Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2027 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “prestazione d'opera intellettuale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 680/23, pubblicata il 15 Marzo
2023, e notificata il 20 Marzo 2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito nell'ambito dell'udienza del 4 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta) e comunicata in data 14 Febbraio 2025 – causa pendente tra:
Ing. ( ), rappresentato e difeso (giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti) dall'avv. Eugenio Carbone ( ), con il quale è C.F._2
elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1
in atti) dagli avv.ti Francesco Armenante ( ), Ermanno Santoro ( C.F._3 C.F._4 ed Iris Olivieri ), con i quali è elettivamente dom.to presso i seguenti indirizzi di PEC: C.F._5
.salerno Email_2 CP_3
.salerno. Email_4 CP_3
Email_5
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 4 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 31 Gennaio 2018 nei confronti del , l'ing. Controparte_2 [...]
esponeva di avere ricevuto, giusta convenzione del Primo Giugno 2004 (rep. n. 8/2004), dal CP_1
, l'incarico professionale per “la rielaborazione del P.R.G., in conformità alla vigente Controparte_2
normativa, la redazione dei Piani Particolareggiati (Piano di recupero, PIP, PEEP e Piano di sviluppo turistico) con i Progetti delle Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria (IM, Definitivo ed Esecutivo), della
Sicurezza e della relativa Direzione dei Lavori stessi”.
Il corrispettivo era stato determinato in euro 100.000,00.
L'art. 2 della convenzione poneva a carico dell'ente la consegna della cartografia prevista per Legge, i rilievi topografici, i dati demografici, statistici e le spese geologiche.
Successivamente, in data 3 Ottobre 2005, l'originario art. 2 della convenzione era stato emendato;
in particolare si era stabilito che gli oneri e le spese per l'approntamento della cartografia prevista per Legge ed i rilievi topografici fossero anticipati dal progettista incaricato.
Restavano, quindi, a carico dell'ente i dati statistici e demografici, la cartografia geologica e le indagini necessarie, nonché la cartografia dell'uso agricolo del suolo.
L'ing. il successivo 30 Giugno 2006, aveva trasmesso al la cartografia CP_1 Controparte_2 aerofotogrammetrica del territorio comunale.
Ciò premesso, il professionista eccepiva di non avere ricevuto la documentazione che, in base all'art. 2 della convenzione, doveva provenire dall'ente territoriale (e cioè i dati demografici e statistici, la relazione geologica, la cartografia aggiornata, etc.).
2 Orbene l'ingegnere si doleva di come non gli fosse stato possibile elaborare il piano urbanistico, non disponendo dei suddetti documenti.
Quindi l'ente committente era stato inadempiente.
L'inadempimento si era protratto, anche in epoca successiva all'inoltro della nota con cui il Comune di
(acquisito il finanziamento) aveva rinnovato l'incarico all'ing. , e lo aveva autorizzato CP_2 CP_1
“a dar corso a tutte le operazioni necessarie per addivenire alla stesura del PUC”.
Vanamente il professionista, con le note dapprima del 3 Maggio 2016 e poi dell'11 Ottobre 2017, aveva diffidato l'ente a trasmettere entro 15 giorni la documentazione prevista dall'art. 2 della convenzione d'incarico.
Il successivo 22 Dicembre 2017 l'ingegnere aveva formulato domanda di arbitrato;
peraltro la procedura conciliativa non aveva sortito effetti.
Sulla base di tali premesse, l'ing. conveniva il dinanzi al Tribunale di CP_1 Controparte_2
Benevento, formulando le seguenti domande:
ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento (ex artt. 1453 e 1455 cc..) del Controparte_2
all'obbligo contrattuale di consegna al professionista della documentazione indicata in premessa, che ha impedito l'esecuzione della prestazione professionale di cui era affidatario;
ACCERTARE E DICHIARARE, conseguentemente, la risoluzione della convenzione d'incarico professionale rep.
n. 8/2004 per fatto e colpa imputabili in via esclusiva al;
Controparte_2
CONDANNARE, per l'effetto, il al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subìti, Controparte_2
a titolo di danno emergente e lucro cessante…. il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il , chiedendo di rigettarsi la domanda attorea;
altresì l'ente, in via Controparte_2
riconvenzionale, chiedeva di accertarsi il grave inadempimento del professionista, nonché dichiararsi risolta la convenzione inter partes appunto per l'inadempimento di – con la conseguente Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni.
Il esponeva di avere regolarmente erogato il compenso richiesto dalla controparte (pari ad euro CP_2
18.248,00) per l'unica attività svolta dall'ing. , e cioè la cartografia aerofotogrammetrica del CP_1
territorio comunale.
Poi, in data 10 Gennaio 2013, era stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Benevento; di conseguenza il era obbligato ad adeguare il redigendo PUC alla sovraordinata CP_2
strumentazione urbanistica provinciale.
3 L'ing. era stato prontamente informato di tale novità, ed era stato invitato a redigere il PUC CP_1
con la massima sollecitudine.
Successivamente, in data 4 Marzo 2016, il Comune di aveva chiesto al professionista un preventivo, CP_2 per la realizzazione degli elaborati minimi, necessari per addivenire all'approvazione del PUC.
In quell'occasione, l'ingegnere aveva chiesto all'ente territoriale di trasmettergli la documentazione – la cui acquisizione era appunto a carico del Comune committente.
Pedissequamente, in data 18 Aprile 2016 il aveva consegnato al la documentazione CP_2 CP_1
richiesta, a mezzo di supporto digitale (DVD).
Dal canto suo il professionista aveva inoltrato un preventivo ammontante ad euro 30.000,00 oltre IVA e C.I.A., ed in quella sede aveva confermato la ricezione della documentazione, precisando: “il DVD […] per potere essere visionato, necessita di particolari requisiti di sistema, previsti dalla Rete Ecologica Regionale…..
Quindi nel Giugno del 2017 il aveva inviato all'ing. i dati demografici Controparte_2 CP_1
comunali, aggiornati rispetto a quelli già compresi nel DVD;
ed anzi aveva invitato il professionista a recarsi presso gli uffici comunali, per ritirare il cartaceo di quanto già trasmesso.
In definitiva il non si riteneva inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali. Controparte_2
Appunto, aveva fornito tutti i documenti previsti dalla convenzione, sia in cartaceo che a mezzo DVD;
peraltro il supporto informatico (diversamente da quanto sostenuto dal professionista) era consultabile senza problemi.
Quindi l'ente convenuto insisteva nella richiesta di rigetto della domanda attorea;
altresì formulava la seguente domanda riconvenzionale:…accertarsi il grave inadempimento dell'ing. , e per effetto CP_1
di ciò dichiararsi risolta la convenzione per colpa esclusiva dell'attore; condannarsi l'attore al ristoro dei danni subìti dal Comune di , quantificando gli stessi in euro 100.000,00, ovvero nella minore o maggiore CP_2
somma che verrà ritenuta congrua….
Nel corso del primo grado veniva sentita, quale teste, l'ing. , responsabile dell'Ufficio Testimone_1
Tecnico Comunale;
altresì veniva ammessa CTU (cfr. l'elaborato depositato dall'ausiliario ing. in data Per_1
15 Novembre 2019).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Benevento n. 680/23, pubblicata il 15 Marzo
2023, e notificata il 20 Marzo 2023.
Il G.M. da un lato ha rigettato la domanda attorea;
invece, al contempo, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha dichiarato risolto il contratto inter partes del Primo Giugno 2004, per grave inadempimento dell'ing. (trattasi, invero, di un accoglimento soltanto parziale della domanda CP_1
4 riconvenzionale, considerato che non è stata accolta la domanda risarcitoria, che pure era stata avanzata dall'ente territoriale).
Inoltre il primo giudicante ha condannato l'ing. al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio, CP_1 incluse quelle dell'espletata CTU – 2/3 liquidati in euro 9.402,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge;
al contempo le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, quanto al residuo terzo.
Il Tribunale di Benevento, a fronte delle reciproche inadempienze dei contraenti, ha ritenuto imprescindibile una valutazione comparativa dei rispettivi inadempimenti, sia con riferimento all'elemento cronologico, sia con riferimento al rapporto di dipendenza e di proporzionalità tra gli stessi.
Il G.M. ha valorizzato le conclusioni raggiunte dal ctu, sulla questione dell'eseguibilità dell'incarico professionale, alla luce della documentazione consegnata dal anche su supporto digitale. CP_2
Il ctu, valutati gli elaborati ed i dati presenti nel DVD trasmesso dal di , ritiene che il CP_2 CP_2
mancato aggiornamento del rilievo cartografico e, soprattutto, l'assenza della relazione geologica impedissero la redazione del progetto definitivo del P.U.C..
Al contempo, l'ausiliario ha così argomentato:…si ritiene altresì che il contenuto del DVD consentisse l'avvio della procedura di elaborazione del PUC, fino alla sua versione preliminare….
Il ctu ing. ha ulteriormente chiarito:….Il passaggio della redazione del Piano IM risulta Per_1 fondamentale, per l'attivazione della fase di consultazione con i portatori di interesse, per poi giungere alla redazione del P.U.C. in versione definitiva...
Orbene, nonostante i ripetuti solleciti dell'ente committente, il progettista incaricato non ha realizzato alcuna attività preliminare alla redazione del PUC.
Pertanto, l'inadempimento ascrivibile al professionista non solo precede cronologicamente l'inadempimento del (che ha omesso la relazione geologica necessaria per il completamento dell'incarico), ma è anche CP_2
funzionalmente connotato da una portata “prevalente”, nella misura in cui la redazione del preliminare è fase necessaria per la stesura del definitivo.
Il Tribunale si è espresso nei seguenti inequivoci termini:…. se l'attore non ha neppure avviato l'esecuzione della prestazione conferitagli, non assume rilevanza la circostanza che l'ente non gli abbia fornito la documentazione necessaria alla redazione del progetto definitivo, che di quella prestazione rappresenta il momento conclusivo. Per tali motivi il contratto è risolto per il grave inadempimento della parte attrice...
Il G.M., invece, non ha accolto la domanda risarcitoria, pure proposta in via riconvenzionale dal CP_2
(in particolare si invocava il risarcimento nella misura di euro 100.000, somma corrispondente al
[...] compenso contrattualmente pattuito).
5 Ad avviso del Tribunale non vi è prova che il abbia patito danni, considerato che non ha mai versato CP_2
il corrispettivo della prestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ing. , con citazione notificata in data 19 Controparte_1
Aprile 2023 nei confronti del . Controparte_2
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda da lui proposta in primo grado;
quindi accertarsi il grave inadempimento del CP_2
, per non avere consegnato la cartografia aggiornata e la relazione geologica, necessarie per la
[...]
redazione del PUC;
anche previo rigetto della domanda riconvenzionale del dichiararsi la risoluzione CP_2
della convenzione di incarico professionale, per esclusiva colpa dell'ente territoriale;
di conseguenza, condannarsi il al risarcimento di tutti i danni subìti, a titolo sia di danno emergente che di lucro CP_2 cessante;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l'appellato , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
In subordine il – per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello – chiede di contenersi il CP_2
risarcimento invocato da controparte, nella misura massima di euro 30.000,00 (pari al compenso effettivamente preventivato dall'ing. per l'incarico conferitogli). CP_1
Quindi fin da ora è d'uopo osservare come l'ente territoriale non abbia proposto impugnazione incidentale, con riferimento ai profili di mancato integrale accoglimento della propria domanda riconvenzionale (ci si riferisce, in particolare, alla domanda risarcitoria che pure era stata avanzata dal , Controparte_2
pretesa che appunto risulta definitivamente disattesa).
Il C.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 4 Ottobre 2023, ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 4 Febbraio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 4 Febbraio 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 14 Febbraio 2025 (all'esito dell'udienza del 4 Febbraio
2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc., ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e pertanto, deve essere rigettato.
6 Preliminarmente, risulta necessario individuare la normativa, che disciplina il contratto d'opera professionale stipulato tra le parti il Primo Giugno 2004, avente ad oggetto la rielaborazione del PRG del Comune di
. CP_2
La si è dotata di una propria normativa urbanistica, a mezzo della Legge n. 16/04 del 22 Controparte_4
Dicembre 2004. Dunque, la pianificazione del territorio comunale viene attuata dai Comuni a mezzo del Piano
Urbanistico Comunale (PUC), che ha sostituito il vecchio PRG.
Il 4 Agosto 2011 è stato approvato il Regolamento n. 5/11, attuativo della Legge Regionale n. 16/04.
Tra le altre cose, il Regolamento così statuisce:…I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta è stata adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso…
Il manuale operativo del Regolamento precisa ulteriormente:…L'applicazione del regolamento è obbligatoria esclusivamente per i piani la cui proposta, ai sensi del comma primo dell'art. 24, non è stata adottata entro
l'8 Agosto 2011. Nel caso in cui il procedimento sia stato avviato con l'adozione della proposta prima dell'8
Agosto 2011, l'Amministrazione procedente può concludere il procedimento seguendo la L.R. n. 16/04 prima della sua modifica, oppure applicare il Regolamento, ove compatibile con l'attuale fase procedurale ed evitando aggravi del procedimento…
Nello specifico “La Giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico- professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all'articolo 20, comma 5, predispone la proposta di PUC. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa statale e regionale,
è depositata presso la segreteria del e delle Circoscrizioni. Del deposito è data notizia sul Bollettino CP_2
Ufficiale della e su due quotidiani a diffusione provinciale”. Controparte_4
Quindi, una volta recepite ed esaminate le eventuali osservazioni, ed approntati gli opportuni correttivi, il
Consiglio Comunale adotta il PUC (art. 24 L.R. n. 16/04).
Con Venendo alla fattispecie concreta, si tratta di verificare se il professionista abbia realizzato la proposta di e se questa sia stata adottata dall'ente territoriale.
Ebbene, nessuna delle attività sopra descritte (finalizzate alla predisposizione ed all'adozione della proposta di Piano Urbanistico del è stata compiuta dall'odierno appellante. CP_2
Il professionista si è limitato a trasmettere la cartografia aerofotogrammetrica.
Non può condividersi la tesi dell'ing. , secondo il quale sarebbe stato possibile eseguire CP_1
l'incarico professionale, fino al momento dell'adozione della proposta di PUC.
7 Né può ritenersi che la mera trasmissione della cartografia aerofotogrammetrica possa integrare l'esecuzione della prestazione professionale.
Appunto, il professionista era tenuto a redigere una proposta di PUC, la quale doveva contenere tutti gli elementi necessari per la pianificazione del territorio (pur essendo possibili osservazioni ed adeguamenti, prima di addivenire alla formale adozione della proposta).
Non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, trovi applicazione la disciplina prevista dal Regolamento
n. 5 del 2011.
Il Regolamento, nel promuovere la partecipazione e la concertazione, introduce lo strumento del Piano
IM.
Nella sua nuova formulazione il procedimento di formazione del piano urbanistico, dunque, prevede una fase preliminare alla redazione del PUC, che si compone di elementi conoscitivi del territorio e di un piano strategico.
In questa fase il redige ed approva il Piano IM. CP_2
Il PUC, redatto sulla base del Piano IM, è quindi adottato dal CP_2
Ergo, il professionista incaricato ha l'obbligo di predisporre il Piano IM, in quanto strumento imprescindibile, nel contesto del riformato procedimento amministrativo di formazione del PUC.
Le conclusioni raggiunte dal ctu di primo grado sono inequivoche, vale a dire l'ing. non ha CP_1 provveduto al deposito del Piano IM (documento che, al contrario, poteva senz'altro essere redatto, alla luce degli elementi messi a disposizione dalla P.A. committente).
Invero (contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante), il contenuto del DVD fornito dal al progettista era consultabile, quanto meno ai fini della redazione del Piano IM. CP_2
Di conseguenza, il professionista era nelle condizioni di avviare la procedura di elaborazione del PUC, fino alla sua versione preliminare.
Peraltro il teste escusso ing. , Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ha dichiarato di Testimone_1 avere più volte invitato l'attore a ritirare anche la copia cartacea della documentazione impressa sul DVD
(stante la riferita difficoltà a leggerne il contenuto).
Tuttavia l'ing. non ha mai provveduto al ritiro di tale documentazione cartacea. CP_1
Dunque – diversamente da quanto dedotto dall'odierno appellante – sussiste il grave inadempimento dell'ing. , per non avere redatto quantomeno il Piano IM (benchè avesse a disposizione CP_1
tutto il materiale, necessario per la sua elaborazione).
8 Si ribadisce quindi l'infondatezza della tesi dell'impugnante, in base alla quale egli non sarebbe stato gravato dall'obbligo di redigere il Piano IM.
Con ulteriore motivo, l'ing. deduce che la sentenza impugnata sarebbe nulla, in quanto CP_1 violativa del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La pronuncia di primo grado (in piena adesione alle conclusioni del ctu) ha accertato il grave inadempimento del professionista, per non avere redatto il Piano IM – pur avendone la possibilità, alla luce dei documenti forniti dall'ente.
A dire dell'odierno appellante, il (nel costituirsi in primo grado) non avrebbe chiesto al Tribunale di CP_2
accertare il mancato deposito del Piano IM;
di conseguenza il ctu (nel riferire anche tale circostanza) avrebbe travalicato i limiti dei quesiti che gli erano stati posti.
Neanche questo motivo è fondato: il G.M. non ha superato i limiti delle domande proposte dal CP_2
convenuto in via riconvenzionale;
appunto l'ente locale aveva chiesto di dichiararsi risolto il contratto, per il colpevole inadempimento della controparte.
Né il ctu ing. ha superato l'ambito dei quesiti posti;
appunto, tra le altre cose gli era stato chiesto di Per_1
verificare se, a fronte della documentazione fornita dal Comune di , fose tecnicamente possibile CP_2
redigere il PUC.
Si ribadisce come il PUC venga redatto sulla base del Piano IM;
di conseguenza, non può revocarsi in dubbio che il Piano IM rappresenti uno snodo fondamentale, nel procedimento di formazione del
PUC medesimo.
Quindi il ctu (chiamato a valutare la possibilità di una redazione definitiva del progetto di Piano Urbanistico) correttamente ha dapprima verificato se fosse stato redatto o meno il Piano IM.
La mancata realizzazione del Piano IM integra l'inadempimento contrattuale dell'appellante; infatti quest'ultimo giammai avrebbe potuto redigere il PUC nella sua versione definitiva, in mancanza di elaborazione del Piano IM.
In definitiva il Tribunale di Benevento non ha operato alcuna violazione del principio della domanda di cui Con all'art. 112 cpc, laddove ha individuato l'inadempimento del professionista, nella mancata redazione del nella sua fase preliminare.
Né si condivide l'ulteriore motivo, con cui l'ing. si duole della non corretta valutazione della CP_1
gravità ed intensità dei reciproci inadempimenti.
Ebbene la Corte non ravvisa, nella condotta dell'ing. , dei comportamenti favorevolmente CP_1 valutabili, idonei a scalfire il giudizio di gravità dell'inadempimento, emesso dal G.M. di Benevento.
9 In particolare, il Collegio condivide il consolidato insegnamento, per il quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di entrambe le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti, ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. In particolare….il
Giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 28325/23).
Come correttamente valutato dal Giudice di prime cure, l'inadempimento dell'appellante non solo si colloca cronologicamente prima rispetto a quello dell'ente appellato, ma ha anche un'incidenza maggiore sul mancato perfezionamento delle reciproche prestazioni.
In ogni caso il aveva fornito al professionista la documentazione sufficiente, ai fini della Controparte_2
redazione del IM del Piano Urbanistico.
Ebbene, si ribadisce come il professionista incaricato non vi abbia provveduto.
Di conseguenza l'inadempimento del (ravvisabile nel mancato inoltro dei documenti ulteriori, CP_2 necessari per la stesura definitiva del Piano), assume scarsa importanza, e comunque un rilievo molto minore
– considerato che il progettista giammai avrebbe potuto elaborare il PUC, senza avere prima redatto il Piano
IM.
In definitiva l'iter argomentativo seguito dal primo Giudice va integralmente condiviso, ed in particolare non può trovare in alcun modo accoglimento la domanda risarcitoria, reiterata dall'ing. anche nel CP_1
presente grado.
Pertanto l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza
(appunto, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono l'iter argomentativo della pronuncia di prime cure).
Sotto il profilo istruttorio il professionista, nelle conclusioni dell'atto di gravame, aveva anche chiesto di ammettersi una CTU, finalizzata alla quantificazione dei danni, derivati dal preteso inadempimento del committente. CP_2
Ebbene, anche sotto questo profilo, risulta assorbente la conferma della statuizione del primo Giudice, il quale ha dichiarato risolto il contratto inter partes, per grave inadempimento del professionista incaricato.
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese.
10 Sulle spese del presente grado
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante ing.
; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Controparte_1
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Per quel che concerne il valore della causa nel presente grado, è d'uopo fare riferimento all'importo di euro
30.000,00.
Trattasi della cifra indicata dal appellato nelle sue conclusioni, in sede di comparsa di costituzione CP_2
nel presente grado. Appunto l'ente territoriale, in via subordinata (nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del professionista), chiedeva di contenersi il risarcimento nella misura di euro 30.000,00, pari cioè al compenso effettivamente preventivato dall'appellante per l'incarico conferitogli…
Quindi, si rientra nello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione di ufficio.
Ai fini della quantificazione del compenso, nell'ambito dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità).
Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi relativi non soltanto alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche inerente alla fase istruttoria.
Invero, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Dunque, a titolo di compensi professionali si liquida, in favore dell'appellato , l'importo Controparte_2 di euro 4.996,00.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante ing. , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'ing. nei confronti del , in persona del avverso Controparte_1 Controparte_2 CP_6
la sentenza del Tribunale di Benevento n. 680/23, pubblicata il 15 Marzo 2023, e notificata il 20 Marzo 2023,
11 così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna l'ing. al pagamento delle spese del presente grado in favore del Controparte_1 [...]
, che liquida in euro 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso CP_2
professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ing. ), dell'ulteriore Controparte_1
contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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