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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 12285/2021 pervenuta all'udienza del 10 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato in [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Gabriella Parte_1
Napoli
ATTORE
E
contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Controparte_2 P.IVA_1 Per_1
Trieste dell'11.10.2016 in atti dall'Avv. Francesco Malatesta
CONVENUTA
OGGETTO: RCA – terzo trasportato- azione ex art. 141 Cod. Ass.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio e , chiedendone la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali , quantificati in €
221.941,42, oltre accessori, derivanti dal sinistro occorso in data 13 marzo 2019 alle ore 6.30 circa , in Roma , allorquando esso attore, trasportato sul motoveicolo Honda SH tg CC82304, di proprietà
e condotto da (assicurato per la RCA con , riportava lesioni (v. Controparte_1 Controparte_2 documentazione medica in atti) ; l'attore ha dedotto , quanto alla dinamica del sinistro, che il percorrendo la Via A. Chini – Via Franzoi, all'incrocio con Via Nallino vedeva uscire CP_1
da detta ultima via una Smart , che , senza fermarsi per la dovuta precedenza (nonostante il segnale di dare precedenza ivi presente), si immetteva su Via Franzoi , direzione Via delle Sette Chiese;
il allora , per evitare lo scontro- dal momento che la Smart, della quale era impossibile CP_1
prendere i dati, non solo ometteva di dare precedenza ma neppure rallentava la propria corsa, allontanandosi repentinamente dai luoghi - frenava e, trovandosi in curva, perdeva il controllo del proprio motoveicolo e rovinava in terra , unitamente al trasportato.
Contumace il , benché ritualmente evocato in giudizio, si è costituita la CP_1 Controparte_2
quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'azione risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass. ex adverso spiegata , in considerazione del fatto che l'incidente , per stessa ammissione di parte attrice, si era verificato esclusivamente a causa della imprudente condotta di guida del conducente della Smart rimasta sconosciuta , e che doveva , pertanto, escludersi la responsabilità del conducente del motoveicolo , sicchè l'azione diretta del terzo trasportato, esperibile solo a condizione che sia ravvisabile una responsabilità concorrente del vettore, non poteva essere promossa , tenuto conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardo, con particolare riferimento alla interpretazione della nozione di caso fortuito (v. sull'excursus giurisprudenziale comparsa di costituzione;
nel merito , ha contestato l'an ed il quantum CP_2
della pretesa avversaria , concludendo per il rigetto della domanda .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita nei confronti delle odierne parti di causa , invito rimasto senza esito (v. invito in atti) .
Ciò posto , si rende necessario scrutinare l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass. sollevata da parte convenuta . Osserva il Tribunale che , ancorchè l'atto di citazione sia del tutto privo di elementi in diritto tesi a qualificare l'azione risarcitoria in questa sede esperita , la domanda proposta in questa sede , interpretata alla luce delle circostanze fattuali dedotte da parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro , con particolare riferimento al profilo della colpa esclusiva del conducente della Smart , rimasta non identificata, va inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 141 Cod. Ass. , avendo il trasportato - a titolo di cortesia- esperito azione diretta nei confronti del proprio vettore e della Compagnia assicurativa , garante per la RCA, del motoveicolo sul quale si trovava come passeggero al momento del sinistro .
L'art. 141 Cod. Ass. prevede testualmente : “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150».
L'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito di cui si dirà infra), che è così strutturata: il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 «nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro» ed esercita «l'azione diretta» nei confronti della medesima impresa «nei termini di cui all'articolo 145»; il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro»; il risarcimento è liquidato «entro il massimale minimo di legge» e «fermo restando quanto previsto all'articolo 140» (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale); è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, «il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo»; l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere (rectius: può chiedere che venga estromessa) l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;
l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Come emerge chiaramente dal complesso delle anzidette disposizioni, il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti); meramente eventuale è l'intervento dell'assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell'assicuratore del vettore;
parimenti eventuale è l'ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell'impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo.
Di poi la disciplina è stata oggetto di interventi della Corte costituzionale, che ha ritenuto manifestamente inammissibili i dubbi di costituzionalità sollevati da più parti (sull'assunto che, prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del vettore, il legislatore avrebbe escluso il trasportato dalla possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno), affermando che i giudici rimettenti non avevano «adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» e rilevando che «tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità» (Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n. 440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009).
Una tale lettura consente di ritenere assodato che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) - e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta: - o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità di un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presuppone inoltre che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli .
Come chiarito da Cass. SSUU 35318/2022 “va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo. Come si è visto, l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere
l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto -
l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. … Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
Quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato...”.
La sentenza a Sezioni Unite del 2022 puntualizza inoltre che l'operatività dell'art. 141 si estende anche all'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa ( come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art.
283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005»).
Compiuta siffatta doverosa disamina , occorre ora, per rispondere alla eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata da valutare la portata dell'incipit dell'art. 141 CP_2 cit. «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» .
Tale incipit esclude in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato laddove ricorrano gli estremi del caso fortuito.
La lettura dell'inciso va coordinata con quella del successivo inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Al riguardo, la giurisprudenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha espresso due orientamenti contrastanti: il primo include nel caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore;
il secondo esclude recisamente tale possibilità e sostiene che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione .
Invero, Cass. n. 4147/2019 ha ritenuto che la nozione di caso fortuito adottata dall'art. 141 cod. ass. non sia diversa da quella consolidata in altri settori del diritto e ha affermato che il caso fortuito, inteso nel suo significato giuridico, aggiunge alle cause naturali «le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l'autonomia e l'imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa “assorbente”, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti»; tanto premesso, ha escluso che il concetto di caso fortuito «sia “tradotto” e ridotto più avanti nel comma, con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», nel senso di escludere rilevanza alla condotta del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore;
ha assunto, infatti, che tale inciso «non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito», bensì «a un profilo processuale, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» e ha aggiunto che l'accertamento relativo al profilo sostanziale precede giuridicamente e logicamente quello del profilo processuale;
tanto premesso, ha affermato che nel giudizio ex art. 141 cod. ass.,
l'assicuratore del vettore è onerato della prova del fortuito, ossia che il sinistro abbia avuto causa esclusiva in un evento naturale o nella condotta dell'altro conducente o nella condotta del trasportato, e che soltanto ove tale prova fallisca ed emerga una situazione di corresponsabilità, si dovrà procedere alla liquidazione del danno al trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità (o del grado di responsabilità) dei conducenti;
in altri termini, ha sostenuto che «l'art. 141 cod. ass. […] richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro».
Per contro, in dichiarato dissenso rispetto a tale ricostruzione, Cass. n. 17963/2021 ha sostenuto che il «caso fortuito […], in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo»; e ciò in quanto «l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» (tale esito essendo configurabile «solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato»); ha rimarcato che «l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di fortuito» e aggiunge che «estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ.
e 144 cod. assicurazioni».
A comporre il contrasto è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite n. 35318/2022 che testualmente:
“ Ritiene il Collegio che il primo orientamento non possa essere condiviso. Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1° comma dell'art.
141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da
Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1° co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere
l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Alla stregua di quanto testè affermato deve escludersi che nella nozione di caso fortuito rientri la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, rimasto non identificato , sicchè la domanda risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass. , contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta
(sulla scorta tuttavia di orientamenti giurisprudenziali antecedenti alla sentenza a Sezioni Unite del
2022) , deve ritenersi ammissibile.
La domanda risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass., ancorchè ammissibile , va tuttavia rigettata nel merito .
Va anzitutto rilevato che del sinistro non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità dal quale possa desumersi che l'attore fosse effettivamente trasportato sul motoveicolo condotto e di proprietà del . CP_1
Anche a voler ritenere provata la circostanza del trasporto a titolo di cortesia dell'attore sul motoveicolo , alla luce della circostanza che sia il in sede di interrogatorio formale (cfr. CP_1
verbale ud. 5.5.2022 ) che il teste indotto da parte attrice (cfr. verbale ud. 2.2.2023) Tes_1 hanno riferito della presenza dell'attore a bordo, in qualità di trasportato, del motoveicolo , sussistono forti dubbi che le lesioni fisiche subite dall'attore – lesioni della cui ontologica esistenza vi è copiosa documentazione sanitaria allegata all'atto di citazione- siano etiologicamente riconducibili all'evento per come dedotto in citazione .
Va in primo luogo evidenziato che in sede di interrogatorio formale il , nel confermare la CP_1
dinamica del sinistro come prospettata in citazione (“…ero in moto con il quando abbiamo Pt_1
visto da una strada secondaria sulla sinistra spuntare una macchina, era una Smart di colore scuro;
per evitarla ho toccato il freno e lo scooter è scivolato e siamo caduti a terra…; ricordo che ero in curva quando ho frenato e ribadisco che la macchina non ci ha proprio visto , è sbucata all'improvviso…”, vedi verbale ud. 5.5.2022) , ha dichiarato di “non aver riportato lesioni significative , solo uno sgraffio alla mano destra”.
Sussistono , dunque , delle perplessità sulla scaturigine, rectius, sulla riferibilità al sinistro, delle importanti lesioni riportate dal trasportato (nella consulenza medico-legale di parte, in atti,
l'invalidità permanente è quantificata nel 25% della totale) a fronte delle pressoché inesistenti lesioni riportate dal conducente, e a fronte, di una stessa dinamica del sinistro , per come ricostruita all'esito della espletata istruttoria, che accomuna , quanto agli effetti, il conducente del motoveicolo e il trasportato .
Va in secondo luogo evidenziato che, quanto alla condotta del conducente della Smart , che avrebbe
“tagliato la strada” al motoveicolo , non rispettando il segnale di dare precedenza e procedendo a velocità elevata, non risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice che il trasportato abbia presentato una denuncia – querela contro ignoti , che pur non essendo una condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria in sede civile , serve a delineare il fatto storico del sinistro.
Anche a voler tralasciare questo secondo profilo – il trasportato a titolo di cortesia è onerato della prova del trasporto su un determinato veicolo nonché di dimostrare che le lesioni subite siano riconducibili al sinistro nell'ambito del quale il veicolo sul quale era a bordo rimanga coinvolto, e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti – si osserva che per stessa ammissione di parte attrice nel libello introduttivo (circostanza peraltro confermata dal CP_1 in interrogatorio formale e dal teste ) l'incidente ebbe a verificarsi alle 6.30 del mattino . Tes_1
Acclarata tale circostanza , rileva il Tribunale che l'attore ha fatto ingresso al Pronto Soccorso del
CTO di Roma , peraltro ubicato nelle vicinanze dei luoghi teatro del sinistro, alle ore 11.26 , come può desumersi dalla cartella clinica in atti (doc. 2 allegato all'atto di citazione), ossia a distanza di cinque ore dal verificarsi del dedotto sinistro, un intervallo piuttosto considerevole se si pensa alla gravità delle lesioni riportate dall'attore e refertate nella documentazione sanitaria allegata .
Nell'arco temporale compreso tra le ore 6.30 , orario di verificazione del sinistro, e le ore 11.26 , orario di accesso al Pronto Soccorso (peraltro risulta che l'attore si recò al Pronto Soccorso autonomamente) ben possono in astratto intervenire altri fattori causali idonei a produrre le lesioni
(al ginocchio dx e al piede dx) subite dall'attore , anche alla luce del fatto che, giova ripeterlo, il conducente del motoveicolo ebbe a riportare solo un graffio alla mano destra .
In altri termini non è stata data la prova che le lesioni subite dall'attore siano riferibili al sinistro del
13 marzo 2019.
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della CTU medico legale (si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.,
e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio e alla somma domandata a titolo di risarcimento) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore della parte convenuta costituita , che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri nella causa N.R.G. 12285/2021 pervenuta all'udienza del 10 febbraio 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
nato in [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. Gabriella Parte_1
Napoli
ATTORE
E
contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
, difesa giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Controparte_2 P.IVA_1 Per_1
Trieste dell'11.10.2016 in atti dall'Avv. Francesco Malatesta
CONVENUTA
OGGETTO: RCA – terzo trasportato- azione ex art. 141 Cod. Ass.
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 10 febbraio 2025 con note di trattazione scritta
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell' atto di citazione , della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa , che qui integralmente si richiamano.
ha evocato in giudizio e , chiedendone la Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali , quantificati in €
221.941,42, oltre accessori, derivanti dal sinistro occorso in data 13 marzo 2019 alle ore 6.30 circa , in Roma , allorquando esso attore, trasportato sul motoveicolo Honda SH tg CC82304, di proprietà
e condotto da (assicurato per la RCA con , riportava lesioni (v. Controparte_1 Controparte_2 documentazione medica in atti) ; l'attore ha dedotto , quanto alla dinamica del sinistro, che il percorrendo la Via A. Chini – Via Franzoi, all'incrocio con Via Nallino vedeva uscire CP_1
da detta ultima via una Smart , che , senza fermarsi per la dovuta precedenza (nonostante il segnale di dare precedenza ivi presente), si immetteva su Via Franzoi , direzione Via delle Sette Chiese;
il allora , per evitare lo scontro- dal momento che la Smart, della quale era impossibile CP_1
prendere i dati, non solo ometteva di dare precedenza ma neppure rallentava la propria corsa, allontanandosi repentinamente dai luoghi - frenava e, trovandosi in curva, perdeva il controllo del proprio motoveicolo e rovinava in terra , unitamente al trasportato.
Contumace il , benché ritualmente evocato in giudizio, si è costituita la CP_1 Controparte_2
quale in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'azione risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass. ex adverso spiegata , in considerazione del fatto che l'incidente , per stessa ammissione di parte attrice, si era verificato esclusivamente a causa della imprudente condotta di guida del conducente della Smart rimasta sconosciuta , e che doveva , pertanto, escludersi la responsabilità del conducente del motoveicolo , sicchè l'azione diretta del terzo trasportato, esperibile solo a condizione che sia ravvisabile una responsabilità concorrente del vettore, non poteva essere promossa , tenuto conto dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità al riguardo, con particolare riferimento alla interpretazione della nozione di caso fortuito (v. sull'excursus giurisprudenziale comparsa di costituzione;
nel merito , ha contestato l'an ed il quantum CP_2
della pretesa avversaria , concludendo per il rigetto della domanda .
Così sia pure sinteticamente delineato il tema del decidere , va rilevata in via preliminare la procedibilità della domanda a norma dell'art. 3 D.L. 132/2014 , avendo parte attrice formulato invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita nei confronti delle odierne parti di causa , invito rimasto senza esito (v. invito in atti) .
Ciò posto , si rende necessario scrutinare l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass. sollevata da parte convenuta . Osserva il Tribunale che , ancorchè l'atto di citazione sia del tutto privo di elementi in diritto tesi a qualificare l'azione risarcitoria in questa sede esperita , la domanda proposta in questa sede , interpretata alla luce delle circostanze fattuali dedotte da parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro , con particolare riferimento al profilo della colpa esclusiva del conducente della Smart , rimasta non identificata, va inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 141 Cod. Ass. , avendo il trasportato - a titolo di cortesia- esperito azione diretta nei confronti del proprio vettore e della Compagnia assicurativa , garante per la RCA, del motoveicolo sul quale si trovava come passeggero al momento del sinistro .
L'art. 141 Cod. Ass. prevede testualmente : “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. 3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150».
L'art. 141 cod. ass. ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito di cui si dirà infra), che è così strutturata: il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148 «nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro» ed esercita «l'azione diretta» nei confronti della medesima impresa «nei termini di cui all'articolo 145»; il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro»; il risarcimento è liquidato «entro il massimale minimo di legge» e «fermo restando quanto previsto all'articolo 140» (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale); è fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, «il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo»; l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere (rectius: può chiedere che venga estromessa) l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;
l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Come emerge chiaramente dal complesso delle anzidette disposizioni, il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell'impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti;
solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l'impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all'accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti); meramente eventuale è l'intervento dell'assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell'assicuratore del vettore;
parimenti eventuale è l'ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell'impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo.
Di poi la disciplina è stata oggetto di interventi della Corte costituzionale, che ha ritenuto manifestamente inammissibili i dubbi di costituzionalità sollevati da più parti (sull'assunto che, prevedendo l'azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del vettore, il legislatore avrebbe escluso il trasportato dalla possibilità di agire nei confronti del vero responsabile del danno), affermando che i giudici rimettenti non avevano «adempiuto l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» e rilevando che «tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità» (Corte Cost. n. 205/2008; conforme Corte Cost. n. 440/2008; cfr. anche Corte Cost. n. 191/2009).
Una tale lettura consente di ritenere assodato che la previsione dell'art. 141 cod. ass. non esaurisce la tutela del terzo trasportato, ma costituisce uno strumento eventuale e alternativo rispetto alle tradizionali azioni già previste dall'ordinamento in favore del passeggero danneggiato, ossia l'azione ex artt. 2043 e 2054 c.c. concorrente con quella ex art. 1681 c.c. nel caso di trasporto avvenuto in base a titolo contrattuale (cfr. Cass. n. 10629/1998 e succ. conf.) - e quella prevista dall'art. 144 cod. ass. (già riconosciuta dall'art. 18 l. n. 990/1969) nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile.
Lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti: a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054, comma primo, c.c., l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente.
A fronte di queste agevolazioni, la legge ha previsto come “contropartita” il contenimento dell'obbligazione dell'assicuratore del vettore entro il massimale di legge, quand'anche il contratto fosse stato stipulato per un massimale maggiore o con massimale illimitato.
L'ordinamento accorda dunque al trasportato la scelta: - o ricorrere all'azione ex art. 141 cod. ass., giovandosi dell'alleggerimento dell'onere probatorio, ma esponendosi al rischio di insufficienza del massimale di legge e alla necessità di proporre una successiva domanda di risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'assicuratrice del responsabile civile che sia coperto da un massimale superiore a quello minimo;
- oppure proporre l'ordinaria azione diretta ex art. 144 cod. ass., beneficiando del massimale di polizza invece che di quello legale, ma esponendosi al rischio che l'assicuratore del vettore riesca a dimostrare l'esclusiva responsabilità di un terzo nella causazione del sinistro;
e in ogni caso, anche se agisca nei confronti degli assicuratori di tutti i conducenti coinvolti, dovendo sopportare l'allungamento dei tempi processuali conseguente alla necessità di accertamento delle responsabilità.
Il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presuppone inoltre che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli .
Come chiarito da Cass. SSUU 35318/2022 “va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo. Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo. Come si è visto, l'intero “meccanismo” disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere
l'estromissione dell'assicuratrice del vettore). L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico (ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterebbe un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere. L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura “abrogativa” della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia – soprattutto -
l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile. … Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico-sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
Quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri. Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto - costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato...”.
La sentenza a Sezioni Unite del 2022 puntualizza inoltre che l'operatività dell'art. 141 si estende anche all'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa ( come già ritenuto da Cass. n. 16477/2017 e come ribadito da Cass. n. 14255/2020, che ha espresso il principio secondo cui «l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art.
283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005»).
Compiuta siffatta doverosa disamina , occorre ora, per rispondere alla eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata da valutare la portata dell'incipit dell'art. 141 CP_2 cit. «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» .
Tale incipit esclude in radice l'operatività dell'azione diretta del trasportato laddove ricorrano gli estremi del caso fortuito.
La lettura dell'inciso va coordinata con quella del successivo inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».
Al riguardo, la giurisprudenza della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha espresso due orientamenti contrastanti: il primo include nel caso fortuito la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore;
il secondo esclude recisamente tale possibilità e sostiene che il fortuito si identifica con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione .
Invero, Cass. n. 4147/2019 ha ritenuto che la nozione di caso fortuito adottata dall'art. 141 cod. ass. non sia diversa da quella consolidata in altri settori del diritto e ha affermato che il caso fortuito, inteso nel suo significato giuridico, aggiunge alle cause naturali «le condotte umane - compresa quella del danneggiato - cui l'autonomia e l'imprevedibilità conferiscano appunto il ruolo di causa “assorbente”, ovvero che elide il nesso causale con gli elementi antecedenti»; tanto premesso, ha escluso che il concetto di caso fortuito «sia “tradotto” e ridotto più avanti nel comma, con l'inciso “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», nel senso di escludere rilevanza alla condotta del conducente del veicolo antagonista a quello del vettore;
ha assunto, infatti, che tale inciso «non si riferisce, a ben guardare, al contenuto di un concetto di diritto sostanziale come è il caso fortuito», bensì «a un profilo processuale, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» e ha aggiunto che l'accertamento relativo al profilo sostanziale precede giuridicamente e logicamente quello del profilo processuale;
tanto premesso, ha affermato che nel giudizio ex art. 141 cod. ass.,
l'assicuratore del vettore è onerato della prova del fortuito, ossia che il sinistro abbia avuto causa esclusiva in un evento naturale o nella condotta dell'altro conducente o nella condotta del trasportato, e che soltanto ove tale prova fallisca ed emerga una situazione di corresponsabilità, si dovrà procedere alla liquidazione del danno al trasportato a prescindere dall'accertamento della responsabilità (o del grado di responsabilità) dei conducenti;
in altri termini, ha sostenuto che «l'art. 141 cod. ass. […] richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro».
Per contro, in dichiarato dissenso rispetto a tale ricostruzione, Cass. n. 17963/2021 ha sostenuto che il «caso fortuito […], in un giudizio in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità nel sinistro, deve logicamente essere nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo»; e ciò in quanto «l'azione prevista dall'art. 141 non introduce un giudizio sulla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro» (tale esito essendo configurabile «solo nel caso in cui l'impresa di assicurazione del responsabile civile, intervenendo nel giudizio estrometta l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato»); ha rimarcato che «l'art. 141 delimita il giudizio di responsabilità alla mancanza di fortuito» e aggiunge che «estenderlo invece alla mancanza (o concorrenza) di responsabilità del veicolo antagonista significherebbe limitare l'azione del trasportato ai soli casi di responsabilità esclusiva o concorrente del vettore con la conseguenza che l'art. 141 nulla aggiungerebbe alla comune azione ai sensi degli artt. 2054, comma 2, 2055 cod. civ.
e 144 cod. assicurazioni».
A comporre il contrasto è intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite n. 35318/2022 che testualmente:
“ Ritiene il Collegio che il primo orientamento non possa essere condiviso. Invero, a prescindere da ogni considerazione sulla esatta nozione giuridica di caso fortuito e sulla sua omogeneità nell'ambito dell'ordinamento, deve considerarsi che è la stessa disposizione del 1° comma dell'art.
141 cod. ass. - letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene - che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore. L'incipit «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» non può che essere letto in correlazione con l'inciso «a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro» e una siffatta lettura (che dev'essere necessariamente coordinata, a meno di non voler postulare una insanabile contraddizione interna fra l'incipit e l'inciso e di non voler arbitrariamente dare preminenza alla prima delle due espressioni) evidenzia come il legislatore abbia inteso escludere, in prima battuta, ogni accertamento concernente la colpa dei conducenti, che è riservato alla fase di rivalsa e che non può pertanto essere recuperato nell'ambito della salvezza del caso fortuito;
il che risulta coerente con la finalità della norma di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (rimessi all'eventuale fase successiva). Deve pertanto ritenersi che - come sostenuto da
Cass. 17963/2021 - nella cornice del giudizio configurato dall'art. 141, 1° co. cod. ass., in cui si prescinde dall'accertamento delle responsabilità del sinistro, il caso fortuito che vale ad esimere
l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”.
Alla stregua di quanto testè affermato deve escludersi che nella nozione di caso fortuito rientri la condotta colposa del conducente del veicolo antagonista, rimasto non identificato , sicchè la domanda risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass. , contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta
(sulla scorta tuttavia di orientamenti giurisprudenziali antecedenti alla sentenza a Sezioni Unite del
2022) , deve ritenersi ammissibile.
La domanda risarcitoria ex art. 141 Cod. Ass., ancorchè ammissibile , va tuttavia rigettata nel merito .
Va anzitutto rilevato che del sinistro non risulta redatto alcun rapporto dell'Autorità dal quale possa desumersi che l'attore fosse effettivamente trasportato sul motoveicolo condotto e di proprietà del . CP_1
Anche a voler ritenere provata la circostanza del trasporto a titolo di cortesia dell'attore sul motoveicolo , alla luce della circostanza che sia il in sede di interrogatorio formale (cfr. CP_1
verbale ud. 5.5.2022 ) che il teste indotto da parte attrice (cfr. verbale ud. 2.2.2023) Tes_1 hanno riferito della presenza dell'attore a bordo, in qualità di trasportato, del motoveicolo , sussistono forti dubbi che le lesioni fisiche subite dall'attore – lesioni della cui ontologica esistenza vi è copiosa documentazione sanitaria allegata all'atto di citazione- siano etiologicamente riconducibili all'evento per come dedotto in citazione .
Va in primo luogo evidenziato che in sede di interrogatorio formale il , nel confermare la CP_1
dinamica del sinistro come prospettata in citazione (“…ero in moto con il quando abbiamo Pt_1
visto da una strada secondaria sulla sinistra spuntare una macchina, era una Smart di colore scuro;
per evitarla ho toccato il freno e lo scooter è scivolato e siamo caduti a terra…; ricordo che ero in curva quando ho frenato e ribadisco che la macchina non ci ha proprio visto , è sbucata all'improvviso…”, vedi verbale ud. 5.5.2022) , ha dichiarato di “non aver riportato lesioni significative , solo uno sgraffio alla mano destra”.
Sussistono , dunque , delle perplessità sulla scaturigine, rectius, sulla riferibilità al sinistro, delle importanti lesioni riportate dal trasportato (nella consulenza medico-legale di parte, in atti,
l'invalidità permanente è quantificata nel 25% della totale) a fronte delle pressoché inesistenti lesioni riportate dal conducente, e a fronte, di una stessa dinamica del sinistro , per come ricostruita all'esito della espletata istruttoria, che accomuna , quanto agli effetti, il conducente del motoveicolo e il trasportato .
Va in secondo luogo evidenziato che, quanto alla condotta del conducente della Smart , che avrebbe
“tagliato la strada” al motoveicolo , non rispettando il segnale di dare precedenza e procedendo a velocità elevata, non risulta dalla documentazione prodotta da parte attrice che il trasportato abbia presentato una denuncia – querela contro ignoti , che pur non essendo una condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria in sede civile , serve a delineare il fatto storico del sinistro.
Anche a voler tralasciare questo secondo profilo – il trasportato a titolo di cortesia è onerato della prova del trasporto su un determinato veicolo nonché di dimostrare che le lesioni subite siano riconducibili al sinistro nell'ambito del quale il veicolo sul quale era a bordo rimanga coinvolto, e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti – si osserva che per stessa ammissione di parte attrice nel libello introduttivo (circostanza peraltro confermata dal CP_1 in interrogatorio formale e dal teste ) l'incidente ebbe a verificarsi alle 6.30 del mattino . Tes_1
Acclarata tale circostanza , rileva il Tribunale che l'attore ha fatto ingresso al Pronto Soccorso del
CTO di Roma , peraltro ubicato nelle vicinanze dei luoghi teatro del sinistro, alle ore 11.26 , come può desumersi dalla cartella clinica in atti (doc. 2 allegato all'atto di citazione), ossia a distanza di cinque ore dal verificarsi del dedotto sinistro, un intervallo piuttosto considerevole se si pensa alla gravità delle lesioni riportate dall'attore e refertate nella documentazione sanitaria allegata .
Nell'arco temporale compreso tra le ore 6.30 , orario di verificazione del sinistro, e le ore 11.26 , orario di accesso al Pronto Soccorso (peraltro risulta che l'attore si recò al Pronto Soccorso autonomamente) ben possono in astratto intervenire altri fattori causali idonei a produrre le lesioni
(al ginocchio dx e al piede dx) subite dall'attore , anche alla luce del fatto che, giova ripeterlo, il conducente del motoveicolo ebbe a riportare solo un graffio alla mano destra .
In altri termini non è stata data la prova che le lesioni subite dall'attore siano riferibili al sinistro del
13 marzo 2019.
Per le considerazioni che precedono si impone il rigetto della domanda.
Le spese di lite , ivi comprese quelle della CTU medico legale (si ritiene satisfattivo il fondo spese liquidato all'atto del conferimento di incarico) seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.,
e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 , avuto riguardo alle quattro fasi di giudizio e alla somma domandata a titolo di risarcimento) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) pone in via definitiva a carico di parte attrice le spese di CTU medico-legale;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore della parte convenuta costituita , che si liquidano in € 7052,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri