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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZI ONE PRIMA –
Nella persona del Dott. Dario Colsanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'omologazione del concordato minore liquidatorio nel PU 25/24 promosso da (CF ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianni Turco;
Visto il ricorso depositato in data 17.04.2024 dalla sig.ra , con il Parte_1 quale la ricorrente, impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma1, lett d) CCII, ha chiesto di omologare il concordato minore liquidatorio proposto ai propri creditori, con richiesta di affidare la liquidazione al GE LL CR Dott Persona_1
Visto il decreto del 3 giugno 2024 con il quale, ritenuta l'ammissibilità LL proposta
è stata dichiarata aperta la procedura concordataria ed è stata disposta la comunicazi one,
a cura del GE LL CR, a tutti i creditori LL proposta e del decreto;
Viste le comunicazioni fatte ai creditori dal GE LL CR nel termine indicato con il suddetto decreto del 3 giugno 2024;
Rilevato che il GE LL CR ha provveduto a pubblicare copia LL proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese;
Vista la modifica alla proposta di concordato minore depositata con allegata relazione del GE LL CR, in seguito alle osservazioni dei creditori Agenzia delle Entrate -
Riscossioni e;
CP_1
Visto il decreto del 12 luglio 2024, con il quale veniva invitato il GE LL CR a comunicare ai creditori la nuova proposta di concordato minore e veniva fissata udienza per il 26.09.2024;
Letta la relazione del GE LL crisi sulle dichiarazioni di voto ai creditori tempestivamente depositata il 17 settembre 2024 secondo le indicazioni contenute nel decreto di apertura LL procedura;
Rilevato che non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori e che, quindi, al Tribunale è precluso il giudizio in ordine alla convenienza LL proposta rispetto all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 80, comma, CCII;
Rilevato che sono state raggiunte le maggioranze previs te dall'art. 79, comma 1, CCII in quanto la proposta è stata approvata con il consenso dei creditori che rappresentano il 100% dell'ammontare dei crediti ammessi al voto;
Rilevato che la proposta di concordato prevede, a fronte di un passivo di euro
467.699,34 di cui euro 364.634,59 assistito da privilegi : il pagamento in favore dei creditori di € 20.000,00 versati a titolo di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 CCII, quale offerta di acquisto LL quota del 50% dell'immobile sito presso il Comune di
Valbondione (BG) da parte del figlio Sig. euro 5.000,00 versato a Controparte_2 titolo di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 CCII quale contributo messo a disposizione del figlio;
euro 5.000,00 quale somma versata dalla ricorrente e prelevata dal propr io conto corrente;
euro 900,00 mensili per cinque anni per la somma complessiva di euro
54.000,00, e la prima rata verrà versata a partire del mese successivo all'omologa; euro
6.000,00 entro il quinto anno, termine del concordato, con versamento sul conto LL procedura;
euro 1.834,30 quale fondo rischi previsto qualora l'Istituto di credito CP_1
intendesse escutere la fideiussione statale del fondo, il tutto oltre il pagamento del compenso del GE LL CR;
Considerato che la proposta prevede in p articolare il pagamento integrale delle spese in prededuzione e più specificatamente.
Creditori privilegiati
Creditore debito Percentuale di soddisfo
Dott €4.162,00 100% Persona_1
INPS € 5.163,13 100%
Agenzia Entrate - Risc € 384.822,34 17,5%
Creditori chirografari
Creditore debito Percentuale di soddisfo
Banco BPER € 11.073,01 5,34%
Agos Ducato € 9.100,00 5,34%
Amm. Fin. Prov.
€ 322.286,55 5,34 degradata al chirog Ritenuto, integrato il presupposto di cui all'art.74, comma 2, CCII il quale stabilisce che fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento LL presentazione LL domanda, atteso che il figlio LL ricorrente Sig. ha offerto l'importo di euro 5 Controparte_2
mila a favore LL procedura e che l'ulteriore importo di € 20.000,00, dallo stesso offerto per l'acquisto LL quota del 50% dell'immobile sito presso il Comune di
Valbondione (BG) è superiore dall'importo realisticamente realizzabile nell'alternativa liquidatoria, determinato dal GE LL CR in euro 12.382,79 e quindi consentirebbe un soddisfacimento significativamente più alto per tutti i creditori e nel più breve tempo possibile;
Considerato che non sono stati riscontrati atti in frode ai creditori,
Considerato che quanto al giudizio di fattibilità del piano richiesto ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCII, l'importo di euro 90.000,00 complessivament e destinato ai creditori concorrenti è nettamente superiore all'importo di euro 57.632,79 che potrebbe realizzarsi nella eventuale liquidazione, analiticamente calcolato dal GE LL
CR;
Visti gli artt. 80 e 81 CCII;
OMOLOGA
Il concordato minore proposto dalla sig.ra (CF Parte_1
) e residente in [...]
n. 2,
DESIGNA
Il GE LL CR Dott per l'esecuzione degli adempimenti ex art. Persona_1
81 CCII;
DISPONE la pubblicazione LL presente Sentenza sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese a cura del GE LL CR Dott Per_1
Si comunichi al ricorrente e al GE LL CR .
Lecco 20.2.2025.
Il Giudice
Dott. Dario Colasanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZI ONE PRIMA –
Nella persona del Dott. Dario Colsanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per l'omologazione del concordato minore liquidatorio nel PU 25/24 promosso da (CF ) assistita e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianni Turco;
Visto il ricorso depositato in data 17.04.2024 dalla sig.ra , con il Parte_1 quale la ricorrente, impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma1, lett d) CCII, ha chiesto di omologare il concordato minore liquidatorio proposto ai propri creditori, con richiesta di affidare la liquidazione al GE LL CR Dott Persona_1
Visto il decreto del 3 giugno 2024 con il quale, ritenuta l'ammissibilità LL proposta
è stata dichiarata aperta la procedura concordataria ed è stata disposta la comunicazi one,
a cura del GE LL CR, a tutti i creditori LL proposta e del decreto;
Viste le comunicazioni fatte ai creditori dal GE LL CR nel termine indicato con il suddetto decreto del 3 giugno 2024;
Rilevato che il GE LL CR ha provveduto a pubblicare copia LL proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese;
Vista la modifica alla proposta di concordato minore depositata con allegata relazione del GE LL CR, in seguito alle osservazioni dei creditori Agenzia delle Entrate -
Riscossioni e;
CP_1
Visto il decreto del 12 luglio 2024, con il quale veniva invitato il GE LL CR a comunicare ai creditori la nuova proposta di concordato minore e veniva fissata udienza per il 26.09.2024;
Letta la relazione del GE LL crisi sulle dichiarazioni di voto ai creditori tempestivamente depositata il 17 settembre 2024 secondo le indicazioni contenute nel decreto di apertura LL procedura;
Rilevato che non sono state formulate contestazioni da parte dei creditori e che, quindi, al Tribunale è precluso il giudizio in ordine alla convenienza LL proposta rispetto all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 80, comma, CCII;
Rilevato che sono state raggiunte le maggioranze previs te dall'art. 79, comma 1, CCII in quanto la proposta è stata approvata con il consenso dei creditori che rappresentano il 100% dell'ammontare dei crediti ammessi al voto;
Rilevato che la proposta di concordato prevede, a fronte di un passivo di euro
467.699,34 di cui euro 364.634,59 assistito da privilegi : il pagamento in favore dei creditori di € 20.000,00 versati a titolo di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 CCII, quale offerta di acquisto LL quota del 50% dell'immobile sito presso il Comune di
Valbondione (BG) da parte del figlio Sig. euro 5.000,00 versato a Controparte_2 titolo di finanza esterna ai sensi dell'art. 74 CCII quale contributo messo a disposizione del figlio;
euro 5.000,00 quale somma versata dalla ricorrente e prelevata dal propr io conto corrente;
euro 900,00 mensili per cinque anni per la somma complessiva di euro
54.000,00, e la prima rata verrà versata a partire del mese successivo all'omologa; euro
6.000,00 entro il quinto anno, termine del concordato, con versamento sul conto LL procedura;
euro 1.834,30 quale fondo rischi previsto qualora l'Istituto di credito CP_1
intendesse escutere la fideiussione statale del fondo, il tutto oltre il pagamento del compenso del GE LL CR;
Considerato che la proposta prevede in p articolare il pagamento integrale delle spese in prededuzione e più specificatamente.
Creditori privilegiati
Creditore debito Percentuale di soddisfo
Dott €4.162,00 100% Persona_1
INPS € 5.163,13 100%
Agenzia Entrate - Risc € 384.822,34 17,5%
Creditori chirografari
Creditore debito Percentuale di soddisfo
Banco BPER € 11.073,01 5,34%
Agos Ducato € 9.100,00 5,34%
Amm. Fin. Prov.
€ 322.286,55 5,34 degradata al chirog Ritenuto, integrato il presupposto di cui all'art.74, comma 2, CCII il quale stabilisce che fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento LL presentazione LL domanda, atteso che il figlio LL ricorrente Sig. ha offerto l'importo di euro 5 Controparte_2
mila a favore LL procedura e che l'ulteriore importo di € 20.000,00, dallo stesso offerto per l'acquisto LL quota del 50% dell'immobile sito presso il Comune di
Valbondione (BG) è superiore dall'importo realisticamente realizzabile nell'alternativa liquidatoria, determinato dal GE LL CR in euro 12.382,79 e quindi consentirebbe un soddisfacimento significativamente più alto per tutti i creditori e nel più breve tempo possibile;
Considerato che non sono stati riscontrati atti in frode ai creditori,
Considerato che quanto al giudizio di fattibilità del piano richiesto ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCII, l'importo di euro 90.000,00 complessivament e destinato ai creditori concorrenti è nettamente superiore all'importo di euro 57.632,79 che potrebbe realizzarsi nella eventuale liquidazione, analiticamente calcolato dal GE LL
CR;
Visti gli artt. 80 e 81 CCII;
OMOLOGA
Il concordato minore proposto dalla sig.ra (CF Parte_1
) e residente in [...]
n. 2,
DESIGNA
Il GE LL CR Dott per l'esecuzione degli adempimenti ex art. Persona_1
81 CCII;
DISPONE la pubblicazione LL presente Sentenza sul sito del Tribunale e nel registro delle imprese a cura del GE LL CR Dott Per_1
Si comunichi al ricorrente e al GE LL CR .
Lecco 20.2.2025.
Il Giudice
Dott. Dario Colasanti