CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5730/2020 posta in deliberazione all'udienza del 22.10.2025
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1
Avv.ti SAMMARCO PIEREMILIO, DI PARDO SALVATORE e CONFORTINI GIULIO;
E
COroparte_1 P.IVA_2
Avv.ti TOMASELLI PIER LUIGI e MORELLI MASSIMILIANO
E
3 COroparte_2 P.IVA_3
Avv. RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11335/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva Parte_1 così statuito:
1 “ condanna l'“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'“ ”, in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 25.175.191,88 e di una ulteriore somma, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti, oltre interessi ex art 116, comma 9, della legge n. 388/2000 sul medesimo debito contributivo di euro 25.175.191,88; b) condanna l'“ ”, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'“ COroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro -tempore, delle spese
[...] processuali che liquida in euro 11.700,00 per compensi ed euro 250,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
c) condanna l'“ ”, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro -tempore, al pagamento in favore della “ ”, in persona COroparte_3 del legale rappresentante pro -tempore, delle spese processuali che liquida in euro 11.700,00 per compensi ed euro 120,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) condanna l'“ ”, in persona del legale rappresentante pro -tempore, al pagamento Parte_1 delle spese della C.T.U. ”
Si sono costituiti in giudizio e instando per il rigetto dell'appello e CP_1 CP_4 svolgendo una serie di subordinate.
Sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. La vicenda è stata così ricostruita nell'impugnata sentenza.
“Con atto ritualmente notificato, l'“ ” COroparte_1 conveniva in giudizio l'” ” e la “ ” per Parte_1 COroparte_5
CO sentire condannare la “ ” al pagamento della somma di euro 29.634.816,88, oltre interessi legali, ovvero, in subordine, ottenere la condanna, anche a titolo di manleva, al pagamento della stessa somma dell'“ ”, oltre interessi e sanzioni ex art. 116, comma Parte_1
8, lett. A), legge n. 388/2000. Parte attrice esponeva che l'” ” si avvaleva Parte_1 della facoltà di cui all'art.1 del d.l. 2.12.1985, n. 688, convertito in legge 31.1.1986 n. 11, di assolvere all'obbligo contributivo mediante la cessione di crediti vantati nei confronti dello
Stato di altre pubbliche amministrazioni, che l'ospedale per il periodo 2013-2014 e dal 1993 al 1996 assolveva agli obblighi contributivi mediante cessione dei crediti vantati nei confronti della , per complessivi euro 29.634.816,88 e centocinque atti di cessione, che la Pt_2 Pt_2
non effettuava i relativi pagamenti e che la cessione era “pro solvendo”, non
[...]
2 comportando l'immediata liberazione del debitore cedente. Si costituiva la , Pt_2 eccependo che il soggetto tenuto al pagamento era da considerarsi la EG LA, attesa la previsione della DGR 602/2004, la quale, infatti, già aveva versato all' euro 934.733,29 CP_1 ed era in procinto di erogare altre somme per complessivi euro 3.524.891,71, che gran parte dei crediti dell' si rivelavano inesistenti, frutto di irregolarità o extra Parte_1 budget, con una illegittima fatturazione di euro 17.622.253,00 per il solo periodo 2006-2011, CO che, in realtà, l' era debitore della di euro 8.092.270,00, che non Parte_1 spettavano gli interessi legali e che il giudizio doveva essere sospeso, stante la pendenza davanti al giudice amministrativo di controversia avente ad oggetto proprio i rapporti tra la e l' . La , altresì, avanzava domanda riconvenzionale Pt_2 Parte_1 Pt_2 di manleva nei confronti dell'” ” per le prestazioni irregolari o extra Parte_1 budget, e chiedeva la chiamata in causa della EG LA. Si costituiva l'”
[...]
”, evidenziando che la procedura di cessione dei crediti si era perfezionata, Parte_1 trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, sussistendo la notifica al cessionario ed al ceduto ed essendo intervenuto nei novanta giorni il riconoscimento della posizione debitoria da parte dell'amministrazione ceduta, che le cessioni erano “pro soluto”, la prescrizione quinquennale del credito contributivo fino a marzo 2009 e che la richiesta delle sanzioni ex legge n. 388/2000 era infondata, nonché proponendo domanda riconvenzionale subordinata di manleva nei confronti della di condanna al pagamento della somma di euro Pt_2
29.634.816,68, oltre interessi e le sanzioni ex legge n. 388/2000. Rigettata la richiesta di CP_ chiamata in causa della EG LA, all'udienza del 16.1.2020 l' concludeva per la CO condanna della al pagamento della somma di euro 25.175.191,88, oltre interessi legali, ovvero, in subordine, per la condanna dell'“ ” al pagamento della stessa Parte_1
CO somma, oltre interessi e sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. A), legge n. 388/2000, la concludeva per il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti, ovvero per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di manleva nei confronti dell'“ ” per le Parte_1 prestazioni irregolari o extra budget, con accertamento del debito dell'Ospedale nei confronti CO della per euro 8.010.955,76 come statuito dalla Corte dei COi, sezione giurisdizionale per il LA, n. 461 del 24.11.2015, mentre l'“ ” concludeva per il rigetto Parte_1 di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti e per l'accoglimento della domanda subordinata di manleva nei confronti della di condanna al pagamento della somma di euro Pt_2
25.175.191,88, oltre interessi e le sanzioni ex legge n. 388/2000.”
3. L ha così concluso : Parte_1
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis e in riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 11335/2020, resa dal Tribunale di Roma, Sezione II Civile, G.U. dott. Corrado Cartoni, impugnata in questa sede (doc. 1), ovvero, se iniziata, sospenderne la esecuzione forzata;
- in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e\o la carenza di interesse ad agire (ex art 100 c.p.c.) in capo all' per avvenuto CP_1 trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro) dei crediti ricevuti in cessione dall' , e, per l'effetto, dichiarare la conseguente nullità Parte_1 del giudizio e della sentenza impugnata e\o l'inammissibilità della domanda di condanna proposta da nei confronti dello stesso;
- in accoglimento del secondo CP_1 Parte_1 motivo d'appello, accertare e dichiarare il difetto di litisconsorzio necessario stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della EG LA e, per l'effetto, dichiarare la conseguente nullità della sentenza impugnata;
- in accoglimento del terzo motivo d'appello, riformare la sentenza impugnata, per violazione degli artt 1266 cc, 1, co. 9, del d.l. 688/1985
(conv. nella l. 11/1986),4, co. 12, della l. 412/1991 e 3 della l. 426/1991- in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa all'accertamento della inesistenza dei crediti, della quantificazione dei crediti e sulle risultanze della CTU;
carenza, assenza e illogicità della motivazione su tale punto. - in accoglimento del quinto, motivo d'appello, dichiarare la prescrizione (totale o parziale) dei crediti contributivi azionati dall' e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
- in accoglimento del sesto CP_1 motivo d'appello, dichiarare non dovuti le sanzioni pecuniarie (ex legge n.338\2000) e gli interessi di mora richiesti dall' all' , e, per l'effetto, riformare CP_1 Parte_1 in parte qua la sentenza impugnata;
- -in accoglimento del settimo motivo d'appello, nella denegata ipotesi di conferma della statuizione di condanna dell' a Parte_1 pagare gli importi richiesti dall' condannare la a pagare CP_1 Parte_3 all' la somma di € 25.175.191,88 , oltre a interessi legali dalla Parte_1 maturazione del credito sino al soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'
[...]
CP_
degli interessi legali e sanzioni ex L. n. 388/2000 richiesti dall' per il Parte_1 ritardato versamento contributivo e/o comunque a tenere indenne e manlevare l'
[...]
CP_
dalla richiesta dell' di pagamento degli interessi legali maturati e Parte_1 maturandi e sanzioni - in via istruttoria, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, integrativa rispetto a quella espletata nel primo grado di giudizio, ammettendo C.T.U. tecnico contabile al fine di accertare quanto
4 ampiamente indicato nel sesto motivo d'appello; - in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese anche generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”
L' appello è stato proposto per i seguenti motivi: “ 1) Primo motivo di appello: sul difetto di legittimazione attiva e\o carenza di interesse (ex art 100 cpc) dell' per avvenuto CP_1 trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 6, co. 26, D.L. n. 536/1987, Con conv. in l. n. 48/1988), dei crediti ricevuti in cessione da ex art. 1, co. 9, D.L. n. 688/1985, conv. in l. n. 11/1986) e sulla conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata. - 2)
Secondo motivo di appello: sulla legittimazione passiva concorrente della EG LA, quale parte necessaria del giudizio e sulla conseguente nullità della sentenza impugnata, e\o sulla conseguente inammissibilità della domanda di CP_1
3) Terzo motivo di appello: sull'erronea applicazione della norma generale recata dall'art. 1266 c.c., in violazione della disciplina speciale prevista dall'art. 1, co. 9°, d.l. 688/85 (conv. nella l. 11/86), dall'art. 4, co. 12°, l. 412/91 e dall'art. 3 l. 426/91. Sull'erroneo omesso accertamento della avvenuta estinzione dell'obbligazione di O.I., anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1266 c.c. - 4) Quarto motivo di appello: erronea statuizione sulla inesistenza dei crediti - erronea quantificazione dei crediti - erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Carenza, assenza e illogicità della motivazione. - 5) Quinto motivo di appello: sul rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'asserito credito contributivo. - 6) Sesto motivo di appello: sull'erronea applicazione di sanzioni ex L. 338/2000 e interessi. - 7) Settimo motivo di appello: sull'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di OI nei confronti della CO
e sull'accertamento del relativo credito vantato da OI;
sull'erroneo rigetto dell'istanza di
OI per la integrazione di CTU e sua riproposizione.”
4. “ 1) Primo motivo di appello: sul difetto di legittimazione attiva e\o carenza di interesse (ex art 100 cpc) dell' per avvenuto trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze CP_1
(ex art. 6, co. 26, D.L. n. 536/1987, conv. in l. n. 48/1988), dei crediti ricevuti in cessione da Con ex art. 1, co. 9, D.L. n. 688/1985, conv. in l. n. 11/1986) e sulla conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata.
La doglianza è infondata.
Condivisibilmente l' ha controdedotto: CP_1
“ L'Ospedale contesta, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse COr dell' sul presupposto dell'avvenuto trasferimento al già Ministero del Tesoro, dei CP_1
Con crediti ceduti da con conseguente nullità del giudizio e della sentenza appellata.
5 Secondo l'appellante, la speciale disciplina, contenuta nel combinato disposto dei più volte citati art.6, co.26, d.l. n.536/9187 conv. in legge n.48/1988 ed art.1, co.9, d.l. n.688/1985 conv. in legge n.11/1986, attri-buisce la legittimazione passiva in ordine alle controversie inerenti la cessione dei crediti in capo al Ministero indicato.
Ciò in quanto l'art.1 cit. concede agli enti previdenziali la facoltà di trasferire i crediti ceduti al Ministero, a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria corrispondenti.
Tale facoltà, secondo l'appellante, si converte in obbligo in forza della circolare n.176 CP_1 del 5/8/1988, la quale dispone l'esercizio di detta facoltà in ogni caso di cessione di crediti che pervenga in forza delle predette disposizioni, con effetto immediato.
Osserva, infine, che tale questione di carenza di interesse o legittimazione all'azione costituisce questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L'eccezione è però palesemente inammissibile, ovvero in ogni caso infondata.
È inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello, come tale costituente un nuovo motivo, non consentito in sede di gravame.
Né supplisce a tale tardività la sua ritenuta proponibilità ex officio, in quanto la contestazione si fonda sulla base dell'affermazione di un fatto -il trasferimento dei crediti ceduti al Ministero, da parte dell' o successivamente dell'INPS- che non è mai stato contestato in prime CP_8 cure e che, peraltro, si nega sia mai avvenuto.
È infondata, in quanto proposta dall'OI non tenendo conto di due aspetti essenziali della vicenda:
- I crediti, ceduti in pagamento di contributi dovuti all' , erano originariamente di CP_8 titolarità dell' e non dell' cui sono pervenuti solo a seguito dell'unificazione dei CP_8 CP_1 due enti e relativi patrimoni, avvenuta il 1°/1/2012, in forza dell'art.21 del d.l. n.201/2011, conv. in legge n.214/2011, onde per cui nessuna efficacia vincolativa in autolimitazione - quand'anche si ritenga esistente un tale potestà autolimitativa in capo all' stesso- può CP_1 essere attribuita alla circolare n.176/1988, emessa in un momento in cui i due enti erano CP_1 ben distinti e separati;
né l' ha mai posseduto poteri regolamentari astringenti nei CP_1 confronti dell' prima dell'unificazione. CP_8
- Il cit. art.102, co.3, legge n. 388/2000 stabilisce che - a decorrere dal 1°/1/2001 – non è più data agli enti cessionari l'esercizio della facoltà prevista dall'art.1, co.9, del d.l. n. 688/1985, conv. con modifiche dalla legge n.11/1985, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art.16 della legge n. 370/1974. Il che comporta che sin dal 2001 le cessioni di credito, ancora eccezional-mente ammesse quale mezzo di pagamento, ex art.1 d.l.
6 n.688/1985, esclusivamente in favore di istituzioni ed enti senza fini di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, CO dalle Regioni o dalle , vadano regolate direttamente ed esclusivamente tra l'ente previdenziale cessionario e la PA ceduta, senza che i relativi cespiti possano essere trasferiti COr al e senza alcuna conseguente sostituzione soggettiva ex latere creditoris.
- In forza dell'abrogazione della suddetta facoltà di trasferimento diretto al Ministero del tesoro sin dal 2001, non è controvertibile che l' non ha mai avuto tale potestà, essendo CP_1 venuto nella titolarità dei crediti solo successivamente all'unificazione con l' (2012), CP_8 mentre, si ripete, l' non ha mai esercitato tale facoltà. CP_8
5. Secondo motivo di appello: “ sulla legittimazione passiva concorrente della EG LA, quale parte necessaria del giudizio e sulla conseguente nullità della sentenza impugnata, e\o sulla conseguente inammissibilità della domanda di ” CP_1
La questione fondamentale è costituita dalla individuazione del soggetto pubblico legittimato passivamente rispetto alle pretese dell' e dell' . CP_1 Parte_1
CO La ha contestato la propria legittimazione passiva sostenendo l'appartenenza di questa alla
EG LA e l' ha dedotto la nullità della sentenza per mancata Parte_1 integrazione del contraddittorio nei confronti della REGIONE LAZIO, parte necessaria.
Sul piano processuale si osserva che la questione della legittimazione passiva rientra nel novero delle eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio anche in grado di appello ( Cass.24375/2024,
Cass. S.U. 2951/2016) e, se già dedotte in primo grado, come nel caso in esame ex art 346
c.p.c., sono comunque riproponibili, laddove non abbiano formato oggetto di esame da parte del Giudice di primo grado.
Si osserva inoltre che non si verte minimamente in una ipotesi di litisconsorzio necessario e che, pertanto, la mancata autorizzazione alla chiamata in causa della EG è incensurabile in grado di appello ( Cass. 2331/2022)
Sul piano sostanziale si osserva che la legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie dell' compete esclusivamente alla EG LA , come ribadito dalla Corte di Pt_1
Cassazione .
La Corte di Cassazione con la sentenza 17587/2018 ha affermato “ In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993
(a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di
7 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la CO sentenza che aveva individuato, per la EG LA, l' ospedaliera e non la quale CP_2 soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SS e fatturate dalla stessa ). CP_2
Con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha inoltre affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la EG LA, l' CP_2
CO ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SS e fatturate dalla stessa ).” CP_2
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3676/2020, di cui si riporta la parte motiva: “ 4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la Parte_4
— a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 edel Parte_5
30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime anteriore alla CP_9
8 riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente —
l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Quindi
— si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle
Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994,
n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla EG, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la
L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n.
1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna resistente, mediante l'incarico conferito all CP_2 [...]
». Parte_6
Nella specie non risulta una delega di pagamento da parte della EG LA alla CP_4
3, e, d'altronde, trattandosi di un ospedale classificato, tali deleghe non erano previste.
[...]
CO
L'assenza della legittimazione passiva della comporta il rigetto delle pretese avanzate nei suoi confronti dall' e dall' in quanto, quand'anche l'accettazione della Parte_1 CP_1
CO cessione del credito fosse validamente pervenuta dalla – come avviene di norma in tutti gli accordi contrattuali in materia- , la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere proposta nei CO confronti della REGIONE LAZIO e non della
9 Ciò comportava automaticamente l'esame della domanda subordinata proposta dall' nei CP_1 confronti dell' , evidentemente ritenuta assorbita dal tribunale in relazione Parte_1 alla quale non vi era certo necessità di appello incidentale.
6. Terzo motivo di appello, strettamente connesso al precedente :“ Sull'erronea applicazione della norma generale recata dall'art. 1266 c.c., in violazione della disciplina speciale prevista dall'art. 1, co. 9°, d.l. 688/85 (conv. nella l. 11/86), dall'art. 4, co. 12°, l. 412/91 e dall'art. 3 l. CP_ 426/91. Sull'erroneo omesso accertamento della avvenuta estinzione dell'obbligazione di anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1266 c.c.”
Il punto centrale della controversia è che nella fattispecie la cessione avveniva in ogni caso pro solvendo e non pro soluto.
E ciò per due autonome ragioni. CO Una prima di carattere soggettivo : il soggetto debitore non era comunque la bensì la
REGIONE. CO Condivisibilmente la ha controdedotto:
“ Questa è la disciplina base per comprendere cosa è avvenuto nella fattispecie ed è anche la disciplina in applicazione della quale la EG LA ha determinato, per la prima volta, la liquidazione dei crediti dell' anche per gli anni 2006 -2009 con il DCA Parte_1
7/4/2014 n. 128 (doc. n. 7 agli atti del fascicolo di primo grado) ed atti successivi attuativi.
Con tali provvedimenti, è stato accertato in sede di liquidazione finale che nel periodo 2006-
2009, e fino al 2013, l' non solo non poteva vantare alcun credito nei Parte_1 confronti della EG LA e AS , ma anzi l'O.I. era debitore e non creditore perché Pt_2 doveva esso restituire danaro già percepito in acconto. Tali atti, tutti, sono stati impugnati da CP_ in un contraddittorio pieno ed approfondito tra EG LA e ricorso è stato Parte_7 respinto con sentenza del Consiglio di Stato non definitiva n. 5511 del 25/9/2018 con cui è stata accertata la piena legittimità delle operazioni e dei criteri seguiti dalla EG LA e dalla per la procedura di liquidazione. La successiva sentenza definitiva Consiglio di Stato Pt_3
n. 1972 del 19/3/2020 ha verificato e valutato, alla luce di apposita verificazione in contraddittorio, la legittimità dei criteri di calcolo dei periodi del saldo di liquidazione. L'esito della verificazione, affidata al Dott. , ha confermato l'inesistenza di crediti liquidabili Per_1 in capo all'O.I., e perciò non esistenti nei confronti della P.A. Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, ed il giudicato rileva e spiega effetti nel presente giudizio. Di ciò è ben consapevole il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata. Di ciò è ben consapevole anche l' che, in primo grado, rispetto alle eccezioni di non liquidabilità Parte_1
10 CO sollevate da in ragione dei provvedimenti adottati dalla EG LA si è difeso adducendo la non definitività degli stessi in quanto impugnati davanti giudice Amministrativo.
Ora che tali provvedimenti – che hanno accertato la non riconoscibilità del credito – sono divenuti definitivi, controparte pretenderebbe di sostenere con il presente appello che il credito deve essere comunque pagato dalla Parte pubblica per avere quest'ultima fatto decorrere il termine di 90 giorni: CP_ CO
…Se non che il giudicato del Consiglio di Stato reso tra EG LA e a Pt_3 nostro avviso, fa stato anche in questa sede: la materia dei controlli sulla correttezza delle prestazioni rese dai soggetti accreditati con il SS ai fini della decisione in ordine, o meno, della liquidabilità finale del credito attiene, pur nel necessario contraddittorio, ad una funzione autoritativa del SS concedente, e necessaria ai fini della liquidazione definitiva del credito.
Si tratta di un passaggio indispensabile di liquidazione a pena di nullità, di cui la struttura accreditata e contrattualizzata è obbligatoriamente a conoscenza. Al di là di eventuali colpe da ritardo nei controlli della PA, la struttura accreditata concessionaria sa che fino all'effettuazione dei controlli e della liquidazione finale le sue singole fatture riportanti le prestazioni di cui chiede il pagamento non sono “liquidate”. Questa è la ragione per la quale sono legittimi anche controlli effettuati a distanza di tempo, ed i recuperi delle somme con effetto retroattivo sulle anticipazioni nel frattempo erogate (Cons. St. Sez. III sent. n.
3189/2015; Cons. St. Sez. III sent. 3190/2015; Cons. St. Sez. III sent. n. 3420/2015).”
É del resto pacifico che, a prescindere dalla finalità che si intende perseguire con la cessione di credito, il debitore ceduto può sempre opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito anteriori alla notizia della cessione e riguardanti l'esatto adempimento del negozio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, n. 24657; Cass. civ.
Sez. III Sent., 07/04/2009, n. 8373; Cass., 11 maggio 2007 n. 10833; si veda anche, nel senso che il debitore ceduto può occorre al cessionario le eccezioni relative a fatti posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia avuto conoscenza, Cass. 28 luglio 2004 n. 14225).”
Nella specie il debitore ceduto non è la bensì la REGIONE LAZIO. Difatti CP_4
CO anche se la è intervenuta nel procedimento di cessione, resta la REGIONE il debitore ceduto, a cui sono rimessi i controlli finali. CO Condivisibilmente la ha controdedotto: “ A) In primo luogo, l'appellante confonde il concetto di certificazione con quello di liquidazione del credito della PA.
11 La “certificazione” dei crediti della Pubblica Amministrazione, declinata in varie leggi, è un istituto, di derivazione comunitaria, atto ad assicurare la “liquidità” del credito decorsi i 90 giorni, non la liquidazione. COro i possibili ritardi amministrativi delle operazioni di liquidazione amministrativa, infatti, la certificazione in tempi brevi serve a consentire al credito, intanto, di circolare, e quindi di essere usato come negli scambi commerciali, bancari e con la PA.
Se poi si tratti di moneta “fasulla”, però, non è che il decorso dei termini la trasformi in moneta vera: sempre la certificazione dei crediti richiede le operazioni di liquidazione definitiva dei crediti da parte della PA. La certificazione, quindi, non potrebbe creare dal nulla crediti inesistenti.
Quanto alla “liquidazione”, prevista dall'art. 270 R.D. 827/1924, trattasi di istituto imposto da norma fondamentale imperativa di contabilità pubblica per cui “Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi: - impegno, - liquidazione, - ordinazione e pagamento”.
Nessun contratto che importi spese, infatti, può essere ascritto alla responsabilità della PA ove la relativa spesa non sia impegnata in bilancio. Diversamente, non si avrebbe certezza dei bilanci della Pubblica Amministrazione. La forma scritta dei contratti della Pubblica
Amministrazione, e quindi della spesa che essi comportano, è esattamente condizione anche a questo scopo. L'esborso di denaro pubblico deve avvenire previa verifica di tutti i crismi, sia di legge, che di adempimento e, perciò, deve essere preceduto dalla liquidazione: il procedimento dell'Ufficiale liquidatore accerta che la prestazione è effettivamente stata resa, che è stata resa lecitamente ed a norma di quanto previsto nel contratto, al prezzo ivi previsto e, quindi, che l'esborso è giustificato e coperto dall'impegno di spesa.
Solo dopo si può ordinare il pagamento “definitivo” a carico del bilancio dello Stato. Le operazioni di liquidazione – definitiva - del credito possono talvolta essere complesse e richiedere controlli laboriosi ed accurati, a maggior ragione ove le irregolarità siano occultate dal preteso creditore, o addirittura siano frutto di artifici o raggiri verificabili dalla PA solo con l'ausilio della Magistratura inquirente.
La liquidazione avviene con il saldo finale.
B) Le prestazioni sanitarie, per essere lecite, devono essere fornite dalle strutture sanitarie in sedi appositamente per esse autorizzate (art.193 R.D. 1934 n. 1265 e art. 8 bis e 8 ter Dlgs
502/1992) e, se si tratta di erogazioni in nome del SS, appositamente accreditate al fine di
12 garantire i requisiti organizzativi necessari (art. 8 bis e 8 quater Dlgs 502/1992). Queste sono norme imperative di sicurezza sanitaria, che impediscono l'abusivo esercizio di servizi sanitari.
C) La struttura teoricamente ammissibile ad erogare prestazioni sanitarie a nome e per conto del SS (cioè autorizzata ed accreditata per determinate prestazioni) riceve in forma scritta un contratto che stabilisce luogo, tipologia e modalità di prestazioni e prezzo massimo non superabile (art. 8 quinquies Dlgs 502/1992). In questo modo sono rispettati i requisiti di forma scritta a pena di nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione e di conseguente definizione certa del prezzo.
D) Le strutture accreditate hanno con l'Amministrazione sanitaria un rapporto continuativo.
Quindi, in base agli Accordi ex art 8 quinquies Dlgs 502/1992 e attuazione regionali, esse vedono questo meccanismo di pagamento:
- la EG, mensilmente e puntualmente, in via di anticipazione sul provvedimento di
“liquidazione” paga il 90% di un dodicesimo del budget annuale, cioè del prezzo massimo del contratto di cui la struttura può usufruire nell'anno, e che la struttura può utilizzare in misura anche elastica all'interno delle prestazioni che è autorizzata ed accreditata ad erogare.
- le strutture emettono mensilmente una fattura che non necessariamente coincide con il dodicesimo versato dalla EG, ma che illustra le prestazioni asseritamente erogate e le valorizza in base alle tariffe;
- tale fattura è la base di partenza per i controlli di liquidazione, che sono assai complessi e articolati e precisamente:
1 fase) controlli meramente formali (c.d. validazione) effettuati da sistema informatico SIO
(EG LA);
2 fase) controlli automatici (EG LA);
3 fase) controlli di capienza di produzione (Aziende);
4 fase) liquidazione acconto (Azienda);
5 fase) pagamento acconto (EG);
6 fase) controlli APPRO e controlli analitici (EG LA, coadiuvata dall' ); CP_2
13 8 fase) liquidazione saldo ( ); CP_2
9 fase) pagamento saldo (EG LA).
Come si vede, la determinazione di liquidazione finale del saldo è un'operazione assai complessa, anche in ragione del numero e della tecnicità delle verifiche sull'attività sanitaria.
Le liquidazioni finali, come i budget, avvengono tracciando il punto temporale fermo dell'anno del dare e dell'avere, tra gli acconti anticipati e l'importo delle prestazioni indicate mensilmente nelle fatture dall'erogatore, ma anche riscontrate come “valide” e, quindi, pagabili da parte dell'Ufficiale Liquidatore.
Si procede successivamente per conguagli.
Il liquidato dell'anno precedente forma la base della determinazione del budget dell'anno successivo.
Questa è la disciplina base per comprendere cosa è avvenuto nella fattispecie ed è anche la disciplina in applicazione della quale la EG LA ha determinato, per la prima volta, la liquidazione dei crediti dell' anche per gli anni 2006 -2009 con il DCA Parte_1
7/4/2014 n. 128 (doc. n. 7 agli atti del fascicolo di primo grado) ed atti successivi attuativi.
La seconda di carattere oggettivo.
CO Osserva ancora la correttamente :
“Con tali provvedimenti, è stato accertato in sede di liquidazione finale che nel periodo 2006-
2009, e fino al 2013, l non solo non poteva vantare alcun credito nei Parte_1 confronti della EG LA e AS , ma anzi l'O.I. era debitore e non creditore perché Pt_2 doveva esso restituire danaro già percepito in acconto.
CP_ Tali atti, tutti, sono stati impugnati da in un contraddittorio pieno ed approfondito tra
EG LA e Pt_3
Il ricorso è stato respinto con sentenza del Consiglio di Stato non definitiva n. 5511 del
25/9/2018 con cui è stata accertata la piena legittimità delle operazioni e dei criteri seguiti dalla EG LA e dalla per la procedura di liquidazione. Pt_3
La successiva sentenza definitiva Consiglio di Stato n. 1972 del 19/3/2020 ha verificato e valutato, alla luce di apposita verificazione in contraddittorio, la legittimità dei criteri di calcolo dei periodi del saldo di liquidazione.
14 L'esito della verificazione, affidata al Dott. , ha confermato l'inesistenza di crediti Per_1 liquidabili in capo all'O.I., e perciò non esistenti nei confronti della P.A.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, ed il giudicato rileva e spiega effetti nel presente giudizio. “
CP_ Osserva in particolare questa Corte che i rapporti di dare -avere tra e EG non erano in realtà definiti, che il credito dell'O.I non si era ancora cristallizzato, che pertanto la legittimità
o meno delle rispettive pretese sono inopponibili all' nell'an e nel quantum , essendo un CP_1 cessionario pro solvendo.
Restano infatti impregiudicati i rapporti sostanziali tra cedente ( O.I.) e ceduto ( REGIONE)
7. “ Quarto motivo di appello: erronea statuizione sulla inesistenza dei crediti - erronea quantificazione dei crediti - erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Carenza, assenza e illogicità della motivazione.
La doglianza è infondata per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Giova ribadire quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale:
"Orbene, la C.T.U. appositamente espletata e diretta ad accertare i rapporti di dare e avere tra CO la e l'“ ”, consulenza che ha anche tenuto conto della sentenza del Parte_1
Consiglio di Stato n. 5511/18 la quale ha accertato la legittimità del rapporto di dare ed avere CO cosi come rideterminato dalla EG e dalla di assenza di ogni credito dell'
[...]
Con
, non solo ha escluso ogni credito dell'Ospedale nei confronti della ma ha Parte_1 accertato un debito dell'Ospedale stesso di euro 6.251.402,96.
L'assenza di crediti dell' , poi, è stata definitivamente statuita dalla Parte_1 sentenza del Consiglio di Stato n. 1972/2020, in atti.
CO In particolare, questa pronuncia ha accertato la legittimità della deliberazione della RM CO 3 n. 465 del 17.6.2016 con la quale la , preso atto del saldo spettante all' per le Parte_1 prestazioni erogate nel periodo 2006-2013 come rideterminato dalla EG con il DCA n.
554 del 19/11/2015, ha disposto la deliquidazione dell'importo complessivo di euro
33.617.103,89, di cui euro 17.622.253,00 relativi a prestazioni illegittime ed euro
15.994.850,89 extra-budget.
Sul punto si osserva, inoltre, che non possono essere detratti dal conteggio euro 9.187.171,00,
i quali devono essere riferiti alle prestazioni del 2006 e non agli ultimi mesi del 2005, essendo
15 i mandati di pagamento eseguiti dalla EG LA chiaramente imputati, ai sensi dell'art. 1193, 1° comma, c.c. alle mensilità di cui è causa e non ai mesi precedenti.
Del pari non rilevano né il blocco delle fatture emesse dall' nel 2015 per un importo Pt_1 di euro 8.092.270,00, riguardando la somma crediti successivi non oggetto di cessione, né il pignoramento di euro 8.018.955,76, concernente la diversa questione del risarcimento del danno erariale accertato dalla Corte dei COi con sentenza n. 3013/2017, peraltro ancora
“sub iudice”.
Da un lato si osserva che l'inesistenza di crediti dell' è stata accertata con Parte_1 effetto di giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 1972/2020
CO Esattamente, si ribadisce, la ha controdedotto: “ … Con tali provvedimenti, è stato accertato in sede di liquidazione finale che nel periodo 2006-2009, e fino al 2013, l'
[...]
non solo non poteva vantare alcun credito nei confronti della EG LA e AS Parte_1
RM D, ma anzi l'O.I. era debitore e non creditore perché doveva esso restituire danaro già percepito in acconto.
CP_ Tali atti, tutti, sono stati impugnati da in un contraddittorio pieno ed approfondito tra
EG LA e Pt_3
Il ricorso è stato respinto con sentenza del Consiglio di Stato non definitiva n. 5511 del
25/9/2018 con cui è stata accertata la piena legittimità delle operazioni e dei criteri seguiti dalla
EG LA e dalla per la procedura di liquidazione. Pt_3
La successiva sentenza definitiva Consiglio di Stato n. 1972 del 19/3/2020 ha verificato e valutato, alla luce di apposita verificazione in contraddittorio, la legittimità dei criteri di calcolo dei periodi del saldo di liquidazione.
L'esito della verificazione, affidata al Dott. , ha confermato l'inesistenza di crediti Per_1 liquidabili in capo all'O.I., e perciò non esistenti nei confronti della P.A.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, ed il giudicato rileva e spiega effetti nel presente giudizio. “
D'altronde il Consiglio di Stato ha specificamente affermato alle pagine 10-13 della sentenza n. 1972/2020:
16 “Resta da esaminare l'ultimo profilo, relativo al secondo quesito con il quale questa Sezione aveva chiesto al verificatore chiarire se la somma di € 17.622.253,00 che la EG LA ha deciso di recuperare con i DCA n. 128/2014 e 274/2014 fosse stata erogata o meno all'O.I..
Tale importo si riferisce alla somma imputabile ai tre DRG 063, 168 e 169 (le cui prestazioni sono state ritenute incongrue e quindi non remunerabili, come già precisato nella precedente sentenza non definitiva) distinti per anno, dal 2006 al 2011, pari ad € 18.277.189,00; da tale somma è stata sottratta la somma di € 654.936,00 afferente alle prestazioni per acuti svolte dall'O.I., non relative alle cure odontoiatriche, per un importo finale di € 17.622,253,00.
Il verificatore ha poi precisato che il DCA 508/2015 (successivamente modificato con il DCA
554/2015) ha effettuato un re-imputazione dei pagamenti effettuati dalla EG LA connessa alle sole prestazioni riconoscibili.
Con tale atto è stato quindi rideterminato il fatturato complessivo riconoscibile all'O.I. per il periodo 2006-2013 che è pari ad € 250.849.847,00 (All. 2 DCA n. 508/2015) che, rapportato al totale delle rimesse effettuate a favore dell'O.I., calcolate per il periodo 2006-2013 in complessivi € 258.942.117,00, determina un saldo negativo di importo pari ad € 8.092.270,00 da recuperare a carico dell'O.I.
Il verificatore ha accertato che tale somma è stata recuperata dalla EG LA attraverso le aziende sanitarie locali competenti sul territorio sui crediti liquidi ed esigibili vantati dall'O.I. negli anni 2014-2015, in quanto la EG ha bloccato i pagamenti con la causale
“esecuzione DCA n. 508/2015” delle seguenti fatture:
1) fattura n. 6/05 del 02/09/2015 bloccata per l'importo di € 679,450,00 a fronte di un totale di fattura di € 2.414.031,63; 2) fattura n. 7/05 del 30/09/2015 bloccata per l'intero ammontare pari ad € 2.414.032,00;
3) fattura n. 8/05 del 21/12/2015 bloccata per l'intero ammontare pari ad € 4.998.788,00.
La somma di tali importi trattenuti dalla EG LA è pari ad € 8.092.270,00.
La circostanza rappresentata dal verificatore dott. trova conferma anche nella CTU Per_1 relativa alla controversia civile (cfr. tabella pag. 72).
Ne consegue che, secondo quanto ha precisato il verificatore “l'importo di € 17.622.253,00, relativo a tutti gli importi imputabili alle prestazioni di cui ai DGR 063, 168 e 169 contestati dalla EG LA, è stato interamente recuperato dalla EG attraverso il procedimento
17 di recupero, attivato nel 2016, per complessivi € 8.092.270,00” che “ha costituito il saldo contabile e finanziario riguardante l' di in relazione a tutte le Parte_1 CP_4 prestazioni erogate dall'OI negli anni 2006-2013”.
Pertanto, non può essere accolta la prospettazione dell'appellante incidentale diretta a sostenere di non aver mai percepito la somma”.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che le censure sulla ctu espletata in primo grado si fondano su presupposti erronei e sono caratterizzate da un certa genericità che non consentono neppure di determinare l'asserito importo a credito dell' verso la Parte_1
REGIONE LAZIO.
- Quarto motivo di appello: erronea statuizione sulla inesistenza dei crediti - erronea quantificazione dei crediti - erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Carenza, assenza e illogicità della motivazione. - 7) Settimo motivo di appello: sull'erroneo rigetto della CO domanda riconvenzionale di OI nei confronti della e sull'accertamento del relativo credito vantato da OI;
sull'erroneo rigetto dell'istanza di OI per la integrazione di CTU e sua riproposizione.”
La doglianza è infondata per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Da un lato si ribadisce quanto osservato sl punto dal Tribunale e sopra riportato
Sotto altro autonomo profilo si osserva che le censure sulla ctu espletata in primo grado si fondano su presupposti erronei e sono caratterizzate da un certa genericità che non consentono neppure di determinare l'asserito importo a credito dell' verso la Parte_1
REGIONE LAZIO.
8. Quinto motivo di appello: sul rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'asserito credito contributivo.
A tale proposito il Tribunale ha affermato: “ In ordine al rapporto tra l'ente previdenziale e l' è disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che per i Pt_1 contributi relativi agli anni dal 1993 al 1996 con gli atti di cessione di settembre 2005 e dicembre 2006 l' ha di fatto rinunciato alla prescrizione ex art. 2937, secondo comma, Pt_1
c.c., mentre per quanto riguarda il periodo 2004-2013 la prescrizione è stata interrotta con gli atti di diffida, in atti, dal 2007 in poi (doc.ti da 107 a 116 dell'atto introduttivo) e poi con l'instaurazione del presente giudizio. Non osta a questa conclusione la circostanza che le suddette diffide siano indirizzate alla e non all' , atteso che Pt_2 Parte_1 quest'ultimo, dando luogo l'art. 1266 ad una obbligazione accessoria, è obbligato in solido
18 con il ceduto per il soddisfacimento del credito e l' art. 1310, primo comma, c.c. prevede che l'atto interruttivo della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti i debitori in solido. Per quanto concerne l'asserita mancata coincidenza tra crediti ceduti e crediti contestati, in base al quesito la C.T.U. ha esaminato i centocinque atti di cessione oggetto del presente giudizio e, dunque proprio i crediti ceduti dal 10.12.2004 al 6.12.2013 relativi all'importo di euro
CP_ 29.634.816,88 costituente la domanda dell' (si veda in particolare scheda riepilogativa posta in fondo alla pag. n. 71 della consulenza). Né impedisce l'accertamento del credito
CP_ dell' il DURC positivo emesso in favore dell' di attestazione della Parte_1 regolarità contributiva, atteso che lo stesso, chiaramente, è emesso in presenza delle cessioni dei crediti, in linea formale satisfattivi del debito, salvo verifica della solvibilità, la quale, come evidenziato, manca. In definitiva, accertato dalla C.T.U. un credito complessivo di euro
CP_ 29.634.816,88 e detratti i pagamenti comunque effettuati in favore dell' di euro 934.733,29
CP_ e di euro 3.524.891,71, l' è condannato al pagamento in favore dell' Parte_1 del residuo importo di euro 25.175.191,88 (29.634.816,88 - 934.733,29 - 3.524.891,71 =
25.175.191,88), oltre le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000, vale a dire al pagamento di una somma, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti comunque non superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti, ed oltre interessi ex art 116, comma 9, della legge n. 388/2000 sul medesimo debito contributivo di euro 25.175.191,88.”
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso che la riscossione mediante cartella esattoriale non è obbligatoria, ma in subiecta materia costituisce una modalità alternativa e più rapida rispetto a quella ordinaria,
La prescrizione dei crediti contributivi è, infatti, quinquennale ed il suo termine di decorrenza, introdotto dall'art 3 della Legge 335\1995, coincide con il giorno in cui l'Istituto previdenziale può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine in cui il contribuente deve effettuare il versamento (cfr. Cass. 30.6.2020,13049 e 27.1.2020 n.1828).
Il motivo, dunque, è infondato per un duplice autonomo ordine di motivi. CO Da un lato si osserva che la cessione di credito con la ha efficacia interruttiva della CO prescrizione, quale atto di riconoscimento del debito, non perché la sia debitore in solido, CO come erroneamente ritenuto dal tribunale, ma perché la benchè non Ente debitore, è il gestore del rapporto rispetto alla EG LAZIO al quale devono essere comunicate le cessioni di credito, a qualunque titolo effettuate secondo gli accordi mai modificati nel tempo.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che ha sostenuto fondatamente l' : “ In ogni caso, CP_1
l'Ospedale omette di considerare la circostanza decisiva in forza della quale la contribuzione
19 previdenziale dovuta, oggetto principale dell'adempimento a mezzo cessione venuto meno per i motivi esposti, era ed è tutt'oggi ben lungi dall'essere prescritta. Ed invero, si osserva che la disciplina fondamentale in materia, contenuta nell'art.3 della legge n.335/1995, è stata oggetto della modifica prevista dall'art.19 del d.l. n.4/2019, conv. con modificazioni, dalla legge n.
26/2019, che ha aggiunto il comma 10-bis, che dispone quanto segue: 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_1 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31/12/2015, non si applicano fino al 31/12/2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Il suddetto termine è stato successivamente prorogato al 31/12/2022 dall'art.11, co.5 d.l. n.162/2019 convertito in legge n.8/2020. Per effetto delle predette proroghe, il termine prescrizionale dell'obbligo contributivo dovuto dall' e poi classificato operante Parte_8 nel sistema pubblico- all' prima ed alla Gestione dipendenti pubblici dell' oggi, CP_8 CP_1
è attualmente sospeso e sicuramente non compiuto. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha Con rigettato l'eccezione di prescrizione formulata da si chiede pertanto che la Corte voglia confermare l'appellata sentenza sul punto, sia pure modificando la motivazione in conformità alle prescrizioni di cui all'art.3, co.10 bis della legge n.335/1995 non prese in considerazione dal giudice a quo.”
Come precisato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31060/2024 “ L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del
2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e
10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.”
20 In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato : “ Ciò premesso, il motivo del contendere concerne l'interpretazione dell'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, introdotto ad opera dell'art. 9, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), e in particolare se la previsione secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”, per le contribuzioni afferenti alle “gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui CP_1 sono iscritti lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”, possa applicarsi anche a contributi previdenziali che fossero già prescritti alla data di entrata in vigore della norma. Reputa il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa, ma per ragioni differenti da quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata. Diversamente da quanto opinato dai giudici territoriali, infatti, la norma in esame non ha “disposto la sospensione della prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute – in favore dei lavoratori pubblici – alle gestioni CP_ previdenziali esclusive amministrate dall relative ai periodi di competenza fino al
31.12.14” (così la sentenza impugnata, pag. 5), ma ha piuttosto previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021”, ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n.
31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive (così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.). Chiarito dunque che non si verte in tema di sospensione della prescrizione, ma di previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione, resta da dire che sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore, che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore, non paiono sussistere dubbi: vero è, infatti, che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. Cass. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia
21 giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes;
il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie, dimostra a contrario che tale limite, nel caso di specie, non può ritenersi travalicato”
9. Sesto motivo di appello: sull'erronea applicazione di sanzioni ex L. 338/2000 e interessi.
La doglianza è infondata in quanto il comportamento delle parti non ha rilievo sulla debenza degli accessori del credito stante l'inefficacia della stessa sul piano soggettivo e, soprattutto sul piano oggettivo.
10 .Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversia ( > € 25.000.000,00) .
Nel rapporto processuale tra e le spese di lite vanno invece compensate. CP_1 CP_4
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l' alla rifusione delle spese del grado Parte_1 nei confronti della e dell' che liquida per ciascuna parte in € 80.000,00 CP_4 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra e . CP_1 CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U 115/2002
IL PRESIDENTE EST
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 fase) calcolo saldo (EG LA);
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5730/2020 posta in deliberazione all'udienza del 22.10.2025
TRA
Parte_1
[...] P.IVA_1
Avv.ti SAMMARCO PIEREMILIO, DI PARDO SALVATORE e CONFORTINI GIULIO;
E
COroparte_1 P.IVA_2
Avv.ti TOMASELLI PIER LUIGI e MORELLI MASSIMILIANO
E
3 COroparte_2 P.IVA_3
Avv. RUSSO VALENTINI MARIA ROSARIA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 11335/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva Parte_1 così statuito:
1 “ condanna l'“ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'“ ”, in persona del COroparte_1 legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 25.175.191,88 e di una ulteriore somma, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti, oltre interessi ex art 116, comma 9, della legge n. 388/2000 sul medesimo debito contributivo di euro 25.175.191,88; b) condanna l'“ ”, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'“ COroparte_1
, in persona del legale rappresentante pro -tempore, delle spese
[...] processuali che liquida in euro 11.700,00 per compensi ed euro 250,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
c) condanna l'“ ”, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro -tempore, al pagamento in favore della “ ”, in persona COroparte_3 del legale rappresentante pro -tempore, delle spese processuali che liquida in euro 11.700,00 per compensi ed euro 120,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
d) condanna l'“ ”, in persona del legale rappresentante pro -tempore, al pagamento Parte_1 delle spese della C.T.U. ”
Si sono costituiti in giudizio e instando per il rigetto dell'appello e CP_1 CP_4 svolgendo una serie di subordinate.
Sospesa l'esecutività della sentenza impugnata, la causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. La vicenda è stata così ricostruita nell'impugnata sentenza.
