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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai nn. 183/2024 e 184 /2024 R.G.L. tra:
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Rita Pisanu per procura generale alle liti in data
22.03.2024, a rogito notaio in Fiumicino. Persona_1
appellante e appellato
CONTRO
, c.f. rappresentato e Controparte_2 C.F._1
difeso dall'avv. Gianluca Perdichizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Malvolta 3, per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellato e appellante incidentale
E CONTRO
, c.f. , rappresentato e Controparte_3 C.F._2 difeso dall'avv. Gianluca Perdichizzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Malvolta 3, per procura allegata al ricorso in appello. appellante
Oggetto: Previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per come da note depositate in data 3.1.2025. CP_1
Per come da note depositate in data 7.1.2025 CP_2
Per : come da note depositate in data 8.1.2025 CP_3
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di Savona, e Controparte_2
premesso di essere stati iscritti al Fondo Elettrici Controparte_3
CP_ dell' e di essere titolari di pensione di vecchiaia rispettivamente da aprile 2000 e dal gennaio 2004, hanno lamentato che l' aveva CP_1
operato un errato calcolo del tetto pensionistico previsto dall'art. 3, comma
2, lett. a), d.lgs. 562/1996, non considerando nel computo l'intero
CP_ imponibile AGO, e hanno chiesto la condanna dell' alla riliquidazione della pensione nonché al pagamento delle eventuali differenze maturate sui ratei pensionistici, riservando a successivo giudizio la domanda di quantificazione dell'eventuale dovuto. CP_ L' ha resistito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per genericità e carenza di determinazione dell'an debeatur,
l'improponibilità per mancanza di valida domanda amministrativa, la carenza di interesse ad agire, la decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R.
639/1970 e s.m.i.; nel merito ha chiesto, comunque, il rigetto del ricorso ed eccepito la prescrizione quinquennale delle eventuali differenze.
Il Tribunale, riuniti i procedimenti, con sentenza in data 27.12.2023 ha accolto le domande proposte da dichiarando il Controparte_2
diritto di quest'ultimo alla rideterminazione della pensione facendo riferimento, per individuare il “maggior tetto” ai sensi dell'art. 3, comma 2,
d. lgs. 562/1996, al tetto previsto dalla lett. a) di tale articolo calcolato sulla base della retribuzione imponibile secondo le norme in vigore presso l'AGO CP_ nell'intero periodo di riferimento, e condannando l' a corrispondere le differenze eventualmente maturate nei limiti della decadenza triennale. Ha invece dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso di
Controparte_3
2
Avverso la sentenza hanno proposto separatamente appello parziale sia
CP_ l' sia ha resistito Controparte_3 Controparte_2
CP_ all'impugnazione dell' formulando appello incidentale condizionato, e l' ha chiesto il rigetto del gravame del Controparte_4 CP_3
Le cause sono state discusse mediante deposito di note depositate nel termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (9.1.2025); quindi, previa riunione dei procedimenti, sono state decise nella camera di consiglio del
14.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale è pervenuto alle difformi decisioni sopra richiamate, nei confronti dei due ricorrenti, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- in ordine alla domanda di condanna generica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ne hanno ribadito di recente l'ammissibilità, purchè
“l'esistenza del danno appaia anche solo probabile”, precisando che tale tipo di azione costituisce “espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore
l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno” (S.U. 29862/2022);
- in punto decadenza, la S.C. ha affermato che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
L. 15 luglio 2011, n. 111, riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. 123/2022), confermando l'applicabilità della decadenza, in relazione ad analoga fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico ex con riferimento alle differenze su ratei Controparte_5
antecedenti il triennio dalla domanda giudiziale (cfr. tra altre Cass.
