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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide
De Gasperi n. 55, sede dell'Avvocatura dell' Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi De Rosa, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Ercolano, c.so Italia n. 82
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sent. n.1227 del 2024 che, Pt_2 superando la formulata eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, aveva accolto la domanda di volta al pagamento del TFR a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia.
1 L'appellante censurava detta pronuncia per aver rigettato l'eccezione di decadenza, facendo decorrere il termine per il suo calcolo dalla presentazione del ricorso amministrativo al
Comitato provinciale anziché dalla domanda amministrativa. Pt_2
Concludeva, quindi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata, per intervenuta decadenza, la predetta domanda.
Si costituiva , resistendo all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e peri motivi che seguono.
L'appello è fondato.
L'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 contempla un termine annuale di decadenza per proporre azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 o art. 2 del d.l.vo n. 80 del 1992.
Come ha ben puntualizzato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 30.8.2024 n. 23399), per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24 delle l. n. 88 del 1989,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Di conseguenza, la decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto, per la decisione della domanda, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all' dall'art. Pt_2
7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 cit..
La massima espressione del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 17.9.2009 n. 19992) ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3";
Trattasi di una struttura normativa espressione di un sistema di chiusura, volto ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza, che ha natura pubblica e deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la relativa decisione siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.6.2017 n. 15969, come richiamata da Cass. n. 23399 cit.).
2 Anche la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (così Cass., Sez. Lav., 23.8.2018 n.21039).
In tale contesto è sufficiente osservare che nella fattispecie al vaglio il ha presentato CP_1 la domanda amministrativa per la fruizione del beneficio azionato in data 24 febbraio 2021 e ha depositato il ricorso giudiziario in data 11 gennaio 2023, a decadenza ampiamente maturata.
Non può, pertanto, condividersi l'impostazione del primo Giudice che fa decorrere il periodo in discorso dalla proposizione del ricorso amministrativo (13 giugno 2022), anziché dall'originaria domanda all' , così come non può convenirsi con la posizione di parte Pt_1 opposta che, evidentemente consapevole dell'insostenibilità dell'assunto del primo Giudice, cerca di spostare la data della domanda amministrativa all'8 febbraio 2022, data in cui veniva inviata la documentazione integrativa richiesta dall' in data 6 aprile 2021, fase che Pt_2 rappresenta un momento intraprocedimentale e non certo l'introduzione della domanda, avvenuta il 24 febbraio 2021.
Ne discende che l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione della particolarità della vicenda e del suo sviluppo processuale, appare alla
Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di formulata con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/24 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide
De Gasperi n. 55, sede dell'Avvocatura dell' Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi De Rosa, presso il quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Ercolano, c.so Italia n. 82
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sent. n.1227 del 2024 che, Pt_2 superando la formulata eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, aveva accolto la domanda di volta al pagamento del TFR a carico del Fondo di Controparte_1
Garanzia.
1 L'appellante censurava detta pronuncia per aver rigettato l'eccezione di decadenza, facendo decorrere il termine per il suo calcolo dalla presentazione del ricorso amministrativo al
Comitato provinciale anziché dalla domanda amministrativa. Pt_2
Concludeva, quindi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata, per intervenuta decadenza, la predetta domanda.
Si costituiva , resistendo all'appello. Controparte_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e peri motivi che seguono.
L'appello è fondato.
L'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 contempla un termine annuale di decadenza per proporre azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni del Fondo di Garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982 o art. 2 del d.l.vo n. 80 del 1992.
Come ha ben puntualizzato la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 30.8.2024 n. 23399), per le controversie in materia di prestazioni della Gestione di cui all'art. 24 delle l. n. 88 del 1989,
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno decorrente dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Di conseguenza, la decadenza si verifica quando sia decorso il termine di un anno e trecento giorni corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto, per la decisione della domanda, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa all' dall'art. Pt_2
7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 cit..
La massima espressione del Giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 17.9.2009 n. 19992) ha chiarito che la decadenza annuale dall'azione prevista dal disposto sopra riportato si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto questo rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui alla legge n. 1989 del 1988, art. 24, richiamato nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 3";
Trattasi di una struttura normativa espressione di un sistema di chiusura, volto ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza, che ha natura pubblica e deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la relativa decisione siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. Cass., Sez. Lav., 27.6.2017 n. 15969, come richiamata da Cass. n. 23399 cit.).
2 Anche la riproposizione, successivamente alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale non fa venir meno gli effetti decadenziali già prodotti, posto che l'istituto, di natura sostanziale e di ordine pubblico, tutela la certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata (così Cass., Sez. Lav., 23.8.2018 n.21039).
In tale contesto è sufficiente osservare che nella fattispecie al vaglio il ha presentato CP_1 la domanda amministrativa per la fruizione del beneficio azionato in data 24 febbraio 2021 e ha depositato il ricorso giudiziario in data 11 gennaio 2023, a decadenza ampiamente maturata.
Non può, pertanto, condividersi l'impostazione del primo Giudice che fa decorrere il periodo in discorso dalla proposizione del ricorso amministrativo (13 giugno 2022), anziché dall'originaria domanda all' , così come non può convenirsi con la posizione di parte Pt_1 opposta che, evidentemente consapevole dell'insostenibilità dell'assunto del primo Giudice, cerca di spostare la data della domanda amministrativa all'8 febbraio 2022, data in cui veniva inviata la documentazione integrativa richiesta dall' in data 6 aprile 2021, fase che Pt_2 rappresenta un momento intraprocedimentale e non certo l'introduzione della domanda, avvenuta il 24 febbraio 2021.
Ne discende che l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
In considerazione della particolarità della vicenda e del suo sviluppo processuale, appare alla
Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di formulata con il ricorso di primo grado;
Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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