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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 351/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Subprovinciale Lamezia Terme - Via S. D'Ippolito 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004176228000 CONTRIBUTI INPS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004176228000 INPS MOD D10 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004176228000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000103003000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000103003000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 33020160000982934000 CONTRIBUTI IVS 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 33020170000069085000 MOD DM 10 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 03020249004176228000, emessa de1l'Agenzia Delle Entrate — Riscossione, notificata il 16/11/2024, limitatamente alla cartella n.
03020150000103003000 per Irpef anno 2011 e agli avvisi di addebito INPS n. 33020160000982934000 e n. 33020170000069085000.
A fondamento della propria opposizione, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito INPS) e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e contestava le deduzioni del ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva L'INPS ed eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria in favore del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Con note del 2.02.2026, parte ricorrente manifestava la volontà di rinunciare al ricorso, volendo aderire alla “Rottamazione quinquies”.
All'udienza del 5 febbraio 2026, i rappresentanti delle parti resistenti prendevano atto della rinuncia al ricorso del ricorrente, ma insistevano per la condanna alle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso del ricorrente, in mancanza di contestazione delle parti convenute, deve dichiarare estinto il procedimento.
Peraltro, la regolamentazione delle spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, deve avvenire sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Parti resistenti hanno chiesto, fondatamente,il rimborso delle spese di lite, poiché hanno appreso della rinuncia al ricorso soltanto in udienza, e quindi dopo la loro costituzione.
Sicché essendo stata necessaria la difesa in giudizio di esse parti convenute e non avendo il ricorrente comunicato loro la rinuncia, s'impone la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti liquidate in euro 300,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Presidente e Relatore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente e Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 199/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Subprovinciale Lamezia Terme - Via S. D'Ippolito 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004176228000 CONTRIBUTI INPS 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004176228000 INPS MOD D10 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004176228000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000103003000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150000103003000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 33020160000982934000 CONTRIBUTI IVS 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 33020170000069085000 MOD DM 10 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° 03020249004176228000, emessa de1l'Agenzia Delle Entrate — Riscossione, notificata il 16/11/2024, limitatamente alla cartella n.
03020150000103003000 per Irpef anno 2011 e agli avvisi di addebito INPS n. 33020160000982934000 e n. 33020170000069085000.
A fondamento della propria opposizione, il ricorrente eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito INPS) e l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate.
Si costituiva in giudizio Agenzia Entrate Riscossione e contestava le deduzioni del ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Si costituiva L'INPS ed eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria in favore del Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Con note del 2.02.2026, parte ricorrente manifestava la volontà di rinunciare al ricorso, volendo aderire alla “Rottamazione quinquies”.
All'udienza del 5 febbraio 2026, i rappresentanti delle parti resistenti prendevano atto della rinuncia al ricorso del ricorrente, ma insistevano per la condanna alle spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
la Corte, preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso del ricorrente, in mancanza di contestazione delle parti convenute, deve dichiarare estinto il procedimento.
Peraltro, la regolamentazione delle spese di lite, in assenza di accordo tra le parti, deve avvenire sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Parti resistenti hanno chiesto, fondatamente,il rimborso delle spese di lite, poiché hanno appreso della rinuncia al ricorso soltanto in udienza, e quindi dopo la loro costituzione.
Sicché essendo stata necessaria la difesa in giudizio di esse parti convenute e non avendo il ricorrente comunicato loro la rinuncia, s'impone la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Prima, dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti liquidate in euro 300,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Presidente e Relatore