26730/2023);
- nella specie, la decadenza riguarda solo le differenze sui ratei di pensione
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maturati fino al 2.4.2020, cioè sui ratei anteriori il triennio decorrente dalle domande giudiziali depositate da entrambi i ricorrenti in data 3.4.2023;
- in relazione alla previa domanda amministrativa (questione estranea al tema della decadenza) i due ricorrenti avevano prodotto istanze e ricorsi gerarchici (all. 2) volti ad ottenere la riliquidazione del trattamento in
CP_ godimento nel rispetto del criterio di legge e l' non ne aveva contestato l'idoneità ai fini della proponibilità del ricorso;
- nel merito, la giurisprudenza di legittimità aveva più volte esaminato il meccanismo di calcolo del trattamento pensionistico erogato con il sistema retributivo a favore dei soggetti iscritti al Fondo Elettrici, chiarendo che l'art. 3 d. lgs. 562/1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a)
( tra altre Cass. 27722/2023);
CP_
- le stesse deduzioni difensive dell' confermano che l' non si è CP_1
attenuto a tale criterio di calcolo, ma ha computato il tetto di cui alla lettera a) del citato art. 3 prendendo in considerazione, per i periodi antecedenti il
01/01/1997, “le retribuzioni imponibili nel FONDO sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensionistici”;
- quanto alla posizione ciò ha comportato un verosimile CP_2
CP_ pregiudizio in quanto dagli atti prodotti dall' emerge che la pensione
(astrattamente più alta) è stata effettivamente liquidata nei limiti del tetto di cui alla lettera b) dell'art. 3 d. lgs. 562/96, poiché tale tetto è risultato più favorevole di quello erroneamente calcolato ai sensi della lett. a): l'errore di calcolo dell' può quindi avere effettivamente influito sulla misura CP_1
della pensione erogata e sussiste l'interesse ad agire concreto ed attuale poiché la lesione prospettata appare quantomeno probabile e tale da
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giustificare la richiesta condanna generica;
CP_
- quanto, invece, alla posizione , ha dedotto (e CP_3
adeguatamente dimostrato attraverso la produzione dei dati che la Pt_1
pensione è risultata comunque inferiore ad entrambi i tetti di cui alle lettere a) e b) del più volte citato art. 3: pertanto, anche qualora, in applicazione dei corretti criteri di calcolo, il tetto di cui alla lettera a) fosse più elevato (e quindi più favorevole), tale tetto non produrrebbe alcun effetto sulla misura della pensione erogata al VERNAZZA, con conseguente difetto di interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della correttezza del criterio di calcolo del tetto operato da;
CP_1
- né a contrario assume rilievo la circostanza che si sia CP_3 limitato a richiedere una condanna generica, “non accettando il contraddittorio” sul quantum, posto che tale domanda, come chiarito dalle
Sezioni Unite nella pronuncia sopra citata, presuppone che l'esistenza del danno appaia quantomeno probabile e nella specie il danno appare insussistente (e non meramente indeterminato nel quantum);
- nelle note autorizzate ha lamentato, da ultimo, l'erronea CP_3
quantificazione delle quote D ed A della pensione, ma si tratta di deduzioni estranee alla causa petendi della domanda azionata con il ricorso, avente ad oggetto esclusivamente il metodo di calcolo del tetto, ex lettera a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. 562/1996, e la riliquidazione della pensione in applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione e raffronto tra i due tetti previsti dalla norma. CP_
2. Muovendo dall'impugnazione proposta da avverso i capi della sentenza con cui il Tribunale ha accolto le domande del (n. CP_2
183/2024 R.G.L.), l' lamenta l'erroneità della decisione per due CP_1
motivi : - l'avere negato la genericità della domanda, ad avviso dell' CP_1
“mancante di elementi certi che permettano di individuare con certezza il danno comunque ciò che costituisce il predetto an debeatur, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo;
- l'avere disatteso CP_ l'interpretazione dell' circa i criteri di applicazione dell'art. 3, comma
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2, lett. a) d. lgs. 562/1996 in relazione alla determinazione del maggior tetto, basata sulla distinzione fra ambito temporale di operatività e successiva cessazione del Fondo Elettrici.
2.1 Il primo motivo di doglianza è infondato.
Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 29862 del 2022 (citata dal Tribunale) che peraltro si pongono nel solco della giurisprudenza più risalente (cfr. Cass. S.U. 12103/1995), al fine dell'ammissibilità della domanda limitata al solo an del diritto di credito, anche in ambito contrattuale, è sufficiente una valutazione probabilistica e non di certezza della lesione prospettata, gravando sul convenuto l'onere di estendere in via riconvenzionale l'oggetto del giudizio all'inesistenza del pregiudizio, circostanza questa non avvenuta nel presente giudizio.
CP_ Contrariamente a quanto sostenuto dall' il Tribunale ha correttamente evidenziato che la domanda di condanna generica non richiede la certezza ma solo la probabilità della lesione, chiaramente individuata dal nella presumibile incidenza negativa CP_2 sull'ammontare della pensione dell'erronea applicazione del criterio di calcolo del tetto di cui alla lett. a) dell'art. 3, comma 2, d. lgs. 562/1996, e che la prospettazione aveva trovato un riscontro preciso nel documento
CP_ versato in atti dall' tanto da suffragare l'interesse ad agire del anche in forma generica. CP_2
CP_ Dal modello CARPE (prodotto sub 2 fascicolo e relazione allegata emerge infatti che, nel meccanismo bifasico di liquidazione del trattamento,
l'importo della pensione, determinato a calcolo nell'importo di euro
1.662,82, era stato posto a raffronto con i due tetti, ossia quello sub a), calcolato sulla base dell'imponibile fino al 1996 e pari a euro CP_5
1.539,59 e quello sub b) di euro 1637,465, con la conseguente riduzione del trattamento entro quest'ultima soglia (in quanto più favorevole della prima).
In tale quadro, il ricalcolo del tetto sub a) secondo il più ampio criterio invocato nel ricorso (80% dell'intero imponibile AGO) avrebbe determinato un innalzamento della prima soglia e un probabile esito del
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raffronto più favorevole al pensionato con corrispondente incremento dell'importo della pensione. CP_ Né a contrario può valere il nuovo e diverso conteggio prodotto dall' per la prima volta solo nel presente grado di appello, che è stato specificamente contestato dall'appellato. Peraltro il conteggio, in quanto elaborato allo scopo di dare esecuzione della sentenza di condanna generica, potrà assumere eventualmente rilievo nell'ambito del successivo giudizio sul quantum, che, secondo i principi delle Sezioni Unite richiamati anche dal Tribunale, ha carattere autonomo ed è suscettibile di essere definito anche con l'accertamento dell'inesistenza di differenze a credito dell'attore. CP_
2.2 Quanto al secondo motivo di appello dell' concernente i criteri di calcolo del tetto previsto dalla lett. a) dell'art. 3 d. lgs. 562/1996 per la pensione degli iscritti al Fondo Elettrici liquidata con sistema retributivo, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, da cui questa Corte non vede ragioni di discostarsi, secondo cui la norma - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione CP_1
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a)
l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n.
335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO (Cass. 32734/2021, Cass. 32733/2021, Cass.
12161/2019; Cass. 4888/2017). In particolare si è chiarito che
“l'interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale del d.lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e quella
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dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni” (Cass. 16962/2023, Cass. 12624/2014).
CP_ E' pertanto infondata la censura dell' volta a sostenere che per i periodi antecedenti il 1997 debbano essere prese in considerazione le retribuzioni imponibili nel FONDO elettrici sulle quali sono stati versati i contributi ai fini pensionistici, poiché il meccanismo armonizzatore introdotto dalla norma prevede espressamente che in relazione al periodo anteriore alla soppressione di detto Fondo, avvenuta il 31 luglio 1997, il raffronto vada operato con l'imponibile AGO (Cass. 32734/2021, Cass.
32733/2021).
CP_
2.3 Ne discende il rigetto dell'appello dell' con conseguente ultroneità della disamina dell'appello incidentale condizionato del
CP_2
3. Quanto all'impugnazione del (n. 186/2024 R.G.L.), con CP_3 cui l'appellante si duole della decisione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, la Corte non può che richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il proprio precedente reso in analoga fattispecie
(sent. n. 228 del 2024), come di seguito riportato.
“
4.1 Secondo la giurisprudenza consolidata “l'interesse ad agire di cui all'art.
100 c.p.c. sussiste solo allorché che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, non potendo il processo essere utilizzato in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (così, fra le innumerevoli, Cass. n. 27151 del 2009), né per l'accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 6749 del 2012)” (Cass. 32366/2021).
L'interesse ad agire richiede, pertanto, che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non potendo il processo
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essere attivato solo in previsione di possibili e ipotetici effetti futuri senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire (Cass.
7502/2024).
4.2 La ragione di diritto su cui si fonda in via esclusiva l'azione dell'appellante
è costituita, come ripetutamente affermato nell'atto introduttivo della causa, CP_ dall'erronea applicazione da parte dell' della norma che disciplina il calcolo del tetto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 562/1996 nella liquidazione della pensione degli iscritti al Fondo Elettrici.
L'art. 3, comma 2, citato prevede che: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
In proposito la S.C. ha chiarito che : “- ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal elettrici presso CP_5
l' il D.lgs. n. 562 del 1996, l'art. 3, comma 2 - nella prospettiva di una CP_1 graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e CP_1 il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO)
- stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le
norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a); - il meccanismo indicato prevede - con riferimento alla quota di pensione da liquidare relativamente al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31 luglio 1997 - che, ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con
l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura;
-se, invece, essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore;
la ragione di questo meccanismo viene individuata nell'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi
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CP_ speciali ( Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti CP_5 presso l'AGO (cfr. Cass. n. 1444/2008 cit.)” (così da ultimo Cass. 27722/2023 e altre ivi richiamate). CP_ Si tratta, dunque, di un procedimento bifasico, dove nella prima fase l' provvede a liquidare la pensione secondo la normativa vigente presso il Fondo speciale mentre nella seconda fase procede a determinare l'ammontare dei due tetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 562/1996 e li pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata. Qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti la pensione si eroga nella misura già calcolata, mentre, se supera il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore (Cass. 28996/2008, Cass. 12161/2019).
4.3 Nel ricorso introduttivo, l'appellante indica espressamente che “l'unico tema di lite è il computo del tetto ex art. 3 comma 2, cit.” e che l'interesse ad agire risiederebbe nella tutela del diritto alla corretta applicazione di tale parametro, sottolineando la “irrilevanza di “profili numerici pensionistici” in seno al presente giudizio”.
L'appellante non lamenta dunque l'erronea liquidazione della pensione avvenuta nella prima fase del procedimento (di cui non indica neppure
l'ammontare), né l'erroneo risultato del successivo procedimento di comparazione, bensì solo l'erronea determinazione di uno dei due parametri del successivo raffronto (…), senza tuttavia allegare elementi che rendano attuale la possibilità di una concreta incidenza dell'errore sulla misura della sua pensione e, anzi, prospettando tale incidenza come meramente eventuale e teorica.
In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati al punto che precede, la prospettata violazione di diritto in cui è incorso l , limitata ad una CP_1 frazione del procedimento e avulsa da indicazioni inerenti il risultato sulla posizione dell'appellante, non è idonea a fondare l'interesse ad agire giuridicamente rilevante previsto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione.
Del resto, diversamente opinando, si riconoscerebbe l'interesse ad agire in giudizio alla totalità dei pensionati del Fondo Elettrici titolari di trattamento liquidato con metodo retributivo, soggetto al raffronto con il tetto previsto dall'art.
3 citato, solo per sentire dichiarare l'errore nel modus operandi dell'Istituto anche in ipotesi nelle quali la correzione dell'errore non porterebbe ad alcuna modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico.
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Né può ritenersi sufficiente ad integrare l'interesse la formulazione nelle conclusioni delle generiche domande di riliquidazione della pensione e condanna al pagamento delle eventuali differenze, stante l'assenza di uno specifico corredo allegativo sul punto e la natura meramente ipotetica del risultato utile eventualmente conseguibile”.
Anche nella fattispecie in esame l'appellante ha affermato che unico oggetto della domanda è l'illegittimo calcolo del tetto ex art. 3, comma 2,
CP_ lett. a) d.lgs. 562/96 da parte di cui accede domanda di condanna generica di pagamento di eventuali differenze della pensione dovute al ricalcolo, con la precisazione che “ogni questione involgente il computo stricto sensu pensionistico e l'ammontare delle possibili differenze di trattamento scaturenti dal ricalcolo del tetto – afferendo al quantum debeatur – potrà, anzi, dovrà essere fatta valere unicamente nel separato giudizio di liquidazione, senza poter trovare asilo nel presente contenzioso, per contro incentrato unicamente sull'errato calcolo del tetto (an debeatur) ad opera dell'istituto convenuto”. CP_
Né la prospettazione dell'appellante né le difese dell' offrono elementi per ritenere che il ricalcolo invocato potrebbe effettivamente incidere sull'ammontare della pensione del VERNAZZA, risultando, anzi, dal modello CARPE prodotto in atti che la pensione, in quanto di importo
CP_ già inferiore a quello di entrambi i tetti come quantificati dall' non sarebbe in alcun modo investita dall'eventuale innalzamento del tetto di cui alla lett. a) dell'art. 3 citato ricalcolato secondo la disciplina vigente per l'AGO, la cui applicazione risulta pertanto inidonea a incidere sulla posizione del pensionato.
Per le ragioni esposte va confermato il difetto di interesse ad agire del e il rigetto dell'appello. CP_3
4. L'esito della lite e i contrasti giurisprudenziali di merito su alcune delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del grado.
5. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1,
11
CP_ co. 17, l. n. 228 del 2012, per l'ulteriore pagamento, a carico di e di
, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto CP_3
per l'impugnazione.
P. Q. M.
Respinge entrambi gli appelli;
Compensa tra le parti le spese del grado;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore
CP_ pagamento, a carico sia dell' sia di di un importo Controparte_3
pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 14.1.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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