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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8055/2024
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato il [...] in [...], con l'avvocato Fabio Loscerbo Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente
sente nza
1. In data 27.6.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il 4.6.2024 e notificato il 18.6.2024 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998;
− ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia.
Con provvedimenti del 2.7.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 15.10.2024 sostituita da note scritte.
Con nota del 17.9.2024 il ricorrente ha chiesto che “a conferma ed integrazione della sospensiva già espressa, disporre l'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno munita di codice fiscale”.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente.
Con ordinanza del 15.10.2024 è stata confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia
1 di 4 esecutiva del provvedimento impugnato, è stata rigettata l'istanza del ricorrente contenuta nella nota del 17.9.2024 ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 27.2.2025 sostituita da note scritte.
Con le note conclusive il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso per queste ragioni: “Il
ricorrente è presente sul territorio italiano dal novembre 2022, quando è entrato Parte_1
regolarmente con visto Schengen rilasciato dalle autorità francesi e ingresso registrato presso il porto
di SI (allegato 1). Attualmente è ospitato dal proprio cognato, , residente in [...]
ND (BG), Via Sora n. 2, come attestato dalla comunicazione di ospitalità presentata alle autorità di pubblica sicurezza in data 23 agosto 2024, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 286/1998 (allegato 2). Il Sig.
svolge regolare attività lavorativa in Italia, come dimostrato dalla certificazione Controparte_2 unica 2022, dalla quale risulta che nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a
12.818,96 euro presso la ditta Prod. Art. , con sede a Cazzano Sant'Andrea Controparte_3 CP_4
(BG) (allegato 3). Il ricorrente ha perseguito un percorso di integrazione sociale e lavorativa, come comprovato dall'impegno di assunzione sottoscritto dalla società Tironi in data Parte_2
19.12.2024, con la quale ha concordato un contratto a tempo determinato per la mansione di verniciatore presso la sede aziendale di Almenno San Bartolomeo (BG) (allegato 4). L'effettivo avvio dell'attività lavorativa è impedito unicamente dalla mancata attribuzione del codice fiscale, nonostante i reiterati tentativi del ricorrente di ottenerlo presso la Questura e l'Agenzia delle Entrate, entrambe rivelatesi inadempienti. (allegato 5+6). Il ricorrente ha un solido nucleo familiare in Italia e
un progetto migratorio che prevede il ricongiungimento con tutti i suoi figli. Attualmente, la sua
famiglia è così composta: Sig.ra entrata in Italia con visto Schengen Per_1 Parte_3 rilasciato dai Paesi Bassi il 20 ottobre 2024 e in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari
(allegato 7). Figlio minore, (nato il [...]), anch'egli entrato in Italia con Persona_2
la madre e iscritto alla scuola primaria di ND (BG) (allegato 8+9). Altri due figli, Per_3
(nata il [...]) e (nato il [...]), attualmente residenti in
[...] Persona_4
Marocco, che verranno in Italia per il ricongiungimento. A conferma della filiazione e della minore
età dei figli, si allegano i certificati di nascita apostillati e tradotti ufficialmente (allegato 10). Si allegano inoltre la ricevuta di spedizione della richiesta di permesso di soggiorno della moglie presso
la Questura di Bergamo e la convocazione per il fotosegnalamento fissata per il 2 settembre 2025
(allegato 11) … il ricorrente vive stabilmente con la moglie e i figli presso l'abitazione del cognato
, sito in ND (BG), Via Sora n. 2, come risulta dalla certificazione di residenza Controparte_2
e stato di famiglia della moglie e dei figli dalle comunicazioni di ospitalità regolarmente presentate presso il Comune di ND”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente
2 di 4 allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16
dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67;
ND v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di Per_5 chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and
Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di
Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost.,
e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr.
Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra.
Il ricorrente è in Italia dall'anno 2023, ha ricevuto una proposta di lavoro non seguita da un contratto a causa del mancato rilascio del codice fiscale (non imputabile al ricorrente) e convive con la moglie e i figli dall'anno 2024 nell'abitazione del cognato.
La durata del soggiorno in Italia, la continuità e l'attualità della convivenza con i familiari e il reperimento di una proposta di lavoro evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
3 di 4 Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la durata del soggiorno in Italia e la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che ha evidenziato la convivenza con i familiari da tempo apprezzabile: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di , nato il [...] in [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 28.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
4 di 4
REPUB BL IC A ITA L IA NA
IN NOME DEL POPOLO IT AL IA NO
Tribunale Or dinario di Bre scia
Settim a Sezi one Civ ile
nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato il [...] in [...], con l'avvocato Fabio Loscerbo Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente
sente nza
1. In data 27.6.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo il 4.6.2024 e notificato il 18.6.2024 di rigetto dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998;
− ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia.
Con provvedimenti del 2.7.2024 è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 15.10.2024 sostituita da note scritte.
Con nota del 17.9.2024 il ricorrente ha chiesto che “a conferma ed integrazione della sospensiva già espressa, disporre l'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno munita di codice fiscale”.
L'amministrazione resistente ha chiesto il rigetto delle domande del ricorrente.
Con ordinanza del 15.10.2024 è stata confermato il provvedimento di sospensione dell'efficacia
1 di 4 esecutiva del provvedimento impugnato, è stata rigettata l'istanza del ricorrente contenuta nella nota del 17.9.2024 ed è stata fissata per la discussione l'udienza del 27.2.2025 sostituita da note scritte.
Con le note conclusive il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso per queste ragioni: “Il
ricorrente è presente sul territorio italiano dal novembre 2022, quando è entrato Parte_1
regolarmente con visto Schengen rilasciato dalle autorità francesi e ingresso registrato presso il porto
di SI (allegato 1). Attualmente è ospitato dal proprio cognato, , residente in [...]
ND (BG), Via Sora n. 2, come attestato dalla comunicazione di ospitalità presentata alle autorità di pubblica sicurezza in data 23 agosto 2024, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 286/1998 (allegato 2). Il Sig.
svolge regolare attività lavorativa in Italia, come dimostrato dalla certificazione Controparte_2 unica 2022, dalla quale risulta che nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente pari a
12.818,96 euro presso la ditta Prod. Art. , con sede a Cazzano Sant'Andrea Controparte_3 CP_4
(BG) (allegato 3). Il ricorrente ha perseguito un percorso di integrazione sociale e lavorativa, come comprovato dall'impegno di assunzione sottoscritto dalla società Tironi in data Parte_2
19.12.2024, con la quale ha concordato un contratto a tempo determinato per la mansione di verniciatore presso la sede aziendale di Almenno San Bartolomeo (BG) (allegato 4). L'effettivo avvio dell'attività lavorativa è impedito unicamente dalla mancata attribuzione del codice fiscale, nonostante i reiterati tentativi del ricorrente di ottenerlo presso la Questura e l'Agenzia delle Entrate, entrambe rivelatesi inadempienti. (allegato 5+6). Il ricorrente ha un solido nucleo familiare in Italia e
un progetto migratorio che prevede il ricongiungimento con tutti i suoi figli. Attualmente, la sua
famiglia è così composta: Sig.ra entrata in Italia con visto Schengen Per_1 Parte_3 rilasciato dai Paesi Bassi il 20 ottobre 2024 e in attesa di permesso di soggiorno per motivi familiari
(allegato 7). Figlio minore, (nato il [...]), anch'egli entrato in Italia con Persona_2
la madre e iscritto alla scuola primaria di ND (BG) (allegato 8+9). Altri due figli, Per_3
(nata il [...]) e (nato il [...]), attualmente residenti in
[...] Persona_4
Marocco, che verranno in Italia per il ricongiungimento. A conferma della filiazione e della minore
età dei figli, si allegano i certificati di nascita apostillati e tradotti ufficialmente (allegato 10). Si allegano inoltre la ricevuta di spedizione della richiesta di permesso di soggiorno della moglie presso
la Questura di Bergamo e la convocazione per il fotosegnalamento fissata per il 2 settembre 2025
(allegato 11) … il ricorrente vive stabilmente con la moglie e i figli presso l'abitazione del cognato
, sito in ND (BG), Via Sora n. 2, come risulta dalla certificazione di residenza Controparte_2
e stato di famiglia della moglie e dei figli dalle comunicazioni di ospitalità regolarmente presentate presso il Comune di ND”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente
2 di 4 allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16
dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67;
ND v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte ha avuto modo di Per_5 chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani, Brüggemann and
Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di
Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare “quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost.,
e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr.
Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co. 3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione – internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra.
Il ricorrente è in Italia dall'anno 2023, ha ricevuto una proposta di lavoro non seguita da un contratto a causa del mancato rilascio del codice fiscale (non imputabile al ricorrente) e convive con la moglie e i figli dall'anno 2024 nell'abitazione del cognato.
La durata del soggiorno in Italia, la continuità e l'attualità della convivenza con i familiari e il reperimento di una proposta di lavoro evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato.
Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
3 di 4 Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la durata del soggiorno in Italia e la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che ha evidenziato la convivenza con i familiari da tempo apprezzabile: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per que sti m otivi
1. Dichiara il diritto di , nato il [...] in [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 28.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
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