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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/09/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
146-1/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE
IL COLLEGIO:
Dottoressa Daniela Oliva Presidente
Dottoressa Valentina Ferrara Giudice
Dottoressa Giuseppina Valiante Giudice rel.
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(1) , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], assistita C.F._1
e rappresentata dall'Avv. Anna Raviele, presso il quale elegge domicilio per tutti gli atti e le comunicazioni del presente procedimento;
(2) RICORRENTE
ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII
Con ricorso depositato in data 4.08.2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento derivante dallo squilibrio fra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni.
La debitrice istante rappresentava di rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, avendo cessato nel 2019 l'attività relativa alla
BAR LAMBERTI e operando Parte_2 attualmente esclusivamente come lavoratrice dipendente addetta ai servizi di igiene e pulizia;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 28 L.F. e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n. 202/2014 del
Ministero e presenta i requisiti di cui all'art. 358 del nuovo CCII. Controparte_1
Con riguardo al sovraindebitamento, dalla relazione dell'OCC emergeva che: la chiusura dell'attività relativa alla Parte_3
si è resa necessaria perché la cattiva gestione congiunta
[...] dell'attività lavorativa, sua con l'ex marito e la crisi matrimoniale, ha generato una situazione debitoria significativa. Pertanto, la SI.ra, con le sole proprie forze ha pagato i debiti relativi all'attività con i fornitori oltre al sostentamento familiare.
Tali problemi, hanno generato una sofferenza economica per la SI.ra ale Pt_1 da costringerla a dover omettere il pagamento delle rate del mutuo per poter sopravvivere nella quotidianità domestica. Quindi i debiti verso i fornitori, oggi sanati, le spese quotidiane, la nascita della bambina, la crisi coniugale e l'assenza economica del marito hanno reso impossibile il pagamento del mutuo. Dopo la nascita della bambina la crisi coniugale è sfociata nella separazione dal marito, portando la sig.ra ad affrontare ulteriori oneri oltre al sostentamento dei Pt_1 genitori e della minore. Inoltre, l'ex marito della debitrice anche dopo la sentenza definitiva separazione non provvede in maniera costante al versamento del mantenimento per la figlia di euro 250,00, come si evince dai movimenti forniti dalla SI.ra.
, inoltre, rappresentava che la SI.ra risulta essere Parte_4 Pt_1 intestataria di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 13/07/2006 per un importo originario di euro 120.000,00 presso Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa, sede legale in
Battipaglia alla Piazza A. De Curtis, 1-2, per il quale veniva previsto un rimborso mediante n. 30 rate semestrali a tasso variabile. L'importo del debito residuo è pari a euro 71.175,82, come si evince dall'atto di precetto, di cui euro 27.502,84 per rate scadute, euro 1.253,83 per interessi di mora, euro 42.252,72 per sorta capitale residua ed euro 166,43per interessi convenzionali.
A ciò si aggiunga che, le ulteriori posizioni debitorie sono rappresentate da:
a, sede legale in Battipaglia alla Via S.S. 19, Controparte_2 corrente in Atto di precetto rappresentato dall' Avv. Giovanni Concilio richiedente le somme complessive di euro 831,50, con grado di prelazione di debiti ipotecari;
I sede di Battipaglia, sede legale in Battipaglia alla Via della Previdenza, 6, CP_3 corrente in estratto di ruolo dell' , richiedente le Controparte_4 somme complessive di euro 28.839,11, con grado di prelazione di debiti privilegiati;
Regione Campania sede legale in Napoli alla via S. Controparte_5
Lucia,81, corrente in estratto di ruolo dell' Controparte_4 richiedente le somme complessive di euro 244,16, con grado di prelazione di debiti chirografari;
Tribunale di Salerno, sede legale in Salerno alla Via Dalmazia, 1, corrente in estratto di ruolo dell' richiedente le somme Controparte_4 complessive di euro 759,00, con grado di prelazione di debiti chirografari.
A seguito della chiusura dell'attività commerciale, avvenuta in data 13/06/2019, la SI.ra dal 2020, circa, ha lavorato presso la società Baia dei Parte_1
Delfini SRL ricoprendo la mansione addetta ai servizi di igiene e pulizia della struttura ricettiva con contratto di lavoro part-time 50% indeterminato, con un reddito di lavoro dipendente, desunto dalla certificazione unica 2024, pari a euro
16.803,46. Inoltre, si è sempre adoperata per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, dalla documentazione fornita, si apprende che ora lavora full-time a tempo indeterminato, dal 04/2025, presso la medesima ditta con stessa mansione per un importo mensile pari, circa, ad € 1.200,00.
Dal ricorso e della relazione dell'OCC, inoltre, emerge che la debitrice è proprietaria dei seguenti beni immobili (cfr. documentazione catastale prodotta):
- Immobile di civile abitazione (proprietà 1/1), identificato in NCEU del
Comune di Battipaglia alla via Sabato Mellon n. 2, al Foglio n. 2, p.lla 859, sub. 21, categoria A/2 di consistenza 8,5 vani e rendita catastale pari a
614,58 €.
In particolare, evidenziava che l'immobile sopra identificato, che rappresenta l'unica proprietà e prima casa della SI.ra dove la stessa vive con la figlia Pt_1 minore ed il padre anziano, è stato stimato dal CTU nella procedura esecutiva immobiliare RGE 235/2021 in euro 234.600,00, con prezzo base d'asta fissato in euro 211.140,00 nell'avviso di vendita del 10/02/2025.
Dichiarava, inoltre, di non essere proprietaria di alcun bene mobile registrato né di possedere beni mobili di valore che possano essere liquidati.
Chiedeva, pertanto, di potersi avvalere della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, con sospensione della citata procedura esecutiva, la cui vendita risulta fissata per il 4.09.2025, attesa la prospettazione della richiesta procedura concorsuale quale soluzione più vantaggiosa per il ceto creditorio rispetto all'alternativa della prosecuzione delle singole azioni esecutive.
COMPETENZA
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel Comune di
Battipaglia (SA) e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.
PRESUPPOSTI
In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.
Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
(insolvenza).
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO
Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i)
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straNA amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
RELAZIONE GESTORE OCC
Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
DEL CASO
Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII.
Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.
Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:
a) Stato di famiglia del debitore istante;
b) Copia del documento di riconoscimento;
c) Certificazioni uniche del debitore istante;
d) Contratto assunzione tempo indeterminato;
e) Contratto di mutuo;
f) Visure catastali sulle proprietà immobiliari del proponente;
g) Documenti presenti sul cassetto fiscale;
h) Situazione debitoria presso;
Controparte_4
i) Atti di precetto e pignoramento indirizzati al debitore;
j) Utenze;
k) Cedolini pensione 012025 e 052025 padre del debitore istante;
l) Relazione CTU EI RG 235-2021 Trib. di Salerno;
m) UR centrale dei rischi;
n) Verifica P. Iva;
Controparte_4
o) Estratti conto;
p) Sentenza separazione;
q) Busta paga sig.ra aprile 2025; Pt_1
r) UR IC;
Parte_5
s) UR NA;
Parte_5
t) Scheda persona completa C.C.I.A.A. SI.ra ; Parte_1
u) Corrispondenza tentativi conciliazione con banca;
v) Richiesta ammontare debito AdE;
w) Avviso ex. Art 490 c.p.c. RGE 235/2021 del 10/02/2025;
x) Ordinanza GE Dott.ssa Faracchio RGE 235/2021 del 18/07/2024;
y) Contabile del 19/06/2025. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
Tutto ciò esposto, si deve ritenere che il debitore abbia provato:
- di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di €
111.712,77 (comprensivo di compensi e spese della procedura pari ad €
9.863,18).
Emerge, inoltre, che il debitore versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'esistenza del patrimonio immobiliare in proprietà alla ricorrente, per come indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, con riguardo alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, alla luce della relazione di stima redatta dal CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE
235/2021, si rileva un attivo pari ad € 211.140,00.
A ciò si aggiunga che, il nucleo familiare, come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia, è composto da tre persone: (ricorrente Parte_1 debitrice), (padre pensionato), (figlia Parte_1 Persona_1 minore).
In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti, si rileva che l'istante percepisce uno stipendio netto pari a circa € 1.200,00.
Ciò posto, come correttamente individuato dal Gestore, sulla base delle dichiarazioni della debitrice riscontrate dalla documentazione allegata in ordine alle spese mensili sostenute per sé e la sua famiglia, la somma individuabile ritenuta congrua per il sostentamento familiare è da stabilirsi in € 1.180,00.
Pertanto, considerato il netto residuo pari ad € 20,00 circa, si ritiene di sottrarre alla procedura di liquidazione l'intero importo dello stipendio percepito, al fine di consentire il mantenimento della ricorrente e della sua famiglia, non riscontrandosi, peraltro, la necessità di mettere a disposizione della presente procedura ulteriori somme, attesa la prospettata soddisfazione dell'intero ceto creditorio mediante liquidazione del bene immobile di cui al NCEU del Comune di
Battipaglia, Foglio n. 2, p.lla 859, sub. 21, categoria A/2 di consistenza 8,5 vani e rendita catastale pari a 614,58 €.
A ciò si aggiunga che, vista la richiesta della ricorrente di sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 235/2021 del Tribunale di Salerno, ivi inclusa la vendita dell'immobile fissata per il 4.09.2025 e, considerato il parere del
Gestore OCC secondo cui, il piano di liquidazione controllata, attuabile mediante vendita del bene immobile individuato, rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento, si ritiene di sospendere la procedura esecutiva di cui al n. R.G. 235/2021 nonché la vendita fissata per il 4.09.2025, anche alla luce del disposto di cui all'art. 270, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che, richiamando l'articolo 150 dello stesso codice, prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata.
Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta nonché sulla scorta delle indagini svolte dal gestore nominato dall'OCC, si riscontra il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione oltre che sulla veridicità dei dati esposti.
La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo.
Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che, la debitrice non ha mai beneficiato di alcuna esdebitazione, né ai sensi della L. n. 3/2012, né ai sensi del
D.lgs. n. 14/2019 e che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico- finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.
Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire presumibilmente la complessiva debitoria accumulata con l'attivo individuato, residuando, in ogni caso, la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione.
CONCLUSIONI
Tanto premesso, il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
VISTO L'ART. 270 CCII:
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
; C.F._1 dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. R.G.
235/2021 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, Dott.ssa Faracchio, con sospensione immediata della vendita fissata per il 4.09.2025; nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
nomina liquidatore della procedura la dr.ssa iscritta nell'Albo dei Persona_2
Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019; dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DETERMINA provvisoriamente nella somma di euro 1.200,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, dovendo tutte le ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese fino alla predisposizione del riparto finale;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, 06.08.2025
Il Presidente Dott.ssa Daniela Oliva
Il Giudice rel.
Dr.ssa Giuseppina Valiante
146-1/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCORSUALE
IL COLLEGIO:
Dottoressa Daniela Oliva Presidente
Dottoressa Valentina Ferrara Giudice
Dottoressa Giuseppina Valiante Giudice rel.
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(1) , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente in [...], assistita C.F._1
e rappresentata dall'Avv. Anna Raviele, presso il quale elegge domicilio per tutti gli atti e le comunicazioni del presente procedimento;
(2) RICORRENTE
ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO AI SENSI DELL'ART. 268 CCII
Con ricorso depositato in data 4.08.2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), l'istante dichiarava di versare in una situazione di sovraindebitamento derivante dallo squilibrio fra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, tale da determinare l'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni.
La debitrice istante rappresentava di rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, avendo cessato nel 2019 l'attività relativa alla
BAR LAMBERTI e operando Parte_2 attualmente esclusivamente come lavoratrice dipendente addetta ai servizi di igiene e pulizia;
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 28 L.F. e dell'art. 11 del regolamento di cui al D.M. n. 202/2014 del
Ministero e presenta i requisiti di cui all'art. 358 del nuovo CCII. Controparte_1
Con riguardo al sovraindebitamento, dalla relazione dell'OCC emergeva che: la chiusura dell'attività relativa alla Parte_3
si è resa necessaria perché la cattiva gestione congiunta
[...] dell'attività lavorativa, sua con l'ex marito e la crisi matrimoniale, ha generato una situazione debitoria significativa. Pertanto, la SI.ra, con le sole proprie forze ha pagato i debiti relativi all'attività con i fornitori oltre al sostentamento familiare.
Tali problemi, hanno generato una sofferenza economica per la SI.ra ale Pt_1 da costringerla a dover omettere il pagamento delle rate del mutuo per poter sopravvivere nella quotidianità domestica. Quindi i debiti verso i fornitori, oggi sanati, le spese quotidiane, la nascita della bambina, la crisi coniugale e l'assenza economica del marito hanno reso impossibile il pagamento del mutuo. Dopo la nascita della bambina la crisi coniugale è sfociata nella separazione dal marito, portando la sig.ra ad affrontare ulteriori oneri oltre al sostentamento dei Pt_1 genitori e della minore. Inoltre, l'ex marito della debitrice anche dopo la sentenza definitiva separazione non provvede in maniera costante al versamento del mantenimento per la figlia di euro 250,00, come si evince dai movimenti forniti dalla SI.ra.
, inoltre, rappresentava che la SI.ra risulta essere Parte_4 Pt_1 intestataria di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 13/07/2006 per un importo originario di euro 120.000,00 presso Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro - Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa, sede legale in
Battipaglia alla Piazza A. De Curtis, 1-2, per il quale veniva previsto un rimborso mediante n. 30 rate semestrali a tasso variabile. L'importo del debito residuo è pari a euro 71.175,82, come si evince dall'atto di precetto, di cui euro 27.502,84 per rate scadute, euro 1.253,83 per interessi di mora, euro 42.252,72 per sorta capitale residua ed euro 166,43per interessi convenzionali.
