Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1755/2025 RG
Tribunale di OV
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di OV, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 1755/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 19.02.2025 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. CAFFA LISA, come da mandato in Parte_2
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: Scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti:
“chiedono
Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di OV, voglia fissare l'udienza di
trattazione per pronunciare lo scioglimento del matrimonio con l'accoglimento
delle seguenti
condizioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto in data 31/01/2019,
trascritto presso il Comune di OV, nel registro degli Atti di Matrimonio
dell'anno 2019 al n. 17, parte 1, vol. 01, con annotazione presso gli uffici
comunali, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco
rispetto;
2) La casa coniugale sita in OV, via Armistizio n. 241/2, di proprietà di
[...]
condotta regolarmente in affitto, viene assegnata alla sig.ra ove Pt_3 Pt_2
risiederà unitamente al figlio;
3) Il figlio minorenne, viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
secondo il regime di affido condiviso con collocamento prevalente presso la
madre presso la casa coniugale, sita in OV, via Armistizio n. 241/2, con
ampia facoltà di visita per il padre durante la settimana, il quale si accorderà di
volta in volta con la madre, in base a turni di lavoro e gli impegni del figlio;
finesettimana alternati: il sabato a seconda del turno di lavoro, mentre la
domenica dalle 12.00 alle 19.00; quando il padre avrà reperito una casa idonea
per far dormire il figlio verrà inserito il pernottamento nel fine settimana di
spettanza del padre;
vacanze estive con il padre per almeno quindici giorni,
anche non consecutivi;
vacanze natalizie, pasquali, ponti e festività alternate. 5)
Il padre si impegna al versamento della somma mensile di € 200,00
(duecento/00) per il figlio – rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a
titolo di contributo al mantenimento, nonché al versamento del 50% delle spese
straordinarie come da Protocollo del Tribunale di OV. 3
6) Il beneficio economico dell'Assegno Unico Universale, o di altri eventuali
benefici corrispondenti, sarà integralmente intestato alla sig.ra Pt_2
5) I genitori di si accordano che il minore non potrà uscire Persona_1
dall'Italia senza l'autorizzazione scritta dell'altro genitore, nonostante la
validità per l'espatrio della carta d'identità (scadenza al 19/02/2028).
6) L'auto Volkswagen Passat, targata DR134BK, è intestata alla sig.ra e Pt_2
le parti si impegnano al passaggio di proprietà in capo al sig. . Parte_1
7) Nessun mantenimento reciproco per i coniugi, i quali si dichiarano
economicamente autosufficienti.”
Per il P.M.: “Visto.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a OV (PD) in data 31.01.2019 e trascritto nei registri dello Stato Civile del suddetto comune, atto n. 17, parte I, vol. 01, anno
2019.
Dall'unione coniugale è nato un figlio: nato a [...] il Persona_1
19.02.2019.
Nel giudizio di separazione, a seguito di decreto del Presidente del
03.05.2023, con cui veniva disposto ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza in trattazione scritta, i coniugi depositavano note scritte in data 08.05.2023 ove confermavano le conclusioni congiunte della separazione personale di cui al ricorso introduttivo, e la separazione veniva resa con sentenza n. 1019/2023, pubblicata il 17.05.2023. 4
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (le parti sono nate rispettivamente a Cuba ed in Moldavia) appare,
quindi, necessario verificare per le domande proposte se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il
Regolamento (UE) n. 1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così come stabilito dalla
Giurisprudenza pronunciatasi con riferimento al precedente regolamento, la quale si ritiene applicabile anche all'attuale, non avendo modificato nella sostanza la precedente disciplina: Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n.
68, causa C-68/07, v. precisa che il Parte_4 Parte_5
Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri"); nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi la residenza abituale dei coniugi;
ed infatti dai documenti allegati risultano entrambi residenti in Italia (cfr. doc. 5 del ricorso congiunto).
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'articolo
8, lettera A del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichino i criteri indicati dalla norma che devono ritenersi alternativi e valgono in caso di inapplicabilità del criterio precedente. Al caso in esame 5
appare applicabile il criterio di cui alla lett. A che indica l'applicabilità della legge “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità
giurisdizionale”. Pertanto, in punto status, si deve ritenere applicabile la legge italiana.
Ciò posto e passando, quindi, all'esame della domanda sullo status congiuntamente proposta dai ricorrenti, la stessa va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3
n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza presidenziale, svoltasi in trattazione scritta, del 16.05.2023 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con riferimento alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, sussiste la competenza giurisdizionale del tribunale adito in quanto in base all'articolo 7 del
Reg. CE n. 1111/2019 “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono
competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore
se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono
adite.”.
Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un
ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle
condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del 6
trasloco della famiglia in tale stato, della cittadinanza del minore, del luogo e
delle condizioni della frequenza scolastica, della conoscenze linguistiche nonché
delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009
C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR) .
Nel caso in esame, il figlio minorenne delle parti risiede in Italia e risiedeva abitualmente in detto stato alla data in cui veniva istaurato il procedimento,
conducendo ivi la sua vita scolastica e sociale.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne trova applicazione la Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 che, all'art. 16, rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Nel caso in esame, la prole minorenne risiede con la madre nel comune di
OV (PD) (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo) cosicché ai sensi del citato articolo sette va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita e alla luce della Convenzione
sopra citata consegue, l'applicazione del caso in esame, della legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n.
4/2009, del Consiglio del 18 dicembre 2008, che in base all'art. 1 si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui
il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in 7
esame, creditori sono il coniuge e il figlio minorenne della coppia, i quali risiedono stabilmente in Italia.
Quanto alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento del coniuge e della prole, rileva l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle
obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23
novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli
Stati membri vincolati da tale strumento”. Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie la ricorrente e il figlio risiedono in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Appurata la sussistenza della competenza dell'autorità adita in merito alle domande proposte, si rileva che le condizioni concordate dai coniugi, con riferimento ai punti dal 2) al 5) e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Con riferimento, invece al punto 6 delle rassegnate conclusioni, in merito all'accordo delle parti sull'attribuzione dell'assegno unico universale e del passaggio di proprietà di bene mobile registrato, si rileva che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, 8
non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento e all'esito della lite, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto a OV (PD) in data 31.01.2019 e trascritto nei Parte_2
registri di Stato Civile del suddetto comune al n. 17, parte I, vol. 01, anno 2019;
2.ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3.Prende atto dei punti dal 2) al 5) e 7) delle rassegnate conclusioni;
4.nulla sulle spese.
Così deciso in OV nella camera di consiglio dell'08-'4-25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
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