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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19413/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19413/2021, promossa con citazione notificata in data 12.4.2021
DA
(P.I. , in persona di un procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano Corso Matteotti n. 1 presso l'avv. Matteo Rossi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.,
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova via XX Settembre
33/8 presso l'avv. Teo Tirelli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 25 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano CP_2 C.F._1
via Tortona n. 37 presso l'avv. Fausto Bongiorni, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Rongione per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari via Enrico Pappacena n. 24 presso l'avv.
Mario Astolfi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: credito al consumo
L'attore ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis NEL MERITO
1) accertare e dichiarare (C.F.-P.IVA ), con sede in 18012 Seborga (IM) – CP_1 P.IVA_2
Via Miranda n. 7-, in persona del legale rappresentante IN UN OR
[...]
, per le ragioni tutte esposte in narrativa, tenuta e per l'effetto condannarla a restituire a CP_4 l'importo di € 61.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Controparte_5
2) accertare e dichiarare (C.F.-P.IVA ), con sede in 18012 Seborga (IM) – CP_1 P.IVA_2
Via Miranda n. 7-, in persona del legale rappresentante IN UN OR
[...]
, per le ragioni tutte esposte in narrativa, tenuta e per l'effetto condannarla, al risarcimento CP_4 dei danni patiti da e quantificati in € 14.214,00 oltre rivalutazione e interessi di mora Controparte_5 al tasso liquidato nel contratto di finanziamento, ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa”.
La convenuta ha così concluso:
pagina 2 di 25 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, nel merito, respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in Controparte_5 diritto e comunque non provate;
in subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, condannare (P. IVA: ) quale incorporante di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Santa Croce Sull'Arno Controparte_6
(PI), Via Eduardo De Filippo n. 22, ed il Sig. (C.F.: ), CP_2 C.F._1 residente in Civitavella in Val di Chiana (AR), Via Buonconte da Montefeltro 21 a garantire, manlevare e tenere indenne, in via solidale e/o alternativa e/o come meglio tra loro, Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole e comunque derivante a carico di quest'ultima e
[...] per quanto fosse condannata a corrispondere a parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Clausola concessa come per legge”.
Il terzo ha così concluso: CP_2
-in relazione alla chiamata in causa svolta da CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione, istanza, domanda e produzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare infondate, quindi rigettare, tutte le domande e le richieste istruttorie di
[...]
, per tutte le ragioni presenti nei precedenti scritti difensivi e perché il CTU Dott. Controparte_1 ha accertato che le firme apposte sul finanziamento per cui è causa sono false e Persona_1 non sono state apposte dal Sig. CP_2
Si contestano, anche in questa sede, tutte le richieste istruttorie proposte da e si CP_1 oppone alla loro ammissione perché inammissibili, superflue ed irrilevanti ai fini della decisione.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP ed IVA come per legge se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ogni riserva in via istruttoria. Con riserva di ogni altro diritto ed azione”
-in relazione alla chiamata in causa dalla Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione, istanza, domanda e produzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Il Sig. conferma di accettare la rinuncia a tutte le domande proposte da CP_2 CP_6
ora contenuta nella memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 5/12/2022.
[...] Controparte_3 Si chiede comunque la revoca dell'ordinanza del 7/1/2022 con cui il G.I. ha autorizzato CP_6
oggi alla chiamata in causa del Sig. ai sensi e per l'effetto
[...] Controparte_3 CP_2 dell'art. 103, comma 2°, c.p.c., per tutte le ragioni di cui nei precedenti scritti difensivi. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. non volesse revocare l'ordinanza del 7/1/2022, dichiarare oggi decaduta dalla possibilità di citare in giudizio il Controparte_6 Controparte_3
Sig. in quanto ha agito senza conferire mandato al procuratore e, inoltre, perché non CP_2 ha notificato la citazione al Sig. ed è incorsa in tutte le decadenze previste dal codice CP_2 di rito.
IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE pagina 3 di 25 Chiede la condanna di oggi al pagamento della somma di € Controparte_6 Controparte_3
10.000,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con riserva di precisare meglio i danni patiti e patiendi, sofferti a causa della propria attività e per quella del dipendente Sig. Parte_2
[...]
NEL MERITO:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. non avesse accolto le eccezioni preliminari di rito, accertare e dichiarare infondate, quindi rigettare, tutte le domande proposte da Controparte_6 ora contro il Sig. sia quelle riguardanti la compravendita Controparte_3 CP_2 dell'autovettura marca “Porsche”, modello, “Macan”, targata FR 876 MN, sia quelle riferite alla richiesta di manleva e di ingiustificato arricchimento, per tutte le ragioni di cui in premessa e nei precedenti scritti difensivi ed in relazione all'esito dell'espletata CTU che ha concluso per la falsità delle firme apposte nel contratto di finanziamento per cui è causa, erroneamente attribuite al Sig.
CP_2
In ogni caso si accettano le rinunce a tutte le domande proposte da incorporante Controparte_3 [...]
contro il Sig. Controparte_6 CP_2
Si contestano, anche in questa sede, tutte le richieste istruttorie proposte da e si Controparte_3 oppone alla loro ammissione perché inammissibili, superflue ed irrilevanti ai fini della decisione. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP ed IVA come per legge se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ogni riserva in via istruttoria. Con riserva di ogni altro diritto ed azione”
La terza ha così concluso: Controparte_3
“Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Milano voglia, respinta ogni contraria istanza, In via principale
contro
: CP_1 rigettare la domanda della contro la CONCESSIONARIA;
CP_1
In via principale nei riguardi del CP_2
Rinuncia alla domanda trasversale e chiede il rigetto della domanda del contro la CP_2
CONCESSIONARIA;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ad eccezione delle spese contro il CP_2 delle quali si chiede l'integrale compensazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 la società oggi Controparte_5
per fusione con effetti dal 19.7.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società unipersonale esponendo che: CP_1
-in data 17.4.2018 la società quale intermediaria finanziaria del Gruppo Controparte_5
specializzata nel credito al consumo nelle forme del prestito finalizzato, Parte_1
stipulava con la società con sede a Seborga (c.d. dealer) un “Accordo di CP_1
pagina 4 di 25 convenzionamento” per raccogliere le richieste di finanziamento avanzate dalla clientela di quest'ultima;
-in data 30.7.2018 la riceveva dalla Finauto la richiesta di finanziamento n. CP_5
769899 sottoscritta a nome di e di per l'importo di CP_2 Parte_3
euro 61.300,00, finalizzata al saldo del prezzo per l'acquisto della nuova autovettura
Porsche Macan del costo di euro 89.000,00;
-in data 8.8.2018 la società attrice, dopo aver esaminato la pratica, comunicava l'accettazione al ed in pari data erogava il finanziamento mediante pagamento CP_2
diretto alla dell'importo di euro 61.000,00; CP_1
-in data 30.11.2018 il dopo aver ottenuto la consegna dell'auto e dopo aver CP_2
provveduto ai pagamenti delle prime tre rate, contestava a parte attrice, con missiva indirizzata anche alla e alla società (oggi , CP_1 Controparte_6 Controparte_3
di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento de quo;
e la affermavano, invero, di aver acquistato la predetta autovettura CP_7 Pt_3
presso la e di aver stipulato un finanziamento di euro 30.000,00 con Controparte_6
la Porsche Financial Service Italia s.p.a., senza aver mai intrattenuto rapporti con la
CP_1
-gli stessi richiedevano, quindi, a parte attrice la restituzione della somma complessivamente versata di euro 2.044,00 e in data 3.12.2018 sporgevano denuncia- querela presso il Tribunale di Arezzo;
-in data 5.12.2018 la , con lettera del suo legale, contestava parzialmente quanto CP_1
dichiarato dal dalla asserendo che, sebbene fornitrice dell'auto fosse la CP_2 Pt_3
, era stata proprio quest'ultima, per il tramite del suo responsabile CP_6
commerciale , a chiederle di attivarsi per l'erogazione del prestito in Parte_2
favore dei predetti e, in questo frangente, la delegava la raccolta delle firme alla CP_1
; CP_6
-la altresì riconosceva di aver ricevuto il pagamento dell'importo finanziato da CP_1
parte della finanziaria;
CP_5
pagina 5 di 25 -la diffidava, quindi, la convenzionata alla restituzione della somma CP_5 CP_1
percepita e al risarcimento dei danni patiti;
-ritenuta la falsità delle firme apposte al contratto a nome del della alla CP_2 Pt_3
luce della loro denuncia, in cui è ben evidenziato che l'autenticità delle sottoscrizioni impugnate è esclusa dal semplice raffronto visivo delle stesse con quelle apposte sui documenti prodotti, la cui autografia è accertata, la rimborsava al e CP_5 CP_2
alla l'importo delle rate ricevute;
Pt_3
-in data 19.11.2020 parte attrice esperiva la procedura di negoziazione assistita che si concludeva, però, con esito negativo.
Parte attrice deduce che:
-come recita l'art. 7 del contratto di convenzionamento, il dealer è contrattualmente tenuto al rispetto di specifici obblighi di identificazione del richiedente, in particolare “il
Dealer è obbligato a: (i) identificare il Cliente, il coobbligato e l'eventuale garante tramite l'esibizione in originale di un documento di riconoscimento in corso di validità del quale deve essere acquisita copia;
(ii) raccogliere in sua presenza sulla Richiesta le loro firme autografe…”;
-inoltre, lo stesso contratto di convenzionamento prevede che il dealer può servirsi del personale dipendente e/o ausiliario che dia garanzia di professionalità, correttezza e serietà e che resta responsabile in ogni caso per l'operato del proprio personale ai sensi dell'art. 2049 e 1228 c.c.;
-nel caso di specie la è certamente responsabile per la violazione degli obblighi CP_1
negoziali citati poiché le firme apposte sul contratto a nome e CP_2 [...]
sono state disconosciute dagli stessi e la società attrice non ha potuto Parte_3
avvalersi del documento;
tale violazione è stata peraltro esplicitamente ammessa dalla nella missiva del 5.12.2018, in cui dichiara di aver delegato la raccolta delle CP_1
firme ad un soggetto estraneo alla propria organizzazione societaria, così abdicando al ruolo esclusivo che le competeva quale partner commerciale della finanziaria;
pagina 6 di 25 -difatti è preciso obbligo del fornitore identificare il cliente ed attestare l'avvenuta identificazione sottoscrivendo l'apposita dichiarazione nello spazio riservato al convenzionato in calce al contratto di finanziamento;
tale obbligo è coerente con le modalità di raccolta dei dati e delle firme che escludono una partecipazione diretta della società , che si affida interamente al dealer per la regolare compilazione della CP_5
richiesta di prestito che, una volta accettata, diventa modulo contrattuale;
-quindi, se le sottoscrizioni apposte al contratto non sono riconducibili ai soggetti indicati come finanziati, il venditore convenzionato ne è pienamente responsabile;
-l'aver omesso di raccogliere le sottoscrizioni dell'obbligato principale e del coobbligato in propria presenza, l'aver omesso un'attenta e rigorosa identificazione degli stessi, nonché l'aver omesso di vigilare sull'operato dei propri collaboratori sono tutte condotte che rendono il dealer responsabile di inadempimento contrattuale per violazione degli specifici obblighi di cui all'art. 7;
-di conseguenza, la è tenuta a restituire alla società finanziaria la somma CP_1
ricevuta di euro 61.000,00, oltre gli interessi legali;
ha anche violato il primo obbligo sancito dall'accordo di convenzionamento, Parte_4
ossia quello di offrire i servizi finanziari della unicamente alla propria CP_5
clientela, poiché il non ha acquistato l'autovettura oggetto del finanziamento de CP_2
quo dalla , ma dalla società terza , del tutto estranea alla società CP_1 CP_6
finanziaria ; CP_5
-l'art. 125 quinquies del TUB prevede che, in caso di grave inadempimento del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione non solo del contratto di fornitura, ma anche di quello di finanziamento, così liberandosi dall'obbligo di restituire il prestito e attribuendo al dealer inadempiente l'obbligo di rimborsare lo stesso finanziamento;
-la società , facendo ottenere il prestito de quo al cliente della società CP_1 CP_6 [...]
(proprietaria dell'auto acquistata con il finanziamento) ha violato l'obbligo CP_6
appena descritto e tale comportamento integra anche i presupposti dell'inadempimento pagina 7 di 25 per mancata consegna del bene oggetto del prestito giacché la non ha CP_1
venduto/fornito nulla ai finanziati;
- di conseguenza, la è tenuta a restituire la somma percepita in ragione del CP_1
predetto finanziamento ai sensi dell'art. 13, lettera b), delle condizioni generali di convenzionamento, il quale prescrive che “Il Dealer deve restituire a PF a prima richiesta la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre ad eventuali accessori e spese, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: a) …b) ritardata o mancata consegna della merce o ritardata o mancata prestazione del servizio finanziato…”;
-il comportamento di parte convenuta appare censurabile anche nell'ottica della violazione delle norme sull'esercizio della professione di mediatore creditizio;
-ai sensi dell'art. 128 sexies commi 1, 3 e 4 TUB è mediatore creditizio colui che, iscritto in un apposito elenco pubblico tenuto dall'OAM, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, svolgendo tale attività in via esclusiva ed indipendente, senza alcun legame con le parti;
-nella fattispecie risulta che la ha agito di fatto come mediatore creditizio CP_1
nell'adoperarsi per far ottenere il finanziamento al alla nonostante non CP_2 Pt_3
sia iscritta all'albo citato, svolga primariamente un'attività diversa -ossia quella commerciale di vendita di autoveicoli- e non sia indipendente, essendo convenzionata con la e ha fatto concludere contratti di prestito per l'acquisto di beni non CP_5
propri;
-di conseguenza parte convenuta è responsabile nei confronti della società attrice per aver violato anche l'art. 4 dell'accordo di convenzionamento che prevede che il dealer in nessun caso può porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possono concretizzare, anche solo potenzialmente, la violazione di disposizioni di legge;
-in caso di violazioni dei doveri previsti nell'articolo sopra citato, la società finanziaria può trattenere i compensi maturati e ha diritto al risarcimento dei danni subiti;
pagina 8 di 25 -il danno subito da parte attrice è rappresentato dal mancato incasso degli interessi corrispettivi, pari a euro 13.914,00, e dalla perdita delle spese di istruttoria di euro
300,00, così ammontando complessivamente a euro 14.214,00, oltre interessi di mora al tasso liquidato nel contratto di finanziamento e rivalutazione.
Pertanto, la società attrice chiede, nel merito, di condannare la a restituire CP_1
l'importo di euro 61.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e a risarcire i danni patiti dalla stessa attrice quantificati in euro 14.214,00, oltre rivalutazione e interessi di mora al tasso liquidato nel contratto di finanziamento, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta Controparte_1
quanto ex adverso e chiede il rigetto delle domande attoree.
La società convenuta espone che:
-nel corso degli anni aveva avviato una collaborazione commerciale con la società
[...]
concessionario Porsche di Firenze ed Arezzo, nell'ambito delle vendite Controparte_6
di autovetture effettuate dalle due imprese ai rispettivi clienti;
-nel corso di luglio 2019 , responsabile commerciale della Parte_2 CP_6
contattava , legale rappresentante della ,
[...] Controparte_4 CP_1
chiedendogli di cooperare nella vendita al di una vettura Porsche Macan e di CP_2
attivarsi con la società per ottenere un finanziamento di euro 61.000,00 a CP_5
favore del predetto cliente finalizzato all'acquisto dell'autovettura;
-in data 30.7.2018 il inviava la documentazione necessaria per avviare la Pt_2
pratica di finanziamento;
-in data 2.8.2018 la trasmetteva al il modulo di contratto di CP_5 CP_4
finanziamento, che immediatamente veniva inoltrato dallo stesso al Pt_2
-successivamente, il trasmetteva alla la documentazione contrattuale Pt_2 CP_1
sottoscritta dal dalla CP_2 Pt_3
pagina 9 di 25 Pa
decideva di accordare il finanziamento al e erogava la somma di CP_5 CP_2
euro 61.0000,00 alla , che a sua volta provvedeva immediatamente ad inoltrarla CP_1
alla come da comunicazione del 29.8.2018; CP_6 CP_6
-il bonifico nei confronti della veniva eseguito per euro 90.000,00 poiché CP_6
comprendeva anche il saldo per una BMW X6 e l'acconto per una BMW X4, a conferma del fatto che tra le due società intercorreva una consolidata partnership commerciale;
-in seguito all'immediato trasferimento della somma, la perfezionava la CP_6
vendita dell'autovettura a favore del con consegna del veicolo Porsche Macan CP_2
targato FR876MN;
-l'operazione veniva portata a conoscenza del prima dell'erogazione del CP_2
finanziamento, e quest'ultimo non eccepiva alcunché; invero con comunicazione in data
8.8.2028 la riferiva al i aver accettato la richiesta di finanziamento e CP_5 CP_2
indicava le condizioni del medesimo, tra cui il prezzo, le spese, i tassi e il numero delle rate, oltre alla precisazione che l'acquisto avveniva presso la CP_1
senza contestare nulla prima dell'erogazione del finanziamento, avvenuta in CP_7
data 29.8.2018, aveva poi ritirato il veicolo e pagato le prime tre rate;
-solo in seguito quest'ultimo dichiarava di non aver mai richiesto il finanziamento de quo, ometteva qualsiasi altro pagamento e veniva rimborsato dalla di quanto CP_5
sino ad allora versato;
-di conseguenza, ad oggi il utilizza una Porsche Macan che non ha pagato e la CP_2
ha incassato da parte della il prezzo della vendita di detto CP_6 CP_1
veicolo.
La convenuta deduce che:
-ha diritto a vedersi garantita dalla in caso di accertamento della falsità CP_6
della sottoscrizione apposta sulla richiesta di finanziamento poiché la aveva CP_1
delegato il responsabile commerciale della a raccogliere le sottoscrizioni CP_6
dei clienti e proprio quest'ultimo ha inoltrato i moduli sottoscritti alla;
inoltre CP_1
pagina 10 di 25 l'intera operazione veniva avviata dalla effettiva venditrice CP_6
dell'autovettura finanziata-, veniva eseguita nei locali della stessa e si concludeva con il trasferimento della somma di euro 61.000,00 dalla alla;
CP_1 CP_6
-di conseguenza, nel caso in cui la sottoscrizione apposta sulla richiesta di finanziamento si rivelasse falsa, la sarebbe stata tratta in inganno dalla CP_1 CP_6
in quanto convinta da quest'ultima a richiedere un finanziamento illegittimo e a
[...]
trasferire poi alla stessa quanto erogato in forza del finanziamento;
-le domande attoree sono assolutamente infondate poiché il disconoscimento della firma
è stato eseguito unicamente in via stragiudiziale;
-la scelta abdicativa della società attrice di non agire nei confronti del proprio debitore in forza del contratto di finanziamento interrompe qualsiasi nesso causale tra la CP_2
condotta addebitata alla società convenuta ed il danno asseritamente patito;
-in conformità con il contratto di affiliazione, la si serviva del proprio ausiliario- CP_1
che, quale dipendente dell , godeva indubbiamente di Parte_2 CP_6
“professionalità, correttezza e serietà” e dunque nessun inadempimento può essere contestato alla stessa la quale si è attenuta alle previsioni contrattuali;
-l'istruttoria, compiuta dalla società attrice prima dell'erogazione del finanziamento e con diretti contatti con il soggetto finanziato, ha interrotto il collegamento tra la condotta della e l'asserita successiva inadempienza del cliente;
CP_1
-il rilievo per cui la si sarebbe resa inadempiente rispetto agli obblighi CP_1
contrattuali per aver richiesto il servizio finanziario a favore di un soggetto che avrebbe acquistato il veicolo da altro rivenditore è parimenti infondato in quanto fra e CP_1
intercorreva uno stabile rapporto commerciale per cui non era inusuale CP_6
che una delle due svolgesse servizi cooperando con l'altra per poter incrementare le vendite;
-in ogni caso, la suddetta violazione è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e non rileva rispetto al lamentato inadempimento;
pagina 11 di 25 -può dirsi fuori luogo il richiamo alla normativa dettata in tema di credito al consumo, la cui presunta violazione renderebbe applicabile l'art. 4 del contratto di convenzionamento, poiché ogni eventuale pregiudizio in capo alla è derivato CP_5
esclusivamente dalla condotta remissiva della stessa che, di fatto, ha accettato senza alcuna verificazione le contestazioni del proprio debitore al quale essa stessa CP_2
aveva deciso di concedere il finanziamento de quo;
-è infondata anche la domanda di risarcimento per mancato incasso degli interessi corrispettivi poiché anche tale presunto pregiudizio deriva dalla rinuncia unilaterale ed immotivata di a far valere i propri diritti nei confronti del e in ogni CP_5 CP_2
caso gli interessi convenzionali potrebbero derivare solo da un titolo contrattuale valido, mentre nel caso di specie è la stessa ad eccepire l'invalidità del titolo sulla cui CP_5
base pretende il riconoscimento degli interessi suddetti.
Pertanto, parte convenuta chiede in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa della e di;
nel merito, di rigettare tutte le domande Controparte_6 CP_2
attoree; in subordine, di condannare la e il garantire, manlevare CP_6 CP_2
e tenere indenne la convenuta rispetto a tutto quanto quest'ultima fosse condannata a corrispondere a parte attrice.
Si è costituito in giudizio il quale contesta quanto ex adverso CP_2
dedotto, disconosce formalmente la firma apposta nella proposta di contratto di finanziamento n. 769899 inviata a parte attrice, chiede il rigetto delle domande di parte convenuta.
Il terzo chiamato in causa espone che:
-in data 1.8.2018, in occasione dell'acquisto dell'autovettura Porsche Macan targata
FR876MN, sottoscriveva quella che appariva una richiesta di finanziamento con la
Porsche Financial Service Italia s.p.a. per l'importo di euro 30.000,00, trattando con il allora dipendente della concessionaria;
Pt_2
-in seguito all'acquisto e alla consegna dell'auto, si vedeva inspiegabilmente addebitare delle rate di ammortamento dalla società attrice e dunque chiedeva immediatamente pagina 12 di 25 spiegazioni al il quale lo rassicurava affermando di aver optato, di sua Pt_2
iniziativa e per ragioni di praticità, per la società Controparte_5
-non credendo alla fantasiosa ricostruzione del subito chiedeva e otteneva una Pt_2
copia del contratto direttamente dalla , poiché non aveva né autorizzato né CP_5
sottoscritto alcun documento con la predetta società;
-in data 30.11.2018 il e la comunicavano via PEC all'attrice, alla CP_2 Pt_3
convenuta e alla che sia la sottoscrizione attribuita al come Controparte_6 CP_2
richiedente che quella attribuita alla come coobbligata- erroneamente riportata Pt_3
nella proposta di contratto di finanziamento come “ -, erano false e per questo Per_2
disconoscevano le predette sottoscrizioni apposte nella proposta di contratto di finanziamento, apparentemente sottoscritto in Seborga il 30.7.2018 per l'importo di euro 61.000,00;
-nella stessa missiva comunicavano anche di non aver mai avuto alcun rapporto commerciale con la società e chiedevano a parte attrice la restituzione delle CP_1
tre rate indebitamente corrisposte in virtù di un rapporto interbancario diretto mai autorizzato e prontamente revocato;
-la Profamily, resasi conto del fatto che il e la erano stati probabilmente CP_2 Pt_3
raggirati dal prontamente restituiva l'importo di euro 2.044,00; Pt_2
-con perizia tecnica grafologica del 23.5.2019 la dott.ssa accertava la Persona_3
falsità delle predette sottoscrizioni, concludendo che esse non appartengono né alla mano del é alla mano della e pertanto devono considerarsi tutte apocrife;
CP_2 Pt_3
-in data 3.12.2018 il la presentavano specifica querela ai danni di tutti i CP_2 Pt_3
soggetti coinvolti e veniva aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Arezzo, che si è concluso con sentenza di patteggiamento dell'imputato accusato di Pt_2
truffa.
Si è costituita in giudizio la società oggi Controparte_6 Controparte_3
per fusione con effetti dal 30.12.2021, la quale contesta quanto ex adverso
[...]
dedotto e chiede il rigetto delle domande di parte convenuta;
formula domanda pagina 13 di 25 riconvenzionale trasversale nei confronti del i condanna al pagamento residuale CP_2
dell'autovettura per l'importo di euro 17.475.76 oltre interessi dall'8.8.18, data di intestazione dell'autovettura, ed inoltre, in caso di accoglimento delle domanda di manleva di , propone domanda di manleva nei confronti del ovvero di CP_1 CP_2
ingiustificato arricchimento con condanna del medesimo al pagamento della somma di euro 61.000,00 o della diversa somma che essa sarà condannata pagare.
La società terza chiamata in causa espone che:
-si fanno proprie tutte le contestazioni di parte attrice rivolte alla rilevando che, CP_1
in caso di falsità delle firme sul contratto di finanziamento, la società convenuta sarebbe stata del tutto incauta per non aver provveduto a identificare il cliente e a CP_2
certificarne la firma;
-non aveva mai autorizzato alcun suo dipendente a raccogliere le firme che riguardavano finanziarie diverse dalla Porsche Financial s.p.a., ossia la finanziaria interna del gruppo;
, quale dealer professionale rivenditore di auto ed erogatore del credito, Parte_4
doveva sapere che il dipendente della concessionaria non aveva nessun titolo Pt_2
per identificare il cliente e raccoglierne le firme, in quanto si trattava di un rapporto finanziario al quale la concessionaria stessa era rimesta soggetto terzo;
-ai sensi degli artt. 15, 26 e 28 del D.lgs. 231/2007 in combinato disposto con l'art. 2 del
D.lgs. 90/2017, gli enti che erogano il credito devono adeguatamente verificare la clientela, censirla, identificarla, raccoglierne il consenso in presenza e tali obblighi di legge non sono delegabili ad un soggetto terzo che non svolge attività di intermediazione finanziaria e che per giunta rimane terzo rispetto al contratto;
-si tratta di grave inadempimento della poiché, se questa avesse seguito la CP_1
normativa di identificazione del cliente imposta dalla legge, il sarebbe stato CP_2
correttamente indentificato;
pagina 14 di 25 -per quanto riguarda le contestazioni mosse alla , quest'ultima non può CP_5
pretendere di addossare alla società convenuta la sua decisione di risolvere il contratto di finanziamento e di restituire al e rate pagate;
CP_2
-parte attrice, peraltro, non mai ha prodotto alcun accordo di risoluzione contrattuale;
-anche la società attrice non ha identificato la clientela come dovuto ovvero ha incaricato un soggetto non affidabile (culpa in eligendo), cioè la;
CP_1
-gli interessi convenzionali possono derivare solo da un titolo contrattuale valido e dunque, nel caso in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda attorea, la CP_5
avrebbe diritto unicamente alla restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali e non al mancato incasso degli interessi corrispettivi previsti dal piano di ammortamento.
Il nella comparsa di costituzione a seguito della chiamata di terzo svolta dalla CP_2
terza chiamata ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 7.1.2022 con Controparte_6
cui il G.I. ha autorizzato la società oggi alla sua Controparte_6 Controparte_3
chiamata in causa;
in subordine, ha chiesto di dichiarare decaduta Controparte_6
dalla possibilità di citarlo in giudizio in quanto ha agito senza conferire mandato al procuratore e, inoltre, perché non ha notificato la citazione al d è incorsa in tutte CP_2
le decadenze previste dal codice di rito;
in via riconvenzionale trasversale ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 10.000,00, o quella Controparte_6
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con riserva di precisare meglio i danni patiti e patiendi, sofferti a causa della propria attività e per quella del dipendente
Nel merito ha chiesto di dichiarare infondate, e quindi rigettare, Parte_2
tutte le domande proposte da contro il sia quelle riguardanti Controparte_6 CP_2
la compravendita dell'autovettura marca “Porsche”, modello, “Macan”, targata FR 876
MN, sia quelle riferite alla richiesta di manleva e di ingiustificato arricchimento.
Rileva il Tribunale che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la società
liquidazione ha rinunciato alle domande da essa proposte contre Controparte_3
, a spese compensate. CP_2
pagina 15 di 25 Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha accettato tale CP_2
rinuncia alle domande, chiedendo però la condanna della rinunciante alle spese.
Orbene, preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della
Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Il Tribunale rileva in primo luogo che in data 17.4.2018 la società (oggi Controparte_5
e la società sottoscrivevano l'accordo di Parte_1 CP_1
convenzionamento (v. doc. n. 3 attore) mediante il quale la seconda (c.d. dealer) veniva autorizzata ad inoltrare alla prima le richieste di finanziamento per l'acquisto di beni o servizi avanzate dalla propria clientela.
In forza del predetto contratto, parte convenuta trasmetteva a parte attrice la richiesta di finanziamento n. 0769899 a nome di , quale richiedente, e CP_2 [...]
-erroneamente indicata nel documento contrattuale come quale Parte_3 Per_2
coobbligata, per l'importo di euro 61.300,00 finalizzata al saldo del prezzo per l'acquisto di un'autovettura Porsche Macan del costo di euro 89.000,00, apparentemente sottoscritta in data 30.7.2018 a Seborga (v. doc. n. 4 attore).
Si rileva altresì che la richiesta di finanziamento inoltrata alla dalla CP_5
convenzionata originava da un previo contatto fra quest'ultima e la società CP_1 [...]
invero, il responsabile commerciale della Controparte_6 Controparte_8
contattava , legale rappresentante della ,
[...] Controparte_4 CP_1
chiedendogli di cooperare per la vendita della vettura predetta. Difatti, era proprio il ad inviare alla la documentazione necessaria per avviare la pratica di Pt_2 CP_1
finanziamento con la (v. doc. nn. 2, 3 e 4 convenuta). CP_5
pagina 16 di 25 In data 8.8.2018, dopo l'esame della documentazione ad essa inoltrata dalla convenzionata , la procedeva all'accettazione della richiesta di CP_1 CP_5
finanziamento e in pari data lo erogava mediante pagamento diretto alla CP_1
dell'importo di euro 61.000,00, corrispondente all'importo finanziato decurtato delle spese di istruttoria. La società in seguito trasmetteva la somma alla CP_1 CP_6
come risulta da comunicazione del 29.8.2018 (v. doc. nn. 7 e 8 convenuta).
[...]
Il acquistava, quindi, l'autovettura non dalla concessionaria bensì dalla CP_2 CP_1
concessionaria e, in occasione dell'acquisto, sottoscriveva quella che CP_6
appariva una richiesta di finanziamento con la Porsche Financial Service Italia s.p.a. per l'importo di euro 30.000,00 indicante anche il prezzo di acquisto dell'autovettura in tale sede indicato in euro 61.700,00 (v. doc. n. 2 terzo chiamato . CP_2
In seguito all'acquisto e alla consegna dell'auto, il i vedeva addebitare sul conto CP_2
corrente delle rate di ammortamento da parte della . A questo punto, dopo CP_5
aver ottenuto spiegazioni non esaustive dal si rivolgeva alla per Pt_2 CP_5
ottenere una copia del contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto a suo nome.
Alla luce delle circostanze emerse, in data 30.11.2018 il la inviavano a CP_2 Pt_3
mezzo del proprio legale una missiva alla , alla nonché alla CP_5 CP_1 [...]
(v. doc. n. 8 attore) denunciando la falsità delle sottoscrizioni apposte al CP_6
contratto di finanziamento con la e riferendo altresì di non aver mai avuto CP_5
alcun rapporto commerciale con la , avendo acquistato l'autovettura dalla CP_1
diversa società Diffidavano, di conseguenza, la alla CP_6 CP_5
restituzione della somma ad essa già corrisposta pari a euro 2.044,00.
Quest'ultima, ritenendo fondata la doglianza relativa alla falsità delle firme apposte al contratto di finanziamento de quo, procedeva al rimborso dell'importo incassato, circostanza pacifica tra le due parti.
Inoltre, il la in data 3.12.2018 presentavano querela per il reato di truffa CP_2 Pt_3
nei confronti di nonché di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda Parte_2
pagina 17 di 25 individuabili quali responsabili o correi (v. doc. n. 6 terzo chiamato . Il CP_2
procedimento penale si chiudeva con sentenza di patteggiamento a carico del Pt_2
per il reato ad esso ascritto (v. doc. n. 7 terzo chiamato . CP_2
Ritiene il Tribunale che sia fondata la domanda attorea di restituzione della somma di euro 61.000,00, avendo la convenuta violato gli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti in forza del contratto di convenzionamento.
Occorre invero considerare che, nell'ambito del rapporto di convenzionamento esistente tra le predetti parti, il soggetto convenzionato agisce nella sua veste professionale di commerciante che, per promuovere le vendite dei propri beni, si avvale della finanziaria, ricevendo dalla stessa il pagamento del prezzo e consentendo ai propri clienti un pagamento dilazionato in favore della finanziaria.
Il convenzionato non è, quindi, un mero tramite tra il cliente e la finanziaria, ma è
l'unico soggetto che ha un rapporto diretto con il cliente e che riceve direttamente dalla finanziaria la provvista, e l'obbligo di restituire le somme erogate, se risulta un suo inadempimento, trova la sua giustificazione nel vantaggio che il convenzionato ottiene nell'operazione, rappresentato dalla vendita dei propri prodotti al cliente.
Nel caso di specie, nella premessa e nell'art. 1 del contratto di convenzionamento de quo, le parti hanno espressamente stabilito che la convenzionata può inoltrare alla finanziaria soltanto le richieste di finanziamento per l'acquisto di propri beni avanzate dalla propria clientela.
L'art. 7 del contratto di convenzionamento prevede poi che il soggetto convenzionato
“è obbligato a: (i) identificare il Cliente, il coobbligato e l'eventuale garante tramite
l'esibizione in originale di un documento di riconoscimento in corso di validità del quale deve essere acquisita copia;
(ii) raccogliere in sua presenza sulla Richiesta le loro firme autografe”. Inoltre, lo stesso articolo stabilisce che “per svolgere detta attività il Dealer può servirsi del personale dipendente e/o ausiliario (di seguito
“Personale”) che dia garanzia di professionalità, correttezza e serietà.
L'identificazione ad opera del Personale deve essere comprovata tramite sottoscrizione
pagina 18 di 25 – leggibile, accompagnata dal timbro del Dealer – della relativa dichiarazione prevista sulla Richiesta. La presenza del timbro e della firma rappresenta per PF l'avvenuta identificazione del Cliente e dell'eventuale suo garante da parte del Dealer o di un suo preposto. Il Dealer resta responsabile in ogni caso per l'operato del proprio Personale ai sensi dell'art. 2049 e 1228 cod. civ”.
Pertanto, il programma contrattuale previsto dalle parti pone espressamente a carico della convenzionata, e quindi della società , l'obbligo di procedere CP_1
all'identificazione dei clienti e l'obbligo di raccolta delle firme autografe sulla richiesta di finanziamento. Tale obbligo, del resto, si pone in stretta correlazione con la circostanza che il convenzionato è l'unico soggetto ad avere un contatto diretto con il cliente ed è quindi responsabile della correttezza e della completezza della documentazione raccolta e trasmessa.
Nella fattispecie in esame, invece, la convenzionata in primo luogo ha CP_1
trasmesso alla una richiesta di finanziamento proveniente da soggetto cliente CP_5
di altra concessionaria, ossia la , effettiva proprietaria dell'autovettura CP_6
Porsche Macan.
Ed invero nella richiesta di finanziamento (v. doc. n. 4 attore) trasmessa dalla convenuta
, la stessa ha affermato falsamente che “in qualità di dealer” -e quindi di CP_1
proprietaria dell'autovettura sulla base dell'accordo di convenzionamento- vendeva una
Porsche Macan nuova al suo cliente CP_2
In secondo luogo, nella suddetta richiesta di finanziamento, la convenuta CP_1
afferma altresì falsamente di avere identificato personalmente (“davanti al sottoscritto”) il cliente d'altro canto, la stessa ha ammesso di aver abdicato al suo CP_2 CP_1
obbligo di procedere personalmente all'identificazione e alla raccolta delle firme nella missiva in data 5.12.2018 (v. doc. n. 10 attore), in cui rappresenta di aver delegato le suddette attività a , all'epoca responsabile commerciale della Parte_2 CP_6
[...]
pagina 19 di 25 Risultano, pertanto, macroscopicamente inadempiuti da parte della convenuta i predetti obblighi contrattuali.
Peraltro, con riferimento alla falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento con , è stata disposta in corso di causa una consulenza tecnica CP_5
d'ufficio, affidata al dott. . Persona_1
In particolare al consulente è stato affidato il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti, dica il CTU se appartengano a le sottoscrizioni che risultano apposte quale cliente CP_2 richiedente sulla richiesta di finanziamento in data 30.7.2018 rivolta alla autorizza il CTU Controparte_5 ad avvalersi come firme di comparazione: delle firme di apposte sulla procura alla lite del CP_2
presente giudizio e sulla carta di identità, nonché del saggio grafico redatto dal in udienza su fogli CP_2 separati siglati dal Giudice”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, in contraddittorio con i consulenti delle parti e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 19.2.2024, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente ha concluso che le firme in verifica sono false in quanto riferibili ad una mano del tutto estranea a quelle autografe raccolte da . CP_2
Le conseguenze per la violazione degli obblighi contrattuali risultano disciplinate dal contratto di convenzionamento de quo che all'art. 8, sotto la rubrica “altri doveri e responsabilità del dealer”, prevede che, qualora emerga che la documentazione inviata sia irregolare e/o incompleta e/o falsata, il convenzionato sarà ritenuto responsabile per i danni arrecati alla finanziaria a cui dovrà quindi restituire, immediatamente, la somma ricevuta a titolo di finanziamento.
Ne consegue che parte convenuta va condannata a restituire all'attrice l'importo erogato del finanziamento pari ad euro 61.000,00.
Su tale somma spettano all'attrice gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 dalla domanda al saldo.
pagina 20 di 25 Parte attrice ha, inoltre, lamentato un danno per il mancato incasso degli interessi corrispettivi sulla somma finanziata a causa della falsità del contratto di finanziamento e per la perdita delle spese di istruttoria.
Ritiene il Tribunale che tale danno non sia risarcibile poiché il contratto che lega le due parti è l'accordo di convenzionamento e l'attrice ha agito per l'adempimento del medesimo con riferimento alla restituzione della somma finanziata al cliente, atteso l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della convenuta.
E' ben vero che l'attrice, ex art. 1453 comma 1 c.c., oltre all'adempimento dell'accordo di convenzionamento, può chiedere un risarcimento del danno, ma deve allegare quale specifico e concreto danno abbia ricevuto dalla condotta inadempiente della controparte e che non sia coperto dalla restituzione della somma e degli interessi, e non può limitarsi a chiedere la restituzione degli interessi di cui al diverso contratto di finanziamento avuto riguardo al piano di ammortamento come se il finanziamento avesse avuto regolare svolgimento, poiché ciò si tradurrebbe nel configurare il convenzionato anche quale fideiussore del cliente, garanzia che le parti non hanno invece previsto nel loro accordo di convenzionamento con riferimento alla ripartizione dei rischi.
Ritiene il Tribunale che siano infondate le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti della e del CP_1 Controparte_3 CP_2
Ed invero le stesse sono state proposte dalla convenuta in modo del tutto generico senza prima allegare, e poi provare, la causa petendi su cui le medesime si fondano.
In particolare non è stato dedotto che sia stato concluso uno specifico accordo di manleva tra essa e la società o il ovvero che questi ultimi Controparte_6 CP_2
abbiano rilasciato una dichiarazione in cui si impegnano a tenere indenne la convenuta.
Del resto, non risulta che il bbia mai avuto contatti con la convenuta né CP_2 CP_1
può aver rilievo, ai fini della domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
, la mera circostanza allegata dalla medesima nella comparsa di costituzione
[...]
e risposta, non contestata specificamente, che “nel corso degli anni aveva CP_1
avviato una collaborazione commerciale con (...), concessionario Controparte_6
pagina 21 di 25 Porsche di Firenze ed Arezzo, nell'ambito delle vendite di autovetture effettuate dalla due imprese ai rispettivi clienti”.
Essendo infondate, le domande di manleva vanno rigettate;
né sono state proposte entro il termine di scadenza delle preclusioni assertive dalla convenuta, nei confronti dei medesimi, domande di risarcimento del danno da illecito ovvero di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa.
Ritiene il Tribunale che non sussistano motivi, neppure re melius perpensa, per modificare il provvedimento in data 7.1.2022 con cui è stata autorizzata la terza chiamata a chiamare in causa in considerazione Controparte_6 CP_2
della proposizione di domande trasversali.
Ritiene, altresì, il Tribunale -a voler ritenere solo per ipotesi che la citazione in giudizio del terzo a seguito dell'autorizzazione concessa alla con il CP_2 Controparte_6
predetto provvedimento sia nulla poiché notificata al solo difensore del predetto CP_2
già costituito in causa- che in ogni caso la nullità sarebbe sanata dalla costituzione del on la comparsa di costituzione e risposta in data 11.4.2022. CP_2
Il terzo chiamato chiede, altresì, la condanna della al CP_2 Controparte_3
pagamento della somma di euro 10.000,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale risarcimento per i danni sofferti a causa della sua attività nonché a causa dell'attività del suo dipendente Pt_2
In tema di responsabilità civile il danno risarcibile non è mai in re ipsa sicché la sussistenza di tale danno deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Nella fattispecie in esame il si è limitato a lamentare di aver sostenuto ingenti CP_2
spese per difendere i suoi diritti in giudizio nonché di aver subito danni economici a causa delle segnalazioni di un'ipotetica insolvenza operate dalla e dal CP_5 Pt_1
senza peraltro produrre i documenti giustificativi delle suddette spese né la prova
[...]
pagina 22 di 25 di tali segnalazioni e non si è adoperato per illustrare il calcolo che ha portato alla quantificazione di euro 10.000,00 di cui in domanda.
Si ritiene, di conseguenza, che la domanda pagamento di euro 10.000,00 non sia adeguatamente provata né in relazione all'an né in relazione al quantum e debba essere rigettata.
Il Tribunale rileva che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la società
ha rinunciato alle domande da essa proposte contro Controparte_3
e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha CP_2 CP_2
accettato tale rinuncia.
Ne consegue che, vista la regolarità ex art. 306 c.p.c. della rinuncia e dell'accettazione, va dichiarata l'estinzione del processo in relazione alle domande proposte dalla società
contro . Controparte_3 CP_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e, pertanto: la convenuta va condannata, tenuto conto della soccombenza prevalente, a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo;
la convenuta va, inoltre, condannata a rimborsare le spese di giudizio ai terzi chiamati e ome liquidate Controparte_3 CP_2
in dispositivo;
le spese da rimborsare al vanno distratte in favore del difensore CP_2
avv. Giovanni Rongione, dichiaratosi antistatario;
il terzo chiamato è CP_2
soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale trasversale dal medesimo formulata nei confronti della terza chiamata ma quest'ultima ha Controparte_3
rinunciato a tutte le domande proposte contro il pertanto le spese, in mancanza CP_2
di accordo, sono a suo carico ex art. 306 comma 4 c.p.c.: ne consegue la soccombenza reciproca e le spese vanno compensate integralmente tra i medesimi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società che CP_1
aveva proposto l'istanza di verificazione.
pagina 23 di 25 -
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la società a pagare al a somma di euro CP_1 Parte_1
61.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal nei Parte_1
confronti della società CP_1
-rigetta le domande di manleva proposte dalla società nei confronti CP_1
della società di Controparte_3 CP_2
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei CP_2
confronti della società Controparte_3
-dichiara l'estinzione del processo in relazione alle domande proposte dalla società
contro
; Controparte_3 CP_2
-condanna la società a rimborsare al le spese di CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 13.786,00, di cui euro 13.000,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna la società a rimborsare alla società CP_1 Controparte_3
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 14.103,00 per
[...]
compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna la società a rimborsare a le spese di CP_1 CP_2
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 13.430,00 per compenso, oltre al rimborso di spese forfettarie e agli accessori di legge;
distrae le spese di giudizio come sopra liquidate nell'importo di euro 13.430,00 in favore del difensore avv. Giovanni
Rongione, dichiaratosi antistatario;
-compensa interamente le spese di giudizio tra e CP_2 [...]
; Controparte_3
pagina 24 di 25 -pone definitivamente a carico della società
C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Milano, 15.1.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
le spese di Parte_5
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 19413/2021, promossa con citazione notificata in data 12.4.2021
DA
(P.I. , in persona di un procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano Corso Matteotti n. 1 presso l'avv. Matteo Rossi, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c.,
ATTORE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova via XX Settembre
33/8 presso l'avv. Teo Tirelli, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
pagina 1 di 25 CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Milano CP_2 C.F._1
via Tortona n. 37 presso l'avv. Fausto Bongiorni, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Rongione per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZO CHIAMATO
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del liquidatore Controparte_3 P.IVA_3
pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari via Enrico Pappacena n. 24 presso l'avv.
Mario Astolfi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: credito al consumo
L'attore ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis rejectis NEL MERITO
1) accertare e dichiarare (C.F.-P.IVA ), con sede in 18012 Seborga (IM) – CP_1 P.IVA_2
Via Miranda n. 7-, in persona del legale rappresentante IN UN OR
[...]
, per le ragioni tutte esposte in narrativa, tenuta e per l'effetto condannarla a restituire a CP_4 l'importo di € 61.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Controparte_5
2) accertare e dichiarare (C.F.-P.IVA ), con sede in 18012 Seborga (IM) – CP_1 P.IVA_2
Via Miranda n. 7-, in persona del legale rappresentante IN UN OR
[...]
, per le ragioni tutte esposte in narrativa, tenuta e per l'effetto condannarla, al risarcimento CP_4 dei danni patiti da e quantificati in € 14.214,00 oltre rivalutazione e interessi di mora Controparte_5 al tasso liquidato nel contratto di finanziamento, ovvero di quella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa”.
La convenuta ha così concluso:
pagina 2 di 25 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, nel merito, respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in Controparte_5 diritto e comunque non provate;
in subordine, nel denegato e non creduto caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice, condannare (P. IVA: ) quale incorporante di Controparte_3 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Santa Croce Sull'Arno Controparte_6
(PI), Via Eduardo De Filippo n. 22, ed il Sig. (C.F.: ), CP_2 C.F._1 residente in Civitavella in Val di Chiana (AR), Via Buonconte da Montefeltro 21 a garantire, manlevare e tenere indenne, in via solidale e/o alternativa e/o come meglio tra loro, Controparte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole e comunque derivante a carico di quest'ultima e
[...] per quanto fosse condannata a corrispondere a parte attrice. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento. Clausola concessa come per legge”.
Il terzo ha così concluso: CP_2
-in relazione alla chiamata in causa svolta da CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione, istanza, domanda e produzione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO: accertare e dichiarare infondate, quindi rigettare, tutte le domande e le richieste istruttorie di
[...]
, per tutte le ragioni presenti nei precedenti scritti difensivi e perché il CTU Dott. Controparte_1 ha accertato che le firme apposte sul finanziamento per cui è causa sono false e Persona_1 non sono state apposte dal Sig. CP_2
Si contestano, anche in questa sede, tutte le richieste istruttorie proposte da e si CP_1 oppone alla loro ammissione perché inammissibili, superflue ed irrilevanti ai fini della decisione.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP ed IVA come per legge se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ogni riserva in via istruttoria. Con riserva di ogni altro diritto ed azione”
-in relazione alla chiamata in causa dalla Controparte_3
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria deduzione, istanza, domanda e produzione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
Il Sig. conferma di accettare la rinuncia a tutte le domande proposte da CP_2 CP_6
ora contenuta nella memoria n. 2 ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 5/12/2022.
[...] Controparte_3 Si chiede comunque la revoca dell'ordinanza del 7/1/2022 con cui il G.I. ha autorizzato CP_6
oggi alla chiamata in causa del Sig. ai sensi e per l'effetto
[...] Controparte_3 CP_2 dell'art. 103, comma 2°, c.p.c., per tutte le ragioni di cui nei precedenti scritti difensivi. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. non volesse revocare l'ordinanza del 7/1/2022, dichiarare oggi decaduta dalla possibilità di citare in giudizio il Controparte_6 Controparte_3
Sig. in quanto ha agito senza conferire mandato al procuratore e, inoltre, perché non CP_2 ha notificato la citazione al Sig. ed è incorsa in tutte le decadenze previste dal codice CP_2 di rito.
IN VIA RICONVENZIONALE TRASVERSALE pagina 3 di 25 Chiede la condanna di oggi al pagamento della somma di € Controparte_6 Controparte_3
10.000,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con riserva di precisare meglio i danni patiti e patiendi, sofferti a causa della propria attività e per quella del dipendente Sig. Parte_2
[...]
NEL MERITO:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il G.I. non avesse accolto le eccezioni preliminari di rito, accertare e dichiarare infondate, quindi rigettare, tutte le domande proposte da Controparte_6 ora contro il Sig. sia quelle riguardanti la compravendita Controparte_3 CP_2 dell'autovettura marca “Porsche”, modello, “Macan”, targata FR 876 MN, sia quelle riferite alla richiesta di manleva e di ingiustificato arricchimento, per tutte le ragioni di cui in premessa e nei precedenti scritti difensivi ed in relazione all'esito dell'espletata CTU che ha concluso per la falsità delle firme apposte nel contratto di finanziamento per cui è causa, erroneamente attribuite al Sig.
CP_2
In ogni caso si accettano le rinunce a tutte le domande proposte da incorporante Controparte_3 [...]
contro il Sig. Controparte_6 CP_2
Si contestano, anche in questa sede, tutte le richieste istruttorie proposte da e si Controparte_3 oppone alla loro ammissione perché inammissibili, superflue ed irrilevanti ai fini della decisione. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CAP ed IVA come per legge se dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
Con ogni riserva in via istruttoria. Con riserva di ogni altro diritto ed azione”
La terza ha così concluso: Controparte_3
“Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Milano voglia, respinta ogni contraria istanza, In via principale
contro
: CP_1 rigettare la domanda della contro la CONCESSIONARIA;
CP_1
In via principale nei riguardi del CP_2
Rinuncia alla domanda trasversale e chiede il rigetto della domanda del contro la CP_2
CONCESSIONARIA;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ad eccezione delle spese contro il CP_2 delle quali si chiede l'integrale compensazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 12.4.2021 la società oggi Controparte_5
per fusione con effetti dal 19.7.2021, ha convenuto in giudizio la Parte_1
società unipersonale esponendo che: CP_1
-in data 17.4.2018 la società quale intermediaria finanziaria del Gruppo Controparte_5
specializzata nel credito al consumo nelle forme del prestito finalizzato, Parte_1
stipulava con la società con sede a Seborga (c.d. dealer) un “Accordo di CP_1
pagina 4 di 25 convenzionamento” per raccogliere le richieste di finanziamento avanzate dalla clientela di quest'ultima;
-in data 30.7.2018 la riceveva dalla Finauto la richiesta di finanziamento n. CP_5
769899 sottoscritta a nome di e di per l'importo di CP_2 Parte_3
euro 61.300,00, finalizzata al saldo del prezzo per l'acquisto della nuova autovettura
Porsche Macan del costo di euro 89.000,00;
-in data 8.8.2018 la società attrice, dopo aver esaminato la pratica, comunicava l'accettazione al ed in pari data erogava il finanziamento mediante pagamento CP_2
diretto alla dell'importo di euro 61.000,00; CP_1
-in data 30.11.2018 il dopo aver ottenuto la consegna dell'auto e dopo aver CP_2
provveduto ai pagamenti delle prime tre rate, contestava a parte attrice, con missiva indirizzata anche alla e alla società (oggi , CP_1 Controparte_6 Controparte_3
di non aver sottoscritto il contratto di finanziamento de quo;
e la affermavano, invero, di aver acquistato la predetta autovettura CP_7 Pt_3
presso la e di aver stipulato un finanziamento di euro 30.000,00 con Controparte_6
la Porsche Financial Service Italia s.p.a., senza aver mai intrattenuto rapporti con la
CP_1
-gli stessi richiedevano, quindi, a parte attrice la restituzione della somma complessivamente versata di euro 2.044,00 e in data 3.12.2018 sporgevano denuncia- querela presso il Tribunale di Arezzo;
-in data 5.12.2018 la , con lettera del suo legale, contestava parzialmente quanto CP_1
dichiarato dal dalla asserendo che, sebbene fornitrice dell'auto fosse la CP_2 Pt_3
, era stata proprio quest'ultima, per il tramite del suo responsabile CP_6
commerciale , a chiederle di attivarsi per l'erogazione del prestito in Parte_2
favore dei predetti e, in questo frangente, la delegava la raccolta delle firme alla CP_1
; CP_6
-la altresì riconosceva di aver ricevuto il pagamento dell'importo finanziato da CP_1
parte della finanziaria;
CP_5
pagina 5 di 25 -la diffidava, quindi, la convenzionata alla restituzione della somma CP_5 CP_1
percepita e al risarcimento dei danni patiti;
-ritenuta la falsità delle firme apposte al contratto a nome del della alla CP_2 Pt_3
luce della loro denuncia, in cui è ben evidenziato che l'autenticità delle sottoscrizioni impugnate è esclusa dal semplice raffronto visivo delle stesse con quelle apposte sui documenti prodotti, la cui autografia è accertata, la rimborsava al e CP_5 CP_2
alla l'importo delle rate ricevute;
Pt_3
-in data 19.11.2020 parte attrice esperiva la procedura di negoziazione assistita che si concludeva, però, con esito negativo.
Parte attrice deduce che:
-come recita l'art. 7 del contratto di convenzionamento, il dealer è contrattualmente tenuto al rispetto di specifici obblighi di identificazione del richiedente, in particolare “il
Dealer è obbligato a: (i) identificare il Cliente, il coobbligato e l'eventuale garante tramite l'esibizione in originale di un documento di riconoscimento in corso di validità del quale deve essere acquisita copia;
(ii) raccogliere in sua presenza sulla Richiesta le loro firme autografe…”;
-inoltre, lo stesso contratto di convenzionamento prevede che il dealer può servirsi del personale dipendente e/o ausiliario che dia garanzia di professionalità, correttezza e serietà e che resta responsabile in ogni caso per l'operato del proprio personale ai sensi dell'art. 2049 e 1228 c.c.;
-nel caso di specie la è certamente responsabile per la violazione degli obblighi CP_1
negoziali citati poiché le firme apposte sul contratto a nome e CP_2 [...]
sono state disconosciute dagli stessi e la società attrice non ha potuto Parte_3
avvalersi del documento;
tale violazione è stata peraltro esplicitamente ammessa dalla nella missiva del 5.12.2018, in cui dichiara di aver delegato la raccolta delle CP_1
firme ad un soggetto estraneo alla propria organizzazione societaria, così abdicando al ruolo esclusivo che le competeva quale partner commerciale della finanziaria;
pagina 6 di 25 -difatti è preciso obbligo del fornitore identificare il cliente ed attestare l'avvenuta identificazione sottoscrivendo l'apposita dichiarazione nello spazio riservato al convenzionato in calce al contratto di finanziamento;
tale obbligo è coerente con le modalità di raccolta dei dati e delle firme che escludono una partecipazione diretta della società , che si affida interamente al dealer per la regolare compilazione della CP_5
richiesta di prestito che, una volta accettata, diventa modulo contrattuale;
-quindi, se le sottoscrizioni apposte al contratto non sono riconducibili ai soggetti indicati come finanziati, il venditore convenzionato ne è pienamente responsabile;
-l'aver omesso di raccogliere le sottoscrizioni dell'obbligato principale e del coobbligato in propria presenza, l'aver omesso un'attenta e rigorosa identificazione degli stessi, nonché l'aver omesso di vigilare sull'operato dei propri collaboratori sono tutte condotte che rendono il dealer responsabile di inadempimento contrattuale per violazione degli specifici obblighi di cui all'art. 7;
-di conseguenza, la è tenuta a restituire alla società finanziaria la somma CP_1
ricevuta di euro 61.000,00, oltre gli interessi legali;
ha anche violato il primo obbligo sancito dall'accordo di convenzionamento, Parte_4
ossia quello di offrire i servizi finanziari della unicamente alla propria CP_5
clientela, poiché il non ha acquistato l'autovettura oggetto del finanziamento de CP_2
quo dalla , ma dalla società terza , del tutto estranea alla società CP_1 CP_6
finanziaria ; CP_5
-l'art. 125 quinquies del TUB prevede che, in caso di grave inadempimento del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione non solo del contratto di fornitura, ma anche di quello di finanziamento, così liberandosi dall'obbligo di restituire il prestito e attribuendo al dealer inadempiente l'obbligo di rimborsare lo stesso finanziamento;
-la società , facendo ottenere il prestito de quo al cliente della società CP_1 CP_6 [...]
