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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
2030/ 2018 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 05.05.2025
Alle ore 10.05, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1
procedimento in epigrafe.
Sono presenti per l'avv. PAOLO LIONETTI e l'avv. IOLANDA DI Controparte_1
PAOLA.
È presente per l'avv. LUCIANA LIONETTI in sostituzione Controparte_2 dell'avv. DOMENICO MERLICCO.
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LIONETTI e l'avv. DI PAOLA insistono preliminarmente nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese, in subordine precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiedono l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. LIONETTI LUCIANA insiste preliminarmente nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese, in subordine precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive,
chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni ampiamente esposte, eccepisce l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale avversa, ove difformi da quelle rassegnate in citazione, contesta il quantum della avversa domanda e la perizia di controparte.
Gli avv. ti LIONETTI e DI PAOLA contestano l'eccezione di inammissibilità avendo semplicemente richiesto la rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 05.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2030/2018 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dagli avv.ti Paolo Controparte_1
Lionetti e Iolanda Di Paola, presso il cui studio in Barletta è elettivamente domiciliato
-attore-
E
, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
mandato in atti ed in forza della delibera della Giunta Comunale n. 113 del 22.6.2018, dall'Avv.
Domenico Merlicco, presso cui elettivamente domicilia in Cerignola alla via Salento n.30
-convenuto -
OGGETTO: “risarcimento danni da responsabilità precontrattuale”
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 279, quarto comma, e 125 disp. att. c.p.c del 21.7.2023,
ha riassunto il giudizio in epigrafe, sospeso per regolamento di giurisdizione a Controparte_1
seguito del ricorso in Cassazione avanzato dal avverso la sentenza della Controparte_2
Corte di Appello di Bari n. 128/2018, pubblicata il 24.01.2018 nel procedimento contraddistinto con il n. RG 748/2012 e deciso nel senso della definitiva affermazione della giurisdizione del GO a conoscere
2 della controversia promossa contro il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da CP_2
responsabilità precontrattuale e più in particolare da lesione dell'affidamento sull'accoglimento della domanda di assegnazione di suoli edificatori in aree ricadenti nel P.E.E.P., ex Piano di zona 167 (sulle quali altra impresa aveva realizzato dei manufatti poi oggetto di pignoramento e comunque destinati alla demolizione in quanto non realizzati con criteri antisismici) generato dalla pubblicazione di una delibera di giunta nr. 24 del 24.07.2002, di poi inopinatamente disattesa dallo stesso Ente che ha pubblicato un bando di gara a diverse condizioni, conclusosi con l'aggiudicazione dei suoli ad impresa di costruzioni diversa da quella del CO.
Il CO, impegnatosi sulla scorta dei criteri preferenziali indicati nella delibera di giunta n.
24/2002, a demolire i manufatti esistenti, soddisfatti i creditori che avevano proceduto al pignoramento e ottenuta l'estinzione della procedura esecutiva, ha visto sfumare il suo progetto imprenditoriale per un improvviso e immotivato mutamento delle condizioni da parte del che dapprima con delibera CP_2
n. 25 del 13 febbraio 2003, aveva sospeso la pubblicazione del bando approvato con la delibera n. 24, di poi con successiva delibera n. 136 del 7 aprile 2006 aveva modificato il bando e successivamente aveva concluso il preliminare di vendita delle aree in questione con un altro soggetto.
Il CO, richiesta invano al la restituzione della somma versata ai creditori Controparte_2
pignoranti, di € 169.714,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.07.2002, lo ha convenuto in giudizio, chiedendo: accertare il comportamento antigiuridico del Controparte_2
nell'assegnazione dei suoli edificatori riportati nel catasto di al Fg. 39, part.lla 757 Controparte_2
di mq. 7154 per violazione delle delibere indicate in atti e dichiarare la responsabilità precontrattuale
del conseguente il comportamento antigiuridico assunto con il preliminare Controparte_2
di compravendita del 2.02.2007 e successivo atto di compravendita 14.11.2007 dei suoli innanzi
indicati; per l'effetto, condannare il al pronto pagamento, a favore del Controparte_2 CP_2
, a titolo di risarcimento del danno e/o del mancato utile derivato all'impresa dalla CP_1
mancata assegnazione dei suoli, di € 870.000,00, o della somma maggiore o minore da provarsi in
corso di causa o da determinarsi in via equitativa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed
3 agli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto al
pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari>.
Riassunto il giudizio, iscritto al nr. 2030/2018 R.G., il CO ha reiterato le conclusioni innanzi trascritte.
Il si è costituito in questo giudizio, preliminarmente allegando la Controparte_2
sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avere il CO sottoscritto il 7.6.2018
atto di transazione con il in forza del quale ricevuta in pagamento la somma di € 113.000,00, CP_2
ha dichiarato di non avere null'altro a pretendere in relazione al contenzioso generato dall'omesso versamento da parte del agli originari creditori pignoranti e quindi al cessionario CP_2
, delle somme ricevute dall'acquirente dei suoli edificatori;
nel merito, ha contestato la CP_1
fondatezza dell'azione risarcitoria per essere le deliberazioni del Consiglio Comunale atti interni del procedimento attraverso i quali vengono dettate le direttive per l'adozione del provvedimento finale, che svolgono funzioni strumentali, accessorie o comunque secondarie, come tali inidonei a ledere situazioni di diritto soggettivo e a generare legittimi affidamenti nella conclusione positiva della procedura di aggiudicazione dei suoli nei confronti dell'attore che ha ingiustificatamente ritenuto, prima della pubblicazione del bando, di poter vantare un diritto all'assegnazione dei terreni edificatori, attivandosi,
prima del bando, in iniziative inutili.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda risarcitoria è complessivamente infondata e va pertanto rigettata.
L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità precontrattuale del che Controparte_2
4 mutando il proprio indirizzo rispetto a quello espresso nella delibera di giunta nr. 24 del 22.07.2002 con la quale erano stati tracciati i criteri da riportare nel bando a pubblicarsi per l'assegnazione delle aree sui suoli residui immediatamente disponibili in zona P.E.E.P (ex legge 167/62), ha dapprima approvato con determina dirigenziale n. 36 del 31.1.2003 un bando con diversi requisiti, quindi sospeso con delibera n.
25 del 13.02.2003 le fasi di assegnazione dei suoli residui in zona 167 di cui alla citata Determinazione
Dirigenziale n. 36/03,
necessari per esperire apposita procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti in Zona 167> per poi, giungere l'8.11.2007, all'esito di una procedura di gara per la realizzazione di alcune opere pubbliche ricadenti in zona PEEP da finanziare attraverso il trasferimento del diritto di proprietà sul suolo ricadente in zona PEEP censito in catasto al Foglio 39 p.lla 757 e il cui bando veniva approvato con Determinazione Dirigenziale n. 245
del 21.07.2006, alla stipula del contratto definitivo di vendita del diritto di proprietà sul lotto edificatorio di proprietà comunale (giusta convenzione del 27.6.1979), aggiudicato a soggetto Parte_1
finanziatore.
A fondamento della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 1337 c.c., il assume CP_1
di avere riposto un legittimo affidamento sull'assegnazione a sé dei suoli edificatori in questione (per la realizzazione dell'intero programma costituito da n. 72 alloggi ripartiti in n. 6 palazzine) per avere tempestivamente soddisfatto i requisiti indicati nella delibera di giunta n. 24 del 22.07.2002 rubricata
“Assegnazione suoli residui zona 167- determinazioni e direttive”, cui non ha poi inopinatamente fatto seguito la pubblicazione del bando di gara.
Le delibera in questione impartiva al Dirigente dell'UTC di predisporre apposito bando per l'assegnazione delle aree sui suoli residui in zona PEEP con diritto di superficie o in proprietà,
prevedendo specifici requisiti quanto al lotto Uno, e in particolare l'assunzione dell'impegno da parte dell'assegnatario a sostenere le spese di demolizione di due manufatti abusivi ivi esistenti e gli oneri relativi al soddisfacimento del credito vantato dai creditori di altra cooperativa originariamente assegnataria del suolo con cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguito da quegli stessi
5 creditori sui manufatti edilizi esistenti.
Il CO che sin dal 9.07.1998 aveva richiesto all'Ufficio Tecnico del comune di CP_2
l'assegnazione di quei suoli, formalizzando il suo impegno a demolire i manufatti esistenti e a
[...]
cancellare a sue spese la trascrizione del pignoramento avendo saldato il credito vantato dai pignoranti,
facendo affidamento sui criteri riportati nella delibera n. 24 del 22.7.2002, il 29.7.2002 aveva acquistato i crediti vantati da 24 titolari della promessa di vendita nei confronti della originaria cooperativa assegnataria dei suoli per la somma di € 169.714,54, da cui è poi scaturita il 28.11.2002 l'estinzione della procedura esecutiva.
Il CO ha quindi assunto l'iniziativa di soddisfare il credito a base della procedura esecutiva,
pendente la quale alcuna demolizione dei manufatti insistenti sui suoli ricadenti nel PEEP avrebbe potuto eseguirsi con conseguente sostanziale paralisi della lottizzazione nel PEEP, al fine di soddisfare i criteri preferenziali di assegnazione dei suoli di cui alla citata delibera.
Sennonché è poi accaduto che per articolate vicende amministrative legate all'approvazione del PRG del
(deliberazione di G.R. n. 118 del 15.02.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 36 Controparte_2
del 04.03.2005) e alla necessità di contenere l'impegno finanziario per il completamento delle urbanizzazioni in zona 167 e la realizzazione di opere pubbliche, la pubblicazione del bando è stata sospesa nel 2003 e solo con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 21.07.2006 è stato approvato un bando con successiva aggiudicazione del lotto edificatorio in zona PEEP (ex Piano di zona 167) censito in catasto al Foglio 39 p.lla 757 al , che si è accollato entrambi gli oneri di demolire i Parte_1
manufatti esistenti e versare la somma di €. 169.714,54, derivante dall'originario credito dei creditori pignoranti.
Così riassunta la complessa vicenda in parola (in disparte quelle che hanno portato il a CP_2
trattenere indebitamente le somme versate dal che avrebbero dovuto essere restituite ai Parte_1
privati), reputa il Tribunale insussistente la responsabilità precontrattuale del CP_2 CP_2
.
[...]
Per responsabilità precontrattuale “propria” della PA, quale quella invocata dall'attore, si intende quella
6 derivante da un comportamento scorretto che lede l'altrui libertà negoziale, tenuto nella fase delle trattative e nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Questa responsabilità, in asse con il modello civilistico di cui agli artt. 1337 e 1338 codice civile, ricorre allorché l'amministrazione, con un proprio comportamento contrario a buona fede, leda il legittimo affidamento riposto dal privato nella conclusione del contratto, incidendo negativamente sul suo diritto all'autodeterminazione in ambito negoziale.
In questo caso la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione pubblica non consegue all'adozione di atti illegittimi, ma è causata da un comportamento complessivo serbato dall'amministrazione non improntato a buona fede e correttezza.
Perché possa apprezzarsi la violazione dei canoni civilistici di buona fede e correttezza, è necessario che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, mentre non è tutelabile la mera aspettativa.
L'atto che nella prospettazione del ha ingenerato un legittimo affidamento sul buon esito CP_1
della procedura di assegnazione dei suoli edificatori, è la più volte richiamata delibera di giunta n. 24 del
22.7.2002, mentre la condotta a suo dire contraria ai canoni di buona fede e correttezza è consistita nella modifica dei criteri di individuazione del contraente e di poi nella pubblicazione di un bando di gara nel
2006, sfociato nella aggiudicazione dei suoli in diritto di proprietà a Parte_1
La delibera di giunta 24 del 22.7.2002 costituisce un atto meramente interno, che si colloca proprio all'inizio della sequenza procedimentale preordinata alla futura aggiudicazione.
Quindi già sotto questo profilo non può fondatamente sostenersi che alla data di pubblicazione della delibera e in assenza di un bando di gara ancora non pubblicato, il CO avesse più di una mera aspettativa a vedersi aggiudicato il lotto edificatorio.
Se è certamente vero che anche sulla P.A. incombe la responsabilità precontrattuale ove già nel procedimento strumentale alla scelta del contraente e quindi prima della conclusione della gara, l'ente
7 compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede che invece devono essere garantiti, nella vicenda in parola, il ha preteso l'assegnazione dei CP_1
suoli in proprio favore sulla base di una mera delibera di giunta, non ancora tradottasi in bando di gara e dunque in un momento in cui la procedura di scelta del contraente non era stata avviata.
Il non aveva alcun obbligo di tutelare l'aspettativa del CO Controparte_2
nell'assegnazione a sé dei suoli alla data della delibera del 22.7.2002, né a quella del 13.2.2003
allorquando con delibera n. 25 ha sospeso la pubblicazione del bando di gara.
Del resto, la configurabilità della culpa in contrahendo delle stazioni appaltanti nelle fasi antecedenti alla stipula del contratto risente dell'incidenza delle specifiche problematiche connesse alla presenza immanente dell'interesse pubblico nelle procedure di affidamento.
Sotto altro profilo osserva il Tribunale che in ogni caso, le successive determinazioni assunte dal legate, come si è detto, all'approvazione del PRG e alla necessità di Controparte_2
contemperare le esigenze finanziarie dell'ente con l'obbligo di completare opere pubbliche in zona 167
(mediante l'istituto del trasferimento al soggetto finanziatore della proprietà del suolo edificatorio) non hanno affatto impedito al CO di partecipare alla gara definitivamente indetta con bando del
21.7.2006 che contrariamente a quanto da questi sostenuto, non ha inopinatamente modificato i requisiti tecnico finanziari di accesso alla gara, comunque subordinati, quanto al lotto uno, alla necessità di demolire i manufatti abusivi esistenti e di estinguere il credito degli originari promissari acquirenti delle unità immobiliari a realizzarsi su quel suolo.
Il presupposto su cui il ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività CP_1
economicamente onerose (pagando la somma di € 169.754,14 per acquistare il credito degli originari promissari acquirenti) a ben guardare non è mutato nel tempo, in quanto l'aggiudicazione del suolo al nel 2007 è avvenuto sulla base di un bando del 21.7.2006 basato sui medesimi requisiti. Parte_1
Volendo opinare diversamente e ritenere che la PA abbia ingenerato nell'attore un legittimo affidamento circa l'assegnazione dei suoli edificatori in zona PEEP, la domanda va comunque rigettata per mancanza di prova del danno.
8 Come è noto, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.
Incombe sull'attore l'onere di provare le spese sostenute e la perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali.
Il CO nell'atto di citazione ha espressamente circoscritto la domanda risarcitoria: il
pregiudizio subito si sostanzia dunque nelle spese inutilmente sopportate a seguito della emanata
deliberazione del 2002 e nelle perdite di ulteriori occasioni per la conclusione di affari altrettanto o
maggiormente vantaggiosi. Risultano documentalmente provati sia il danno emergente, inteso come
diminuzione subita - cioè come danno che il soggetto adempiente avrebbe potuto evitare - e come
mancato incremento patrimoniale di cui si sarebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita,
sia il lucro cessante riferito alla mancata utilizzazione del bene, alla mancata realizzazione di specifici
rapporti contrattuali, alla perdita e diminuzione della capacità di lavoro, di prestazioni assistenziali e
della reputazione professionale> (pagg.
5-6 dell'atto di citazione).
Nelle conclusioni, l'attore ha chiesto: dichiarare la responsabilità precontrattuale del
[...]
, per l'effetto, condannare il al pronto pagamento, a Controparte_2 Controparte_2
favore del , a titolo di risarcimento del danno e/o del mancato utile derivato all'impresa CP_1
dalla mancata assegnazione dei suoli, di € 870.000,00 (euro ottocentosettantamilaeuro ), o della somma
maggiore o minore da provarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa>.
Non può però essere riconosciuto al contraente leso nelle legittime aspettative sulla stipulazione del contratto, il risarcimento del "cosiddetto interesse positivo all'adempimento del negozio e alla disponibilità dell'oggetto in esso dedotto che si sarebbe avuta qualora il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito" (così si esprime Cass. 30/7/2004, n. 14539; cfr. Cass. 14/2/2000, n. 1632 cit.,
9 secondo cui "la disposizione di cui all'art. 1337 c.c. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto"; da ultimo Cass. 6/7/2023, n. 19202: "la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337
c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse").
Ora, quanto al danno emergente, il nelle conclusioni non ha specificatamente quantificato CP_1
tale voce di danno rispetto a quella attinente invece al lucro cessante, ma emerge dalle sue allegazioni che l'unico esborso realmente sostenuto è quello di € 169.714,54, risultante dagli atti di quietanza del
29.7.2002 rilasciati dai creditori pignoranti (promissari acquirenti dalla cooperativa C.N.A.O.E.,
originariamente assegnataria dei suoli).
Il CO, interessato all'assegnazione di quel suolo edificatorio ha acquistato questi crediti per soddisfare le condizioni poste dalla PA che per dare seguito al programma edificatorio avrebbe dovuto procurarsi l'assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sui manufatti realizzati dalla cooperativa C.N.A.O.E. provvedendo a soddisfare il credito dei pignoranti.
Ma è fondata la difesa del che nel richiamare l'atto di transazione Controparte_2
sottoscritto dal CO il 7.6.2018 (doc. 5 del convenuto) e di poi nel documentare l'avvenuto adempimento della transazione mediante pagamento in favore del CO della somma di €
113.000,00, ha opposto il fatto estintivo del preteso credito.
Se è vero che la transazione si riferisce al contenzioso originato dalla opposizione al decreto ingiuntivo n. 104 dell'8.7.2008 ottenuto da taluni creditori fra i quali il CO nei confronti del
[...]
che anziché versare loro quanto ricevuto dall'acquirente dei suoli, Dell' Giovanni, Controparte_2 Pt_1
10 aveva trattenuto quelle somme, non di meno, il credito del CO deriva dall'acquisto dei crediti degli originari promissari acquirenti che avevano trascritto il pignoramento sui manufatti realizzati dalla cooperativa C.N.A.O.E., acquisto di crediti sostenuto dal CO per soddisfare uno dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione dei suoli.
In altre parole, per l'esborso sostenuto dal in relazione a questa vicenda, fra questi e il CP_1
è già intervenuta una transazione che ha comportato l'accettazione da parte del CP_2 CP_1
della minor somma di € 113.000,00 in luogo di quella di € 169.754,14 pari al costo di acquisto dei crediti ceduti.
Ove, invece, come dedotto dal CO, il danno emergente rivendicato nel presente giudizio esula dalla vicenda a base della transazione del 7.6.2008, vi è però che l'attore non ha minimamente indicato gli altri e diversi esborsi sostenuti nella fase precontrattuale né li ha documentati.
Quanto poi al lucro cessante è sufficiente osservare che la difesa dell'attore è incentrata sulla perdita dell'utile conseguibile dall'esecuzione del programma edificatorio.
Anche nelle note conclusive autorizzate, il è tornato a rivendicare il danno da lesione CP_1
dell'interesse positivo: <… l'arch. valutava il danno subìto basandosi sul confronto tra il costo Per_2
dell'area alla data del 1999 e quello che sarebbe stato alla data dell'aggiudicazione. Il differenziale ricavato definiva il mancato utile subìto dall'impresa per la perdita dell'occasione>
Si tratta di una voce di danno che attenendo all'interesse cd positivo, non è ristorabile nell'ambito della responsabilità precontrattuale del quivi specificatamente dedotta. CP_2
Ne consegue che anche la ctu richiesta è del tutto superflua ai fini della decisione, in quanto volta ad accertare il mancato utile conseguibile dall'assegnazione del lotto edificatorio.
Né il CO ha allegato quali sarebbero state le altre favorevoli occasioni di arricchimento che avrebbe potuto conseguire nelle contrattazioni dalle quali è stato distolto (tra le altre v. Cass. 14/2/2000,
n. 1632; Cass. 30/7/2004, n. 14539; Cass. 12/5/2022, n. 15147).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale va rigettata.
11 Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2030/2018 Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna alla rifusione in favore dell'ente convenuto delle spese di Controparte_1
lite che liquida in € 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 5.5.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
12
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 05.05.2025
Alle ore 10.05, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1
procedimento in epigrafe.
Sono presenti per l'avv. PAOLO LIONETTI e l'avv. IOLANDA DI Controparte_1
PAOLA.
È presente per l'avv. LUCIANA LIONETTI in sostituzione Controparte_2 dell'avv. DOMENICO MERLICCO.
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LIONETTI e l'avv. DI PAOLA insistono preliminarmente nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese, in subordine precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive e chiedono l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. LIONETTI LUCIANA insiste preliminarmente nell'ammissione delle richieste istruttorie disattese, in subordine precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive,
chiedendo il rigetto della domanda per le ragioni ampiamente esposte, eccepisce l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale avversa, ove difformi da quelle rassegnate in citazione, contesta il quantum della avversa domanda e la perizia di controparte.
Gli avv. ti LIONETTI e DI PAOLA contestano l'eccezione di inammissibilità avendo semplicemente richiesto la rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Il Giudice
decide come da allegata sentenza.
Trani, 05.05.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1 TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 5.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2030/2018 del Ruolo Generale
tra rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti dagli avv.ti Paolo Controparte_1
Lionetti e Iolanda Di Paola, presso il cui studio in Barletta è elettivamente domiciliato
-attore-
E
, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
mandato in atti ed in forza della delibera della Giunta Comunale n. 113 del 22.6.2018, dall'Avv.
Domenico Merlicco, presso cui elettivamente domicilia in Cerignola alla via Salento n.30
-convenuto -
OGGETTO: “risarcimento danni da responsabilità precontrattuale”
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti, come da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione ex art. 279, quarto comma, e 125 disp. att. c.p.c del 21.7.2023,
ha riassunto il giudizio in epigrafe, sospeso per regolamento di giurisdizione a Controparte_1
seguito del ricorso in Cassazione avanzato dal avverso la sentenza della Controparte_2
Corte di Appello di Bari n. 128/2018, pubblicata il 24.01.2018 nel procedimento contraddistinto con il n. RG 748/2012 e deciso nel senso della definitiva affermazione della giurisdizione del GO a conoscere
2 della controversia promossa contro il per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da CP_2
responsabilità precontrattuale e più in particolare da lesione dell'affidamento sull'accoglimento della domanda di assegnazione di suoli edificatori in aree ricadenti nel P.E.E.P., ex Piano di zona 167 (sulle quali altra impresa aveva realizzato dei manufatti poi oggetto di pignoramento e comunque destinati alla demolizione in quanto non realizzati con criteri antisismici) generato dalla pubblicazione di una delibera di giunta nr. 24 del 24.07.2002, di poi inopinatamente disattesa dallo stesso Ente che ha pubblicato un bando di gara a diverse condizioni, conclusosi con l'aggiudicazione dei suoli ad impresa di costruzioni diversa da quella del CO.
Il CO, impegnatosi sulla scorta dei criteri preferenziali indicati nella delibera di giunta n.
24/2002, a demolire i manufatti esistenti, soddisfatti i creditori che avevano proceduto al pignoramento e ottenuta l'estinzione della procedura esecutiva, ha visto sfumare il suo progetto imprenditoriale per un improvviso e immotivato mutamento delle condizioni da parte del che dapprima con delibera CP_2
n. 25 del 13 febbraio 2003, aveva sospeso la pubblicazione del bando approvato con la delibera n. 24, di poi con successiva delibera n. 136 del 7 aprile 2006 aveva modificato il bando e successivamente aveva concluso il preliminare di vendita delle aree in questione con un altro soggetto.
Il CO, richiesta invano al la restituzione della somma versata ai creditori Controparte_2
pignoranti, di € 169.714,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 29.07.2002, lo ha convenuto in giudizio, chiedendo: accertare il comportamento antigiuridico del Controparte_2
nell'assegnazione dei suoli edificatori riportati nel catasto di al Fg. 39, part.lla 757 Controparte_2
di mq. 7154 per violazione delle delibere indicate in atti e dichiarare la responsabilità precontrattuale
del conseguente il comportamento antigiuridico assunto con il preliminare Controparte_2
di compravendita del 2.02.2007 e successivo atto di compravendita 14.11.2007 dei suoli innanzi
indicati; per l'effetto, condannare il al pronto pagamento, a favore del Controparte_2 CP_2
, a titolo di risarcimento del danno e/o del mancato utile derivato all'impresa dalla CP_1
mancata assegnazione dei suoli, di € 870.000,00, o della somma maggiore o minore da provarsi in
corso di causa o da determinarsi in via equitativa, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed
3 agli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
condannare il convenuto al
pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari>.
Riassunto il giudizio, iscritto al nr. 2030/2018 R.G., il CO ha reiterato le conclusioni innanzi trascritte.
Il si è costituito in questo giudizio, preliminarmente allegando la Controparte_2
sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avere il CO sottoscritto il 7.6.2018
atto di transazione con il in forza del quale ricevuta in pagamento la somma di € 113.000,00, CP_2
ha dichiarato di non avere null'altro a pretendere in relazione al contenzioso generato dall'omesso versamento da parte del agli originari creditori pignoranti e quindi al cessionario CP_2
, delle somme ricevute dall'acquirente dei suoli edificatori;
nel merito, ha contestato la CP_1
fondatezza dell'azione risarcitoria per essere le deliberazioni del Consiglio Comunale atti interni del procedimento attraverso i quali vengono dettate le direttive per l'adozione del provvedimento finale, che svolgono funzioni strumentali, accessorie o comunque secondarie, come tali inidonei a ledere situazioni di diritto soggettivo e a generare legittimi affidamenti nella conclusione positiva della procedura di aggiudicazione dei suoli nei confronti dell'attore che ha ingiustificatamente ritenuto, prima della pubblicazione del bando, di poter vantare un diritto all'assegnazione dei terreni edificatori, attivandosi,
prima del bando, in iniziative inutili.
Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le istanze istruttorie avanzate da parte attrice, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e al termine viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda risarcitoria è complessivamente infondata e va pertanto rigettata.
L'attore ha chiesto accertarsi la responsabilità precontrattuale del che Controparte_2
4 mutando il proprio indirizzo rispetto a quello espresso nella delibera di giunta nr. 24 del 22.07.2002 con la quale erano stati tracciati i criteri da riportare nel bando a pubblicarsi per l'assegnazione delle aree sui suoli residui immediatamente disponibili in zona P.E.E.P (ex legge 167/62), ha dapprima approvato con determina dirigenziale n. 36 del 31.1.2003 un bando con diversi requisiti, quindi sospeso con delibera n.
25 del 13.02.2003 le fasi di assegnazione dei suoli residui in zona 167 di cui alla citata Determinazione
Dirigenziale n. 36/03,
necessari per esperire apposita procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti in Zona 167> per poi, giungere l'8.11.2007, all'esito di una procedura di gara per la realizzazione di alcune opere pubbliche ricadenti in zona PEEP da finanziare attraverso il trasferimento del diritto di proprietà sul suolo ricadente in zona PEEP censito in catasto al Foglio 39 p.lla 757 e il cui bando veniva approvato con Determinazione Dirigenziale n. 245
del 21.07.2006, alla stipula del contratto definitivo di vendita del diritto di proprietà sul lotto edificatorio di proprietà comunale (giusta convenzione del 27.6.1979), aggiudicato a soggetto Parte_1
finanziatore.
A fondamento della domanda risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 1337 c.c., il assume CP_1
di avere riposto un legittimo affidamento sull'assegnazione a sé dei suoli edificatori in questione (per la realizzazione dell'intero programma costituito da n. 72 alloggi ripartiti in n. 6 palazzine) per avere tempestivamente soddisfatto i requisiti indicati nella delibera di giunta n. 24 del 22.07.2002 rubricata
“Assegnazione suoli residui zona 167- determinazioni e direttive”, cui non ha poi inopinatamente fatto seguito la pubblicazione del bando di gara.
Le delibera in questione impartiva al Dirigente dell'UTC di predisporre apposito bando per l'assegnazione delle aree sui suoli residui in zona PEEP con diritto di superficie o in proprietà,
prevedendo specifici requisiti quanto al lotto Uno, e in particolare l'assunzione dell'impegno da parte dell'assegnatario a sostenere le spese di demolizione di due manufatti abusivi ivi esistenti e gli oneri relativi al soddisfacimento del credito vantato dai creditori di altra cooperativa originariamente assegnataria del suolo con cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguito da quegli stessi
5 creditori sui manufatti edilizi esistenti.
Il CO che sin dal 9.07.1998 aveva richiesto all'Ufficio Tecnico del comune di CP_2
l'assegnazione di quei suoli, formalizzando il suo impegno a demolire i manufatti esistenti e a
[...]
cancellare a sue spese la trascrizione del pignoramento avendo saldato il credito vantato dai pignoranti,
facendo affidamento sui criteri riportati nella delibera n. 24 del 22.7.2002, il 29.7.2002 aveva acquistato i crediti vantati da 24 titolari della promessa di vendita nei confronti della originaria cooperativa assegnataria dei suoli per la somma di € 169.714,54, da cui è poi scaturita il 28.11.2002 l'estinzione della procedura esecutiva.
Il CO ha quindi assunto l'iniziativa di soddisfare il credito a base della procedura esecutiva,
pendente la quale alcuna demolizione dei manufatti insistenti sui suoli ricadenti nel PEEP avrebbe potuto eseguirsi con conseguente sostanziale paralisi della lottizzazione nel PEEP, al fine di soddisfare i criteri preferenziali di assegnazione dei suoli di cui alla citata delibera.
Sennonché è poi accaduto che per articolate vicende amministrative legate all'approvazione del PRG del
(deliberazione di G.R. n. 118 del 15.02.2005, pubblicata sul B.U.R.P. n. 36 Controparte_2
del 04.03.2005) e alla necessità di contenere l'impegno finanziario per il completamento delle urbanizzazioni in zona 167 e la realizzazione di opere pubbliche, la pubblicazione del bando è stata sospesa nel 2003 e solo con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 21.07.2006 è stato approvato un bando con successiva aggiudicazione del lotto edificatorio in zona PEEP (ex Piano di zona 167) censito in catasto al Foglio 39 p.lla 757 al , che si è accollato entrambi gli oneri di demolire i Parte_1
manufatti esistenti e versare la somma di €. 169.714,54, derivante dall'originario credito dei creditori pignoranti.
Così riassunta la complessa vicenda in parola (in disparte quelle che hanno portato il a CP_2
trattenere indebitamente le somme versate dal che avrebbero dovuto essere restituite ai Parte_1
privati), reputa il Tribunale insussistente la responsabilità precontrattuale del CP_2 CP_2
.
[...]
Per responsabilità precontrattuale “propria” della PA, quale quella invocata dall'attore, si intende quella
6 derivante da un comportamento scorretto che lede l'altrui libertà negoziale, tenuto nella fase delle trattative e nella fase antecedente alla stipula del contratto.
Questa responsabilità, in asse con il modello civilistico di cui agli artt. 1337 e 1338 codice civile, ricorre allorché l'amministrazione, con un proprio comportamento contrario a buona fede, leda il legittimo affidamento riposto dal privato nella conclusione del contratto, incidendo negativamente sul suo diritto all'autodeterminazione in ambito negoziale.
In questo caso la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione pubblica non consegue all'adozione di atti illegittimi, ma è causata da un comportamento complessivo serbato dall'amministrazione non improntato a buona fede e correttezza.
Perché possa apprezzarsi la violazione dei canoni civilistici di buona fede e correttezza, è necessario che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, mentre non è tutelabile la mera aspettativa.
L'atto che nella prospettazione del ha ingenerato un legittimo affidamento sul buon esito CP_1
della procedura di assegnazione dei suoli edificatori, è la più volte richiamata delibera di giunta n. 24 del
22.7.2002, mentre la condotta a suo dire contraria ai canoni di buona fede e correttezza è consistita nella modifica dei criteri di individuazione del contraente e di poi nella pubblicazione di un bando di gara nel
2006, sfociato nella aggiudicazione dei suoli in diritto di proprietà a Parte_1
La delibera di giunta 24 del 22.7.2002 costituisce un atto meramente interno, che si colloca proprio all'inizio della sequenza procedimentale preordinata alla futura aggiudicazione.
Quindi già sotto questo profilo non può fondatamente sostenersi che alla data di pubblicazione della delibera e in assenza di un bando di gara ancora non pubblicato, il CO avesse più di una mera aspettativa a vedersi aggiudicato il lotto edificatorio.
Se è certamente vero che anche sulla P.A. incombe la responsabilità precontrattuale ove già nel procedimento strumentale alla scelta del contraente e quindi prima della conclusione della gara, l'ente
7 compia azioni o incorra in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede che invece devono essere garantiti, nella vicenda in parola, il ha preteso l'assegnazione dei CP_1
suoli in proprio favore sulla base di una mera delibera di giunta, non ancora tradottasi in bando di gara e dunque in un momento in cui la procedura di scelta del contraente non era stata avviata.
Il non aveva alcun obbligo di tutelare l'aspettativa del CO Controparte_2
nell'assegnazione a sé dei suoli alla data della delibera del 22.7.2002, né a quella del 13.2.2003
allorquando con delibera n. 25 ha sospeso la pubblicazione del bando di gara.
Del resto, la configurabilità della culpa in contrahendo delle stazioni appaltanti nelle fasi antecedenti alla stipula del contratto risente dell'incidenza delle specifiche problematiche connesse alla presenza immanente dell'interesse pubblico nelle procedure di affidamento.
Sotto altro profilo osserva il Tribunale che in ogni caso, le successive determinazioni assunte dal legate, come si è detto, all'approvazione del PRG e alla necessità di Controparte_2
contemperare le esigenze finanziarie dell'ente con l'obbligo di completare opere pubbliche in zona 167
(mediante l'istituto del trasferimento al soggetto finanziatore della proprietà del suolo edificatorio) non hanno affatto impedito al CO di partecipare alla gara definitivamente indetta con bando del
21.7.2006 che contrariamente a quanto da questi sostenuto, non ha inopinatamente modificato i requisiti tecnico finanziari di accesso alla gara, comunque subordinati, quanto al lotto uno, alla necessità di demolire i manufatti abusivi esistenti e di estinguere il credito degli originari promissari acquirenti delle unità immobiliari a realizzarsi su quel suolo.
Il presupposto su cui il ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività CP_1
economicamente onerose (pagando la somma di € 169.754,14 per acquistare il credito degli originari promissari acquirenti) a ben guardare non è mutato nel tempo, in quanto l'aggiudicazione del suolo al nel 2007 è avvenuto sulla base di un bando del 21.7.2006 basato sui medesimi requisiti. Parte_1
Volendo opinare diversamente e ritenere che la PA abbia ingenerato nell'attore un legittimo affidamento circa l'assegnazione dei suoli edificatori in zona PEEP, la domanda va comunque rigettata per mancanza di prova del danno.
8 Come è noto, in materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all'interesse all'adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.
Incombe sull'attore l'onere di provare le spese sostenute e la perdita di altre favorevoli occasioni contrattuali.
Il CO nell'atto di citazione ha espressamente circoscritto la domanda risarcitoria: il
pregiudizio subito si sostanzia dunque nelle spese inutilmente sopportate a seguito della emanata
deliberazione del 2002 e nelle perdite di ulteriori occasioni per la conclusione di affari altrettanto o
maggiormente vantaggiosi. Risultano documentalmente provati sia il danno emergente, inteso come
diminuzione subita - cioè come danno che il soggetto adempiente avrebbe potuto evitare - e come
mancato incremento patrimoniale di cui si sarebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita,
sia il lucro cessante riferito alla mancata utilizzazione del bene, alla mancata realizzazione di specifici
rapporti contrattuali, alla perdita e diminuzione della capacità di lavoro, di prestazioni assistenziali e
della reputazione professionale> (pagg.
5-6 dell'atto di citazione).
Nelle conclusioni, l'attore ha chiesto: dichiarare la responsabilità precontrattuale del
[...]
, per l'effetto, condannare il al pronto pagamento, a Controparte_2 Controparte_2
favore del , a titolo di risarcimento del danno e/o del mancato utile derivato all'impresa CP_1
dalla mancata assegnazione dei suoli, di € 870.000,00 (euro ottocentosettantamilaeuro ), o della somma
maggiore o minore da provarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa>.
Non può però essere riconosciuto al contraente leso nelle legittime aspettative sulla stipulazione del contratto, il risarcimento del "cosiddetto interesse positivo all'adempimento del negozio e alla disponibilità dell'oggetto in esso dedotto che si sarebbe avuta qualora il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito" (così si esprime Cass. 30/7/2004, n. 14539; cfr. Cass. 14/2/2000, n. 1632 cit.,
9 secondo cui "la disposizione di cui all'art. 1337 c.c. non può essere invocata per il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto"; da ultimo Cass. 6/7/2023, n. 19202: "la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337
c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente un contenuto diverso rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento sulla conclusione positiva di esse").
Ora, quanto al danno emergente, il nelle conclusioni non ha specificatamente quantificato CP_1
tale voce di danno rispetto a quella attinente invece al lucro cessante, ma emerge dalle sue allegazioni che l'unico esborso realmente sostenuto è quello di € 169.714,54, risultante dagli atti di quietanza del
29.7.2002 rilasciati dai creditori pignoranti (promissari acquirenti dalla cooperativa C.N.A.O.E.,
originariamente assegnataria dei suoli).
Il CO, interessato all'assegnazione di quel suolo edificatorio ha acquistato questi crediti per soddisfare le condizioni poste dalla PA che per dare seguito al programma edificatorio avrebbe dovuto procurarsi l'assenso alla cancellazione della trascrizione del pignoramento sui manufatti realizzati dalla cooperativa C.N.A.O.E. provvedendo a soddisfare il credito dei pignoranti.
Ma è fondata la difesa del che nel richiamare l'atto di transazione Controparte_2
sottoscritto dal CO il 7.6.2018 (doc. 5 del convenuto) e di poi nel documentare l'avvenuto adempimento della transazione mediante pagamento in favore del CO della somma di €
113.000,00, ha opposto il fatto estintivo del preteso credito.
Se è vero che la transazione si riferisce al contenzioso originato dalla opposizione al decreto ingiuntivo n. 104 dell'8.7.2008 ottenuto da taluni creditori fra i quali il CO nei confronti del
[...]
che anziché versare loro quanto ricevuto dall'acquirente dei suoli, Dell' Giovanni, Controparte_2 Pt_1
10 aveva trattenuto quelle somme, non di meno, il credito del CO deriva dall'acquisto dei crediti degli originari promissari acquirenti che avevano trascritto il pignoramento sui manufatti realizzati dalla cooperativa C.N.A.O.E., acquisto di crediti sostenuto dal CO per soddisfare uno dei requisiti richiesti per l'aggiudicazione dei suoli.
In altre parole, per l'esborso sostenuto dal in relazione a questa vicenda, fra questi e il CP_1
è già intervenuta una transazione che ha comportato l'accettazione da parte del CP_2 CP_1
della minor somma di € 113.000,00 in luogo di quella di € 169.754,14 pari al costo di acquisto dei crediti ceduti.
Ove, invece, come dedotto dal CO, il danno emergente rivendicato nel presente giudizio esula dalla vicenda a base della transazione del 7.6.2008, vi è però che l'attore non ha minimamente indicato gli altri e diversi esborsi sostenuti nella fase precontrattuale né li ha documentati.
Quanto poi al lucro cessante è sufficiente osservare che la difesa dell'attore è incentrata sulla perdita dell'utile conseguibile dall'esecuzione del programma edificatorio.
Anche nelle note conclusive autorizzate, il è tornato a rivendicare il danno da lesione CP_1
dell'interesse positivo: <… l'arch. valutava il danno subìto basandosi sul confronto tra il costo Per_2
dell'area alla data del 1999 e quello che sarebbe stato alla data dell'aggiudicazione. Il differenziale ricavato definiva il mancato utile subìto dall'impresa per la perdita dell'occasione>
Si tratta di una voce di danno che attenendo all'interesse cd positivo, non è ristorabile nell'ambito della responsabilità precontrattuale del quivi specificatamente dedotta. CP_2
Ne consegue che anche la ctu richiesta è del tutto superflua ai fini della decisione, in quanto volta ad accertare il mancato utile conseguibile dall'assegnazione del lotto edificatorio.
Né il CO ha allegato quali sarebbero state le altre favorevoli occasioni di arricchimento che avrebbe potuto conseguire nelle contrattazioni dalle quali è stato distolto (tra le altre v. Cass. 14/2/2000,
n. 1632; Cass. 30/7/2004, n. 14539; Cass. 12/5/2022, n. 15147).
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale va rigettata.
11 Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2030/2018 Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
2. condanna alla rifusione in favore dell'ente convenuto delle spese di Controparte_1
lite che liquida in € 18.420,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 5.5.2025
Il Giudice
dott. Roberta Picardi
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