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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2446 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18377 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1970, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Palermo il 19.10.1973, e nata a Parte_3 C.F._3
Palermo il 28.10.1940, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Via Mariano Stabile
n. 85, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Napoli e Marco Rimi, che li rappresentano e difendono, giusta procura in atti, opponenti contro
C.F. e per essa la mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2 domiciliata in Palermo, Via Salvatore Meccio n. 25, presso lo studio dell'Avv.to Ignazio
Messina, giusta procura in atti, opposta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio del 20.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di opposizione notificato il 31.10.2019, , Parte_1 [...]
e nella qualità di fideiussori della società Sistemi Parte_2 Parte_3
e Servizi s.r.l., hanno esposto che la società aveva in precedenza intrapreso innanzi a codesto Tribunale un giudizio di accertamento negativo del credito nei confronti di
(R.G. n. 6015/16), nell'ambito del quale era stata emessa ordinanza ex Controparte_3 art. 186-bis di condanna della società al pagamento di € 104.013,32 in favore della banca;
ciò premettendo, hanno svolto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4566/19, loro notificato il 24.09.2019 su istanza di (n.q. di cessionaria Controparte_1 di , e per essa di contestando (per le ragioni che appresso Controparte_3 CP_4 si comprenderanno) il diritto dell'opposta al recupero della somma complessiva di €
104.013,32, oltre interessi e spese, pretesa in forza della predetta ordinanza. Queste, nel dettaglio, le conclusioni rassegnate dagli opponenti:
«[…] In via pregiudiziale - Accertare e dichiarare l'inesistenza dei contratti di fideiussione in quanto privi di sottoscrizione riconducibili, rispettivamente ai Sig.ri , Parte_1 [...]
, ; Parte_2 Parte_3
In via preliminare nel merito - Ammettere ed accogliere la presente opposizione e, facendovi diritto nel merito e, per l'effetto, rigettare eventuali richieste di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formulata da controparte per tutte le causali dedotte e deducende, nonché dichiarare nullo, inefficace, annullare o con qualsiasi statuizione revocare il predetto decreto ingiuntivo per tutti i motivi
e le ragioni esposte in narrativa.
- Ritenere e dichiarare, pertanto, non dovuti dai Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, gli importi a qualsiasi titolo richiesti e/o registrati dall'Istituto di
[...] Parte_3
Credito e di cui all'impugnato decreto ingiuntivo, sia relativamente alla somma di € 104.013,32, sia il maggior credito arbitrariamente quantificato in € 320.880,13, oltre interessi e spese procedura e spese legali per nullità assoluta dei contratti di fideiussioni in quanto i relativi contratti sono stati posti in essere in palese violazione delle norme antitrust (nonché per gli ulteriori motivi sopra meglio esposti) e, per l'effetto, revocare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 4566/2019 del 09/08/2019 nullo, inammissibile e/o con qualsiasi statuizione dovrà sicuramente essere reso inefficace;
In via subordinata nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori domande e soltanto nella non temuta ipotesi di effettivo accertamento di validità delle fideiussioni: - Rideterminare il saldo dei conti corrente nn. 300465698, 300041889, 300056511, epurandoli dal tasso ultralegale di interessi, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese, dalle altre voci applicate e mai pattutite o pattuite in modo indeterminato, con corretta applicazione delle condizioni economiche previste dai contratti, mediante nomina di apposita consulenza tecnica contabile;
Con vittoria di spese e compensi.»
2. Nel costituirsi in giudizio, parte opposta ha osteggiato le censure avversarie, formulando istanza di verificazione a fronte del disconoscimento di controparte delle sottoscrizioni apposte ai contratti di fideiussione, e chiesto il rigetto delle domande.
3. Disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita, dapprima (v. ord. del
20.04.2021), a mezzo di consulenza grafologica delegata alla dott.ssa , e Persona_1 successivamente (v. ord. del 18.02.2022), a mezzo di c.t.u. contabile affidata alla dott.ssa
Subentrato frattanto lo scrivente (in data 18.05.2023) nella titolarità del Persona_2 fascicolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come detto, gli opponenti hanno formalmente disconosciuto le sottoscrizioni a loro asseritamente riferibili nella qualità di fideiussori, apposte in calce alla fideiussione del 23.06.2003, alla lettera integrativa del 24.03.2005, alla fideiussione del 01.02.2006 e alla lettera integrativa del 19.02.2007.
