Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 587 / 2024 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario Rel. sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 5 ter legge 24 marzo 2001 n. 89, iscritto al n. R.G. 587 /2024 V.G., promosso, con ricorso depositato in data 10/12/2024 , da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA
-Opponente- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ABBATE Controparte_1 C.F._1
FERDINANDO EMILIO
-Opposta-
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il ha proposto opposizione al decreto n. cronol. 448/2024 Parte_1 emesso nel giudizio RG 469\2024 deducendo che nel decreto era stata liquidata la somma di € 4.000,00 a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, superiore all'importo riconosciuto nel giudizio presupposto pari ad € 1.540,60.
L'opposizione sul punto appare fondata per cui, si revoca il decreto n. cronol.
448/2024 emesso nel giudizio RG 469\2024 e si liquida a titolo di equa riparazione liquida a favore della ricorrente la somma complessiva di € 1.540,60 pari al “diritto accertato dal giudice” nel procedimento presupposto unitariamente inteso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Stante la mancata contestazione della parte opposta si ritiene equo compensare le spese de presente grado di giudizio, si liquidano invece la spese del giudizio (ricorso) di equa, che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia in riforma del decreto n. cronol. 448/2024 emesso nel giudizio RG 469\2024 Condanna il al pagamento a favore della ricorrente della somma di € Parte_1
1.540,60 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il al pagamento, complessivamente, in favore del Parte_1 difensore di parte, dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c., al pagamento delle spese di lite di ricorso che vengono liquidate per compensi della fase monitoria in € 473,00 oltre €
27,00 per spese vive oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
Compensa tra le parti le spese del presente grado di opposizione. dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione, al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti e al
Ministero della Giustizia.
Così deciso in Perugia 20/03/2025
Il Presidente
dott. Simone Salcerini Il Giudice Ausiliario Estensore
avv. Elisabetta Nardone