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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 472/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRENO ANTONINO
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALOMBA Controparte_1 P.IVA_2
NC e dell'avv. CONTI LEOPOLDO appellata – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per il disattese tutte le istanze, difese ed eccezioni Parte_1 avversarie ed in particolare l'appello incidentale proposto da – voglia, Controparte_1 in riforma dell'appellata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 764-2017 emesso dal Tribunale di Palmi e, nel merito della domanda dell'appellata, rigettare la stessa perché infondata;
ovvero, in subordine, accogliere la domanda medesima nei limiti del giusto e del provato;
in ogni caso condannando la controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
per In via principale: rigettare tutte le domande di cui all'Atto di CP_1
Appello e citazione del in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque Pt_1 non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto
• confermare la sentenza impugnata n. 234/2020 - RGN 434/2019 resa in data 6 marzo 2020 dal Tribunale di Palmi ad eccezione del capo della stessa relativa alle spese di lite e conseguentemente,
• accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto Controparte_1
• riformare la sentenza impugnata nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite e per l'effetto
• condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 27.3.2018, il
[...] proponeva opposizione al DI n. 764/2017, con il quale gli veniva Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di 4.937,73 oltre interessi ex art. 5 D.lgs n. CP 231/2002 in favore di (di seguito ), credito derivante dal contratto di Controparte_1 factoring con EL RG PA (per un totale di € 161.653,81). L'opponente eccepiva la mancanza di un contratto scritto con la cedente per la somministrazione di energia elettrica, e in subordine contestava l'intervenuta somministrazione nei termini e per le quantità fatturate e comunque la mancata presentazione delle fatture per il pagamento, con conseguente inesigibilità degli interessi moratori. L'opponente concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda di pagamento, o per l'accoglimento solo nei limiti del dovuto. CP Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando:
- che la fornitura era stata effettuata su richiesta espressa del comune (fatture del
17.12.2015) e per in parte prestata da EL RG PA in regime di salvaguardia ex DL n. 73/2007;
- che la somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia non prevede la conclusione di un contratto tra le parti, e si applicano le condizioni pag. 2/9 previste nel contratto disciplinato dalla legge istitutiva, in difetto di scelta di un nuovo fornitore sul mercato libero da parte del cliente;
- che i consumi sono stati fatturati secondo il sistema Arera e sono assistiti da presunzione di veridicità;
- che le fatture sono state trasmesse sulla piattaforma elettronica utilizzata dall'ente locale, e che il comune aveva ricevuto la notifica della cessione del credito e la diffida ad adempiere del 8.06.2017.
Con sentenza n. 1134/2019 il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, il comune Parte_1 impugnava la decisione di prime cure, affermando con il primo motivo di
[...] appello, la violazione degli artt. 112,116, 132 c.p.c., 2697 c.c., nonché della legge
125/07 e del R.D. 24404/1923, poiché non spettava all'opponente dimostrare la fondatezza delle eccezioni (peraltro mere difese) di carenza di contratto scritto, ed eccepiva che la legittimità della somministrazione in regime di salvaguardia poteva essere affermata solo in presenza di un precedente fornitura fondata su prova scritta, legittimità che comunque non poteva valere per le due fatture emesse per forniture urgenti. Con il secondo e subordinato motivo di appello, il comune affermava l'inesistenza del credito, poiché le fatture per somministrazioni di energia elettrica erano stati in parte compensati con le fatture negative n. 4700986958 del 26 luglio 2016 e n.
4700684791 del 25 maggio 2016, con debito residuo limitato alle fatture nn.
4700222372 e4700351651, complessivamente pari ad € 379,03.
Con il terzo motivo di appello, il contestava l'omessa motivazione Pt_1 sull'inapplicabilità degli interessi moratori, insistendo nella mancata notifica delle fatture n. 8401002406 e n. 8401002407, entrambe di importo pari a € 91,14.
L'appellante concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado. CP Si costituiva in giudizio , che eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito ribadiva la legittimità della somministrazione sulla scorta delle disposizioni del DL 73/2007, la genericità delle contestazioni in merito alla quantificazione dei consumi, documentati dall'opposta, e pag. 3/9 CP l'implicito rigetto delle ulteriori eccezioni da parte del giudice di prime cure. proponeva, poi, appello incidentale avverso il capo della sentenza che disponeva la compensazione delle spese di lite, ritenendo che la motivazione utilizzata dalla sentenza impugnata sia solo apparente e non che non esprima la sussistenza di gravi motivi per non applicare la regola della soccombenza.
Con ordinanza del 9.09.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è parzialmente fondato.
La Corte rileva che la sentenza impugnata è effettivamente motivata in modo contraddittorio: utilizza in maniera errata il principio della ragione più liquida, poiché la prima questione affrontata (validità della somministrazione in regime di salvaguardia anche in difetto di contratto scritto con il gestore designato) non era assorbente delle ulteriori motivazioni dell'opposizione; afferma che l'opponente non aveva fornito la prova delle eccezioni sollevate, quando dette “eccezioni” erano dirette ad escludere la validità del contratto e la quantificazione dei consumi, nonché la applicabilità degli interessi, e quindi l'onere della prova gravava sulla controparte;
offre una motivazione sul quantum del tutto generica ed omette di esaminare la questione dell'applicabilità degli interessi e dell'esistenza del contratto per le due fatture emesse al di fuori del regime di salvaguardia.
La mera contraddittorietà della motivazione non comporta, tuttavia, la nullità della sentenza, poiché occorre verificare la fondatezza dei motivi di appello relativi al merito della decisione, e pertanto procedere all'esame delle singole difese dell'opponente, riproposte in questo grado come motivi di appello.
2.1.1. Si deve ritenere corretta la decisione di prime cure rispetto alla legittimità della somministrazione in regime di salvaguardia ed alla validità del rapporto anche in difetto di contratto scritto.
In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, convertito con pag. 4/9 modificazioni dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo".
(Cass. Sez. 3, 22/07/2024, n. 20140, Rv. 671819 - 01). Il servizio è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in legge n.
125/2007, per tutti gli utenti che, per qualsiasi motivazione, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Ed in proposito, va subito rilevato che tra i clienti non domestici – purché di dette dimensioni – sono compresi gli enti pubblici, quelli locali inclusi. Il rapporto è totalmente eteroregolato, per cui non occorre la sottoscrizione di un accordo scritto, né è necessaria la validità del precedente contratto con il precedente fornitore. Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti in virtù delle disposizioni di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007, disciplina di carattere speciale che prevale, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione. In conclusione, l'attivazione del regime di salvaguardia non richiede la stipulazione di un apposito contratto, e pertanto l'assenza di forma scritta e di un vero e proprio documento contrattuale non può determinare la nullità della somministrazione resa in favore dell'ente locale. Si deve, inoltre, ricordare che la forma scritta per i contratti della PA (di cui al RD n. 2440 del 1923) è prevista al fine di garantire le esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, e questa esigenza certamente è garantita quando il contratto sorge ex lege, visto che in questa ipotesi la scelta del contraente e le condizioni contrattuali sono garantite dalla scelta legislativa.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, inoltre, la somministrazione in regime di salvaguardia si può innestare anche su un rapporto negoziale di fornitura irregolare o nullo, poiché il primo rapporto è necessariamente cessato e l'utente finale non ha effettuato una scelta di un nuovo fornitore, per cui il rapporto si instaura con il pag. 5/9 fornitore individuato ed in regime di salvaguardia, ex lege, per garantire la continuità della somministrazione di energia elettrica.
Non si tratta, pertanto, del mero subentro di un fornitore nel contratto stipulato inter alios, che comporterebbe l'insuperabilità del vizio di nullità originario della costituzione, ma di un nuovo e diverso rapporto, direttamente disciplinato dalla legge, sia con riferimento alla scelta del contraente fornitore, sia per quanto riguarda le condizioni contrattuali applicabili.
2.1.2. Le considerazioni di cui al precedente paragrafo rendono legittima la richiesta di pagamento per le 9 fatture emesse dalla cedente in esecuzione della somministrazione in regime di salvaguardia, ma non valgono per le due fatture del 17.12.2015 di € 91,14 ciascuna, emesse per “Allac. Spese Generali” e che non si riferiscono al servizio di salvaguardia (iniziato il 19.12.2015).
