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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9263/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Giuliani ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: accertamento omesso versamento ritenute previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, ha esposto di aver ricevuto, in data Parte_1
18.10.2022, l'avviso prot. INPS3100.05/10/2022.0360702. Ritenendo di non essere, in quanto mero institore della società legittimo destinatario dell'atto, ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Foggia, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 3100.05/10/2022, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e CP_1
conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso”. Vinte le spese, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2203 c.c., “è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale”. A differenza di quanto accade con riferimento ad altri istituti pur, per altri aspetti,
pagina 1 di 2 analoghi a quello che ci occupa (ad esempio la procura), il potere dell'institore di esercitare l'impresa commerciale deriva direttamente dalla legge che gli attribuisce, al successivo art. 2204, il potere di compiere “tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa”. Contrariamente ad altre ipotesi, quindi, all'institore sono attribuiti tutti i poteri connessi alla gestione e la procura institoria non ha la finalità di attribuirglieli specificamente, proprio perché rinvenienti dalla legge, ma di limitarli eventualmente, con onere, ex art. 2206 c.c., di richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese della procura institoria ai fini della opponibilità a terzi di dette limitazioni.
Da questo excursus emerge come l'institore sia tenuto a svolgere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salve eventuali limitazioni come risultanti dalla procura institoria. Tra gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, non possono che annoverarsi tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei dipendenti, ivi compreso il versamento dei contributi e delle ritenute previdenziali come per legge.
Nel caso di specie, né dalla procura notarile né dalle visure camerali, tutte versate in atti dal ricorrente, risultano limitazioni ai poteri che ex lege conseguono alla costituzione di un institore.
Può, dunque, concludersi che il ricorrente, nella qualità di institore, altro non fosse che un rappresentante legale dell'impresa e che, pertanto, fosse tenuto all'adempimento oggetto di causa oltre ad essere legittimo destinatario della pretesa dell' , dal momento che è insita al rilascio della CP_1
procura institoria - ancora una volta, salva diversa previsione della procura notarile - un'ampia rappresentanza sostanziale e processuale dell'impresa (così Cass. n. 2020/1993: “La preposizione institoria, essendo caratterizzata dall'ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell'institore lo alter ego dell'imprenditore, postula la volontà di quest'ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti ai propri”).
Da ultimo, non incide sulla ricostruzione in diritto sin qui operata la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ricoperta dall'institore, ben potendo l'institore medesimo essere un dipendente oppure un lavoratore autonomo.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €.1.312,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 19.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9263/2022 R.G.L.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Giuliani ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Sedda resistente oggetto: accertamento omesso versamento ritenute previdenziali
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, ha esposto di aver ricevuto, in data Parte_1
18.10.2022, l'avviso prot. INPS3100.05/10/2022.0360702. Ritenendo di non essere, in quanto mero institore della società legittimo destinatario dell'atto, ha adito l'intestato Parte_2
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Foggia, Giudice Unico del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previo accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata, Dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto Annullare, in tutto o in parte, l'avviso di addebito n. 3100.05/10/2022, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e CP_1
conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso”. Vinte le spese, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 2203 c.c., “è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale”. A differenza di quanto accade con riferimento ad altri istituti pur, per altri aspetti,
pagina 1 di 2 analoghi a quello che ci occupa (ad esempio la procura), il potere dell'institore di esercitare l'impresa commerciale deriva direttamente dalla legge che gli attribuisce, al successivo art. 2204, il potere di compiere “tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa”. Contrariamente ad altre ipotesi, quindi, all'institore sono attribuiti tutti i poteri connessi alla gestione e la procura institoria non ha la finalità di attribuirglieli specificamente, proprio perché rinvenienti dalla legge, ma di limitarli eventualmente, con onere, ex art. 2206 c.c., di richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese della procura institoria ai fini della opponibilità a terzi di dette limitazioni.
Da questo excursus emerge come l'institore sia tenuto a svolgere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salve eventuali limitazioni come risultanti dalla procura institoria. Tra gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, non possono che annoverarsi tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei dipendenti, ivi compreso il versamento dei contributi e delle ritenute previdenziali come per legge.
Nel caso di specie, né dalla procura notarile né dalle visure camerali, tutte versate in atti dal ricorrente, risultano limitazioni ai poteri che ex lege conseguono alla costituzione di un institore.
Può, dunque, concludersi che il ricorrente, nella qualità di institore, altro non fosse che un rappresentante legale dell'impresa e che, pertanto, fosse tenuto all'adempimento oggetto di causa oltre ad essere legittimo destinatario della pretesa dell' , dal momento che è insita al rilascio della CP_1
procura institoria - ancora una volta, salva diversa previsione della procura notarile - un'ampia rappresentanza sostanziale e processuale dell'impresa (così Cass. n. 2020/1993: “La preposizione institoria, essendo caratterizzata dall'ampiezza dei poteri rappresentativi che fanno dell'institore lo alter ego dell'imprenditore, postula la volontà di quest'ultimo di delegare al preposto poteri di gestione del tutto coincidenti ai propri”).
Da ultimo, non incide sulla ricostruzione in diritto sin qui operata la qualità di lavoratore subordinato o autonomo ricoperta dall'institore, ben potendo l'institore medesimo essere un dipendente oppure un lavoratore autonomo.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in €.1.312,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025 LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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