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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana -Presidente
Dott.ssa Elisabetta CA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 da:
PA DD (C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari viale Umberto C.F._1
n. 124, presso lo studio dell'Avv. Ignazia Maria Antonella Spanu (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende per delega apposta in atto separato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
LO RT (C.F. ) elettivamente domiciliato alla via Sernesto n° 3, C.F._3 presso e nello studio dell'avvocato Lidia Marongiu (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende per delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
IZ DI con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 8 novembre 2024, ha chiesto la separazione dal coniuge RL CA con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sorso regolarmente trascritto nel predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2012.
Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha dedotto che dopo i primi anni di vita matrimoniale trascorsi con relativa serenità i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della pagina 1 di 4 gelosia del resistente il quale le aveva impedito di continuare a svolgere attività lavorativa, promettendo che si sarebbe fatto carico in maniera totale del mantenimento della famiglia, e che, invece, forte delle sue possibilità economiche, aveva iniziato ad apporre resistenza per quanto riguardava le spese della famiglia, ma soprattutto le spese per le esigenze della moglie, comprese quelle per l'acquisto delle medicine.
Ha rappresentato che l'atteggiamento noncurante del marito per le esigenze della famiglia, sia morali che materiali, aveva comportato discussioni ed il deterioramento graduale del rapporto di coppia, fino a causare l'intollerabilità della convivenza, tanto che lei, sentendosi trascurata moralmente ed economicamente aveva cercato rifugio presso l'abitazione paterna, ove assisteva il padre anziano e malato.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
4) Con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituito il resistente contestando in fatto quanto ex adverso asserito, domandato e concluso nel ricorso introduttivo del giudizio deducendo che la vita familiare era sempre stata caratterizzata da reciproci sentimenti di amore, comunanza di vita e di interessi, di cura e partecipazione economica in misura sempre più crescente alle esigenze della DI.
Ha aggiunto di essere sempre stato innamoratissimo della moglie a cui aveva bonificato, con ampia generosità, ogni esigenza, rappresentando che nell'ultimo periodo la frattura nel rapporto di coppia era conseguenza della pregnante e reiterata condotta della ricorrente che, unilateralmente, aveva voluto la disgregazione dell'affectio, imprescindibile corollario di una comunione non meramente materiale, lasciando così la casa coniugale.
Ha così concluso:
“Il CA RL manifesta la diponibilità ad una riconciliazione con la moglie, di cui è profondamente innamorato. A causa della situazione testé rappresentata e denunziata, l'attuale esponente, a ministero del sottoscritto avvocato, fa quindi istanza affinché la S.V. Ill.ma voglia invitare entrambe le parti ad un percorso di mediazione familiare”.
All'udienza del 8 aprile 2025, i coniugi sono comparsi personalmente, la ricorrente ha insistito nel ricorso e confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione delle parti per l'opposizione della ricorrente che ha insistito nel ricorso, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 I coniugi IZ DI e RL CA hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 7/12/2012 atto regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorso (n. 17, parte I, anno
2012), dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessuna ulteriore statuizione deve esser adottata in difetto di figli nati dal matrimonio e di richieste di natura economica.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi,
1. PA DD (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in C.F._1
Sorso via Municipio n. 3 e LO RT (C.F. ) nato a [...] il C.F._3
03.09.1958, residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 7.12.2012 ( anno 2012 Numero 17 Parte I), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CA
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana -Presidente
Dott.ssa Elisabetta CA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 da:
PA DD (C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari viale Umberto C.F._1
n. 124, presso lo studio dell'Avv. Ignazia Maria Antonella Spanu (C.F. che la C.F._2
rappresenta e difende per delega apposta in atto separato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Contro
LO RT (C.F. ) elettivamente domiciliato alla via Sernesto n° 3, C.F._3 presso e nello studio dell'avvocato Lidia Marongiu (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._4
difende per delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
IZ DI con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 8 novembre 2024, ha chiesto la separazione dal coniuge RL CA con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in Sorso regolarmente trascritto nel predetto Comune al n. 17, parte I, anno 2012.
Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha dedotto che dopo i primi anni di vita matrimoniale trascorsi con relativa serenità i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati a causa della pagina 1 di 4 gelosia del resistente il quale le aveva impedito di continuare a svolgere attività lavorativa, promettendo che si sarebbe fatto carico in maniera totale del mantenimento della famiglia, e che, invece, forte delle sue possibilità economiche, aveva iniziato ad apporre resistenza per quanto riguardava le spese della famiglia, ma soprattutto le spese per le esigenze della moglie, comprese quelle per l'acquisto delle medicine.
Ha rappresentato che l'atteggiamento noncurante del marito per le esigenze della famiglia, sia morali che materiali, aveva comportato discussioni ed il deterioramento graduale del rapporto di coppia, fino a causare l'intollerabilità della convivenza, tanto che lei, sentendosi trascurata moralmente ed economicamente aveva cercato rifugio presso l'abitazione paterna, ove assisteva il padre anziano e malato.
Ha concluso chiedendo:
“1) Dichiarare la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
4) Con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituito il resistente contestando in fatto quanto ex adverso asserito, domandato e concluso nel ricorso introduttivo del giudizio deducendo che la vita familiare era sempre stata caratterizzata da reciproci sentimenti di amore, comunanza di vita e di interessi, di cura e partecipazione economica in misura sempre più crescente alle esigenze della DI.
Ha aggiunto di essere sempre stato innamoratissimo della moglie a cui aveva bonificato, con ampia generosità, ogni esigenza, rappresentando che nell'ultimo periodo la frattura nel rapporto di coppia era conseguenza della pregnante e reiterata condotta della ricorrente che, unilateralmente, aveva voluto la disgregazione dell'affectio, imprescindibile corollario di una comunione non meramente materiale, lasciando così la casa coniugale.
Ha così concluso:
“Il CA RL manifesta la diponibilità ad una riconciliazione con la moglie, di cui è profondamente innamorato. A causa della situazione testé rappresentata e denunziata, l'attuale esponente, a ministero del sottoscritto avvocato, fa quindi istanza affinché la S.V. Ill.ma voglia invitare entrambe le parti ad un percorso di mediazione familiare”.
All'udienza del 8 aprile 2025, i coniugi sono comparsi personalmente, la ricorrente ha insistito nel ricorso e confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice, tentata inutilmente la conciliazione delle parti per l'opposizione della ricorrente che ha insistito nel ricorso, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 4 I coniugi IZ DI e RL CA hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 7/12/2012 atto regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sorso (n. 17, parte I, anno
2012), dalla cui unione non sono nati figli.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Nessuna ulteriore statuizione deve esser adottata in difetto di figli nati dal matrimonio e di richieste di natura economica.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi,
1. PA DD (C.F. ) nata a [...] il [...], residente in C.F._1
Sorso via Municipio n. 3 e LO RT (C.F. ) nato a [...] il C.F._3
03.09.1958, residente in [...], che hanno contratto matrimonio civile in Sorso in data 7.12.2012 ( anno 2012 Numero 17 Parte I), mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sorso (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta CA
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