Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Arcuri;
- appellanti -
CONTRO
con sede in Villabate, partita IVA;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzia Giannone;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 3518/2017, 3856/2017
[...]
e 5783/2017 emessi nei loro confronti su istanza della per l'asserito Controparte_1 mancato pagamento della somma di € 13.200,00 ciascuno, a titolo di i.v.a., in conseguenza della cessione di appartamenti in permuta di area edificabile stipulata nell'anno 2013. Chiedevano, in via riconvenzionale, il pagamento della penale contrattuale per il ritardo con cui erano stati loro trasferiti la proprietà e il possesso dei tre appartamenti loro promessi.
Costituitasi con comparsa del 18.12.2017, la chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Disposta la riunione dei procedimenti e istruita la causa con prova testimoniale, il
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 664 del 15.02.2022, ha respinto le opposizioni e le domande riconvenzionali spiegate da e che ha condannato al Pt_3 Pt_1
pagamento delle spese del giudizio.
ed , anche quali eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello.
costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_1
In data 20.12.2023 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
MOTIVAZIONE
Gli appellanti lamentano che il Tribunale, muovendo dall'erroneo presupposto che i signori e avrebbero affermato di non essere tenuti al pagamento Pt_3 Pt_1
dell'i.v.a. sul corrispettivo degli appartamenti, ha rigettato l'opposizione. Deducono di avere in realtà sostenuto che il trasferimento del terreno ceduto in permuta, valutato €
660.000,00, doveva ritenersi comprensivo anche dell'i.v.a. dal momento che l'art. 2, lettera F, dell'atto di permuta precisava che con il trasferimento del terreno i permutanti avevano interamente soddisfatto tutte le pretese della anche per il Controparte_1
caso di eventuali aumenti del prezzo dei materiali che si fossero verificati fino alla data di consegna dei manufatti. In mancanza di esplicito diverso accordo tra le parti, pertanto, anche l'imposta sul valore aggiunto doveva ritenersi assolta con il trasferimento del terreno, ossia inclusa nel valore di € 660.000,00 a questo concordemente attribuito dagli artt. 6 e 7 comma 1, lettera B, del contratto di permuta.
Il motivo è infondato.
Con rogito del 02/12/2013, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
unitamente ad altri contraenti, hanno ceduto in permuta alla società
[...] [...]
una porzione di terreno edificabile nel territorio di Villabate, Contrada Controparte_1
Fiduccia, dietro impegno della controparte a cedere a ciascuno un appartamento di futura costruzione.
All'art. 7, lettera B, del contratto di permuta le parti hanno dichiarato “di aver attribuito al terreno ceduto, anche ai fini della fideiussione di cui al precedente articolato, un 3 valore di euro 660.000,00 pari al valore complessivo dei costruendi appartamenti e dell'uso dei posti auto, oggetto della permuta, per cui non si procede ad alcun conguaglio” .
All'art. 8 del contratto le parti hanno pattuito che “il presente atto è soggetto a registro, per quanto riguarda il trasferimento del terreno;
mentre è soggetto a IVA per quanto riguarda il trasferimento degli appartamenti, una volta verificatasi la condizione” (su cui infra).
Secondo quanto stabilito all'articolo 7, dunque, il valore degli appartamenti è stato convenuto come equivalente a quello del terreno, ossia pari a € 660.000,00.
Orbene, se si ritenesse che la somma dovuta a titolo di i.v.a. al costruttore per la cessione degli appartamenti era compresa nell'importo di € 660.000,00, dovrebbe logicamente trarsi la conclusione che il valore degli appartamenti non era pari a quello del terreno, ma inferiore a esso perché corrispondente alla differenza tra € 660.000,00 e quanto dovuto a titolo di i.v.a., imposto che, come è noto, l'imprenditore versa allo
Stato e incassa dal cessionario a titolo di rivalsa.
La previsione del richiamato art. 8, secondo cui la cessione degli appartamenti – integrante il presupposto dell'imposta sul valore aggiunto – non è stata contestuale a quella del terreno, avvalora la tesi che l'i.v.a. non fosse compresa nell'importo di €
660.000,00, cioè al valore del terreno trasferito al momento della conclusione del contratto, quando il presupposto d'imposta non si era ancora realizzato.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del mancato riconoscimento della penale convenuta all'art. 2 lett. h) del contratto di permuta per il caso di ritardo nel trasferimento della proprietà e del possesso degli appartamenti con annessi posti auto.
La censura è fondata.
L'art. 2 lettera G del contratto di permuta ha il seguente tenore: “ il trasferimento della proprietà degli appartamenti sopra citati avrà luogo, con efficacia ex nunc, al perfezionamento del verbale notarile nel quale si dovrà dare atto: 1) che gli appartamenti sono venuti ad esistenza e sono regolarmente catastati;
2) che sono stati realizzati a regola d'arte e in conformità a quanto stabilito nel capitolato;
3) che le dichiarazioni in ordine alla normativa urbanistica rese dal legale rappresentante della
[...]
sono quelle richieste dall'art. 40 della Legge 28.02.1985 n. 47 e Controparte_1
successive modifiche e integrazioni;
4) che è stata redatta dal Professionista Geometra 4
progettista e direttore dei lavori, perizia giurata attestante oltre quanto CP_2
riportato nei superiori punti, la conformità dell'intervento edilizio, di cui al progetto presentato, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, il tutto in conformità a quanto precisato dal secondo comma dell'art. 3 della legge Regionale 31.5.1994 n. 17 o che comunque sono state espletate tutte le formalità per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità; 5) eventuale frazionamento del mutuo richiesto dalla società
[...]
con svincolo dall'ipoteca, accesa a garanzia del mutuo, degli Controparte_1
appartamenti acquistati dai Signori , e Parte_3 Parte_1 [...]
, oltre che dei posti auto;
6) dichiarazione di conformità degli appartamenti Parte_2
alle prescrizioni contenute nell'art. 29 comma 1 bis della legge 27.2.1985 n. 52; 7) dichiarazione della parte acquirente di avere ricevuto dalla parte venditrice le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione energetica degli appartamenti;
attestati che dovranno, in originale, essere allegati al verbale stesso;
all'uopo la come sopra rappresentata, Controparte_3
dichiara che i costruendi appartamenti avranno la classe energetica “E” o superiore;
8) consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio della parte acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, a copertura dei danni materiali e diretti agli appartamenti, compresi i danni a terzi, cui sia tenuta la
[...]
ai sensi dell'art. 1669 c.c. derivanti da rovina totale o parziale, oppure Controparte_1
da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatisi successivamente al trasferimento della proprietà degli appartamenti oggetto del presente atto;
9) trasferimento del possesso giuridico e della detenzione degli appartamenti.
Alla successiva lettera H del medesimo art. 2, le parti hanno testualmente convenuto che
“I lavori di cui sopra e comunque il citato verbale da perfezionarsi su richiesta della parte più diligente, avrà luogo entro diciotto mesi dalla data odierna. Trascorso infruttuosamente detto termine, solo a partire dal 02.07/2016, per ogni mese o frazione di mese di ritardo imputabile alla società quest'ultima incorrerà in una CP_1 penale mensile di € 1.000,00 per ciascun appartamento non trasferito”.
Il verbale di constatazione, cui i contraenti hanno condizionato il trasferimento della proprietà degli appartamenti con efficacia ex nunc, è stato redatto in data 20.02.2017 in
Not. , in atti, e conferma che soltanto a quella data risultavano espletate le Pt_4 5 formalità per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità ed attestata la conformità dell'intervento edilizio alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, così come asseverato dal Geometra nella perizia giurata e dallo stesso confermato in sede CP_2
di prova testimoniale. Il che è a dirsi anche per la consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio degli acquirenti.
Tenuto conto del preciso tenore e della ratio della richiamata clausola contrattuale, appare ininfluente che prima della redazione del verbale di constatazione gli appartamenti erano stati messi nella disponibilità degli appellanti, posto che erano rimaste aperte tutte le altre condizioni indicate al citato art. 2 lettera G del contratto di permuta.
Discende perciò dal ritardo nell'adempimento l'obbligo della società appellata di corrispondere, a titolo di penale, la somma di complessivi € 24.000,00 (€ 3.000,00 x 8 mesi = € 24.000,00), oltre interessi legali.
L'esito complessivo del giudizio, con reciproca soccombenza delle parti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 664 del 15.02.2022, appellata da ed condanna la Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore degli appellanti, della somma di € 24.000,00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
compensa tra le parti le spese del primo grado del giudizio;
conferma nel resto la sentenza appellata;
compensa tra le parti le spese di appello.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di
Appello, in data 29 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano
Il Presidente
Giuseppe Lupo