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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/07/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3186 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Accardo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, essendo affetto da gravi patologie, in data 07/12/2022, ha presentato domanda al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge
n.18/1980, nonché domanda per il riconoscimento del proprio status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 Legge
n.104/1992;
- che l' ha respinto le domande, ritenendolo: “Invalido CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado medio- grave (67-
99%) a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”, nonché persona disabile ex art. 3, comma 1, Legge n. 104/92;
- che, pertanto, in data 18/07/2023, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CT non lo ha ritenuto meritevole dei benefici richiesti;
- che il consulente del giudice ha espresso delle valutazioni riduttive delle patologie allegate e soprattutto della patologia artrosica e della patologia che interessa la colonna vertebrale;
- che il CT ha omesso di valutare le condizioni neurologiche, aggravatesi in data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario;
- che possiede il requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare nei confronti dell
[...]
in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Reggio Cal., Via D. Romeo n. 15 presso il proprio funzionario difensore, dott.ssa Giovanna Giuseppa Zavettieri, che parte ricorrente è soggetto inabile con necessità di assistenza continua e con diritto alla indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché persona handicappata in 3
situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92) fin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa o, almeno, da data successiva. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase, da distrarsi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
richiamando le conclusioni del C.T.U. e concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80, nonché l'accertamento dello stato di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due: 4
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire che le patologie da cui il ricorrente è affetto sono state sottostimate dal CT e che il ricorrente possiede i requisiti sanitari legittimanti il conseguimento dei benefici richiesti.
Pertanto, parte ricorrente non ha espresso una vera censura, neanche sotto forma di mero dissenso diagnostico, non avendo indicato esplicitamente quale documentazione medica sarebbe stata valutata dal C.T.U. né in che modo dette patologie avrebbero inciso sul quadro clinico del ricorrente e sulle conclusioni formulate dal C.T.U.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. 5
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui parte ricorrente è affetta, evidenziando come il quadro patologico determini uno stato di invalidità grave, nella misura del 100%, ma che il ricorrente non sia impossibilitato nel compiere gli atti della vita quotidiana e non sia disabile in forma grave, bensì ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 104/1992.
Inoltre, il CT ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente e motivando le proprie conclusioni, fondate su un attento esame obiettivo e sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Tuttavia, nel corso del presente giudizio, parte ricorrente ha allegato un aggravamento del quadro patologico, depositando documentazione medica successiva, sicché questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, previo esame della documentazione sopravvenuta, al fine di verificare un eventuale aggravamento del quadro patologico del ricorrente.
Il CT, dopo aver esaminato la summenzionata documentazione successiva, ribadendo che il ricorrente è affetto da “cardiopatia ischemica ipertensiva già riva scolarizzata;
BPCO con frequenti riacutizzazioni;
recente polmonite bilaterale;
diabete mellito;
esiti di infezione da covid-19” , ha concluso che il quadro patologico è rimasto immutato e che il ricorrente, pur invalido al 100%, è in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana e mantiene una propria igiene personale e una vita di relazione, per cui non necessita di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80 ed è disabile, ma non in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992. 6
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., come ribadite anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio, che fanno piena prova, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
A fronte delle inesistenti censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CT, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100% e una forma di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992 valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. 7
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CT, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della CT espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
3186/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CT espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1 Locri, 17/07/2025
8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3186 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Accardo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n. 18/i ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/11/2024, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, essendo affetto da gravi patologie, in data 07/12/2022, ha presentato domanda al fine di ottenere l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi della Legge
n.18/1980, nonché domanda per il riconoscimento del proprio status di persona disabile con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3 comma 3 Legge
n.104/1992;
- che l' ha respinto le domande, ritenendolo: “Invalido CP_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado medio- grave (67-
99%) a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età”, nonché persona disabile ex art. 3, comma 1, Legge n. 104/92;
- che, pertanto, in data 18/07/2023, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CT non lo ha ritenuto meritevole dei benefici richiesti;
- che il consulente del giudice ha espresso delle valutazioni riduttive delle patologie allegate e soprattutto della patologia artrosica e della patologia che interessa la colonna vertebrale;
- che il CT ha omesso di valutare le condizioni neurologiche, aggravatesi in data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario;
- che possiede il requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare nei confronti dell
[...]
in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_2
domiciliato in Reggio Cal., Via D. Romeo n. 15 presso il proprio funzionario difensore, dott.ssa Giovanna Giuseppa Zavettieri, che parte ricorrente è soggetto inabile con necessità di assistenza continua e con diritto alla indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché persona handicappata in 3
situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/92) fin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa o, almeno, da data successiva. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese e compensi del presente giudizio e della precedente fase, da distrarsi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
richiamando le conclusioni del C.T.U. e concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 21/02/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge 18/80, nonché l'accertamento dello stato di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai
Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due: 4
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente, in maniera generica, ad eccepire che le patologie da cui il ricorrente è affetto sono state sottostimate dal CT e che il ricorrente possiede i requisiti sanitari legittimanti il conseguimento dei benefici richiesti.
Pertanto, parte ricorrente non ha espresso una vera censura, neanche sotto forma di mero dissenso diagnostico, non avendo indicato esplicitamente quale documentazione medica sarebbe stata valutata dal C.T.U. né in che modo dette patologie avrebbero inciso sul quadro clinico del ricorrente e sulle conclusioni formulate dal C.T.U.
A fronte di tali censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia analitica esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. 5
Emerge dagli atti che il c.t.u. ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del ricorrente, tenendo conto della incidenza concreta di tutte le patologie.
In particolare, il C.T.U. ha fornito un'attenta disamina di tutte le patologie da cui parte ricorrente è affetta, evidenziando come il quadro patologico determini uno stato di invalidità grave, nella misura del 100%, ma che il ricorrente non sia impossibilitato nel compiere gli atti della vita quotidiana e non sia disabile in forma grave, bensì ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n. 104/1992.
Inoltre, il CT ha effettuato una visita accurata, adeguatamente relazionata, tenendo in considerazione il quadro clinico del ricorrente e motivando le proprie conclusioni, fondate su un attento esame obiettivo e sorrette da congrue valutazioni medico legali, coerenti con la documentazione medica in atti.
Tuttavia, nel corso del presente giudizio, parte ricorrente ha allegato un aggravamento del quadro patologico, depositando documentazione medica successiva, sicché questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, previo esame della documentazione sopravvenuta, al fine di verificare un eventuale aggravamento del quadro patologico del ricorrente.
Il CT, dopo aver esaminato la summenzionata documentazione successiva, ribadendo che il ricorrente è affetto da “cardiopatia ischemica ipertensiva già riva scolarizzata;
BPCO con frequenti riacutizzazioni;
recente polmonite bilaterale;
diabete mellito;
esiti di infezione da covid-19” , ha concluso che il quadro patologico è rimasto immutato e che il ricorrente, pur invalido al 100%, è in grado di svolgere gli atti della vita quotidiana e mantiene una propria igiene personale e una vita di relazione, per cui non necessita di assistenza continua ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80 ed è disabile, ma non in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992. 6
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., come ribadite anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio, che fanno piena prova, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
A fronte delle inesistenti censure mosse avverso le conclusioni formulate nell'elaborato peritale, non può dirsi che la sussistenza delle patologie non sia stata presa in considerazione dal CT, essendo stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 100% e una forma di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992 valutazione che ha tenuto conto, dandone contezza, di tutte le patologie in atto.
Pertanto, ritiene il giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti.
Alla luce di quanto argomentato, deve ritenersi le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.., che questo giudicante condivide.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. devono essere considerate mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, tali affermazioni non danno luogo ad una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica
(di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivalgono alla segnalazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. 7
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico e non si traduce in una critica all'operato del CT, che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale.
Infatti, in caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della CT espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
3186/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CT espletata nel CP_1
corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa . Persona_1 Locri, 17/07/2025
8
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci