Sentenza 18 marzo 2022
Decreto cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 19 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 18/03/2022, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00457/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2020, proposto dalla
Target Out Door S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Pirrone e Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Agnese Caprioli in Lecce, via Scarambone, n. 56;
nei confronti
Pubblicità Sapi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 91/2020 del 26 ottobre 2020, notificata nelle date del 29 ottobre 2020, 10 novembre 2020 e 12 novembre 2020, del Dirigente del Settore Area Urbanistica del Comune di Crispiano, recante l’intimazione alla rimozione ai sensi dell’art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 1992), entro dieci giorni, dei due cartelloni pubblicitari (mt. 6 x 3) di cui all’autorizzazione n. 12622 del 29 luglio 2016 (scaduta il 29 luglio 2019), rilasciata alla Società ricorrente come da richiesta del 7 settembre 2020;
- della nota comunale del 30 luglio 2020, con cui, in riscontro all’istanza della Società ricorrente del 28 luglio 2020 di rinnovo della predetta autorizzazione, il Comune di Crispiano ha comunicato l’intervenuta decadenza del titolo autorizzatorio n. 12622 del 29 luglio 2016 (non essendo stata formulata la richiesta di rinnovo prima della scadenza del termine triennale) con contestuale invito a presentare la relativa istanza al S.U.A.P. in via telematica,
- di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi,
nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della Società ricorrente a mantenere i due cartelloni pubblicitari a seguito dell’istanza di rinnovo presentata (il 5 agosto 2020).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di trasposizione in sede giurisdizionale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to F. Baldassarre in sostituzione degli avv.t C. Di Gifico e A. Pirrone e avv.to L. Ancora in sostituzione dell'avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica, notificato a mezzo PEC al Comune di Crispiano ed alla controinteressata Pubblicità Sapi S.r.l. in data 14 novembre 2020, la Target Out Door S.r.l.s. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 91/2020 del 26 ottobre 2020, notificata nelle date del 29 ottobre 2020, 10 novembre 2020 e 12 novembre 2020, del Dirigente del Settore Area Urbanistica del predetto Comune, recante l’intimazione alla rimozione ai sensi dell’art. 23 comma 13 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 1992), entro dieci giorni, dei due cartelloni pubblicitari (mt. 6 x 3) di cui all’autorizzazione n. 12622 del 29 luglio 2016 (scaduta il 29 luglio 2019), rilasciata alla Società ricorrente come da richiesta del 7 settembre 2020, nonché della nota comunale del 30 luglio 2020, con cui, in riscontro all’istanza della Società ricorrente del 28 luglio 2020 di rinnovo della predetta autorizzazione, il Comune di Crispiano ha comunicato l’intervenuta decadenza del titolo autorizzatorio n. 12622 del 29 luglio 2016 (non essendo stata formulata la richiesta di rinnovo prima della scadenza del termine triennale) con contestuale invito a presentare la relativa istanza al S.U.A.P. in via telematica e ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo ai predetti e/o comunque connesso a questi ultimi. Sempre con il medesimo ricorso straordinario ha, poi, chiesto l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto a mantenere i due cartelloni pubblicitari a seguito dell’istanza di rinnovo presentata (il 5 agosto 2020).
1.1 A sostegno del suddetto ricorso straordinario sono state dedotte le censure così rubricate:
1) illegittimità degli atti gravati per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e 2 della Legge n. 241/1990;
2) violazione del procedimento amministrativo e del termine di conclusione dello stesso;
3) violazione e falsa applicazione del successivo art. 10 bis, della Legge n. 241/1990, per mancata partecipazione al procedimento ad opera del soggetto istante, interessato;
4) eccesso di potere per contraddittorietà tra atti ed illogicità;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 6, del D.P.R. n. 495/1992 nonché del medesimo titolo abilitativo n. 12622/2016;
6) violazione del principio di legittimo affidamento, di proporzionalità e buon andamento dell’agire amministrativo;
7) Sotto altro profilo, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e per sviamento.
2. Con apposito atto notificato a mezzo PEC il 24 novembre 2021, la controinteressata Pubblicità SAPI S.r.l. ha proposto opposizione al sopra menzionato ricorso straordinario, chiedendo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale innanzi a questo Tribunale.
3. La Target Out Door S.r.l.s. ha, dunque, trasposto il sopra menzionato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presso questo Tribunale, depositando lo stesso in data 25 novembre 2020 e provvedendo alla notifica del relativo avviso a mezzo PEC.
3.1 Nell’atto di trasposizione in sede giurisdizionale sono state integralmente riproposte le censure già rubricate in seno al predetto ricorso straordinario proposto al Presidente della Repubblica, notificato a mezzo PEC in data 14 novembre 2020.
4. Si è costituito in giudizio, in data 7 dicembre 2020, il Comune di Crispiano, chiedendo la reiezione del ricorso trasposto in sede giurisdizionale e dell’annessa istanza cautelare. L’Amministrazione Comunale resistente ha, poi, depositato, in data 19 dicembre 2020, memorie difensive.
5. In data 21 dicembre 2020 anche la ricorrente Target Out Door S.r.l.s. ha depositato memorie difensive.
6. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2020 fissata per la delibazione dell’istanza cautelare riproposta in seno all’atto di trasposizione in sede giurisdizionale depositato il 25 novembre 2020, terminate le discussioni delle parti, il Presidente, preso atto dell'impegno assunto dall'avv.to Misserini per conto del Comune di Crispiano di mantenere lo status quo fino alla definizione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione presentata dalla società ricorrente, su richiesta di parte ricorrente, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.
7. In data 17 dicembre 2021 il Comune di Crispiano ha depositato memorie difensive rappresentando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione Comunale resistente ha adottato il provvedimento del 17 dicembre 2021 per mezzo del quale ha autorizzato la Società ricorrente ad installare n. 4 impianti pubblicitari dall’1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. Ha, quindi, chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite.
8. Con nota depositata il 18 gennaio 2022 la Target Out Door S.r.l.s. ha formulato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere mettendo in evidenza di aver ottenuto “l’atto che le consente di proseguire nell’esercizio della sua impresa presso il Comune di Crispiano” con vittoria delle spese di giudizio “da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario”.
9. All’udienza pubblica dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, tempestivamente e ritualmente proposto e trasposto dinanzi a questo T.A.R. a seguito di opposizione sollevata da parte resistente, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a..
2. Va preliminarmente, chiarito che, certamente, sussiste la giurisdizione amministrativa a conoscere la controversia che occupa anche con riguardo alla domanda di annullamento dell’ordinanza comunale n. 91/2020 del 26 ottobre 2020 proposta da parte ricorrente. E, infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte resistente, la diffida ex art. 23 commi 13 e 13 bis del D. Lgs. n. 285 del 1992 alla rimozione dei due cartelloni pubblicitari non costituisce una misura conseguenziale all’accertamento della violazione delle norme del Codice della Strada e all’irrogazione della prescritta sanzione (riservata, ex art. 211 del medesimo D. Lgs. n. 285 del 1992, alla cognizione della A.G.O.), ma è espressione di un autonomo e distinto potere, a matrice autoritativa e pubblicistica, di autotutela cd. esecutiva riconosciuto dalla legge all’Ente proprietario della strada.
3. Tanto preliminarmente chiarito in punto di giurisdizione, preme osservare che il difensore della Società ricorrente, con nota depositata il 18 gennaio 2022, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della controparte alle spese processuali e distrazione delle stesse in suo favore.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua sia della conforme richiesta della Società ricorrente che della documentazione esibita dal Comune di Crispiano da cui risulta che la pretesa sostanziale azionata dalla parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio a mezzo del rilascio del richiesto rinnovo del titolo autorizzatorio inerente i due cartelloni pubblicitari di che trattasi (con consequenziale superamento dell’ordinanza di rimozione impugnata n. 91/2020) - che dichiarare il ricorso trasposto in questa sede giudiziaria improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a..
4. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguendo ex art. 91 c.p.c. la soccombenza virtuale (comprovata dalla circostanza che la stessa Amministrazione Comunale, recependo le doglianze della Target Out Door S.r.l.s., ha provveduto in corso di causa al rilascio del richiesto rinnovo del titolo autorizzatorio inerente i due cartelloni pubblicitari di che trattasi), vanno poste a carico del Comune di Crispiano e distratte, come da richiesta dello stesso, in favore del difensore antistatario della Società ricorrente Avv. Carmelina di Gifico.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Crispiano, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, della somma di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge direttamente in favore del difensore antistatario della ricorrente Target Out Door S.r.l.s. Avv. Carmelina di Gifico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO