Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 3.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 20230/2023 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Cardillo Angela e Parte_1
Mauriello Salvatore
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Melito CP_1 di Napoli (NA) alla via Monte Rosa n. 34/36
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.2023 ha esposto: Parte_1
- di aver lavorato dal 01.06.2018 al 14.01.2020 alle dipendenze di titolare firmataria CP_1 dell'omonima ditta individuale con sede in Napoli al Corso Secondigliano n 144 (cessata in data 11.05.22) presso l'esercizio denominato “Donna Luisella” ubicato in Napoli al Corso Secondigliano n 144, esercente attività di pizzeria e pietanze da asporto (di friggitoria, primi e secondi piatti),
- che solo dal 11.4.2019, data in cui il rapporto era stato formalizzato mediante un contratto di lavoro a tempo indeterminato part/time di 24 ore settimanali;
- che nonostante l'inquadramento part time per 24 ore settimanali ella aveva osservato il seguente orario di lavoro:
- dal 01.06.2018 fino al 10.4.19 dalle 10.00 alle 15.30 e dalle 18.00 a 00.00 dal lunedì al venerdì, espletando anche di sabato il medesimo orario di lavoro finendo tuttavia di lavorare all'una di notte, per complessive 70 ore settimanali a fronte delle 24 previste dal contratto di assunzione;
- che durante il rapporto di lavoro ella aveva espletato mansioni di commis da cucina addetta a funzioni promiscue di aiuto nella preparazione dei cibi e di pulizia e riordino della cucina, tra cui lavare, tagliare e condire le verdure, predisporre gli alimenti per la preparazione delle pietanze e delle pizze occupandosi anche del loro approvvigionamento in dispensa, fornendo aiuto nella preparazione delle pietanze, con successivo riordino e pulizia della cucina;
- di aver ricevuto le direttive di lavoro dalla titolare circa gli orari di lavoro e le mansioni;
CP_1
- di essere obbligata a comunicare le richieste di permessi e le giustificazioni per le assenze di servizio alla titolare con sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare;
- di aver ricevuto dal 01.06.2018 al 10.4.2019 una retribuzione mensile pari ad euro 600,00 espletando mansioni riconducibili al superiore livello 6S del CCNL di categoria, pur se inquadrata e retribuita nel livello 7;
- che per disposizione aziendale ha goduto di soli 12 giorni di ferie all'anno, dal 16 al 28 agosto coincidenti con la chiusura dell'attività, a fronte dei 26 giorni di ferie previsti dal CCNL;
- di non aver fruito di permessi (previsti in 32 ore annue ) né di (ROL previsti in72 ore annue);
- di essersi dimessa in data 15.01.2020;
- di non avere ricevuto alcunchè a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto. Ciò premesso, dedotta la insufficienza della retribuzione percepita rispetto alla quantità della prestazione resa e di riflesso, del t.f.r. maturato, oltre che gli omessi pagamenti, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo dal 01.06.18 al 15.01.20 con inquadramento al superiore livello 6S del CCNL Turismo Confesercenti minori, con condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 30.076,36 (di cui euro 1.955,46 a titolo di TFR) oltre rivalutazione ed interessi;
con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
La parte resistente, nonostante, la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non si costituiva in giudizio, restando contumace.
All'udienza odierna, espletata la prova articolata dalla difesa della parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza.
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Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Incombeva, infatti, alla ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale, e dunque in primo luogo la esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti già a far data dal 1.06.2018, e le effettuazione del lavoro nell'intero arco temporale di causa nella misura quantitativa dedotta in ricorso, superiore alle ventiquattro ore settimanali pattuite, con effettuazione delle mansioni più qualificate ivi indicate.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Ad avviso del Giudicante, valutando l'argomento probatorio della contumacia, congiuntamente con le risultanze della prova per testi espletata, deve ritenersi sussistente la dimostrazione in giudizio delle circostanze di fatto poste alla base della domanda avanzata.
Entrambi i testi ascoltati, e , hanno confermato lo svolgimento da parte Tes_1 Testimone_2 della ricorrente di mansioni quali lavaggio verdure, preparazione di quanto necessario per la friggitoria, lavaggio stoviglie, coerenti con quelle di cui al livello contrattuale collettivo 7, reclamato, e la effettuazione, periodo per periodo, del lavoro secondo il nastro orario di cui al ricorso. Dalle deposizioni dei testi di parte ricorrente, tra di loro coerenti, emerge altresì lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione lavorativa della convenuta con svolgimento delle mansioni di cui al ricorso già a far data dal 1.06.20218.
Preme evidenziare che entrambi i testi ascoltati hanno dichiarato una piena conoscenza dei fatti di causa per avere anche essi lavorato nella pizzeria della convenuta in periodi ampiamente coincidenti con quelli in cui vi lavorò la ricorrente;
non è stato offerto motivo al giudice di dubitare della attendibilità delle dichiarazioni dei testi, non potendosi ritenere che la attendibilità del teste
[...]
possa essere esclusa dalla mera circostanza di essere cognato della ricorrente. Milita in Tes_2 senso favorevole all'assunto di parte ricorrente di irregolare tenuta del suo rapporto di lavoro la dichiarazione fatta dal del teste di essere stato regolarizzato solo dopo un consistente Tes_1 periodo di lavoro cd a nero .
Tanto premesso, deve ritenersi accertato il rapporto di lavoro per tutto il periodo indicato in ricorso con condanna al pagamento delle differenze retributive parametrate al livello 6S del CCNL Pubblici esercizi così come da conteggi acclusi alla domanda.
Le mansioni di preparazione delle verdure, pulizia della cucina e predisposizione degli aiuti al cuoco, di cui in giudizio è stata dimostrata la effettuazione da parte della ricorrente appaiono sussumibili nel livello 6S del ccnl applicato tra le parti;
giova invero richiamare che secondo il contratto collettivo predetto:“appartengono a questo livello i lavoratori con capacità tecnico-pratiche in qualunque modo acquisite che effettuano lavori di normale complessità” e, all' interno di tale livello di inquadramento professionale, viene, infatti, specificamente previsto il “profilo” di “commis di cucina, sala e piani..” Altresì, non appare poi revocabile in dubbio che la ricorrente abbia diritto alla corresponsione della tredicesima, del tfr e delle altre competenze di fine rapporto richieste, essendo stata dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua conclusione. A fronte della allegazione contenuta in ricorso relativamente alla mancata erogazione delle competenze di fine rapporto ivi compreso il t.f.r., in occasione della cessione dell'attività, la convenuta contumace nulla ha versato in atti, non dimostrandone in giudizio la erogazione;
ricorre pertanto il diritto a vedersi riconosciute anche tale voce retributiva .
Deve ritenersi dunque che parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio attraverso la produzione documentale, nonché tramite l'istruttoria svolta, i fatti costitutivi delle pretese che ha con il ricorso oggi sub iudice azionato;
la allegazione attorea, non è stata smentita dalla convenuta, rimasta contumace.
Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo, non oggetto di specifica contestazione
Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 30.076,36 di cui euro 1955,46 a titolo di TFR;
La somma che precede va, chiaramente, rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
In considerazione del sostanziale accoglimento della domanda, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta con attribuzione.
P.Q.M.
accerta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dal 01.06.18 al 15.01.20 con le modalità di cui alla motivazione;
accerta il diritto all' inquadramento nel livello 6S del CCNL Turismo Confesercenti minori;
condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 30.076,36 (di cui euro 1.955,46 a titolo di TFR) oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.700,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti in misura di legge con attribuzione agli avvocati Salvatore Mauriello ed Angela Cardillo antistatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 3/04/2025
Il Giudice del lavoro
(dott. A. Lazzara )