“Con atto ritualmente notificato, l'“ ” COroparte_1 conveniva in giudizio l'” ” e la “ ” per Parte_1 COroparte_5
CO sentire condannare la “ ” al pagamento della somma di euro 29.634.816,88, oltre interessi legali, ovvero, in subordine, ottenere la condanna, anche a titolo di manleva, al pagamento della stessa somma dell'“ ”, oltre interessi e sanzioni ex art. 116, comma Parte_1
8, lett. A), legge n. 388/2000. Parte attrice esponeva che l'” ” si avvaleva Parte_1 della facoltà di cui all'art.1 del d.l. 2.12.1985, n. 688, convertito in legge 31.1.1986 n. 11, di assolvere all'obbligo contributivo mediante la cessione di crediti vantati nei confronti dello
Stato di altre pubbliche amministrazioni, che l'ospedale per il periodo 2013-2014 e dal 1993 al 1996 assolveva agli obblighi contributivi mediante cessione dei crediti vantati nei confronti della , per complessivi euro 29.634.816,88 e centocinque atti di cessione, che la Pt_2 Pt_2
non effettuava i relativi pagamenti e che la cessione era “pro solvendo”, non
[...]
2 comportando l'immediata liberazione del debitore cedente. Si costituiva la , Pt_2 eccependo che il soggetto tenuto al pagamento era da considerarsi la EG LA, attesa la previsione della DGR 602/2004, la quale, infatti, già aveva versato all' euro 934.733,29 CP_1 ed era in procinto di erogare altre somme per complessivi euro 3.524.891,71, che gran parte dei crediti dell' si rivelavano inesistenti, frutto di irregolarità o extra Parte_1 budget, con una illegittima fatturazione di euro 17.622.253,00 per il solo periodo 2006-2011, CO che, in realtà, l' era debitore della di euro 8.092.270,00, che non Parte_1 spettavano gli interessi legali e che il giudizio doveva essere sospeso, stante la pendenza davanti al giudice amministrativo di controversia avente ad oggetto proprio i rapporti tra la e l' . La , altresì, avanzava domanda riconvenzionale Pt_2 Parte_1 Pt_2 di manleva nei confronti dell'” ” per le prestazioni irregolari o extra Parte_1 budget, e chiedeva la chiamata in causa della EG LA. Si costituiva l'”
[...]
”, evidenziando che la procedura di cessione dei crediti si era perfezionata, Parte_1 trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, sussistendo la notifica al cessionario ed al ceduto ed essendo intervenuto nei novanta giorni il riconoscimento della posizione debitoria da parte dell'amministrazione ceduta, che le cessioni erano “pro soluto”, la prescrizione quinquennale del credito contributivo fino a marzo 2009 e che la richiesta delle sanzioni ex legge n. 388/2000 era infondata, nonché proponendo domanda riconvenzionale subordinata di manleva nei confronti della di condanna al pagamento della somma di euro Pt_2
29.634.816,68, oltre interessi e le sanzioni ex legge n. 388/2000. Rigettata la richiesta di CP_ chiamata in causa della EG LA, all'udienza del 16.1.2020 l' concludeva per la CO condanna della al pagamento della somma di euro 25.175.191,88, oltre interessi legali, ovvero, in subordine, per la condanna dell'“ ” al pagamento della stessa Parte_1
CO somma, oltre interessi e sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. A), legge n. 388/2000, la concludeva per il rigetto di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti, ovvero per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di manleva nei confronti dell'“ ” per le Parte_1 prestazioni irregolari o extra budget, con accertamento del debito dell'Ospedale nei confronti CO della per euro 8.010.955,76 come statuito dalla Corte dei COi, sezione giurisdizionale per il LA, n. 461 del 24.11.2015, mentre l'“ ” concludeva per il rigetto Parte_1 di ogni pretesa avanzata nei suoi confronti e per l'accoglimento della domanda subordinata di manleva nei confronti della di condanna al pagamento della somma di euro Pt_2
25.175.191,88, oltre interessi e le sanzioni ex legge n. 388/2000.”
3. L ha così concluso : Parte_1
3 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, per tutti i motivi esposti in narrativa, contrariis reiectis e in riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 11335/2020, resa dal Tribunale di Roma, Sezione II Civile, G.U. dott. Corrado Cartoni, impugnata in questa sede (doc. 1), ovvero, se iniziata, sospenderne la esecuzione forzata;
- in accoglimento del primo motivo d'appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e\o la carenza di interesse ad agire (ex art 100 c.p.c.) in capo all' per avvenuto CP_1 trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro) dei crediti ricevuti in cessione dall' , e, per l'effetto, dichiarare la conseguente nullità Parte_1 del giudizio e della sentenza impugnata e\o l'inammissibilità della domanda di condanna proposta da nei confronti dello stesso;
- in accoglimento del secondo CP_1 Parte_1 motivo d'appello, accertare e dichiarare il difetto di litisconsorzio necessario stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della EG LA e, per l'effetto, dichiarare la conseguente nullità della sentenza impugnata;
- in accoglimento del terzo motivo d'appello, riformare la sentenza impugnata, per violazione degli artt 1266 cc, 1, co. 9, del d.l. 688/1985
(conv. nella l. 11/1986),4, co. 12, della l. 412/1991 e 3 della l. 426/1991- in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa all'accertamento della inesistenza dei crediti, della quantificazione dei crediti e sulle risultanze della CTU;
carenza, assenza e illogicità della motivazione su tale punto. - in accoglimento del quinto, motivo d'appello, dichiarare la prescrizione (totale o parziale) dei crediti contributivi azionati dall' e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata;
- in accoglimento del sesto CP_1 motivo d'appello, dichiarare non dovuti le sanzioni pecuniarie (ex legge n.338\2000) e gli interessi di mora richiesti dall' all' , e, per l'effetto, riformare CP_1 Parte_1 in parte qua la sentenza impugnata;
- -in accoglimento del settimo motivo d'appello, nella denegata ipotesi di conferma della statuizione di condanna dell' a Parte_1 pagare gli importi richiesti dall' condannare la a pagare CP_1 Parte_3 all' la somma di € 25.175.191,88 , oltre a interessi legali dalla Parte_1 maturazione del credito sino al soddisfo, nonché al pagamento in favore dell'
[...]
CP_
degli interessi legali e sanzioni ex L. n. 388/2000 richiesti dall' per il Parte_1 ritardato versamento contributivo e/o comunque a tenere indenne e manlevare l'
[...]
CP_
dalla richiesta dell' di pagamento degli interessi legali maturati e Parte_1 maturandi e sanzioni - in via istruttoria, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte voglia disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, integrativa rispetto a quella espletata nel primo grado di giudizio, ammettendo C.T.U. tecnico contabile al fine di accertare quanto
4 ampiamente indicato nel sesto motivo d'appello; - in ogni caso, con vittoria di compenso professionale e spese anche generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”
L' appello è stato proposto per i seguenti motivi: “ 1) Primo motivo di appello: sul difetto di legittimazione attiva e\o carenza di interesse (ex art 100 cpc) dell' per avvenuto CP_1 trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ex art. 6, co. 26, D.L. n. 536/1987, Con conv. in l. n. 48/1988), dei crediti ricevuti in cessione da ex art. 1, co. 9, D.L. n. 688/1985, conv. in l. n. 11/1986) e sulla conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata. - 2)
Secondo motivo di appello: sulla legittimazione passiva concorrente della EG LA, quale parte necessaria del giudizio e sulla conseguente nullità della sentenza impugnata, e\o sulla conseguente inammissibilità della domanda di CP_1
3) Terzo motivo di appello: sull'erronea applicazione della norma generale recata dall'art. 1266 c.c., in violazione della disciplina speciale prevista dall'art. 1, co. 9°, d.l. 688/85 (conv. nella l. 11/86), dall'art. 4, co. 12°, l. 412/91 e dall'art. 3 l. 426/91. Sull'erroneo omesso accertamento della avvenuta estinzione dell'obbligazione di O.I., anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1266 c.c. - 4) Quarto motivo di appello: erronea statuizione sulla inesistenza dei crediti - erronea quantificazione dei crediti - erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Carenza, assenza e illogicità della motivazione. - 5) Quinto motivo di appello: sul rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'asserito credito contributivo. - 6) Sesto motivo di appello: sull'erronea applicazione di sanzioni ex L. 338/2000 e interessi. - 7) Settimo motivo di appello: sull'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale di OI nei confronti della CO
e sull'accertamento del relativo credito vantato da OI;
sull'erroneo rigetto dell'istanza di
OI per la integrazione di CTU e sua riproposizione.”
4. “ 1) Primo motivo di appello: sul difetto di legittimazione attiva e\o carenza di interesse (ex art 100 cpc) dell' per avvenuto trasferimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze CP_1
(ex art. 6, co. 26, D.L. n. 536/1987, conv. in l. n. 48/1988), dei crediti ricevuti in cessione da Con ex art. 1, co. 9, D.L. n. 688/1985, conv. in l. n. 11/1986) e sulla conseguente nullità del giudizio e della sentenza impugnata.
La doglianza è infondata.
Condivisibilmente l' ha controdedotto: CP_1
“ L'Ospedale contesta, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse COr dell' sul presupposto dell'avvenuto trasferimento al già Ministero del Tesoro, dei CP_1
Con crediti ceduti da con conseguente nullità del giudizio e della sentenza appellata.
5 Secondo l'appellante, la speciale disciplina, contenuta nel combinato disposto dei più volte citati art.6, co.26, d.l. n.536/9187 conv. in legge n.48/1988 ed art.1, co.9, d.l. n.688/1985 conv. in legge n.11/1986, attri-buisce la legittimazione passiva in ordine alle controversie inerenti la cessione dei crediti in capo al Ministero indicato.
Ciò in quanto l'art.1 cit. concede agli enti previdenziali la facoltà di trasferire i crediti ceduti al Ministero, a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria corrispondenti.
Tale facoltà, secondo l'appellante, si converte in obbligo in forza della circolare n.176 CP_1 del 5/8/1988, la quale dispone l'esercizio di detta facoltà in ogni caso di cessione di crediti che pervenga in forza delle predette disposizioni, con effetto immediato.
Osserva, infine, che tale questione di carenza di interesse o legittimazione all'azione costituisce questione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
L'eccezione è però palesemente inammissibile, ovvero in ogni caso infondata.
È inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello, come tale costituente un nuovo motivo, non consentito in sede di gravame.
Né supplisce a tale tardività la sua ritenuta proponibilità ex officio, in quanto la contestazione si fonda sulla base dell'affermazione di un fatto -il trasferimento dei crediti ceduti al Ministero, da parte dell' o successivamente dell'INPS- che non è mai stato contestato in prime CP_8 cure e che, peraltro, si nega sia mai avvenuto.
È infondata, in quanto proposta dall'OI non tenendo conto di due aspetti essenziali della vicenda:
- I crediti, ceduti in pagamento di contributi dovuti all' , erano originariamente di CP_8 titolarità dell' e non dell' cui sono pervenuti solo a seguito dell'unificazione dei CP_8 CP_1 due enti e relativi patrimoni, avvenuta il 1°/1/2012, in forza dell'art.21 del d.l. n.201/2011, conv. in legge n.214/2011, onde per cui nessuna efficacia vincolativa in autolimitazione - quand'anche si ritenga esistente un tale potestà autolimitativa in capo all' stesso- può CP_1 essere attribuita alla circolare n.176/1988, emessa in un momento in cui i due enti erano CP_1 ben distinti e separati;
né l' ha mai posseduto poteri regolamentari astringenti nei CP_1 confronti dell' prima dell'unificazione. CP_8
- Il cit. art.102, co.3, legge n. 388/2000 stabilisce che - a decorrere dal 1°/1/2001 – non è più data agli enti cessionari l'esercizio della facoltà prevista dall'art.1, co.9, del d.l. n. 688/1985, conv. con modifiche dalla legge n.11/1985, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art.16 della legge n. 370/1974. Il che comporta che sin dal 2001 le cessioni di credito, ancora eccezional-mente ammesse quale mezzo di pagamento, ex art.1 d.l.
6 n.688/1985, esclusivamente in favore di istituzioni ed enti senza fini di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, CO dalle Regioni o dalle , vadano regolate direttamente ed esclusivamente tra l'ente previdenziale cessionario e la PA ceduta, senza che i relativi cespiti possano essere trasferiti COr al e senza alcuna conseguente sostituzione soggettiva ex latere creditoris.
- In forza dell'abrogazione della suddetta facoltà di trasferimento diretto al Ministero del tesoro sin dal 2001, non è controvertibile che l' non ha mai avuto tale potestà, essendo CP_1 venuto nella titolarità dei crediti solo successivamente all'unificazione con l' (2012), CP_8 mentre, si ripete, l' non ha mai esercitato tale facoltà. CP_8
5. Secondo motivo di appello: “ sulla legittimazione passiva concorrente della EG LA, quale parte necessaria del giudizio e sulla conseguente nullità della sentenza impugnata, e\o sulla conseguente inammissibilità della domanda di ” CP_1
La questione fondamentale è costituita dalla individuazione del soggetto pubblico legittimato passivamente rispetto alle pretese dell' e dell' . CP_1 Parte_1
CO La ha contestato la propria legittimazione passiva sostenendo l'appartenenza di questa alla
EG LA e l' ha dedotto la nullità della sentenza per mancata Parte_1 integrazione del contraddittorio nei confronti della REGIONE LAZIO, parte necessaria.
Sul piano processuale si osserva che la questione della legittimazione passiva rientra nel novero delle eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio anche in grado di appello ( Cass.24375/2024,
Cass. S.U. 2951/2016) e, se già dedotte in primo grado, come nel caso in esame ex art 346
c.p.c., sono comunque riproponibili, laddove non abbiano formato oggetto di esame da parte del Giudice di primo grado.
Si osserva inoltre che non si verte minimamente in una ipotesi di litisconsorzio necessario e che, pertanto, la mancata autorizzazione alla chiamata in causa della EG è incensurabile in grado di appello ( Cass. 2331/2022)
Sul piano sostanziale si osserva che la legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie dell' compete esclusivamente alla EG LA , come ribadito dalla Corte di Pt_1
Cassazione .
La Corte di Cassazione con la sentenza 17587/2018 ha affermato “ In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993
(a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di
7 entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la S.C. ha confermato la CO sentenza che aveva individuato, per la EG LA, l' ospedaliera e non la quale CP_2 soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SS e fatturate dalla stessa ). CP_2
Con la sentenza 17587/2021 la Corte di Cassazione ha inoltre affermato:
“In tema di organizzazione sanitaria, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 (a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate «in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»), si applica anche dopo la riforma del sistema sanitario di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza che aveva individuato, per la EG LA, l' CP_2
CO ospedaliera e non la quale soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni di patologia clinica rese in favore degli assistiti dal SS e fatturate dalla stessa ).” CP_2
Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 3676/2020, di cui si riporta la parte motiva: “ 4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte — da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal in memoria, riguardando esso la Parte_4
— a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 edel Parte_5
30/06/2015 n. 13333, che "il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalIe nel regime anteriore alla CP_9
8 riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali».
5. La norma costituisce invero — come si legge nell'arresto più recente —
l'approdo di una complessa evoluzione normativa, «che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell'ente "incaricato del pagamento", da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato». Quindi
— si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) — «se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle
Aziende sanitarie locali — che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica — ai sensi del L.R. 16 giugno 1994,
n. 18, art. 1, è l'ente "incaricato del pagamento, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla EG, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce "le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera;
in quest'ottica, è proprio la
L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell'attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere "alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie", rappresenta l'anello di chiusura del ragionamento, poiché la designazione operata con la D.G.R,. n.
1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell'Organo competente, di una modalità di finanziamento dell odierna resistente, mediante l'incarico conferito all CP_2 [...]
». Parte_6
Nella specie non risulta una delega di pagamento da parte della EG LA alla CP_4
3, e, d'altronde, trattandosi di un ospedale classificato, tali deleghe non erano previste.
[...]
CO
L'assenza della legittimazione passiva della comporta il rigetto delle pretese avanzate nei suoi confronti dall' e dall' in quanto, quand'anche l'accettazione della Parte_1 CP_1
CO cessione del credito fosse validamente pervenuta dalla – come avviene di norma in tutti gli accordi contrattuali in materia- , la pretesa creditoria avrebbe dovuto essere proposta nei CO confronti della REGIONE LAZIO e non della
9 Ciò comportava automaticamente l'esame della domanda subordinata proposta dall' nei CP_1 confronti dell' , evidentemente ritenuta assorbita dal tribunale in relazione Parte_1 alla quale non vi era certo necessità di appello incidentale.
6. Terzo motivo di appello, strettamente connesso al precedente :“ Sull'erronea applicazione della norma generale recata dall'art. 1266 c.c., in violazione della disciplina speciale prevista dall'art. 1, co. 9°, d.l. 688/85 (conv. nella l. 11/86), dall'art. 4, co. 12°, l. 412/91 e dall'art. 3 l. CP_ 426/91. Sull'erroneo omesso accertamento della avvenuta estinzione dell'obbligazione di anche nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1266 c.c.”
Il punto centrale della controversia è che nella fattispecie la cessione avveniva in ogni caso pro solvendo e non pro soluto.
E ciò per due autonome ragioni. CO Una prima di carattere soggettivo : il soggetto debitore non era comunque la bensì la
REGIONE. CO Condivisibilmente la ha controdedotto:
“ Questa è la disciplina base per comprendere cosa è avvenuto nella fattispecie ed è anche la disciplina in applicazione della quale la EG LA ha determinato, per la prima volta, la liquidazione dei crediti dell' anche per gli anni 2006 -2009 con il DCA Parte_1
7/4/2014 n. 128 (doc. n. 7 agli atti del fascicolo di primo grado) ed atti successivi attuativi.
Con tali provvedimenti, è stato accertato in sede di liquidazione finale che nel periodo 2006-
2009, e fino al 2013, l' non solo non poteva vantare alcun credito nei Parte_1 confronti della EG LA e AS , ma anzi l'O.I. era debitore e non creditore perché Pt_2 doveva esso restituire danaro già percepito in acconto. Tali atti, tutti, sono stati impugnati da CP_ in un contraddittorio pieno ed approfondito tra EG LA e ricorso è stato Parte_7 respinto con sentenza del Consiglio di Stato non definitiva n. 5511 del 25/9/2018 con cui è stata accertata la piena legittimità delle operazioni e dei criteri seguiti dalla EG LA e dalla per la procedura di liquidazione. La successiva sentenza definitiva Consiglio di Stato Pt_3
n. 1972 del 19/3/2020 ha verificato e valutato, alla luce di apposita verificazione in contraddittorio, la legittimità dei criteri di calcolo dei periodi del saldo di liquidazione. L'esito della verificazione, affidata al Dott. , ha confermato l'inesistenza di crediti liquidabili Per_1 in capo all'O.I., e perciò non esistenti nei confronti della P.A. Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, ed il giudicato rileva e spiega effetti nel presente giudizio. Di ciò è ben consapevole il Giudice di prime cure, nella sentenza impugnata. Di ciò è ben consapevole anche l' che, in primo grado, rispetto alle eccezioni di non liquidabilità Parte_1
10 CO sollevate da in ragione dei provvedimenti adottati dalla EG LA si è difeso adducendo la non definitività degli stessi in quanto impugnati davanti giudice Amministrativo.
Ora che tali provvedimenti – che hanno accertato la non riconoscibilità del credito – sono divenuti definitivi, controparte pretenderebbe di sostenere con il presente appello che il credito deve essere comunque pagato dalla Parte pubblica per avere quest'ultima fatto decorrere il termine di 90 giorni: CP_ CO
…Se non che il giudicato del Consiglio di Stato reso tra EG LA e a Pt_3 nostro avviso, fa stato anche in questa sede: la materia dei controlli sulla correttezza delle prestazioni rese dai soggetti accreditati con il SS ai fini della decisione in ordine, o meno, della liquidabilità finale del credito attiene, pur nel necessario contraddittorio, ad una funzione autoritativa del SS concedente, e necessaria ai fini della liquidazione definitiva del credito.
Si tratta di un passaggio indispensabile di liquidazione a pena di nullità, di cui la struttura accreditata e contrattualizzata è obbligatoriamente a conoscenza. Al di là di eventuali colpe da ritardo nei controlli della PA, la struttura accreditata concessionaria sa che fino all'effettuazione dei controlli e della liquidazione finale le sue singole fatture riportanti le prestazioni di cui chiede il pagamento non sono “liquidate”. Questa è la ragione per la quale sono legittimi anche controlli effettuati a distanza di tempo, ed i recuperi delle somme con effetto retroattivo sulle anticipazioni nel frattempo erogate (Cons. St. Sez. III sent. n.
3189/2015; Cons. St. Sez. III sent. 3190/2015; Cons. St. Sez. III sent. n. 3420/2015).”
É del resto pacifico che, a prescindere dalla finalità che si intende perseguire con la cessione di credito, il debitore ceduto può sempre opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e le validità del negozio da cui deriva il credito ceduto e le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito anteriori alla notizia della cessione e riguardanti l'esatto adempimento del negozio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, n. 24657; Cass. civ.
Sez. III Sent., 07/04/2009, n. 8373; Cass., 11 maggio 2007 n. 10833; si veda anche, nel senso che il debitore ceduto può occorre al cessionario le eccezioni relative a fatti posteriori alla nascita del rapporto obbligatorio, di cui il ceduto al momento della cessione non abbia avuto conoscenza, Cass. 28 luglio 2004 n. 14225).”
Nella specie il debitore ceduto non è la bensì la REGIONE LAZIO. Difatti CP_4
CO anche se la è intervenuta nel procedimento di cessione, resta la REGIONE il debitore ceduto, a cui sono rimessi i controlli finali. CO Condivisibilmente la ha controdedotto: “ A) In primo luogo, l'appellante confonde il concetto di certificazione con quello di liquidazione del credito della PA.
11 La “certificazione” dei crediti della Pubblica Amministrazione, declinata in varie leggi, è un istituto, di derivazione comunitaria, atto ad assicurare la “liquidità” del credito decorsi i 90 giorni, non la liquidazione. COro i possibili ritardi amministrativi delle operazioni di liquidazione amministrativa, infatti, la certificazione in tempi brevi serve a consentire al credito, intanto, di circolare, e quindi di essere usato come negli scambi commerciali, bancari e con la PA.
Se poi si tratti di moneta “fasulla”, però, non è che il decorso dei termini la trasformi in moneta vera: sempre la certificazione dei crediti richiede le operazioni di liquidazione definitiva dei crediti da parte della PA. La certificazione, quindi, non potrebbe creare dal nulla crediti inesistenti.
Quanto alla “liquidazione”, prevista dall'art. 270 R.D. 827/1924, trattasi di istituto imposto da norma fondamentale imperativa di contabilità pubblica per cui “Tutte le spese dello Stato passano per i seguenti stadi: - impegno, - liquidazione, - ordinazione e pagamento”.
Nessun contratto che importi spese, infatti, può essere ascritto alla responsabilità della PA ove la relativa spesa non sia impegnata in bilancio. Diversamente, non si avrebbe certezza dei bilanci della Pubblica Amministrazione. La forma scritta dei contratti della Pubblica
Amministrazione, e quindi della spesa che essi comportano, è esattamente condizione anche a questo scopo. L'esborso di denaro pubblico deve avvenire previa verifica di tutti i crismi, sia di legge, che di adempimento e, perciò, deve essere preceduto dalla liquidazione: il procedimento dell'Ufficiale liquidatore accerta che la prestazione è effettivamente stata resa, che è stata resa lecitamente ed a norma di quanto previsto nel contratto, al prezzo ivi previsto e, quindi, che l'esborso è giustificato e coperto dall'impegno di spesa.
Solo dopo si può ordinare il pagamento “definitivo” a carico del bilancio dello Stato. Le operazioni di liquidazione – definitiva - del credito possono talvolta essere complesse e richiedere controlli laboriosi ed accurati, a maggior ragione ove le irregolarità siano occultate dal preteso creditore, o addirittura siano frutto di artifici o raggiri verificabili dalla PA solo con l'ausilio della Magistratura inquirente.
La liquidazione avviene con il saldo finale.
B) Le prestazioni sanitarie, per essere lecite, devono essere fornite dalle strutture sanitarie in sedi appositamente per esse autorizzate (art.193 R.D. 1934 n. 1265 e art. 8 bis e 8 ter Dlgs
502/1992) e, se si tratta di erogazioni in nome del SS, appositamente accreditate al fine di
12 garantire i requisiti organizzativi necessari (art. 8 bis e 8 quater Dlgs 502/1992). Queste sono norme imperative di sicurezza sanitaria, che impediscono l'abusivo esercizio di servizi sanitari.
C) La struttura teoricamente ammissibile ad erogare prestazioni sanitarie a nome e per conto del SS (cioè autorizzata ed accreditata per determinate prestazioni) riceve in forma scritta un contratto che stabilisce luogo, tipologia e modalità di prestazioni e prezzo massimo non superabile (art. 8 quinquies Dlgs 502/1992). In questo modo sono rispettati i requisiti di forma scritta a pena di nullità dei contratti della Pubblica Amministrazione e di conseguente definizione certa del prezzo.
D) Le strutture accreditate hanno con l'Amministrazione sanitaria un rapporto continuativo.
Quindi, in base agli Accordi ex art 8 quinquies Dlgs 502/1992 e attuazione regionali, esse vedono questo meccanismo di pagamento:
- la EG, mensilmente e puntualmente, in via di anticipazione sul provvedimento di
“liquidazione” paga il 90% di un dodicesimo del budget annuale, cioè del prezzo massimo del contratto di cui la struttura può usufruire nell'anno, e che la struttura può utilizzare in misura anche elastica all'interno delle prestazioni che è autorizzata ed accreditata ad erogare.
- le strutture emettono mensilmente una fattura che non necessariamente coincide con il dodicesimo versato dalla EG, ma che illustra le prestazioni asseritamente erogate e le valorizza in base alle tariffe;
- tale fattura è la base di partenza per i controlli di liquidazione, che sono assai complessi e articolati e precisamente:
1 fase) controlli meramente formali (c.d. validazione) effettuati da sistema informatico SIO
(EG LA);
2 fase) controlli automatici (EG LA);
3 fase) controlli di capienza di produzione (Aziende);
4 fase) liquidazione acconto (Azienda);
5 fase) pagamento acconto (EG);
6 fase) controlli APPRO e controlli analitici (EG LA, coadiuvata dall' ); CP_2
13 8 fase) liquidazione saldo ( ); CP_2
9 fase) pagamento saldo (EG LA).
Come si vede, la determinazione di liquidazione finale del saldo è un'operazione assai complessa, anche in ragione del numero e della tecnicità delle verifiche sull'attività sanitaria.
Le liquidazioni finali, come i budget, avvengono tracciando il punto temporale fermo dell'anno del dare e dell'avere, tra gli acconti anticipati e l'importo delle prestazioni indicate mensilmente nelle fatture dall'erogatore, ma anche riscontrate come “valide” e, quindi, pagabili da parte dell'Ufficiale Liquidatore.
Si procede successivamente per conguagli.
Il liquidato dell'anno precedente forma la base della determinazione del budget dell'anno successivo.
Questa è la disciplina base per comprendere cosa è avvenuto nella fattispecie ed è anche la disciplina in applicazione della quale la EG LA ha determinato, per la prima volta, la liquidazione dei crediti dell' anche per gli anni 2006 -2009 con il DCA Parte_1
7/4/2014 n. 128 (doc. n. 7 agli atti del fascicolo di primo grado) ed atti successivi attuativi.
La seconda di carattere oggettivo.
CO Osserva ancora la correttamente :
“Con tali provvedimenti, è stato accertato in sede di liquidazione finale che nel periodo 2006-
2009, e fino al 2013, l non solo non poteva vantare alcun credito nei Parte_1 confronti della EG LA e AS , ma anzi l'O.I. era debitore e non creditore perché Pt_2 doveva esso restituire danaro già percepito in acconto.
CP_ Tali atti, tutti, sono stati impugnati da in un contraddittorio pieno ed approfondito tra
EG LA e Pt_3
Il ricorso è stato respinto con sentenza del Consiglio di Stato non definitiva n. 5511 del
25/9/2018 con cui è stata accertata la piena legittimità delle operazioni e dei criteri seguiti dalla EG LA e dalla per la procedura di liquidazione. Pt_3
La successiva sentenza definitiva Consiglio di Stato n. 1972 del 19/3/2020 ha verificato e valutato, alla luce di apposita verificazione in contraddittorio, la legittimità dei criteri di calcolo dei periodi del saldo di liquidazione.
14 L'esito della verificazione, affidata al Dott. , ha confermato l'inesistenza di crediti Per_1 liquidabili in capo all'O.I., e perciò non esistenti nei confronti della P.A.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, ed il giudicato rileva e spiega effetti nel presente giudizio. “
CP_ Osserva in particolare questa Corte che i rapporti di dare -avere tra e EG non erano in realtà definiti, che il credito dell'O.I non si era ancora cristallizzato, che pertanto la legittimità
o meno delle rispettive pretese sono inopponibili all' nell'an e nel quantum , essendo un CP_1 cessionario pro solvendo.
Restano infatti impregiudicati i rapporti sostanziali tra cedente ( O.I.) e ceduto ( REGIONE)
7. “ Quarto motivo di appello: erronea statuizione sulla inesistenza dei crediti - erronea quantificazione dei crediti - erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Carenza, assenza e illogicità della motivazione.
La doglianza è infondata per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Giova ribadire quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale:
"Orbene, la C.T.U. appositamente espletata e diretta ad accertare i rapporti di dare e avere tra CO la e l'“ ”, consulenza che ha anche tenuto conto della sentenza del Parte_1
Consiglio di Stato n. 5511/18 la quale ha accertato la legittimità del rapporto di dare ed avere CO cosi come rideterminato dalla EG e dalla di assenza di ogni credito dell'
[...]
Con
, non solo ha escluso ogni credito dell'Ospedale nei confronti della ma ha Parte_1 accertato un debito dell'Ospedale stesso di euro 6.251.402,96.
L'assenza di crediti dell' , poi, è stata definitivamente statuita dalla Parte_1 sentenza del Consiglio di Stato n. 1972/2020, in atti.
CO In particolare, questa pronuncia ha accertato la legittimità della deliberazione della RM CO 3 n. 465 del 17.6.2016 con la quale la , preso atto del saldo spettante all' per le Parte_1 prestazioni erogate nel periodo 2006-2013 come rideterminato dalla EG con il DCA n.
554 del 19/11/2015, ha disposto la deliquidazione dell'importo complessivo di euro
33.617.103,89, di cui euro 17.622.253,00 relativi a prestazioni illegittime ed euro
15.994.850,89 extra-budget.
Sul punto si osserva, inoltre, che non possono essere detratti dal conteggio euro 9.187.171,00,
i quali devono essere riferiti alle prestazioni del 2006 e non agli ultimi mesi del 2005, essendo
15 i mandati di pagamento eseguiti dalla EG LA chiaramente imputati, ai sensi dell'art. 1193, 1° comma, c.c. alle mensilità di cui è causa e non ai mesi precedenti.
Del pari non rilevano né il blocco delle fatture emesse dall' nel 2015 per un importo Pt_1 di euro 8.092.270,00, riguardando la somma crediti successivi non oggetto di cessione, né il pignoramento di euro 8.018.955,76, concernente la diversa questione del risarcimento del danno erariale accertato dalla Corte dei COi con sentenza n. 3013/2017, peraltro ancora
“sub iudice”.
Da un lato si osserva che l'inesistenza di crediti dell' è stata accertata con Parte_1 effetto di giudicato dal Consiglio di Stato con la sentenza 1972/2020
CO Esattamente, si ribadisce, la ha controdedotto: “ … Con tali provvedimenti, è stato accertato in sede di liquidazione finale che nel periodo 2006-2009, e fino al 2013, l'
[...]
non solo non poteva vantare alcun credito nei confronti della EG LA e AS Parte_1
RM D, ma anzi l'O.I. era debitore e non creditore perché doveva esso restituire danaro già percepito in acconto.
CP_ Tali atti, tutti, sono stati impugnati da in un contraddittorio pieno ed approfondito tra
EG LA e Pt_3
Il ricorso è stato respinto con sentenza del Consiglio di Stato non definitiva n. 5511 del
25/9/2018 con cui è stata accertata la piena legittimità delle operazioni e dei criteri seguiti dalla
EG LA e dalla per la procedura di liquidazione. Pt_3
La successiva sentenza definitiva Consiglio di Stato n. 1972 del 19/3/2020 ha verificato e valutato, alla luce di apposita verificazione in contraddittorio, la legittimità dei criteri di calcolo dei periodi del saldo di liquidazione.
L'esito della verificazione, affidata al Dott. , ha confermato l'inesistenza di crediti Per_1 liquidabili in capo all'O.I., e perciò non esistenti nei confronti della P.A.
Entrambe le sentenze sono passate in giudicato, ed il giudicato rileva e spiega effetti nel presente giudizio. “
D'altronde il Consiglio di Stato ha specificamente affermato alle pagine 10-13 della sentenza n. 1972/2020:
16 “Resta da esaminare l'ultimo profilo, relativo al secondo quesito con il quale questa Sezione aveva chiesto al verificatore chiarire se la somma di € 17.622.253,00 che la EG LA ha deciso di recuperare con i DCA n. 128/2014 e 274/2014 fosse stata erogata o meno all'O.I..
Tale importo si riferisce alla somma imputabile ai tre DRG 063, 168 e 169 (le cui prestazioni sono state ritenute incongrue e quindi non remunerabili, come già precisato nella precedente sentenza non definitiva) distinti per anno, dal 2006 al 2011, pari ad € 18.277.189,00; da tale somma è stata sottratta la somma di € 654.936,00 afferente alle prestazioni per acuti svolte dall'O.I., non relative alle cure odontoiatriche, per un importo finale di € 17.622,253,00.
Il verificatore ha poi precisato che il DCA 508/2015 (successivamente modificato con il DCA
554/2015) ha effettuato un re-imputazione dei pagamenti effettuati dalla EG LA connessa alle sole prestazioni riconoscibili.
Con tale atto è stato quindi rideterminato il fatturato complessivo riconoscibile all'O.I. per il periodo 2006-2013 che è pari ad € 250.849.847,00 (All. 2 DCA n. 508/2015) che, rapportato al totale delle rimesse effettuate a favore dell'O.I., calcolate per il periodo 2006-2013 in complessivi € 258.942.117,00, determina un saldo negativo di importo pari ad € 8.092.270,00 da recuperare a carico dell'O.I.
