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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.727/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannicelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Sele
n.
1- appellante
E
in persona del lr pt- appellato Controparte_1 contumace
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2380/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 30/5/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che il convenuto fosse condannato in CP_1
suo favore al pagamento delle spese del giudizio di primo grado,
comprensive di quelle di CTU, nella misura prevista dai parametri del
DM 55/2014, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario,
con la vittoria delle spese del grado di appello ed attribuzione.
Il condominio appellato riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza dell'11 aprile 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 3 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 aprile 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sito in Battipaglia (SA) alla via Controparte_1
De Deviitis n. 8 in persona del lr pt conveniva davanti al Tribunale di
Salerno il geom. , in proprio e quale lr della Parte_1 esponendo che tale tecnico aveva Controparte_2
svolto a suo favore l'attività di amministratore condominiale.
Proprio per i danni causati da tale attività la parte attrice agiva per ottenerne il risarcimento.
Il geom. si costituiva contestando quanto Parte_1
ascrittogli e chiedendo di essere autorizzato a chiamare a garanzia la
Fata Assicurazioni spa per essere manlevato in caso di eventuale soccombenza, in virtù della polizza n.5009021807184.
Autorizzata tale chiamata, si costituiva la Fata Assicurazioni spa eccependo l'infondatezza della domanda di chiamata in garanzia per l'inoperatività della stessa.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU contabile.
All'udienza del 27/9/2022 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
spettava all'attore allegare e provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno nonché il nesso di causalità e tale prova mancava nel caso di specie;
a fronte di tanto il convenuto aveva dato prova della corretta amministrazione e, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme ricevute per pagare le spese preventivate o imposte dall'urgenza, previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso ed esborso;
l'attività espletata dall'ing. e dell'avv. Esposito era stata Tes_1
approvata all'unanimità dall'assemblea dei condomini, come da verbale del 29/4/2005; in particolare, l'amministratore aveva specificato di aver saldato con priorità il debito con l'ing. , più Tes_1
antico e risalente al 2005 e, in assenza di specifiche indicazioni da parte del , di aver versato un acconto per i compensi CP_1
spettanti all'avv. Esposito, il cui credito maturava nell'anno 2007,
come emergeva dalle fatture e dal libro giornale del;
CP_1
dalla CTU si poteva evincere, sulla base della documentazione acquisita, l'assenza di imputazioni non corrette e di somme illegittimamente trattenute;
la compensazione delle spese conseguiva all'esito del giudizio.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo il seguente motivo: -errata decisione sul regolamento delle spese processuali a seguito del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal;
CP_1
violazione o falsa applicazione agli artt. 91, 92 cpc;
la motivazione in ordine alle spese in assenza di specifiche ragioni che giustificassero la compensazione era apparente, contraddittoria, errata e assunta in violazione delle norme di diritto;
non ricorrevano i presupposti per la compensazione ex art.92 cpc e neppure erano state indicate le gravi ed eccezionali ragioni;
l'inciso “l'esito della lite” utilizzato dal giudice di prime cure a giustificazione della compensazione costituiva una mera clausola di stile, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento,
con conseguente nullità della decisione sulle spese, non potendosi risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento a causa della genericità delle argomentazioni a supporto;
a prescindere dalla carenza della motivazione, il totale rigetto della domanda risarcitoria non avrebbe comunque potuto logicamente e razionalmente giustificare la compensazione delle spese.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Occorre ricordare le modifiche intervenute in merito all'art.92
cpc in tema di compensazione delle spese, precisando che il Tribunale doveva attenersi all'attuale formulazione della norma in considerazione dell'epoca di emanazione della decisione ( pubblicata il
30/5/2023).
