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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2296/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BIANCHINI SABRINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, Piazzale Cremona, n. 5
e
(c.f. ), con l'avv. BIANCHINI SABRINA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, Piazzale Cremona, n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 23.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. Come indicato nelle premesse, la sig.ra si è già allontanata dalla casa familiare ed ha Parte_1 trovato alloggio presso altra abitazione sita in Mazzano (BS) Via Benedetto Croce n. 9ove ha già fissato la propria residenza.
3. Le figlie e , minorenni non autosufficienti, sono congiuntamente affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La stessa ha già provveduto a spostare la pagina 1 di 6 residenza delle medesime presso l'abitazione in cui la stessa ora vive, sita in Mazzano (BS) Via Benedetto
Croce n. 9.
4. Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente l'affido condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla vita delle proprie figlie.
5. Entrambi i genitori si occuperanno, autonomamente, dell'ordinaria amministrazione delle figlie per il tempo in cui le medesime saranno collocate presso di loro.
6. Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
• Weekend alternati così strutturati: e staranno con il padre il venerdì, dalle ore 18.00 Per_1 Per_2 comunque da un orario compatibile con le rispettive esigenze personali e lavorative, con pernotto presso l'abitazione del medesimo. Il sabato, da dopo colazione o dal termine dell'orario scolastico se vi fosse scuola, e la domenica staranno invece con la madre. La settimana successiva trascorreranno il venerdì con la madre dal termine dell'orario scolastico, o da un orario comunque confacente con le rispettive esigenze personali e lavorative, con pernotto presso la medesima, mentre il sabato, da dopo colazione o dal termine dell'orario scolastico se vi fosse scuola, e la domenica staranno presso il padre;
• Il martedì e il giovedì di ogni settimana si recheranno dal padre, dalle ore 18.00, o comunque da un orario compatibile con le rispettive esigenze personali e lavorative, con pernottamento presso l'abitazione del medesimo;
• Entrambi i genitori avranno diritto a tenere con sé le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da stabilirsi concordemente entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diverso accordo. Il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, e staranno con ciascun genitore ad anni alterni. Il Per_1 Per_2 genitore che non avrà avuto con sé le figlie durante tali giorni di festività le terrà presso di sé nei giorni di S. Stefano e Pasquetta. La notte del 31 dicembre le figlie staranno con i propri genitori in maniera alternata di anno in anno. Durante le vacanze natalizie e più in generale in relazione ad ogni altra festività la turnazione delle figlie rimarrà la medesima;
• ad ogni modo, fermo quanto sopra, i sig.ri e si danno reciproco assenso affinchè gli stessi Pt_1 Pt_2 possano frequentare le figlie anche in altri giorni non prefissati, previo accordo tra i medesimi e tenuto pagina 2 di 6 conto delle rispettive esigenze ed impegni, comunicando le rispettive intenzioni almeno due giorni prima all'altro genitore o comunque con sufficiente preavviso.
7.Considerando le risorse economiche di entrambi i genitori e le esigenze delle figlie, il sig. si Pt_2 impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse, l'importo complessivo di euro
600,00 (euro 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra Qualora il pagamento del contributo venisse effettuato con versamento in contanti da parte Pt_1 del sig. la sig.ra si impegna a rilasciare ampia quietanza di pagamento in favore del Pt_2 Pt_1 medesimo. Il Sig. si impegna, altresì, a versare il predetto contributo al mantenimento ordinario Pt_2 per le figlie alla madre finché le stesse non diverranno maggiorenni. Qualora al raggiungimento della maggiore età, le figlie e non dovessero essere economicamente indipendenti, il contributo Per_1 Per_2 al mantenimento alle stesse spettanti sarà versato dal sig. direttamente alle medesime. Pt_2
8.Le spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Nel caso in cui il genitore richiesto non vi provveda nei termini sopraddetti, l'altro genitore potrà agire in giudizio per ottenerne il rimborso con la semplice esibizione di idonea documentazione fiscale e sarà autorizzato a richiedere la modifica delle presenti condizioni. L'inadempimento da parte di un genitore dei propri doveri, anche assunti con le presenti condizioni, in nessun caso potrà consentire all'altro di astenersi dal comportamento dovuto nei confronti della figlia, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere la modifica delle presenti condizioni.
A tal proposito sono da intendersi spese straordinarie necessarie:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo inerenti ad esempio, visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo quali quelle inerenti ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
pagina 3 di 6 Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle relative al pagamento di tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle inerenti tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali quelle relative al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo inerenti ad esempio le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle inerenti le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
9.Quanto all'assegno unico universale, sarà percepito interamente dalla sig.ra dichiarando a tal Pt_1 proposito il sig. di rinunciare alla quota di sua spettanza. Quanto, più in generale, alle eventuali Pt_2 ulteriori detrazioni fiscali e/o contributi potenzialmente fruibili, le parti, qualora possano effettivamente usufruirne, lo faranno nella misura del 50% ciascuna, dandosene reciproco avviso.
10.Si dà atto poi che la figlia minore è titolare del libretto di risparmio n. 0062075 aperto presso Per_1
l'Istituto di Credito BCC del Garda –filiale di Molinetto che presenta un saldo di euro 465,00 al
13/01/2025 (doc_5). Al contempo la figlia minore è titolare del libretto di risparmio n. 0062074 Per_2 aperto presso l'Istituto di Credito BCC del Garda –filiale di Molinetto con un saldo pari ad euro 615,00 al 13/01/2025 (doc_6). Entrambi i genitori sono delegati ad operare su detti conti.
11.La figlia minore è altresì titolare del conto corrente bancario n. 210616 acceso presso Per_2
l'Istituto BCC del Garda –filiale di Molinetto, che attualmente presenta un saldo pari ad euro 42.850,00.
Tali somme sono soggette a vincolo pupillare in quanto percepite a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni dalla stessa riportate a seguito dell'incidente occorso in data 27/06/2021 in Mazzano (BS) nel quale è rimasta coinvolta (doc_7e doc_8).
pagina 4 di 6 12. Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, nonché con le relative famiglie di origine, impegnandosi puntualmente a rispettare le condizioni sopra concordate. Le parti si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza dei figli.
13.Coscienti della propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità della prole con cautela e gradualità, previo accordo, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere figli.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 4.2.2025, , premesso di avere Parte_3 contratto matrimonio concordatario a Mazzano (BS) in data 4.10.2008, dalla cui unione era nate le figlie il 13.7.2009 e il 2.4.2012, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Per_1 Per_2 intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione delle figlie minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazzano (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2008, parte II^, serie A,
n.19;
3) Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2296/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BIANCHINI SABRINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, Piazzale Cremona, n. 5
e
(c.f. ), con l'avv. BIANCHINI SABRINA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Brescia, Piazzale Cremona, n. 5
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 23.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2. Come indicato nelle premesse, la sig.ra si è già allontanata dalla casa familiare ed ha Parte_1 trovato alloggio presso altra abitazione sita in Mazzano (BS) Via Benedetto Croce n. 9ove ha già fissato la propria residenza.
3. Le figlie e , minorenni non autosufficienti, sono congiuntamente affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La stessa ha già provveduto a spostare la pagina 1 di 6 residenza delle medesime presso l'abitazione in cui la stessa ora vive, sita in Mazzano (BS) Via Benedetto
Croce n. 9.
4. Nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, in ossequio alla normativa afferente l'affido condiviso, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In ragione di ciò, sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla vita delle proprie figlie.
5. Entrambi i genitori si occuperanno, autonomamente, dell'ordinaria amministrazione delle figlie per il tempo in cui le medesime saranno collocate presso di loro.
6. Quanto ai diritti di visita, le parti concordemente stabiliscono quanto segue:
• Weekend alternati così strutturati: e staranno con il padre il venerdì, dalle ore 18.00 Per_1 Per_2 comunque da un orario compatibile con le rispettive esigenze personali e lavorative, con pernotto presso l'abitazione del medesimo. Il sabato, da dopo colazione o dal termine dell'orario scolastico se vi fosse scuola, e la domenica staranno invece con la madre. La settimana successiva trascorreranno il venerdì con la madre dal termine dell'orario scolastico, o da un orario comunque confacente con le rispettive esigenze personali e lavorative, con pernotto presso la medesima, mentre il sabato, da dopo colazione o dal termine dell'orario scolastico se vi fosse scuola, e la domenica staranno presso il padre;
• Il martedì e il giovedì di ogni settimana si recheranno dal padre, dalle ore 18.00, o comunque da un orario compatibile con le rispettive esigenze personali e lavorative, con pernottamento presso l'abitazione del medesimo;
• Entrambi i genitori avranno diritto a tenere con sé le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive da stabilirsi concordemente entro il 31 marzo di ogni anno, salvo diverso accordo. Il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, e staranno con ciascun genitore ad anni alterni. Il Per_1 Per_2 genitore che non avrà avuto con sé le figlie durante tali giorni di festività le terrà presso di sé nei giorni di S. Stefano e Pasquetta. La notte del 31 dicembre le figlie staranno con i propri genitori in maniera alternata di anno in anno. Durante le vacanze natalizie e più in generale in relazione ad ogni altra festività la turnazione delle figlie rimarrà la medesima;
• ad ogni modo, fermo quanto sopra, i sig.ri e si danno reciproco assenso affinchè gli stessi Pt_1 Pt_2 possano frequentare le figlie anche in altri giorni non prefissati, previo accordo tra i medesimi e tenuto pagina 2 di 6 conto delle rispettive esigenze ed impegni, comunicando le rispettive intenzioni almeno due giorni prima all'altro genitore o comunque con sufficiente preavviso.
7.Considerando le risorse economiche di entrambi i genitori e le esigenze delle figlie, il sig. si Pt_2 impegna a versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse, l'importo complessivo di euro
600,00 (euro 300,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra Qualora il pagamento del contributo venisse effettuato con versamento in contanti da parte Pt_1 del sig. la sig.ra si impegna a rilasciare ampia quietanza di pagamento in favore del Pt_2 Pt_1 medesimo. Il Sig. si impegna, altresì, a versare il predetto contributo al mantenimento ordinario Pt_2 per le figlie alla madre finché le stesse non diverranno maggiorenni. Qualora al raggiungimento della maggiore età, le figlie e non dovessero essere economicamente indipendenti, il contributo Per_1 Per_2 al mantenimento alle stesse spettanti sarà versato dal sig. direttamente alle medesime. Pt_2
8.Le spese straordinarie, per la cui individuazione e modalità di rimborso le parti rinviano per relationem al Protocollo di Intesa del 14.07.16 sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli, stipulato fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno.
Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario. Nel caso in cui il genitore richiesto non vi provveda nei termini sopraddetti, l'altro genitore potrà agire in giudizio per ottenerne il rimborso con la semplice esibizione di idonea documentazione fiscale e sarà autorizzato a richiedere la modifica delle presenti condizioni. L'inadempimento da parte di un genitore dei propri doveri, anche assunti con le presenti condizioni, in nessun caso potrà consentire all'altro di astenersi dal comportamento dovuto nei confronti della figlia, salva ed impregiudicata la facoltà di richiedere la modifica delle presenti condizioni.
A tal proposito sono da intendersi spese straordinarie necessarie:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo inerenti ad esempio, visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo quali quelle inerenti ad esempio cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
pagina 3 di 6 Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle relative al pagamento di tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle inerenti tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo quali quelle relative al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne
Spese che non richiedono il preventivo accordo inerenti ad esempio le spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo quali ad esempio quelle inerenti le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
9.Quanto all'assegno unico universale, sarà percepito interamente dalla sig.ra dichiarando a tal Pt_1 proposito il sig. di rinunciare alla quota di sua spettanza. Quanto, più in generale, alle eventuali Pt_2 ulteriori detrazioni fiscali e/o contributi potenzialmente fruibili, le parti, qualora possano effettivamente usufruirne, lo faranno nella misura del 50% ciascuna, dandosene reciproco avviso.
10.Si dà atto poi che la figlia minore è titolare del libretto di risparmio n. 0062075 aperto presso Per_1
l'Istituto di Credito BCC del Garda –filiale di Molinetto che presenta un saldo di euro 465,00 al
13/01/2025 (doc_5). Al contempo la figlia minore è titolare del libretto di risparmio n. 0062074 Per_2 aperto presso l'Istituto di Credito BCC del Garda –filiale di Molinetto con un saldo pari ad euro 615,00 al 13/01/2025 (doc_6). Entrambi i genitori sono delegati ad operare su detti conti.
11.La figlia minore è altresì titolare del conto corrente bancario n. 210616 acceso presso Per_2
l'Istituto BCC del Garda –filiale di Molinetto, che attualmente presenta un saldo pari ad euro 42.850,00.
Tali somme sono soggette a vincolo pupillare in quanto percepite a titolo di risarcimento dei danni per le lesioni dalla stessa riportate a seguito dell'incidente occorso in data 27/06/2021 in Mazzano (BS) nel quale è rimasta coinvolta (doc_7e doc_8).
pagina 4 di 6 12. Le parti, in quanto genitori, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, nonché con le relative famiglie di origine, impegnandosi puntualmente a rispettare le condizioni sopra concordate. Le parti si impegnano, altresì, a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza dei figli.
13.Coscienti della propria responsabilità genitoriale, le parti si impegnano a presentare e ad inserire eventuali nuovi compagni nella quotidianità della prole con cautela e gradualità, previo accordo, con il riguardo e la premura necessari al fine di tutelare la serenità, l'equilibrio ed il benessere figli.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 4.2.2025, , premesso di avere Parte_3 contratto matrimonio concordatario a Mazzano (BS) in data 4.10.2008, dalla cui unione era nate le figlie il 13.7.2009 e il 2.4.2012, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta Per_1 Per_2 intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione delle figlie minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazzano (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2008, parte II^, serie A,
n.19;
3) Spese di lite compensate.
pagina 5 di 6 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 9.9.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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