Articolo 12 della Legge 23 dicembre 1972, n. 920
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 febbraio 1973
Art. 12.
Sui fondi stanziati con l'art. 6 gravano anche le spese di funzionamento della commissione nonche' quelle per gli incarichi di cui all'art. 8, ultimo comma.
Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria o straordinaria del complesso edilizio si applica il disposto dell' art. 25, secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 .
Entrata in vigore il 7 febbraio 1973