coniugato con la cittadina argentina il Parte_1 Controparte_5 giorno 8.07.1985 (cfr. doc. in atti n. 10) e dalla predetta unione erano nate le figlie: _1
, nata a [...] il [...] e , nata a
[...] Controparte_2
RI (Repubblica Argentina) il 20.03.1990, entrambe odierne ricorrenti (cfr. doc. in atti nn. 11 e
12).
Conseguentemente, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di cittadino italiano e, pertanto, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Segnatamente, i ricorrenti denunciavano di aver tentato di perseguire la via amministrativa rivolgendosi oralmente al a RI ma di aver ricevuto, sempre Parte_3 verbalmente, in risposta dall'autorità consolare che “in base alla vigente legislazione la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1 gennaio 1948”.
Secondo la difesa, in realtà, , nata nel 1935, figlia di RS Parte_2
e discendente del cittadino italiano era da considerarsi
[...] Persona_7 cittadina italiana per aver acquistato il relativo status civitatis il 1° gennaio 1948 e, in quanto tale,
l'aveva trasmessa al proprio figlio.
Pertanto, proprio dal rapporto materno di filiazione traeva origine l'acquisto della cittadinanza
2 dovendo considerare “italiano colui che è nato da madre italiana anche anteriormente al 1° gennaio
1948, data in cui questa ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli”, in forza delle pronunce di illegittimità costituzionale intervenute in tema di perdita e trasmissione del diritto alla cittadinanza italiana per via materna.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso in quanto la mancanza di una istanza CP_3 amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza e, conseguentemente, l'assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione, aveva determinato l'insussistenza dell'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale. Inoltre, denunciava l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su una questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal Tribunale di
Bologna.
Altresì, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, deducendo che la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis era stata interrotta, con la conseguenza che la cittadinanza italiana non era stata trasmessa ai discendenti, i quali non vantavano alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.03.2025, la difesa si riportava al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento; il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
4 La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato di naturalizzazione rilasciato dal “Potere giudiziario della nazione – Corpo nazionale elettorale n.03295540” il 19.04.2024 e apostillato in data 15.05.2024, si evince che l'avo italiano non si è naturalizzato cittadino argentino.
Pertanto, cittadino italiano nato a [...] il [...], ha RS trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia e Parte_2 quest'ultima ai suoi discendenti fino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante negli atti dello stato civile argentini possa riscontrarsi la distorsione delle generalità del ricorrente o, semplicemente, l'adattamento del prenome alla lingua spagnola si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data l'assonanza delle generalità, dell'età e della paternità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e
5 garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si ritiene, pertanto, che ci siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse nato a [...] il [...], considerato che le discrepanze RS riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile e/o ad adattamenti delle generalità alla lingua indigena.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Per ciò che attiene al passaggio generazionale per via materna, si rileva come Parte_2 figlia di e , contraendo matrimonio con
[...] RS Persona_4 il cittadino argentino il 24.11.193, abbia determinato un'interruzione nella Controparte_4 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.
555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma
6 dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Pertanto, rimanendo al vecchio impianto normativo, non avrebbe Parte_2 potuto trasmettere il proprio status civitatis alla propria figlia . RS
Ciò, in quanto la menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello
Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 e , sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla Controparte_2 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
In aggiunta, secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Per la siffatta analisi e affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, Parte_4 avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, nata il giorno 8/02/1913, figlia di Parte_2 RS ha avuto la cittadinanza italiana per trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa alla propria figlia , nata il [...]. la quale – a sua volta – l'ha RS trasmessa ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_3 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
RI (Repubblica Argentina) il 21/12/1959 e residente in [...]; MA
8 , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Pt_1
PB 02; , nata a [...] il [...], residente in Controparte_2
Funes, Via Velez Sarsfield, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 05/04/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2269/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Santa Fe n.1833; , nata a [...] il [...] e Controparte_1 ivi residente in [...] PB 02; , nata a [...] Controparte_2 il 20/03/1990, residente in [...], Via Velez Sarsfield;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli Avv.ti Mario Antonio Angelelli ed Arturo Salerni del foro di Roma, come da procura notarile autenticata, tradotta e apostillata allegata al ricorso.
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Tribunale chiedendo di accertare Controparte_3
1 e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] da RS Per_2
come risultante dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita (cfr. doc.
[...] Persona_3 in atti n.1).
L'avo nativo italiano aveva sposato in Italia la connazionale RS [...]
, nata il [...] (cfr. doc. in atti n. 2), prima di emigrare in Argentina, ove era nata Per_4 il giorno 8/02/1913 a Tres Arroyos, la figlia (cfr. doc. in atti n. 3). Parte_2
si era unita in matrimonio con il cittadino argentino Parte_2 [...]
il 24.11.1931 e dalla loro unione era nata, il 26.08.1935 a RI, la figlia P_ [...]
(cfr. doc. in atti n. 7). RS
aveva sposato il cittadino argentino il 16/10/1958 RS Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 8) generando il figlio , nato a [...] il [...], Parte_1 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 9).
si era coniugato con la cittadina argentina il Parte_1 Controparte_5 giorno 8.07.1985 (cfr. doc. in atti n. 10) e dalla predetta unione erano nate le figlie: _1
, nata a [...] il [...] e , nata a
[...] Controparte_2
RI (Repubblica Argentina) il 20.03.1990, entrambe odierne ricorrenti (cfr. doc. in atti nn. 11 e
12).
Conseguentemente, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di cittadino italiano e, pertanto, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Segnatamente, i ricorrenti denunciavano di aver tentato di perseguire la via amministrativa rivolgendosi oralmente al a RI ma di aver ricevuto, sempre Parte_3 verbalmente, in risposta dall'autorità consolare che “in base alla vigente legislazione la trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1 gennaio 1948”.
Secondo la difesa, in realtà, , nata nel 1935, figlia di RS Parte_2
e discendente del cittadino italiano era da considerarsi
[...] Persona_7 cittadina italiana per aver acquistato il relativo status civitatis il 1° gennaio 1948 e, in quanto tale,
l'aveva trasmessa al proprio figlio.
Pertanto, proprio dal rapporto materno di filiazione traeva origine l'acquisto della cittadinanza
2 dovendo considerare “italiano colui che è nato da madre italiana anche anteriormente al 1° gennaio
1948, data in cui questa ultima ha acquistato l'idoneità a trasmettere la cittadinanza ai propri figli”, in forza delle pronunce di illegittimità costituzionale intervenute in tema di perdita e trasmissione del diritto alla cittadinanza italiana per via materna.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso in quanto la mancanza di una istanza CP_3 amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza e, conseguentemente, l'assenza di un provvedimento espresso della competente Amministrazione, aveva determinato l'insussistenza dell'interesse processuale ad ottenere una pronuncia giudiziale. Inoltre, denunciava l'opportunità di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale presso la quale era pendente una questione di legittimità costituzionale su una questione analoga a quella in oggetto, sollevata dal Tribunale di
Bologna.
Altresì, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, deducendo che la linea di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis era stata interrotta, con la conseguenza che la cittadinanza italiana non era stata trasmessa ai discendenti, i quali non vantavano alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 06.03.2025, la difesa si riportava al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento; il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
4 La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato di naturalizzazione rilasciato dal “Potere giudiziario della nazione – Corpo nazionale elettorale n.03295540” il 19.04.2024 e apostillato in data 15.05.2024, si evince che l'avo italiano non si è naturalizzato cittadino argentino.
Pertanto, cittadino italiano nato a [...] il [...], ha RS trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla figlia e Parte_2 quest'ultima ai suoi discendenti fino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante negli atti dello stato civile argentini possa riscontrarsi la distorsione delle generalità del ricorrente o, semplicemente, l'adattamento del prenome alla lingua spagnola si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data l'assonanza delle generalità, dell'età e della paternità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_6 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_6
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e
5 garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Si ritiene, pertanto, che ci siano sufficienti elementi per ritenere che l'avo originario dei ricorrenti fosse nato a [...] il [...], considerato che le discrepanze RS riscontrate sono verosimilmente addebitabili ad errori materiali commessi dagli ufficiali dello stato civile e/o ad adattamenti delle generalità alla lingua indigena.
Pertanto, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Per ciò che attiene al passaggio generazionale per via materna, si rileva come Parte_2 figlia di e , contraendo matrimonio con
[...] RS Persona_4 il cittadino argentino il 24.11.193, abbia determinato un'interruzione nella Controparte_4 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n.
555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma
6 dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Pertanto, rimanendo al vecchio impianto normativo, non avrebbe Parte_2 potuto trasmettere il proprio status civitatis alla propria figlia . RS
Ciò, in quanto la menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello
Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti , Parte_1 Controparte_1 e , sussiste l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla Controparte_2 trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
In aggiunta, secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Per la siffatta analisi e affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, Parte_4 avrebbe condotto ad un diniego.
Stabilito ciò, nata il giorno 8/02/1913, figlia di Parte_2 RS ha avuto la cittadinanza italiana per trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa alla propria figlia , nata il [...]. la quale – a sua volta – l'ha RS trasmessa ai suoi discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado Controparte_3 di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , nato a Parte_1
RI (Repubblica Argentina) il 21/12/1959 e residente in [...]; MA
8 , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] Pt_1
PB 02; , nata a [...] il [...], residente in Controparte_2
Funes, Via Velez Sarsfield, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 05/04/2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009
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