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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1092/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Daniela Lococo Giudice dott. Alessandra Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
( VIA TRENTO 86 58100 GROSSETO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE CESARIS ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CESARIS Parte_2 C.F._3 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA TRENTO 86 58100 GROSSETO presso il difensore avv. DE CESARIS ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 C.F._4 CESARIS ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA TRENTO 86 58100 GROSSETO presso il difensore avv. DE CESARIS ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1
pres avv. INCORPORANTE UNIPOL BANCA SPA (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SARTI MICHE VIA CASTIGLIONE 25 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SARTI MICHELE
APPELLATO-
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 ato i 9 20122 MILANO presso il difensore avv. CARTENI GIUSEPPE
APPELLATO
CONCLUSIONI
Conclusioni parte appellante pagina 1 di 9 Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza qui impugnata ed identificata in epigrafe ed in accoglimento dell'appello proposto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si riportano: conclusioni:
-in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. non ammesse, -nel merito : accogliere le conclusioni così come rassegnate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano:
“ Voglia il Giudice, contrariis reiectis,
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, pari ad euro 144.284,80, od alla maggiore o minore somma emergente dagli atti o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate collegate all'atto invalido;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice, che si indica in euro
144.284,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità,
l'annullamento, l'inefficacia del pignoramento e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, con ogni conseguenziale pronuncia;
dichiarare, quindi, l'assegnazione all'opponente-debitore delle somme derivate dallo svolgimento degli atti esecutivi illegittimi, nessuna esclusa, sia in relazione a quelli già pagina 2 di 9 compiuti, che ancora da compiere, e, in caso di avvenuta assegnazione al creditore e/o a terzi, disporre la restituzione di queste somme al debitore stesso, parte opponente, condannando il creditore che le ha percepite alla relativa restituzione;
- condannare il creditore procedente al risarcimento dei danni subiti dal debitore opponente ex art. 96 II comma c.p.c. ed ex art. 2043 c.c., sia patrimoniali, che non patrimoniali, sia già sorti che verranno a sorgere per effetto del mantenimento e dello svolgimento della procedura esecutiva, nessuno escluso, secondo i fatti e le allegazioni che risulteranno in corso di causa, nella misura che verrà accertate e comunque in quella ritenuta di giustizia;
- Rigettare la domanda di conversione ex adverso avanzata ex art. 1424 c.c., perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché prescritta. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni parte appellata e intervenuta
In via preliminare, dichiarare:
a) ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis e 348 ter cpc, l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori , e , non Parte_1 Parte_2 Parte_3 avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
b) ai sensi dell'art. 345 cpc l'inammissibilità della nuova domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. delle rate di mutuo pagate;
c) ai sensi dell'art. 324 cpc l'intervenuta formazione del giudicato sui seguenti capi della sentenza impugnata: i) rigetto della domanda/eccezione di violazione della normativa sulla trasparenza per mancata e/o errata indicazione ISC/TAEG; in ogni caso, differenza fra ISC/TAEG pubblicizzato, dichiarato nel contratto ed effettivamente pubblicizzato;
ii) rigetto della domanda di invalidità del mutuo in relazione alla clausola relativa agli interessi ancorata all'Euribor; Nel merito, subordinatamente e salvo gravame:
- respingere l'appello proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto del tutto destituito di fondamento e confermare la sentenza impugnata, anche con sentenza emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc come richiamato dall'art. 352, 6° comma.Vinti i compensi di giudizio.
Fatto e diritto pagina 3 di 9 e Andrea e impugnano la sentenza 3212/2021 del Parte_1 Parte_3
Tribunale di Siena che così statuiva:
“rigetta la domanda;
condanna in solido gli opponenti al pagamento delle spese processuali che liquida in €
18.000 per compenso di Avvocato, oltre accessori come per legge.”.
In particolare, motivava come segue sui punti che sono stati oggetto di appello:
1- “Non è certamente qui in discussione la realità del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata. Quel che il Giudicante ritiene di non poter condividere è piuttosto l'assunto secondo cui il contratto concluso tra le parti, non accompagnato dalla traditio del denaro, non sia qualificabile come contratto di mutuo: di talché, in mancanza di un passaggio fisico di quel denaro, esso non determinerebbe l'insorgere di alcun obbligo di restituzione. Non par dubbio infatti che la valorizzazione, in siffatta chiave, dell'ordine di versare un determinato importo, come fatto irriducibilmente diverso dal versamento dello stesso, appare capziosa e inappagante, in un contesto in cui è fuori discussione che le somme in parola furono poi effettivamente erogate, e in un sistema di rapporti economici caratterizzato dal crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari e dalla loro sostituzione con mere annotazioni contabili…..Il mutuatario ha quindi avuto la disponibilità giuridica dell'importo (destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali) non rilevando, a tal fine , la circostanza diversa ed ulteriore che la stessa sia stata poi costituita quale temporaneo deposito cauzionale, in quanto il conferimento della somma in favore del mutuatario ne determina in ogni caso la sua disponibilità giuridica, attenendo il resto (adempimento degli obblighi da parte del mutuatario che , nel caso in esame , e' pacificamente mancato) alla fase esecutiva del contratto.”
2- - Sul limite di finanziabilità, occorre in generale premettere che l'art. 38 del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca
d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, ed attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere
"conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-
pagina 4 di 9 tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (Cass.Ordinanza n. 22446 del
04/11/2015), andando anzi a vantaggio della parte debole del rapporto, interessata a ricevere (e di ciò questa ne ha piena consapevolezza) il massimo finanziamento possibile, favorendosi pure il mercato immobiliare e gli affari in generale. Nella specie, peraltro, difetta la prova dell'avvenuto superamento del limite in parola. L'importo erogato è pari ad € 750.000,00; la relativa ipoteca è stata iscritta per un totale di € 1.500.000,00; il valore degli immobili e dei terreni sui quali è stata costituta la garanzia ipotecaria è pari ad € 1.808.339,98, così come riportato dalla perizia di stima redatta dal perito incaricato della Banca ed allegata all'istruttoria di deliberazione del mutuo (cfr. doc. 8 fase cautelare). Ed è bene chiarire che la stima cui va rapportata la valutazione del rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. deve riferirsi all'immobile nel momento dell'erogazione del finanziamento (c.f.r. nel medesimo senso Tribunale di
Alessandria, sentenza n. 400 del 16/05/2019; Tribunale Monza Sez. III, Sent., 12-
10-2018) e non certo a quella futura ed eventuale di una procedura esecutiva
(dunque, la stima operata dal CTU della fase esecutiva a distanza di anni dal perfezionamento del contratto in parola non ha alcun rilievo).”
Impugnano , , , sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 motivi:
I MOTIVO.
Sul limite di finanziabilità.
Nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg. del DL n.
385/1993 (SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA').Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate. Inesistenza del diritto dellaparte di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titolo esecutivo. Restituzione delle somme versate ex art. 2033 c.c..
II MOTIVO.
Sulla carenza di titolo esecutivo e sull'opposizione all'esecuzione.
MUTUO CONDIZIONATO PRIVO DELL'ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA.
CONSEGUNTE CARENZA DEL DIRITTO DELLA PARTE ISTANTE DI PROCEDERE AD
ESECUZIONE FORZATA. motivando partitamente le censure. pagina 5 di 9 Si è costituita quale mandataria di Controparte_4 CP_5 incorporante giusto atto di fusione del 15 novembre 2019 a
[...] Controparte_1 rogito Notaio di Modena che eccepiva la inammissibilità dell'appello e nel Persona_1 merito la sua infondatezza.
Interveniva in giudizio esponendo che Controparte_3
“Mediante contratto di cessione sottoscritto in data 30/11/2022, con efficacia giuridica decorrente dal 5/12/2022 ed efficacia economica decorrente dal 1/1/2022, la CE ha ceduto ad , in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario e pro-soluto, un CP_3 portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 30 novembre 2022, derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie di titolarità della CE e che soddisfacevano i criteri oggettivi indicati nel menzionato Avviso di Cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 dicembre 2022 n. 147
– Parte Seconda;
Di tale cessione, come accennato nel paragrafo che precede, è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n.148 del 22/12/2022 (doc. 2 e 3 – Avviso in Gazzetta Ufficiale e aggiornamento); per effetto del Contratto di Cessione, è subentrata nella titolarità CP_3 del credito già vantato dalla CE nei confronti dei NO , Parte_1 Pt_2
e con tutte le relative garanzie. “
[...] Parte_3
Si riportava alle difese e alla conclusioni della cedente.
Parte appellante depositava note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , parte e non CP_2 CP_3 depositavano le dette note;
parte appellante e la sola depositavano note CP_3 conclusive ai sensi dell'art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione deve essere pronunciata nei confronti di e non essendovi stata CP_2 CP_3 estromissione dal processo della cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. .
Deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello essendo facilmente evincibile dagli atti la argomentazione censoria rispetto alla sentenza di I grado. Devono essere disattese le istanze istruttorie essendo pacifico l'orientamento sia della Corte di
Cassazione che di questa Corte sui tempi in oggetto, che rende irrilevante la richiesta di ctu.
Sul primo motivo di appello.
Come già ritenuto in altre pronunce di questa Corte la questione della validità del mutuo fondiario in ipotesi di superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. pagina 6 di 9 33719/2022, che, sul punto, ha avuto modo di chiarire che: < In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione
è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere>> (; conformi: Cass. 6907/2023; Cass. 7949/2023).
Da tali principi, ormai costantemente seguiti dalla giurisprudenza della S.C., e dalle motivazioni che le sorreggono non vi è motivo discostarsi. Né vi è questione di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, essendo pacifico in atti che le parti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario, del quale sono positivamente riscontrabili le caratteristiche essenziali identificative, giacché: <una volta che si esclusa la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti>>. E ciò: <pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario>> (Sez. U.
33719/2022).
II motivo di appello con il quale si ripropone la questione della idoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo in presenza di clausole che limitano la disponibilità delle somme vincolate in deposito cauzionale sino al perfezionamento delle condizioni previste in contratto.
In fatto si osserva che non sono stati proposti motivi di censura avverso l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui le somme mutuate erano state contestualmente accreditate sul conto corrente del mutuatario che ne aveva rilasciato quietanza ed aveva assunto l'obbligo di provvedere alla loro restituzione all'avveramento di determinate condizioni dedotte in contratto.
pagina 7 di 9 Ciò posto, si osserva che alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la recente sentenza n. 5968/2025 il fatto che la somma mutuata sia stata oggetto della contestuale pattuizione di costituzione di un deposito irregolare con l'obbligo per il mutuante di svincolarla al ricorrere di determinate condizioni (nel caso di specie, il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria e la verifica dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli) non elide la idoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo: <senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla>>.
Pertanto, il motivo dell'appello va respinto, perché il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del precetto presenta, nel caso di specie, le caratteristiche richieste dall'art. 474 cod. proc. civ. per valere quale titolo esecutivo, non essendo controversa l'accredito delle somme mutuate nel conto corrente del mutuatario né la loro effettiva utilizzazione da parte di quest'ultimo, né l'assunzione dell'incondizionata obbligazione restitutoria da parte degli appellanti.
Tenuto conto del fatto che molteplici questioni sollevate dalla parte appellante sono state risolte con l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione intervenute nel corso del giudizio, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , in solido, dell'ulteriore importo Controparte_6 CP_7
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale da essi proposta, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 322 2021 del Tribunale di Siena, , così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa le spese del presente grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
pagina 8 di 9 Firenze, 20 maggio 2025
La Presidente est.
Isabella Mariani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Daniela Lococo Giudice dott. Alessandra Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1092/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
( VIA TRENTO 86 58100 GROSSETO;
C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE CESARIS ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE CESARIS Parte_2 C.F._3 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA TRENTO 86 58100 GROSSETO presso il difensore avv. DE CESARIS ANDREA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_3 C.F._4 CESARIS ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA TRENTO 86 58100 GROSSETO presso il difensore avv. DE CESARIS ANDREA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1
pres avv. INCORPORANTE UNIPOL BANCA SPA (C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. SARTI MICHE VIA CASTIGLIONE 25 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SARTI MICHELE
APPELLATO-
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_2 ato i 9 20122 MILANO presso il difensore avv. CARTENI GIUSEPPE
APPELLATO
CONCLUSIONI
Conclusioni parte appellante pagina 1 di 9 Voglia la Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza qui impugnata ed identificata in epigrafe ed in accoglimento dell'appello proposto, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex art. 283 c.p.c., accogliere integralmente le conclusioni formulate in primo grado e che di seguito si riportano: conclusioni:
-in via istruttoria, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 2 c.p.c. non ammesse, -nel merito : accogliere le conclusioni così come rassegnate nella memoria ex art. 183 VI° comma n. 1 c.p.c. che di seguito si riportano:
“ Voglia il Giudice, contrariis reiectis,
- dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti ed indicato nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi, dichiarare la nullità, l'annullamento e/o comunque l'inefficacia del contratto stesso;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta da parte opponente per i titoli impugnati, stante la nullità e/o l'inefficacia degli stessi e quindi disporre la restituzione delle somme versate in forza del titolo invalido, pari ad euro 144.284,80, od alla maggiore o minore somma emergente dagli atti o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle ipoteche volontarie accese sui Beni indicati nei contratti stessi sopra richiamati;
- dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni prestate collegate all'atto invalido;
- dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia delle clausole di pattuizione degli interessi relative al mutuo e quindi, previa rideterminazione delle somme pagate e/o calcolate in eccesso rispetto agli interessi dovuti nella misura legale, previa detrazione e compensazione di detta somma con la somma dovuta quale restituzione del capitale ed interessi in misura legale, dichiarare la somma effettivamente dovuta dalla debitrice, che si indica in euro
144.284,80, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- dichiarare l'inesistenza del diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai titoli azionati e dichiarati nulli e quindi dichiarare la nullità,
l'annullamento, l'inefficacia del pignoramento e comunque di tutti gli atti esecutivi compiuti, con ogni conseguenziale pronuncia;
dichiarare, quindi, l'assegnazione all'opponente-debitore delle somme derivate dallo svolgimento degli atti esecutivi illegittimi, nessuna esclusa, sia in relazione a quelli già pagina 2 di 9 compiuti, che ancora da compiere, e, in caso di avvenuta assegnazione al creditore e/o a terzi, disporre la restituzione di queste somme al debitore stesso, parte opponente, condannando il creditore che le ha percepite alla relativa restituzione;
- condannare il creditore procedente al risarcimento dei danni subiti dal debitore opponente ex art. 96 II comma c.p.c. ed ex art. 2043 c.c., sia patrimoniali, che non patrimoniali, sia già sorti che verranno a sorgere per effetto del mantenimento e dello svolgimento della procedura esecutiva, nessuno escluso, secondo i fatti e le allegazioni che risulteranno in corso di causa, nella misura che verrà accertate e comunque in quella ritenuta di giustizia;
- Rigettare la domanda di conversione ex adverso avanzata ex art. 1424 c.c., perché infondata in fatto ed in diritto e comunque perché prescritta. Vinte le spese, oneri accessori inclusi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Conclusioni parte appellata e intervenuta
In via preliminare, dichiarare:
a) ai sensi del combinato disposto degli artt. 342, 348 bis e 348 ter cpc, l'inammissibilità dell'appello proposto dai signori , e , non Parte_1 Parte_2 Parte_3 avendo alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
b) ai sensi dell'art. 345 cpc l'inammissibilità della nuova domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. delle rate di mutuo pagate;
c) ai sensi dell'art. 324 cpc l'intervenuta formazione del giudicato sui seguenti capi della sentenza impugnata: i) rigetto della domanda/eccezione di violazione della normativa sulla trasparenza per mancata e/o errata indicazione ISC/TAEG; in ogni caso, differenza fra ISC/TAEG pubblicizzato, dichiarato nel contratto ed effettivamente pubblicizzato;
ii) rigetto della domanda di invalidità del mutuo in relazione alla clausola relativa agli interessi ancorata all'Euribor; Nel merito, subordinatamente e salvo gravame:
- respingere l'appello proposto dai signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in quanto del tutto destituito di fondamento e confermare la sentenza impugnata, anche con sentenza emessa ai sensi dell'art 281 sexies cpc come richiamato dall'art. 352, 6° comma.Vinti i compensi di giudizio.
Fatto e diritto pagina 3 di 9 e Andrea e impugnano la sentenza 3212/2021 del Parte_1 Parte_3
Tribunale di Siena che così statuiva:
“rigetta la domanda;
condanna in solido gli opponenti al pagamento delle spese processuali che liquida in €
18.000 per compenso di Avvocato, oltre accessori come per legge.”.
In particolare, motivava come segue sui punti che sono stati oggetto di appello:
1- “Non è certamente qui in discussione la realità del contratto di mutuo, che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata. Quel che il Giudicante ritiene di non poter condividere è piuttosto l'assunto secondo cui il contratto concluso tra le parti, non accompagnato dalla traditio del denaro, non sia qualificabile come contratto di mutuo: di talché, in mancanza di un passaggio fisico di quel denaro, esso non determinerebbe l'insorgere di alcun obbligo di restituzione. Non par dubbio infatti che la valorizzazione, in siffatta chiave, dell'ordine di versare un determinato importo, come fatto irriducibilmente diverso dal versamento dello stesso, appare capziosa e inappagante, in un contesto in cui è fuori discussione che le somme in parola furono poi effettivamente erogate, e in un sistema di rapporti economici caratterizzato dal crescente ricorso alla dematerializzazione dei valori mobiliari e dalla loro sostituzione con mere annotazioni contabili…..Il mutuatario ha quindi avuto la disponibilità giuridica dell'importo (destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali) non rilevando, a tal fine , la circostanza diversa ed ulteriore che la stessa sia stata poi costituita quale temporaneo deposito cauzionale, in quanto il conferimento della somma in favore del mutuatario ne determina in ogni caso la sua disponibilità giuridica, attenendo il resto (adempimento degli obblighi da parte del mutuatario che , nel caso in esame , e' pacificamente mancato) alla fase esecutiva del contratto.”
2- - Sul limite di finanziabilità, occorre in generale premettere che l'art. 38 del d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca
d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, ed attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere
"conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-
pagina 4 di 9 tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (Cass.Ordinanza n. 22446 del
04/11/2015), andando anzi a vantaggio della parte debole del rapporto, interessata a ricevere (e di ciò questa ne ha piena consapevolezza) il massimo finanziamento possibile, favorendosi pure il mercato immobiliare e gli affari in generale. Nella specie, peraltro, difetta la prova dell'avvenuto superamento del limite in parola. L'importo erogato è pari ad € 750.000,00; la relativa ipoteca è stata iscritta per un totale di € 1.500.000,00; il valore degli immobili e dei terreni sui quali è stata costituta la garanzia ipotecaria è pari ad € 1.808.339,98, così come riportato dalla perizia di stima redatta dal perito incaricato della Banca ed allegata all'istruttoria di deliberazione del mutuo (cfr. doc. 8 fase cautelare). Ed è bene chiarire che la stima cui va rapportata la valutazione del rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 T.U.B. deve riferirsi all'immobile nel momento dell'erogazione del finanziamento (c.f.r. nel medesimo senso Tribunale di
Alessandria, sentenza n. 400 del 16/05/2019; Tribunale Monza Sez. III, Sent., 12-
10-2018) e non certo a quella futura ed eventuale di una procedura esecutiva
(dunque, la stima operata dal CTU della fase esecutiva a distanza di anni dal perfezionamento del contratto in parola non ha alcun rilievo).”
Impugnano , , , sulla base dei seguenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 motivi:
I MOTIVO.
Sul limite di finanziabilità.
Nullità del contratto ex art. 1418 c.c., in relazione agli artt. 38 e segg. del DL n.
385/1993 (SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITA').Conseguente nullità della pattuizione degli interessi, dell'atto di concessione dell'ipoteca volontaria, delle fideiussioni prestate. Inesistenza del diritto dellaparte di procedere ad esecuzione forzata per la mancanza di titolo esecutivo. Restituzione delle somme versate ex art. 2033 c.c..
II MOTIVO.
Sulla carenza di titolo esecutivo e sull'opposizione all'esecuzione.
MUTUO CONDIZIONATO PRIVO DELL'ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA.
CONSEGUNTE CARENZA DEL DIRITTO DELLA PARTE ISTANTE DI PROCEDERE AD
ESECUZIONE FORZATA. motivando partitamente le censure. pagina 5 di 9 Si è costituita quale mandataria di Controparte_4 CP_5 incorporante giusto atto di fusione del 15 novembre 2019 a
[...] Controparte_1 rogito Notaio di Modena che eccepiva la inammissibilità dell'appello e nel Persona_1 merito la sua infondatezza.
Interveniva in giudizio esponendo che Controparte_3
“Mediante contratto di cessione sottoscritto in data 30/11/2022, con efficacia giuridica decorrente dal 5/12/2022 ed efficacia economica decorrente dal 1/1/2022, la CE ha ceduto ad , in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario e pro-soluto, un CP_3 portafoglio di crediti classificati come deteriorati alla data del 30 novembre 2022, derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie di titolarità della CE e che soddisfacevano i criteri oggettivi indicati nel menzionato Avviso di Cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 dicembre 2022 n. 147
– Parte Seconda;
Di tale cessione, come accennato nel paragrafo che precede, è stata data notizia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n.148 del 22/12/2022 (doc. 2 e 3 – Avviso in Gazzetta Ufficiale e aggiornamento); per effetto del Contratto di Cessione, è subentrata nella titolarità CP_3 del credito già vantato dalla CE nei confronti dei NO , Parte_1 Pt_2
e con tutte le relative garanzie. “
[...] Parte_3
Si riportava alle difese e alla conclusioni della cedente.
Parte appellante depositava note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , parte e non CP_2 CP_3 depositavano le dette note;
parte appellante e la sola depositavano note CP_3 conclusive ai sensi dell'art 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione deve essere pronunciata nei confronti di e non essendovi stata CP_2 CP_3 estromissione dal processo della cedente ai sensi dell'art. 111 c.p.c. .
Deve essere disattesa la eccezione di inammissibilità dell'appello essendo facilmente evincibile dagli atti la argomentazione censoria rispetto alla sentenza di I grado. Devono essere disattese le istanze istruttorie essendo pacifico l'orientamento sia della Corte di
Cassazione che di questa Corte sui tempi in oggetto, che rende irrilevante la richiesta di ctu.
Sul primo motivo di appello.
Come già ritenuto in altre pronunce di questa Corte la questione della validità del mutuo fondiario in ipotesi di superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. pagina 6 di 9 33719/2022, che, sul punto, ha avuto modo di chiarire che: < In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione
è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere>> (; conformi: Cass. 6907/2023; Cass. 7949/2023).
Da tali principi, ormai costantemente seguiti dalla giurisprudenza della S.C., e dalle motivazioni che le sorreggono non vi è motivo discostarsi. Né vi è questione di riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ordinario ipotecario, essendo pacifico in atti che le parti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario, del quale sono positivamente riscontrabili le caratteristiche essenziali identificative, giacché: <una volta che si esclusa la nullità (totale o parziale) del contratto per superamento del limite di finanziabilità, non è consentito all'interprete intervenire (d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dalle parti>>. E ciò: <pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario>> (Sez. U.
33719/2022).
II motivo di appello con il quale si ripropone la questione della idoneità del contratto di mutuo a valere quale titolo esecutivo in presenza di clausole che limitano la disponibilità delle somme vincolate in deposito cauzionale sino al perfezionamento delle condizioni previste in contratto.
In fatto si osserva che non sono stati proposti motivi di censura avverso l'accertamento condotto dal primo giudice secondo cui le somme mutuate erano state contestualmente accreditate sul conto corrente del mutuatario che ne aveva rilasciato quietanza ed aveva assunto l'obbligo di provvedere alla loro restituzione all'avveramento di determinate condizioni dedotte in contratto.
pagina 7 di 9 Ciò posto, si osserva che alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite con la recente sentenza n. 5968/2025 il fatto che la somma mutuata sia stata oggetto della contestuale pattuizione di costituzione di un deposito irregolare con l'obbligo per il mutuante di svincolarla al ricorrere di determinate condizioni (nel caso di specie, il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria e la verifica dell'assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli) non elide la idoneità del mutuo a costituire valido titolo esecutivo: <senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla>>.
Pertanto, il motivo dell'appello va respinto, perché il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento del precetto presenta, nel caso di specie, le caratteristiche richieste dall'art. 474 cod. proc. civ. per valere quale titolo esecutivo, non essendo controversa l'accredito delle somme mutuate nel conto corrente del mutuatario né la loro effettiva utilizzazione da parte di quest'ultimo, né l'assunzione dell'incondizionata obbligazione restitutoria da parte degli appellanti.
Tenuto conto del fatto che molteplici questioni sollevate dalla parte appellante sono state risolte con l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione intervenute nel corso del giudizio, si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e , in solido, dell'ulteriore importo Controparte_6 CP_7
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale da essi proposta, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 322 2021 del Tribunale di Siena, , così provvede:
1) respinge l'appello;
2) compensa le spese del presente grado;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
pagina 8 di 9 Firenze, 20 maggio 2025
La Presidente est.
Isabella Mariani
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