Il suddetto articolo ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero se ricorressero "altri giusti motivi",
nelle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 è stato previsto che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la modifica di cui alla L. n. 69/2009, la disposizione
è stata innovata in senso ancor più incisivo essendo stato previsto - per i giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009 - che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; ed, infine con la L.
n. 162/ 2014, le ipotesi che consentono la compensazione sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Con la sentenza della Corte Cost. n.17/2018 l'ultima modifica è
stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame non ricorre nessuna delle suddette ipotesi e neanche quelle di cui alla sentenza della Corte Costituzionale appena indicata.
Il Tribunale ha compensato soltanto indicando che era l'esito della lite a giustificare tale decisione.
In realtà l'espressione “ esito della lite “ è una mera clausola di stile che evidenzia un 'omessa o apparente motivazione ovvero l'utilizzo di espressioni che non consentono di ricostruire l'iter argomentativo (cfr.sent.Cass.n.25433/2015; sent.Cass.7085/2024).
Anzi a stretto rigore l'esito della lite semmai poteva giustificare in via logica soltanto l'applicazione del principio della soccombenza.
Tale principio vale anche per le spese di CTU( cfr.sent.Cass.n.
27871/2017) se liquidate. Lo scaglione di riferimento per il primo grado era quello compreso tra 5.200,00 E e 26.000,00 E e andavano riconosciuti per tutte le fasi i valori minimi.
Le spese seguono la soccombenza anche per questo grado ( lo scaglione di riferimento è 1101,00 E- 5201,00 E - valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il in Controparte_1
persona del lrpt al pagamento delle spese a favore di , Parte_1
spese che liquida in E 2540,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese di CP_1
questo grado a favore dell'appellante, spese che liquida in E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.727/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iannicelli ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla via Sele
n.
1- appellante
E
in persona del lr pt- appellato Controparte_1 contumace
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2380/2023
del Tribunale di Salerno pubblicata il 30/5/23 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che il convenuto fosse condannato in CP_1
suo favore al pagamento delle spese del giudizio di primo grado,
comprensive di quelle di CTU, nella misura prevista dai parametri del
DM 55/2014, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario,
con la vittoria delle spese del grado di appello ed attribuzione.
Il condominio appellato riceveva la notifica dell'atto di appello e non si costituiva divenendo contumace.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza dell'11 aprile 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 3 aprile 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza del 10 aprile 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sito in Battipaglia (SA) alla via Controparte_1
De Deviitis n. 8 in persona del lr pt conveniva davanti al Tribunale di
Salerno il geom. , in proprio e quale lr della Parte_1 esponendo che tale tecnico aveva Controparte_2
svolto a suo favore l'attività di amministratore condominiale.
Proprio per i danni causati da tale attività la parte attrice agiva per ottenerne il risarcimento.
Il geom. si costituiva contestando quanto Parte_1
ascrittogli e chiedendo di essere autorizzato a chiamare a garanzia la
Fata Assicurazioni spa per essere manlevato in caso di eventuale soccombenza, in virtù della polizza n.5009021807184.
Autorizzata tale chiamata, si costituiva la Fata Assicurazioni spa eccependo l'infondatezza della domanda di chiamata in garanzia per l'inoperatività della stessa.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU contabile.
All'udienza del 27/9/2022 la causa andava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
spettava all'attore allegare e provare l'esistenza, la natura e l'entità del danno nonché il nesso di causalità e tale prova mancava nel caso di specie;
a fronte di tanto il convenuto aveva dato prova della corretta amministrazione e, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme ricevute per pagare le spese preventivate o imposte dall'urgenza, previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso ed esborso;
l'attività espletata dall'ing. e dell'avv. Esposito era stata Tes_1
approvata all'unanimità dall'assemblea dei condomini, come da verbale del 29/4/2005; in particolare, l'amministratore aveva specificato di aver saldato con priorità il debito con l'ing. , più Tes_1
antico e risalente al 2005 e, in assenza di specifiche indicazioni da parte del , di aver versato un acconto per i compensi CP_1
spettanti all'avv. Esposito, il cui credito maturava nell'anno 2007,
come emergeva dalle fatture e dal libro giornale del;
CP_1
dalla CTU si poteva evincere, sulla base della documentazione acquisita, l'assenza di imputazioni non corrette e di somme illegittimamente trattenute;
la compensazione delle spese conseguiva all'esito del giudizio.
ha presentato appello avverso la predetta sentenza Parte_1
deducendo il seguente motivo: -errata decisione sul regolamento delle spese processuali a seguito del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal;
CP_1
violazione o falsa applicazione agli artt. 91, 92 cpc;
la motivazione in ordine alle spese in assenza di specifiche ragioni che giustificassero la compensazione era apparente, contraddittoria, errata e assunta in violazione delle norme di diritto;
non ricorrevano i presupposti per la compensazione ex art.92 cpc e neppure erano state indicate le gravi ed eccezionali ragioni;
l'inciso “l'esito della lite” utilizzato dal giudice di prime cure a giustificazione della compensazione costituiva una mera clausola di stile, ipoteticamente ricollegabile a qualsiasi procedimento,
con conseguente nullità della decisione sulle spese, non potendosi risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento a causa della genericità delle argomentazioni a supporto;
a prescindere dalla carenza della motivazione, il totale rigetto della domanda risarcitoria non avrebbe comunque potuto logicamente e razionalmente giustificare la compensazione delle spese.
L'appello è fondato e come tale va accolto.
Occorre ricordare le modifiche intervenute in merito all'art.92
cpc in tema di compensazione delle spese, precisando che il Tribunale doveva attenersi all'attuale formulazione della norma in considerazione dell'epoca di emanazione della decisione ( pubblicata il
30/5/2023).
Il suddetto articolo ha subito reiterate modifiche: mentre nella formulazione della norma contenuta nel testo originario del codice di procedura civile del 1940 era previsto che il giudice potesse procedere alla compensazione totale o parziale delle spese nel caso in cui vi fosse soccombenza reciproca ovvero se ricorressero "altri giusti motivi",
nelle modifiche apportate dalla L. n. 263 del 2005 è stato previsto che i giusti motivi dovessero essere "esplicitamente indicati nella motivazione"; con la modifica di cui alla L. n. 69/2009, la disposizione
è stata innovata in senso ancor più incisivo essendo stato previsto - per i giudizi instaurati successivamente al 4/7/2009 - che la compensazione dovesse essere fondata su "altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; ed, infine con la L.
n. 162/ 2014, le ipotesi che consentono la compensazione sono state circoscritte "alla soccombenza reciproca, alla assoluta novità della questione trattata ed al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Con la sentenza della Corte Cost. n.17/2018 l'ultima modifica è
stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame non ricorre nessuna delle suddette ipotesi e neanche quelle di cui alla sentenza della Corte Costituzionale appena indicata.
Il Tribunale ha compensato soltanto indicando che era l'esito della lite a giustificare tale decisione.
In realtà l'espressione “ esito della lite “ è una mera clausola di stile che evidenzia un 'omessa o apparente motivazione ovvero l'utilizzo di espressioni che non consentono di ricostruire l'iter argomentativo (cfr.sent.Cass.n.25433/2015; sent.Cass.7085/2024).
Anzi a stretto rigore l'esito della lite semmai poteva giustificare in via logica soltanto l'applicazione del principio della soccombenza.
Tale principio vale anche per le spese di CTU( cfr.sent.Cass.n.
27871/2017) se liquidate. Lo scaglione di riferimento per il primo grado era quello compreso tra 5.200,00 E e 26.000,00 E e andavano riconosciuti per tutte le fasi i valori minimi.
Le spese seguono la soccombenza anche per questo grado ( lo scaglione di riferimento è 1101,00 E- 5201,00 E - valori minimi- fase dello studio- fase introduttiva e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il in Controparte_1
persona del lrpt al pagamento delle spese a favore di , Parte_1
spese che liquida in E 2540,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellato al pagamento delle spese di CP_1
questo grado a favore dell'appellante, spese che liquida in E 1210,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Salerno, 30 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci