Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonche' la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.
Il Governo e' autorizzato a corrispondere, con decorrenza dall'esercizio 1952-53, al Gruppo internazionale di studi dello stagno (International tin study group), costituito nella Conferenza dello stagno tenuta a Bruxelles dal 15 al 18 aprile 1947, la quota fissa di associazione di 500 lire sterline annue, nonche' la quota suppletiva annua proporzionale al consumo o alla produzione dello stagno.