(proprietaria dell'auto acquistata con il finanziamento) ha violato l'obbligo CP_6
appena descritto e tale comportamento integra anche i presupposti dell'inadempimento pagina 7 di 25 per mancata consegna del bene oggetto del prestito giacché la non ha CP_1
venduto/fornito nulla ai finanziati;
- di conseguenza, la è tenuta a restituire la somma percepita in ragione del CP_1
predetto finanziamento ai sensi dell'art. 13, lettera b), delle condizioni generali di convenzionamento, il quale prescrive che “Il Dealer deve restituire a PF a prima richiesta la somma ricevuta ai sensi dell'art. 10, oltre ad eventuali accessori e spese, al verificarsi d'uno dei seguenti casi: a) …b) ritardata o mancata consegna della merce o ritardata o mancata prestazione del servizio finanziato…”;
-il comportamento di parte convenuta appare censurabile anche nell'ottica della violazione delle norme sull'esercizio della professione di mediatore creditizio;
-ai sensi dell'art. 128 sexies commi 1, 3 e 4 TUB è mediatore creditizio colui che, iscritto in un apposito elenco pubblico tenuto dall'OAM, mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, svolgendo tale attività in via esclusiva ed indipendente, senza alcun legame con le parti;
-nella fattispecie risulta che la ha agito di fatto come mediatore creditizio CP_1
nell'adoperarsi per far ottenere il finanziamento al alla nonostante non CP_2 Pt_3
sia iscritta all'albo citato, svolga primariamente un'attività diversa -ossia quella commerciale di vendita di autoveicoli- e non sia indipendente, essendo convenzionata con la e ha fatto concludere contratti di prestito per l'acquisto di beni non CP_5
propri;
-di conseguenza parte convenuta è responsabile nei confronti della società attrice per aver violato anche l'art. 4 dell'accordo di convenzionamento che prevede che il dealer in nessun caso può porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possono concretizzare, anche solo potenzialmente, la violazione di disposizioni di legge;
-in caso di violazioni dei doveri previsti nell'articolo sopra citato, la società finanziaria può trattenere i compensi maturati e ha diritto al risarcimento dei danni subiti;
pagina 8 di 25 -il danno subito da parte attrice è rappresentato dal mancato incasso degli interessi corrispettivi, pari a euro 13.914,00, e dalla perdita delle spese di istruttoria di euro
300,00, così ammontando complessivamente a euro 14.214,00, oltre interessi di mora al tasso liquidato nel contratto di finanziamento e rivalutazione.
Pertanto, la società attrice chiede, nel merito, di condannare la a restituire CP_1
l'importo di euro 61.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e a risarcire i danni patiti dalla stessa attrice quantificati in euro 14.214,00, oltre rivalutazione e interessi di mora al tasso liquidato nel contratto di finanziamento, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà di giustizia.
Si è costituita in giudizio la società la quale contesta Controparte_1
quanto ex adverso e chiede il rigetto delle domande attoree.
La società convenuta espone che:
-nel corso degli anni aveva avviato una collaborazione commerciale con la società
[...]
concessionario Porsche di Firenze ed Arezzo, nell'ambito delle vendite Controparte_6
di autovetture effettuate dalle due imprese ai rispettivi clienti;
-nel corso di luglio 2019 , responsabile commerciale della Parte_2 CP_6
contattava , legale rappresentante della ,
[...] Controparte_4 CP_1
chiedendogli di cooperare nella vendita al di una vettura Porsche Macan e di CP_2
attivarsi con la società per ottenere un finanziamento di euro 61.000,00 a CP_5
favore del predetto cliente finalizzato all'acquisto dell'autovettura;
-in data 30.7.2018 il inviava la documentazione necessaria per avviare la Pt_2
pratica di finanziamento;
-in data 2.8.2018 la trasmetteva al il modulo di contratto di CP_5 CP_4
finanziamento, che immediatamente veniva inoltrato dallo stesso al Pt_2
-successivamente, il trasmetteva alla la documentazione contrattuale Pt_2 CP_1
sottoscritta dal dalla CP_2 Pt_3
pagina 9 di 25 Pa
decideva di accordare il finanziamento al e erogava la somma di CP_5 CP_2
euro 61.0000,00 alla , che a sua volta provvedeva immediatamente ad inoltrarla CP_1
alla come da comunicazione del 29.8.2018; CP_6 CP_6
-il bonifico nei confronti della veniva eseguito per euro 90.000,00 poiché CP_6
comprendeva anche il saldo per una BMW X6 e l'acconto per una BMW X4, a conferma del fatto che tra le due società intercorreva una consolidata partnership commerciale;
-in seguito all'immediato trasferimento della somma, la perfezionava la CP_6
vendita dell'autovettura a favore del con consegna del veicolo Porsche Macan CP_2
targato FR876MN;
-l'operazione veniva portata a conoscenza del prima dell'erogazione del CP_2
finanziamento, e quest'ultimo non eccepiva alcunché; invero con comunicazione in data
8.8.2028 la riferiva al i aver accettato la richiesta di finanziamento e CP_5 CP_2
indicava le condizioni del medesimo, tra cui il prezzo, le spese, i tassi e il numero delle rate, oltre alla precisazione che l'acquisto avveniva presso la CP_1
senza contestare nulla prima dell'erogazione del finanziamento, avvenuta in CP_7
data 29.8.2018, aveva poi ritirato il veicolo e pagato le prime tre rate;
-solo in seguito quest'ultimo dichiarava di non aver mai richiesto il finanziamento de quo, ometteva qualsiasi altro pagamento e veniva rimborsato dalla di quanto CP_5
sino ad allora versato;
-di conseguenza, ad oggi il utilizza una Porsche Macan che non ha pagato e la CP_2
ha incassato da parte della il prezzo della vendita di detto CP_6 CP_1
veicolo.
La convenuta deduce che:
-ha diritto a vedersi garantita dalla in caso di accertamento della falsità CP_6
della sottoscrizione apposta sulla richiesta di finanziamento poiché la aveva CP_1
delegato il responsabile commerciale della a raccogliere le sottoscrizioni CP_6
dei clienti e proprio quest'ultimo ha inoltrato i moduli sottoscritti alla;
inoltre CP_1
pagina 10 di 25 l'intera operazione veniva avviata dalla effettiva venditrice CP_6
dell'autovettura finanziata-, veniva eseguita nei locali della stessa e si concludeva con il trasferimento della somma di euro 61.000,00 dalla alla;
CP_1 CP_6
-di conseguenza, nel caso in cui la sottoscrizione apposta sulla richiesta di finanziamento si rivelasse falsa, la sarebbe stata tratta in inganno dalla CP_1 CP_6
in quanto convinta da quest'ultima a richiedere un finanziamento illegittimo e a
[...]
trasferire poi alla stessa quanto erogato in forza del finanziamento;
-le domande attoree sono assolutamente infondate poiché il disconoscimento della firma
è stato eseguito unicamente in via stragiudiziale;
-la scelta abdicativa della società attrice di non agire nei confronti del proprio debitore in forza del contratto di finanziamento interrompe qualsiasi nesso causale tra la CP_2
condotta addebitata alla società convenuta ed il danno asseritamente patito;
-in conformità con il contratto di affiliazione, la si serviva del proprio ausiliario- CP_1
che, quale dipendente dell , godeva indubbiamente di Parte_2 CP_6
“professionalità, correttezza e serietà” e dunque nessun inadempimento può essere contestato alla stessa la quale si è attenuta alle previsioni contrattuali;
-l'istruttoria, compiuta dalla società attrice prima dell'erogazione del finanziamento e con diretti contatti con il soggetto finanziato, ha interrotto il collegamento tra la condotta della e l'asserita successiva inadempienza del cliente;
CP_1
-il rilievo per cui la si sarebbe resa inadempiente rispetto agli obblighi CP_1
contrattuali per aver richiesto il servizio finanziario a favore di un soggetto che avrebbe acquistato il veicolo da altro rivenditore è parimenti infondato in quanto fra e CP_1
intercorreva uno stabile rapporto commerciale per cui non era inusuale CP_6
che una delle due svolgesse servizi cooperando con l'altra per poter incrementare le vendite;
-in ogni caso, la suddetta violazione è di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e non rileva rispetto al lamentato inadempimento;
pagina 11 di 25 -può dirsi fuori luogo il richiamo alla normativa dettata in tema di credito al consumo, la cui presunta violazione renderebbe applicabile l'art. 4 del contratto di convenzionamento, poiché ogni eventuale pregiudizio in capo alla è derivato CP_5
esclusivamente dalla condotta remissiva della stessa che, di fatto, ha accettato senza alcuna verificazione le contestazioni del proprio debitore al quale essa stessa CP_2
aveva deciso di concedere il finanziamento de quo;
-è infondata anche la domanda di risarcimento per mancato incasso degli interessi corrispettivi poiché anche tale presunto pregiudizio deriva dalla rinuncia unilaterale ed immotivata di a far valere i propri diritti nei confronti del e in ogni CP_5 CP_2
caso gli interessi convenzionali potrebbero derivare solo da un titolo contrattuale valido, mentre nel caso di specie è la stessa ad eccepire l'invalidità del titolo sulla cui CP_5
base pretende il riconoscimento degli interessi suddetti.
Pertanto, parte convenuta chiede in via preliminare di autorizzare la chiamata in causa della e di;
nel merito, di rigettare tutte le domande Controparte_6 CP_2
attoree; in subordine, di condannare la e il garantire, manlevare CP_6 CP_2
e tenere indenne la convenuta rispetto a tutto quanto quest'ultima fosse condannata a corrispondere a parte attrice.
Si è costituito in giudizio il quale contesta quanto ex adverso CP_2
dedotto, disconosce formalmente la firma apposta nella proposta di contratto di finanziamento n. 769899 inviata a parte attrice, chiede il rigetto delle domande di parte convenuta.
Il terzo chiamato in causa espone che:
-in data 1.8.2018, in occasione dell'acquisto dell'autovettura Porsche Macan targata
FR876MN, sottoscriveva quella che appariva una richiesta di finanziamento con la
Porsche Financial Service Italia s.p.a. per l'importo di euro 30.000,00, trattando con il allora dipendente della concessionaria;
Pt_2
-in seguito all'acquisto e alla consegna dell'auto, si vedeva inspiegabilmente addebitare delle rate di ammortamento dalla società attrice e dunque chiedeva immediatamente pagina 12 di 25 spiegazioni al il quale lo rassicurava affermando di aver optato, di sua Pt_2
iniziativa e per ragioni di praticità, per la società Controparte_5
-non credendo alla fantasiosa ricostruzione del subito chiedeva e otteneva una Pt_2
copia del contratto direttamente dalla , poiché non aveva né autorizzato né CP_5
sottoscritto alcun documento con la predetta società;
-in data 30.11.2018 il e la comunicavano via PEC all'attrice, alla CP_2 Pt_3
convenuta e alla che sia la sottoscrizione attribuita al come Controparte_6 CP_2
richiedente che quella attribuita alla come coobbligata- erroneamente riportata Pt_3
nella proposta di contratto di finanziamento come “ -, erano false e per questo Per_2
disconoscevano le predette sottoscrizioni apposte nella proposta di contratto di finanziamento, apparentemente sottoscritto in Seborga il 30.7.2018 per l'importo di euro 61.000,00;
-nella stessa missiva comunicavano anche di non aver mai avuto alcun rapporto commerciale con la società e chiedevano a parte attrice la restituzione delle CP_1
tre rate indebitamente corrisposte in virtù di un rapporto interbancario diretto mai autorizzato e prontamente revocato;
-la Profamily, resasi conto del fatto che il e la erano stati probabilmente CP_2 Pt_3
raggirati dal prontamente restituiva l'importo di euro 2.044,00; Pt_2
-con perizia tecnica grafologica del 23.5.2019 la dott.ssa accertava la Persona_3
falsità delle predette sottoscrizioni, concludendo che esse non appartengono né alla mano del é alla mano della e pertanto devono considerarsi tutte apocrife;
CP_2 Pt_3
-in data 3.12.2018 il la presentavano specifica querela ai danni di tutti i CP_2 Pt_3
soggetti coinvolti e veniva aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Arezzo, che si è concluso con sentenza di patteggiamento dell'imputato accusato di Pt_2
truffa.
Si è costituita in giudizio la società oggi Controparte_6 Controparte_3
per fusione con effetti dal 30.12.2021, la quale contesta quanto ex adverso
[...]
dedotto e chiede il rigetto delle domande di parte convenuta;
formula domanda pagina 13 di 25 riconvenzionale trasversale nei confronti del i condanna al pagamento residuale CP_2
dell'autovettura per l'importo di euro 17.475.76 oltre interessi dall'8.8.18, data di intestazione dell'autovettura, ed inoltre, in caso di accoglimento delle domanda di manleva di , propone domanda di manleva nei confronti del ovvero di CP_1 CP_2
ingiustificato arricchimento con condanna del medesimo al pagamento della somma di euro 61.000,00 o della diversa somma che essa sarà condannata pagare.
La società terza chiamata in causa espone che:
-si fanno proprie tutte le contestazioni di parte attrice rivolte alla rilevando che, CP_1
in caso di falsità delle firme sul contratto di finanziamento, la società convenuta sarebbe stata del tutto incauta per non aver provveduto a identificare il cliente e a CP_2
certificarne la firma;
-non aveva mai autorizzato alcun suo dipendente a raccogliere le firme che riguardavano finanziarie diverse dalla Porsche Financial s.p.a., ossia la finanziaria interna del gruppo;
, quale dealer professionale rivenditore di auto ed erogatore del credito, Parte_4
doveva sapere che il dipendente della concessionaria non aveva nessun titolo Pt_2
per identificare il cliente e raccoglierne le firme, in quanto si trattava di un rapporto finanziario al quale la concessionaria stessa era rimesta soggetto terzo;
-ai sensi degli artt. 15, 26 e 28 del D.lgs. 231/2007 in combinato disposto con l'art. 2 del
D.lgs. 90/2017, gli enti che erogano il credito devono adeguatamente verificare la clientela, censirla, identificarla, raccoglierne il consenso in presenza e tali obblighi di legge non sono delegabili ad un soggetto terzo che non svolge attività di intermediazione finanziaria e che per giunta rimane terzo rispetto al contratto;
-si tratta di grave inadempimento della poiché, se questa avesse seguito la CP_1
normativa di identificazione del cliente imposta dalla legge, il sarebbe stato CP_2
correttamente indentificato;
pagina 14 di 25 -per quanto riguarda le contestazioni mosse alla , quest'ultima non può CP_5
pretendere di addossare alla società convenuta la sua decisione di risolvere il contratto di finanziamento e di restituire al e rate pagate;
CP_2
-parte attrice, peraltro, non mai ha prodotto alcun accordo di risoluzione contrattuale;
-anche la società attrice non ha identificato la clientela come dovuto ovvero ha incaricato un soggetto non affidabile (culpa in eligendo), cioè la;
CP_1
-gli interessi convenzionali possono derivare solo da un titolo contrattuale valido e dunque, nel caso in cui il Tribunale dovesse accogliere la domanda attorea, la CP_5
avrebbe diritto unicamente alla restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali e non al mancato incasso degli interessi corrispettivi previsti dal piano di ammortamento.
Il nella comparsa di costituzione a seguito della chiamata di terzo svolta dalla CP_2
terza chiamata ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 7.1.2022 con Controparte_6
cui il G.I. ha autorizzato la società oggi alla sua Controparte_6 Controparte_3
chiamata in causa;
in subordine, ha chiesto di dichiarare decaduta Controparte_6
dalla possibilità di citarlo in giudizio in quanto ha agito senza conferire mandato al procuratore e, inoltre, perché non ha notificato la citazione al d è incorsa in tutte CP_2
le decadenze previste dal codice di rito;
in via riconvenzionale trasversale ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 10.000,00, o quella Controparte_6
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con riserva di precisare meglio i danni patiti e patiendi, sofferti a causa della propria attività e per quella del dipendente
Nel merito ha chiesto di dichiarare infondate, e quindi rigettare, Parte_2
tutte le domande proposte da contro il sia quelle riguardanti Controparte_6 CP_2
la compravendita dell'autovettura marca “Porsche”, modello, “Macan”, targata FR 876
MN, sia quelle riferite alla richiesta di manleva e di ingiustificato arricchimento.
Rileva il Tribunale che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la società
liquidazione ha rinunciato alle domande da essa proposte contre Controparte_3
, a spese compensate. CP_2
pagina 15 di 25 Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha accettato tale CP_2
rinuncia alle domande, chiedendo però la condanna della rinunciante alle spese.
Orbene, preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della
Suprema Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4
c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Il Tribunale rileva in primo luogo che in data 17.4.2018 la società (oggi Controparte_5
e la società sottoscrivevano l'accordo di Parte_1 CP_1
convenzionamento (v. doc. n. 3 attore) mediante il quale la seconda (c.d. dealer) veniva autorizzata ad inoltrare alla prima le richieste di finanziamento per l'acquisto di beni o servizi avanzate dalla propria clientela.
In forza del predetto contratto, parte convenuta trasmetteva a parte attrice la richiesta di finanziamento n. 0769899 a nome di , quale richiedente, e CP_2 [...]
-erroneamente indicata nel documento contrattuale come quale Parte_3 Per_2
coobbligata, per l'importo di euro 61.300,00 finalizzata al saldo del prezzo per l'acquisto di un'autovettura Porsche Macan del costo di euro 89.000,00, apparentemente sottoscritta in data 30.7.2018 a Seborga (v. doc. n. 4 attore).
Si rileva altresì che la richiesta di finanziamento inoltrata alla dalla CP_5
convenzionata originava da un previo contatto fra quest'ultima e la società CP_1 [...]
invero, il responsabile commerciale della Controparte_6 Controparte_8
contattava , legale rappresentante della ,
[...] Controparte_4 CP_1
chiedendogli di cooperare per la vendita della vettura predetta. Difatti, era proprio il ad inviare alla la documentazione necessaria per avviare la pratica di Pt_2 CP_1
finanziamento con la (v. doc. nn. 2, 3 e 4 convenuta). CP_5
pagina 16 di 25 In data 8.8.2018, dopo l'esame della documentazione ad essa inoltrata dalla convenzionata , la procedeva all'accettazione della richiesta di CP_1 CP_5
finanziamento e in pari data lo erogava mediante pagamento diretto alla CP_1
dell'importo di euro 61.000,00, corrispondente all'importo finanziato decurtato delle spese di istruttoria. La società in seguito trasmetteva la somma alla CP_1 CP_6
come risulta da comunicazione del 29.8.2018 (v. doc. nn. 7 e 8 convenuta).
[...]
Il acquistava, quindi, l'autovettura non dalla concessionaria bensì dalla CP_2 CP_1
concessionaria e, in occasione dell'acquisto, sottoscriveva quella che CP_6
appariva una richiesta di finanziamento con la Porsche Financial Service Italia s.p.a. per l'importo di euro 30.000,00 indicante anche il prezzo di acquisto dell'autovettura in tale sede indicato in euro 61.700,00 (v. doc. n. 2 terzo chiamato . CP_2
In seguito all'acquisto e alla consegna dell'auto, il i vedeva addebitare sul conto CP_2
corrente delle rate di ammortamento da parte della . A questo punto, dopo CP_5
aver ottenuto spiegazioni non esaustive dal si rivolgeva alla per Pt_2 CP_5
ottenere una copia del contratto di finanziamento apparentemente sottoscritto a suo nome.
Alla luce delle circostanze emerse, in data 30.11.2018 il la inviavano a CP_2 Pt_3
mezzo del proprio legale una missiva alla , alla nonché alla CP_5 CP_1 [...]
(v. doc. n. 8 attore) denunciando la falsità delle sottoscrizioni apposte al CP_6
contratto di finanziamento con la e riferendo altresì di non aver mai avuto CP_5
alcun rapporto commerciale con la , avendo acquistato l'autovettura dalla CP_1
diversa società Diffidavano, di conseguenza, la alla CP_6 CP_5
restituzione della somma ad essa già corrisposta pari a euro 2.044,00.
Quest'ultima, ritenendo fondata la doglianza relativa alla falsità delle firme apposte al contratto di finanziamento de quo, procedeva al rimborso dell'importo incassato, circostanza pacifica tra le due parti.
Inoltre, il la in data 3.12.2018 presentavano querela per il reato di truffa CP_2 Pt_3
nei confronti di nonché di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda Parte_2
pagina 17 di 25 individuabili quali responsabili o correi (v. doc. n. 6 terzo chiamato . Il CP_2
procedimento penale si chiudeva con sentenza di patteggiamento a carico del Pt_2
per il reato ad esso ascritto (v. doc. n. 7 terzo chiamato . CP_2
Ritiene il Tribunale che sia fondata la domanda attorea di restituzione della somma di euro 61.000,00, avendo la convenuta violato gli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti in forza del contratto di convenzionamento.
Occorre invero considerare che, nell'ambito del rapporto di convenzionamento esistente tra le predetti parti, il soggetto convenzionato agisce nella sua veste professionale di commerciante che, per promuovere le vendite dei propri beni, si avvale della finanziaria, ricevendo dalla stessa il pagamento del prezzo e consentendo ai propri clienti un pagamento dilazionato in favore della finanziaria.
Il convenzionato non è, quindi, un mero tramite tra il cliente e la finanziaria, ma è
l'unico soggetto che ha un rapporto diretto con il cliente e che riceve direttamente dalla finanziaria la provvista, e l'obbligo di restituire le somme erogate, se risulta un suo inadempimento, trova la sua giustificazione nel vantaggio che il convenzionato ottiene nell'operazione, rappresentato dalla vendita dei propri prodotti al cliente.
Nel caso di specie, nella premessa e nell'art. 1 del contratto di convenzionamento de quo, le parti hanno espressamente stabilito che la convenzionata può inoltrare alla finanziaria soltanto le richieste di finanziamento per l'acquisto di propri beni avanzate dalla propria clientela.