A ciò si aggiunga che, le ulteriori posizioni debitorie sono rappresentate da:
a, sede legale in Battipaglia alla Via S.S. 19, Controparte_2 corrente in Atto di precetto rappresentato dall' Avv. Giovanni Concilio richiedente le somme complessive di euro 831,50, con grado di prelazione di debiti ipotecari;
I sede di Battipaglia, sede legale in Battipaglia alla Via della Previdenza, 6, CP_3 corrente in estratto di ruolo dell' , richiedente le Controparte_4 somme complessive di euro 28.839,11, con grado di prelazione di debiti privilegiati;
Regione Campania sede legale in Napoli alla via S. Controparte_5
Lucia,81, corrente in estratto di ruolo dell' Controparte_4 richiedente le somme complessive di euro 244,16, con grado di prelazione di debiti chirografari;
Tribunale di Salerno, sede legale in Salerno alla Via Dalmazia, 1, corrente in estratto di ruolo dell' richiedente le somme Controparte_4 complessive di euro 759,00, con grado di prelazione di debiti chirografari.
A seguito della chiusura dell'attività commerciale, avvenuta in data 13/06/2019, la SI.ra dal 2020, circa, ha lavorato presso la società Baia dei Parte_1
Delfini SRL ricoprendo la mansione addetta ai servizi di igiene e pulizia della struttura ricettiva con contratto di lavoro part-time 50% indeterminato, con un reddito di lavoro dipendente, desunto dalla certificazione unica 2024, pari a euro
16.803,46. Inoltre, si è sempre adoperata per svolgere un'attività che garantisse alla famiglia una vita dignitosa e, dalla documentazione fornita, si apprende che ora lavora full-time a tempo indeterminato, dal 04/2025, presso la medesima ditta con stessa mansione per un importo mensile pari, circa, ad € 1.200,00.
Dal ricorso e della relazione dell'OCC, inoltre, emerge che la debitrice è proprietaria dei seguenti beni immobili (cfr. documentazione catastale prodotta):
- Immobile di civile abitazione (proprietà 1/1), identificato in NCEU del
Comune di Battipaglia alla via Sabato Mellon n. 2, al Foglio n. 2, p.lla 859, sub. 21, categoria A/2 di consistenza 8,5 vani e rendita catastale pari a
614,58 €.
In particolare, evidenziava che l'immobile sopra identificato, che rappresenta l'unica proprietà e prima casa della SI.ra dove la stessa vive con la figlia Pt_1 minore ed il padre anziano, è stato stimato dal CTU nella procedura esecutiva immobiliare RGE 235/2021 in euro 234.600,00, con prezzo base d'asta fissato in euro 211.140,00 nell'avviso di vendita del 10/02/2025.
Dichiarava, inoltre, di non essere proprietaria di alcun bene mobile registrato né di possedere beni mobili di valore che possano essere liquidati.
Chiedeva, pertanto, di potersi avvalere della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, con sospensione della citata procedura esecutiva, la cui vendita risulta fissata per il 4.09.2025, attesa la prospettazione della richiesta procedura concorsuale quale soluzione più vantaggiosa per il ceto creditorio rispetto all'alternativa della prosecuzione delle singole azioni esecutive.
COMPETENZA
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel Comune di
Battipaglia (SA) e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
INESISTENZA DI PROCEDURE ALTERNATIVE
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.
PRESUPPOSTI
In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.
Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico- finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni
(insolvenza).
RINVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO
Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata] e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
DOCUMENTI DA DEPOSITARE
Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i)
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straNA amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
RELAZIONE GESTORE OCC
Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
DEL CASO
Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII.
Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.
Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:
a) Stato di famiglia del debitore istante;
b) Copia del documento di riconoscimento;
c) Certificazioni uniche del debitore istante;
d) Contratto assunzione tempo indeterminato;
e) Contratto di mutuo;
f) Visure catastali sulle proprietà immobiliari del proponente;
g) Documenti presenti sul cassetto fiscale;
h) Situazione debitoria presso;
Controparte_4
i) Atti di precetto e pignoramento indirizzati al debitore;
j) Utenze;
k) Cedolini pensione 012025 e 052025 padre del debitore istante;
l) Relazione CTU EI RG 235-2021 Trib. di Salerno;
m) UR centrale dei rischi;
n) Verifica P. Iva;
Controparte_4
o) Estratti conto;
p) Sentenza separazione;
q) Busta paga sig.ra aprile 2025; Pt_1
r) UR IC;
Parte_5
s) UR NA;
Parte_5
t) Scheda persona completa C.C.I.A.A. SI.ra ; Parte_1
u) Corrispondenza tentativi conciliazione con banca;
v) Richiesta ammontare debito AdE;
w) Avviso ex. Art 490 c.p.c. RGE 235/2021 del 10/02/2025;
x) Ordinanza GE Dott.ssa Faracchio RGE 235/2021 del 18/07/2024;
y) Contabile del 19/06/2025. SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
Tutto ciò esposto, si deve ritenere che il debitore abbia provato:
- di agire per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta;
- il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di €
111.712,77 (comprensivo di compensi e spese della procedura pari ad €
9.863,18).
Emerge, inoltre, che il debitore versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.
Atteso il riscontro mediante la documentazione catastale in atti dell'esistenza del patrimonio immobiliare in proprietà alla ricorrente, per come indicato nel ricorso e nella relazione dell'OCC, con riguardo alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, alla luce della relazione di stima redatta dal CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE
235/2021, si rileva un attivo pari ad € 211.140,00.
A ciò si aggiunga che, il nucleo familiare, come si evince dal certificato di residenza e stato di famiglia, è composto da tre persone: (ricorrente Parte_1 debitrice), (padre pensionato), (figlia Parte_1 Persona_1 minore).
In particolare, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione in atti, si rileva che l'istante percepisce uno stipendio netto pari a circa € 1.200,00.
Ciò posto, come correttamente individuato dal Gestore, sulla base delle dichiarazioni della debitrice riscontrate dalla documentazione allegata in ordine alle spese mensili sostenute per sé e la sua famiglia, la somma individuabile ritenuta congrua per il sostentamento familiare è da stabilirsi in € 1.180,00.
Pertanto, considerato il netto residuo pari ad € 20,00 circa, si ritiene di sottrarre alla procedura di liquidazione l'intero importo dello stipendio percepito, al fine di consentire il mantenimento della ricorrente e della sua famiglia, non riscontrandosi, peraltro, la necessità di mettere a disposizione della presente procedura ulteriori somme, attesa la prospettata soddisfazione dell'intero ceto creditorio mediante liquidazione del bene immobile di cui al NCEU del Comune di
Battipaglia, Foglio n. 2, p.lla 859, sub. 21, categoria A/2 di consistenza 8,5 vani e rendita catastale pari a 614,58 €.
A ciò si aggiunga che, vista la richiesta della ricorrente di sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 235/2021 del Tribunale di Salerno, ivi inclusa la vendita dell'immobile fissata per il 4.09.2025 e, considerato il parere del
Gestore OCC secondo cui, il piano di liquidazione controllata, attuabile mediante vendita del bene immobile individuato, rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti del ceto creditorio al fine di un loro soddisfacimento, si ritiene di sospendere la procedura esecutiva di cui al n. R.G. 235/2021 nonché la vendita fissata per il 4.09.2025, anche alla luce del disposto di cui all'art. 270, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che, richiamando l'articolo 150 dello stesso codice, prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata.
Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta nonché sulla scorta delle indagini svolte dal gestore nominato dall'OCC, si riscontra il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione oltre che sulla veridicità dei dati esposti.
La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo.
Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che, la debitrice non ha mai beneficiato di alcuna esdebitazione, né ai sensi della L. n. 3/2012, né ai sensi del
D.lgs. n. 14/2019 e che non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico- finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.
Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire presumibilmente la complessiva debitoria accumulata con l'attivo individuato, residuando, in ogni caso, la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione.
CONCLUSIONI
Tanto premesso, il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, provata:
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
VISTO L'ART. 270 CCII:
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di (C.F. Parte_1
; C.F._1 dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare di cui al n. R.G.
235/2021 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, Dott.ssa Faracchio, con sospensione immediata della vendita fissata per il 4.09.2025; nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Giuseppina Valiante;
nomina liquidatore della procedura la dr.ssa iscritta nell'Albo dei Persona_2
Gestori della Crisi di Impresa di cui all'art. 356 d. lgs. 12 gennaio 2019; dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII
l'inventario dei beni del debitore;
dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;
PRECISA che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65,
CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposto in PCT il portale www.fallcoweb.it; c) che il liquidatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DETERMINA provvisoriamente nella somma di euro 1.200,00 la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, dovendo tutte le ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese fino alla predisposizione del riparto finale;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE IN ATTUAZIONE, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ORDINA al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
DISPONE che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, 06.08.2025
Il Presidente Dott.ssa Daniela Oliva
Il Giudice rel.
Dr.ssa Giuseppina Valiante