La cessionaria ritiene che dette somme debbano essere corrisposte dal comune in quanto oggetto di specifica richiesta da parte dell'ente locale di fornitura straordinaria, ma nel CP fascicolo di non vi è traccia di questa richiesta, né sono stati allegati contratti o altri atti di impegno del comune a giustificazione della richiesta di pagamento.
La produzione delle fatture, di cui non è stato documentato l'invio all'ente, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti, tenuto conto della contestazione specifica da parte dell'opponente e della sua natura di ente pubblico.
L'assenza di un contratto scritto per le somme portate dalle due fatture del 17.12.2015 conduce pertanto all'accoglimento parziale dell'opposizione, con revoca del DI impugnato e rigetto della domanda di pagamento limitatamente alla somma di € 182,28.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è in parte fondato.
L'opponente ha contestato le somme richieste con le fatture azionate, ritenendo non dimostrati i consumi, ed ha contestato di aver ricevuto le fatture, escludendo quindi la possibilità di richiedere gli interessi moratori dalle scadenze. CP
ha provato i crediti portati dalle 9 fatture emesse in regime di salvaguardia, producendo la certificazione dei consumi da parte del distributore di energia, soggetto terzo rispetto al cedente. La documentazione non è stata contestata dal comune, che si è limitato a generica eccezioni e difese, relativamente alla errata interpretazione dell'art. 2967 c.c. pag. 6/9 In realtà, il creditore ha assolto il suo onere probatorio, dimostrando l'esistenza di un valido contratto e documentando i consumi, contabilizzati dal distributore, ossia il soggetto che provvede a far pervenire l'energia elettrica all'utente e che comunica al fornitore il quantitativo di energia consumato per ogni Pod.
L'opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'inattendibilità della rilevazione dei consumi, o l'avvenuta estinzione del debito. Il comune non ha mai contestata che i consumi fossero difformi da quelli registrati e non ha mai dedotto l'estinzione dei crediti nel giudizio di primo grado. L'eccezione di compensazione dei crediti ingiunti con le fatture a credito menzionate nell'atto di appello è pertanto nuova e fondata su documenti mai prodotti, né in primo grado né nel presente procedimento. CP
2.3. Si deve, invece, rilevare che non ha dimostrato l'invio delle fatture all'ente locale da parte della cedente, visto che il documento n. 6 allegato alle memorie istruttorie dell'opposta e denominato esito fatturazione elettronica è un foglio non sottoscritto, nel quale sono elencate le fatture elettroniche asseritamente trasmesse e l'intervenuta accettazione o il decorso del termine. Il documento non ha quindi alcun valore probatorio, tenuto conto della espressa contestazione offerta dall'ente locale rispetto alla ricezione delle fatture in oggetto.
Gli interessi moratori, pertanto, decorrono dal trentesimo giorno dalla ricezione della richiesta di pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. A) del D.lgs 231 del 2002, ossia dalla richiesta del 8.6.2017.
2.4. In accoglimento parziale dell'appello, pertanto, si deve riformare la sentenza impugnata e revocare il DI opposto e imitare l'accoglimento della domanda di
[...]
alla somma per la quale sussiste la prova dell'esistenza del credito della CP_1 cessionaria. Il deve essere condannato al pagamento della Parte_1 somma di € 4.755,45, oltre interessi moratori dal 8.7.2017 al soddisfo.
3. La riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante impone una nuova decisione in punto di spese di giudizio, ma questa conclusione non determina di per sé l'assorbimento dell'appello incidentale sul punto.
Difatti, l'accoglimento parziale dell'appello della parte totalmente soccombente in primo grado non potrebbe altrimenti portare alla modifica in peius del regime delle pag. 7/9 spese in suo danno, in difetto di appello incidentale per tale capo della sentenza da parte CP dell'appellato, per cui residua l'interesse di alla decisione.
Giova, inoltre, rilevare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (Cass. Sez. 3,
05/09/2022, n. 26139, Rv. 665649 - 01). L'appellato ha, infatti, precisato che avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata ma, preso atto della proposizione del gravame, ha contestato la decisione in merito alle spese di lite.
Tanto premesso, si deve ritenere che l'appello incidentale sia fondato, in quanto la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure (considerato il tenore delle difese e le posizioni delle parti) è generica e non dà conto dei motivi che l'avrebbero indotto a superare la regola della soccombenza. In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01).
La motivazione nel caso di specie non era logica, poiché le ragioni di opposizione avanzate dell'opponente erano state tutte rigettate e la posizioni delle parti rispecchiavano la tradizionale contrapposizione tra opponente e opposto.
3.1. Le spese del doppio grado di giudizio debbono, pertanto, essere regolate in applicazione del principio di soccombenza, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e nel caso di specie si deve osservare che la domanda di condanna proposta da
è stata accolta, sebbene in misura leggermente inferiore a quella CP_1 originariamente richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
pag. 8/9 La Corte ritiene, pertanto, che le spese di lite debbano essere poste a carico del
[...] per 7/8, e compensate per 1/8, per tener conto dell'accoglimento Parte_1 parziale della domanda di e della particolare complessità delle questioni CP_1 relative alla validità del contrato concluso ope legis per il servizio di salvaguardia.
Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 1.278,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale); € 1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, €
496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale), per un totale di €
2736,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1134/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, revoca il DI n. 764/2017 e condanna il
[...] al pagamento della somma di € 4.755,45, oltre interessi Parte_1 moratori dal 8.7.2017 al soddisfo in favore di;
CP_1
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da;
CP_1
3. Compensa per 1/8 le spese del doppio grado di giudizio e condanna il
[...] al pagamento, in favore di , dei 7/8 delle Parte_1 CP_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida (già in questa proporzione) in €
2.394,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10 ottobre 2025
La Presidente est. Manuela Morrone
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 472/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. FRENO ANTONINO
appellante – appellato incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALOMBA Controparte_1 P.IVA_2
NC e dell'avv. CONTI LEOPOLDO appellata – appellante incidentale
CONCLUSIONI
per il disattese tutte le istanze, difese ed eccezioni Parte_1 avversarie ed in particolare l'appello incidentale proposto da – voglia, Controparte_1 in riforma dell'appellata sentenza, revocare il decreto ingiuntivo n. 764-2017 emesso dal Tribunale di Palmi e, nel merito della domanda dell'appellata, rigettare la stessa perché infondata;
ovvero, in subordine, accogliere la domanda medesima nei limiti del giusto e del provato;
in ogni caso condannando la controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio;
per In via principale: rigettare tutte le domande di cui all'Atto di CP_1
Appello e citazione del in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque Pt_1 non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto
• confermare la sentenza impugnata n. 234/2020 - RGN 434/2019 resa in data 6 marzo 2020 dal Tribunale di Palmi ad eccezione del capo della stessa relativa alle spese di lite e conseguentemente,
• accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto Controparte_1
• riformare la sentenza impugnata nel capo relativo alla regolazione delle spese di lite e per l'effetto
• condannare parte appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 27.3.2018, il
[...] proponeva opposizione al DI n. 764/2017, con il quale gli veniva Parte_1 ingiunto il pagamento della somma di 4.937,73 oltre interessi ex art. 5 D.lgs n. CP 231/2002 in favore di (di seguito ), credito derivante dal contratto di Controparte_1 factoring con EL RG PA (per un totale di € 161.653,81). L'opponente eccepiva la mancanza di un contratto scritto con la cedente per la somministrazione di energia elettrica, e in subordine contestava l'intervenuta somministrazione nei termini e per le quantità fatturate e comunque la mancata presentazione delle fatture per il pagamento, con conseguente inesigibilità degli interessi moratori. L'opponente concludeva quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto della domanda di pagamento, o per l'accoglimento solo nei limiti del dovuto. CP Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione ed affermando:
- che la fornitura era stata effettuata su richiesta espressa del comune (fatture del
17.12.2015) e per in parte prestata da EL RG PA in regime di salvaguardia ex DL n. 73/2007;
- che la somministrazione di energia elettrica in regime di salvaguardia non prevede la conclusione di un contratto tra le parti, e si applicano le condizioni pag. 2/9 previste nel contratto disciplinato dalla legge istitutiva, in difetto di scelta di un nuovo fornitore sul mercato libero da parte del cliente;
- che i consumi sono stati fatturati secondo il sistema Arera e sono assistiti da presunzione di veridicità;
- che le fatture sono state trasmesse sulla piattaforma elettronica utilizzata dall'ente locale, e che il comune aveva ricevuto la notifica della cessione del credito e la diffida ad adempiere del 8.06.2017.
Con sentenza n. 1134/2019 il Tribunale di Palmi rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, il comune Parte_1 impugnava la decisione di prime cure, affermando con il primo motivo di
[...] appello, la violazione degli artt. 112,116, 132 c.p.c., 2697 c.c., nonché della legge
125/07 e del R.D. 24404/1923, poiché non spettava all'opponente dimostrare la fondatezza delle eccezioni (peraltro mere difese) di carenza di contratto scritto, ed eccepiva che la legittimità della somministrazione in regime di salvaguardia poteva essere affermata solo in presenza di un precedente fornitura fondata su prova scritta, legittimità che comunque non poteva valere per le due fatture emesse per forniture urgenti. Con il secondo e subordinato motivo di appello, il comune affermava l'inesistenza del credito, poiché le fatture per somministrazioni di energia elettrica erano stati in parte compensati con le fatture negative n. 4700986958 del 26 luglio 2016 e n.
4700684791 del 25 maggio 2016, con debito residuo limitato alle fatture nn.
4700222372 e4700351651, complessivamente pari ad € 379,03.
Con il terzo motivo di appello, il contestava l'omessa motivazione Pt_1 sull'inapplicabilità degli interessi moratori, insistendo nella mancata notifica delle fatture n. 8401002406 e n. 8401002407, entrambe di importo pari a € 91,14.
L'appellante concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado. CP Si costituiva in giudizio , che eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito ribadiva la legittimità della somministrazione sulla scorta delle disposizioni del DL 73/2007, la genericità delle contestazioni in merito alla quantificazione dei consumi, documentati dall'opposta, e pag. 3/9 CP l'implicito rigetto delle ulteriori eccezioni da parte del giudice di prime cure. proponeva, poi, appello incidentale avverso il capo della sentenza che disponeva la compensazione delle spese di lite, ritenendo che la motivazione utilizzata dalla sentenza impugnata sia solo apparente e non che non esprima la sussistenza di gravi motivi per non applicare la regola della soccombenza.
Con ordinanza del 9.09.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è parzialmente fondato.
La Corte rileva che la sentenza impugnata è effettivamente motivata in modo contraddittorio: utilizza in maniera errata il principio della ragione più liquida, poiché la prima questione affrontata (validità della somministrazione in regime di salvaguardia anche in difetto di contratto scritto con il gestore designato) non era assorbente delle ulteriori motivazioni dell'opposizione; afferma che l'opponente non aveva fornito la prova delle eccezioni sollevate, quando dette “eccezioni” erano dirette ad escludere la validità del contratto e la quantificazione dei consumi, nonché la applicabilità degli interessi, e quindi l'onere della prova gravava sulla controparte;
offre una motivazione sul quantum del tutto generica ed omette di esaminare la questione dell'applicabilità degli interessi e dell'esistenza del contratto per le due fatture emesse al di fuori del regime di salvaguardia.
La mera contraddittorietà della motivazione non comporta, tuttavia, la nullità della sentenza, poiché occorre verificare la fondatezza dei motivi di appello relativi al merito della decisione, e pertanto procedere all'esame delle singole difese dell'opponente, riproposte in questo grado come motivi di appello.
2.1.1. Si deve ritenere corretta la decisione di prime cure rispetto alla legittimità della somministrazione in regime di salvaguardia ed alla validità del rapporto anche in difetto di contratto scritto.
In tema di somministrazione di energia elettrica attraverso l'erogazione del "servizio di salvaguardia" disciplinato dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 73 del 2007, convertito con pag. 4/9 modificazioni dalla l. n. 125 del 2007, l'assunzione della qualità di aggiudicatario del servizio per l'area territoriale di riferimento, alla scadenza del periodo di operatività dell'esercente in via provvisoria, determina ex lege il subentro nel rapporto relativo alla prestazione del servizio, così dando luogo ad un'ipotesi di "scambio senza accordo".
(Cass. Sez. 3, 22/07/2024, n. 20140, Rv. 671819 - 01). Il servizio è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in legge n.
125/2007, per tutti gli utenti che, per qualsiasi motivazione, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
Ed in proposito, va subito rilevato che tra i clienti non domestici – purché di dette dimensioni – sono compresi gli enti pubblici, quelli locali inclusi. Il rapporto è totalmente eteroregolato, per cui non occorre la sottoscrizione di un accordo scritto, né è necessaria la validità del precedente contratto con il precedente fornitore. Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti in virtù delle disposizioni di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007, disciplina di carattere speciale che prevale, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione. In conclusione, l'attivazione del regime di salvaguardia non richiede la stipulazione di un apposito contratto, e pertanto l'assenza di forma scritta e di un vero e proprio documento contrattuale non può determinare la nullità della somministrazione resa in favore dell'ente locale. Si deve, inoltre, ricordare che la forma scritta per i contratti della PA (di cui al RD n. 2440 del 1923) è prevista al fine di garantire le esigenze di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, e questa esigenza certamente è garantita quando il contratto sorge ex lege, visto che in questa ipotesi la scelta del contraente e le condizioni contrattuali sono garantite dalla scelta legislativa.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, inoltre, la somministrazione in regime di salvaguardia si può innestare anche su un rapporto negoziale di fornitura irregolare o nullo, poiché il primo rapporto è necessariamente cessato e l'utente finale non ha effettuato una scelta di un nuovo fornitore, per cui il rapporto si instaura con il pag. 5/9 fornitore individuato ed in regime di salvaguardia, ex lege, per garantire la continuità della somministrazione di energia elettrica.
Non si tratta, pertanto, del mero subentro di un fornitore nel contratto stipulato inter alios, che comporterebbe l'insuperabilità del vizio di nullità originario della costituzione, ma di un nuovo e diverso rapporto, direttamente disciplinato dalla legge, sia con riferimento alla scelta del contraente fornitore, sia per quanto riguarda le condizioni contrattuali applicabili.
2.1.2. Le considerazioni di cui al precedente paragrafo rendono legittima la richiesta di pagamento per le 9 fatture emesse dalla cedente in esecuzione della somministrazione in regime di salvaguardia, ma non valgono per le due fatture del 17.12.2015 di € 91,14 ciascuna, emesse per “Allac. Spese Generali” e che non si riferiscono al servizio di salvaguardia (iniziato il 19.12.2015).
La cessionaria ritiene che dette somme debbano essere corrisposte dal comune in quanto oggetto di specifica richiesta da parte dell'ente locale di fornitura straordinaria, ma nel CP fascicolo di non vi è traccia di questa richiesta, né sono stati allegati contratti o altri atti di impegno del comune a giustificazione della richiesta di pagamento.
La produzione delle fatture, di cui non è stato documentato l'invio all'ente, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un contratto tra le parti, tenuto conto della contestazione specifica da parte dell'opponente e della sua natura di ente pubblico.
L'assenza di un contratto scritto per le somme portate dalle due fatture del 17.12.2015 conduce pertanto all'accoglimento parziale dell'opposizione, con revoca del DI impugnato e rigetto della domanda di pagamento limitatamente alla somma di € 182,28.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è in parte fondato.
L'opponente ha contestato le somme richieste con le fatture azionate, ritenendo non dimostrati i consumi, ed ha contestato di aver ricevuto le fatture, escludendo quindi la possibilità di richiedere gli interessi moratori dalle scadenze. CP
ha provato i crediti portati dalle 9 fatture emesse in regime di salvaguardia, producendo la certificazione dei consumi da parte del distributore di energia, soggetto terzo rispetto al cedente. La documentazione non è stata contestata dal comune, che si è limitato a generica eccezioni e difese, relativamente alla errata interpretazione dell'art. 2967 c.c. pag. 6/9 In realtà, il creditore ha assolto il suo onere probatorio, dimostrando l'esistenza di un valido contratto e documentando i consumi, contabilizzati dal distributore, ossia il soggetto che provvede a far pervenire l'energia elettrica all'utente e che comunica al fornitore il quantitativo di energia consumato per ogni Pod.
L'opponente avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'inattendibilità della rilevazione dei consumi, o l'avvenuta estinzione del debito. Il comune non ha mai contestata che i consumi fossero difformi da quelli registrati e non ha mai dedotto l'estinzione dei crediti nel giudizio di primo grado. L'eccezione di compensazione dei crediti ingiunti con le fatture a credito menzionate nell'atto di appello è pertanto nuova e fondata su documenti mai prodotti, né in primo grado né nel presente procedimento. CP
2.3. Si deve, invece, rilevare che non ha dimostrato l'invio delle fatture all'ente locale da parte della cedente, visto che il documento n. 6 allegato alle memorie istruttorie dell'opposta e denominato esito fatturazione elettronica è un foglio non sottoscritto, nel quale sono elencate le fatture elettroniche asseritamente trasmesse e l'intervenuta accettazione o il decorso del termine. Il documento non ha quindi alcun valore probatorio, tenuto conto della espressa contestazione offerta dall'ente locale rispetto alla ricezione delle fatture in oggetto.
Gli interessi moratori, pertanto, decorrono dal trentesimo giorno dalla ricezione della richiesta di pagamento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. A) del D.lgs 231 del 2002, ossia dalla richiesta del 8.6.2017.
2.4. In accoglimento parziale dell'appello, pertanto, si deve riformare la sentenza impugnata e revocare il DI opposto e imitare l'accoglimento della domanda di
[...]
alla somma per la quale sussiste la prova dell'esistenza del credito della CP_1 cessionaria. Il deve essere condannato al pagamento della Parte_1 somma di € 4.755,45, oltre interessi moratori dal 8.7.2017 al soddisfo.
3. La riforma della sentenza di primo grado in senso favorevole all'appellante impone una nuova decisione in punto di spese di giudizio, ma questa conclusione non determina di per sé l'assorbimento dell'appello incidentale sul punto.
Difatti, l'accoglimento parziale dell'appello della parte totalmente soccombente in primo grado non potrebbe altrimenti portare alla modifica in peius del regime delle pag. 7/9 spese in suo danno, in difetto di appello incidentale per tale capo della sentenza da parte CP dell'appellato, per cui residua l'interesse di alla decisione.
Giova, inoltre, rilevare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (Cass. Sez. 3,
05/09/2022, n. 26139, Rv. 665649 - 01). L'appellato ha, infatti, precisato che avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza impugnata ma, preso atto della proposizione del gravame, ha contestato la decisione in merito alle spese di lite.
Tanto premesso, si deve ritenere che l'appello incidentale sia fondato, in quanto la motivazione utilizzata dal giudice di prime cure (considerato il tenore delle difese e le posizioni delle parti) è generica e non dà conto dei motivi che l'avrebbero indotto a superare la regola della soccombenza. In tema di spese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente (Cass. Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01).
La motivazione nel caso di specie non era logica, poiché le ragioni di opposizione avanzate dell'opponente erano state tutte rigettate e la posizioni delle parti rispecchiavano la tradizionale contrapposizione tra opponente e opposto.
3.1. Le spese del doppio grado di giudizio debbono, pertanto, essere regolate in applicazione del principio di soccombenza, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e nel caso di specie si deve osservare che la domanda di condanna proposta da
è stata accolta, sebbene in misura leggermente inferiore a quella CP_1 originariamente richiesta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
pag. 8/9 La Corte ritiene, pertanto, che le spese di lite debbano essere poste a carico del
[...] per 7/8, e compensate per 1/8, per tener conto dell'accoglimento Parte_1 parziale della domanda di e della particolare complessità delle questioni CP_1 relative alla validità del contrato concluso ope legis per il servizio di salvaguardia.
Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 1.278,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale); € 1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, €
496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale), per un totale di €
2736,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1134/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dal e, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, revoca il DI n. 764/2017 e condanna il
[...] al pagamento della somma di € 4.755,45, oltre interessi Parte_1 moratori dal 8.7.2017 al soddisfo in favore di;
CP_1
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da;
CP_1
3. Compensa per 1/8 le spese del doppio grado di giudizio e condanna il
[...] al pagamento, in favore di , dei 7/8 delle Parte_1 CP_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida (già in questa proporzione) in €
2.394,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 10 ottobre 2025
La Presidente est. Manuela Morrone
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