Ordinanza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, ordinanza 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 329/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE
nel procedimento indicato in epigrafe, tra nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f.: , entrambi Parte_2 C.F._2
con l'avv. Giovanni Burgarella (pec domiciliazione: Email_1 Email_2
[...]
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ) e CP_1 C.F._3
, nata ad [...] il [...] (c.f.: , Controparte_2 C.F._4
entrambi con l'avv. Giovanni Liotti (pec domiciliazione: iuff- Email_3
re.it).
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., depositato il 18.09.2024, i fratelli e Pt_2
, premettono: Parte_1
i) di essere proprietari, giusta successione mortis causa di Persona_1
(deceduto il 19.06.2022) di un appezzamento di terreno sito in Misiliscemi,
c.da Marausa, censito in catasto al fg. 22 p.lle 179, 306, 601, 602, 603, 604;
ii) che, al fine di accedere al detto fondo, il proprio dante causa – prima – ed essi ricorrenti – da ultimo – si sono da sempre serviti in modo pacifico ed ininterrotto, sia a piedi che con mezzi meccanici, di una stradina comune, larga circa 2,5 metri, che dipartendosi dalla particella 306, costeggia il confine sud della particella 179 e attraversati, sempre lungo il confine, gli appezzamenti di terreno di proprietà della resistente Controparte_2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A
Tanto premesso, i fratelli ricorrenti rappresentano che, a partire dal 12.10.2023,
l'utilizzo della summenzionata stradella di accesso gli è stato improvvisamente precluso mediante l'istallazione di un cancello in ferro in corrispondenza dell'ingresso all'appezzamento di terreno di proprietà della . CP_2
I espongono altresì che, a seguito dei descritti fatti spolitiavi, la , Pt_1 CP_2
in risposta a formale diffida trasmessale in data 18.01.2024, si era manifestata disponibile a
“tollerare”, nelle more degli accertamenti petitori, il loro temporaneo passaggio sul proprio fondo attraverso il cancello, su un nuovo tracciato (diverso da quello usato in precedenza) contingentato da pali e massi (non presenti in precedenza).
Non accettando che il loro esercizio di fatto della servitù attiva di passaggio fosse degradato a mero atto tollerato e sottolineando che, in ogni caso, il nuovo tracciato creato sul fondo servente rende più disagevole il loro transito, i ricorrenti chiedono al Tribunale di ordinare ai coniugi resistenti, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di qualsiasi ostacolo atto ad inibire e/o rendere più gravoso l'accesso al loro fondo.
Costituendosi in giudizio i resistenti, che non contestano di aver apposto il cancello e creato un diverso tracciato all'interno del proprio fondo, eccepiscono preliminarmente i) il difetto di legittimazione passiva (recte, titolarità passiva del rapporto controverso) in capo
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Sezione Civile A a , giacché l'azione avrebbe dovuto essere esercitata solo nei confronti della CP_1
moglie , quale proprietaria dell'asserito fondo servente, e ii) il difetto di Controparte_2
attualità dell'invocato spoglio, in considerazione della tempestiva offerta della CP_2
medesima di tollerare il passaggio temporaneo dei ricorrenti attraverso il proprio terreno.
Nel merito i resistenti contestano che mai nessun potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio, è stato esercitato, né dai ricorrenti, né dal loro dante causa ( ). In particolare, espongono che il , in quanto Persona_1 Per_1
proprietario di un più vasto appezzamento di terreno rispetto a quello devoluto mortis causa ai fratelli , faceva accesso alla sua intera proprietà da una strada diversa Pt_1
rispetto a quella per cui e causa e che solo successivamente al decesso del , la Per_1
ha meramente tollerato, fino all'apposizione del cancello, che i ricorrenti CP_2
passassero attraverso il suo fondo, in ragione del vincolo di parentela lega le parti oggi in causa (i sono cugini del padre del marito della resistente). Pt_1
*.*.*
Vanno rigettate le due eccezioni preliminari sollevate dai resistenti.
In primo luogo, va ritenuta sussistente la titolarità passiva del rapporto controverso anche in capo a , ancorché intestataria del fondo preteso servente è solo sua CP_1
moglie . Controparte_2
La Corte di Legittimità ha spiegato che sono passivamente legittimati all'azione di reintegrazione sia l'autore materiale dello spoglio che quello morale, intendendosi per tale il mandante e colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo coscientemente il proprio al possesso dello spogliato (cfr. Cass.
6.5.1978, n. 2177). Nondimeno soggiunge che, affinché colui il quale abbia collaborato con l'autore morale dello spoglio sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti (cfr. Cass. 6.5.1978, n. 2177).
Su tale scorta si evidenzia che il ha ammesso nel corso dell'interrogatorio CP_1
formale di aver personalmente installato sia il cancello di accesso al fondo di proprietà della moglie che, all'interno del fondo medesimo, i pali volti a “irregimentare” il passaggio per giungere al fondo dei . Dal contegno delle deposizioni rese risulta inoltre che Pt_1
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Sezione Civile A il abbia con la res una relazione tale da cui possa desumersi che ne abbia altresì il CP_1
potere di disposizione: è significativo in tal senso che nel corso dell'interrogatorio, questi affermi: “[il cancello] l'ho installato per tutelare la mia propria proprietà… Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a tollerare il loro passaggio sul nostro lotto… non riconosciamo comunque alcun possesso… abbiamo lasciato circa due metri e dieci, come suggeritoci dal nostro avvocato, per tollerare il passaggio dei ”. Pt_1
In secondo luogo, non può ritenersi che la tolleranza al transito, formalmente manifestata dai resistenti (a far data del 27.02.2024) in riscontro alla diffida trasmessagli dai il 12.01.2024, privi l'accertando spoglio del requisito dell'attualità. Ai sensi Pt_1
dell'art. 1144 c.c., la circostanza che una situazione di fatto corrispondente ad un diritto reale venga esercitata per benevola compiacenza del reale titolare del diritto medesimo equivale ad escludere la configurabilità del possesso: è dunque evidente che la tolleranza successivamente concessa dallo spoliator si pone in continuità con lo spoglio compiuto e, di non certo, non lo elide, non svolgendo una funzione ripristinatoria della precedente situazione possessoria.
Bisogna a questo punto verificare, nel merito, se in data precedente all'apposizione del cancello e alla creazione di un tracciato interno irregimentato tramite pali e massi, i abbiano effettivamente esercitato sul fondo dei coniugi un Pt_1 Parte_3
potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù di passaggio.
In proposito, l'esistenza di una relazione materiale tra i ricorrenti e il fondo dei resistenti (materialmente consistente nel passaggio dei primi attraverso il secondo per il raggiungimento del loro fondo) è stata espressamente confermata a più riprese dai resistenti, nelle proprie difese, ove si afferma che “successivamente al decesso del sig. Per_1
dante causa dei ricorrenti, quest'ultimi, al fine di aver un accesso più breve ai propri fondi
[...]
derivanti da divisione ereditaria, hanno chiesto ed ottenuto dalla sig.ra – in forza Controparte_2
della parentela più volte richiamata e dei rapporti di vicinato – di poter accedere ai propri fondi tramite la stradella in questione che attraversa la proprietà della resistente. Accesso da quest'ultima concesso e tollerato senza il riconoscimento di alcun compenso” (cfr. memoria di comparsa e risposta, pagg. 3, 4 e 5).
Che i ricorrenti transitassero (anche con mezzi meccanici) sul fondo dei resistenti non
è smentito né dall'informatore (che ha dichiarato di essere a Testimone_1
conoscenza dell'esistenza della stradella per cui è causa, ma di non sapere se anche i
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Sezione Civile A Catalano la utilizzassero), e risulta confermato dall'informatore (che ha Testimone_2
dichiarato che in una occasione i ricorrenti hanno imboccato la stradella con un “trattore con cisterna”) e dall'informatore (che ha dichiarato che nella primavera Testimone_3
del 2023, provenendo dalla strada Brisciano è transitato con un trattore sulla stradella in questione su indicazione dei ricorrenti, per raggiungere e lavorare il loro terreno).
Ora a fronte dell'assodato transito (anche con mezzi meccanici) dei ricorrenti sul fondo altrui, i coniugi resistenti contestano la configurabilità di una situazione possessoria corrispondente alla servitù di passo, eccependo che tale transito è avvenuto per mera tolleranza accordata (per ragioni di parentela) ai fratelli dopo l'acquisto mortis Pt_1
causa del terreno, posto che il dante causa di questi ) mai si è servito tale Persona_1
passaggio per raggiungere il fondo dominante.
Epperò, svolgendo una indagine conforme ai canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità (che insegna che “Ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra il ricorrente ed il fondo che si assume servente non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell'anno precedente al preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare l'intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo.” – Cass.
16596/2002) la contestazione svolta dai resistenti risulta infondata, dovendosi, invece, affermare che il passaggio esercitato dai ricorrenti sul fondo è espressione CP_2
fattuale di una servitù di passaggio risalente a , vecchio proprietario del Persona_1
fondo dominante, che è stata continuata dai suoi aventi causa, odierni ricorrenti.
Gli informatori escussi hanno chiaramente dichiarato che era solito Persona_1
servirsi, per raggiungere il suo fondo (così come facevano anche gli altri proprietari dei fondi limitrofi al suo) della stradella, insistente sul fondo oggi di proprietà della
, per cui oggi è causa. L'informatore ha, infatti, dichiarato: CP_2 Testimone_1
“Mio papà era proprietario del terreno confinante con quello di in Palma- Persona_1
Marausa… Per accedere al suo terreno dalla pubblica via il signor raggiungeva il baglio, Per_1
attraversava una strada tra delle case che era carrabile, mio padre ci passava col carro, quindi era ampia. Ad un certo punto questa strada sfociava in una mulattiera di un metro e cinquanta, circa, mio padre fermava il carro all'inizio della mulattiera sulla sinistra, in modo da lasciare libero il passaggio e procedeva col mulo e l'aratro e scendeva nel suo terreno… Il signor faceva il Per_1
medesimo tragitto, ma a piedi, perché non aveva un carro e non credo avesse un trattore. L'ho visto migliaia di volte fare questo tragitto a piedi mai con un mezzo, da quando avevo dieci anni… circa
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Sezione Civile A sei mesi fa sono passato sui luoghi per accompagnare una persona interessata a lavorare il campo dei miei fratelli, in questa occasione ho visto che era stato messo un cancello all'inizio della mulattiera, subito prima di dove mio padre lasciava il carro”. Tali deposizioni collimano con quelle rese dall'informatore che ha dichiarato: “ aveva un Testimone_2 Persona_1
terreno che si trovava in zona baglio Brisciano in Marausa questo terreno che fu di Per_1
aveva due accessi, uno da via pace… Il secondo accesso al terreno di oggi
[...] Persona_1
dei Fratelli era da via Brisciano, si attraversa una prima parte in cemento, quindi si entra Pt_1
su una strada di campagna, che non era chiusa da cancelli o delimitata da massi o recinzioni.
L'accesso di via della pace era comodo per entrare con i mezzi, perché ampio, l'accesso di via
Brisciano era più stretto, ma si faceva un giro meno largo, quindi più pratico”.
Se, dunque, il passaggio esercitato dai fratelli è, in sostanza, una Pt_1
continuazione (ancorché con modalità ulteriori, ossia anche con mezzi meccanici) di quello del proprio dante causa, gli attuali proprietari del fondo servente non possono, al fine di escludere la configurabilità della situazione possessoria reclamata, affermare di aver meramente tollerato che, dopo il decesso del , i ricorrenti passassero (ma più Per_1
correttamente dovrebbe dirsi, continuassero a passare) attraverso il proprio fondo.
Afferma, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8119/91, 16956/2002), coerentemente con la già richiamata ottica “ricostruttiva” dell'intera relazione di fatto per come sviluppatasi nel tempo, che “Gli atti di tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 c.c., rilevano solo come ragione ostativa dell'acquisto del possesso [nella specie risalente al dante causa Per_1
], ma non incidono su di un possesso già costituito”, qual è quello di cui oggi i
[...]
reclamano tutela. Pt_1
Pacifica, poi, appare anche l'esistenza del fatto spoliativo, avendo i resistenti ammesso di aver apposto il cancello all'ingresso del proprio fondo e dei pali all'interno dello stesso al fine di irregimentare un nuovo passaggio di larghezza 2,10 mt..
Appare evidente quindi che la modificazione dello stato dei luoghi posta in essere dai resistenti ha eliminato totalmente le possibilità di utilizzo della servitù di passaggio così come caratterizzante il possesso precedente.
Ricorre, poi, certamente l'elemento soggettivo del c.d. animus spoliandi, posto che è pacifico che “In tema di giudizio possessorio, l'elemento soggettivo che completa i presupposti dell'azione di spoglio risiede nella coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel
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Sezione Civile A quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto” (cfr. Cass. n 2316.2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va conseguentemente ordinata la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio, anche mediante mezzi meccanici, sulla stradella che dalla pubblica via
Brisciano giunge fino al loro fondo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n. 10 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato, complessità bassa, con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase decisionale (in relazione alla quale non sono stati redatti ulteriori atti defensionali)
P.Q.M.
Il Tribunale,
Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina ai resistenti e CP_1 CP_2
di reintegrare e nel pieno e pacifico possesso
[...] Parte_1 Parte_2
della servitù di passaggio, anche mediante mezzi meccanici, sulla stradella che dalla pubblica via Brisciano giunge fino al fondo di proprietà dei ricorrenti, come da prospetto grafico di cui all. n. 2 del fascicolo del ricorrente (sopra riportato in parte motiva), mediante rimozione del cancello apposto all'ingresso del fondo servente o consegna delle relative chiavi ai ricorrenti, e mediante rimozione dei massi e dei pali apposti sul fondo servente che intralcino il predetto passaggio.
Condanna e , in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2
favore di e delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
4.600,00, oltre spese generali, accessori nella misura legalmente dovuta, nonché esborsi documentati.
Trapani, 31 Maggio 2025
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani
Sezione Civile A