Il verificatore ha accertato che tale somma è stata recuperata dalla EG LA attraverso le aziende sanitarie locali competenti sul territorio sui crediti liquidi ed esigibili vantati dall'O.I. negli anni 2014-2015, in quanto la EG ha bloccato i pagamenti con la causale
“esecuzione DCA n. 508/2015” delle seguenti fatture:
1) fattura n. 6/05 del 02/09/2015 bloccata per l'importo di € 679,450,00 a fronte di un totale di fattura di € 2.414.031,63; 2) fattura n. 7/05 del 30/09/2015 bloccata per l'intero ammontare pari ad € 2.414.032,00;
3) fattura n. 8/05 del 21/12/2015 bloccata per l'intero ammontare pari ad € 4.998.788,00.
La somma di tali importi trattenuti dalla EG LA è pari ad € 8.092.270,00.
La circostanza rappresentata dal verificatore dott. trova conferma anche nella CTU Per_1 relativa alla controversia civile (cfr. tabella pag. 72).
Ne consegue che, secondo quanto ha precisato il verificatore “l'importo di € 17.622.253,00, relativo a tutti gli importi imputabili alle prestazioni di cui ai DGR 063, 168 e 169 contestati dalla EG LA, è stato interamente recuperato dalla EG attraverso il procedimento
17 di recupero, attivato nel 2016, per complessivi € 8.092.270,00” che “ha costituito il saldo contabile e finanziario riguardante l' di in relazione a tutte le Parte_1 CP_4 prestazioni erogate dall'OI negli anni 2006-2013”.
Pertanto, non può essere accolta la prospettazione dell'appellante incidentale diretta a sostenere di non aver mai percepito la somma”.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che le censure sulla ctu espletata in primo grado si fondano su presupposti erronei e sono caratterizzate da un certa genericità che non consentono neppure di determinare l'asserito importo a credito dell' verso la Parte_1
REGIONE LAZIO.
- Quarto motivo di appello: erronea statuizione sulla inesistenza dei crediti - erronea quantificazione dei crediti - erronea interpretazione delle risultanze della CTU. Carenza, assenza e illogicità della motivazione. - 7) Settimo motivo di appello: sull'erroneo rigetto della CO domanda riconvenzionale di OI nei confronti della e sull'accertamento del relativo credito vantato da OI;
sull'erroneo rigetto dell'istanza di OI per la integrazione di CTU e sua riproposizione.”
La doglianza è infondata per un duplice autonomo ordine di ragioni.
Da un lato si ribadisce quanto osservato sl punto dal Tribunale e sopra riportato
Sotto altro autonomo profilo si osserva che le censure sulla ctu espletata in primo grado si fondano su presupposti erronei e sono caratterizzate da un certa genericità che non consentono neppure di determinare l'asserito importo a credito dell' verso la Parte_1
REGIONE LAZIO.
8. Quinto motivo di appello: sul rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'asserito credito contributivo.
A tale proposito il Tribunale ha affermato: “ In ordine al rapporto tra l'ente previdenziale e l' è disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale, considerato che per i Pt_1 contributi relativi agli anni dal 1993 al 1996 con gli atti di cessione di settembre 2005 e dicembre 2006 l' ha di fatto rinunciato alla prescrizione ex art. 2937, secondo comma, Pt_1
c.c., mentre per quanto riguarda il periodo 2004-2013 la prescrizione è stata interrotta con gli atti di diffida, in atti, dal 2007 in poi (doc.ti da 107 a 116 dell'atto introduttivo) e poi con l'instaurazione del presente giudizio. Non osta a questa conclusione la circostanza che le suddette diffide siano indirizzate alla e non all' , atteso che Pt_2 Parte_1 quest'ultimo, dando luogo l'art. 1266 ad una obbligazione accessoria, è obbligato in solido
18 con il ceduto per il soddisfacimento del credito e l' art. 1310, primo comma, c.c. prevede che l'atto interruttivo della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti i debitori in solido. Per quanto concerne l'asserita mancata coincidenza tra crediti ceduti e crediti contestati, in base al quesito la C.T.U. ha esaminato i centocinque atti di cessione oggetto del presente giudizio e, dunque proprio i crediti ceduti dal 10.12.2004 al 6.12.2013 relativi all'importo di euro
CP_ 29.634.816,88 costituente la domanda dell' (si veda in particolare scheda riepilogativa posta in fondo alla pag. n. 71 della consulenza). Né impedisce l'accertamento del credito
CP_ dell' il DURC positivo emesso in favore dell' di attestazione della Parte_1 regolarità contributiva, atteso che lo stesso, chiaramente, è emesso in presenza delle cessioni dei crediti, in linea formale satisfattivi del debito, salvo verifica della solvibilità, la quale, come evidenziato, manca. In definitiva, accertato dalla C.T.U. un credito complessivo di euro
CP_ 29.634.816,88 e detratti i pagamenti comunque effettuati in favore dell' di euro 934.733,29
CP_ e di euro 3.524.891,71, l' è condannato al pagamento in favore dell' Parte_1 del residuo importo di euro 25.175.191,88 (29.634.816,88 - 934.733,29 - 3.524.891,71 =
25.175.191,88), oltre le sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000, vale a dire al pagamento di una somma, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti comunque non superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti, ed oltre interessi ex art 116, comma 9, della legge n. 388/2000 sul medesimo debito contributivo di euro 25.175.191,88.”
Il motivo di appello è infondato.
Va premesso che la riscossione mediante cartella esattoriale non è obbligatoria, ma in subiecta materia costituisce una modalità alternativa e più rapida rispetto a quella ordinaria,
La prescrizione dei crediti contributivi è, infatti, quinquennale ed il suo termine di decorrenza, introdotto dall'art 3 della Legge 335\1995, coincide con il giorno in cui l'Istituto previdenziale può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine in cui il contribuente deve effettuare il versamento (cfr. Cass. 30.6.2020,13049 e 27.1.2020 n.1828).
Il motivo, dunque, è infondato per un duplice autonomo ordine di motivi. CO Da un lato si osserva che la cessione di credito con la ha efficacia interruttiva della CO prescrizione, quale atto di riconoscimento del debito, non perché la sia debitore in solido, CO come erroneamente ritenuto dal tribunale, ma perché la benchè non Ente debitore, è il gestore del rapporto rispetto alla EG LAZIO al quale devono essere comunicate le cessioni di credito, a qualunque titolo effettuate secondo gli accordi mai modificati nel tempo.
Sotto altro autonomo profilo si osserva che ha sostenuto fondatamente l' : “ In ogni caso, CP_1
l'Ospedale omette di considerare la circostanza decisiva in forza della quale la contribuzione
19 previdenziale dovuta, oggetto principale dell'adempimento a mezzo cessione venuto meno per i motivi esposti, era ed è tutt'oggi ben lungi dall'essere prescritta. Ed invero, si osserva che la disciplina fondamentale in materia, contenuta nell'art.3 della legge n.335/1995, è stata oggetto della modifica prevista dall'art.19 del d.l. n.4/2019, conv. con modificazioni, dalla legge n.
26/2019, che ha aggiunto il comma 10-bis, che dispone quanto segue: 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_1 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31/12/2015, non si applicano fino al 31/12/2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Il suddetto termine è stato successivamente prorogato al 31/12/2022 dall'art.11, co.5 d.l. n.162/2019 convertito in legge n.8/2020. Per effetto delle predette proroghe, il termine prescrizionale dell'obbligo contributivo dovuto dall' e poi classificato operante Parte_8 nel sistema pubblico- all' prima ed alla Gestione dipendenti pubblici dell' oggi, CP_8 CP_1
è attualmente sospeso e sicuramente non compiuto. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha Con rigettato l'eccezione di prescrizione formulata da si chiede pertanto che la Corte voglia confermare l'appellata sentenza sul punto, sia pure modificando la motivazione in conformità alle prescrizioni di cui all'art.3, co.10 bis della legge n.335/1995 non prese in considerazione dal giudice a quo.”
Come precisato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 31060/2024 “ L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del
2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e
10, della stessa l. n. 335 del 1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto.”
20 In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato : “ Ciò premesso, il motivo del contendere concerne l'interpretazione dell'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995, introdotto ad opera dell'art. 9, d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), e in particolare se la previsione secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato”, per le contribuzioni afferenti alle “gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui CP_1 sono iscritti lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165”, possa applicarsi anche a contributi previdenziali che fossero già prescritti alla data di entrata in vigore della norma. Reputa il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa, ma per ragioni differenti da quelle fatte proprie dalla sentenza impugnata. Diversamente da quanto opinato dai giudici territoriali, infatti, la norma in esame non ha “disposto la sospensione della prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute – in favore dei lavoratori pubblici – alle gestioni CP_ previdenziali esclusive amministrate dall relative ai periodi di competenza fino al
31.12.14” (così la sentenza impugnata, pag. 5), ma ha piuttosto previsto, con effetti retroattivi, il differimento della data di entrata in vigore della disciplina concernente la prescrizione dei contributi dovuti a tali gestioni: e tanto si evince non solo dal suo tenore letterale, secondo cui i termini di prescrizione dei contributi di cui ai precedenti commi 9 e 10 “non si applicano fino al 31 dicembre 2021”, ma soprattutto dal riferimento alla salvezza degli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali passati in cosa giudicata, essendo tipico del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. di rendere insensibili le situazioni di fatto per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris al successivo ius superveniens che contenga norme retroattive (così già Cass. n. 18339 del 2003; più recentemente, nello stesso senso, Cass. n.
31904 del 2018) e rilevando tale limite anche per la stessa potestà legislativa di disporre con norme retroattive (così già Corte cost. n. 118 del 1957 e innumerevoli succ. conf.). Chiarito dunque che non si verte in tema di sospensione della prescrizione, ma di previsione legale retroattiva di differimento dell'entrata in vigore di un'altra norma di legge recante la disciplina della prescrizione, resta da dire che sulla ragionevolezza dell'intervento del legislatore, che ha consapevolmente escluso eventuali giudicati dalla portata del proprio intervento innovatore, non paiono sussistere dubbi: vero è, infatti, che in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, essendo il regime prescrizionale sottratto alla disponibilità delle parti, la prescrizione ha efficacia estintiva del credito e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio (così da ult. Cass. n. 6154 del 2024), ma è pur vero che, quando sulla questione della prescrizione sorga controversia, solo una pronuncia
21 giurisdizionale con efficacia di giudicato può dirimere il contrasto inter partes;
il che, se conferma a fortiori che la sussistenza di un giudicato costituisce il limite per ogni ragionevole esercizio della potestà legislativa di disciplinare con effetti retroattivi la fattispecie, dimostra a contrario che tale limite, nel caso di specie, non può ritenersi travalicato”
9. Sesto motivo di appello: sull'erronea applicazione di sanzioni ex L. 338/2000 e interessi.
La doglianza è infondata in quanto il comportamento delle parti non ha rilievo sulla debenza degli accessori del credito stante l'inefficacia della stessa sul piano soggettivo e, soprattutto sul piano oggettivo.
10 .Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore della controversia ( > € 25.000.000,00) .
Nel rapporto processuale tra e le spese di lite vanno invece compensate. CP_1 CP_4
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l' alla rifusione delle spese del grado Parte_1 nei confronti della e dell' che liquida per ciascuna parte in € 80.000,00 CP_4 CP_1 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra e . CP_1 CP_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma1 quater T.U 115/2002
IL PRESIDENTE EST
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 fase) calcolo saldo (EG LA);