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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/12/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FALCO COSIMO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA DI MEZZO, 33 47923 RIMINI presso il difensore avv. FALCO COSIMO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
EN SS e dell'avv. GRASSO ANNAMARIA ( ) C.F._1 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 41121 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 41100 MODENA presso il difensore avv. EN SS
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 di 5 Con atto di citazione, la chiedeva la condanna del Parte_1 al pagamento di un indennizzo per ingiustificato Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. a seguito dell'esecuzione a favore dell'ente di opere di sfalcio e spollonatura di verde pubblico nel periodo dal 1/5/2015 al 24/3/2016, oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. della somma di € 6.000, atteso il danno da ritardo.
Si costituiva il eccependo la sussistenza di un bis in idem, Controparte_1 atteso che il Tribunale si era già pronunciato con sentenza passata giudicato su analoga domanda tra le stesse parti;
nel merito, eccepiva la mancata prova dell'an e del quantum del credito, nonché, in subordine, la nullità del credito, attesa l'insussistenza di convenzione con forma scritta ad substantiam, e l'indeterminatezza dell'oggetto, attesa la confusa indicazione di somme differenti.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di giudicato.
Infatti, nel procedimento R.G. n. 390/2020, definito con sentenza n. 1118/2022, parte attorea aveva domandato il pagamento della somma qui azionata (con una piccola differenza di importo) a titolo contrattuale (per inadempimento), mentre, nel presente caso, essa è richiesta espressamente ex art. 2041 c.c., trattandosi dunque di domanda nuova, diversa e sussidiaria rispetto a quella oggetto di giudicato.
Rispetto all'ammissibilità dell'azione, si richiamano le Sezioni Unite da ultimo intervenute: «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico» Cass. civ.
SS.UU. Sent., 05/12/2023, n. 33954.
Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata.
2 di 5 Come noto, l'art. 2041 c.c. prevede che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.”.
Rispetto al caso specifico dell'arricchimento ingiustificato di una pubblica amministrazione, la giurisprudenza, mutando il precedente orientamento richiamato da parte convenuta, ha affermato che: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto”. Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024 (Rv.
671176 - 02)”.
Nel caso di specie, può ritenersi provata l'esecuzione delle opere di manutenzione del verde nel periodo nel periodo 1/5/2015-24/3/2016, cioè nel periodo in cui non era in essere alcuna Convenzione tra le parti (sussistente, invece, fino al 1/5/2015 e dopo il
24/3/2016), con effetti favorevoli a favore dell'ente.
Al riguardo, si premette che, come noto, il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Nel caso di specie, a fronte delle allegazioni attoree di avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte, il si è limitato ad eccepire il difetto di prova, senza contestare CP_1 specificatamente le allegazioni attoree ex art. 115 c.p.c. e senza, in particolare, allegare né che non fosse stata effettuata manutenzione per circa un anno, né che fosse stata effettuata da terzi, dovendosi, in via di logica, concludere che essa sia stata effettuata dalla . Il che appare anche verosimile, considerato che la medesima era Parte_1 stata concessionaria sia nel periodo immediatamente precedente, sia quello immediatamente successivo a tale intervallo di tempo non coperto dalla Convenzione.
Rispetto al quantum del depauperamento, può prendersi come riferimento la
Convenzione conclusa precedentemente tra il e la : la CP_1 Parte_1
Convenzione, in particolare, prevedeva un “rimborso spese” forfettario di € 20.468,00
3 di 5 per le attività di manutenzione del verde, dovendosi pertanto concludere che questa somma corrisponda ai costi vivi effettivamente sostenuti dalla medesima. Parte_1
In particolare, come noto, non è possibile riconoscere ex art. 2041 c.c. alcun mancato guadagno: nel caso di specie, come si desume dalla Convenzione (e anche tenuto conto della natura concessoria del rapporto tra le parti) non risulta che l'importo di €
20.468,00 fosse pari ad un compenso liquidato ai valori di mercato, ma appunto un mero rimborso spese e, quindi, un costo effettivamente sostenuto dalla concessionaria.
Del resto, il non ha contestato specificatamente la congruità dell'importo CP_1 rispetto ai costi derivanti dalla svolgimento di una tale tipologia di attività di manutenzione, né risulta che, negli anni in cui la Convenzione era in essere tra le parti, il avesse subordinato il rimborso alla presentazione di documentazione CP_1 giustificativa, né che da quella in passato allora prodotta (essendo pacifico che il aveva saldato tutte le prestazioni passate) risultassero, in realtà, in capo alla CP_1
costi inferiori a quelli oggi richiesti, dovendosi, in definitiva, concludere Parte_1 per la congruità dell'importo risultante dalla stessa Convenzione (€ 20.468,00, anziché
€ 22.468,00 oggetto di domanda).
Tale importo rientra nei limiti dell'arricchimento a favore del (cioè, pari a CP_1 quanto l'ente avrebbe dovuto sostenere direttamente o corrispondere a terzi per una tale attività manutentiva).
Rispetto alla sussistenza di un arricchimento “imposto”, il si è limitato ad CP_1 affermare di non avere “mai commissionato i lavori alla né [di Parte_1 aver] mai riconosciuto a posteriori un'utilità riferita ai predetti lavori asseritamente eseguiti dalla ”. Parte_1
Tali allegazioni sono insufficienti, incombendo sul Comune l'onere della prova del proprio rifiuto ovvero della sua (incolpevole) mancata conoscenza dell'attività del privato: al riguardo, si osserva che l'attività di manutenzione del verde è un'attività esternamente ben visibile e svolta con sufficiente frequenza (erano previsti 5 sfalci l'anno), non risultando in atti contestazioni espresse né implicite, né l'impossibilità in capo al da valutarsi secondo l'ordinaria diligenza, di rendersi conto CP_1 dell'attività svolta dalla e di opporvisi. Parte_1
In ultimo, si rileva anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità per mancanza di forma scritta sollevata dal nel caso di specie, l'azione è stata avanzata ex art. CP_1
2041 c.c., essendo dunque del tutto irrilevante un'eccezione che presuppone un
4 di 5 rapporto contrattuale. Così come infondata è l'eccezione di nullità della domanda per
“indeterminatezza”, riguardando le contestazioni, al più, un difetto di prova del quantum, comunque raggiunto nei limiti indicati sopra.
Infondata, invece, è la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno, del tutto generica e priva di allegazione, essendosi limitata parte attrice a chiedere la somma di
€ 6.000,00, senza tuttavia giustificazione alcuna.
Non sono dovuti interessi in ragione della mancata allegazione e domanda espressa da parte dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, in applicazione delle tariffe medie per le fasi introduttive e decisionale e della tariffa minima per la fase istruttoria, tenuto conto della scarsa attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 20.468,00.
[...]
2- CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 275,00 per esborsi, Parte_1
€ 4.237,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi)
e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 26 dicembre 2025
Il Giudice
LI IC
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice LI IC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1113/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FALCO COSIMO ANTONIO elettivamente domiciliato in VIA DI MEZZO, 33 47923 RIMINI presso il difensore avv. FALCO COSIMO ANTONIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
EN SS e dell'avv. GRASSO ANNAMARIA ( ) C.F._1 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 41121 MODENA;
elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 41100 MODENA presso il difensore avv. EN SS
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 di 5 Con atto di citazione, la chiedeva la condanna del Parte_1 al pagamento di un indennizzo per ingiustificato Controparte_1 arricchimento ex art. 2041 c.c. a seguito dell'esecuzione a favore dell'ente di opere di sfalcio e spollonatura di verde pubblico nel periodo dal 1/5/2015 al 24/3/2016, oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. della somma di € 6.000, atteso il danno da ritardo.
Si costituiva il eccependo la sussistenza di un bis in idem, Controparte_1 atteso che il Tribunale si era già pronunciato con sentenza passata giudicato su analoga domanda tra le stesse parti;
nel merito, eccepiva la mancata prova dell'an e del quantum del credito, nonché, in subordine, la nullità del credito, attesa l'insussistenza di convenzione con forma scritta ad substantiam, e l'indeterminatezza dell'oggetto, attesa la confusa indicazione di somme differenti.
La causa, di natura documentale, veniva discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di giudicato.
Infatti, nel procedimento R.G. n. 390/2020, definito con sentenza n. 1118/2022, parte attorea aveva domandato il pagamento della somma qui azionata (con una piccola differenza di importo) a titolo contrattuale (per inadempimento), mentre, nel presente caso, essa è richiesta espressamente ex art. 2041 c.c., trattandosi dunque di domanda nuova, diversa e sussidiaria rispetto a quella oggetto di giudicato.
Rispetto all'ammissibilità dell'azione, si richiamano le Sezioni Unite da ultimo intervenute: «Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico» Cass. civ.
SS.UU. Sent., 05/12/2023, n. 33954.
Ciò premesso, nel merito, la domanda è fondata.
2 di 5 Come noto, l'art. 2041 c.c. prevede che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.”.
Rispetto al caso specifico dell'arricchimento ingiustificato di una pubblica amministrazione, la giurisprudenza, mutando il precedente orientamento richiamato da parte convenuta, ha affermato che: “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
“arricchimento imposto”. Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14735 del 27/05/2024 (Rv.
671176 - 02)”.
Nel caso di specie, può ritenersi provata l'esecuzione delle opere di manutenzione del verde nel periodo nel periodo 1/5/2015-24/3/2016, cioè nel periodo in cui non era in essere alcuna Convenzione tra le parti (sussistente, invece, fino al 1/5/2015 e dopo il
24/3/2016), con effetti favorevoli a favore dell'ente.
Al riguardo, si premette che, come noto, il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Nel caso di specie, a fronte delle allegazioni attoree di avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte, il si è limitato ad eccepire il difetto di prova, senza contestare CP_1 specificatamente le allegazioni attoree ex art. 115 c.p.c. e senza, in particolare, allegare né che non fosse stata effettuata manutenzione per circa un anno, né che fosse stata effettuata da terzi, dovendosi, in via di logica, concludere che essa sia stata effettuata dalla . Il che appare anche verosimile, considerato che la medesima era Parte_1 stata concessionaria sia nel periodo immediatamente precedente, sia quello immediatamente successivo a tale intervallo di tempo non coperto dalla Convenzione.
Rispetto al quantum del depauperamento, può prendersi come riferimento la
Convenzione conclusa precedentemente tra il e la : la CP_1 Parte_1
Convenzione, in particolare, prevedeva un “rimborso spese” forfettario di € 20.468,00
3 di 5 per le attività di manutenzione del verde, dovendosi pertanto concludere che questa somma corrisponda ai costi vivi effettivamente sostenuti dalla medesima. Parte_1
In particolare, come noto, non è possibile riconoscere ex art. 2041 c.c. alcun mancato guadagno: nel caso di specie, come si desume dalla Convenzione (e anche tenuto conto della natura concessoria del rapporto tra le parti) non risulta che l'importo di €
20.468,00 fosse pari ad un compenso liquidato ai valori di mercato, ma appunto un mero rimborso spese e, quindi, un costo effettivamente sostenuto dalla concessionaria.
Del resto, il non ha contestato specificatamente la congruità dell'importo CP_1 rispetto ai costi derivanti dalla svolgimento di una tale tipologia di attività di manutenzione, né risulta che, negli anni in cui la Convenzione era in essere tra le parti, il avesse subordinato il rimborso alla presentazione di documentazione CP_1 giustificativa, né che da quella in passato allora prodotta (essendo pacifico che il aveva saldato tutte le prestazioni passate) risultassero, in realtà, in capo alla CP_1
costi inferiori a quelli oggi richiesti, dovendosi, in definitiva, concludere Parte_1 per la congruità dell'importo risultante dalla stessa Convenzione (€ 20.468,00, anziché
€ 22.468,00 oggetto di domanda).
Tale importo rientra nei limiti dell'arricchimento a favore del (cioè, pari a CP_1 quanto l'ente avrebbe dovuto sostenere direttamente o corrispondere a terzi per una tale attività manutentiva).
Rispetto alla sussistenza di un arricchimento “imposto”, il si è limitato ad CP_1 affermare di non avere “mai commissionato i lavori alla né [di Parte_1 aver] mai riconosciuto a posteriori un'utilità riferita ai predetti lavori asseritamente eseguiti dalla ”. Parte_1
Tali allegazioni sono insufficienti, incombendo sul Comune l'onere della prova del proprio rifiuto ovvero della sua (incolpevole) mancata conoscenza dell'attività del privato: al riguardo, si osserva che l'attività di manutenzione del verde è un'attività esternamente ben visibile e svolta con sufficiente frequenza (erano previsti 5 sfalci l'anno), non risultando in atti contestazioni espresse né implicite, né l'impossibilità in capo al da valutarsi secondo l'ordinaria diligenza, di rendersi conto CP_1 dell'attività svolta dalla e di opporvisi. Parte_1
In ultimo, si rileva anche l'infondatezza dell'eccezione di nullità per mancanza di forma scritta sollevata dal nel caso di specie, l'azione è stata avanzata ex art. CP_1
2041 c.c., essendo dunque del tutto irrilevante un'eccezione che presuppone un
4 di 5 rapporto contrattuale. Così come infondata è l'eccezione di nullità della domanda per
“indeterminatezza”, riguardando le contestazioni, al più, un difetto di prova del quantum, comunque raggiunto nei limiti indicati sopra.
Infondata, invece, è la domanda attorea di condanna al risarcimento del danno, del tutto generica e priva di allegazione, essendosi limitata parte attrice a chiedere la somma di
€ 6.000,00, senza tuttavia giustificazione alcuna.
Non sono dovuti interessi in ragione della mancata allegazione e domanda espressa da parte dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere determinate secondo i parametri del
D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese, in applicazione delle tariffe medie per le fasi introduttive e decisionale e della tariffa minima per la fase istruttoria, tenuto conto della scarsa attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di
[...] nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
1- ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 20.468,00.
[...]
2- CONDANNA il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in € 275,00 per esborsi, Parte_1
€ 4.237,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi)
e accessori.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 26 dicembre 2025
Il Giudice
LI IC
5 di 5