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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 2346/2018
TRA
(CF: , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data
13.9.2024, dall'avv. Antonio Gaudiello (CF: ; in sostituzione del C.F._2
precedente difensore, in sostituzione, a sua volta, del precedente difensore, CP_1
avv. Mario Iannella, deceduto nel corso del presente giudizio);
Ricorrente in riassunzione-Originaria appellante
E
(CF.: ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_2 C.F._3
liti allegata alle note di trattazione scritta depositate in data 23.2.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.2.2024, dall'avv. Domenico Albanese
(CF: ; in sostituzione del precedente difensore, avv. Mario Iannella, C.F._4
deceduto nel corso del presente giudizio), nonché, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata in data 13.9.2024, dall'avv.
Antonio Gaudiello (CF: ); C.F._2
Resistente in riassunzione – Originario appellante
NONCHE'
1 già P.I.: ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv.to Giovanni Rossi (c.f.: ); C.F._5
Resistente in riassunzione-Originaria appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1966/2017 del Tribunale di Benevento, pubblicata il
02.11.2017, non notificata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 27.5.2013 e Parte_2 Parte_1
convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Benevento, la Controparte_3
e, dopo aver premesso che avevano intrattenuto con la banca convenuta, filiale di Benevento, un rapporto di apertura di credito con affidamento mediante scoperto sul conto corrente numero 22756, chiuso in data 15.3.2013, lamentavano l'applicazione nel corso del rapporto:
- della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; - di interessi in misura ultralegale, in mancanza di relativa pattuizione scritta;
- della commissione di massimo scoperto, prevista da clausola nulla, in quanto priva di causa e/o indeterminata nell'oggetto e/o priva della necessaria forma scritta, così come della commissione di disponibilità fondi, non prevista e assolutamente indeterminata nel suo ammontare e nelle sue modalità di calcolo;
- di spese e commissioni mai pattuite, nonché di interessi usurari.
Tanto dedotto, gli attori concludevano chiedendo di:
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articolo 1283, 2697 e
1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente relative al conto corrente numero 22756, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonché all'addebito di competenze, spese, oneri, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi e/o di qualsiasi altra contabilizzazione, mai convenuti e/o comunque illegittimamente applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e/o illegittimo addebito di oneri, spese, commissioni, competenze e/o qualsiasi altra contabilizzazione al rapporto in esame;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca convenuta in
2 violazione della legge 7.3.1996, n. 108;
3) Condannare, per l'effetto, la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore degli attori, il tutto nella misura di € 5.000,00 o nella diversa misura che sarebbe stata quantificata nella CTU contabile che si chiedeva, o, in subordine, nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) Con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la che, per Controparte_3
quanto ancora rileva, eccepiva la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., di ogni diritto fatto valere dagli appellanti, nonché l'ordinaria prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di indebito, per il periodo antecedente ai dieci anni a ritroso dalla notifica dell'atto di citazione, o, al più, dalla data di ricezione della messa in mora;
nel resto, contestava la fondatezza delle domande proposte dagli attori, di cui chiedeva il rigetto, rilevando che sia dal contratto di conto corrente n. 22756/6, sia delle note di apertura di credito in conto corrente del 18.2.2003, del 13.4.2004, del 10.5.2005 si evinceva che gli attori avevano accettato tutte le condizioni contrattuali in esse previsti, tra cui quella relativa alla capitalizzazione degli interessi, al tasso convenzionale degli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto e ad ogni altra spesa e commissione ivi pattuita.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria, che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile (al deposito della relazione di consulenza tecnica in data 07.07.2014 seguiva una relazione tecnica integrativa depositata in data 01.07.2017), la causa era decisa dal Tribunale di Benevento con sentenza n. 1966/2017, depositata in data
2.11.2017, che così statuiva: “1) Condanna la al pagamento, in favore Controparte_3
di e della somma di 19.189,72, oltre interessi dalla Parte_2 Parte_1
domanda al soddisfo;
2) Condanna la banca convenuta al pagamento delle spese, che liquida in 1100,00 per la fase di studio, 700,00 per la fase introduttiva, E 1000,00 per la fase istruttoria, 1200,00 per la fase decisoria, E 93,00 per spese, oltre spese di c.t.u., rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per legge”.
Per quanto ancora rileva, il primo giudice:
- rigettava l'eccezione di prescrizione della banca convenuta, con la motivazione che la prescrizione comincia a decorrere dalla data di chiusura del conto, per cui, nel caso di specie, al momento della proposizione della domanda, non era maturata nessuna prescrizione;
quanto,
3 poi, alla prescrizione delle presunte rimesse solutorie, l'eccezione era stata formulata in maniera generica nella comparsa di risposta dalla banca, in quanto quest'ultima, entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pur avendone l'onere, non aveva indicato quali versamenti riteneva solutori;
- riteneva la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- aderiva alla ricostruzione del rapporto n. 22756/6, acceso in data 3.12.1999, come operata dal CTU, che aveva applicato i tassi di interesse convenzionalmente pattuiti;
la capitalizzazione semplice per tutto il periodo (per applicazione della capitalizzazione semplice deve intendersi l'esclusione di ogni capitalizzazione); aveva escluso la commissione di massimo scoperto, perchè la clausola non indicava correttamente la misura e non chiariva il preciso criterio con cui calcolare la commissione;
aveva applicato le valute come convenute;
aveva addebitato solo le spese regolarmente pattuite;
aveva escluso l'esistenza di usura originaria, pur considerando tutti i profili a cui fare riferimento (“richiamando, quanto all'usura sopravvenuta, la recentissima sentenza della SC che esclude la possibilità di far valere la c.d. usura sopravvenuta”).
In particolare, quanto all'usura originaria esclusa dal CTU, il primo giudice affermava che il
CTU aveva risposto in maniera esauriente ai rilievi sollevati dalle parti, evidenziando (quanto ai rilievi di parte attrice) l'insussistenza di tassi usurari in qualunque ipotesi di ricostruzione, con motivazioni ritenute condivisibili. Invero – precisava il primo giudice - “il c.t.u. ha riscontrato la presenza degli elementi che caratterizzano il conto di corrispondenza e quindi delle condizioni generali ed economiche del contratto, tra cui il tasso debitore e quello per apertura di credito, pari a 12,93%, senza alcuna indicazione di concessione di fido con relativo importo e della durata;
non venivano indicati elementi riconducibili ad un'operazione creditizia o di finanziamento, né veniva riscontrato alcun “fido di fatto”, trattandosi di conto sempre attivo fino all'8.5.00. L'unica concessione di fido (£ 350 milioni)
è avvenuta il 22.2.00 ed il prospetto allegato riporta un tasso entra fido (5,50) ed uno extra fido (9,50). Pertanto il c.t.u. ha verificato l'usura originaria alla data del 22.2.00 e alla data della sottoscrizione del contratto”.
Il primo giudice concludeva che, condividendo la metodologia utilizzata dal CTU, la somma dovuta agli appellanti, a seguito della ricostruzione del rapporto da parte del medesimo CTU, ammontava a € 19.189,72, al cui pagamento andava condannata la banca convenuta, oltre interessi dalla domanda.
4 B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza di primo grado n. 1966/2017, depositata in data 2.11.2017, non notificata, hanno proposto tempestivo appello e con atto di Parte_2 Parte_1
citazione in appello notificato in data 26.4.2018 alla (ora, a Controparte_3
seguito di fusione per incorporazione, , con cui chiedeva di: Controparte_2
1) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia, per violazione degli articoli
1283, 2697 e 1418 c.c. e di ogni altra disposizione di legge, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente relative al conto corrente numero 22756, relativamente alla capitalizzazione trimestrale di interessi, nonché all'addebito di competenze, spese, oneri, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi e/o di qualsiasi altra contabilizzazione, mai convenuti e/o comunque illegittimamente applicati nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi e/o illegittimo addebito di oneri, spese, commissioni, competenze e/o qualsiasi altra contabilizzazione al rapporto in esame;
2) Accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca convenuta in violazione della legge 7.3.1996, n. 108;
3) Condannare, per l'effetto, la banca appellata alla restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria in favore degli attori, il tutto nella misura di € 25.900,00 o, in via subordinata, nella maggiore o minor somma che si sarebbe ritenuta di giustizia;
4) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, in data 24.8.2018, la Controparte_2
(già quale società incorporante, giusta atto di fusione per incorporazione del Controparte_4
17.11.2014 per notar di Modena, rep. 43405-racc- 13041), che contestava la Persona_1 fondatezza dell'appello, osservando, tra l'altro, che gli appellanti quantificavano il proprio presunto credito nella somma di € 66.020,57, salvo poi chiedere alla Corte di Appello una somma nettamente inferiore, senza neanche precisare che la somma di € 19.189,72, oltre le spese legali, come determinate dal primo giudice in loro favore, era stata interamente pagata dalla banca, ancorchè senza riconoscimento di alcun diritto.
La causa è stata assunta in decisione una prima volta all'udienza dell'8.6.2022, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 2.11.2022, depositata in data 11.11.2022, al fine di disporre un supplemento di
5 indagini tecniche rispetto a quelle espletate nel giudizio di primo grado, nominando, a tal fine, lo stesso CTU nominato in quel giudizio, dr. Persona_2
Depositata la relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 12.6.2023, la causa è stata di nuovo assunta in decisione all'udienza del 12.7.2023, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Indi, con ordinanza collegiale dell'8.11.2023, depositata in data 18.12.2023, la causa è stata dichiarata interrotta stante il decesso dell'avv. Mario Iannella, unico procuratore costituito dell'appellante Parte_1
La causa è stata riassunta ad iniziativa dell'appellante che, con Parte_1
“comparsa in riassunzione” depositata in data 27.12.2023; con decreto del 29.12.2023, depositato in data 3.1.2024, il Presidente del Collegio ha fissato l'udienza del 28.2.2024 per la prosecuzione del giudizio, assegnando alla ricorrente in riassunzione termine fino al 30.1.2024 per la notifica alle altre parti del ricorso in riassunzione (denominato “comparsa in riassunzione”) e per il decreto di fissazione dell'udienza.
