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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 453/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA GRAZIA Parte_1
SIMARI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta CP_1 procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di essere stata dipendente de Parte_1
La Rinascente S.p.A. e che dall'aprile 1996 era stata collocata in mobilità e successivamente, con decorrenza 18.11.1998, utilizzata in lavori socialmente utili, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione e con integrazione a carico dell'ente utilizzatore;
di essere stata posta nel 2003 in pensionamento anticipato ai sensi del D.L. 501/95 convertito in Legge n. 11/96; lamentava che l' al momento della liquidazione della pensione non aveva tenuto conto di tutta l'anzianità CP_1 contributiva cui la ricorrente avrebbe avuto diritto anche ai fini della misura della pensione. Evidenziava, ancora, che in data 18.11.2020 aveva presentato all' domanda di CP_1 ricostituzione della pensione per motivi contributivi chiedendo il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva non solo ai fini del raggiungimento della pensione ma anche ai fini della misura, con conseguente adeguamento della stessa a tutta la contribuzione versata. Affermava che l' aveva rigettato la richiesta per assenza dei requisiti richiesti. CP_1
CP_ Nella Contumacia dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Il Giudicante così argomentava: “Da quanto in atti è dato desumere che la ricorrente è titolare di pensione di anzianità, Cat. VO n. 12015193 erogata con decorrenza 1.8.2008 e che precedentemente era stata titolare di pensione di anzianità cat. VO n. 12013189 con decorrenza dal
1/08/2002, riconosciuta in via provvisoria quale lavoratrice socialmente utile in forza, da quanto dedotto, dei commi 1 e 2 dell'art. 50 della legge n. 289/2002. la ricorrente, in virtù di tale disposizione normativa, veniva collocata in pensione provvisoria con decorrenza dall'agosto 2003.
Successivamente, maturati i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento definivo, su domanda della stessa, l' liquidava la pensione definitiva. CP_1
CP_ Ciò posto, la parte ricorrente lamenta che l' abbia errato nella determinazione del calcolo della pensione originaria in quanto non ha computato il sussidio di disoccupazione percepito dal
18.11.1998 al 31/07/2003 anche ai fini dell'anzianità contributiva.
A tal riguardo la circolare n. 18 del 27 gennaio 2003, esplicativa dell'art. 50 della Legge CP_1
Finanziaria 2003, contenente la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori LSU transitoristi, quanto all'importo del trattamento anticipato precisa:
“L'importo del trattamento pensionistico anticipato deve essere calcolato secondo le norme comuni, sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al momento della presentazione della domanda.
Al riguardo si ricorda che, come precisato con circolare n° 221 del 2 agosto 1995 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione del sussidio di cui all'art.1, comma
5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sino al 31 luglio 1995 è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione di anzianità.
Per i sussidi di cui all'art.1, comma 5, sopracitato, imputati a periodi successivi alla data del
31 luglio 1995, per quelli di cui all'art.1, comma 3, della citata legge 608/96, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n° 468, il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'art.7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è utile ai soli fini del perfezionamento del requisito assicurativo per il diritto alla pensione, ma non anche per il relativo calcolo. Pertanto, correttamente l' ha calcolato il periodo dal 18.11.1998 al 31.03.2003 in cui la CP_1 ricorrente ha percepito il sussidio di disoccupazione solo ai fini del riconoscimento del requisito assicurativo.
Quanto alle ulteriori richieste in merito alla contribuzione volontaria nonché al riconoscimento dell'incentivo di 9.296,22 euro, non sussistono in ricorso allegazioni sufficienti per la loro valutazione.”
Ha proposto appello per la ragione di seguito esplicitate. CP_ Si è costituito l' che ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, dopo avere riportato letteralmente tutto il contenuto del ricorso di primo grado e della sentenza impugnata ha chiesto l'ammissione della ctu immotivatamente – a suo parere- non ammessa in primo grado, eccependo che la valutazione in diritto fatta dal giudice del primo grado era errata “poiche' il mancato riconoscimento dei contributi effettivi per il periodo 1998 – 2008 è illegittimo ai sensi della Legge n. 11/96, che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori privi dei requisiti per ottenere la pensione - nello specifico i lavoratori LSU c.d. “transitoristi” - , aveva previsto in loro favore non soltanto il riconoscimento dell'anzianità ai fini della maturazione del diritto ma anche il diritto all'accre-ditamento dei corrispondenti contributi ai fini della determina- zione della misura della pensione.”
L'appello è inammissibile.
La non si confronta in alcun maniera con le ragioni poste a fondamento della decisione Pt_1 dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto che la normativa applicabile fosse quella prevista commi 1 e 2 dell'art. 50 della legge n. 289/2002, rispetto ai quali la circolare n. 18 del 27 CP_1 gennaio 2003 aveva chiarito che “Per i sussidi di cui all'art.1, comma 5, sopracitato, imputati a periodi successivi alla data del 31 luglio 1995, per quelli di cui all'art.1, comma 3, della citata legge 608/96, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n° 468, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art.7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, è utile ai soli fini del perfezionamento del requisito assicurativo per il diritto alla pensione, ma non anche per il relativo calcolo.”
L'appellante senza muovere alcuna censura al percorso argomentativo seguito dal Giudice si limita a invocare Legge n. 11/96, ovvero “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”, senza chiarire quali i presupposti di fatto e diritto per l'applicazione della chiesta normativa, tenedo presente inoltre che l'articolo 4 del DL 501/95, prevede in materia di pensionamento anticipato non degli LSU bensì del personale autoferrotranviario tutt'altri benefici rispetto a quelli richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 227/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 28/02/2023 , dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 453/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MARIA GRAZIA Parte_1
SIMARI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta CP_1 procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di essere stata dipendente de Parte_1
La Rinascente S.p.A. e che dall'aprile 1996 era stata collocata in mobilità e successivamente, con decorrenza 18.11.1998, utilizzata in lavori socialmente utili, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione e con integrazione a carico dell'ente utilizzatore;
di essere stata posta nel 2003 in pensionamento anticipato ai sensi del D.L. 501/95 convertito in Legge n. 11/96; lamentava che l' al momento della liquidazione della pensione non aveva tenuto conto di tutta l'anzianità CP_1 contributiva cui la ricorrente avrebbe avuto diritto anche ai fini della misura della pensione. Evidenziava, ancora, che in data 18.11.2020 aveva presentato all' domanda di CP_1 ricostituzione della pensione per motivi contributivi chiedendo il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva non solo ai fini del raggiungimento della pensione ma anche ai fini della misura, con conseguente adeguamento della stessa a tutta la contribuzione versata. Affermava che l' aveva rigettato la richiesta per assenza dei requisiti richiesti. CP_1
CP_ Nella Contumacia dell' il Giudice di prime cure rigettava il ricorso.
Il Giudicante così argomentava: “Da quanto in atti è dato desumere che la ricorrente è titolare di pensione di anzianità, Cat. VO n. 12015193 erogata con decorrenza 1.8.2008 e che precedentemente era stata titolare di pensione di anzianità cat. VO n. 12013189 con decorrenza dal
1/08/2002, riconosciuta in via provvisoria quale lavoratrice socialmente utile in forza, da quanto dedotto, dei commi 1 e 2 dell'art. 50 della legge n. 289/2002. la ricorrente, in virtù di tale disposizione normativa, veniva collocata in pensione provvisoria con decorrenza dall'agosto 2003.
Successivamente, maturati i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento definivo, su domanda della stessa, l' liquidava la pensione definitiva. CP_1
CP_ Ciò posto, la parte ricorrente lamenta che l' abbia errato nella determinazione del calcolo della pensione originaria in quanto non ha computato il sussidio di disoccupazione percepito dal
18.11.1998 al 31/07/2003 anche ai fini dell'anzianità contributiva.
A tal riguardo la circolare n. 18 del 27 gennaio 2003, esplicativa dell'art. 50 della Legge CP_1
Finanziaria 2003, contenente la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori LSU transitoristi, quanto all'importo del trattamento anticipato precisa:
“L'importo del trattamento pensionistico anticipato deve essere calcolato secondo le norme comuni, sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al momento della presentazione della domanda.
Al riguardo si ricorda che, come precisato con circolare n° 221 del 2 agosto 1995 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione del sussidio di cui all'art.1, comma
5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, sino al 31 luglio 1995 è utile ai fini del diritto e della misura della pensione, ivi compresa la pensione di anzianità.
Per i sussidi di cui all'art.1, comma 5, sopracitato, imputati a periodi successivi alla data del
31 luglio 1995, per quelli di cui all'art.1, comma 3, della citata legge 608/96, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n° 468, il riconoscimento
d'ufficio di cui al comma 9 dell'art.7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è utile ai soli fini del perfezionamento del requisito assicurativo per il diritto alla pensione, ma non anche per il relativo calcolo. Pertanto, correttamente l' ha calcolato il periodo dal 18.11.1998 al 31.03.2003 in cui la CP_1 ricorrente ha percepito il sussidio di disoccupazione solo ai fini del riconoscimento del requisito assicurativo.
Quanto alle ulteriori richieste in merito alla contribuzione volontaria nonché al riconoscimento dell'incentivo di 9.296,22 euro, non sussistono in ricorso allegazioni sufficienti per la loro valutazione.”
Ha proposto appello per la ragione di seguito esplicitate. CP_ Si è costituito l' che ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti, Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante, dopo avere riportato letteralmente tutto il contenuto del ricorso di primo grado e della sentenza impugnata ha chiesto l'ammissione della ctu immotivatamente – a suo parere- non ammessa in primo grado, eccependo che la valutazione in diritto fatta dal giudice del primo grado era errata “poiche' il mancato riconoscimento dei contributi effettivi per il periodo 1998 – 2008 è illegittimo ai sensi della Legge n. 11/96, che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori privi dei requisiti per ottenere la pensione - nello specifico i lavoratori LSU c.d. “transitoristi” - , aveva previsto in loro favore non soltanto il riconoscimento dell'anzianità ai fini della maturazione del diritto ma anche il diritto all'accre-ditamento dei corrispondenti contributi ai fini della determina- zione della misura della pensione.”
L'appello è inammissibile.
La non si confronta in alcun maniera con le ragioni poste a fondamento della decisione Pt_1 dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto che la normativa applicabile fosse quella prevista commi 1 e 2 dell'art. 50 della legge n. 289/2002, rispetto ai quali la circolare n. 18 del 27 CP_1 gennaio 2003 aveva chiarito che “Per i sussidi di cui all'art.1, comma 5, sopracitato, imputati a periodi successivi alla data del 31 luglio 1995, per quelli di cui all'art.1, comma 3, della citata legge 608/96, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n° 468, il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'art.7 della legge 23 luglio
1991, n. 223, è utile ai soli fini del perfezionamento del requisito assicurativo per il diritto alla pensione, ma non anche per il relativo calcolo.”
L'appellante senza muovere alcuna censura al percorso argomentativo seguito dal Giudice si limita a invocare Legge n. 11/96, ovvero “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”, senza chiarire quali i presupposti di fatto e diritto per l'applicazione della chiesta normativa, tenedo presente inoltre che l'articolo 4 del DL 501/95, prevede in materia di pensionamento anticipato non degli LSU bensì del personale autoferrotranviario tutt'altri benefici rispetto a quelli richiesti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del DM n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 227/2023 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 28/02/2023 , dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)