L'art. 7 del contratto di convenzionamento prevede poi che il soggetto convenzionato
“è obbligato a: (i) identificare il Cliente, il coobbligato e l'eventuale garante tramite
l'esibizione in originale di un documento di riconoscimento in corso di validità del quale deve essere acquisita copia;
(ii) raccogliere in sua presenza sulla Richiesta le loro firme autografe”. Inoltre, lo stesso articolo stabilisce che “per svolgere detta attività il Dealer può servirsi del personale dipendente e/o ausiliario (di seguito
“Personale”) che dia garanzia di professionalità, correttezza e serietà.
L'identificazione ad opera del Personale deve essere comprovata tramite sottoscrizione
pagina 18 di 25 – leggibile, accompagnata dal timbro del Dealer – della relativa dichiarazione prevista sulla Richiesta. La presenza del timbro e della firma rappresenta per PF l'avvenuta identificazione del Cliente e dell'eventuale suo garante da parte del Dealer o di un suo preposto. Il Dealer resta responsabile in ogni caso per l'operato del proprio Personale ai sensi dell'art. 2049 e 1228 cod. civ”.
Pertanto, il programma contrattuale previsto dalle parti pone espressamente a carico della convenzionata, e quindi della società , l'obbligo di procedere CP_1
all'identificazione dei clienti e l'obbligo di raccolta delle firme autografe sulla richiesta di finanziamento. Tale obbligo, del resto, si pone in stretta correlazione con la circostanza che il convenzionato è l'unico soggetto ad avere un contatto diretto con il cliente ed è quindi responsabile della correttezza e della completezza della documentazione raccolta e trasmessa.
Nella fattispecie in esame, invece, la convenzionata in primo luogo ha CP_1
trasmesso alla una richiesta di finanziamento proveniente da soggetto cliente CP_5
di altra concessionaria, ossia la , effettiva proprietaria dell'autovettura CP_6
Porsche Macan.
Ed invero nella richiesta di finanziamento (v. doc. n. 4 attore) trasmessa dalla convenuta
, la stessa ha affermato falsamente che “in qualità di dealer” -e quindi di CP_1
proprietaria dell'autovettura sulla base dell'accordo di convenzionamento- vendeva una
Porsche Macan nuova al suo cliente CP_2
In secondo luogo, nella suddetta richiesta di finanziamento, la convenuta CP_1
afferma altresì falsamente di avere identificato personalmente (“davanti al sottoscritto”) il cliente d'altro canto, la stessa ha ammesso di aver abdicato al suo CP_2 CP_1
obbligo di procedere personalmente all'identificazione e alla raccolta delle firme nella missiva in data 5.12.2018 (v. doc. n. 10 attore), in cui rappresenta di aver delegato le suddette attività a , all'epoca responsabile commerciale della Parte_2 CP_6
[...]
pagina 19 di 25 Risultano, pertanto, macroscopicamente inadempiuti da parte della convenuta i predetti obblighi contrattuali.
Peraltro, con riferimento alla falsità della sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento con , è stata disposta in corso di causa una consulenza tecnica CP_5
d'ufficio, affidata al dott. . Persona_1
In particolare al consulente è stato affidato il seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti, dica il CTU se appartengano a le sottoscrizioni che risultano apposte quale cliente CP_2 richiedente sulla richiesta di finanziamento in data 30.7.2018 rivolta alla autorizza il CTU Controparte_5 ad avvalersi come firme di comparazione: delle firme di apposte sulla procura alla lite del CP_2
presente giudizio e sulla carta di identità, nonché del saggio grafico redatto dal in udienza su fogli CP_2 separati siglati dal Giudice”.
Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'ufficio -il quale ha operato con rigore, in contraddittorio con i consulenti delle parti e ha giustificato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09,
Cass. n. 8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 19.2.2024, di cui viene, quindi, affermata la correttezza.
Il consulente ha concluso che le firme in verifica sono false in quanto riferibili ad una mano del tutto estranea a quelle autografe raccolte da . CP_2
Le conseguenze per la violazione degli obblighi contrattuali risultano disciplinate dal contratto di convenzionamento de quo che all'art. 8, sotto la rubrica “altri doveri e responsabilità del dealer”, prevede che, qualora emerga che la documentazione inviata sia irregolare e/o incompleta e/o falsata, il convenzionato sarà ritenuto responsabile per i danni arrecati alla finanziaria a cui dovrà quindi restituire, immediatamente, la somma ricevuta a titolo di finanziamento.
Ne consegue che parte convenuta va condannata a restituire all'attrice l'importo erogato del finanziamento pari ad euro 61.000,00.
Su tale somma spettano all'attrice gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 dalla domanda al saldo.
pagina 20 di 25 Parte attrice ha, inoltre, lamentato un danno per il mancato incasso degli interessi corrispettivi sulla somma finanziata a causa della falsità del contratto di finanziamento e per la perdita delle spese di istruttoria.
Ritiene il Tribunale che tale danno non sia risarcibile poiché il contratto che lega le due parti è l'accordo di convenzionamento e l'attrice ha agito per l'adempimento del medesimo con riferimento alla restituzione della somma finanziata al cliente, atteso l'inadempimento agli obblighi contrattuali da parte della convenuta.
E' ben vero che l'attrice, ex art. 1453 comma 1 c.c., oltre all'adempimento dell'accordo di convenzionamento, può chiedere un risarcimento del danno, ma deve allegare quale specifico e concreto danno abbia ricevuto dalla condotta inadempiente della controparte e che non sia coperto dalla restituzione della somma e degli interessi, e non può limitarsi a chiedere la restituzione degli interessi di cui al diverso contratto di finanziamento avuto riguardo al piano di ammortamento come se il finanziamento avesse avuto regolare svolgimento, poiché ciò si tradurrebbe nel configurare il convenzionato anche quale fideiussore del cliente, garanzia che le parti non hanno invece previsto nel loro accordo di convenzionamento con riferimento alla ripartizione dei rischi.
Ritiene il Tribunale che siano infondate le domande di manleva proposte dalla convenuta nei confronti della e del CP_1 Controparte_3 CP_2
Ed invero le stesse sono state proposte dalla convenuta in modo del tutto generico senza prima allegare, e poi provare, la causa petendi su cui le medesime si fondano.
In particolare non è stato dedotto che sia stato concluso uno specifico accordo di manleva tra essa e la società o il ovvero che questi ultimi Controparte_6 CP_2
abbiano rilasciato una dichiarazione in cui si impegnano a tenere indenne la convenuta.
Del resto, non risulta che il bbia mai avuto contatti con la convenuta né CP_2 CP_1
può aver rilievo, ai fini della domanda di manleva nei confronti della Controparte_3
, la mera circostanza allegata dalla medesima nella comparsa di costituzione
[...]
e risposta, non contestata specificamente, che “nel corso degli anni aveva CP_1
avviato una collaborazione commerciale con (...), concessionario Controparte_6
pagina 21 di 25 Porsche di Firenze ed Arezzo, nell'ambito delle vendite di autovetture effettuate dalla due imprese ai rispettivi clienti”.
Essendo infondate, le domande di manleva vanno rigettate;
né sono state proposte entro il termine di scadenza delle preclusioni assertive dalla convenuta, nei confronti dei medesimi, domande di risarcimento del danno da illecito ovvero di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa.
Ritiene il Tribunale che non sussistano motivi, neppure re melius perpensa, per modificare il provvedimento in data 7.1.2022 con cui è stata autorizzata la terza chiamata a chiamare in causa in considerazione Controparte_6 CP_2
della proposizione di domande trasversali.
Ritiene, altresì, il Tribunale -a voler ritenere solo per ipotesi che la citazione in giudizio del terzo a seguito dell'autorizzazione concessa alla con il CP_2 Controparte_6
predetto provvedimento sia nulla poiché notificata al solo difensore del predetto CP_2
già costituito in causa- che in ogni caso la nullità sarebbe sanata dalla costituzione del on la comparsa di costituzione e risposta in data 11.4.2022. CP_2
Il terzo chiamato chiede, altresì, la condanna della al CP_2 Controparte_3
pagamento della somma di euro 10.000,00, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quale risarcimento per i danni sofferti a causa della sua attività nonché a causa dell'attività del suo dipendente Pt_2
In tema di responsabilità civile il danno risarcibile non è mai in re ipsa sicché la sussistenza di tale danno deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato.
Nella fattispecie in esame il si è limitato a lamentare di aver sostenuto ingenti CP_2
spese per difendere i suoi diritti in giudizio nonché di aver subito danni economici a causa delle segnalazioni di un'ipotetica insolvenza operate dalla e dal CP_5 Pt_1
senza peraltro produrre i documenti giustificativi delle suddette spese né la prova
[...]
pagina 22 di 25 di tali segnalazioni e non si è adoperato per illustrare il calcolo che ha portato alla quantificazione di euro 10.000,00 di cui in domanda.
Si ritiene, di conseguenza, che la domanda pagamento di euro 10.000,00 non sia adeguatamente provata né in relazione all'an né in relazione al quantum e debba essere rigettata.
Il Tribunale rileva che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la società
ha rinunciato alle domande da essa proposte contro Controparte_3
e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha CP_2 CP_2
accettato tale rinuncia.
Ne consegue che, vista la regolarità ex art. 306 c.p.c. della rinuncia e dell'accettazione, va dichiarata l'estinzione del processo in relazione alle domande proposte dalla società
contro . Controparte_3 CP_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e, pertanto: la convenuta va condannata, tenuto conto della soccombenza prevalente, a rimborsare all'attrice le spese come liquidate in dispositivo;
la convenuta va, inoltre, condannata a rimborsare le spese di giudizio ai terzi chiamati e ome liquidate Controparte_3 CP_2
in dispositivo;
le spese da rimborsare al vanno distratte in favore del difensore CP_2
avv. Giovanni Rongione, dichiaratosi antistatario;
il terzo chiamato è CP_2
soccombente in relazione alla domanda riconvenzionale trasversale dal medesimo formulata nei confronti della terza chiamata ma quest'ultima ha Controparte_3
rinunciato a tutte le domande proposte contro il pertanto le spese, in mancanza CP_2
di accordo, sono a suo carico ex art. 306 comma 4 c.p.c.: ne consegue la soccombenza reciproca e le spese vanno compensate integralmente tra i medesimi.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società che CP_1
aveva proposto l'istanza di verificazione.
pagina 23 di 25 -
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna la società a pagare al a somma di euro CP_1 Parte_1
61.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dal nei Parte_1
confronti della società CP_1
-rigetta le domande di manleva proposte dalla società nei confronti CP_1
della società di Controparte_3 CP_2
-rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei CP_2
confronti della società Controparte_3
-dichiara l'estinzione del processo in relazione alle domande proposte dalla società
contro
; Controparte_3 CP_2
-condanna la società a rimborsare al le spese di CP_1 Parte_1
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 13.786,00, di cui euro 13.000,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna la società a rimborsare alla società CP_1 Controparte_3
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 14.103,00 per
[...]
compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-condanna la società a rimborsare a le spese di CP_1 CP_2
giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 13.430,00 per compenso, oltre al rimborso di spese forfettarie e agli accessori di legge;
distrae le spese di giudizio come sopra liquidate nell'importo di euro 13.430,00 in favore del difensore avv. Giovanni
Rongione, dichiaratosi antistatario;
-compensa interamente le spese di giudizio tra e CP_2 [...]
; Controparte_3
pagina 24 di 25 -pone definitivamente a carico della società
C.T.U. come liquidate in corso di causa.
Milano, 15.1.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
le spese di Parte_5
pagina 25 di 25