Su richiesta della predetta con decreto del 10.1.2024, depositato in Parte_1
data 12.1.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 28.2.2024 con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. A seguito della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza da parte di tutte Parte_1 le parti hanno depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.2.2024, nelle quali hanno precisato le conclusioni, reiterando, sostanzialmente, le conclusioni rassegnate, rispettivamente, nell'atto di appello e nella comparsa di risposta, salvo per la domanda di cui al capo n. 3) delle conclusioni dell'atto di appello, perché mentre nell'atto di appello e chiedevano la condanna della banca alla Parte_2 Parte_1
restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “il tutto nella misura di € 25.000,00” o, “in via subordinata, nella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia”, nelle note di trattazione scritta, rispettivamente depositate in data 12.2.2024 e in data 23.2.2024, e Parte_1
hanno chiesto la condanna della banca alla restituzione di tutte le somme Parte_2 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, “il tutto nella misura di € 66.020,57” o, “in via subordinata, nella maggiore o minor somma che si riterrà di giustizia”. Con ordinanza del 29.2.2024, depositata in pari data, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data 16.7.2024, al fine di conferire al CTU l'incarico di
6 compiere un ulteriore accertamento tecnico integrativo. Espletata e depositata la relazione di consulenza tecnica integrativa in data 2.11.2024, la causa è stata assunta in decisione di nuovo all'udienza del 4.12.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
L'atto di appello contiene una pluralità di doglianze, la trattazione delle quali non è strutturata in maniera organica, perché, avviata in alcuni punti dell'atto di appello, viene poi abbandonata per lasciare spazio ad altri argomenti (spesso già trattati in precedenza), per essere, successivamente, ripresa in altri punti dell'atto di appello, con la ripetizione delle medesime argomentazioni già espresse in precedenza.
In ogni caso, le doglianze formulate nell'atto di appello possono essere enucleate in quattro motivi di appello.
Appare opportuno, per una migliore comprensione dei motivi di appello, dare conto in maniera compiuta delle conclusioni a cui perveniva il CTU nel giudizio di primo grado, in ordine all'esclusione dell'usura originaria, conclusioni alle quali aderiva il primo giudice.
Il contratto di conto corrente n. 22756/6 del 3.12.1999, depositato in atti, tra le condizioni economiche, all'art. 7 prevede:
. tasso creditore: 0,10%
. tasso debitore per apertura di credito: 12,93%
. tasso per scoperto di conto e tasso di mora: 12,93%.
Risulta in atti, altresì, la lettera del 22.2.2000, sottoscritta solo dalla banca, con cui la banca comunicava agli odierni appellanti di aver deliberato, nella seduta del 16.2.2000, la
“concessione di un fido per scoperto di c/c di lire 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) valido – salvo revoca – fino al 28.2.2001”; la lettera non indica il tasso di interesse, né risulta sottoscritta dai correntisti.
Il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr. evidenziava che: Persona_2
- il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non conteneva nessuna indicazione di concessione di fido, con il relativo importo e la relativa durata (se a tempo determinato o a tempo indeterminato), che potesse ricondurlo ad un contratto di apertura di credito in conto corrente;
né conteneva elementi che potessero ricondurlo ad un'operazione creditizia o di finanziamento;
- nè poteva discorrersi di “fido di fatto”, atteso che dagli estratti conto depositati in atti risultava che il saldo del conto era stato sempre attivo fino all'8.5.2000;
7 - un elemento di conferma che la concessione del fido per scoperto di c/c fosse avvenuta in data 22.2.2000 emergeva dal Prospetto “Variazioni di tasso”, presente alla seconda pagina dell'estratto conto del primo trimestre del 2000 (all. 3 alla CTU); tale prospetto riportava le variazioni che avevano subito i tassi di interesse con decorrenza dal 22.2.2000 - stessa data della lettera che comunicava la concessione del fido per scoperto di c/c di £ 350.000.000 – indicando in modo specifico il tasso a debito “entro fido” del 5,50% e quello “extra fido” del
9.50%; nello stesso prospetto erano riportate le variazioni della commissione di massimo scoperto con la stessa decorrenza e con le stesse due specifiche “entro fido pari a 0,125%” ed
“extra fido pari a 0,44%”.
Il CTU, ai fini della verifica dell'usura, operava una duplice verifica, una ancorata al momento della conclusione del contratto di conto corrente del 3.12.1999; un'altra ancorata al momento della concessione del fido di £ 350.000.000, alla data del 22.2.2000 (che era la data della lettera indirizzata a e con cui la banca Parte_2 Controparte_5 comunicava a questi ultimi che il Comitato Esecutivo dell'Istituto di Credito aveva deliberato nella seduta del 16.2.2000 la concessione di un fido per scoperto di c/c fino al 28.2.2001, salvo revoca), e tale ultima verifica si sdoppiava, a sua volta, in due verifiche: una relativa al tasso a debito “intra fido” ed un'altra relativa al tasso a debito “extra fido”.
In particolare, il CTU (cfr. relazione di consulenza tecnica integrativa depositata nel giudizio di primo grado in data 3.6.2017):
1) con riferimento al momento della conclusione del rapporto di conto corrente del 3.12.1999:
-confrontava il tasso debitore previsto nel contratto di conto corrente di corrispondenza del
3.12.1999, pari a 12,93% (era pari a 12,93% sia il “tasso per scoperto di conto e tasso di mora”, sia il per “tasso di apertura di credito”), a cui sommava l'aliquota di CMS, pari allo
0,44%, per un TEG pari a 13,37% (12,93%+0,44%=13,37%), con il tasso soglia relativo alle
“aperture di credito in conto corrente fino a 5.164,00 euro” del IV trimestre 1999, pari a
17,52%; concludeva che il TEG rilevato (13,37%) era inferiore al tasso soglia usura (17,52/), per cui non vi era usura originaria o contrattuale;
2) con riferimento alla data del 22.2.2000, in cui era concesso dalla banca ai correntisti un affidamento di £ 350.000.000, come indicato nella lettera di “comunicazione linee di credito” del 22.2.2000:
2.1) confrontava il tasso a debito “entro fido del 5,50%”, a cui aggiungeva l'aliquota CMS entro fido 0,125% (l'uno e l'altra come riportati nell'estratto conto al 31.3.2000), per un TEG
8 di 5,625% (5,50%+0,125%= 5,625%), con il tasso soglia relativo alla categoria delle operazioni “Apertura di credito in conto corrente oltre 5.164,00 euro” del I trimestre 2000, pari a 13,77%; concludeva che il TEG, pari a 5,625%, era inferiore al tasso soglia usura, pari a 13,77%, per cui non vi era usura originaria o contrattuale;
2.2.) Confrontava il tasso a debito “extra fido del 9,50%” a cui aggiungeva l'aliquota CMS extra fido pari a 0,44% (l'uno e l'altra come riportati nell'estratto conto al 31.3.2000), per un
TEG di 9,94% (9,50%+0,44%= 9,84%), con il tasso soglia relativo alla categoria delle operazioni “Apertura di credito in conto corrente oltre 5.164,00 euro” del I trimestre 2000, pari a 13,77%; concludeva che il TEG, pari 9,94%, era inferiore al tasso soglia usura, pari a
13,77%, per cui non vi era usura originaria o contrattuale.
Ognuna delle tre ipotesi sopra indicate era doppiata da altra formula, nella quale era utilizzata una diversa formula di calcolo dell'usura, e, anche in tal caso, non si registrava nessuna usura originaria.
Il CTU, in sede di valutazione delle osservazioni mosse dal CT di parte attrice, odierna appellante, spiegava che, con riferimento al contratto di conto corrente del 3.12.1999, aveva utilizzato come tasso soglia di riferimento quello della categoria “apertura di credito in conto corrente fino a € 5.164,60”, che era la categoria più assimilabile e comparabile al caso di specie (e non quello della categoria “apertura di credito in conto corrente oltre € 5.164,60”, come ritenuto dal CT di parte attrice), in quanto il conto corrente di corrente del 3.12.1999 non poteva considerarsi assistito da apertura di credito perché non erano indicati né quale fosse l'importo dell'affidamento, né la durata di tale affidamento (se a tempo determinato o indeterminato); né poteva parlarsi di “fido di fatto” in quanto emergeva dagli estratti conto depositati dalla banca e dalla lista movimenti rielaborata dal CTU che il saldo del conto era stato sempre attivo fino all'8.5.2000 (cfr. relazione di consulenza tecnica integrativa, pagg.
10,11, depositata nel giudizio di primo grado in data 3.6.2017 dal CTU.
Tanto dedotto, si passa ad esaminare i motivi di appello.
C.1. Con un primo motivo di appello gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui escludeva l'usura originaria.
Gli appellanti hanno dedotto che:
- il tasso debitore pattuito nel contratto di conto corrente originario del 3.12.1999 – che era l'unico contratto che conteneva tutte le clausole per la determinazione dei tassi di interesse - era palesemente usurario in relazione ai tassi soglia rilevati nel periodo di riferimento;
9 - essi appellanti avevano provato l'esistenza di un fido di fatto e di una successiva apertura di credito mediante produzione della lettera del 22.2.2000, con la quale la banca dichiarava l'esistenza di un fido di £ 350.000.000, ma detta lettera non conteneva nessuna firma dei correntisti, né alcuna indicazione del tasso di interesse pattuito;
pertanto, l'unico contratto cui fare riferimento per la determinazione del tasso di interesse convenzionale rimaneva quello del 3.12.1999, che prevedeva un tasso convenzionale palesemente usurario in relazione al periodo di riferimento;
- ne derivava che l'usura originaria avrebbe dovuto essere rilevata esclusivamente alla data del 3.12.1999 (data di sottoscrizione dell'originario contratto di conto corrente), assumendo come parametro l'affidamento di £ 350.000.00, di cui si era provata l'esistenza con la lettera della banca del 22.2.2000, la quale - hanno evidenziato gli appellanti - appariva idonea a dimostrare l'esistenza di un “fido di fatto”, da parte della banca, in data anteriore alla sua comunicazione;
- il CTU aveva commesso un errore metodologico nell'assumere come parametro di riferimento, ai fini della verifica usuraria del tasso di interesse debitore pattuito nel contratto di conto corrente del 3.12.1999, il tasso soglia della categoria di operazioni “apertura di credito in conto corrente fino a € 5.164,60”, in quanto avrebbe dovuto assumere come parametro di riferimento il tasso soglia della categoria di operazioni “apertura di credito in conto corrente superiori a € 5.164,60”; ed invero, qualora non sia determinato l'importo dell'apertura di credito, per regola generale, dovrebbero trovare applicazione i tassi soglia per aperture di credito di importo superiore a € 5.164,00; in ogni caso, nel caso di specie, vi era una comunicazione della banca di concessione di fido per scoperto di conto corrente di £
350.000.000, la quale appariva idonea a provare l'ammontare dell'apertura di credito, ma non recava alcuna indicazione del tasso di interesse, a differenza di quanto affermato dal CTU in sede di chiarimenti dell'1.6.2017; ne derivava che l'unica pattuizione di interessi era quella contenuta nel contratto di conto corrente del 3.12.1999;
- né si poteva fare appello allo ius variandi, come pure riteneva il CTU in sede di chiarimenti dell'1.6.2017 – laddove il CTU aveva ritenuto esistente un valido rapporto di apertura di credito con applicazione del tasso di interesse entro fido del 5,50% - in quanto il tasso convenuto nell'originario contratto di conto corrente del 3.12.1999 era palesemente usurario in relazione ad un'apertura di credito di £ 350.000.000 ed è principio consolidato che lo ius variandi della banca non può essere esercitato in relazione ad una clausola nulla;
inoltre, la
10 banca non aveva rispettato la procedura richiesta dall'art. 118 TUB per il legittimo esercizio dello ius variandi;
- il CTU aveva ritenuto che il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non contenesse alcuna apertura di credito in conto corrente, ma tale interpretazione appariva posta in essere in favore della banca convenuta: a) sia perché il contratto stipulato in data 3.12.1999 conteneva dettagliate clausole relative all'apertura di credito in conto corrente d'importo superiore a €
5.164,60 (o perché di ammontare indeterminato, o perché di ammontate pari a £ 350.000.000, come dimostrato dalla comunicazione del 22.2.2000); b) sia perché, in mancanza di un contratto di apertura di credito, non può trovare applicazione lo ius variandi, per l'evidente motivo logico che non vi è clausola originaria da variare;
pertanto il CTU avrebbe dovuto applicare il tasso di interesse legale a tutto il rapporto.
In conclusione, gli appellanti hanno dedotto che le soluzioni possibili erano due:
a) non vi era nessun contratto di apertura di credito validamente pattuito per iscritto, perché il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non conteneva nessuna apertura di credito;
la lettera del 22.2.2000 non costituiva un valido contratto di apertura di credito perché non era sottoscritta dal correntista, né vi era la pattuizione del tasso di interessi, mentre tutti gli altri documenti erano note di apertura di credito e documenti di sintesi tutti di gran lunga successivi al 22.2.2000; pertanto, in mancanza di una valida pattuizione scritta degli interessi, andavano applicati: a) gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., qualora si fosse ritenuto mancante il contratto di apertura di credito;
2) gli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, qualora si fosse ritenuto esistente il contratto di apertura di credito, ma nulla la pattuizione degli interessi;
applicando gli interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c., si addiveniva ad un saldo di € 51.596,23 a credito del correntista
(a fronte del saldo di € 19.189,72 come accertato dal CTU); applicando gli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, si addiveniva ad un saldo di € 48.456,92 a credito del correntista (a fronte del saldi di € 19.189,72 come accertato dal CTU.
b) doveva ritenersi provato un “fido di fatto” di £ 350.000.000, in base alla documentazione depositata;
in tal caso, il tasso di interesse previsto nel contratto di conto corrente del
3.12.1999 sarebbe stato palesemente usurario in base al tasso soglia del terzo trimestre
1999 relativo alla categoria delle operazioni “apertura di credito oltre € 5.164,00” (aveva errato il CTU ad utilizzare come tasso soglia quello delle operazioni “aperture di credito fino a € 5.164,00); essendo il tasso del contratto di conto corrente del 3.12.1999 usurario,
11 da una parte, la banca non avrebbe potuto esercitare lo ius variandi e, dall'altra, occorreva escludere del tutto gli interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c., addivenendosi, in tal modo, alla rideterminazione di un saldo pari a € 66.020,57 in favore del correntista (a fronte del saldo di € 19.189,72 a credito per il correntista rideterminato dal CTU).
Le censure sopra indicate, riconducibili tutte ad un primo motivo di appello, sono fondate solo nei limiti in cui deducono la nullità del contratto di apertura di credito rappresentato dalla lettera della banca datata 22.2.2000, per la mancanza di sottoscrizione dei correntisti, e la non applicabilità al rapporto, dalla data del 22.2.2000 in avanti, dei tassi di interesse debitori indicati nel prospetto “Variazioni di tasso”, contenuto nell'estratto conto al 31.3.2000; tuttavia, le conseguenze che derivano dall'accoglimento di tale censure sono diverse da quelle prospettate dagli appellanti (che consistono nell'esclusione degli interessi debitori per tutta la durata del rapporto, o nell'applicazione degli interessi al tasso legale o al tasso sostitutivo
BOT ex art. 117 TUB).
In primo luogo, deve ritenersi che il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non contenga anche la regolamentazione di un contratto di apertura di credito.
E tanto perché difettano nel contratto di conto corrente del 3.12.1999 gli elementi essenziali del contenuto del contratto di apertura di credito, quali l'importo dell'affidamento che sarebbe stato concesso e la durata dello stesso (cfr. anche cass. civ., 22.11.2017, n. 27836).
E che il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non contenga anche la regolamentazione di un'apertura di credito è comprovato dal fatto che il primo documento in atti da cui può desumersi la concessione di un affidamento è la lettera del 22.2.2000, inviata dalla banca agli odierni appellanti, con cui la banca comunicava loro che nella seduta del 16.2.2000 il
Comitato Esecutivo dell'Istituto aveva deliberato la concessione di un fido per scoperto di c/c di £ 350.000.000 valido – salvo revoca – fino al 28.2.2001; nonché dall'ulteriore circostanza che, come accertato dal CTU già nel giudizio di primo grado, il conto era stato sempre attivo fino all'8.5.2000.
Non va, poi, trascurato che il primo giudice affermava nella sentenza impugnata (pag. 8) che l'unica concessione di apertura di credito era avvenuta il 22.2.2000 e sul punto la sentenza non è stata efficacemente e specificamente censurata dagli appellanti, i quali avrebbero dovuto indicare quali erano, in concreto, oltre alla clausola che prevedeva in misura del
12,93% il tasso di interesse debitore per aperture di credito ed il tasso di interesse per scoperto di conto, le clausole che consentivano di ritenere che il contratto di conto corrente
12 del 3.12.1999 regolasse anche un'apertura di credito.
Il primo giudice, ritenuto che l'unica concessione di fido (£ 350.000.000) era avvenuta in data
22.2.2000, aderiva alla ricostruzione del rapporto operata dal CTU, il quale, dalla data del
22.2000 alla data del 3.3.2003 (data di concessione dell'apertura di credito deliberata in data
18.2.2003), applicava gli interessi entra fido al tasso del 5,50% e gli interessi extra fido al tasso del 9,50, che erano i tassi di interessi indicati dalla banca nel prospetto, denominato
“Variazione di tasso”, contenuto nell'estratto conto del 31.3.2000, e di cui il CTU accertava il carattere non usurario.
Orbene, la menzionata lettera del 22.2.2000, con cui la banca comunicava agli odierni appellanti la concessione di un fido per scoperto di c/c di £ 350.000.000 valido – salvo revoca
– fino al 28.2.2001, seppure documenta la concessione di un'apertura di credito fino a £
350.000.000, integra un contratto di apertura di credito che è però nullo, in violazione dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB, perché sottoscritto solo dalla banca e non anche dal correntista, e la nullità di protezione, è stata eccepita, nel caso di specie, proprio dai correntisti, odierni appellanti, unici legittimati a farla valere, ex art. 127, comma 2, TUB.
Essendo il contratto di apertura di credito del 22.2.2000 nullo per mancanza di sottoscrizione dei correntisti, deve essere applicato al rapporto di apertura di credito in conto corrente dedotto in giudizio l'interesse al tasso legale codicistico, ex art. 1284 c.c., dalla data del
22.2.2000 alla data del 3.3.3003, che è la data a cui risale il primo contratto di apertura di credito regolarmente sottoscritto dagli odierni appellanti, con cui la banca accordava a questi ultimi un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di € 180.800,00 (deliberata in data
18.2.2003), con scadenza revoca, a valere sul rapporto di conto corrente n. 22756 (che era il conto corrente aperto in data 3.12.1999), con la previsione dei relativi tassi di interessi.
Non possono essere, invece, applicati nel periodo dal 22.2.2000 al 3.3.2003 i tassi di interesse intrafido (del 5,500%) ed extrafido (del 9,500%) come contenuti nel prospetto “Variazioni di tasso”, contenuto nell'estratto conto al 31.3.2000, come, invece, applicati nel periodo dal
22.2.2000 al 3.3.2000 dal CTU, con la condizione del primo giudice, perché detti tassi non risultano essere stati oggetto di pattuizione scritta e, quindi, non sono contenuti in un nessun accordo sottoscritto dai correntisti.
Dalla data del 3.3.3003 in avanti al rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, assistito da aperture di credito, devono, invece, essere applicati gli interessi, di volta in volta, previsti in documenti regolarmente sottoscritti dai correntisti, odierni appellanti, ed integranti contratti di
13 apertura di credito, ed in tal senso ha operato il CTU sia in primo che in secondo grado.
In particolare, risulta in atti nota del 3.3.2003, sottoscritta dai correntisti, odierni appellanti, e da essi indirizzata alla banca, con cui i correntisti dichiarano alla banca che di aver ricevuto la lettera con cui la banca comunicava che, a seguito di richiesta dei medesimi correntisti, aveva loro accordato apertura di credito in conto corrente, deliberata in data 18.2.2003, dell'importo di € 180.800,00, con scadenza a revoca, a far valere sul rapporto di conto corrente contrassegnato con il n. 22756 (che è l'originario contratto di conto corrente del 3.12.1999), alle condizioni (tasso di interesse e CTMS) espressamente riportate nella medesima nota sottoscritta dai correntisti. Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti (che discorrono di mere note di aperture di credito, senza valore di contratto), non vi è alcun dubbio che tale documento del 3.3.2003, sottoscritto dai correntisti, riportante il limite dell'affidamento, la durata dello stesso ed i tassi di interesse applicabili, integri un vero e proprio contratto di apertura di credito.
Le medesime considerazioni valgono per la note del 15.4.2004 e del 10.5.2005, entrambe sottoscritte dai correntisti, odierni appellanti, e da essi indirizzate alla banca, con cui i correntisti dichiarano alla banca che di aver ricevuto, da quest'ultima, le lettere con cui la banca comunicava che, a seguito di richiesta dei correntisti, aveva loro accordato aperture di credito in conto corrente, deliberate, rispettivamente, in data 13.4.2004 e 10.5.2005, dell'importo, in entrambi i casi, di € 120.000,00, con scadenza a revoca, a far valere sul rapporto di conto corrente contrassegnato con il n. 22756, con l'ulteriore indicazione dei relativi tassi di interesse.
Risultano, inoltre, in atti, il documento di sintesi di apertura di credito in conto corrente del
20.5.2005, sottoscritto dai correntisti, odierni appellanti, con le allegate condizioni contrattuali economiche e non economiche, anch'esse sottoscritte dai correntisti, tutti documenti idonei ad integrare un contratto di apertura di credito, nonché l'ulteriore contratto di affidamento del
29.8.2008, anch'esso regolarmente sottoscritto dai correntisti.
Il CTU, già nel giudizio di primo grado, ricostruiva il rapporto bancario dedotto in giudizio applicando i tassi di interessi contrattualmente convenuti (cfr. relazione di consulenza tecnica depositata nel giudizio di primo grado 7.7.2014), e, quindi, applicando, a partire dal 2003 in avanti, i tassi di interesse pattuiti nei vari accordi di apertura di credito che si erano succeduti nel tempo a partire dall'apertura di credito del 3.3.2003, ed il giudice di primo grado aderiva, nella sentenza impugnata (vedi, in particolare, pag. 7) alla ricostruzione del rapporto secondo
14 i criteri seguiti dal CTU, tra cui, appunto, l'applicazione degli interessi convenzionali.
Anche nel presente grado di giudizio il CTU, sulla base dei quesiti ricevuti con l'ordinanza collegiale del 16.7.2024, ha ricostruito il rapporto di conto corrente applicando dalla data del
3.3.2003 in avanti i medesimi tassi di interesse applicati in sede di relazione tecnica depositata nel giudizio di primo grado.
Giova rilevare che gli appellanti, nell'atto di appello, in relazione ai tassi di interesse previsti nelle aperture di credito dal 3.3.2003 in avanti, utilizzati ai fini della ricostruzione del rapporto dal CTU, con l'adesione del primo giudice, non hanno formulato nessuna contestazione relativa al profilo usurario, avendo essi denunciato, nell'atto di appello, il carattere usurario del solo tasso di interesse contenuto nell'originario contratto di conto corrente del 3.12.1999; ne deriva che ogni successiva doglianza, relativa al profilo usurario dei tassi di interesse previsti nell'apertura di credito del 3.3.2003 ed in quelle successive, formulata dagli appellanti nella comparsa conclusionale depositata, da ultimo, in data
3.2.2025 è inammissibile, perché tardiva, dovendo essere fatta valere tempestivamente nell'atto di appello.
Alla luce delle censure in materia di usura formulate nell'atto di appello occorre, allora, verificare la fondatezza di quella secondo cui sarebbe usurario il tasso di interesse pattuito nel contratto di conto corrente del 3.12.1999.
Il CTU, con metodologia corretta, accertava già nel giudizio di primo grado che il tasso di interesse debitore previsto nel menzionato contratto di conto corrente del 3.12.1999 non era usurario, confrontandolo con il tasso soglia per le operazioni di apertura di credito fino a €
5.164,00 euro del IV trimestre 1999.
Gli appellanti, di contro, ritengono che, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di conto corrente del 3.12.1999, vada utilizzato come parametro di confronto non il tasso soglia della categoria di operazioni “apertura di credito in conto corrente fino a € 5.164,60”, ma il tasso soglia della categoria di “operazioni di apertura di credito in conto corrente superiori a € 5.164,60”, e tanto perché, quando non sia determinato l'importo dell'aperura di credito, per regola generale, deve trovare applicazione il tasso soglia per aperture di credito superiori a € 5.164,00; inoltre, nel caso di specie, vi era stata una comunicazione ad essi appellanti di concessione di fido per scoperto di conto corrente di £ 350.000.000, la quale, però, non recava nessuna indicazione del tasso di interesse, sicchè l'unica pattuizione di interessi era quella contenuta nel contratto di conto
15 corrente del 3.12.1999.
Le argomentazioni degli appellanti non colgono nel segno, in quanto, come già osservato sopra, il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non contiene anche la regolamentazione di un'apertura di credito (mancando ogni indicazione relativa all'importo dell'affidamento e alla durata dello stesso, che sono elementi essenziali del contenuto di un contratto di affidamento che sia concluso in forma scritta), di talchè, ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso di interesse previsto nel contratto di conto corrente del 3.12.1999, non può che essere preso in considerazione il tasso soglia per le “aperture di credito in conto corrente fino a € 5.164,60”, e tale verifica, come accertato dal CTU, porta ad escludere la sussistenza di usura.
In conclusione: il contratto di conto corrente del 3.12.1999 non prevede un tasso di interesse usurario e non contiene nessuna apertura di credito, né, di fatto, la banca concedeva un affidamento se non alla data dell'8.5.2000; il primo documento che attesta la concessione di un'apertura di credito è, infatti, una lettera della banca del 22.2.2000, che integra, però, un contratto di apertura di credito nullo per mancanza di sottoscrizione dei correntisti;
successivamente, a far data dal 3.3.2003 risultano accordi di apertura di conto corrente sottoscritti dagli appellanti ed indicanti i relativi tassi di interesse.
Ne consegue che, con specifico riferimento agli interessi debitori, il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio deve essere ricostruito applicando gli interessi al tasso previsto nel contratto di conto corrente del 3.12.1999 dal 3.12.1999 fino al 22.2.2000; dal 22.2.2000 al
3.3.2003, gli interessi al tasso legale codicistico;
dal 3.3.2003 in avanti, gli interessi convenzionali, come previsti nei contratti di apertura di credito documentati in atti, sottoscritti dai correntisti, ed in tal senso ha operato il CTU nel presente grado di giudizio, nella relazione di consulenza tecnica integrativa, da ultimo depositata in data 21.11.2024.
Pertanto, il CTU, ricostruendo il rapporto con l'applicazione dei tassi di interesse nel senso sopra indicato, mantenendo fermi gli altri criteri di ricalcolo già adottati nel giudizio di primo grado (quindi, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi, non applicando la CMS e le spese non espressamente pattuite), ha ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente nella somma di + € 38.203,35, a credito dei correntisti (cfr. relazione tecnica integrativa, depositata dal CTU, dr. nel giudizio di primo grado in data 21.11.2024). Persona_2
C.2. Con un ulteriore motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che, ai fini della verifica dell'usura, occorre tener conto anche della commissione di massimo scoperto, perché si tratta di rapporto bancario chiuso in data 31.3.2013, e, quindi, esauritosi dopo la data dell'1.1.2010,
16 ma la doglianza è inammissibile, perché non tiene conto del fatto che il CTU, nelle verifiche effettuate nel giudizio di primo grado, ai fini dell'usura, aveva tenuto conto anche della CMS, sommando la stessa al tasso di interesse debitore.
C.3. Con un altro motivo di appello, gli appellanti si sono doluti del fatto che il CTU e, quindi, il primo giudice avevano ricostruito il rapporto di conto corrente applicando la capitalizzazione semplice, ma tale criterio era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi comporta l'intera caducazione di ogni capitalizzazione, con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere applicata nessuna capitalizzazione.
La censura è anch'essa inammissibile, in quanto non coglie che il CTU aveva ricostruito il rapporto di conto corrente escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi (cfr. relazione di CTU, pag. 14), proprio come gli appellanti ritenevano che si dovesse fare;
pertanto, quando il primo giudice affermava nella sentenza impugnata che il CTU, alle cui conclusioni egli aderiva, aveva ricostruito il rapporto applicando la “capitalizzazione semplice” per tutto il periodo intendeva solo dire che il CTU non aveva applicato nessuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto.
C.4. Infine, gli appellanti si sono doluti del fatto che il CTU – alle cui conclusioni aderiva il primo giudice – aveva ricostruito il rapporto addebitando spese non pattuite (come spese per operazioni titoli ineseguite;
diritti di custodia sul conto titoli;
spese di tenuta conto titoli;
spese di gestione conto;
spese postali;
spese revisione fido;
premi assicurativo;
altre voci di addebiti genericamente indicati come “spese”), ma la doglianza è infondata, in quanto il CTU, a pag.
18 della sua relazione tecnica originaria, depositata nel giudizio di primo grado in data
7.7.2014, dopo aver specificamente elencato le spese espressamente previste nel contratto di conto corrente del 3.12.1999 e, poi, nel documento di sintesi progressivo n. 1 del 29.8.2008
(allegato al contratto di apertura di credito del 29.8.2008), precisava di aver addebitato, nella rielaborazione del saldo finale del conto corrente, solo le spese regolarmente disciplinate ed i bolli.
Peraltro, nel presente grado di giudizio era espressamente chiesto al CTU, con l'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo depositata in data 16.7.2024, ai fini del ricalcolo del rapporto, di escludere tutte le spese indicate a pag. 13 dell'atto di appello, ove esse non fossero state espressamente previste in pattuizioni sottoscritte dai correntisti, ed il CTU, come evidenziato, ha ricalcolato il saldo della somma di +€ 38.203,35 a credito dei correntisti.
17 In conclusione, accogliendo l'appello nei limiti sopra indicati, la banca appellata deve essere condannata a pagare, in favore degli appellanti, a titolo di saldo di conto corrente, la somma di
€ 38.203,35 (in luogo della minor somma di € 19.182,73, prevista nella sentenza impugnata), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
D.Le spese processuali
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della banca appellata.
Le spese del giudizio di primo grado – che già il primo giudice poneva a carico della CP_3
convenuta, odierna appellata, seppure utilizzando, in relazione del valore della causa ancorato al decisum, pari a € 19.189,72, uno scaglione di riferimento inferiore a quello impiegato per il presente grado di giudizio - sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.00,01 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda determinato dal decisum, pari a € 38.203,35), ed applicando i valori medi.
Resta ferma la statuizione della sentenza impugnata che pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico della appellata. CP_3
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 5.200,01 a € 26.000,00 (in base al valore del giudizio di appello, pari a
€ 19.013,63, pari alla differenza tra la somma riconosciuta nel presente grado di appello e quella riconosciuta dalla sentenza di primo grado), ed applicando i valori medi per tutte le fasi.
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio seguono la soccombenza della banca appellata.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da e nei Parte_2 Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Benevento Controparte_3
n. 1966/2017, depositata in data 2.11.2017, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, Condanna la banca appellata a pagare in favore degli appellanti, a titolo di
18 saldo del rapporto bancario dedotto in giudizio, la somma di € 38.203,35 (in luogo della minor somma di € 19.189,72, determinata nella sentenza impugnata), oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
2) Condanna la appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del CP_3
giudizio di primo grado, che liquida in € 93,00 per esborsi e € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Resta ferma la statuizione della sentenza impugnata che pone le spese della CTU espletata nel giudizio di primo grado a carico della banca appellata;
4) Condanna la appellata al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del CP_3 giudizio di secondo grado, che liquida in € 382,00 per esborsi e € 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
5) Pone le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio a carico della CP_3
appellata.
Napoli, 11.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott.ssa Maria Casaregola
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