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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2897 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa
1. DA
IN. , , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. SACCHI MIRCA
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con la sua mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale procuratore , con l'avv. SILVESTRI Controparte_3
MARCO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo 540 del 2022, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori in opposizione: revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di effetto l'opposto decreto ingiuntivo n° 540/2022 reso in data 27.06.2022 su istanza di in nome e per conto di (procedimento Controparte_1 Controparte_2
monitorio r.g. n. 2002/2022) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte di ciascuno degli odierni opponenti per le causali di cui in parte motiva;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o simulazione dell'operazione di rifinanziamento posta in essere da con tutti gli atti ad essa prodromici e funzionali Controparte_4
tra cui la dichiarazione di nullità e/o simulazione del negozio di finanziamento in data
25.05.2010 nonché del contratto fideiussorio sottoscritto in data 25.05.2010 dall'opponente a garanzia del finanziamento concesso in pari data da CP_5
nonché dell'atto pubblico in data 25.05.2010 (rep. 141147 racc. Controparte_4
n. 49764) rogato dal notaio dott. di Sassari di concessione di Persona_1
ipoteca volontaria da parte della sig.ra e per l'effetto ordinare Parte_2
la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta (reg. generale 8659; reg. part. 2248 del 26.05.2010) sul bene immobile di proprietà della sig.ra sito Parte_2
in Valledoria Via Italia s.n.c. e censito al foglio 29 del suddetto Comune, mappale
998, sub 8; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In linea istruttoria si insiste per l'ammissione di ctu contabile.
Per la convenuta in opposizione: previe le declaratorie tutte meglio ritenute, rigettare l'opposizione del signor in quanto inammissibile, infondata e comunque CP_5
non provata. In ogni caso, accertare e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento della somma di € 95.548,43 e/o altra meglio vista e ritenuta in corso di causa oltre interessi semplici, come per contratto e per legge e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96. Rigettare l'opposizione di in Pt_4
quanto improcedibile e inammissibile. Rigettare la domanda di nullità della garanzia prestata formalizzata della signora Con vittoria di spese e onorari di causa. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la difesa degli attori in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 540 del 2022 con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 95.548,43, oltre interessi e spese, in favore di
(rappresentata dalla sua mandataria che si Controparte_1 Controparte_2 era detta creditrice in forza di una cessione in blocco di crediti sia nei confronti della società (esposta per uno scoperto di conto corrente con la che dei Controparte_4
suoi garanti (la terza datrice di ipoteca e il fideiussore). Affidava Pt_2 CP_5
l'opposizione ai seguenti motivi. Quanto alla cooperativa evidenziava come la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese già in data 6.4.2020, momento dal quale, non esistendo più giuridicamente, non avrebbe potuto esse destinataria di alcun ordine di pagamento. Nel merito chiariva come in conseguenza della forte esposizione debitoria della cooperativa, come derivante dal conto corrente a quella intestato, era stata proposta un'operazione di ripianamento con la conclusione di un mutuo ipotecario per Euro 100.000,00 che avrebbe permesso di risanare completamente il debito preesistente mediante un vantaggioso piano di ammortamento. Deduceva come per detta nuova operazione (e non per il preesistente debito di Euro 92.152,09) fossero state prestate le garanzie ipotecaria e personale e sosteneva che il mutuo da ultimo contratto era nullo per mancanza di causa o simulato perché diretto al ripianare il pregresso debito con il vantaggio delle garanzie prestate, ma senza che dal negozio fosse derivato un effettivo prestito (la somma mutuata, infatti, era stata accreditata sul conto corrente in sofferenza). Quanto al evidenziava come il vizio del mutuo si fosse comunicato alla fideiussione CP_5
prestata, così come pure alla garanzia reale offerta dalla che, essendo tenuta al Pt_2
pagamento del debito solo propter rem, non poteva ritenersi soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Concludeva in conformità alle sue difese.
Si costituiva la convenuta che, chiarite le vicende che l'avevano condotta alla titolarità del credito azionato in via monitoria, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla società in quanto, appunto a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, doveva ritenersi venuta meno anche la sua capacità processuale e il potere di rappresentarla del suo legale rappresentante.
Quanto all'altro motivo di opposizione si difendeva rilevando come il mutuo concesso non fosse affetto da alcuna nullità, essendo stato l'importo mutuato effettivamente messo a disposizione della mutuataria per l'estinzione del pregresso debito con un'operazione incensurabile che dunque non poteva avere avuto alcuna conseguenza pregiudizievole sulla validità ed efficacia della fideiussione prestata dal come pure sull'ipoteca prestata dalla della quale riconosceva CP_5 Pt_2
comunque il difetto di qualità di coobbligata per il debito principale. Concludeva come riportato in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto unicamente nei confronti di CP_5
il Giudice, previa istruttoria solo documentale, tratteneva la causa in decisione
[...]
concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nessuno degli argomenti sviluppati dalla difesa degli attori nella terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. può essere preso in considerazione: gli stessi, infatti, integrano motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'atto di citazione tempestivamente notificato alla controparte. Diversamente, il termine perentorio entro cui proporre opposizione sarebbe del tutto eluso. Né può ritenersi che qualcuna delle censure attenga a questioni rilevabili d'ufficio: tale sarebbe il difetto di legitimatio ad causam (che, costituendo una condizione dell'azione, dipende dalla mera affermata coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto fatto valere), ma non anche la contestazione dell'effettiva titolarità del diritto che attiene al merito del giudizio ed impone al soggetto che se ne vanti titolare l'onere di darne dimostrazione solo se tanto sia stato contestato dalla controparte. Tale contestazione, tuttavia, deve essere tempestiva e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo deve integrare un motivo di opposizione per mettere in condizione chi la subisce di provare che il suo patrimonio include il diritto fatto valere in via monitoria. Ovvio che tale possibilità sarebbe del tutto preclusa se si potesse dare utilmente ingresso nel processo ad una contestazione introdotta solo con la terza memoria istruttoria, a facoltà probatorie dell'avversario (che appunto ha fatto affidamento sulla non contestazione o su difese incompatibili con la volontà di confutare la titolarità del suo diritto) oramai del tutto consumate. In base alla chiara previsione di cui all'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, senza che abbia rilevanza l'eventuale persistenza di crediti non ancora soddisfatti. Ora, dalla documentazione versata dagli opponenti la In. risulta cancellata in data 6.4.2020. Con tale adempimento il Pt_1
soggetto è giuridicamente venuto meno ed è venuta meno anche la legittimazione del suo legale rappresentante ad agire in giudizio per la cooperativa (per tutte Cass. n.
28928 del 2021). L'odierna opposizione è stata dunque proposta da soggetto privo della capacità processuale e, dunque, va dichiarata improponibile. Nondimeno, non può non rilevarsi come la circostanza dell'estinzione della cooperativa ben prima dell'esercizio dell'azione monitoria sia stata pacificamente ammessa dalla società convenuta che su quel medesimo rilievo ha chiesto la pronuncia in rito sull'opposizione. Avendo, dunque, la stessa creditrice riconosciuto l'inesistenza giuridica del soggetto passivo del suo diritto, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della società cooperativa dovrà essere comunque revocato.
Al fine di valutare la posizione del fideiussore si impone l'esame della validità del contratto di mutuo da cui deriva la garanzia prestata in favore della cooperativa.
Come già affermato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il mutuo solutorio non solo ha una sua autonoma valenza (non potendo intendersi semplicemente come una mera dilazione di pagamento o un pactum de non petendo, ma non soffre di alcuna criticità incidente sulla sua validità, atteso che non contrasta con la legge o l'ordine pubblico e soddisfa il requisito perfezionatore della datio rei con la messa disposizione del mutuatario-debitore dell'importo erogato per estinguere pregresse posizioni passive secondo i desiderata dello stesso soggetto finanziato, di cui si soddisfa l'interesse a vedere eliminato dal suo patrimonio una posta negativa (così Cass. 23149 e 29644 del 2022).
Non vi sono, dunque, limiti alla pretesa della convenuta nei confronti del fideiussore rispetto al quale il giudizio deve concludersi con la conferma del decreto ingiuntivo. Il titolo deve essere invece revocato per la terza datrice di ipoteca che, garantendo il debito della società con un bene di sua proprietà e potendo essere interessata solo in sede di esecuzione coattiva del credito, non può assumere la veste di soggetto passivo dell'obbligazione principale.
Certamente, poi, è da riconoscere come di interesse della l'accertamento di Pt_2
quanto sopra già con l'opposizione per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo. Non può, invece, trovare accoglimento la sua domanda di ordinare la cancellazione dell'ipoteca di cui al rogito del 25.5.2010, atteso che la pronuncia favorevole qui ottenuta si fonda unicamente sul difetto della qualità di debitrice e non ha alcuna incidenza sulla garanzia prestata che resta vitale.
Le spese, liquidate nel dispositivo (previa l'ideale detrazione dai costi di difesa del fideiussore da quelli delle altre parti), seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra il e la convenuta. CP_5
Le ragioni della revoca del decreto pronunciato nei confronti della cooperativa
(soggetto inesistente) giustificano la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale tra In e la convenuta che dovrà invece Organizzazione_1
rifondere alla le spese di lite. Pt_2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Par
- dichiara l'improponibilità dell'opposizione proposta da;
Organizzazione_1
Par
- revoca il decreto ingiuntivo n. 540 del 2022 emesso nei confronti di Org_1
e di;
[...] Parte_2
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 540 CP_5
del 2022 che conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
Par
- compensa le spese di lite quanto al rapporto processuale tra Org_1
e
[...] Controparte_1 - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_5 Controparte_1
di lite liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori id legge.
Sassari, 4.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2897 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa
1. DA
IN. , , con Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avv. SACCHI MIRCA
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
con la sua mandataria in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale procuratore , con l'avv. SILVESTRI Controparte_3
MARCO
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo 540 del 2022, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli attori in opposizione: revocare e/o comunque dichiarare nullo e privo di effetto l'opposto decreto ingiuntivo n° 540/2022 reso in data 27.06.2022 su istanza di in nome e per conto di (procedimento Controparte_1 Controparte_2
monitorio r.g. n. 2002/2022) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte di ciascuno degli odierni opponenti per le causali di cui in parte motiva;
in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e/o simulazione dell'operazione di rifinanziamento posta in essere da con tutti gli atti ad essa prodromici e funzionali Controparte_4
tra cui la dichiarazione di nullità e/o simulazione del negozio di finanziamento in data
25.05.2010 nonché del contratto fideiussorio sottoscritto in data 25.05.2010 dall'opponente a garanzia del finanziamento concesso in pari data da CP_5
nonché dell'atto pubblico in data 25.05.2010 (rep. 141147 racc. Controparte_4
n. 49764) rogato dal notaio dott. di Sassari di concessione di Persona_1
ipoteca volontaria da parte della sig.ra e per l'effetto ordinare Parte_2
la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscritta (reg. generale 8659; reg. part. 2248 del 26.05.2010) sul bene immobile di proprietà della sig.ra sito Parte_2
in Valledoria Via Italia s.n.c. e censito al foglio 29 del suddetto Comune, mappale
998, sub 8; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In linea istruttoria si insiste per l'ammissione di ctu contabile.
Per la convenuta in opposizione: previe le declaratorie tutte meglio ritenute, rigettare l'opposizione del signor in quanto inammissibile, infondata e comunque CP_5
non provata. In ogni caso, accertare e dichiarare tenuto e conseguentemente condannare lo stesso al pagamento della somma di € 95.548,43 e/o altra meglio vista e ritenuta in corso di causa oltre interessi semplici, come per contratto e per legge e comunque entro i limiti di cui alla L. 108/96. Rigettare l'opposizione di in Pt_4
quanto improcedibile e inammissibile. Rigettare la domanda di nullità della garanzia prestata formalizzata della signora Con vittoria di spese e onorari di causa. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la difesa degli attori in intestazione proponeva opposizione avverso il decreto 540 del 2022 con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 95.548,43, oltre interessi e spese, in favore di
(rappresentata dalla sua mandataria che si Controparte_1 Controparte_2 era detta creditrice in forza di una cessione in blocco di crediti sia nei confronti della società (esposta per uno scoperto di conto corrente con la che dei Controparte_4
suoi garanti (la terza datrice di ipoteca e il fideiussore). Affidava Pt_2 CP_5
l'opposizione ai seguenti motivi. Quanto alla cooperativa evidenziava come la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese già in data 6.4.2020, momento dal quale, non esistendo più giuridicamente, non avrebbe potuto esse destinataria di alcun ordine di pagamento. Nel merito chiariva come in conseguenza della forte esposizione debitoria della cooperativa, come derivante dal conto corrente a quella intestato, era stata proposta un'operazione di ripianamento con la conclusione di un mutuo ipotecario per Euro 100.000,00 che avrebbe permesso di risanare completamente il debito preesistente mediante un vantaggioso piano di ammortamento. Deduceva come per detta nuova operazione (e non per il preesistente debito di Euro 92.152,09) fossero state prestate le garanzie ipotecaria e personale e sosteneva che il mutuo da ultimo contratto era nullo per mancanza di causa o simulato perché diretto al ripianare il pregresso debito con il vantaggio delle garanzie prestate, ma senza che dal negozio fosse derivato un effettivo prestito (la somma mutuata, infatti, era stata accreditata sul conto corrente in sofferenza). Quanto al evidenziava come il vizio del mutuo si fosse comunicato alla fideiussione CP_5
prestata, così come pure alla garanzia reale offerta dalla che, essendo tenuta al Pt_2
pagamento del debito solo propter rem, non poteva ritenersi soggetto passivo del rapporto obbligatorio. Concludeva in conformità alle sue difese.
Si costituiva la convenuta che, chiarite le vicende che l'avevano condotta alla titolarità del credito azionato in via monitoria, eccepiva l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla società in quanto, appunto a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, doveva ritenersi venuta meno anche la sua capacità processuale e il potere di rappresentarla del suo legale rappresentante.
Quanto all'altro motivo di opposizione si difendeva rilevando come il mutuo concesso non fosse affetto da alcuna nullità, essendo stato l'importo mutuato effettivamente messo a disposizione della mutuataria per l'estinzione del pregresso debito con un'operazione incensurabile che dunque non poteva avere avuto alcuna conseguenza pregiudizievole sulla validità ed efficacia della fideiussione prestata dal come pure sull'ipoteca prestata dalla della quale riconosceva CP_5 Pt_2
comunque il difetto di qualità di coobbligata per il debito principale. Concludeva come riportato in epigrafe.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto unicamente nei confronti di CP_5
il Giudice, previa istruttoria solo documentale, tratteneva la causa in decisione
[...]
concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nessuno degli argomenti sviluppati dalla difesa degli attori nella terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. può essere preso in considerazione: gli stessi, infatti, integrano motivi di opposizione che avrebbero dovuto essere fatti valere con l'atto di citazione tempestivamente notificato alla controparte. Diversamente, il termine perentorio entro cui proporre opposizione sarebbe del tutto eluso. Né può ritenersi che qualcuna delle censure attenga a questioni rilevabili d'ufficio: tale sarebbe il difetto di legitimatio ad causam (che, costituendo una condizione dell'azione, dipende dalla mera affermata coincidenza tra chi agisce e chi si afferma titolare del diritto fatto valere), ma non anche la contestazione dell'effettiva titolarità del diritto che attiene al merito del giudizio ed impone al soggetto che se ne vanti titolare l'onere di darne dimostrazione solo se tanto sia stato contestato dalla controparte. Tale contestazione, tuttavia, deve essere tempestiva e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo deve integrare un motivo di opposizione per mettere in condizione chi la subisce di provare che il suo patrimonio include il diritto fatto valere in via monitoria. Ovvio che tale possibilità sarebbe del tutto preclusa se si potesse dare utilmente ingresso nel processo ad una contestazione introdotta solo con la terza memoria istruttoria, a facoltà probatorie dell'avversario (che appunto ha fatto affidamento sulla non contestazione o su difese incompatibili con la volontà di confutare la titolarità del suo diritto) oramai del tutto consumate. In base alla chiara previsione di cui all'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, senza che abbia rilevanza l'eventuale persistenza di crediti non ancora soddisfatti. Ora, dalla documentazione versata dagli opponenti la In. risulta cancellata in data 6.4.2020. Con tale adempimento il Pt_1
soggetto è giuridicamente venuto meno ed è venuta meno anche la legittimazione del suo legale rappresentante ad agire in giudizio per la cooperativa (per tutte Cass. n.
28928 del 2021). L'odierna opposizione è stata dunque proposta da soggetto privo della capacità processuale e, dunque, va dichiarata improponibile. Nondimeno, non può non rilevarsi come la circostanza dell'estinzione della cooperativa ben prima dell'esercizio dell'azione monitoria sia stata pacificamente ammessa dalla società convenuta che su quel medesimo rilievo ha chiesto la pronuncia in rito sull'opposizione. Avendo, dunque, la stessa creditrice riconosciuto l'inesistenza giuridica del soggetto passivo del suo diritto, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della società cooperativa dovrà essere comunque revocato.
Al fine di valutare la posizione del fideiussore si impone l'esame della validità del contratto di mutuo da cui deriva la garanzia prestata in favore della cooperativa.
Come già affermato in sede di ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto, il mutuo solutorio non solo ha una sua autonoma valenza (non potendo intendersi semplicemente come una mera dilazione di pagamento o un pactum de non petendo, ma non soffre di alcuna criticità incidente sulla sua validità, atteso che non contrasta con la legge o l'ordine pubblico e soddisfa il requisito perfezionatore della datio rei con la messa disposizione del mutuatario-debitore dell'importo erogato per estinguere pregresse posizioni passive secondo i desiderata dello stesso soggetto finanziato, di cui si soddisfa l'interesse a vedere eliminato dal suo patrimonio una posta negativa (così Cass. 23149 e 29644 del 2022).
Non vi sono, dunque, limiti alla pretesa della convenuta nei confronti del fideiussore rispetto al quale il giudizio deve concludersi con la conferma del decreto ingiuntivo. Il titolo deve essere invece revocato per la terza datrice di ipoteca che, garantendo il debito della società con un bene di sua proprietà e potendo essere interessata solo in sede di esecuzione coattiva del credito, non può assumere la veste di soggetto passivo dell'obbligazione principale.
Certamente, poi, è da riconoscere come di interesse della l'accertamento di Pt_2
quanto sopra già con l'opposizione per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo. Non può, invece, trovare accoglimento la sua domanda di ordinare la cancellazione dell'ipoteca di cui al rogito del 25.5.2010, atteso che la pronuncia favorevole qui ottenuta si fonda unicamente sul difetto della qualità di debitrice e non ha alcuna incidenza sulla garanzia prestata che resta vitale.
Le spese, liquidate nel dispositivo (previa l'ideale detrazione dai costi di difesa del fideiussore da quelli delle altre parti), seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra il e la convenuta. CP_5
Le ragioni della revoca del decreto pronunciato nei confronti della cooperativa
(soggetto inesistente) giustificano la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale tra In e la convenuta che dovrà invece Organizzazione_1
rifondere alla le spese di lite. Pt_2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Par
- dichiara l'improponibilità dell'opposizione proposta da;
Organizzazione_1
Par
- revoca il decreto ingiuntivo n. 540 del 2022 emesso nei confronti di Org_1
e di;
[...] Parte_2
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 540 CP_5
del 2022 che conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei suoi confronti;
Par
- compensa le spese di lite quanto al rapporto processuale tra Org_1
e
[...] Controparte_1 - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_2
delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese CP_5 Controparte_1
di lite liquidate in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario ed accessori id legge.
Sassari, 4.4.2024
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella