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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 525/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 525/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] unico ed elettivamente domiciliato in Genova
Piazza della Vittoria n. 14/18, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Palmerini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (PEC: . Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l' (codice Controparte_1 fiscale: ) - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. Per_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n.
[...]
93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, CP_1 previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 16% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro condannare l' alla costituzione CP_1 ed al pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 16% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura inferiore al
16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata.
Spese come per legge anche ai sensi del novellato art. 152 disp. att. c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2024, il sig. Parte_1 premesso di essere affetto da malattia professionale “ernie discali lombari”, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione delle conseguenti prestazioni di CP_1 legge.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, deducendo l'inidoneità del rischio CP_1 lavorativo a cagionare la patologia lamentata, da ritenersi non tabellata alla luce delle lavorazioni (peraltro cessate nel 2007, quanto a quelle in qualche modo “a rischio”) e del decorso (dal 2007, appunto) del termine massimo di operatività della presunzione tabellare.
L' ha altresì eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere la prestazione, se CP_1 ed in quanto la patologia “sia insorta in misura indennizzabile in epoca anteriore a tre anni e
150 giorni dalla data della domanda amministrativa del 20.10.21”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 3 testimoni.
E' stata poi espletata CTU medico-legale, di cui è stato incaricato il dott.
[...]
Per_2
Dopo il deposito della CTU, il dott. stato sentito a chiarimenti. Per_2
Quindi, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti.
Il difensore del ricorrente ha insistito come in atti.
Il difensore dell' ha contestato la CTU, richiamando le osservazioni del CP_1 proprio CTP, e ha insistito nell'eccezione di prescrizione e comunque come in memoria.
Il difensore di parte attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione, “per difetto di prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per far decorrere la stessa”.
2. La domanda è fondata, per le ragioni che seguono.
Il dott. nella propria relazione, con ampia e convincente Persona_2 motivazione, aderente alle risultanze delle prove orali e della documentazione agli atti, ha così ritenuto:
<… mi parrebbe alquanto poco credibile escludere (o non ammettere che) lavorando come autista (in misura nettamente prevalente di trasporto pubblico), per un periodo prolungato di almeno 25 anni, il sig. sia stato esposto al rischio di danni all'apparato osteo- Pt_1 articolare.
Ritengo che nel caso presente si debba pensare ad un complesso di rischi incidenti sulle strutture fisiche, in particolare su quelle osteo-articolari: posture obbligate e talora incongrue mantenute prolungatamente, vibrazioni, fatica psico-fisica, tutti elementi tali da comportare un'esposizione a fattori negativi potenzialmente “aggressivi” e usuranti per il fisico e in particolare per le strutture osteo-articolari, segnatamente per l'intero rachide.
Anche se in questi casi è difficile (o impossibile) raggiungere certezze, è pertanto opinione del sottoscritto C.t.u. che l'attività lavorativa del sig. abbia comportato il rischio - Pt_1 eventualmente a maggior ragione in un soggetto predisposto - di danni all'apparato osteo- artro-muscolare.
Credo che molti elementi depongano per la considerazione che l'attività di autista del ricorrente, iniziata in gioventù e svolta a lungo, abbia svolto un ruolo tutt'altro che secondario nel determinismo della patologia rachidea. E in effetti la presenza di ernie e protrusioni discali, per l'entità delle alterazioni e per l'epoca di comparsa in età non avanzata, è difficilmente interpretabile come “fisiologico invecchiamento” delle strutture oste-articolari. La sintomatologia dolorosa, i problemi artrosici del soggetto, sono iniziati da molto tempo, almeno da una ventina d'anni, anche se probabilmente si sono andati progressivamente aggravando.
Va aggiunto che purtroppo non pare che le soluzioni chirurgiche adottate abbiano avuto un sostanziale successo, anzi forse hanno comportato almeno finora, nei quasi 3 anni dal primo intervento, un piccolo “calvario” che, pur con qualche riduzione della sintomatologia algica, ha comportato altri inconvenienti e non risolto le difficoltà funzionali;
si può anzi ritenere che negli ultimi 3 anni i disturbi non siano nel complesso sensibilmente migliorati rispetto agli anni precedenti.
La condizione delle strutture osteo-articolari del ricorrente, in particolare del tratto lombo- sacrale del rachide, ha attualmente un importante rilievo radiologico oltre che naturalmente clinico, per la presenza di almeno un'ernia e di numerose protrusioni discali e per gli esiti degli interventi chirurgici a partire dal primo di artrodesi L1-S1 e laminectomia decompressiva.
Come già detto, un processo artrosico può riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute (ed alla storia) del soggetto ma questo non sembra specificamente il caso del ricorrente.
E' certamente possibile una causalità di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare l'importanza dello svolgimento prolungato di attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per lo scheletro del soggetto.
Aggiungo peraltro che sulla base degli elementi disponibili, sia dei dati anamnestici sia anche delle testimonianze raccolte, si può ritenere che il rischio di danni all'apparato osteo- articolare sia riferibile con assoluta prevalenza al periodo di svolgimento delle mansioni di autista (1986-2007) e sia stato - se non cessato - certamente assai meno significativo negli anni successivi, fino al pensionamento.
Ci si può porre a latere la domanda se l'aggravamento verificatosi negli ultimi anni sia collegabile all'attività svolta dopo il 2007 da parte del ricorrente, come del resto si sostiene nella relazione del C.t.p. e nella memoria del legale del sig. Pt_1
La risposta a questa domanda non è semplice, perché in una situazione come quella già presente da almeno 20 anni un qualche aggravamento si sarebbe potuto verificare presumibilmente per qualsiasi attività di tipo fisico, anche non particolarmente faticosa, usurante o caratterizzata da elementi “pericolosi” per l'apparato osteo-articolare ed in particolare per il rachide. In ogni modo, il sig. ha svolto mansioni che Pt_1 comportavano talora la guida dei mezzi di trasporto, o lo stazionamento sugli stessi in marcia, talora (forse soprattutto) la guida di autovetture, oltre alla deambulazione e alla stazione eretta non occasionale.
Da notare che le visite periodiche dei medici competenti si sono sempre concluse con un giudizio d'idoneità (senza condizioni).
Sulla base di quanto ho potuto comprendere e degli atti disponibili, le caratteristiche delle mansioni svolte dal ricorrente a partire dal 2007 non sembrano comunque specificamente e rilevantemente rischiose più di altre “normali” attività di tipo fisico, certamente non comportavano guida continua e posture incongrue in misura confrontabile con quelle legate alle mansioni di autista di autobus per il trasporto pubblico locale.
Ripeto in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia vertebrale del sig. può essere causalmente o concausalmente attribuita Pt_1 con molte probabilità sia a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) sia anche
- ed in misura prevalente - a vari fattori lavorativi “negativi”, quali esposizione a vibrazioni, mantenimento di posture incongrue e fatiche, a cui il ricorrente è stato esposto per gran parte della sua vita lavorativa, almeno fino al 2007.
Stante l'evidenziazione obiettiva e strumentale dell'attuale situazione vertebrale, ritengo che la patologia nel complesso comporti (e comportasse) in questi ultimi anni un danno valutabile attorno almeno al 24-25%. Può essere assunta come voce di riferimento la n. 193 delle Tabella del danno biologico (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - Fino a 25).
Non ho preso in esame la situazione del rachide cervicale, ricordo comunque che già una radiografia eseguita nel 2013 evidenziava “riduzione della fisiologica lordosi cervicale con manifestazioni di spondilo-uncoartrosi, più evidenti al tratto inferiore e discopatie C5-C6,
C6-C7 e C7-D1”>>.
Il CTU, dunque, ha così condivisibilmente concluso:
< all'origine lavorativa (con una definizione di cautela) una quota parte di danno in misura quanto meno non inferiore ai 2/3, valutando quindi un danno su base professionale con invalidità pari al 16%.
Il quesito postomi implica comunque - come già detto - di rispondere a varie questioni:
1) Se il ricorrente stesso sia affetto da malattia muscolo scheletrica tabellata o comunque di origine professionale...
L'ernia lombare - come già ricordato - è annoverata tra le malattie tabellate, peraltro è vero
- come scritto in entrambe le memorie dei legali delle parti - che (anche nel recente Decreto
10/10/2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) le lavorazioni indicate relativamente alla voce 73 (appunto l'ernia discale lombare) sono così elencate:
a) Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci. La guida di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non è quindi specificamente indicata.
Se si vuole rispettare “rigidamente” la Tabella, ne consegue che la patologia del ricorrente va considerata come malattia non tabellata.
2) Quale sia il grado di menomazione definibile come conseguenza professionale…
Come detto sopra, ritengo sia valutabile un danno di origine lavorativa nella misura del
16%.
3) La decorrenza….
In merito posso dire che certamente la situazione attuale non è sostanzialmente dissimile da quella constatabile alla data della domanda posta all' , cioè al 20/10/2021 (pochi mesi CP_1 prima che fosse eseguito l'intervento chirurgico).
Si può aggiungere che la situazione era già piuttosto “seria” in precedenza ma ha subito un sostanziale aggravamento sintomatologico tra il 2019 ed il 2022 (vedasi il referto del neurochirurgico curante dell'11/02/2022: “Clamoroso peggioramento clinico con parestesia
AI destro e claudicatio a pochi metri;
alla luce del peggioramento clinico si avanza il paziente in A1 per velocizzare la procedura ormai necessaria e non procrastinabile”).
4) Se e quando la patologia si sia manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa….
Non v'è dubbio che la patologia è comparsa da molti anni (almeno 20), come risulta non solo dai riferimenti anamnestici ma anche dai riscontri strumentali: le RM lombo-sacrale del 2005 e poi del 2014 evidenziavano già la presenza dell'ernia e delle protrusioni discali nell'ambito di una spondilartrosi del tratto inferiore del rachide.
Credo di poter dedurre che il ricorrente fosse consapevole da tempo non solo (ovviamente) dei propri disturbi ma anche dei possibili legami tra gli stessi e l'attività lavorativa che aveva svolto e che stava svolgendo. “L'esplosione” tra il 2019 ed il 2022, con il ricorso all'intervento chirurgico, è interpretabile come passaggio peggiorativo ma non certo come il primo segnale della patologia né come “improvvisa” assunzione di consapevolezza delle implicazioni della stessa, che con tutta probabilità sono precedenti e risalgono a vari anni prima>>. 3. Il CTU si è fatto anche carico di esaminare attentamente e di confutare, in modo convincente e motivato, le osservazioni critiche dei Consulenti tecnici delle parti, nei seguenti termini: <c.t. per l' conferma la posizione dell' riguardo all'inidoneità del rischio, Parte_1 C.F._1 residente in [...] unico ed elettivamente domiciliato in Genova
Piazza della Vittoria n. 14/18, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Palmerini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (PEC: . Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l' (codice Controparte_1 fiscale: ) - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. Per_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n.
[...]
93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, CP_1 previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 16% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro condannare l' alla costituzione CP_1 ed al pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 16% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura inferiore al
16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata.
Spese come per legge anche ai sensi del novellato art. 152 disp. att. c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2024, il sig. Parte_1 premesso di essere affetto da malattia professionale “ernie discali lombari”, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione delle conseguenti prestazioni di CP_1 legge.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, deducendo l'inidoneità del rischio CP_1 lavorativo a cagionare la patologia lamentata, da ritenersi non tabellata alla luce delle lavorazioni (peraltro cessate nel 2007, quanto a quelle in qualche modo “a rischio”) e del decorso (dal 2007, appunto) del termine massimo di operatività della presunzione tabellare.
L' ha altresì eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere la prestazione, se CP_1 ed in quanto la patologia “sia insorta in misura indennizzabile in epoca anteriore a tre anni e
150 giorni dalla data della domanda amministrativa del 20.10.21”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 3 testimoni.
E' stata poi espletata CTU medico-legale, di cui è stato incaricato il dott.
[...]
Per_2
Dopo il deposito della CTU, il dott. stato sentito a chiarimenti. Per_2
Quindi, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti.
Il difensore del ricorrente ha insistito come in atti.
Il difensore dell' ha contestato la CTU, richiamando le osservazioni del CP_1 proprio CTP, e ha insistito nell'eccezione di prescrizione e comunque come in memoria.
Il difensore di parte attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione, “per difetto di prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per far decorrere la stessa”.
2. La domanda è fondata, per le ragioni che seguono.
Il dott. nella propria relazione, con ampia e convincente Persona_2 motivazione, aderente alle risultanze delle prove orali e della documentazione agli atti, ha così ritenuto:
<… mi parrebbe alquanto poco credibile escludere (o non ammettere che) lavorando come autista (in misura nettamente prevalente di trasporto pubblico), per un periodo prolungato di almeno 25 anni, il sig. sia stato esposto al rischio di danni all'apparato osteo- Pt_1 articolare.
Ritengo che nel caso presente si debba pensare ad un complesso di rischi incidenti sulle strutture fisiche, in particolare su quelle osteo-articolari: posture obbligate e talora incongrue mantenute prolungatamente, vibrazioni, fatica psico-fisica, tutti elementi tali da comportare un'esposizione a fattori negativi potenzialmente “aggressivi” e usuranti per il fisico e in particolare per le strutture osteo-articolari, segnatamente per l'intero rachide.
Anche se in questi casi è difficile (o impossibile) raggiungere certezze, è pertanto opinione del sottoscritto C.t.u. che l'attività lavorativa del sig. abbia comportato il rischio - Pt_1 eventualmente a maggior ragione in un soggetto predisposto - di danni all'apparato osteo- artro-muscolare.
Credo che molti elementi depongano per la considerazione che l'attività di autista del ricorrente, iniziata in gioventù e svolta a lungo, abbia svolto un ruolo tutt'altro che secondario nel determinismo della patologia rachidea. E in effetti la presenza di ernie e protrusioni discali, per l'entità delle alterazioni e per l'epoca di comparsa in età non avanzata, è difficilmente interpretabile come “fisiologico invecchiamento” delle strutture oste-articolari. La sintomatologia dolorosa, i problemi artrosici del soggetto, sono iniziati da molto tempo, almeno da una ventina d'anni, anche se probabilmente si sono andati progressivamente aggravando.
Va aggiunto che purtroppo non pare che le soluzioni chirurgiche adottate abbiano avuto un sostanziale successo, anzi forse hanno comportato almeno finora, nei quasi 3 anni dal primo intervento, un piccolo “calvario” che, pur con qualche riduzione della sintomatologia algica, ha comportato altri inconvenienti e non risolto le difficoltà funzionali;
si può anzi ritenere che negli ultimi 3 anni i disturbi non siano nel complesso sensibilmente migliorati rispetto agli anni precedenti.
La condizione delle strutture osteo-articolari del ricorrente, in particolare del tratto lombo- sacrale del rachide, ha attualmente un importante rilievo radiologico oltre che naturalmente clinico, per la presenza di almeno un'ernia e di numerose protrusioni discali e per gli esiti degli interventi chirurgici a partire dal primo di artrodesi L1-S1 e laminectomia decompressiva.
Come già detto, un processo artrosico può riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute (ed alla storia) del soggetto ma questo non sembra specificamente il caso del ricorrente.
E' certamente possibile una causalità di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare l'importanza dello svolgimento prolungato di attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per lo scheletro del soggetto.
Aggiungo peraltro che sulla base degli elementi disponibili, sia dei dati anamnestici sia anche delle testimonianze raccolte, si può ritenere che il rischio di danni all'apparato osteo- articolare sia riferibile con assoluta prevalenza al periodo di svolgimento delle mansioni di autista (1986-2007) e sia stato - se non cessato - certamente assai meno significativo negli anni successivi, fino al pensionamento.
Ci si può porre a latere la domanda se l'aggravamento verificatosi negli ultimi anni sia collegabile all'attività svolta dopo il 2007 da parte del ricorrente, come del resto si sostiene nella relazione del C.t.p. e nella memoria del legale del sig. Pt_1
La risposta a questa domanda non è semplice, perché in una situazione come quella già presente da almeno 20 anni un qualche aggravamento si sarebbe potuto verificare presumibilmente per qualsiasi attività di tipo fisico, anche non particolarmente faticosa, usurante o caratterizzata da elementi “pericolosi” per l'apparato osteo-articolare ed in particolare per il rachide. In ogni modo, il sig. ha svolto mansioni che Pt_1 comportavano talora la guida dei mezzi di trasporto, o lo stazionamento sugli stessi in marcia, talora (forse soprattutto) la guida di autovetture, oltre alla deambulazione e alla stazione eretta non occasionale.
Da notare che le visite periodiche dei medici competenti si sono sempre concluse con un giudizio d'idoneità (senza condizioni).
Sulla base di quanto ho potuto comprendere e degli atti disponibili, le caratteristiche delle mansioni svolte dal ricorrente a partire dal 2007 non sembrano comunque specificamente e rilevantemente rischiose più di altre “normali” attività di tipo fisico, certamente non comportavano guida continua e posture incongrue in misura confrontabile con quelle legate alle mansioni di autista di autobus per il trasporto pubblico locale.
Ripeto in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia vertebrale del sig. può essere causalmente o concausalmente attribuita Pt_1 con molte probabilità sia a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) sia anche
- ed in misura prevalente - a vari fattori lavorativi “negativi”, quali esposizione a vibrazioni, mantenimento di posture incongrue e fatiche, a cui il ricorrente è stato esposto per gran parte della sua vita lavorativa, almeno fino al 2007.
Stante l'evidenziazione obiettiva e strumentale dell'attuale situazione vertebrale, ritengo che la patologia nel complesso comporti (e comportasse) in questi ultimi anni un danno valutabile attorno almeno al 24-25%. Può essere assunta come voce di riferimento la n. 193 delle Tabella del danno biologico (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - Fino a 25).
Non ho preso in esame la situazione del rachide cervicale, ricordo comunque che già una radiografia eseguita nel 2013 evidenziava “riduzione della fisiologica lordosi cervicale con manifestazioni di spondilo-uncoartrosi, più evidenti al tratto inferiore e discopatie C5-C6,
C6-C7 e C7-D1”>>.
Il CTU, dunque, ha così condivisibilmente concluso:
< all'origine lavorativa (con una definizione di cautela) una quota parte di danno in misura quanto meno non inferiore ai 2/3, valutando quindi un danno su base professionale con invalidità pari al 16%.
Il quesito postomi implica comunque - come già detto - di rispondere a varie questioni:
1) Se il ricorrente stesso sia affetto da malattia muscolo scheletrica tabellata o comunque di origine professionale...
L'ernia lombare - come già ricordato - è annoverata tra le malattie tabellate, peraltro è vero
- come scritto in entrambe le memorie dei legali delle parti - che (anche nel recente Decreto
10/10/2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) le lavorazioni indicate relativamente alla voce 73 (appunto l'ernia discale lombare) sono così elencate:
a) Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci. La guida di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non è quindi specificamente indicata.
Se si vuole rispettare “rigidamente” la Tabella, ne consegue che la patologia del ricorrente va considerata come malattia non tabellata.
2) Quale sia il grado di menomazione definibile come conseguenza professionale…
Come detto sopra, ritengo sia valutabile un danno di origine lavorativa nella misura del
16%.
3) La decorrenza….
In merito posso dire che certamente la situazione attuale non è sostanzialmente dissimile da quella constatabile alla data della domanda posta all' , cioè al 20/10/2021 (pochi mesi CP_1 prima che fosse eseguito l'intervento chirurgico).
Si può aggiungere che la situazione era già piuttosto “seria” in precedenza ma ha subito un sostanziale aggravamento sintomatologico tra il 2019 ed il 2022 (vedasi il referto del neurochirurgico curante dell'11/02/2022: “Clamoroso peggioramento clinico con parestesia
AI destro e claudicatio a pochi metri;
alla luce del peggioramento clinico si avanza il paziente in A1 per velocizzare la procedura ormai necessaria e non procrastinabile”).
4) Se e quando la patologia si sia manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa….
Non v'è dubbio che la patologia è comparsa da molti anni (almeno 20), come risulta non solo dai riferimenti anamnestici ma anche dai riscontri strumentali: le RM lombo-sacrale del 2005 e poi del 2014 evidenziavano già la presenza dell'ernia e delle protrusioni discali nell'ambito di una spondilartrosi del tratto inferiore del rachide.
Credo di poter dedurre che il ricorrente fosse consapevole da tempo non solo (ovviamente) dei propri disturbi ma anche dei possibili legami tra gli stessi e l'attività lavorativa che aveva svolto e che stava svolgendo. “L'esplosione” tra il 2019 ed il 2022, con il ricorso all'intervento chirurgico, è interpretabile come passaggio peggiorativo ma non certo come il primo segnale della patologia né come “improvvisa” assunzione di consapevolezza delle implicazioni della stessa, che con tutta probabilità sono precedenti e risalgono a vari anni prima>>. 3. Il CTU si è fatto anche carico di esaminare attentamente e di confutare, in modo convincente e motivato, le osservazioni critiche dei Consulenti tecnici delle parti, nei seguenti termini:CP_1 CP_1 che secondo l' sarebbe stato - come desumibile dal DVR dell'AMT - “nullo” almeno CP_1 dal 2006-2007, anno in cui il sig. cessò di espletare le mansioni continuative di Pt_1 autista di autobus.
Il dott. ammette peraltro che la patologia vertebrale del ricorrente potrebbe esser Tes_1 correlata al lavoro svolto precedentemente, appunto come autista, in conseguenza della guida di mezzi più “obosoleti”. Considerando peraltro che la patologia era già presente nel
2005, il C.t. dell' insiste sul fatto che la domanda di malattia professionale è stata CP_1 presentata ben oltre il periodo massimo di indennizzabilità pari a 1 anno per le ernie del disco secondo le Tabelle Ministeriali.
Rispetto alle osservazioni del dott. , posso solo dissentire dalla definizione un po' Tes_1 drastica di “nullità” del rischio, anche se io stesso ho ricordato che la situazione lavorativa fino al 2007 è stata certamente molto differente da quella successiva, essendo il rischio legato allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio ben diverso da quello attribuibile alle mansioni eseguite dal ricorrente nei 15 anni successivi.
Come detto nella mia relazione, il collegamento va fatto tra le mansioni di autiststa e la patologia spondilartrosica, del resto insorta appunto prima del cambiamento di mansioni, pur se in seguito aggravatasi soprattutto sul piano sintomatologico e clinico.
Il C.t. per il ricorrente “ammette” la riduzione del rischio di danni al rachide nel periodo post-2007 ma ritiene che quel rischio fosse, seppur in minor misura, presente anche negli ultimi anni.
Il dott. Profumo espone che l'aggravamento della sintomatologia verificatosi negli ultimi anni ha fatto sì che il ricorrente “avesse piena coscienza della gravità della patologia dopo il 2020”, e che non ci sono elementi per ritenere che in precedenza “abbia avuto sentore che i problemi fossero di entità così rilevante”, il che motiva la richiesta di riconoscimento fatta a distanza di tempo, e ancora in presenza di attività lavorativa. Rispetto alle osservazioni del C.t. del ricorrente, devo obiettare che certamente le conseguenze della patologia vertebrale si sono aggravate sintomatologicamente negli ultimi
5 anni circa, ma ricordo ancora - come più volte riportato nella mia relazione - che i primi accertamenti strumentali risalgono a molti anni prima (v. RM del 2005 e del 2014) e che lo stesso ricorrente ha riferito un'insorgenza dei disturbi nei primi anni 2000; sostenere che la consapevolezza del legame con il lavoro sia stata acquisita solo negli ultimi anni proprio in base all'aggravamento dei sintomi mi pare un passaggio piuttosto ardito, che non ritengo di poter condividere: consapevolezza dell'aggravamento e consapevolezza del nesso tra lavoro e patologia sono evidentemente due questioni differenti, e la domanda postami è “da quando la patologia si sia manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa”.
L'aggravamento si è verificato verso il 2019 (vedasi la lettera di dimissione ospedaliera del
16/03/2022, dopo il primo intervento chirurgico alla colonna: “Anamnesi patologica prossima: Lombalgia nota da 20 anni. Dal 2019 al 2019 circa il paziente riporta la comparsa di cedimento a livello di AAII durante la deambulazione e di parestesie urenti a livello di superficie laterale di coscia e gamba bilateralmente”).
L'aggravamento è ovviamente importante ma - a mio parere - è la patologia, presente da molti anni, e non l'aggravamento delle conseguenze della stessa, che può aver portato alla consapevolezza del nesso tra il danno alla salute e l'attività lavorativa.
[…]
Sulla base di quanto esposto fin qui, non trovo nelle citate osservazioni elementi e motivazioni che mi inducano a modificare le mie conclusioni, che pertanto riporto nel seguito, ovviamente rimettendole all'attenzione ed alla valutazione del Giudice>>.
Il dott. dunque, ha mantenuto ferme, ragionevolmente e Per_2 motivatamente, le proprie conclusioni anche all'esito delle osservazioni dei consulenti delle parti.
4. Il CTU, inoltre, è stato sentito a chiarimenti, nell'udienza dell'8.5.2025, in relazione a taluni aspetti e circostanze di particolare rilievo ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione proposta dall' . CP_1
In tale sede, dunque, ha precisato: <… premetto che i problemi artrosici del ricorrente risalgono a 20 anni addietro e oltre, tanto che il primo accertamento sanitario che ha posto in evidenza un'ernia discale risale al
2005. Ritengo anche che il ricorrente, come generalmente i lavoratori del suo settore, fosse consapevole dei possibili effetti del lavoro svolto sulla colonna vertebrale.
Molto più difficile è riferire quando la patologia di origine professionale abbia superato la soglia minima indennizzabile e quando il ricorrente abbia avuto consapevolezza di tale situazione. Dal punto di vista soggettivo, ritengo che il ricorrente abbia percepito un aggravamento sensibile della sua condizione a partire dal 2019, quando sono comparsi nuovi sintomi neurologici che poi sono stati riscontrati strumentalmente attraverso risonanza magnetica di gennaio 2021 e che infine hanno portato all'intervento effettuato nel marzo 2022.
Non posso escludere che dal punto di vista medico-legale, già sulla base degli esiti della risonanza magnetica del 2014, potessero ritenersi sussistenti esiti permanenti pari all'incirca al 50 % di quelli finalmente accertati. Ciò può essere dedotto dal numero di ernie attestate dalle risonanze magnetiche effettuate nel corso degli anni.
ADR: ritengo, esaminata anche la documentazione medica a disposizione e rilevata l'assenza agli atti esaminati di domande di indennizzo anteriori a quella del 2021, che il ricorrente possa essersi ragionevolmente reso conto di soffrire di una patologia professionale indennizzabile negli anni 2019/2021. Più probabilmente verso il 2020/2021, quando vi sono stati riscontri clinici e il curante gli ha comunicato la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
ADR: posso dire con certezza che la situazione, sia anatomica sia sintomatologica, a partire dal 2019 è stata molto più grave rispetto a quella precedente, essendosi evidenziate, rispetto ai precedenti episodi di lombalgie e sciatalgie, difficoltà persistenti a deambulare e parestesie agli arti inferiori>>.
5. Ebbene, le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In particolare, quanto al nesso di causalità, “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr. Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004, 13928/2004)”
(Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi,
e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009)”
(Cass.,12 ottobre 2012, n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
6. Nel caso in questione, allora, sulla base delle corrette valutazioni del CTU, che hanno tenuto conto anche della tipologia delle lavorazioni svolte, può ritenersi dimostrata la probabilità qualificata che (solo) una parte (menomazione dell'16%) degli effetti patologici che caratterizzano il ricorrente, sia di origine professionale, risultando l'altra (e meno significativa) riconducibile a cause comuni, tra cui il fisiologico “invecchiamento”, in un soggetto predisposto.
Ne consegue l'indennizzabilità dei detti postumi nei limiti dell'16%.
7. Appare infondata l'eccezione dell' , di prescrizione (triennale) del diritto, CP_1 ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, a fronte di domanda di riconoscimento della prestazione del 20.10.2021.
8. Occorre premettere, al riguardo, che per giurisprudenza costante <Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile>> (Cass. n. 14281/2011; conf. ex plurimis, Cass. ord.
n. 1661/2020, n. 2842/2018, n. 598/2016, n. 10441/2007, n. 16613/2004).
Con particolare riguardo alla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (per il quale v. la fondamentale Cass. n. 13806/2023):
<24. In materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico.
25. Posto che, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale. La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione>>.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre effettuare <… un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale>> (ibidem; conf. Cass. n. 2842/2018 cit.).
Sembra ragionevole estendere tale tipo di valutazioni anche al requisito
(dell'indennizzabilità, sotto l'aspetto) del “raggiungimento della misura minima indennizzabile”.
9. Ora, secondo le motivate indicazioni del CTU, il ricorrente ha avuto contezza o ha potuto averla, del raggiungimento di tale soglia, a partire dal 2019, se non dal 2020, perché - pur caratterizzato da problemi al rachide risalenti nel tempo, a fronte dei quali, comunque, non ha omesso di sottoporsi, nel corso degli anni, a visite e controlli – è andato incontro (solo) nei detti anni, ad un marcato aggravamento, associato a nuovi sintomi neurologici, riscontrati strumentalmente attraverso risonanza magnetica del gennaio 2021 e all'origine del successivo intervento chirurgico del marzo 2022. Se è vero che, secondo il CTU, già la risonanza magnetica del 2014 avrebbero potuto, forse, evidenziare esiti permanenti indennizzabili, è altresì vero che nessun elemento fattuale e/o documentale attesta che al ricorrente siano stati evidenziati, in tale precedente fase, il nesso con l'attività lavorativa e l'esistenza di lesioni indennizzabili
(anche) in regione della loro entità.
Ciò sorregge la ricostruzione del CTU, secondo la quale, “esaminata anche la documentazione medica a disposizione e rilevata l'assenza agli atti esaminati di domande di indennizzo anteriori a quella del 2021”, è ragionevole ritenere che il ricorrente si sia reso conto “… di soffrire di una patologia professionale indennizzabile negli anni 2019/2021.
Più probabilmente verso il 2020/2021, quando vi sono stati riscontri clinici e il curante gli ha comunicato la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico”.
Siccome, ai presenti fini, gli elementi costitutivi dell'entità del danno e dell'eziologia di esso debbono essere valutati congiuntamente, è d'uopo osservare, altresì, che nel caso di specie certamente non ricorrono significativi elementi obiettivi, da cui possa desumersi la conoscenza o conoscibilità, da parte del sig. della natura Pt_1 professionale della patologia (una volta divenuta, per entità dei postumi) indennizzabile, oltre tre anni prima della presentazione della domanda amministrativa.
Si osserva (alla luce delle indicazioni del CTU) che le visite periodiche dei medici competenti (v. anche doc. 7 ) si sono sempre concluse con un giudizio d'idoneità CP_1
(senza limitazioni e condizioni) e che le visite specialistiche e gli esami cui il sig. si è sottoposto nel corso degli anni hanno dato evidenza di una patologia Pt_1
(“comune”), ma non dell'origine professionale della stessa (v. anche doc. 2 ric.).
D'altra parte, una cosa è la soggettiva convinzione del lavoratore che le proprie problematiche di salute possano avere “qualcosa a che fare” con in lavoro svolto, altra la conoscenza o conoscibilità (sulla scorta delle nozioni scientifiche accessibili attraverso la consultazione del medico) della natura professionale della patologia, desumibile da elementi oggettivi ed esterni a colui che ne è portatore, quali appunto la domanda amministrativa o la diagnosi medica. E tali ultimi elementi, nella specie, fanno difetto.
Si aggiunga che il nesso tra l'attività lavorativa e le patologie del rachide, che qui si asserisce da tempo conosciuto o conoscibile (per sua scienza personale?) dal lavoratore, non è stato ritenuto sussistente neppure dall' e neppure nel settembre 2022, perché CP_1 la “respinta” (doc. 4 ric.) è stata così motivata: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata”. Non, dunque, sulla base della prescrizione del diritto.
Nello stesso senso le valutazioni del dirigente medico di cui alla successiva CP_1
“relazione medica” (doc. 1 ). CP_1
E' evidente, altresì, che nel caso in questione l'accertamento dell'origine lavorativa risulta particolarmente complesso, perché si tratta di malattia non tabellata e multifattoriale
(v. relazione CTU), rispetto alla quale, dunque, è tutt'altro che agevole, per gli stessi medici
(anche specializzati), formulare un giudizio causale in termini di certezza o elevata probabilità. Le valutazioni effettuate dall' , di cui si è detto, lo confermano. CP_1
Così pure, conferma le difficoltà il fatto che il CTU dott. abbia Per_2 ritenuto sussistente una “concausa d'invalidità”, ciò che implica il sovrapporsi di cause differenti (lavorative ed extralavorative), ciascuna delle quali autonomamente incidente sul segmento corporeo in considerazione.
Si è (tutt'oggi) ben lontani, dunque, dall'evidenza di un unico e lampante nesso eziologico.
Possono contribuire, infine, ad escludere la “negligenza” del lavoratore, le caratteristiche del medesimo, che ha un livello d'istruzione non elevato (“licenza media inferiore”: v. rel. CTU) e ha svolto per lunghi anni mansioni di autista, operando poi nel settore del controllo dei titoli di viaggio, anche con ruolo di responsabilità, ma comunque attendendo a mansioni di non particolare impegno intellettuale.
Sembra, infatti, che il livello di diligenza esigibile possa differire da soggetto a soggetto, alla luce di condizioni obiettive, riferibili al singolo, quali scolarità, competenze professionali, livello culturale, ambiente sociale di provenienza…, in quanto atte ad ostacolare la conoscibilità dell'origine professionale della malattia.
Deve ritenersi, conclusivamente, che il ricorrente, nonostante l'adozione della diligenza esigibile, abbia potuto conoscere di essere affetto da patologia professionale, inoltre comportante postumi (limitatamente a quelli di origine professionale, appunto) superiori al minimo indennizzabile, solo nel momento della presentazione della domanda amministrativa e, comunque, a tutto concedere, non prima del gennaio 2019. Cosicché
l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
10. Pertanto, l' deve essere condannato a costituire e a corrispondere al CP_1 ricorrente la rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito (di origine professionale), corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente spetta, inoltre, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello della predetta domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 16 legge n. 412/91.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto;
aumentate, però, del 20 % in ragione delle modalità di redazione del ricorso, tali da consentire la consultazione dei documenti), a carico dell' ; con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario. CP_1
12. Del pari e per la medesima ragione, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado pari al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.10.2021; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che CP_1 liquida nella somma di euro 5.568,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Alessandro Palmerini;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, il 1° luglio 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 525/2024 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] unico ed elettivamente domiciliato in Genova
Piazza della Vittoria n. 14/18, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Palmerini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (PEC: . Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l' (codice Controparte_1 fiscale: ) - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. Per_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n.
[...]
93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, CP_1 previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 16% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro condannare l' alla costituzione CP_1 ed al pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 16% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura inferiore al
16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata.
Spese come per legge anche ai sensi del novellato art. 152 disp. att. c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2024, il sig. Parte_1 premesso di essere affetto da malattia professionale “ernie discali lombari”, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione delle conseguenti prestazioni di CP_1 legge.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, deducendo l'inidoneità del rischio CP_1 lavorativo a cagionare la patologia lamentata, da ritenersi non tabellata alla luce delle lavorazioni (peraltro cessate nel 2007, quanto a quelle in qualche modo “a rischio”) e del decorso (dal 2007, appunto) del termine massimo di operatività della presunzione tabellare.
L' ha altresì eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere la prestazione, se CP_1 ed in quanto la patologia “sia insorta in misura indennizzabile in epoca anteriore a tre anni e
150 giorni dalla data della domanda amministrativa del 20.10.21”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 3 testimoni.
E' stata poi espletata CTU medico-legale, di cui è stato incaricato il dott.
[...]
Per_2
Dopo il deposito della CTU, il dott. stato sentito a chiarimenti. Per_2
Quindi, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti.
Il difensore del ricorrente ha insistito come in atti.
Il difensore dell' ha contestato la CTU, richiamando le osservazioni del CP_1 proprio CTP, e ha insistito nell'eccezione di prescrizione e comunque come in memoria.
Il difensore di parte attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione, “per difetto di prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per far decorrere la stessa”.
2. La domanda è fondata, per le ragioni che seguono.
Il dott. nella propria relazione, con ampia e convincente Persona_2 motivazione, aderente alle risultanze delle prove orali e della documentazione agli atti, ha così ritenuto:
<… mi parrebbe alquanto poco credibile escludere (o non ammettere che) lavorando come autista (in misura nettamente prevalente di trasporto pubblico), per un periodo prolungato di almeno 25 anni, il sig. sia stato esposto al rischio di danni all'apparato osteo- Pt_1 articolare.
Ritengo che nel caso presente si debba pensare ad un complesso di rischi incidenti sulle strutture fisiche, in particolare su quelle osteo-articolari: posture obbligate e talora incongrue mantenute prolungatamente, vibrazioni, fatica psico-fisica, tutti elementi tali da comportare un'esposizione a fattori negativi potenzialmente “aggressivi” e usuranti per il fisico e in particolare per le strutture osteo-articolari, segnatamente per l'intero rachide.
Anche se in questi casi è difficile (o impossibile) raggiungere certezze, è pertanto opinione del sottoscritto C.t.u. che l'attività lavorativa del sig. abbia comportato il rischio - Pt_1 eventualmente a maggior ragione in un soggetto predisposto - di danni all'apparato osteo- artro-muscolare.
Credo che molti elementi depongano per la considerazione che l'attività di autista del ricorrente, iniziata in gioventù e svolta a lungo, abbia svolto un ruolo tutt'altro che secondario nel determinismo della patologia rachidea. E in effetti la presenza di ernie e protrusioni discali, per l'entità delle alterazioni e per l'epoca di comparsa in età non avanzata, è difficilmente interpretabile come “fisiologico invecchiamento” delle strutture oste-articolari. La sintomatologia dolorosa, i problemi artrosici del soggetto, sono iniziati da molto tempo, almeno da una ventina d'anni, anche se probabilmente si sono andati progressivamente aggravando.
Va aggiunto che purtroppo non pare che le soluzioni chirurgiche adottate abbiano avuto un sostanziale successo, anzi forse hanno comportato almeno finora, nei quasi 3 anni dal primo intervento, un piccolo “calvario” che, pur con qualche riduzione della sintomatologia algica, ha comportato altri inconvenienti e non risolto le difficoltà funzionali;
si può anzi ritenere che negli ultimi 3 anni i disturbi non siano nel complesso sensibilmente migliorati rispetto agli anni precedenti.
La condizione delle strutture osteo-articolari del ricorrente, in particolare del tratto lombo- sacrale del rachide, ha attualmente un importante rilievo radiologico oltre che naturalmente clinico, per la presenza di almeno un'ernia e di numerose protrusioni discali e per gli esiti degli interventi chirurgici a partire dal primo di artrodesi L1-S1 e laminectomia decompressiva.
Come già detto, un processo artrosico può riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute (ed alla storia) del soggetto ma questo non sembra specificamente il caso del ricorrente.
E' certamente possibile una causalità di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare l'importanza dello svolgimento prolungato di attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per lo scheletro del soggetto.
Aggiungo peraltro che sulla base degli elementi disponibili, sia dei dati anamnestici sia anche delle testimonianze raccolte, si può ritenere che il rischio di danni all'apparato osteo- articolare sia riferibile con assoluta prevalenza al periodo di svolgimento delle mansioni di autista (1986-2007) e sia stato - se non cessato - certamente assai meno significativo negli anni successivi, fino al pensionamento.
Ci si può porre a latere la domanda se l'aggravamento verificatosi negli ultimi anni sia collegabile all'attività svolta dopo il 2007 da parte del ricorrente, come del resto si sostiene nella relazione del C.t.p. e nella memoria del legale del sig. Pt_1
La risposta a questa domanda non è semplice, perché in una situazione come quella già presente da almeno 20 anni un qualche aggravamento si sarebbe potuto verificare presumibilmente per qualsiasi attività di tipo fisico, anche non particolarmente faticosa, usurante o caratterizzata da elementi “pericolosi” per l'apparato osteo-articolare ed in particolare per il rachide. In ogni modo, il sig. ha svolto mansioni che Pt_1 comportavano talora la guida dei mezzi di trasporto, o lo stazionamento sugli stessi in marcia, talora (forse soprattutto) la guida di autovetture, oltre alla deambulazione e alla stazione eretta non occasionale.
Da notare che le visite periodiche dei medici competenti si sono sempre concluse con un giudizio d'idoneità (senza condizioni).
Sulla base di quanto ho potuto comprendere e degli atti disponibili, le caratteristiche delle mansioni svolte dal ricorrente a partire dal 2007 non sembrano comunque specificamente e rilevantemente rischiose più di altre “normali” attività di tipo fisico, certamente non comportavano guida continua e posture incongrue in misura confrontabile con quelle legate alle mansioni di autista di autobus per il trasporto pubblico locale.
Ripeto in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia vertebrale del sig. può essere causalmente o concausalmente attribuita Pt_1 con molte probabilità sia a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) sia anche
- ed in misura prevalente - a vari fattori lavorativi “negativi”, quali esposizione a vibrazioni, mantenimento di posture incongrue e fatiche, a cui il ricorrente è stato esposto per gran parte della sua vita lavorativa, almeno fino al 2007.
Stante l'evidenziazione obiettiva e strumentale dell'attuale situazione vertebrale, ritengo che la patologia nel complesso comporti (e comportasse) in questi ultimi anni un danno valutabile attorno almeno al 24-25%. Può essere assunta come voce di riferimento la n. 193 delle Tabella del danno biologico (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - Fino a 25).
Non ho preso in esame la situazione del rachide cervicale, ricordo comunque che già una radiografia eseguita nel 2013 evidenziava “riduzione della fisiologica lordosi cervicale con manifestazioni di spondilo-uncoartrosi, più evidenti al tratto inferiore e discopatie C5-C6,
C6-C7 e C7-D1”>>.
Il CTU, dunque, ha così condivisibilmente concluso:
< all'origine lavorativa (con una definizione di cautela) una quota parte di danno in misura quanto meno non inferiore ai 2/3, valutando quindi un danno su base professionale con invalidità pari al 16%.
Il quesito postomi implica comunque - come già detto - di rispondere a varie questioni:
1) Se il ricorrente stesso sia affetto da malattia muscolo scheletrica tabellata o comunque di origine professionale...
L'ernia lombare - come già ricordato - è annoverata tra le malattie tabellate, peraltro è vero
- come scritto in entrambe le memorie dei legali delle parti - che (anche nel recente Decreto
10/10/2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) le lavorazioni indicate relativamente alla voce 73 (appunto l'ernia discale lombare) sono così elencate:
a) Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci. La guida di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non è quindi specificamente indicata.
Se si vuole rispettare “rigidamente” la Tabella, ne consegue che la patologia del ricorrente va considerata come malattia non tabellata.
2) Quale sia il grado di menomazione definibile come conseguenza professionale…
Come detto sopra, ritengo sia valutabile un danno di origine lavorativa nella misura del
16%.
3) La decorrenza….
In merito posso dire che certamente la situazione attuale non è sostanzialmente dissimile da quella constatabile alla data della domanda posta all' , cioè al 20/10/2021 (pochi mesi CP_1 prima che fosse eseguito l'intervento chirurgico).
Si può aggiungere che la situazione era già piuttosto “seria” in precedenza ma ha subito un sostanziale aggravamento sintomatologico tra il 2019 ed il 2022 (vedasi il referto del neurochirurgico curante dell'11/02/2022: “Clamoroso peggioramento clinico con parestesia
AI destro e claudicatio a pochi metri;
alla luce del peggioramento clinico si avanza il paziente in A1 per velocizzare la procedura ormai necessaria e non procrastinabile”).
4) Se e quando la patologia si sia manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa….
Non v'è dubbio che la patologia è comparsa da molti anni (almeno 20), come risulta non solo dai riferimenti anamnestici ma anche dai riscontri strumentali: le RM lombo-sacrale del 2005 e poi del 2014 evidenziavano già la presenza dell'ernia e delle protrusioni discali nell'ambito di una spondilartrosi del tratto inferiore del rachide.
Credo di poter dedurre che il ricorrente fosse consapevole da tempo non solo (ovviamente) dei propri disturbi ma anche dei possibili legami tra gli stessi e l'attività lavorativa che aveva svolto e che stava svolgendo. “L'esplosione” tra il 2019 ed il 2022, con il ricorso all'intervento chirurgico, è interpretabile come passaggio peggiorativo ma non certo come il primo segnale della patologia né come “improvvisa” assunzione di consapevolezza delle implicazioni della stessa, che con tutta probabilità sono precedenti e risalgono a vari anni prima>>. 3. Il CTU si è fatto anche carico di esaminare attentamente e di confutare, in modo convincente e motivato, le osservazioni critiche dei Consulenti tecnici delle parti, nei seguenti termini: <c.t. per l' conferma la posizione dell' riguardo all'inidoneità del rischio, Parte_1 C.F._1 residente in [...] unico ed elettivamente domiciliato in Genova
Piazza della Vittoria n. 14/18, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Palmerini, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata ai sensi di legge al ricorso depositato in via telematica (PEC: . Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l' (codice Controparte_1 fiscale: ) - Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il notaio dr. Per_1 iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari al repertorio n.
[...]
93743, raccolta n. 6860, dall'avv. Roberta Tracciano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova, via Gabriele D'Annunzio n. 76 (PEC: Email_2
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“I. Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente alla copertura assicurativa per le lavorazioni descritte e capitolate a prova determinando altresì, CP_1 previa ammissione di CTU, il grado di menomazione conseguente all'accertanda malattia professionale che si indica fin d'ora nella misura del 16% o percentuale meglio vista.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro condannare l' alla costituzione CP_1 ed al pagamento della rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari al 16% (alla liquidazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico in caso di menomazione complessiva accertata in misura inferiore al
16%), nonché al pagamento di tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali CPA ed
IVA nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”;
: CP_1
“Nel merito - Respingere il ricorso perché il diritto è prescritto e comunque perché la domanda è infondata.
Spese come per legge anche ai sensi del novellato art. 152 disp. att. c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 2.2.2024, il sig. Parte_1 premesso di essere affetto da malattia professionale “ernie discali lombari”, ha convenuto in giudizio l' per sentirlo condannare all'erogazione delle conseguenti prestazioni di CP_1 legge.
L' si è costituito ritualmente in giudizio, deducendo l'inidoneità del rischio CP_1 lavorativo a cagionare la patologia lamentata, da ritenersi non tabellata alla luce delle lavorazioni (peraltro cessate nel 2007, quanto a quelle in qualche modo “a rischio”) e del decorso (dal 2007, appunto) del termine massimo di operatività della presunzione tabellare.
L' ha altresì eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere la prestazione, se CP_1 ed in quanto la patologia “sia insorta in misura indennizzabile in epoca anteriore a tre anni e
150 giorni dalla data della domanda amministrativa del 20.10.21”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione di 3 testimoni.
E' stata poi espletata CTU medico-legale, di cui è stato incaricato il dott.
[...]
Per_2
Dopo il deposito della CTU, il dott. stato sentito a chiarimenti. Per_2
Quindi, la vertenza è stata discussa oralmente dai difensori delle parti.
Il difensore del ricorrente ha insistito come in atti.
Il difensore dell' ha contestato la CTU, richiamando le osservazioni del CP_1 proprio CTP, e ha insistito nell'eccezione di prescrizione e comunque come in memoria.
Il difensore di parte attrice ha contestato l'eccezione di prescrizione, “per difetto di prova di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per far decorrere la stessa”.
2. La domanda è fondata, per le ragioni che seguono.
Il dott. nella propria relazione, con ampia e convincente Persona_2 motivazione, aderente alle risultanze delle prove orali e della documentazione agli atti, ha così ritenuto:
<… mi parrebbe alquanto poco credibile escludere (o non ammettere che) lavorando come autista (in misura nettamente prevalente di trasporto pubblico), per un periodo prolungato di almeno 25 anni, il sig. sia stato esposto al rischio di danni all'apparato osteo- Pt_1 articolare.
Ritengo che nel caso presente si debba pensare ad un complesso di rischi incidenti sulle strutture fisiche, in particolare su quelle osteo-articolari: posture obbligate e talora incongrue mantenute prolungatamente, vibrazioni, fatica psico-fisica, tutti elementi tali da comportare un'esposizione a fattori negativi potenzialmente “aggressivi” e usuranti per il fisico e in particolare per le strutture osteo-articolari, segnatamente per l'intero rachide.
Anche se in questi casi è difficile (o impossibile) raggiungere certezze, è pertanto opinione del sottoscritto C.t.u. che l'attività lavorativa del sig. abbia comportato il rischio - Pt_1 eventualmente a maggior ragione in un soggetto predisposto - di danni all'apparato osteo- artro-muscolare.
Credo che molti elementi depongano per la considerazione che l'attività di autista del ricorrente, iniziata in gioventù e svolta a lungo, abbia svolto un ruolo tutt'altro che secondario nel determinismo della patologia rachidea. E in effetti la presenza di ernie e protrusioni discali, per l'entità delle alterazioni e per l'epoca di comparsa in età non avanzata, è difficilmente interpretabile come “fisiologico invecchiamento” delle strutture oste-articolari. La sintomatologia dolorosa, i problemi artrosici del soggetto, sono iniziati da molto tempo, almeno da una ventina d'anni, anche se probabilmente si sono andati progressivamente aggravando.
Va aggiunto che purtroppo non pare che le soluzioni chirurgiche adottate abbiano avuto un sostanziale successo, anzi forse hanno comportato almeno finora, nei quasi 3 anni dal primo intervento, un piccolo “calvario” che, pur con qualche riduzione della sintomatologia algica, ha comportato altri inconvenienti e non risolto le difficoltà funzionali;
si può anzi ritenere che negli ultimi 3 anni i disturbi non siano nel complesso sensibilmente migliorati rispetto agli anni precedenti.
La condizione delle strutture osteo-articolari del ricorrente, in particolare del tratto lombo- sacrale del rachide, ha attualmente un importante rilievo radiologico oltre che naturalmente clinico, per la presenza di almeno un'ernia e di numerose protrusioni discali e per gli esiti degli interventi chirurgici a partire dal primo di artrodesi L1-S1 e laminectomia decompressiva.
Come già detto, un processo artrosico può riconoscere vari apporti eziologici di ordine non solo lavorativo: in alcuni casi tali apporti sono facilmente riconoscibili in base alle condizioni fisiche e di salute (ed alla storia) del soggetto ma questo non sembra specificamente il caso del ricorrente.
E' certamente possibile una causalità di tipo comune ma al tempo stesso non mi parrebbe corretto negare l'importanza dello svolgimento prolungato di attività lavorative potenzialmente usuranti e lesive per lo scheletro del soggetto.
Aggiungo peraltro che sulla base degli elementi disponibili, sia dei dati anamnestici sia anche delle testimonianze raccolte, si può ritenere che il rischio di danni all'apparato osteo- articolare sia riferibile con assoluta prevalenza al periodo di svolgimento delle mansioni di autista (1986-2007) e sia stato - se non cessato - certamente assai meno significativo negli anni successivi, fino al pensionamento.
Ci si può porre a latere la domanda se l'aggravamento verificatosi negli ultimi anni sia collegabile all'attività svolta dopo il 2007 da parte del ricorrente, come del resto si sostiene nella relazione del C.t.p. e nella memoria del legale del sig. Pt_1
La risposta a questa domanda non è semplice, perché in una situazione come quella già presente da almeno 20 anni un qualche aggravamento si sarebbe potuto verificare presumibilmente per qualsiasi attività di tipo fisico, anche non particolarmente faticosa, usurante o caratterizzata da elementi “pericolosi” per l'apparato osteo-articolare ed in particolare per il rachide. In ogni modo, il sig. ha svolto mansioni che Pt_1 comportavano talora la guida dei mezzi di trasporto, o lo stazionamento sugli stessi in marcia, talora (forse soprattutto) la guida di autovetture, oltre alla deambulazione e alla stazione eretta non occasionale.
Da notare che le visite periodiche dei medici competenti si sono sempre concluse con un giudizio d'idoneità (senza condizioni).
Sulla base di quanto ho potuto comprendere e degli atti disponibili, le caratteristiche delle mansioni svolte dal ricorrente a partire dal 2007 non sembrano comunque specificamente e rilevantemente rischiose più di altre “normali” attività di tipo fisico, certamente non comportavano guida continua e posture incongrue in misura confrontabile con quelle legate alle mansioni di autista di autobus per il trasporto pubblico locale.
Ripeto in conclusione che - pur senza certezze, non possibili in casi come questo - la patologia vertebrale del sig. può essere causalmente o concausalmente attribuita Pt_1 con molte probabilità sia a fattori personali comuni (costituzionali, genetici, ecc.) sia anche
- ed in misura prevalente - a vari fattori lavorativi “negativi”, quali esposizione a vibrazioni, mantenimento di posture incongrue e fatiche, a cui il ricorrente è stato esposto per gran parte della sua vita lavorativa, almeno fino al 2007.
Stante l'evidenziazione obiettiva e strumentale dell'attuale situazione vertebrale, ritengo che la patologia nel complesso comporti (e comportasse) in questi ultimi anni un danno valutabile attorno almeno al 24-25%. Può essere assunta come voce di riferimento la n. 193 delle Tabella del danno biologico (Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare - Fino a 25).
Non ho preso in esame la situazione del rachide cervicale, ricordo comunque che già una radiografia eseguita nel 2013 evidenziava “riduzione della fisiologica lordosi cervicale con manifestazioni di spondilo-uncoartrosi, più evidenti al tratto inferiore e discopatie C5-C6,
C6-C7 e C7-D1”>>.
Il CTU, dunque, ha così condivisibilmente concluso:
< all'origine lavorativa (con una definizione di cautela) una quota parte di danno in misura quanto meno non inferiore ai 2/3, valutando quindi un danno su base professionale con invalidità pari al 16%.
Il quesito postomi implica comunque - come già detto - di rispondere a varie questioni:
1) Se il ricorrente stesso sia affetto da malattia muscolo scheletrica tabellata o comunque di origine professionale...
L'ernia lombare - come già ricordato - è annoverata tra le malattie tabellate, peraltro è vero
- come scritto in entrambe le memorie dei legali delle parti - che (anche nel recente Decreto
10/10/2023 “Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura”) le lavorazioni indicate relativamente alla voce 73 (appunto l'ernia discale lombare) sono così elencate:
a) Lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico con macchine che espongono all'azione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura.
b) Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo abituale e sistematico in assenza di ausili efficaci. La guida di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale non è quindi specificamente indicata.
Se si vuole rispettare “rigidamente” la Tabella, ne consegue che la patologia del ricorrente va considerata come malattia non tabellata.
2) Quale sia il grado di menomazione definibile come conseguenza professionale…
Come detto sopra, ritengo sia valutabile un danno di origine lavorativa nella misura del
16%.
3) La decorrenza….
In merito posso dire che certamente la situazione attuale non è sostanzialmente dissimile da quella constatabile alla data della domanda posta all' , cioè al 20/10/2021 (pochi mesi CP_1 prima che fosse eseguito l'intervento chirurgico).
Si può aggiungere che la situazione era già piuttosto “seria” in precedenza ma ha subito un sostanziale aggravamento sintomatologico tra il 2019 ed il 2022 (vedasi il referto del neurochirurgico curante dell'11/02/2022: “Clamoroso peggioramento clinico con parestesia
AI destro e claudicatio a pochi metri;
alla luce del peggioramento clinico si avanza il paziente in A1 per velocizzare la procedura ormai necessaria e non procrastinabile”).
4) Se e quando la patologia si sia manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa….
Non v'è dubbio che la patologia è comparsa da molti anni (almeno 20), come risulta non solo dai riferimenti anamnestici ma anche dai riscontri strumentali: le RM lombo-sacrale del 2005 e poi del 2014 evidenziavano già la presenza dell'ernia e delle protrusioni discali nell'ambito di una spondilartrosi del tratto inferiore del rachide.
Credo di poter dedurre che il ricorrente fosse consapevole da tempo non solo (ovviamente) dei propri disturbi ma anche dei possibili legami tra gli stessi e l'attività lavorativa che aveva svolto e che stava svolgendo. “L'esplosione” tra il 2019 ed il 2022, con il ricorso all'intervento chirurgico, è interpretabile come passaggio peggiorativo ma non certo come il primo segnale della patologia né come “improvvisa” assunzione di consapevolezza delle implicazioni della stessa, che con tutta probabilità sono precedenti e risalgono a vari anni prima>>. 3. Il CTU si è fatto anche carico di esaminare attentamente e di confutare, in modo convincente e motivato, le osservazioni critiche dei Consulenti tecnici delle parti, nei seguenti termini:
Il dott. ammette peraltro che la patologia vertebrale del ricorrente potrebbe esser Tes_1 correlata al lavoro svolto precedentemente, appunto come autista, in conseguenza della guida di mezzi più “obosoleti”. Considerando peraltro che la patologia era già presente nel
2005, il C.t. dell' insiste sul fatto che la domanda di malattia professionale è stata CP_1 presentata ben oltre il periodo massimo di indennizzabilità pari a 1 anno per le ernie del disco secondo le Tabelle Ministeriali.
Rispetto alle osservazioni del dott. , posso solo dissentire dalla definizione un po' Tes_1 drastica di “nullità” del rischio, anche se io stesso ho ricordato che la situazione lavorativa fino al 2007 è stata certamente molto differente da quella successiva, essendo il rischio legato allo svolgimento delle mansioni di operatore di esercizio ben diverso da quello attribuibile alle mansioni eseguite dal ricorrente nei 15 anni successivi.
Come detto nella mia relazione, il collegamento va fatto tra le mansioni di autiststa e la patologia spondilartrosica, del resto insorta appunto prima del cambiamento di mansioni, pur se in seguito aggravatasi soprattutto sul piano sintomatologico e clinico.
Il C.t. per il ricorrente “ammette” la riduzione del rischio di danni al rachide nel periodo post-2007 ma ritiene che quel rischio fosse, seppur in minor misura, presente anche negli ultimi anni.
Il dott. Profumo espone che l'aggravamento della sintomatologia verificatosi negli ultimi anni ha fatto sì che il ricorrente “avesse piena coscienza della gravità della patologia dopo il 2020”, e che non ci sono elementi per ritenere che in precedenza “abbia avuto sentore che i problemi fossero di entità così rilevante”, il che motiva la richiesta di riconoscimento fatta a distanza di tempo, e ancora in presenza di attività lavorativa. Rispetto alle osservazioni del C.t. del ricorrente, devo obiettare che certamente le conseguenze della patologia vertebrale si sono aggravate sintomatologicamente negli ultimi
5 anni circa, ma ricordo ancora - come più volte riportato nella mia relazione - che i primi accertamenti strumentali risalgono a molti anni prima (v. RM del 2005 e del 2014) e che lo stesso ricorrente ha riferito un'insorgenza dei disturbi nei primi anni 2000; sostenere che la consapevolezza del legame con il lavoro sia stata acquisita solo negli ultimi anni proprio in base all'aggravamento dei sintomi mi pare un passaggio piuttosto ardito, che non ritengo di poter condividere: consapevolezza dell'aggravamento e consapevolezza del nesso tra lavoro e patologia sono evidentemente due questioni differenti, e la domanda postami è “da quando la patologia si sia manifestata e quando il lavoratore ne abbia avuta consapevolezza e abbia potuto conoscerne il nesso eziologico con l'attività lavorativa”.
L'aggravamento si è verificato verso il 2019 (vedasi la lettera di dimissione ospedaliera del
16/03/2022, dopo il primo intervento chirurgico alla colonna: “Anamnesi patologica prossima: Lombalgia nota da 20 anni. Dal 2019 al 2019 circa il paziente riporta la comparsa di cedimento a livello di AAII durante la deambulazione e di parestesie urenti a livello di superficie laterale di coscia e gamba bilateralmente”).
L'aggravamento è ovviamente importante ma - a mio parere - è la patologia, presente da molti anni, e non l'aggravamento delle conseguenze della stessa, che può aver portato alla consapevolezza del nesso tra il danno alla salute e l'attività lavorativa.
[…]
Sulla base di quanto esposto fin qui, non trovo nelle citate osservazioni elementi e motivazioni che mi inducano a modificare le mie conclusioni, che pertanto riporto nel seguito, ovviamente rimettendole all'attenzione ed alla valutazione del Giudice>>.
Il dott. dunque, ha mantenuto ferme, ragionevolmente e Per_2 motivatamente, le proprie conclusioni anche all'esito delle osservazioni dei consulenti delle parti.
4. Il CTU, inoltre, è stato sentito a chiarimenti, nell'udienza dell'8.5.2025, in relazione a taluni aspetti e circostanze di particolare rilievo ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione proposta dall' . CP_1
In tale sede, dunque, ha precisato: <… premetto che i problemi artrosici del ricorrente risalgono a 20 anni addietro e oltre, tanto che il primo accertamento sanitario che ha posto in evidenza un'ernia discale risale al
2005. Ritengo anche che il ricorrente, come generalmente i lavoratori del suo settore, fosse consapevole dei possibili effetti del lavoro svolto sulla colonna vertebrale.
Molto più difficile è riferire quando la patologia di origine professionale abbia superato la soglia minima indennizzabile e quando il ricorrente abbia avuto consapevolezza di tale situazione. Dal punto di vista soggettivo, ritengo che il ricorrente abbia percepito un aggravamento sensibile della sua condizione a partire dal 2019, quando sono comparsi nuovi sintomi neurologici che poi sono stati riscontrati strumentalmente attraverso risonanza magnetica di gennaio 2021 e che infine hanno portato all'intervento effettuato nel marzo 2022.
Non posso escludere che dal punto di vista medico-legale, già sulla base degli esiti della risonanza magnetica del 2014, potessero ritenersi sussistenti esiti permanenti pari all'incirca al 50 % di quelli finalmente accertati. Ciò può essere dedotto dal numero di ernie attestate dalle risonanze magnetiche effettuate nel corso degli anni.
ADR: ritengo, esaminata anche la documentazione medica a disposizione e rilevata l'assenza agli atti esaminati di domande di indennizzo anteriori a quella del 2021, che il ricorrente possa essersi ragionevolmente reso conto di soffrire di una patologia professionale indennizzabile negli anni 2019/2021. Più probabilmente verso il 2020/2021, quando vi sono stati riscontri clinici e il curante gli ha comunicato la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico.
ADR: posso dire con certezza che la situazione, sia anatomica sia sintomatologica, a partire dal 2019 è stata molto più grave rispetto a quella precedente, essendosi evidenziate, rispetto ai precedenti episodi di lombalgie e sciatalgie, difficoltà persistenti a deambulare e parestesie agli arti inferiori>>.
5. Ebbene, le conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
In particolare, quanto al nesso di causalità, “… come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza [della Suprema Corte] in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (cfr. Cass. 6127/1998, 14565/1999, 10448/2004, 11149/2004, 13928/2004)”
(Cass. n. 21021/2007).
“Alcune sentenze (Cass. n. 21021 del 2007, Cass. n. 6195 del 2003 e Cass. n. 2352 del 2004) hanno però evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario ed indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (c.d. concause di lesione, secondo la dottrina medico-legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra (c.d. concause di invalidità). Quest'ultima ipotesi è ravvisabile per esempio nel caso, ripetutamente esaminato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. n. 6846 del 1992 e, più di recente, Cass. n. 7933 del 2000), in cui un determinato grado complessivo di ipoacusia sia addebitatile per una certa parte a fattori extralavorativi, quali la riduzione della capacità uditiva fisiologicamente dovuta all'età del soggetto, e in parte a fattori lavorativi,
e comporta l'indennizzabilità della lesione per la sola parte addebitabile al rischio coperto dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (Cass. n.
10097/2015).
Deve aggiungersi che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass.,nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009)”
(Cass.,12 ottobre 2012, n. 17438; conf. Cass. n. 8773/2018).
6. Nel caso in questione, allora, sulla base delle corrette valutazioni del CTU, che hanno tenuto conto anche della tipologia delle lavorazioni svolte, può ritenersi dimostrata la probabilità qualificata che (solo) una parte (menomazione dell'16%) degli effetti patologici che caratterizzano il ricorrente, sia di origine professionale, risultando l'altra (e meno significativa) riconducibile a cause comuni, tra cui il fisiologico “invecchiamento”, in un soggetto predisposto.
Ne consegue l'indennizzabilità dei detti postumi nei limiti dell'16%.
7. Appare infondata l'eccezione dell' , di prescrizione (triennale) del diritto, CP_1 ex art. 112 d.P.R. n. 1124/1965, a fronte di domanda di riconoscimento della prestazione del 20.10.2021.
8. Occorre premettere, al riguardo, che per giurisprudenza costante <Il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile>> (Cass. n. 14281/2011; conf. ex plurimis, Cass. ord.
n. 1661/2020, n. 2842/2018, n. 598/2016, n. 10441/2007, n. 16613/2004).
Con particolare riguardo alla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (per il quale v. la fondamentale Cass. n. 13806/2023):
<24. In materia di malattia professionale, la prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno (o è posta la diagnosi di malattia comune), ma dal momento della conoscenza o conoscibilità, da parte del lavoratore o dei suoi eredi, secondo il metro dell'ordinaria diligenza, dell'origine professionale della patologia desumibile da elementi oggettivi ed esterni al soggetto leso, come la domanda amministrativa o la diagnosi medica, tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca accessibili attraverso la consultazione del personale medico.
25. Posto che, ai fini del decorso della prescrizione, è necessario che l'inerzia del danneggiato o dei suoi eredi possa considerarsi, in qualche misura, colpevole, ciò presuppone che l'uno o gli altri siano consapevoli o in condizioni di conoscere, secondo criteri di diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche dell'epoca, sia la malattia che il suo carattere professionale. La mancata conoscenza della malattia e del rapporto di causalità della stessa con l'attività lavorativa costituisce un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, e non consente quindi il decorso della prescrizione>>.
Pertanto, ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione, occorre effettuare <… un accertamento concreto sulla conoscenza o conoscibilità dell'origine professionale della malattia, che non si fermi al dato della manifestazione esteriore della stessa ma che, basandosi su plurimi elementi probatori anche di natura indiziaria, individui il momento in cui possa ragionevolmente ritenersi che il lavoratore, oppure i suoi eredi, usando l'ordinaria diligenza (che include la consultazione di personale medico) e sulla base delle conoscenze scientifiche dell'epoca (proprie del personale medico) abbiano percepito o erano in condizioni di percepire la malattia quale danno ingiusto conseguente al comportamento illegittimo di parte datoriale>> (ibidem; conf. Cass. n. 2842/2018 cit.).
Sembra ragionevole estendere tale tipo di valutazioni anche al requisito
(dell'indennizzabilità, sotto l'aspetto) del “raggiungimento della misura minima indennizzabile”.
9. Ora, secondo le motivate indicazioni del CTU, il ricorrente ha avuto contezza o ha potuto averla, del raggiungimento di tale soglia, a partire dal 2019, se non dal 2020, perché - pur caratterizzato da problemi al rachide risalenti nel tempo, a fronte dei quali, comunque, non ha omesso di sottoporsi, nel corso degli anni, a visite e controlli – è andato incontro (solo) nei detti anni, ad un marcato aggravamento, associato a nuovi sintomi neurologici, riscontrati strumentalmente attraverso risonanza magnetica del gennaio 2021 e all'origine del successivo intervento chirurgico del marzo 2022. Se è vero che, secondo il CTU, già la risonanza magnetica del 2014 avrebbero potuto, forse, evidenziare esiti permanenti indennizzabili, è altresì vero che nessun elemento fattuale e/o documentale attesta che al ricorrente siano stati evidenziati, in tale precedente fase, il nesso con l'attività lavorativa e l'esistenza di lesioni indennizzabili
(anche) in regione della loro entità.
Ciò sorregge la ricostruzione del CTU, secondo la quale, “esaminata anche la documentazione medica a disposizione e rilevata l'assenza agli atti esaminati di domande di indennizzo anteriori a quella del 2021”, è ragionevole ritenere che il ricorrente si sia reso conto “… di soffrire di una patologia professionale indennizzabile negli anni 2019/2021.
Più probabilmente verso il 2020/2021, quando vi sono stati riscontri clinici e il curante gli ha comunicato la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico”.
Siccome, ai presenti fini, gli elementi costitutivi dell'entità del danno e dell'eziologia di esso debbono essere valutati congiuntamente, è d'uopo osservare, altresì, che nel caso di specie certamente non ricorrono significativi elementi obiettivi, da cui possa desumersi la conoscenza o conoscibilità, da parte del sig. della natura Pt_1 professionale della patologia (una volta divenuta, per entità dei postumi) indennizzabile, oltre tre anni prima della presentazione della domanda amministrativa.
Si osserva (alla luce delle indicazioni del CTU) che le visite periodiche dei medici competenti (v. anche doc. 7 ) si sono sempre concluse con un giudizio d'idoneità CP_1
(senza limitazioni e condizioni) e che le visite specialistiche e gli esami cui il sig. si è sottoposto nel corso degli anni hanno dato evidenza di una patologia Pt_1
(“comune”), ma non dell'origine professionale della stessa (v. anche doc. 2 ric.).
D'altra parte, una cosa è la soggettiva convinzione del lavoratore che le proprie problematiche di salute possano avere “qualcosa a che fare” con in lavoro svolto, altra la conoscenza o conoscibilità (sulla scorta delle nozioni scientifiche accessibili attraverso la consultazione del medico) della natura professionale della patologia, desumibile da elementi oggettivi ed esterni a colui che ne è portatore, quali appunto la domanda amministrativa o la diagnosi medica. E tali ultimi elementi, nella specie, fanno difetto.
Si aggiunga che il nesso tra l'attività lavorativa e le patologie del rachide, che qui si asserisce da tempo conosciuto o conoscibile (per sua scienza personale?) dal lavoratore, non è stato ritenuto sussistente neppure dall' e neppure nel settembre 2022, perché CP_1 la “respinta” (doc. 4 ric.) è stata così motivata: “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di ritenere il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non idoneo per intensità e durata, a provocare la malattia denunciata”. Non, dunque, sulla base della prescrizione del diritto.
Nello stesso senso le valutazioni del dirigente medico di cui alla successiva CP_1
“relazione medica” (doc. 1 ). CP_1
E' evidente, altresì, che nel caso in questione l'accertamento dell'origine lavorativa risulta particolarmente complesso, perché si tratta di malattia non tabellata e multifattoriale
(v. relazione CTU), rispetto alla quale, dunque, è tutt'altro che agevole, per gli stessi medici
(anche specializzati), formulare un giudizio causale in termini di certezza o elevata probabilità. Le valutazioni effettuate dall' , di cui si è detto, lo confermano. CP_1
Così pure, conferma le difficoltà il fatto che il CTU dott. abbia Per_2 ritenuto sussistente una “concausa d'invalidità”, ciò che implica il sovrapporsi di cause differenti (lavorative ed extralavorative), ciascuna delle quali autonomamente incidente sul segmento corporeo in considerazione.
Si è (tutt'oggi) ben lontani, dunque, dall'evidenza di un unico e lampante nesso eziologico.
Possono contribuire, infine, ad escludere la “negligenza” del lavoratore, le caratteristiche del medesimo, che ha un livello d'istruzione non elevato (“licenza media inferiore”: v. rel. CTU) e ha svolto per lunghi anni mansioni di autista, operando poi nel settore del controllo dei titoli di viaggio, anche con ruolo di responsabilità, ma comunque attendendo a mansioni di non particolare impegno intellettuale.
Sembra, infatti, che il livello di diligenza esigibile possa differire da soggetto a soggetto, alla luce di condizioni obiettive, riferibili al singolo, quali scolarità, competenze professionali, livello culturale, ambiente sociale di provenienza…, in quanto atte ad ostacolare la conoscibilità dell'origine professionale della malattia.
Deve ritenersi, conclusivamente, che il ricorrente, nonostante l'adozione della diligenza esigibile, abbia potuto conoscere di essere affetto da patologia professionale, inoltre comportante postumi (limitatamente a quelli di origine professionale, appunto) superiori al minimo indennizzabile, solo nel momento della presentazione della domanda amministrativa e, comunque, a tutto concedere, non prima del gennaio 2019. Cosicché
l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
10. Pertanto, l' deve essere condannato a costituire e a corrispondere al CP_1 ricorrente la rendita vitalizia in ragione del pregiudizio patito (di origine professionale), corrispondente alla percentuale complessiva di menomazione del 16%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Al ricorrente spetta, inoltre, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo a quello della predetta domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 16 legge n. 412/91.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del valore di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto;
aumentate, però, del 20 % in ragione delle modalità di redazione del ricorso, tali da consentire la consultazione dei documenti), a carico dell' ; con distrazione a favore del difensore del ricorrente, antistatario. CP_1
12. Del pari e per la medesima ragione, le spese di CTU debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, dichiara tenuto e conseguentemente condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a costituire e a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge in relazione ad una menomazione di grado pari al 16%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.10.2021; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e dalle successive maturazioni sino al saldo;
-condanna altresì l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che CP_1 liquida nella somma di euro 5.568,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Alessandro Palmerini;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, il 1° luglio 2025.
Il Giudice
Stefano GRILLO