Sulla scorta della c.t.u. grafologica espletata in corso di causa, le cui conclusioni vanno integralmente recepite (dovendosi apprezzare la linearità del percorso logico e della metodologia seguiti dall'ausiliario), la sottoscrizione risultante in calce ai citati atti è risultata autentica solo con riferimento a e Parte_1 Parte_2
Al contrario, la comparazione tra le autografe e le verificande riferibili alla
[...]
«mostra l'assoluta mancanza di analogia e coincidenza sia di gesto grafico che di gesto Parte_3 fuggitivo con differenze relative al movimento scrittorio, al grado di angolosità, alla modalità di distribuire la pressione lungo il tracciato, alla velocità esecutiva, alla dimensione» (v. pag. 63 della c.t.u.). Con riguardo all'autografia della infatti, il c.t.u. ha accertato, Parte_3 attraverso l'esame delle scritture di comparazione, che le firme oggetto di verificazione sono frutto di un'operazione di emulazione e riproduzione di firme autografe.
L'emulatore ha, invero, tentato di ricreare una scrittura che avesse un aspetto spontaneo e naturale;
tuttavia, ha ottenuto un prodotto “credibile” ma non altrettanto corrispondente, cosicché ne è emersa una grafia in cui sono osservabili segni di falsità quali l'inclinazione del tracciato, il gesto grafico e il modo di collegare e realizzare gli elementi fra loro. Anche alla vista, il tratto dell'autografia appare più morbido e lineare rispetto alle sottoscrizioni in verifica, connotate da un tratto rigido ed irregolare in cui si alternano forme curve e angolose del tutto difformi rispetto alla grafomotricità della firma autografa, sicché non sorprende che la consulenza abbia concluso per l'apocrifia delle stesse perché differenti nello stile e nella rappresentazione. A nulla giovano i rilievi tecnici formulati sul punto dall'opposta (per il tramite del suo c.t.p., dott.ssa : la specificità e compiutezza delle analisi compiute dal Persona_3 perito d'ufficio conducono ad esiti puntuali ed esaurenti in termini di probabilità pressoché vicina alla certezza (non potendosi formulare, dal punto di vista scientifico, un giudizio di assoluta certezza), che parte opposta non è riuscita ad avversare con argomenti convincenti, dal momento che essa sembrerebbe individuare talune analogie tra le firme a confronto, sottacendo però le numerose disanalogie evidenziate dalla c.t.u., le quali, in virtù delle numerose riproduzioni fotografiche comparative allegate, risultano percepibili anche all'occhio più inesperto. Dalla riscontrata non autenticità delle sottoscrizioni della contenute nei documenti oggetto di verificazione Parte_3 discende il venir meno della pretesa monitoria nei confronti di quest'ultima.
Di contro, come si diceva, le sottoscrizioni riferibili ad ed a Parte_1
sono risultate 'certamente autografe', avendo evidenziato, il confronto Parte_2 tra le firme in verifica e quelle in comparazione, un'unica gestualità grafica, considerato che tutte le connotazioni grafiche individuate nelle firme in verifica sono state ritrovate puntualmente nelle firme in comparazione, sia quelle attinenti alle caratteristiche generali, sia quelle relative alle caratteristiche più personali e inconsce della scrittura, in un “continuum” ideografico spontaneo tra le firme, come meglio illustrato dal c.t.u. alle pagine da 16 a 40 della relazione, da intendersi qui integralmente richiamate, ancor più che gli attori non hanno presentato osservazioni alla relazione peritale.
2. In ordine alla denunciata nullità delle fideiussioni in atti a causa della corrispondenza di porzioni della negoziazione allo schema contrattuale giudicato dall'Autorità allora preposta come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da atto di accertamento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005,
è da escludere che essa comporti l'invalidità dell'intero contratto, comportando, al più, una nullità in rapporto alle singole clausole (v. Cass. n. n. 26957.2023; Cass. SS.UU. n.
41994.2021), nella specie alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., che è la sola suscettiva di un certo rilievo nel presente giudizio.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la perfetta rispondenza della clausola n. 6 dello schema predisposto dall'ABI nel proprio modello di contratto del 2003, secondo cui «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuto ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c., che si intende derogato», con l'identica previsione di cui all'art. 6 dei contratti in atti, comporta la declaratoria d'ufficio della nullità limitatamente alla suddetta clausola (mancando la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla parte nulla: v. Cass. n.
6685/2024 e Cass. S.UU. n. 41994.2021), potendosi giovare, gli opponenti, del carattere di prova privilegiata del provvedimento dell'autorità di regolazione (v., sul tema, Cass.
n. 13846.2019; Cass. n. 18176.2019): le fideiussioni di cui discutiamo risultano sottoscritte nel 2003 e nel 2006, in un periodo temporale perfettamente coerente con l'adozione generalizzata e poi formalizzata dall'ABI nel proprio modello di contratto nell'anno 2003, le quali fideiussioni, proprio a causa di una tale diffusione uniforme, sono state ritenute produttive di un effetto restrittivo della concorrenza.
La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 per contrasto con gli artt. 2, comma
2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, non soggetta a preclusioni processuali
(non maturabili in materia di nullità rilevabili d'ufficio), determinando la reviviscenza dello statuto naturale della fideiussione (dunque dell'art. 1957 c.c.), induce ad affermare la decadenza della garanzia agitata dall'opposta a causa della tardività della sua escussione, posto che le istanze che il creditore deve attivare nel termine di decadenza di cui all'art.1957 c.c. sono solo ed esclusivamente le iniziative di tutela giurisdizionale, non costituendo valida istanza agli effetti dell'art. 1957 c.c. la notifica di un atto stragiudiziale (cfr. Cass. n. 1724.2016). Nella vicenda concreta, il termine legislativamente previsto risulta indubbiamente spirato, visto che l'obbligazione di restituzione del saldo passivo preteso dalla banca va riportata al mese di luglio 2013 (v. allegato alla costituzione rubricato: 'Sistemi e Servizi doc 17, 18, 19, 20 e 21 per deposito decreto ingiuntivo'), ossia alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di recesso della banca nei riguardi della società debitrice principale e dei fideiussori;
conseguentemente, per evitare di incorrere nella decadenza in parola, la creditrice avrebbe dovuto agire (nel senso che si è detto) contro il debitore principale o contro i fideiussori entro 6 mesi dalla suddetta scadenza, circostanza non riscontrabile in atti. Emerge, anzi, che il contenzioso tra la società debitrice e (cedente di ) ha avuto Controparte_3 CP_1 origine da un accertamento negativo del credito su impulso della società stessa nell'anno 2016, nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza ex art. 186-bis posta alla base del decreto ingiuntivo oggi opposto. Si ricordi, da ultimo, che il termine di cui all'art. 1957 c.c. è inteso quale termine di decadenza (non di prescrizione), ponendosi,
l'estinzione della garanzia che consegue allo spirare di esso, come sanzione per l'inadempimento di un onere a carico del creditore.
Con il che, l'opposta va dichiarata decaduta ex art. 1957 c.c. dall'esercizio del diritto di garanzia ut supra menzionato in danno dei fideiussori e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Assorbito, per conseguenza, lo scrutinio di ogni altra questione.
3. La soccombenza dell'opposta regola il governo delle spese del giudizio, da liquidare tenuto conto delle tabelle accluse al D.M. 55/14 (parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le restanti;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
Considerato l'esito dell'accertamento grafologico, risultato maggiormente favorevole all'opposta, le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 07.01.2022, vanno poste a carico degli opponenti in ragione di 2/3, onerando parte opposta di pagare il restante terzo. Le spese della ctu contabile, di contro, liquidate con decreto del 19.01.2024, vanno poste interamene a carico di parte opposta, in quanto soccombente nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da , Parte_1
e avverso il decreto ingiuntivo n. 4566/19, che Parte_2 Parte_3 per l'effetto revoca;
- condanna e per essa al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore degli opponenti, che si liquidano in € 9.142,00 per onorari ed €
406,50 per spese vive, oltre rimborso spese generali come per legge, c.p.a. e i.v.a;
- pone le spese della ctu grafologica a firma della dott.ssa a carico degli Per_1 opponenti in ragione di 2/3, onerando l'opposta di pagare il restante terzo;
- pone le spese della ctu contabile a firma della dott.ssa a carico di parte Per_2 opposta.
Così deciso, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi