Articolo 42 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 41Articolo 43
Versione
7 maggio 1958
Art. 42.
Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente per gli orfani medesimi che rimangono nel territorio della Repubblica.
Nel rilasciare il passaporto, il console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958