Versione
9 aprile 1968
9 aprile 1968
Art. 3.
Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonche' avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali.
La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata.
Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonche' avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali.
La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/1975, n. 2564Provvedimento: L'art 3 della legge 1 marzo 1968 n 198, istitutiva del tribunale di marsala, attribuisce al nuovo organo giudiziario tutti gli affari civili rientranti nella sua circoscrizione e pendenti davanti al tribunale di trapani, con la sola eccezione delle cause gia passate in decisione;Leggi di più...
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