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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3497 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15335/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
e residente in [...] C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo in Via Giovanni Bonanno 73 presso lo studio dell' Avv. Daniela Salerno che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992
MEDIANTE DEPOSITO ALL'ESITO DELL'UDIENZA A
TRATTAZIONE SCRITTA DEL 25.07.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese;
Pone a carico dell'Erario i compensi di lite di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato e le liquida con separato decreto;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, tutte le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le conclusioni del consulente della fase sommaria, promuoveva giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis cpc al fine di accertare la sussistenza dei requisiti onde vedersi riconosciuto lo status di soggetto in condizione di disabilità grave con necessità di sostegno elevato (art. 3 comma 3
L. 104/1992).
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2
domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Stante i motivi di contestazione veniva disposta la rinnovazione della ctu ed affidata al Dr. . Persona_1
All'esito, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, le parti depositavano note e la causa viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va rigettato.
Il consulente infatti ha accertato che le patologie che affliggono il periziato non soddisfano i requisiti per avere riconosciuto lo status di soggetto in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Invero il consulente, a seguito di esame obiettivo ed esaminata la documentazione prodotta, ha constatato che “Gli attuali accertamenti medico-legali hanno…. rilevato un soggetto in buone condizioni generali, lucido, collaborante, lieve deflessione del tono dell'umore, normorientato;
fasico; mnesico;
capacità di critiche e di giudizio nella norma, con forza conservata, Mingazzini I e II negativi, ROT simmetrici e normoelicitabili ai 4 arti. Il ricorrente risulta affetto da patologie a carattere cronico e ad andamento evolutivo che, allo stato attuale, appaiono adeguatamente controllate dalla terapia farmacologica e che non apportano disfunzionalità rilevanti, ed in ogni caso tali da richiedere una continua supervisione e/o di una costante e frequente periodicità di controlli clinici, non necessitano di presidi e/o ausili di alcun genere e natura e men che meno di un'assistenza domiciliare integrata”.
Ha pertanto concluso: “il complesso delle infermità NON integra gli estremi per il riconoscimento di una situazione di gravità ai sensi del comma 3 della L.
104/92; altresì integra gli estremi per il riconoscimento del comma 1 dell'art. 3 della L. 104/92”.
Le suddette conclusioni appaiono puntuali, correttamente motivate, coerenti con gli accertamenti espletati e vengono pienamente condivise da questo giudice anche tenuto conto delle valutazioni espresse dal medico legale del procedimento sommario, tutte sostanzialmente equivalenti.
*
Conclusivamente il ricorrente non ha i requisiti per essere riconosciuto in condizioni di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.
Stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, nulla sulle spese mentre si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separati decreti.
Poiché parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato i compensi di difesa sono posti a carico dell'Erario e si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 25.07.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente