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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 248 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Pt_1 Valentia, via Altiero Spinelli, snc, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000799505000, notificato il 30.12.2023, preteso a titolo di contributi per Gestione con lavoratori dipendenti per l'anno Pt_2 2022. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa perché notificatale durante la pendenza del procedimento, dinnanzi a questo Tribunale, recante n. RG. 1277/2023, relativo all'impugnazione della nota di rettifica emessa dall' il 5.06.2023, intimante il pagamento di 5.336,57 euro a Controparte_2 titolo di differenze retributive, in contraddizione alla disposizione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. 46/99.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: voglia, ove ritenga, anche per DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, sospendere l'esecuzione degli atti gravati e del conseguente eventuale ruolo, per le ragioni addotte. In via principale, nel merito:
1. Voglia dichiarare, previo accertamento della loro illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, degli atti gravati, per tutti i motivi espressi, e conseguentemente, dichiarare la insussistenza della pretesa vantata in giudizio, nonchè per tutte le altre ragioni in atti espresse. In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi in cui la nota di rettifica opposta venisse confermata, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge. In via di estremo subordine:
3. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
4. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova, a tal fine, rammentare come l'art. 30, co. 14, del D.L. 78/2010: “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' CP_1 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto costitutivo dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”, e altresì, l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, comma 3, secondo cui: << …se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>. L'avviso di addebito , come CP_1 desumibile dal citato articolo, assume quindi la funzione di formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito, di fatto sostituendo “l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”. Per orientamento di legittimità consolidato: << …in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del poteredovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso;>> (Ordinanza della Cassazione, n. 30002 del 13 dicembre 2017). Del medesimo avviso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (sentenza n. 8379 del 09.04.2014) nell'affermare il principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima Controparte_3 ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_1 giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
3. Dalla documentazione versata in atti, emerge che I) l'avviso di addebito contestato è preteso a titolo di contributi per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'anno 2022; II) che la nota di rettifica, emessa dall' in precedenza e impugnata nel procedimento n. RG. 1277/2023, (ricorso iscritto a CP_1 ruolo il 22.06.2023, ritualmente notificato all' ), è relativa a competenze dell'anno 2022; III) che CP_1
2 la ricorrente invitava, stragiudizialmente, l'Ente previdenziale ad annullare in autotutela, in occasione della pendenza di un giudizio, per la medesima questione, senza ottenere riscontri positivi.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito deve essere annullato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle ragioni del decidere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 4392023000079950500;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €900,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiarato antistatario.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 19/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Pt_1 Valentia, via Altiero Spinelli, snc, presso lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC:
che la rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_2 che congiuntamente e disgiuntamente giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920230000799505000, notificato il 30.12.2023, preteso a titolo di contributi per Gestione con lavoratori dipendenti per l'anno Pt_2 2022. Il ricorrente deduceva l'illegittimità della pretesa perché notificatale durante la pendenza del procedimento, dinnanzi a questo Tribunale, recante n. RG. 1277/2023, relativo all'impugnazione della nota di rettifica emessa dall' il 5.06.2023, intimante il pagamento di 5.336,57 euro a Controparte_2 titolo di differenze retributive, in contraddizione alla disposizione dell'art. 24, comma 3 del D. Lgs. 46/99.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA CAUTELARE: voglia, ove ritenga, anche per DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, sospendere l'esecuzione degli atti gravati e del conseguente eventuale ruolo, per le ragioni addotte. In via principale, nel merito:
1. Voglia dichiarare, previo accertamento della loro illegittimità, la nullità ed inefficacia, ai sensi di legge, degli atti gravati, per tutti i motivi espressi, e conseguentemente, dichiarare la insussistenza della pretesa vantata in giudizio, nonchè per tutte le altre ragioni in atti espresse. In via subordinata:
2. Nella denegata ipotesi in cui la nota di rettifica opposta venisse confermata, che gli importi indicati vengano ricalcolati a norma di legge. In via di estremo subordine:
3. Annullare integralmente le sanzioni comminate per tutte le causali di cui in atti, o subordinatamente rideterminarle ai minimi di legge;
In ogni caso:
4. Condannare i resistenti alla rifusione integrale di spese diritti e onorari, oltre accessori di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova, a tal fine, rammentare come l'art. 30, co. 14, del D.L. 78/2010: “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' CP_1 al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto costitutivo dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”, e altresì, l'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999, comma 3, secondo cui: << …se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice>>. L'avviso di addebito , come CP_1 desumibile dal citato articolo, assume quindi la funzione di formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito, di fatto sostituendo “l'iscrizione a ruolo” e la “cartella”. Per orientamento di legittimità consolidato: << …in caso di proposizione dell'azione di accertamento negativo delle pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del poteredovere della p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l'accertamento, l'iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all'atto impugnato) ed in conformità allo stesso;>> (Ordinanza della Cassazione, n. 30002 del 13 dicembre 2017). Del medesimo avviso la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, (sentenza n. 8379 del 09.04.2014) nell'affermare il principio di diritto: “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima Controparte_3 ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità CP_1 giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.
3. Dalla documentazione versata in atti, emerge che I) l'avviso di addebito contestato è preteso a titolo di contributi per Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'anno 2022; II) che la nota di rettifica, emessa dall' in precedenza e impugnata nel procedimento n. RG. 1277/2023, (ricorso iscritto a CP_1 ruolo il 22.06.2023, ritualmente notificato all' ), è relativa a competenze dell'anno 2022; III) che CP_1
2 la ricorrente invitava, stragiudizialmente, l'Ente previdenziale ad annullare in autotutela, in occasione della pendenza di un giudizio, per la medesima questione, senza ottenere riscontri positivi.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso merita accoglimento e l'avviso di addebito deve essere annullato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle ragioni del decidere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 4392023000079950500;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €900,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiarato antistatario.
Vibo Valentia, 19/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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