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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII
Il GIUDICE dott.ssa Caterina Garufi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di opposizione ex art 170 T.U 115/2002, iscritta al n. 1629 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza del 13.3.2025
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, Via Gregorio VII n. 278, presso lo studio degli Avv.ti Mirella
Lepore e Andrea Manfroni che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura in atti opponente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro p.t., e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA (C.F. ), P.IVA_3 elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende opposti
E
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 altro opposto contumace
OGGETTO: opposizione ex art 170 T.U 115/2002 al decreto di liquidazione di indennità di custodia reso nel Procedimento Penale Corte d'appello di Roma Sezione I Penale RG. CA 6308/2011.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con istanza depositata il 22.9.2022, chiedeva alla Parte_1
Corte di Appello di Roma sezione I Penale la liquidazione “anticipata” dell'indennità di custodia dell'autocarro/betoniera Astra tg BY091GF, oggetto di sequestro penale in data 21.7.2005 e affidato in custodia in pari data alla suddetta società, nella misura di €211.355,72 “per il periodo dal 21.7.2005 al 31.8.2022”. Detto importo era calcolato dall'istante in base alle tariffe dell'Agenzia del Demanio di Roma pubblicate con Protocollo 1233/02 “ovvero dalle tariffe prefettizie (Decreto Prefettizio Prot. N. 23977/2018 del 19.1.2018)”; all'importo era applicato l'aumento previsto in caso di trasporto del bene presso il deposito. Applicata l'IVA per euro 46.498,26, concludeva chiedendo il pagamento di complessivi € 257.853,98. All'esito del Procedimento RG CA n. 6308/2011, la Corte, con il decreto di liquidazione del 3/1/2024, ritenuta l'applicabilità delle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio “in quanto corrispondenti agli Usi locali” (con richiami alla giurisprudenza di legittimità in tema: le sentenze Cass. 11533/2019 e Cass 2789/2023), liquidava ad Parte_1 la somma complessiva di € 24.564,00 oltre iva ed accessori ove dovuti (importo calcolato per 3.650 giorni di custodia, alla tariffa di 6.73 euro giornaliera). Motivava richiamando il principio di diritto secondo cui al credito vantato dal custode giudiziario si applica il principio dettato dall'art.2946 c.c., che prevede il termine decennale di prescrizione in luogo della prescrizione breve di cui all'art.2848 n.4 c.c.; non risultando richieste di liquidazione di atte a interrompere la suddetta Parte_1 prescrizione, riconosceva il diritto all'acconto del compenso solo a decorrere dal 31.8.2012, escludendo, in particolare, il rimborso del trasporto iniziale. Inoltre, applicava la tariffa ridotta prevista per i beni sequestrati lasciati all'aperto, in assenza di prova contraria da parte dell'istante sull'avvenuto riparo dell'autocarro in un luogo coperto.
3. proponeva opposizione al decreto di liquidazione Parte_1 dell'indennità di custodia citato, ritenendolo illegittimo. In particolare, criticava:
3.a) l'illegittimità del provvedimento per difetto di competenza del giudice adito, in quanto avrebbe dovuto pronunciarsi il Presidente del
Tribunale di Roma;
3.b) l'illegittimità del decreto di liquidazione per violazione degli artt.71 e 72 d.P.R. n.115/02 -mancata cessazione della custodia. A norma delle disposizioni citate, l'indennità di custodia deve essere liquidata “su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia” e, inoltre, la stessa è soggetta al termine di decadenza di cento giorni “dal compimento delle operazioni”. Al momento della
2 proposizione dell'istanza oggetto del decreto di liquidazione oggi opposto, l'autocarro era ancora sotto custodia e ciò avrebbe reso inammissibile l'istanza di liquidazione;
3.c) il mancato decorso della prescrizione per atto interruttivo. Nel decreto di liquidazione era omessa la valutazione della richiesta di liquidazione, in acconto, per indennità di trasporto e custodia, depositata dalla società in cancelleria in data 12.11.2012, Parte_1 prodotta in giudizio. Si contesta, in ogni caso, che il termine di prescrizione maturi di giorno in giorno, mentre dovrebbe iniziare a computarsi dalla cessazione della custodia, tuttora in atto. Solo dopo il termine delle operazioni di custodia potrebbe ritenersi operante la prescrizione del credito;
3.d) l'illegittimità delle tariffe applicate. La Corte nel provvedimento oggetto di impugnazione afferma come si applichino, al caso di specie, le tariffe approvate con il D.M. Giustizia 2.9.2006 n.265 tabella C autocarri allegata al citato decreto. Tale decreto, all'art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, T.U. Spese di Giustizia. Nel caso di specie, trattandosi di custodia dell'autocarro di massa complessiva 38 T numero di assi 4 targa/telaio BY091GF, non si potrebbero applicare le previsioni di cui al citato DM del 2006, non prevedendo quest'ultimo tariffe per la specifica tipologia del bene in sequestro. La giurisprudenza di merito avrebbe ritenuto, proprio sulla scorta del tenore dell'art. 58 citato, di fare ricorso agli usi locali, usi che la giurisprudenza investita della questione ha in concreto individuato nelle tariffe approvate dall' pubblicate con Protocollo 1233/02 Controparte_3
e in quella adottate dalla con decreto Prefettizio Controparte_4
Prot. N 23977/2018 del 19/01/2018. Inoltre, sarebbe erronea la tariffa applicata di €6,73 al giorno in quanto l'autocarro aveva il peso complessivo pari a 38 tonnellate come da certificazione allegata. Concludeva chiedendo: in via principale, di “dichiarare inammissibile l'istanza originaria di liquidazione dell'indennità di custodia proposta da in ragione delle vigenza attuale del deposito del Parte_1 mezzo, non ancora svincolato e dissequestrato e, per l'effetto, accertare l'erroneità dell'impugnato decreto e disporne l'annullamento”; sempre in via principale, accertato che il bene è tuttora giacente presso il deposito dell'istante, “dichiarare la nullità dell'accertato decreto che ha disposto la liquidazione delle somme non a titolo di acconto”; in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento dei punti 1) e 2) e, dunque, di mancata pronuncia in ordine alla invalidità
3 e/o nullità dell'impugnato decreto, “accertate l'erroneità della liquidazione disposta nel decreto impugnato sia per l'applicazione erronea della prescrizione sia nell'errata determinazione del peso del mezzo in deposito e, per l'effetto, procedere alla liquidazione dell'indennità di custodia nei confronti della della Parte_1 somma di €211.355,72 oltre Iva per un totale di € 257.853,98 a titolo di acconto oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al soddisfo condannando a tale scopo il Controparte_1 in persona del Ministro Pro tempore al pagamento in favore della della somma di Euro 211.355,72 oltre Iva per un totale Parte_1 di € 257.853,98 a titolo di acconto oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo”; in via ulteriormente gradata
“procedere alla liquidazione nella diversa somma che si riterrà di Giustizia, oltre interessi ex D.lgs n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo condannando il al pagamento in Controparte_5 favore della della somma così determinata”; in ogni caso Parte_1
“con vittoria di spese e competenze professionali tutte, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”.
4. Si costituivano in giudizio il e la Controparte_1 [...]
Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, CP_6 contestando il ricorso presentato dalla per i seguenti motivi: Parte_1
4.a) le doglianze di controparte sub 3.a) e 3.b) sarebbero inammissibili ed infondate per difetto di interesse ex art.100 c.p.c., poiché era controparte a depositare l'istanza di liquidazione, in data 22.9.2022, chiedendo il pagamento anticipato (quindi, in acconto) per il periodo dal 21.7.2005 al 31.8.2022, eventualità espressamente prevista dalla legge. Peraltro, del tutto erroneamente l'appellante sostiene che “il provvedimento che in questa sede si va ad opporre sia stato emesso dal
Tribunale di Roma ed è pertanto competente il Presidente del Tribunale di Roma”, in quanto il decreto di liquidazione opposto è stato emesso dalla Corte di Appello di Roma. Sulla censura 3.c) osservano che il documento del 2012 non è idoneo atto interruttivo in assenza della sottoscrizione del cancelliere;
4.b) sulle “tariffe applicabili”, la Corte d'Appello già applicava le tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio in quanto corrispondenti agli usi locali, individuando, come base di calcolo, la tariffa giornaliera di € 6,73 prevista per la custodia di autocarri di oltre 2,5 tonnellate, senza applicare la maggiorazione del 10%, prevista per il solo caso di
“eventuale recupero del veicolo”, circostanza quest'ultima non provata (il documento prodotto da controparte non possiede alcun valore probatorio nel caso che ci occupa).
In via riconvenzionale:
4 4.c) censuravano il periodo individuato ai fini della liquidazione. La Corte d'appello ha calcolato il compenso di €24.564,00 per l'attività svolta da custode dal 31/8/2012 al 31/8/2022. Però, essendo stata depositata l'istanza di liquidazione solo in data 22.09.2022, il periodo avrebbe dovuto essere quello dal 22/09/2012 al 31/8/2022. Quindi, chiedono “che lo stesso decreto venga riformato nel senso di liquidare il periodo dal 22.09.2012 al 31.08.2022, per un totale di 3.628 giorni, che moltiplicato per € 6,73, conduce all'importo finale di € 24.416,44;
4.d) inoltre, la Corte d'Appello, nell'applicare le tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio in quanto corrispondenti agli usi locali, avrebbe errato nel considerare le riduzioni percentuali relative allo stato di conservazione dei beni, previste ex artt. 58 e 59 d.P.R. 115/2002. Il disposto del terzo comma dell'art. 59, al pari dell'art. 3 D.M. n. 265/2006, esprime principi di carattere generale che ben possono essere applicati, stando alla giurisprudenza, a tutti i casi di liquidazione per la custodia, indipendentemente dalla tipologia delle merci, ragion per cui gli opposti chiedono “che lo stesso decreto venga riformato nel senso di confermare l'applicazione delle tabelle/tariffe dell'Agenzia del Demanio, ma applicando al contempo le riduzioni (anche percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) ex artt. 58 e 59
D.P.R. 115/2002, nonché ex art. 3 DM 265/2006”. Chiedevano, infine, di “mutare il rito da sommario a ordinario, anche ex art.281 duodecies c.p.c., adottando ogni conseguente provvedimento di legge” e di accogliere le istanze istruttorie (l'acquisizione de “i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione;
ammettersi prova per testi per confermare la necessità della sottoscrizione del cancelliere per la validità del deposito degli atti e l'assenza dell'atto prodotto da in giudizio dal fascicolo del Parte_1 sequestro dell'autocarro). Concludevano chiedendo: di “dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso, nonché tutte le domande di parte ricorrente ivi contenute in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto” e di accogliere le domande riconvenzionali svolte, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
5. rimaneva contumace. Controparte_2
6. A seguito del rinnovo della notifica nei confronti di Controparte_2 all'udienza del 13.3.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'opposizione in esame segue il nuovo rito semplificato a seguito della novella di cui all'art. 15 d.lgs 149 del 10/10/2022 ( «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per
5 l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone
e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») che prevede, tra l'altro, la conclusione del presente giudizio con sentenza (art. 281 terdecies del c.p.c.).
Preliminarmente, va disattesa la richiesta delle parti opposte di cambiamento del rito (da semplificato a ordinario), in quanto sia l'opposizione che le domande riconvenzionali si fondano su prova documentale. Come tali, possono seguire il rito semplificato di cognizione a norma dell'art. 281 decies c.p.c. non ravvisandosi, in relazione alle richieste degli opponenti, ragioni per approfondimenti istruttori che giustifichino la dedotta necessità di mutamento del rito.
8. L'opposizione di va rigettata. Parte_1
Relativamente alle censure sub 2.a) e 2.b), presentava Parte_1 istanza di liquidazione “anticipata” del compenso quale custode, rappresentando che la custodia della Astra targa BY091GF Parte_2 era ancora in atto dal 21/7/2005.
Così formulata, la richiesta era del tutto legittima, trattandosi di richiesta di acconto. Sul punto, l'art. 72 TUSG prevede che “1.
L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute”. Al contempo, detta istanza andava presentata (come avvenuto) alla
Corte di Appello, autorità giudiziaria che si era pronunciata sul procedimento penale in ordine al quale aveva assunto la Parte_1 veste di ausiliario custodendo l'autocarro/betoniera. In ordine alla doglianza sub 3.c), va ribadito il termine di prescrizione decennale per la richiesta di rimborso secondo orientamento ormai consolidato della Cassazione, in assenza di norma derogatoria all'art. 2946 c.c. (cfr. sentenza n. 21119/2004, che privilegia la tutela dell'interesse pubblico al recupero delle spese anticipate per la custodia dei beni sequestrati, assicurando un periodo adeguato affinché l'Amministrazione possa esercitare il proprio diritto al rimborso). Al contempo, nessuna efficacia interruttiva della prescrizione può attribuirsi alla richiesta di liquidazione prodotta dall'opponente. Il documento depositato da presenta il solo timbro “Corte di Parte_1
Appello di Roma, Sezione Penale Ordinaria, pervenuto il 12 nov. 2012” senza riportare la sottoscrizione del cancelliere;
difatti, non risulta acquisito al fascicolo processuale del sequestro
6 dell'autocarro/betoniera. Pertanto, è inidoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
Tutte le pretese di relative al periodo 21/7/2005 e il Parte_1
22/9/2012 (momento quest'ultimo nel quale era depositata la richiesta di liquidazione dell'acconto), quindi, ivi comprese quelle relative al trasporto iniziale, non sono accoglibili, perché il diritto del custode al relativo compenso si è prescritto. Peraltro, non avrebbe Parte_1 adeguatamente comprovato, con la documentazione depositata, di aver effettivamente sostenuto le spese per portare l'autocarro presso il proprio deposito.
Sulle modalità di calcolo della liquidazione, la Corte ha provveduto correttamente (fatta salva la fondatezza dei rilievi dell'Avvocatura dello Stato, come di seguito esposto), dovendo ribadirsi che, diversamente da quanto affermato in ricorso, la Corte di Appello penale sezione I già applicava le tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio;
il richiamo di all'applicabilità delle tariffe prefettizie risulta del tutto privo Parte_1 di riscontro circa la natura di usi locali delle invocate tabelle/tariffe della , dovendosi confermare l'applicabilità delle (sole) tariffe CP_4 dell'Agenzia del Demanio. In ordine al peso del bene sequestrato, va chiarito che l'art. 4 tabella B delle tariffe dell'Agenzia del Demanio prevede “Ai fini dell'applicazione delle tariffe di recupero, per massa si intende la massa complessiva a pieno carico mentre per le tariffe relative alla custodia, per massa si intende la massa a vuoto”. Posto che nel caso di specie si tratta della sola tariffa per la custodia, la richiesta di Pt_1 non può essere accolta perché il bene sequestrato era a pieno carico
[...]
(“Si rammenta, infatti, che il bene veniva posto sotto sequestro a pieno carico” cfr. opposizione pag. 10). In ogni caso, detta richiesta di andrebbe respinta per difetto di supporto probatorio;
per Parte_1 comprovare il peso indicato nell'opposizione (38 tonnellate) l'opponente si limita a produrre un'immagine dell'azienda produttrice della betoniera con riportate le caratteristiche di vari modelli di autocarro, in modo del tutto generico.
Va confermato, quindi, il decreto opposto laddove applica la tariffa giornaliera di euro 6,73 per l'autocarro/betoniera in sequestro.
9. Le domande riconvenzionale degli opposti e Procura, CP_1 invece, sono fondate. In primo luogo, esse risultano ritualmente sollevate a norma dell'art. 281 undecies c.p.c. (Costituzione del convenuto), disposizione che prevede (come già era previsto nel rito sommario) la prima barriera preclusiva a carico del convenuto dieci giorni prima dell'udienza,
7 avendo proposto il e la entro detto termine, le due CP_1 CP_6 domande riconvenzionali.
Nel merito, la censura sub 4.c) riguarda un mero errore materiale, avendo la Corte di Appello penale evocato il principio della prescrizione decennale, qui condiviso, applicandolo, però, in modo non conforme alle evidenze processuali. Nel dettaglio, la richiesta di Pt_1 era depositata il 22/9/2022, quindi, possono esserle liquidati
[...] compensi non dal 31/8/2012, bensì dal 22/9/2012 e fino al 31/8/2022
(dies ad quem indicato espressamente nella istanza di Parte_1 depositata il 22/9/2022). In sostanza, dalla liquidazione effettuata dalla
Corte di appello penale devono essere detratti n. 22 giorni in quanto il periodo dal 31/08.2012 al 21/09/2012 risulta coperto da prescrizione. Il decreto impugnato va riformato, pertanto, dovendosi individuare come periodo per il quale possono essere liquidati i compensi in acconto quello che va dal 22/9/2012 al 31/8/2022 (data quest'ultima indicata nella richiesta di liquidazione), per un totale di 3.628 giorni, che moltiplicato per € 6,73, porta all'importo finale di € 24.416,44 oltre Iva e accessori se dovuti, a titolo di acconto.
Anche la seconda doglianza sub 4.d) formulata dalle opponenti è meritevole di accoglimento, alla luce della giurisprudenza (anche di questa Corte territoriale) in materia. Sulle modalità di calcolo dell'indennità de qua, difatti, l'art. 58 comma 2 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recita: “L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.”. Ai sensi del successivo art. 59 d.P.R. cit. le tabelle sono approvate con decreto del Ministro della giustizia e sono redatte “con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblica dell'incarico” e “prevedono, altresì le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”. In attuazione della disciplina di rango primario, è stato adottato il regolamento di cui al D.M. Giustizia n. 265/2006 il quale, sull'espresso presupposto che “il rilievo statistico dei sequestri concerne essenzialmente i veicoli a motore ed i natanti”, individua la determinazione dell'indennità di custodia (agli artt. 1-4) per tali beni. Per quel che qui rileva, l'art. 3 D.M n. 265/2006 prevede che “
1. Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonchè all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera
b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate: a) per il secondo anno o
8 frazione di esso, l'importo dell'indennità' giornaliera è' ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a) è' ulteriormente ridotto nella misura del 30%;c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b), è' ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c), è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
2. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità' giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1 è ulteriormente ridotto nella misura del 50%.
3. L'importo dell'indennità' giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto.”). Pur non venendo in rilievo, nel caso di specie, le citate categorie di cui al D.M. Giustizia n. 265/2006 “veicoli a motore ed i natanti”, in virtù della ratio sottesa all'art. 59 T.U 115/2002 e alle norme attuative di cui al D.M 265/2006, che è quella di contenere la spesa pubblica (avendo riguardo non solo alla lunga durata dei procedimenti penali, ma anche alla minore onerosità di custodie ed all'inevitabile deterioramento delle merci nel lungo periodo ), vanno applicate, anche per il bene in sequestro, le percentuali di riduzione dell'indennità di custodia “in relazione allo stato di conservazione del bene”. Questa Corte di Appello di recente (sentenza n. 364/2024), in un caso analogo, ha affermato che “- le riduzioni percentuali di tale indennità sono state condivisibilmente applicate anche a beni come quelli in oggetto, diversi dai veicoli a motore e natanti, poiché le stesse non costituiscono norma eccezionale ,ma sono espressione del principio generale secondo cui l'indennità di custodia va adeguata allo stato di conservazione dei bene, ricavabile dall'art. 59 T.U 115/2002 e dal D.M 265/2006, sia in considerazione della minore onerosità della custodia nel lungo periodo, sia in considerazione del deterioramento e normale obsolescenza dei beni nel lungo periodo (…); -diversamente opinando si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra le custodie di veicoli a motore ed i natanti e quelle di altre categorie di beni parimenti soggetti ad obsolescenza”.
Inoltre, in ordine a tali riduzioni è da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, dette percentuali di riduzione si applicano a prescindere da un accertamento effettivo “dello stato di conservazione della merce in custodia, avendo il citato art. 3 presunto, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", un'incidenza negativa del tempo sullo stato di conservazione dei beni oggetto di custodia, che impone di
9 adeguare l'indennità alla perdita del valore dei beni stessi” (Cass. n. 22966/2011).
Quindi, il compenso giornaliero va così ricalcolato: per il primo anno euro 6,73 (come già ritenuto dalla Corte penale secondo valutazione già ritenuta esente dai vizi censurati); per il secondo anno euro 5,39 (ovvero euro 6,73- 1,34); per il terzo anno euro 4,72 (ovvero 6,73-2,01); per il quarto anno euro 4,04 (ovvero euro 6,73- 2,69); per il quinto anno e per quelli successivi euro 3,36 (ovvero euro 6,73-2,69). Pertanto, la somma complessivamente dovuta è di euro 14.890,34 (tenuto conto, come già detto, del periodo complessivo di 3628 giorni) oltre IVA e interessi se dovuti.
10. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'opponente in virtù della sua soccombenza e liquidate in dispositivo secondo i valori minimi (per la bassa complessità del contenzioso svoltosi con il rito semplificato) delle cause rientranti nella fascia di valore superiore a euro 52.000,00 e inferiore a euro 260.000,00, senza calcolare la fase istruttoria.
PQM.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'opposizione proposta da avverso Parte_1 il decreto della Corte d'Appello di Roma I sezione penale n. 6308/2011, nei confronti del Ministero della Giustizia, della Procura Generale della
Repubblica presso la Corte di Appello di Roma e di : Controparte_2
1) rigetta l'opposizione;
2) accoglie le domande riconvenzionali di Controparte_1
e presso la Corte di
[...] Controparte_7
Appello di Roma e, per l'effetto, ridetermina il periodo complessivo per il quale va corrisposto anticipatamente il compenso in giorni 3.628 ( 22/9/2012 -30/8/2022) e applica all'importo per l'attività di custodia le riduzioni in percentuale di cui all'art. 3 del D.M n. 265/2006, liquidando la somma di euro 14.890,34, oltre IVA e accessori ove dovuti, quale acconto dell'indennità di custodia da corrispondere ad Parte_1
3) conferma nel resto il decreto opposto;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore del
[...]
e della presso Controparte_1 Controparte_7 la Corte di Appello di Roma in € 1950,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28/3/2025
Il Giudice
Caterina Garufi
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