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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 1/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Tiziana Capriglione ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in
Potenza, alla Via Amerigo Vespucci 5
e da
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Tiziana Capriglione ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Amerigo Vespucci 5
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso, così come parzialmente modificate all'udienza del 17.04.2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 06.12.2024, e - premesso di aver Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Potenza il 04.09.2017 e che dalla loro unione sono nati i figli (il Per_1
10.07.2013) e (in data 08.02.2019) - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis, Per_2 oltre all'incompatibiltà caratteriale che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto che venisse dichiarata la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ciascuno di essi è libero di stabilire la propria residenza e domicilio ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare all'altro entro 30 giorni dal cambio di residenza eventuali trasferimenti.
2. La casa familiare, in locazione, con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, rimarrà nella disponibilità del sig. . Le parti pattuiscono sin d'ora Parte_2 che la sig.ra provvederà ad asportare la mobilia e suppellettili allorquando il sig. Pt_1 Parte_2 deciderà di lasciare la casa familiare, essendo i mobili ed elettrodomestici di sua proprietà.
3. I figli minori, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con collocazione prevalente presso la casa della madre. I genitori si obbligano a collaborare nell'educazione ed istruzione dei figli minori, ad astenersi da comportamenti lesivi della dignità e della figura dell'altro genitore e a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori. Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di rispettiva permanenza dei figli minori, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice nel rispetto di quanto statuito dall'art. 337ter c.c.. 4. Il padre potrà tenere con sé i figli il mercoledì e il venerdì di ogni settimana prelevandoli all'uscita di scuola con pernotto presso di sé e portandoli a scuola l'indomani mattina;
li terrà con sé altresì a weekend alternati dal venerdì alla domenica alle ore 20:00. Lo stesso, inoltre, si impegna sin d'ora ad accompagnare i figli alle attività sportive e a quelle extrascolatiche pomeridiane, in base alle esigenze dei figli e a quelle lavorative sue proprie, prelevandoli e riaccompagnandoli dalla madre. I genitori potranno stabilire modalità e tempi di visita differenti, sempre nell'interesse primario dei figli e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi e nel rispetto delle loro esigenze lavorative. Durante il periodo estivo compreso tra luglio ed agosto il padre li terrà con sé 15 giorni, anche non consecutivi. Detti periodi verranno concordati entro il 30 giugno di ogni anno. I figli trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; in occasione delle festività natalizie potranno trascorrere col padre, altresì, un periodo continuativo di giorni 7, rispettando il principio della turnazione annuale e così dal 27 al 31 e dal 01 al 06 ad anni alterni con l'altro genitore. I genitori comunque concorderanno i giorni nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che i figli possano trascorrere le giornate delle festività più importanti una volta con l'uno e una volta con l'altro e così: trascorreranno con il padre l'1 maggio, l'1 novembre, il 25 aprile, il 2 giugno e l'8 dicembre nel rispetto della rotazione annuale. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno e dell'onomastico con entrambi i genitori e - laddove non sia possibile –, alternando di anno in anno la loro presenza con i genitori anche tra il giorno e la sera;
il giorno della festa della mamma, nonché onomastico e compleanno della medesima, i minori staranno con la madre;
viceversa resteranno con il padre in occasione delle corrispondenti festività.
Tali ultime festività saranno in ogni caso prevalenti rispetto ai giorni di frequentazione ordinaria. 5.
Oltre a quanto sopra previsto, i figli potranno incontrare il padre ogni qualvolta lo desiderino, compatibilmente con l'attività lavorativa e gli impegni di questi. In tali occasioni, previo accordo, i figli potranno anche pernottare presso la casa paterna.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
7. Spese straordinarie al 50%. Le parti dichiarano di volersi avvalere delle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 14 luglio 2017 di cui dichiarano di essere a conoscenza e di cui si riportano le seguenti voci: A) MANTENIMENTO ORDINARIO: da corrispondersi per 12 mesi l'anno (spese ricomprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione - incluse le utenze - spese per tasse scolastiche
(ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli
(salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). B) SPESE
EXTRA ASSEGNO:
1. OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È RICHIESTA LA PREVIA
CONCERTAZIONE. Vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
2. SUBORDINATE AL CONSENSO DEI
GENITORI:• Spese scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. •
Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta formalizzata dall'altro (anche tramite whatsapp), dovrà manifestare (sempre per iscritto) entro 48 ore la sua intenzione;
in caso di mancato riscontro – oppure di dissenso non motivato – la richiesta si intenderà accolta con obbligo di rimborso del 50%. Il rimborso di tutte le spese extra assegno verrà effettuato - previo invio della documentazione di spesa - entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo alla spesa. I coniugi, tenuto conto delle oggettive esigenze dei loro figli e del tenore di vita goduto fino ad oggi manifestano sin d'ora il proprio consenso alle seguenti spese straordinarie, ritenute necessarie ed indifferibili perché poste a tutela del benessere fisico e della crescita culturale dei minori.
8. Quanto all'AUU
(assegno unico universale), le parti stabiliscono che verrà percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
9. La deducibilità e detraibilità fiscale delle spese straordinarie, salvo diverso accordo, sarà posta in parti uguali ai due genitori. 10. Quanto all'indennità di frequenza erogata dall'INPS in favore dei minori, versata sul libretto postale “intestato al minore”, le parti pattuiscono che la stessa dovrà essere utilizzata per le necessità connesse alle patologie della prole, per la quale il beneficio è stato riconosciuto, salvo diversa esigenza.”.
All'udienza del 17.04.2025, in presenza dei coniugi e dei difensori, a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al ricorso introduttivo, le parti hanno concordato che in relazione al mantenimento dei figli minori, stante la riduzione delle retribuzioni da lavoro dipendente percepite da entrambi i ricorrenti, il Sig. verserà la somma Parte_2 mensile complessiva di euro 150,00 per entrambi i minori, in luogo dei 300,00 euro pattuiti nel ricorso. I coniugi hanno, inoltre, concordato che l'indennità di frequenza, sopra richiamata, venga percepita interamente dalla Sig.ra per le finalità di cui Pt_1
sopra.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse dei figli minori, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la loro vita, la loro salute e la loro formazione, nonché al loro interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse dei minori a mantenere rapporti costanti e significativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_2
e , con ricorso del 06.12.2024, così provvede: Parte_1
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_2 Parte_1
hanno contratto matrimonio in Potenza, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 2017, Atto nr. 123, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) Dispone l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi,
come riportate in motivazione;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, in Potenza il 17.04.2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni