Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03.04.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.42.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17342 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Parte_1
Oreste Natoli) opponente
E
(Avv. Caterina Scaduti) Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dalla TR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del
[...]
27.12.2021, revoca il decreto ingiuntivo n. 4951/2021 emesso dal Tribunale di Palermo il
10.11.2021 e condanna l'opponente a corrispondere a la somma di € Controparte_1
46.380,06, oltre interessi e spese come liquidati nel d.i.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza di il Tribunale di Palermo ha Controparte_1
ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di € 55.000,00, Parte_1
versata a titolo di acconto in forza del contratto di appalto stipulato dalle parti il 17.05.2013, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Palermo, via Catania n. 3, di proprietà
dello stesso, e rescisso un anno dopo, essendo essa rimasta senza alcuna imputazione a lavori svolti,
oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 27.12.2021 la ha instato per la revoca Parte_1
dell'impugnato d.i., assumendo, non soltanto di avere eseguito gran parte dei lavori appaltati, in relazione ai quali ha dedotto di vantare un credito di € 8.619,94 alla data di emanazione dell'ultimo
Sal, ma anche di avere continuato a realizzare ulteriori lavori successivamente alla risoluzione consensuale del contratto - lavori mai analiticamente contabilizzati per un importo complessivo di €
27.000,00.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha respinto le eccezioni e domande dell'opponente,
controdeducendo in ordine alle avverse censure ed invocando la conferma del d.i. impugnato.
Svolte le superiori premesse in fatto, mette conto ricordare che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.); ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione
(ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n. 3156/02; sez. I, n.
8718/00).
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione e alla veste che in esso le parti assumono, non può non farsi riferimento ad un principio, anche recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, la quale ha affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione,
il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore spetta la dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., n. 15328/18).
In concreto, è pacifico, oltre che documentalmente dimostrato, che, in data 17.05.2013, le odierne parti in causa stipularono un contratto di appalto (versato in atti), in forza del quale la si Pt_1
impegnava a realizzare dei lavori di ristrutturazione nell'immobile di proprietà di Controparte_1
sito nella cittadina via Catania n. 3, elencati all'art. 2 dell'accordo, per un costo totale stimato pari ad € 274.330,00 oltre iva, come statuito all'art. 3.
Secondo gli accordi, all'appaltatore avrebbe dovuto essere corrisposta un'anticipazione pari al 20%
del presunto importo dei lavori (cfr. art. 16), forfettariamente liquidata in € 50.000,00, oltre €
5.000,00 per IVA al 10%.
È pacifico, altresì, che siffatto importo, così come fatturato dall'opponente con fattura n. 38 del
16.05.2013, veniva versato alla stessa mediante un assegno di conto corrente tratto sul conto del committente (all. 2 fascicolo monitorio).
Emerge dagli atti e non è contestato, poi, che tutte le opere realizzate dall'appaltatrice venivano riportate nei 4 “stati avanzamento lavori” (all. 3, 4, 5 e 6 monitorio), per un totale fatturato e saldato dal committente di € 76.710,73 (cfr. bonifici bancari all. da 14 a 22 monitorio).
È incontestato e documentalmente provato che, con scrittura del 07.05.2014 (un anno dopo la stipula del contratto di appalto), le parti concordavano la rescissione del contratto (cfr. all. 23
monitorio).
Fin qui i fatti pacifici. A questo punto, le rappresentazioni delle parti divergono significativamente.
L'opponente assume, innanzitutto, di essere creditore della somma di € 8.619,94 residuata alla data di emissione del IV e ultimo Sal per i lavori eseguiti fino alla rescissione del contratto.
A detta della poi, anche dopo la risoluzione consensuale dell'accordo, nei mesi di giugno, Pt_1
luglio e agosto 2014, essa avrebbe continuato a realizzare delle opere non contabilizzate, maturando un credito di € 27.000,00, che, unitamente a quello anzidetto, dovrebbe (sostiene) essere portato in compensazione rispetto al credito ingiunto.
In particolare, secondo l'opponente, sarebbe intervenuto tra le parti un accordo verbale in forza del quale sarebbe stato stipulato un secondo contratto (cfr. contratto del 16.07.2014, all. 2 fascicolo opponente) con una società, che aveva già in passato collaborato con la – la Edilmonti srls Pt_1
–, e la avrebbe continuato a sovraintendere all'esecuzione delle opere residue fino alla Pt_1
loro definizione, vigilando sulla loro corretta realizzazione.
Secondo i termini dell'accordo, il geom. - già responsabile di cantiere per la Controparte_3
- avrebbe continuato sino all'ultimazione dei lavori ad assumere detta mansione di Pt_1
responsabile, pur rimanendo alle dipendenze della società appaltatrice e pur ricevendo, sempre da quest'ultima, i dovuti compensi.
Dal canto suo, parte opposta ha rappresentato che, a causa dello stato di precarietà economica in cui si ritrovò fin dagli ultimi mesi del 2013, l'appaltatrice, nel mese di febbraio 2014, sospese le lavorazioni appaltate;
il prolungato fermo del cantiere indusse – secondo il racconto del – CP_1
le parti a concordare, nel mese di maggio 2014, la risoluzione del contratto del 17.05.2013 per consentire all'opposto di reperire una nuova ditta, che realizzasse le opere residue.
Negando recisamente l'esistenza di un accordo verbale tra le parti, che includesse la Edilmonti, il ha dedotto di avere, nel luglio 2014, incaricato dell'esecuzione dei lavori quest'ultima. CP_1
In sostanza - sostiene l'opposto -, la società opponente nessuna lavorazione ha realizzato, gestito o vigilato successivamente all'intervenuta risoluzione, essendo stati i lavori commissionati ad una nuova ditta.
A questo punto, da un lato, l'opposto ha dimostrato di avere effettivamente versato alla controparte la somma di cui ha chiesto la restituzione – somma che, avendo egli pagato tutti i lavori eseguiti e fatturati fino alla data dell'ultimo Sal, risulta ingiustificatamente trattenuta. Dall'altro, sarebbe stato onere dell'ingiunta – tanto più a fronte della convinta confutazione da parte dell'opposto – dimostrare di avere continuato a lavorare per il committente nei tre mesi successivi alla rescissione del contratto di appalto del 17.05.2013 - concordata il 07.05.2014 - (id est giugno,
luglio e agosto), in forza di un accordo verbale, che coinvolgeva anche la nuova ditta appaltatrice,
maturando un controcredito da portare eventualmente in compensazione.
E tuttavia, la svolta attività istruttoria non soltanto tale circostanza non ha confermato, ma l'ha smentita.
Escusso in giudizio all'udienza del 13.04.2023, il teste , addotto dall'opponente, Controparte_3
ha reso dichiarazioni confuse e poco accurate.
Premettendo di avere lavorato per la per circa 11 anni, fino al 2014, come direttore di Pt_1
cantiere, ha, per prima cosa, ratificato la dichiarazione allegata alla memoria n. 2 dell'opponente, a sua firma, indirizzata ad un non meglio precisato “ingegnere”, “in riscontro alla sua cortese richiesta” e non datata, con cui il sottoscrittore conferma che “nel periodo relativo al mese di luglio
ed agosto del 2014, ho continuato a gestire in nome e per conto della il Parte_1
cantiere relativo alle opere di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del sig.
[...]
Le confermo, pertanto, che in quel periodo le mail del 30 luglio, 7 agosto ed altre CP_1
ancora, che sono state scambiate con il sig. afferenti ai lavori che stavamo Controparte_1
eseguendo all'interno dell'appartamento del stesso, sono intercorse tra CP_1 [...]
ed il sig. in persona”. Parte_1 CP_1
Sempre lo , nella dichiarazione, che ha confermato in sede di escussione, ha precisato che CP_3
“in quel periodo, i lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento del sig. erano CP_1
appaltati alla che li dirigeva, li eseguiva e li gestiva anche per il mio Parte_1
tramite”.
In buona sostanza, con la dichiarazione non datata che il teste ha confermato in giudizio, lo ha convalidato l'intera prospettazione dell'opponente. CP_3
Sennonché, le successive affermazioni appaiono stranamente imprecise, soprattutto considerato il ruolo dallo stesso svolto nella vicenda e la decisività delle dichiarazioni: il teste non ricorda quale parte dei lavori furono eseguiti dalla né il periodo esatto;
non ricorda la presenza di operai Pt_1
della nel cantiere dopo il mese di luglio;
pur confermando di essere rimasto direttore di Pt_1 cantiere anche dopo il subentro della nuova ditta, non precisa per conto di chi continuò a svolgere questa mansione, riferendo però “di avere rapporti con i tecnici del committente”; conferma che le opere eseguite nell'appartamento del sono state realizzate sotto la sua direzione “però non CP_1
sono in grado di distinguere quelle eseguite dalla e quelle realizzate dopo il subentro Pt_1
della ditta Edilmonti”; conferma di avere scambiato le mail prodotte dall'opponente, sostenendo che il le aveva scambiate con lui “in quanto direttore tecnico”, senza precisare se, per CP_1
conto della o della nuova ditta per cui iniziò a lavorare. Pt_1
Curioso è, infine, che, nonostante il ruolo svolto, il testimone non fosse a conoscenza dell'accordo tra la e in forza del quale la prima avrebbe contribuito ad eseguire dei lavori nei Pt_1 CP_1
mesi successivi alla rescissione per scomputare la somma di € 50.000,00 circa ricevuta come anticipazione – che è quella di cui l'ingiungente chiede la restituzione.
Le dichiarazioni rese dagli altri due testi escussi, invece, hanno univocamente corroborato le argomentazioni dell'opposto.
– peraltro, teste addotto dalla stessa opponente –, invero, premettendo di conoscere le Tes_1
parti in causa per avere eseguito lavori sia per l'una, fino ad aprile 2014, che per l'altro, dalla metà
di luglio, ha assolutamente escluso di avere stipulato nel mese di luglio 2014, un accordo verbale con l'ing. amministratore della che prevedesse che quest'ultima, Per_1 Parte_1
con il suo direttore di cantiere ( ), avrebbe tecnicamente diretto e gestito il Controparte_3
cantiere nell'appartamento del (cfr. capp.14 e 15 memoria n. 2 dell'opponente). CP_1
Il teste, dipendente della Edilmonti - ditta della propria consorte -, precisando che “era stato il
a contattarmi e chiedermi se volevo assumere l'incarico di svolgere i lavori di Per_1
completamento della ristrutturazione dell'immobile del , ha affermato che “non è vero CP_1
che mi accordai con il nei termini di cui al cap. 15”; “non strinsi - chiarisce il Per_1
testimone - alcun accordo verbale con e fui io stesso a svolgere i lavori senza direzione Per_1
tecnica della Vi era un direttore tecnico per conto del ed era l'arch. Pt_1 CP_1
”. Per_2
Quanto allo , il ha riferito di conoscerlo quale “direttore tecnico della CP_3 Tes_1 Pt_1
prima che iniziassero i miei lavori”; tanto ciò è vero che, secondo la prospettazione del teste, dal momento dell'assunzione dell'incarico per completare le opere di ristrutturazione, egli si relazionò soltanto con il e con il suo direttore tecnico, l'arch. anch'egli escusso in CP_1 Per_2
giudizio.
Il ha sì confermato che dalla fine del 2014 lo andò a lavorare per la Edilmonti, ma Tes_1 CP_3
con la mansione di contabile e non di direttore tecnico.
Secondo gli accordi assunti con il dalle opere da realizzare furono estrapolate quelle già CP_1
eseguite dalla senza che intervenisse alcun accordo con il Pt_1 Per_1
Peraltro, non può non rilevarsi che il contratto del 16.07.2014, che, secondo la Pt_1
confermerebbe l'esistenza dell'accordo, è stato stipulato tra il e la Edilmonti, senza la CP_1
partecipazione dell'opponente (cfr. all. 2 fascicolo opponente).
Che i lavori previsti dal nuovo contratto di appalto del 16.07.2014 siano stati esclusivamente ed integralmente eseguiti, realizzati, diretti dalla Edilmonti, sino al loro completamento, è circostanza avvalorata dal con la conferma del cap. 3 della memoria n. 2 dell'opposto. Tes_1
Si aggiunga a tanto che, secondo la narrazione del teste, al momento dell'assunzione dell'incarico della nuova ditta, il cantiere della era fermo da qualche mese: ciò che consente di ritenere Pt_1
inverosimile l'assunto dell'opponente, secondo cui essa continuò i lavori anche dopo la rescissione del contratto di maggio, se li aveva sospesi già da qualche mese.
Mal si comprende, poi, come la ditta opponente, che, per sua stessa ammissione, si ritrovò in serie difficoltà economiche, trovandosi “costretta ad affrontare lo stato di liquidazione deliberato dalla propria compagine” (cfr. pg. 3 atto di citazione), tanto da dovere sospendere i lavori nel febbraio/marzo 2014 (l'ultima fattura emessa è, infatti, del 24.02.2014, come si ricava dal e Pt_2
rescindere il contratto di , abbia potuto eseguire o comunque vigilare sulla realizzazione dei CP_4
lavori da parte di un'altra ditta per tre mesi, senza, vieppiù, richiederne il compenso, se non successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo.
Addotto dall'opposto, ha raccontato di essere stato “il progettista, direttore Controparte_5
dei lavori e responsabile della sicurezza del cantiere di via Catania n. 3”, confermando che i lavori furono sospesi dalla ben prima della rescissione del contratto, nel marzo 2014, e ripresero Pt_1
soltanto a luglio, con l'ingresso della nuova ditta, la Edilmonti, che, stipulato il nuovo contratto di appalto del 16.07.2014, eseguì i lavori previsti, ad eccezione della tinteggiatura. Molto incisivamente, in ordine al ruolo svolto dalla nella vicenda, anche il ha CP_3 Per_2
riferito di averlo conosciuto “come direttore tecnico della e che “dopo il subentro della Pt_1
Edilmonti le scelte tecniche e la contabilità venivano condivise con non con Tes_1
”. CP_3
D'altra parte, il dato documentale conforta le dichiarazioni dei testi e parte Tes_1 Per_2
opposta ha, infatti, prodotto in giudizio la comunicazione al Genio Civile di Palermo protocollata
25.07.2014, con cui il comunicava il cambio di impresa esecutrice da ad CP_1 Pt_1
Edilmonti, nonché la notifica del 12.07.14 a firma del D.L. arch. con cui si Persona_3
comunicava alla la nuova ditta appaltatrice Edilmonti. Pt_3
Sulla scorta delle pregresse argomentazioni, non può, dunque, dirsi provato il credito di €
27.000,00, che l'opponente ha chiesto di compensare con il credito azionato dal ricorrente.
Invece, quanto alla somma di € 8.619,94, quale assunto credito dell'opponente di cui al IV Sal, è da dire che, sotto detto profilo, la prospettazione della stessa appare fondata.
Ed infatti, emerge dal prodotto dall'opposto che il credito contabilizzato dall'impresa, alla Pt_2
data del documento, fosse pari ad € 85.330,67 e che l'importo complessivo fatturato e corrisposto dal committente assommasse ad € 76.710,73, residuando in favore della ditta appaltatrice un credito di € 8.619,94.
Siffatto importo va, quindi, detratto dalla somma di € 55.000,00 azionata con il ricorso.
Discende da tanto che il decreto ingiuntivo vada revocato e la vada Parte_1
condannata al pagamento in favore di della somma di € 46.380,06, oltre interessi e Controparte_1
spese come liquidati nel d.i.
In ordine al governo delle spese di lite, non può non tenersi conto del comportamento giudiziale dell'opponente, che ha inutilmente procrastinato i tempi del processo.
Invero, formulata all'udienza del 10.10.2023, all'esito dell'attività istruttoria, una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., nella quale, al fine di stimolare la riflessione delle parti sul contenuto della stessa, il Giudice aveva indicato alcune fondamentali direttrici utili ad orientarle nelle rispettive determinazioni, pur rimodulata in termini ancor più convenienti per l'opponente, e redatto finanche un verbale di conciliazione giudiziale, la non ha dato esecuzione Pt_1
all'impegno assunto, tanto che la causa è stata rinviata per la discussione orale. E così, tenuto conto delle superiori considerazioni, l'opponente va condannata a pagare all'opposto le spese di questa fase del giudizio, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti
(in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi
€ 7.616,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 03 aprile 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina