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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
16 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12433 / 2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Battiato come da Parte_1 procura come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Harald Bonura come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1504/2023 emesso nel procedimento iscritto al n. R.G.
n.10333/2023 in data 25/26.10.2023 dal Tribunale di Catania e notificato il 26.10.2023 a mezzo PEC, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 104.924,22 oltre accessori come per legge e spese occorse e tanto a titolo di contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e
1 sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
A fondamento della proposta opposizione deduceva, in via preliminare, l'insussistenza del credito per inesistenza dei presupposti di iscrizione alla non avendo egli mai svolto attività CP_1 di libero professionista senza vincolo di subordinazione non essendo, peraltro, neppure mai stato titolare di partita I.V.A.
Nel dettaglio esponeva: di avere svolto da marzo 1999 ad aprile 2013 attività di impresa edile individuale, con codice ATECO 43.39.01 “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” con le caratteristiche di impresa artigiana (come documentato dalla visura storica estratta dal Registro delle
Imprese del Sud-Est Sicilia); di avere svolto da ottobre 2007 a gennaio 2011 l'attività di lavoratore dipendente della impresa Le Aci s.p.a., con sede in Acireale;
di avere svolto da marzo 2017 attività di lavoratore dipendente della S.S.D. Sport Village nuoto e fitness s.s. a r.l., con sede in Acireale.
Lamentava, dunque, che in contraddizione rispetto a quanto disposto ex art.22 della L. n.773/1982
l'articolo 5 del Regolamento della convenuta prevedeva l'iscrizione obbligatoria anche in CP_1 difetto di continuità ed esclusività nell'esercizio della libera professione. In ogni caso, eccepiva l'erroneità dei conteggi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva nei seguenti termini chiedendo : “ revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché la CP_1 non vanta alcun credito nei confronti di per l'insussistenza dei Parte_1 presupposti all'iscrizione e, in ogni caso, perché non provati;
in assoluto subordine, sempre revocando il decreto ingiuntivo opposto e senza recesso dai superiori assorbenti rilievi, rigettare nel merito la domanda o ridurla a quanto di ragione secondo i parametri e la fattispecie de quo, facendo applicazione della prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi di legge e dell'art.33 del regolamento della , alla cui stregua “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti CP_1 prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1 comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335…”. Con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità parziale del ricorso ai sensi ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999 per i contributi dovuti per le annualità d'imposta 2002-2017 atteso che, prima dell'avvio dell'azione monitoria,
[...]
aveva notificato al contribuente alcuni ruoli esattoriali rispetto ai quali Controparte_2 non erano state esperite opposizioni a ruolo. Nel merito spiegava, poi, difese volte al rigetto dell'opposizione ribadendo che le somme dovute erano relative al mancato pagamento dei contributi minimi obbligatori dal 2002 al 2021 stante la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo
2 all'opponente. La contestava le doglianze relative alla maturata prescrizione e all'erroneità nel CP_1 calcolo delle somme dovute concludendo, infine, nei seguenti termini“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. Parte_1
nei confronti della per le annualità 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
[...] CP_1
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. In via istruttoria, ove occorra, si fa istanza per l'ammissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_3 ai referti di notifica delle cartelle di pagamento indicate al § II.1 oltreché di eventuali e successivi atti esecutivi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. L'opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti e con le precisazioni che di seguito si verrà ad esplicitare .
2. A fondamento della proposta opposizione parte opponente deduce, in primo luogo, l'inesistenza del credito ingiunto per difetto dei presupposti di iscrizione alla cassa geometri.
Tale doglianza va disattesa.
L'iscrizione del professionista alla Cassa di appartenenza non è meramente facoltativa ma, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, in ossequio ai precetti costituzionali, è obbligatoria, posto che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale -essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-
, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr. C. Cass. n. 4568/2021; cfr. altresì Cass. 23627/2021 e
C. Cass. 28188/2022).
3 Sul punto basti richiamare quanto da ultimo ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 16/2025 emessa dalla
Corte di Appello di Catania all'esito della camera di consiglio del 16.1.2025 nel proc. n. 139/2023
R.G., a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 35910/2022 emessa dalla Corte di Cassazione).
Si richiamano, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza della Corte di Appello di Catania n. 16/2025:
“...4. La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha accolto le doglianze di in CP_1 ordine alla sussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi minimi a carico degli iscritti all'albo dei geometri, e segnatamente ha statuito: “I … motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Parte_2 contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa CP_4 all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è
CP_1 detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate
CP_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte
CP_1 CP_1 ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della ,
CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva Delib. n.
123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
4 Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., CP_1 discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare …”.
5. Osserva il collegio che, alla stregua dei principi enucleati dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, l'iscrizione nell'albo dei geometri è condizione sufficiente a farsorgere l'obbligo di pagamento dei contributi minimi, a prescindere dal fatto che l'attività professionale venga svolta in forma occasionale e sia produttiva di reddito.
Nel caso in specie, la ha documentato che per gli anni 2010 e 2011 [...] era iscritto CP_1 all'albo dei geometri (cfr. documento sub n. 2 del fascicolo di primo grado della ricorrente, da cui si evince che [...] è stato iscritto all'albo dal 2.5.1974 al 30.5.2012).
Non vi è dunque dubbio che sussista in capo al predetto l'obbligo di corrispondere la contribuzione minima di natura solidaristica chiesta nel presente giudizio. [...]” (cfr. sentenza n. 16/2025 della
Corte di Appello di Catania, cit., fondata sulla presupposta “...ordinanza n.35910/2022 depositata il
17.12.2022, [con cui] la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione [...] ( nello stesso senso cfr. altresì C. Cass. 26330/2024 e C. Cass.17823/2023).
Venendo al caso in esame, come risultante dagli atti di causa e non Parte_1 contestato, risulta essere stato iscritto alla dal 01/01/2003 al 23/12/2022, data di CP_1 cancellazione dell'albo (cfr. doc. n. 3 di cui alla memoria di parte resistente) .
Conseguentemente, in capo al ricorrente sussistono i presupposti per la richiesta di contribuzione minima da parte della atteso che, a fronte delle generiche contestazioni attoree sul punto, nella CP_1 specie l'Ente previdenziale ha posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto documentazione idonea a comprovare il credito anche in sede di cognizione piena, trattandosi – come detto – della sola contribuzione minima prevista dalla disciplina di riferimento (cfr. pag. 2 della memoria difensiva, cit.).
Risultano, infatti, agli atti sia i “dati anagrafici iscritto” del ricorrente, sia la “attestazione di debito” con allegato “prospetto di dettaglio”, sia la “situazione contributiva”, sia l'“estratto contributivo del geometra” attraverso cui è possibile ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo
(cfr. doc. nn. 2, 3, 4, 5 di parte opposta).
3. Così accertata la sussistenza del presupposto contributivo occorre esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.
Sembra necessario a tal fine richiamare il quadro normativo di riferimento.
Nel ricostruire l'impianto normativo pertinente alla questione in esame può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui motivazioni può farsi
5 riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 584/2023, emessa in data 15.2.2023 nel proc.
n. 8320/2022 R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
Nella citata sentenza di questo Tribunale, in particolare, è stato sul punto osservato quanto segue:
“…A norma dell'art. 19 della citata l. n.773/1982, “La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
La portata applicativa di tale disposizione è rimasta novellata dalla l. 08.08.1995 n. 335, avendo prescritto al comma 9 dell'art. 3 che tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, dunque, ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali, “si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di … cinque anni …”, chiarendo il comma 10 che
“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel contesto complessivamente considerato, i giudici di legittimità hanno osservato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 04.03.2014, n. 4981; conf. Cass. 06.09.2007, n. 18698).
Ne consegue che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a seconda che la Parte_3 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 19 della l. n.773/1982, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui l'iscritto abbia assolto all'onere di comunicare alla entro il termine stabilito, CP_1
l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, e ciò in quanto da quel momento la
6 è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, per l'effetto, di far CP_1 valere il proprio diritto.
In altri termini, “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La CP_1 ricorrente sostiene che la dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili.
Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa CP_1 dichiarazione” (Cass. 18.12.2008, n. 29664).
Non è superfluo sottolineare che la non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma solo della Pt_4 possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, laddove, a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio, per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre, stante che a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la di previdenza si trova impossibilitata a far valere il proprio diritto al CP_1 versamento dei contributi (tra le tante, Cass.
3.11.2015 n.22437). In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della l. n.773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass. nn. 9113/07; 4107/12;
6792/13), sicché “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto … Regolamento, come detto necessaria perché l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (ancora, tra le tante, Cass. n.22437/2015, cit.).
Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte ha sottolineato che nell''“ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, … proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, CP_5
7 per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti
a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_6 prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)” (v. in motivazione, Cass. 22.11.2021 n.
35873).
E poiché l'onere della prova dell'esordio della prescrizione grava sul debitore che la eccepisce, per le annualità per le quali difetta la comunicazione dei redditi –positivi o negativi- conseguiti dall'assicurato la opposta deve ritenersi impossibilitata a far valere il proprio diritto al CP_1 versamento dei contributi (così, emblematica, tra le varie, Corte d'Appello Genova Sez. Lav, sent.
16.10.2019)…” (cfr. sentenza n. 584/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Con riguardo alla pretesa relativa alle sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione dei dati reddituali, inoltre, la prescrizione non può che decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire dallo scadere del termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali medesimi (sul punto cfr. C. Cass. n. 17258/2018 e C. Cass. 27509/2019, seppure concernenti la Cassa
Forense).
Con specifico riguardo ai contributi “minimi” (seppure con riferimento alla , la CP_5
Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. C. Cass. 27218/2018). Sotto tale profilo, in particolare, l'art. 7 del “regolamento sulla contribuzione” in atti stabilisce che “
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze CP_1 previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della . CP_1
8 [...]” (cfr. doc. n. 12 di parte opposta;
cfr. altresì art. 20 del citato Regolamento, secondo cui “20.1 I contributi minimi, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis del Regolamento sulla Contribuzione”).
4. Ora, venendo al caso in esame, come dedotto dalla già nella propria memoria difensiva “ CP_1
La pretesa azionata riguarda gli importi dovuti dal sig. alla , a titolo di contributi Pt_1 CP_1 previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta dal 2002 al 2021”.
E' stato ulteriormente ribadito dall'ente, in seguito ad interlocuzione avente ad oggetto le somme oggetto della attestazione del credito in atti ( cfr note depositate dalla in data 06/10/2025): “ CP_1
In primo luogo, giova ribadire che nella specie si verte sull'evasione dei contributi obbligatori dovuti dal sig. alla nella qualità di iscritto all'albo” e ancora “Ciò Parte_1 CP_1 detto, in relazione al quantum debeatur, per mero scrupolo, si precisa che nel caso in esame
l'obbligazione contributiva è collegata alla continuativa e ininterrotta iscrizione all'albo, da cui discende l'automatica imposizione della contribuzione minima (i.e., contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità), che assolve a una funzione solidaristica ed
è dovuta da tutti gli iscritti a prescindere dall'effettivo svolgimento della professione e/o dalla produzione di reddito professionale (ex aliis, Cass. n. 34276/2024; Cass. n. 25363/2023; Cass. n.
28188/2022; Cass. n. 4568/2021). Nella specie, per l'appunto, la contribuzione evasa è essenzialmente quella minima obbligatoria (soggettivo e integrativa), che è predeterminata in misura fissa e invariabile – anno per anno – dalla normativa regolamentare della (cfr. art. 1 e 2, reg. Pt_4 contr. – doc. 11)”.
Quanto agli importi risultanti a titolo di sanzioni e interessi è stato poi, ulteriormente specificato “ Gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati - anche in questo caso - nel rispetto della disciplina regolamentare dell'Ente (in particolare, art. 37 ss., reg. contr.), in quanto il regime di autonomia della , quale ente previdenziale ex d.lgs. 509/1994, fa sì che abbia anche «il potere di adottare CP_1 autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio […]» (Cass. 18.01.2013, n. 1233; conf.
Cass. 19.01.2016, n. 838; Cass. 6.06.2011, n. 12208; Cass. 12.05.2006, n. 11023).
Ciò, tenendo presente l'evoluzione della disciplina regolamentare applicabile ratione temporis.
Più precisamente, si tratta degli interessi, per i quali l'art. 43.8, reg. contr., prevede che «Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo». Questo criterio di calcolo è rimasto sostanzialmente invariato a far data dal 2004. Con riferimento alle sanzioni, invece, occorre
9 distinguere: le sanzioni “contributive”, per omesso o incompleto versamento dei contributi, fissate, dal 2008, nella misura del 25% del contributo evaso (salvo che per alcune annualità, per le quali la misura prevista era del 15%) [art. 43.6, reg. contr.]; Le sanzioni “dichiarative”, per le comunicazioni omesse (dal 2008, 30% del contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento) o infedeli (dal 2008, 20% del contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento) [artt. 43.3 e 43.4, reg. contr.]. Con decorrenza dal 2018, la sanzione per le omissioni dichiarative è stata stabilita dal regolamento nella misura fissa di € 800,00. L'attestazione di debito in atti (doc. 2, p. 1) consente di verificare specificamente le modalità di applicazione di tali criteri in ragione d'anno. Fermo restando che anche le violazioni da cui discendono le fattispecie sanzionatorie sono rimaste sostanzialmente incontestate”.
Ebbene, passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione sulla scorta della documentazione in atti e, segnatamente, della valenza interruttiva degli atti asseritamente notificati dalla al CP_1 contribuente, deve osservarsi che : per il 2002 e il 2003 il primo atto interruttivo denominato “ruolo
2004 - sollecito di pagamento - 813753T” risulta notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data
11.01.2011 (doc. 13 memoria ) peraltro inviato all'indirizzo di Via Gozzano 12 Acireale che CP_1
l'opponente ha lamentato non corrispondere all'effettiva residenza dal 29/08/2011 ( v. estratto anagrafe in atti); ; per il 2004, per il 2005, per il 2006 e per il 2007 non si ravvisano validi atti interruttivi anteriori al quinquennio atteso che la ha prodotto quale primo atto interruttivo CP_1 comunicazione denominata “ comunicazione di gravi inadempienze contributive” notificata per compiuta giacenza soltanto in data 29.12.2014 (doc. 22 memoria), comunque neppure idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto, nella stessa, del tutto genericamente si fa riferimento alla esigenza di “ sanare, anche rateizzando, la Tua posizione contributiva per non perdere la tutela assistenziale integrativa offerta dalla ” mentre nessun riferimento specifico è Pt_4 rivolto alle annualità reclamate;
per il 2008 e per il 2009 il primo atto interruttivo della prescrizione risulta risalire al “ sollecito di pagamento ruolo 2011” notificato – a mezzo raccomandata a/r – con notifica perfezionata per compiuta giacenza il 17/01/2016 ( doc. 16 memoria) ; per il 2010 il primo atto interruttivo prodotto in atti consiste nella “ comunicazione di richiesta apertura del procedimento disciplinare” notificata-a mezzo raccomandata a/r in data 2.11.2016 ( doc. 23 memoria); per il 2013
e per il 2014, in seguito alla notifica della comunicazione di cui al già citato all. 23 di parte resistente
, il successivo atto interruttivo citato dalla “ sollecito pagamento ruoli” notificato in data CP_1
18/06/2020 ( doc. 19 memoria ) risulta inviato all'indirizzo sebybasile@pec.it che, come documentato dall'opponente, non risulta dal registro INIPEC l'indirizzo PEC ricollegabile al destinatario ( cf. doc. prodotta dal ricorrente in data 25/11/2024) e, al medesimo indirizzo risulta inviata anche la successiva comunicazione del 9.11.2021 ( doc. 20) ;
10 analogamente per il 2015 il primo atto interruttivo risulta notificato il 09/11/2021 ( doc. 20 memoria) all'indirizzo Email_1
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa peraltro, risulta che l'indirizzo PEC indicato CP_1 nel DE( cfr doc. del 4/12/2024 di parte opposta) è Email_2
Devono, conseguentemente, ritenersi prescritte le somme riferite alle annualità di imposta dal 2002 al 2010, nonché quelle oggetto delle annualità 2013, 2014 e 2015.
Sono, inoltre, da ritenere prescritte le somme riferite agli anni di imposta 2016 e 2017, ciò a fronte dell'assenza di prova della notifica da parte della di validi atti interruttivi della prescrizione CP_1 antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo opposto ( i.e. 26.10.23).
Tanto anche considerando la sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 .
Non vi è prova, inoltre, dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 29320040029988074000, relativamente alle annualità d'imposta 2002 e 2003, n. 29320050046294702000, relativamente all'annualità d'imposta 2004, n. 29320110022266624000, relativamente alle annualità d'imposta
2008 e 2009, n. 29320140011130627000, relativamente alle annualità d'imposta 2005, 2006, 2007,
2010, n. 29320150014288562000, relativamente all'annualità d'imposta 2012, n.
29320160010800439000, relativamente all'annualità d'imposta 2013,n. 29320170013260874000, relativamente all'annualità d'imposta 2014, n. 29320180004864876000, relativamente all'annualità
d'imposta 2015, n. 29320190003972160000, relativamente all'annualità d'imposta 2016, n.
29320200060612173000, relativamente all'annualità d'imposta 2017.
Non è idoneo, in particolare, a documentare l'intervenuta interruzione della prescrizione il doc. 6 di parte resistente denominato “ prospetti delle cartelle” in assenza di prova della loro regolare notifica.
Peraltro, si rivela inammissibile l' ordine di esibizione chiesto dalla nei confronti dell'Agente CP_1 della Riscossione, trattandosi di documento che era onere della reperire . CP_1
Sulla scorta dei medesimi rilievi va, altresì, disattesa anche l'eccezione di “Inammissibilità parziale
(ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999) di cui alla memoria della CP_1
Diversamente, non possono ritenersi prescritte le somme riferite al 2011 e al 2012 in quanto il termine di prescrizione risulta efficacemente interrotto con la notifica della comunicazione di cui al già citato all. 23 di parte resistente pervenuta all'indirizzo di Via Ercole Patti n. 34/A in data 2/11/2016 ( avuto riguardo al 15.12.2011 come dies a quo per il 2011) e, ulteriormente, interrotta con atto denominato
“ sollecito di pagamento ruolo 2014” notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12/09/2019 ( doc.
17 memoria) all' indirizzo di Via Ercole Patti 34/ A. Da tale atto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto all'evidenza, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
11 Sembra a questo punto opportuno evidenziare l'infondatezza delle doglianze dell'opponente secondo le quali le notifiche dovrebbero ritenersi invalide per essere state indirizzate al civico n. 34/A, piuttosto che al civico 34 /B, risultante dai registri anagrafici.
Sul punto appare necessario ricordare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “ le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” ( da ultimo Corte di Cassazione ordinanza n. 3219 del 05/02/2024).
Nel caso in esame parte opponente si limita a ribadire la non coincidenza del civico presso il quale la relativa notifica a mezzo raccomandata è stata indirizzata dalla rispetto a quello risultante CP_1 dal certificato di residenza , ma nulla precisa quanto alla non riconducibilità dell'indirizzo Via Ercole
Patti n. 34/ A alla propria sfera di conoscibilità.
Invero, molteplici elementi desumibili dagli atti del giudizio inducono a ritenere che la notifica dell'atto interruttivo all'indirizzo n. 34/A avrebbe, in ogni caso, consentito con l'ordinaria diligenza al ricorrente di conoscere l'atto interruttivo.
In tal senso milita l'esame delle informazioni presenti nel DE ( cfr doc. Cassa già citata) ove l'indirizzo di residenza indicato è quello di via Ercole Patti 34/ A.
Dalla disamina, poi, dell'estratto contributivo risulta che l'indirizzo del ricorrente è indicato CP_4 quale Via Ercole Patti , senza specificazione, quanto al civico n. 34 di alcunché.
L'indirizzo di Via Ercole Patti n. 34 / A è, poi, quello indicato nella busta paga allegata al ricorso introduttivo ( cfr doc. 4 di parte opponente), nonché l'indirizzo di residenza dichiarato dallo stesso opponente nella procura alle liti allegata al presente procedimento ( cfr. procura alle liti allegata al ricorso).
Tali elementi denotano un collegamento evidente tra l'opponente e il civico n. 34/A, presso il quale, peraltro, taluni atti sono stati effettivamente recapitati ( cfr. doc. allegata dalla , mentre solo CP_1 per alcuni, stante l'assenza di soggetti per la ricezione, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Ne discende che nessuna prescrizione deve ritenersi maturata per le somme riferite agli anni di imposta 2011 e 2012.
Neppure il termine quinquennale di prescrizione può dirsi maturato con riferimento agli anni dal
2018 al 2021 per essere comunque la notifica del d.i. opposto, anteriore al quinquennio dalla scadenza dei contributi.
12 In particolare, con riferimento al 2018 ( avuto riguardo quale dies a quo al 15.12. dell'anno di riferimento) devono essere considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID” sicchè, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto la prescrizione non poteva dirsi maturata.
5. Quanto alle somme non prescritte, stante la genericità delle contestazioni, possono porsi a fondamento della decisione i conteggi di parte resistente, come attestati nella certificazione del debito contributivo ex art. 635 c.pc
Non può, infatti, trovare accoglimento la censura sollevata dall'opponente relativa alla erroneità del calcolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo .
Ciò in quanto “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr.
Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito sulla quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta della attestazione di credito contributivo versata in atti dalla A fronte dei conteggi elaborati nel predetto prospetto CP_1
l'opponente si è limitato ad una contestazione del tutto generica.
Tanto disattendendo il consolidato principio a mente del quale “Nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue
13 che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
6. Il decreto ingiuntivo opposto va, comunque , revocato stante l'accertata prescrizione delle somme riferite agli anni dal 2002 al 2010 nonché agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
Con riferimento alle somme per le quali la prescrizione non può dirsi maturata ( annualità 2011, 2012,
2018, 2019, 2020 e 2021) invece, l' opponente va condannato a versare alla la somma CP_1 complessiva di euro 41.852,32 ( v. attestazione di credito in atti e nel dettaglio: euro 5613,2 per il
2011 + euro 5440,06 per il 2012 +euro 7959,58 per il 2018+ euro 7801,5 per il 2019+ euro 7.651,62 per il 2020+ euro 7386,36 per il 2021).
7. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1504/ 23 emesso dal
Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n.r.g. 10333/ 23; condanna parte opponente a pagare in favore di la somma complessiva di € 41.852,32 CP_1 oltre accessori come per legge;
spese compensate.
Catania, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
14 15
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
16 ottobre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12433 / 2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Battiato come da Parte_1 procura come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Harald Bonura come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1504/2023 emesso nel procedimento iscritto al n. R.G.
n.10333/2023 in data 25/26.10.2023 dal Tribunale di Catania e notificato il 26.10.2023 a mezzo PEC, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 104.924,22 oltre accessori come per legge e spese occorse e tanto a titolo di contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e
1 sanzioni), relativamente agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
A fondamento della proposta opposizione deduceva, in via preliminare, l'insussistenza del credito per inesistenza dei presupposti di iscrizione alla non avendo egli mai svolto attività CP_1 di libero professionista senza vincolo di subordinazione non essendo, peraltro, neppure mai stato titolare di partita I.V.A.
Nel dettaglio esponeva: di avere svolto da marzo 1999 ad aprile 2013 attività di impresa edile individuale, con codice ATECO 43.39.01 “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” con le caratteristiche di impresa artigiana (come documentato dalla visura storica estratta dal Registro delle
Imprese del Sud-Est Sicilia); di avere svolto da ottobre 2007 a gennaio 2011 l'attività di lavoratore dipendente della impresa Le Aci s.p.a., con sede in Acireale;
di avere svolto da marzo 2017 attività di lavoratore dipendente della S.S.D. Sport Village nuoto e fitness s.s. a r.l., con sede in Acireale.
Lamentava, dunque, che in contraddizione rispetto a quanto disposto ex art.22 della L. n.773/1982
l'articolo 5 del Regolamento della convenuta prevedeva l'iscrizione obbligatoria anche in CP_1 difetto di continuità ed esclusività nell'esercizio della libera professione. In ogni caso, eccepiva l'erroneità dei conteggi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva nei seguenti termini chiedendo : “ revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché la CP_1 non vanta alcun credito nei confronti di per l'insussistenza dei Parte_1 presupposti all'iscrizione e, in ogni caso, perché non provati;
in assoluto subordine, sempre revocando il decreto ingiuntivo opposto e senza recesso dai superiori assorbenti rilievi, rigettare nel merito la domanda o ridurla a quanto di ragione secondo i parametri e la fattispecie de quo, facendo applicazione della prescrizione quinquennale dei contributi ai sensi di legge e dell'art.33 del regolamento della , alla cui stregua “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti CP_1 prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'articolo 3, CP_1 comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335…”. Con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità parziale del ricorso ai sensi ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999 per i contributi dovuti per le annualità d'imposta 2002-2017 atteso che, prima dell'avvio dell'azione monitoria,
[...]
aveva notificato al contribuente alcuni ruoli esattoriali rispetto ai quali Controparte_2 non erano state esperite opposizioni a ruolo. Nel merito spiegava, poi, difese volte al rigetto dell'opposizione ribadendo che le somme dovute erano relative al mancato pagamento dei contributi minimi obbligatori dal 2002 al 2021 stante la sussistenza dell'obbligo contributivo in capo
2 all'opponente. La contestava le doglianze relative alla maturata prescrizione e all'erroneità nel CP_1 calcolo delle somme dovute concludendo, infine, nei seguenti termini“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del sig. Parte_1
nei confronti della per le annualità 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
[...] CP_1
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi. In via istruttoria, ove occorra, si fa istanza per l'ammissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione CP_3 ai referti di notifica delle cartelle di pagamento indicate al § II.1 oltreché di eventuali e successivi atti esecutivi. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 16 ottobre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. L'opposizione è parzialmente fondata e può trovare accoglimento nei limiti e con le precisazioni che di seguito si verrà ad esplicitare .
2. A fondamento della proposta opposizione parte opponente deduce, in primo luogo, l'inesistenza del credito ingiunto per difetto dei presupposti di iscrizione alla cassa geometri.
Tale doglianza va disattesa.
L'iscrizione del professionista alla Cassa di appartenenza non è meramente facoltativa ma, essendo volta ad assicurare a tutti i lavoratori autonomi una tutela previdenziale, in ossequio ai precetti costituzionali, è obbligatoria, posto che “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale -essendo CP_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito-
, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti” (cfr. C. Cass. n. 4568/2021; cfr. altresì Cass. 23627/2021 e
C. Cass. 28188/2022).
3 Sul punto basti richiamare quanto da ultimo ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sentenza n. 16/2025 emessa dalla
Corte di Appello di Catania all'esito della camera di consiglio del 16.1.2025 nel proc. n. 139/2023
R.G., a seguito dell'ordinanza di rinvio n. 35910/2022 emessa dalla Corte di Cassazione).
Si richiamano, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza della Corte di Appello di Catania n. 16/2025:
“...4. La Corte di Cassazione nell'ordinanza di rinvio ha accolto le doglianze di in CP_1 ordine alla sussistenza dell'obbligo di pagamento dei contributi minimi a carico degli iscritti all'albo dei geometri, e segnatamente ha statuito: “I … motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.
Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della Parte_2 contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa CP_4 all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.
Dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è
CP_1 detto, legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate
CP_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte
CP_1 CP_1 ed ai redditi prodotti. Le dette condizioni, sulla base della Delib. n. 2 del 2003 del CdA della ,
CP_1 prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva Delib. n.
123 del 2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
4 Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., CP_1 discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare …”.
5. Osserva il collegio che, alla stregua dei principi enucleati dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio, l'iscrizione nell'albo dei geometri è condizione sufficiente a farsorgere l'obbligo di pagamento dei contributi minimi, a prescindere dal fatto che l'attività professionale venga svolta in forma occasionale e sia produttiva di reddito.
Nel caso in specie, la ha documentato che per gli anni 2010 e 2011 [...] era iscritto CP_1 all'albo dei geometri (cfr. documento sub n. 2 del fascicolo di primo grado della ricorrente, da cui si evince che [...] è stato iscritto all'albo dal 2.5.1974 al 30.5.2012).
Non vi è dunque dubbio che sussista in capo al predetto l'obbligo di corrispondere la contribuzione minima di natura solidaristica chiesta nel presente giudizio. [...]” (cfr. sentenza n. 16/2025 della
Corte di Appello di Catania, cit., fondata sulla presupposta “...ordinanza n.35910/2022 depositata il
17.12.2022, [con cui] la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania in diversa composizione [...] ( nello stesso senso cfr. altresì C. Cass. 26330/2024 e C. Cass.17823/2023).
Venendo al caso in esame, come risultante dagli atti di causa e non Parte_1 contestato, risulta essere stato iscritto alla dal 01/01/2003 al 23/12/2022, data di CP_1 cancellazione dell'albo (cfr. doc. n. 3 di cui alla memoria di parte resistente) .
Conseguentemente, in capo al ricorrente sussistono i presupposti per la richiesta di contribuzione minima da parte della atteso che, a fronte delle generiche contestazioni attoree sul punto, nella CP_1 specie l'Ente previdenziale ha posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto documentazione idonea a comprovare il credito anche in sede di cognizione piena, trattandosi – come detto – della sola contribuzione minima prevista dalla disciplina di riferimento (cfr. pag. 2 della memoria difensiva, cit.).
Risultano, infatti, agli atti sia i “dati anagrafici iscritto” del ricorrente, sia la “attestazione di debito” con allegato “prospetto di dettaglio”, sia la “situazione contributiva”, sia l'“estratto contributivo del geometra” attraverso cui è possibile ricostruire l'ammontare degli importi richiesti e il relativo titolo
(cfr. doc. nn. 2, 3, 4, 5 di parte opposta).
3. Così accertata la sussistenza del presupposto contributivo occorre esaminare l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.
Sembra necessario a tal fine richiamare il quadro normativo di riferimento.
Nel ricostruire l'impianto normativo pertinente alla questione in esame può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui motivazioni può farsi
5 riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 584/2023, emessa in data 15.2.2023 nel proc.
n. 8320/2022 R.G. – est. dott.ssa R. Nicosia).
Nella citata sentenza di questo Tribunale, in particolare, è stato sul punto osservato quanto segue:
“…A norma dell'art. 19 della citata l. n.773/1982, “La prescrizione dei contributi dovuti alla CP_1
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
La portata applicativa di tale disposizione è rimasta novellata dalla l. 08.08.1995 n. 335, avendo prescritto al comma 9 dell'art. 3 che tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, dunque, ivi comprese quelle dei regimi pensionistici speciali, “si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di … cinque anni …”, chiarendo il comma 10 che
“I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Nel contesto complessivamente considerato, i giudici di legittimità hanno osservato che “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art.19 della legge 20 ottobre 1982, n.773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della CP_1 comunicazione della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (Cass. 04.03.2014, n. 4981; conf. Cass. 06.09.2007, n. 18698).
Ne consegue che per costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prescrizione dei crediti contributivi facenti capo alla segue un distinto regime a seconda che la Parte_3 comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 19 della l. n.773/1982, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento in cui l'iscritto abbia assolto all'onere di comunicare alla entro il termine stabilito, CP_1
l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, e ciò in quanto da quel momento la
6 è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi e, per l'effetto, di far CP_1 valere il proprio diritto.
In altri termini, “Quando la denuncia dei redditi è stata presentata, decorre da quel momento la prescrizione;
la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione Finanziaria non vale a rimettere in termini la quanto alla prescrizione, se la dichiarazione dei redditi non è stata omessa. La CP_1 ricorrente sostiene che la dichiarazione "infedele" va equiparata alla dichiarazione "omessa", con un salto logico del quale non è dato cogliere il fondamento. Una cosa è infatti trascurare completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale, altra cosa è presentare una denuncia incompleta. Mentre nel primo caso il tenore della legge è chiaro (la prescrizione non decorre) nel secondo caso la legge consente il decorso della prescrizione, mentre il creditore compirà le attività di controllo di sua competenza per verificare la dichiarazione dei redditi imponibili.
Soccorre al riguardo Cass. 14.3.2008 n. 7000, secondo la quale la prescrizione dei contributi alla decorre in caso di dichiarazione infedele, mentre non decorre in caso di omessa CP_1 dichiarazione” (Cass. 18.12.2008, n. 29664).
Non è superfluo sottolineare che la non dispone di autonomi poteri ispettivi, ma solo della Pt_4 possibilità di richiedere informazioni alla Amministrazione finanziaria, senza vincoli precisi quanto a modalità e tempi di evasione della richiesta, laddove, a norma dell'art. 2935 c.c. il termine iniziale di decorrenza del periodo prescrizionale deve essere certo e non dipendente temporalmente da determinazioni di soggetti terzi e in ogni caso dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio, per cui se la dichiarazione è stata omessa la prescrizione non decorre, stante che a fronte della condotta omissiva dell'iscritto, la di previdenza si trova impossibilitata a far valere il proprio diritto al CP_1 versamento dei contributi (tra le tante, Cass.
3.11.2015 n.22437). In linea di continuità con l'insegnamento della Corte di legittimità, occorre notare che tale impossibilità non è di mero fatto, ma giuridica, in quanto l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento dell'obbligo normativo posto dall'art. 17 della l. n.773/1982 e determina la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione dovuta (Cass. nn. 9113/07; 4107/12;
6792/13), sicché “In mancanza della comunicazione di cui al suddetto … Regolamento, come detto necessaria perché l'Istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre” (ancora, tra le tante, Cass. n.22437/2015, cit.).
Nel medesimo senso, di recente, la Suprema Corte ha sottolineato che nell''“ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista, … proprio in virtù del rilievo conferito a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere;
di conseguenza, avendo la fattispecie ad oggetto proprio redditi non dichiarati dal professionista, la ben può rivendicare i contributi maturati, CP_5
7 per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere;
l'orientamento affermato da questa Corte ritiene che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti
a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_6 prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011)” (v. in motivazione, Cass. 22.11.2021 n.
35873).
E poiché l'onere della prova dell'esordio della prescrizione grava sul debitore che la eccepisce, per le annualità per le quali difetta la comunicazione dei redditi –positivi o negativi- conseguiti dall'assicurato la opposta deve ritenersi impossibilitata a far valere il proprio diritto al CP_1 versamento dei contributi (così, emblematica, tra le varie, Corte d'Appello Genova Sez. Lav, sent.
16.10.2019)…” (cfr. sentenza n. 584/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
Con riguardo alla pretesa relativa alle sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione dei dati reddituali, inoltre, la prescrizione non può che decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire dallo scadere del termine previsto per la comunicazione dei dati reddituali medesimi (sul punto cfr. C. Cass. n. 17258/2018 e C. Cass. 27509/2019, seppure concernenti la Cassa
Forense).
Con specifico riguardo ai contributi “minimi” (seppure con riferimento alla , la CP_5
Suprema Corte ha inoltre evidenziato che “In tema di previdenza forense, la prescrizione della contribuzione minima decorre in concomitanza con le singole annualità di iscrizione alla cassa, in applicazione dell'art. 2935 c.c., trattandosi di onere dovuto a prescindere dal reddito, per il quale non è applicabile l'art. 19 della l. n. 576 del 1980 che fissa, invece, la decorrenza della prescrizione dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi” (cfr. C. Cass. 27218/2018). Sotto tale profilo, in particolare, l'art. 7 del “regolamento sulla contribuzione” in atti stabilisce che “
7.1 I contributi minimi di cui all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 2, comma 4, sono riscossi in quattro rate scadenti il 31 maggio, il 31 luglio, il 15 ottobre ed il 15 dicembre dell'anno di riferimento, mediante ruoli, bollettini postali e/o bancari o con qualsiasi altra modalità di riscossione idonea a garantire anche le procedure di riscossione coattiva delle morosità. Il contributo minimo dovuto dai professionisti che si iscrivono alla nel corso dell'anno, per i quali la riscossione non è possibile alle scadenze CP_1 previste, è riscosso, con le stesse modalità, entro due mesi dalle richieste di pagamento della . CP_1
8 [...]” (cfr. doc. n. 12 di parte opposta;
cfr. altresì art. 20 del citato Regolamento, secondo cui “20.1 I contributi minimi, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2 e articolo 2, sono dovuti dagli iscritti all'Albo nell'anno di competenza, in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1 bis del Regolamento sulla Contribuzione”).
4. Ora, venendo al caso in esame, come dedotto dalla già nella propria memoria difensiva “ CP_1
La pretesa azionata riguarda gli importi dovuti dal sig. alla , a titolo di contributi Pt_1 CP_1 previdenziali minimi obbligatori, per gli anni d'imposta dal 2002 al 2021”.
E' stato ulteriormente ribadito dall'ente, in seguito ad interlocuzione avente ad oggetto le somme oggetto della attestazione del credito in atti ( cfr note depositate dalla in data 06/10/2025): “ CP_1
In primo luogo, giova ribadire che nella specie si verte sull'evasione dei contributi obbligatori dovuti dal sig. alla nella qualità di iscritto all'albo” e ancora “Ciò Parte_1 CP_1 detto, in relazione al quantum debeatur, per mero scrupolo, si precisa che nel caso in esame
l'obbligazione contributiva è collegata alla continuativa e ininterrotta iscrizione all'albo, da cui discende l'automatica imposizione della contribuzione minima (i.e., contributo soggettivo minimo, contributo integrativo minimo, contributo di maternità), che assolve a una funzione solidaristica ed
è dovuta da tutti gli iscritti a prescindere dall'effettivo svolgimento della professione e/o dalla produzione di reddito professionale (ex aliis, Cass. n. 34276/2024; Cass. n. 25363/2023; Cass. n.
28188/2022; Cass. n. 4568/2021). Nella specie, per l'appunto, la contribuzione evasa è essenzialmente quella minima obbligatoria (soggettivo e integrativa), che è predeterminata in misura fissa e invariabile – anno per anno – dalla normativa regolamentare della (cfr. art. 1 e 2, reg. Pt_4 contr. – doc. 11)”.
Quanto agli importi risultanti a titolo di sanzioni e interessi è stato poi, ulteriormente specificato “ Gli interessi e le sanzioni sono stati calcolati - anche in questo caso - nel rispetto della disciplina regolamentare dell'Ente (in particolare, art. 37 ss., reg. contr.), in quanto il regime di autonomia della , quale ente previdenziale ex d.lgs. 509/1994, fa sì che abbia anche «il potere di adottare CP_1 autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio […]» (Cass. 18.01.2013, n. 1233; conf.
Cass. 19.01.2016, n. 838; Cass. 6.06.2011, n. 12208; Cass. 12.05.2006, n. 11023).
Ciò, tenendo presente l'evoluzione della disciplina regolamentare applicabile ratione temporis.
Più precisamente, si tratta degli interessi, per i quali l'art. 43.8, reg. contr., prevede che «Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo». Questo criterio di calcolo è rimasto sostanzialmente invariato a far data dal 2004. Con riferimento alle sanzioni, invece, occorre
9 distinguere: le sanzioni “contributive”, per omesso o incompleto versamento dei contributi, fissate, dal 2008, nella misura del 25% del contributo evaso (salvo che per alcune annualità, per le quali la misura prevista era del 15%) [art. 43.6, reg. contr.]; Le sanzioni “dichiarative”, per le comunicazioni omesse (dal 2008, 30% del contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento) o infedeli (dal 2008, 20% del contributo soggettivo minimo per l'anno di riferimento) [artt. 43.3 e 43.4, reg. contr.]. Con decorrenza dal 2018, la sanzione per le omissioni dichiarative è stata stabilita dal regolamento nella misura fissa di € 800,00. L'attestazione di debito in atti (doc. 2, p. 1) consente di verificare specificamente le modalità di applicazione di tali criteri in ragione d'anno. Fermo restando che anche le violazioni da cui discendono le fattispecie sanzionatorie sono rimaste sostanzialmente incontestate”.
Ebbene, passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione sulla scorta della documentazione in atti e, segnatamente, della valenza interruttiva degli atti asseritamente notificati dalla al CP_1 contribuente, deve osservarsi che : per il 2002 e il 2003 il primo atto interruttivo denominato “ruolo
2004 - sollecito di pagamento - 813753T” risulta notificato – a mezzo raccomandata a/r – in data
11.01.2011 (doc. 13 memoria ) peraltro inviato all'indirizzo di Via Gozzano 12 Acireale che CP_1
l'opponente ha lamentato non corrispondere all'effettiva residenza dal 29/08/2011 ( v. estratto anagrafe in atti); ; per il 2004, per il 2005, per il 2006 e per il 2007 non si ravvisano validi atti interruttivi anteriori al quinquennio atteso che la ha prodotto quale primo atto interruttivo CP_1 comunicazione denominata “ comunicazione di gravi inadempienze contributive” notificata per compiuta giacenza soltanto in data 29.12.2014 (doc. 22 memoria), comunque neppure idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto, nella stessa, del tutto genericamente si fa riferimento alla esigenza di “ sanare, anche rateizzando, la Tua posizione contributiva per non perdere la tutela assistenziale integrativa offerta dalla ” mentre nessun riferimento specifico è Pt_4 rivolto alle annualità reclamate;
per il 2008 e per il 2009 il primo atto interruttivo della prescrizione risulta risalire al “ sollecito di pagamento ruolo 2011” notificato – a mezzo raccomandata a/r – con notifica perfezionata per compiuta giacenza il 17/01/2016 ( doc. 16 memoria) ; per il 2010 il primo atto interruttivo prodotto in atti consiste nella “ comunicazione di richiesta apertura del procedimento disciplinare” notificata-a mezzo raccomandata a/r in data 2.11.2016 ( doc. 23 memoria); per il 2013
e per il 2014, in seguito alla notifica della comunicazione di cui al già citato all. 23 di parte resistente
, il successivo atto interruttivo citato dalla “ sollecito pagamento ruoli” notificato in data CP_1
18/06/2020 ( doc. 19 memoria ) risulta inviato all'indirizzo sebybasile@pec.it che, come documentato dall'opponente, non risulta dal registro INIPEC l'indirizzo PEC ricollegabile al destinatario ( cf. doc. prodotta dal ricorrente in data 25/11/2024) e, al medesimo indirizzo risulta inviata anche la successiva comunicazione del 9.11.2021 ( doc. 20) ;
10 analogamente per il 2015 il primo atto interruttivo risulta notificato il 09/11/2021 ( doc. 20 memoria) all'indirizzo Email_1
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa peraltro, risulta che l'indirizzo PEC indicato CP_1 nel DE( cfr doc. del 4/12/2024 di parte opposta) è Email_2
Devono, conseguentemente, ritenersi prescritte le somme riferite alle annualità di imposta dal 2002 al 2010, nonché quelle oggetto delle annualità 2013, 2014 e 2015.
Sono, inoltre, da ritenere prescritte le somme riferite agli anni di imposta 2016 e 2017, ciò a fronte dell'assenza di prova della notifica da parte della di validi atti interruttivi della prescrizione CP_1 antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo opposto ( i.e. 26.10.23).
Tanto anche considerando la sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da dall'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020 .
Non vi è prova, inoltre, dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 29320040029988074000, relativamente alle annualità d'imposta 2002 e 2003, n. 29320050046294702000, relativamente all'annualità d'imposta 2004, n. 29320110022266624000, relativamente alle annualità d'imposta
2008 e 2009, n. 29320140011130627000, relativamente alle annualità d'imposta 2005, 2006, 2007,
2010, n. 29320150014288562000, relativamente all'annualità d'imposta 2012, n.
29320160010800439000, relativamente all'annualità d'imposta 2013,n. 29320170013260874000, relativamente all'annualità d'imposta 2014, n. 29320180004864876000, relativamente all'annualità
d'imposta 2015, n. 29320190003972160000, relativamente all'annualità d'imposta 2016, n.
29320200060612173000, relativamente all'annualità d'imposta 2017.
Non è idoneo, in particolare, a documentare l'intervenuta interruzione della prescrizione il doc. 6 di parte resistente denominato “ prospetti delle cartelle” in assenza di prova della loro regolare notifica.
Peraltro, si rivela inammissibile l' ordine di esibizione chiesto dalla nei confronti dell'Agente CP_1 della Riscossione, trattandosi di documento che era onere della reperire . CP_1
Sulla scorta dei medesimi rilievi va, altresì, disattesa anche l'eccezione di “Inammissibilità parziale
(ex art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999) di cui alla memoria della CP_1
Diversamente, non possono ritenersi prescritte le somme riferite al 2011 e al 2012 in quanto il termine di prescrizione risulta efficacemente interrotto con la notifica della comunicazione di cui al già citato all. 23 di parte resistente pervenuta all'indirizzo di Via Ercole Patti n. 34/A in data 2/11/2016 ( avuto riguardo al 15.12.2011 come dies a quo per il 2011) e, ulteriormente, interrotta con atto denominato
“ sollecito di pagamento ruolo 2014” notificato a mezzo raccomandata a/r in data 12/09/2019 ( doc.
17 memoria) all' indirizzo di Via Ercole Patti 34/ A. Da tale atto alla notifica del decreto ingiuntivo opposto all'evidenza, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
11 Sembra a questo punto opportuno evidenziare l'infondatezza delle doglianze dell'opponente secondo le quali le notifiche dovrebbero ritenersi invalide per essere state indirizzate al civico n. 34/A, piuttosto che al civico 34 /B, risultante dai registri anagrafici.
Sul punto appare necessario ricordare che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità “ le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata” ( da ultimo Corte di Cassazione ordinanza n. 3219 del 05/02/2024).
Nel caso in esame parte opponente si limita a ribadire la non coincidenza del civico presso il quale la relativa notifica a mezzo raccomandata è stata indirizzata dalla rispetto a quello risultante CP_1 dal certificato di residenza , ma nulla precisa quanto alla non riconducibilità dell'indirizzo Via Ercole
Patti n. 34/ A alla propria sfera di conoscibilità.
Invero, molteplici elementi desumibili dagli atti del giudizio inducono a ritenere che la notifica dell'atto interruttivo all'indirizzo n. 34/A avrebbe, in ogni caso, consentito con l'ordinaria diligenza al ricorrente di conoscere l'atto interruttivo.
In tal senso milita l'esame delle informazioni presenti nel DE ( cfr doc. Cassa già citata) ove l'indirizzo di residenza indicato è quello di via Ercole Patti 34/ A.
Dalla disamina, poi, dell'estratto contributivo risulta che l'indirizzo del ricorrente è indicato CP_4 quale Via Ercole Patti , senza specificazione, quanto al civico n. 34 di alcunché.
L'indirizzo di Via Ercole Patti n. 34 / A è, poi, quello indicato nella busta paga allegata al ricorso introduttivo ( cfr doc. 4 di parte opponente), nonché l'indirizzo di residenza dichiarato dallo stesso opponente nella procura alle liti allegata al presente procedimento ( cfr. procura alle liti allegata al ricorso).
Tali elementi denotano un collegamento evidente tra l'opponente e il civico n. 34/A, presso il quale, peraltro, taluni atti sono stati effettivamente recapitati ( cfr. doc. allegata dalla , mentre solo CP_1 per alcuni, stante l'assenza di soggetti per la ricezione, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Ne discende che nessuna prescrizione deve ritenersi maturata per le somme riferite agli anni di imposta 2011 e 2012.
Neppure il termine quinquennale di prescrizione può dirsi maturato con riferimento agli anni dal
2018 al 2021 per essere comunque la notifica del d.i. opposto, anteriore al quinquennio dalla scadenza dei contributi.
12 In particolare, con riferimento al 2018 ( avuto riguardo quale dies a quo al 15.12. dell'anno di riferimento) devono essere considerati i suindicati 311 giorni di “sospensione COVID” sicchè, al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto la prescrizione non poteva dirsi maturata.
5. Quanto alle somme non prescritte, stante la genericità delle contestazioni, possono porsi a fondamento della decisione i conteggi di parte resistente, come attestati nella certificazione del debito contributivo ex art. 635 c.pc
Non può, infatti, trovare accoglimento la censura sollevata dall'opponente relativa alla erroneità del calcolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo .
Ciò in quanto “In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. n. 8718/2000, ancora cfr.
Cass. 22754/2013; Cass. 2421/2006; 24851/2005; Cass. 21245/2006).
Risolvendosi il processo di opposizione a decreto ingiuntivo in un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel cui ambito la richiesta di conferma del decreto ingiuntivo importa quella di condanna al pagamento del credito, “esso riguarda non solo le condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche la fondatezza della domanda sul merito sulla quale il giudice deve comunque pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga o non provato il credito dedotto e ciò indipendentemente dalla sufficienza, validità o regolarità degli elementi in ragione dei quali quel decreto sia stato emesso” (cfr. Cass. n. 7036/1999 e, ancora, ex multis Cass. nn. 475/1985; 3783/1985; 7777/1987; 297/1992; 10169/1997).
Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta della attestazione di credito contributivo versata in atti dalla A fronte dei conteggi elaborati nel predetto prospetto CP_1
l'opponente si è limitato ad una contestazione del tutto generica.
Tanto disattendendo il consolidato principio a mente del quale “Nel rito del lavoro, il convenuto ha
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue
13 che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (cfr. C. Cass. 4051/2011; C. Cass. 7697/2008).
6. Il decreto ingiuntivo opposto va, comunque , revocato stante l'accertata prescrizione delle somme riferite agli anni dal 2002 al 2010 nonché agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto
l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
Con riferimento alle somme per le quali la prescrizione non può dirsi maturata ( annualità 2011, 2012,
2018, 2019, 2020 e 2021) invece, l' opponente va condannato a versare alla la somma CP_1 complessiva di euro 41.852,32 ( v. attestazione di credito in atti e nel dettaglio: euro 5613,2 per il
2011 + euro 5440,06 per il 2012 +euro 7959,58 per il 2018+ euro 7801,5 per il 2019+ euro 7.651,62 per il 2020+ euro 7386,36 per il 2021).
7. Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 1504/ 23 emesso dal
Tribunale di Catania nel procedimento iscritto al n.r.g. 10333/ 23; condanna parte opponente a pagare in favore di la somma complessiva di € 41.852,32 CP_1 oltre accessori come per legge;
spese compensate.
Catania, 21/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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