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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di HI
Il Tribunale ordinario di HI, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 7.1.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 684/2023 r.g., ed ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. , nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1 C.F._1
in via Vocabolo Pianuro n. 5/A, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vincenzo Palermo del Foro di HI
attore e
(P. , in Controparte_1 PartitaIVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Giancristofaro del
Foro di CP_1
convenuta
Oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
Conclusioni dell'attore: “Voglia il magistrato adito a) ritenere accertata e dichiarare la responsabilità
Con professionale dei sanitari al servizio della convenuta e la responsabilità negoziale di quest'ultima in virtù della
imperizia, imprudenza e negligenza ascrivibile ai medici che effettuarono presso il Presidio Ospedaliero “SS
Annunziata” di HI l'intervento di “impianto di artroprotesi di anca destra” del 21.3.2016 all'attore; b) ritenere
accertato e dichiarare che all'esito dell'inadempimento della convenuta l'attore ha subito un danno biologico
differenziale di natura iatrogena nei termini di cui alla CTU depositata in data 21 maggio 2024 o in via subordinata nei
termini di cui alla nota integrativa alla CTU depositata in data 10 novembre 2024 o nei diversi ritenuti di giustizia;
c)
condannare la convenuta, in persona del Direttore Generale p.t., al risarcimento del danno biologico differenziale di
natura iatrogena accertato nella misura indicata nella CTU depositata in data 21 maggio 2024 e di tutti quelli ad esso
connessi e collegati, patrimoniali e non subiti dall'attore in conseguenza dell'accertata imperizia (con personalizzazione
del danno connessa alle conseguenze che l'errore medico ha determinato sia sulla vita di relazione dell'attore anche in
costanza delle condizioni di fine vita della moglie alla quale, così come pure accertato in sede istruttoria, non ha potuto
prestare la dovuta assistenza proprio per il protrarsi del ricovero ospedaliero) da rivalutarsi progressivamente anno per
anno secondo gli indici Istat F.O.I. oltre all'applicazione sulla somma degli interessi legali tempo per tempo vigenti, a
decorrere dal 21.03.2016 (data dell'evento lesivo) sino alla data di pubblicazione della sentenza, o, in via subordinata, nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia ed accertata all'esito de deposito della nota integrativa
alla CTU depositata in data 10 novembre 2024 della CTU;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese di
giudizio (anche di CTP come da fattura versata in atti in uno alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.), comprese quelle di
CTU e competenze legali di giudizio;
e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 – bis, commi 2 e 3 del D.lgs 28/2010 (cfr.
Con doc. 1 cit.), voglia, infine, il Giudice condannare la al pagamento in favore della controparte di una somma
equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione
del procedimento di mediazione”.
Conclusioni della convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione,
produzione e deduzione, rigettare tutte le domande ex adverso proposte poiché destituite di ogni fondamento sia in fatto
che in diritto così come ampiamente dedotto e provato all'esito dell'istruttoria e, in ogni caso, condannare l'attore Sig.
al rimborso delle spese e competenze di lite”. Parte_1
FATTO E DIRITTO
Il sig. ha convenuto dinanzi a questo Tribunale l' Parte_1 Controparte_1
con un'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria contrattuale.
[...]
Ha dichiarato di essersi ricoverato il 19.3.2016 nel Reparto di Ortopedia dell'Ospedale SS. Annunziata di
HI con una diagnosi di “necrosi epifisiaria femore dx” e di essere stato ivi sottoposto in data 21.3.2016 ad intervento di artroprotesi dell'anca destra, durante il quale ha subito la frattura del femore, ed ha chiesto quindi che venga accertata la responsabilità della convenuta nella causazione del danno biologico cd.
differenziale, che ha liquidato in € 94.097,50, oltre rivalutazione ed interessi.
Si è costituita l' sostenendo che i suoi sanitari avevano operato Controparte_3
correttamente, che la frattura del femore era stata causata da fattori estranei all'intervento chirurgico, e che i danni lamentati dall'attore erano dipesi dalle cure che, successivamente all'intervento, egli aveva ricevuto in altra struttura sanitaria, contestando la richiesta personalizzazione del danno biologico, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante la prova testimoniale e la c.t.u., quindi è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025.
1. È documentato in atti che il sig. in data 19.3.2016 si è ricoverato presso la Pt_1 Controparte_4
dell'Ospedale di HI per una “Necrosi epifisiaria femore destro”, e che il 21.3.2016 è stato ivi sottoposto ad un intervento di artroprotesi dell'anca destra, in occasione del quale ha riportato una “frattura spiroide
periprotesica meta-diafisaria prossimale del femore. Frattura del piccolo trocantere”, emersa dal controllo radiografico del 24.3.2016, e che i successivi controlli radiografici effettuati presso il predetto nosocomio hanno escluso la scomposizione della frattura.
Il giorno 1.4.2016 il sig. si è volontariamente allontanato dall'ospedale di HI, recandosi presso Pt_1
l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di TO TA di Roma, dove il 4.4.2016 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione e sintesi con tre cerchiaggi metallici, e, dopo le dimissioni, in data 8.4.2016 si è recato presso un centro specializzato per la riabilitazione (Ospedale S.
Giovanni Battista di Roma), dal quale è stato dimesso il 3.5.2016.
Persistendo il dolore all'anca, il 9.9.2016 il sig. ha effettuato una scintigrafia ossea trifasica, dalla Pt_1
quale è risultata una mobilizzazione della protesi, confermata in occasione del ricovero presso la U.O. di
Ortopedia e Traumatologia del Campus Biomedico di Roma, dove il 20.7.2017 è stato sottoposto ad un intervento di revisione della protesi mobilizzata, con impianto di un femore trapiantato da cadavere, ed
è stato dimesso il 24.7.2017.
2. I c.t.u. nominati durante l'istruttoria hanno accertato che la scelta del tipo di intervento chirurgico da parte dei sanitari dell' è stata corretta in relazione alla diagnosi di necrosi ed artrosi Controparte_5
della testa femorale, così come la scelta della protesi non cementata (che favorisce la crescita ossea attraverso la superficie porosa delle sue componenti, creando una fissazione ossea stabile nel tempo, che non comporta i rischi di degenerazione del cemento, e che quindi ha una maggiore durata a lungo termine, pur presentando, d'altro canto, il rischio di frattura ossea durante l'inserimento delle componenti non cementate particolarmente nei pazienti con osso di qualità non elevata).
2.1 Hanno formulato le seguenti n. 2 ipotesi sulla possibile genesi della frattura, comunque riconducendola causalmente, in termini medico-legali, all'intervento chirurgico, anche in considerazione del fatto che il sig. non si trovava in una condizione di fragilità ossea che possa giustificare la frattura: Pt_1
✓ o il chirurgo operatore e i due assistenti chirurghi che lo hanno affiancato nell'intervento non si sono accorti di una frattura provocata durante l'inserimento a battuta dello stelo femorale;
✓ oppure la fissurazione della metafisi femorale è stata determinata da una manovra o un movimento forzato o da qualche altro evento non documentato nelle fasi successive all'operazione, che ha trasformato una zona di minor resistenza corticale nella frattura spiroide metafisaria, anche in considerazione della persistenza dell'anestesia spinale, che ha ridotto la sensibilità e il controllo dell'arto, che potrebbe aver subito un errato movimento.
2.2 È evidente che, in entrambe le ipotesi, essendosi la frattura determinata durante l'intervento o in conseguenza immediata e diretta dello stesso, e quando il sig. era ricoverato nella struttura Pt_1
sanitaria, non avendo quest'ultima fornito, né chiesto di fornire, la prova del fatto che la frattura periprotesica è stata determinata da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, la frattura integra un evento dannoso imputabile alla responsabilità contrattuale dell'azienda convenuta (art. 1218 c.c.).
2.3 Importanti sono anche le considerazioni del collegio di c.t.u. in merito alla condotta dei sanitari che hanno prestato le loro cure al sig. dopo le sue dimissioni volontarie dall'ospedale di HI in data Pt_1
1.4.2016.
Gli ausiliari hanno infatti osservato che “Lo stelo protesico femorale impiantato nel nostro caso (Stelo femorale
FITMORE) possiede una parte al di sotto del collo protesico che ha una superficie ricoperta da microsfere di titanio.
Queste microsfere costituiscono il terreno di crescita su cui si impianterà l'osso neoformato. Il processo di
neoformazione inizia con l'invasione degli spazi fra le sferule del sangue che attraverso la fibrina, gli elementi
corpuscolati e i mediatori chimici stimola la crescita di cellule mesenchimali, fibroblasti e osteoblasti che si
infiltrano negli spazi fra le sferule e nella porosità del titanio protesico e danno vita ad un tessuto osseo neoformato
che costruisce gradualmente una connessione stabile e resistente”, e che tale processo di osteointegrazione è
stato interrotto dall'operazione di cerchiaggio effettuata dai chirurghi di TO TA il 4.4.2016, appena
12 giorni dopo il primo impianto, operazione che, attraverso le manovre riduttive della frattura che sono state effettuate, ha fatto venire meno le tre condizioni cui è subordinata l'osteointegrazione, ossia il
“contatto serrato fra protesi e osso, l'assenza di micromovimenti e il tempo necessario per produrre nuovo tessuto
osseo”.
A loro giudizio, quindi, l'operazione di cerchiaggio del 4.4.2016 ha favorito la mobilizzazione della protesi, rendendo necessario il successivo intervento di revisione protesica (effettuato presso il Campus
Biomedico).
Hanno concluso i loro accertamenti affermando che il sig. ha riportato una inabilità permanente Pt_1
tra il 26 ed il 30%, e che l'intervento di artroprotesi, anche quando viene eseguito in maniera ineccepibile,
determina una inabilità permanente tra il 15 ed il 18%, ed hanno quantificato il cd. danno iatrogeno
differenziale nell'11/12%, l'inabilità temporanea totale in giorni 90, e quella parziale al 50% in giorni 90.
2.4 Le conclusioni cui sono giunti gli ausiliari, all'esito di accertamenti particolarmente dettagliati ed esaustivi, privi di errori di carattere metodologico, considerate unitamente ai generali principi in tema di causalità stabiliti dall'art. 41 c.p., inducono ad affermare che nella vicenda in esame il danno lamentato dal sig. è conseguito ad un concorso di fattori causali, atteso che all'inadempimento da parte dei Pt_1
sanitari di HI (che si è concretizzato nella fattura periprotesica del femore) si è aggiunto quello dei sanitari di TO TA (che con il loro intervento di cerchiaggio hanno causato la mobilizzazione della protesi, rendendo necessario il terzo intervento di revisione protesica), e ad escludere che l'intervento di cerchiaggio del 4.4.2016 sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento, non solo poiché quest'ultimo non ha reso irrilevante in termini causali l'intervento del 21.3.2016, ma anche (e soprattutto) poiché il sig.
non vi si sarebbe mai sottoposto ove l'intervento di artroprotesi del 21.3.2016 fosse stato eseguito Pt_1
correttamente. 2.5 È dunque processualmente irrilevante il fatto, sottolineato dalla azienda convenuta, che il femore fratturato in occasione dell'intervento del 21.3.2016 sia stato, in occasione dell'operazione presso il
Campus Biomedico di Roma, sostituito con un femore trapiantato da cadavere, perché tale circostanza non elide affatto l'inabilità permanente, che i c.t.u. hanno riscontrato sul sig. in misura assai Pt_1
maggiore di quella che vi sarebbe stata ove gli interventi chirurgici cui si è sottoposto fossero stati correttamente svolti: gli ausiliari hanno infatti rilevato che, attualmente, il sig. ha riportato un Pt_1
danno iatrogeno differenziale da inabilità permanente pari all'11/12%, danno concausato dagli errori sanitari di cui è stato vittima, prima presso l'ospedale di HI, e poi presso il Policlinico TO TA di
Roma.
2.6 È poi noto in proposito che, mentre in caso di concorso nella causazione dell'evento dannoso di un fattore naturale e di un errore medico (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 26851 del 19.9.2023) “…l'autore del
fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di
equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare
esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave
complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo
risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa
situazione patologica del danneggiato”, quando invece (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 23918 del 9.11.2006)
“…un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi
rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in
solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ.,
dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di
responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la
responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed
il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo”.
2.7 Avendo il sig. agito giudizialmente nei soli confronti della Pt_1 Controparte_6
inoltre (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 32930 del 20.12.2018) “In tema di fatto illecito imputabile a più
[...]
persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può
essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia
esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale
accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili;
tale domanda,
tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso
rapporto con il danneggiato”.
2.8 Ritiene dunque il Tribunale che, non avendo l' convenuta chiesto l'autorizzazione a chiamare CP_3
in causa l'eventuale responsabile in solido ( ), per agire in regresso nei Controparte_7 suoi confronti, essa debba rispondere dell'intero danno patito dal sig. pur potendo ovviamente Pt_1
ottenere in separato giudizio l'accertamento dell'an e del quantum del concorso causale dell' Parte_2
ed agire in regresso nei suoi confronti.
[...]
3 Come è noto, il danno biologico differenziale deve essere liquidato (Cass. Sez. III Civ., ordinanza n. 20894
del 26.7.2024) “in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità
ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro,
per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente
al grado di invalidità preesistente”.
3.1 Tenendo conto dell'età del sig. al momento del fatto (anni 62), e delle Tabelle per la liquidazione Pt_1
del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano nell'anno 2024, l'invalidità permanente complessivamente riportata dal sig. pari al 28% (avendo i c.t.u. indicato in proposito una forbice Pt_1
tra il 26 ed il 30%) deve essere monetizzata in € 92.778,00, mentre il danno da inabilità permanente che il sig. avrebbe comunque riportato, anche in caso di ineccepibile esecuzione dell'intervento Pt_1 chirurgico, da indicare nel 16% (avendo i c.t.u. indicato in proposito una forbice tra il 15 ed il 18%) deve essere liquidato in € 37.039,00.
3.2 L'azienda sanitaria convenuta, rispondendo del cd. danno iatrogeno differenziale, deve quindi essere condannata a rifondere al sig. la somma di € 55.739,00 (pari ad € 92.778,00 - € 37.039,00), oltre al Pt_1 danno da inabilità temporanea, che deve essere liquidato, in base ai medesimi criteri, in € l5.525,00.
3.3 È risultata fondata, all'esito dell'istruttoria, anche la pretesa del sig. di ottenere una Pt_1
personalizzazione del danno biologico, in considerazione dell'impossibilità da parte sua, durante il lungo periodo di cure cui si è dovuto sottoporre in conseguenza dell'inadempimento dei sanitari dell'ospedale di HI, di prestare assistenza alla moglie, proprio nel periodo della maggiore sofferenza di quest'ultima, affetta da malattia molto grave che ne ha causato la morte il 29.12.2016, ed in considerazione dell'abbandono da parte del medesimo attore, successivamente all'intervento, di ogni attività sportiva precedentemente praticata, come è emerso dalle dichiarazioni dei testimoni, trattandosi di circostanze strettamente personali che hanno determinato un apprezzabile aggravio delle conseguenze dell'evento occorsogli, e che quindi giustificano un aumento dell'importo che sarebbe normalmente liquidabile in base alle tabelle innanzi dette, aumento che deve essere riconosciuto in una misura del 15%, innalzando così l'entità del danno biologico permanente ad € 64.099,85.
3.4 La somma complessivamente dovuta dalla convenuta all'attore a titolo di risarcimento dei danni è pari,
dunque, ad € 79.624,85, importo che -costituendo oggetto di un debito di valore- deve essere devalutato sino al momento del fatto, con applicazione degli interessi sulla somma, via via rivalutata, anno per anno. 4 Le spese seguono la soccombenza della convenuta, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto degli importi indicati nella nota depositata dal procuratore dell'attore
(inferiori rispetto a quelli medi stabiliti dalle tabelle n. 25bis e 2 allegate al d.m. n. 55/2014), riducendo ad
€ 1.500,00 oltre accessori la spesa per il c.t. di parte, di cui è stato chiesto il rimborso nell'importo di €
5.000,00 oltre accessori, manifestamente eccessivo (art. 92 comma 1 c.p.c.).
4.1 Alla mancata partecipazione da parte della convenuta, senza alcun giustificato motivo, alla procedura di mediazione obbligatoria consegue infine la sanzione di cui all'art. 12bis d. lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di HI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della così decide: Controparte_1
• accerta e dichiara la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta nella causazione dei danni biologici lamentati dal sig. e descritti in motivazione;
Pt_1
• condanna la convenuta al risarcimento del danno biologico subito dall'attore, liquidato in complessivi € 79.624,85, oltre rivalutazione ed interessi da calcolare nelle modalità indicate in motivazione;
• condanna la convenuta a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore, liquidate in complessivi €
12.400,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge, in € 786,00 per contributo unificato e diritti di cancelleria, ed in € 1.500,00 oltre accessori per il c.t.p.
• pone le spese della c.t.u. a carico della convenuta;
• visto l'art. 12bis d. lgs. n. 28/2010, condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
HI, 31.1.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino