Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 28214/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 01.12.2022 e promossa con atto di citazione notificato in data 21.11.2022 da
partita IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Maddaloni (CE) alla via Cornato n. 34, elettivamente domiciliata in Maddaloni (CE) alla via Cornato n. 34, presso lo studio degli Avv.ti Sergio e
Alessandro Saltalamacchia, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del direttore generale, ing. , elettivamente domiciliata in via Comunale CP_2 CP_1 del Principe n. 13/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero Mesco in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 14005/2022 in materia CP_1 di credito per interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002
Conclusioni per l'opponente: … si riportano all'atto di appello, ai documenti prodotti, ai precedenti verbali ed insistono per l'accoglimento del gravame proposto.
Conclusioni per l'opposta: … rigettare l'appello principale e condannare parte appellante al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10935/2018
(notificato in data 12.02.2019), con cui il giudice di pace di Napoli ha ingiunto all
[...] Con
(di seguito di pagare, in favore della Controparte_1 Parte_1
(di seguito, per comodità, , € 1.515,76, “oltre interessi legali come richiesti”, a
[...] Parte_1 titolo di interessi al tasso ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, prodotti a seguito del tardivo pagamento di una serie di fatture, relative agli anni 2017 e 2018, concernenti il corrispettivo di
1
Con sentenza n. 14055/2022, pubblicata in data 20.04.2022 e non notificata, il giudice di Con pace di ha accolto l'opposizione proposta dall e ha revocato il decreto ingiuntivo, CP_1 compensando le spese di lite. In particolare, il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di “legittimazione attiva”, sostenendo che la cessione del credito in forza della quale la aveva agito in giudizio, quale cessionaria della non si era Parte_1 Controparte_4 perfezionata in mancanza di un'espressa accettazione della debitrice ceduta, che era necessaria in base a quanto disposto dall'art. 117, comma 4 bis, del d.l. n. 34 del 19/05/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17/07/2020.
Avverso la suddetta sentenza, la ha proposto appello, evidenziando che: - l'art. Parte_1
117, comma 4 bis, del d.l. n. 34 del 2020 non era applicabile alla cessione intercorsa con la in quanto il contratto era stato stipulato in data 17.03.2017 ossia in Controparte_4 epoca precedente alla sua entrata in vigore;
- anche il riferimento agli artt. 69 e 70 del regio Con decreto 19/11/1923 n. 2440, operato dall nel giudizio di primo grado, non era condivisibile, atteso che le suddette norme erano applicabili “esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione” e soltanto quando i contratti erano ancora in corso di esecuzione;
- inoltre, gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923 e l'art. 9 della legge n. 2248 del 1965, allegato E, non erano applicabili alle aziende sanitarie locali, trattandosi di Con norme relative alle amministrazioni statali;
- l aveva accettato la cessione con lettere raccomandate del 10.04.2017 (prot. n. 0027656/17), del 06.10.2017 (prot. n. 0065154/17) e dell'11.09.2017 (prot. n. 0059536/17), depositate nel fascicolo di primo grado e aveva canalizzato tutti i pagamenti dei crediti ceduti sul conto corrente bancario intestato alla cessionaria. Una volta esposte le censure alla sentenza di I grado, l'appellante ha riproposto le sue argomentazioni giuridiche in ordine all'esistenza dei presupposti per l'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 ai rapporti aventi ad oggetto le forniture di protesi eseguite ai sensi del decreto ministeriale n. 332 del 1999 e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. In via principale, riconoscere il diritto della alla Parte_1 corresponsione degli interessi moratori ex. art. 5 del D.Lgs. 231/2002 e condannare l
[...]
al pagamento in favore della soc. delle somme a Controparte_5 Parte_1 tale titolo, almeno fino alla data del pagamento ricevuto della sorta capitale, nonché al pagamento delle spese competenze ed accessori liquidate nella fase monitoria, con attribuzione al procuratore antistatario stante l'infondatezza dell'opposizione proposta per i motivi esposti in premessa;
2. In ogni caso, Condannare l , in persona del Controparte_5 legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito acconti sull'onorario”. Con
L si è costituita, ribadendo che la cessione non si era perfezionata in assenza di una sua accettazione espressa, respingendo la tesi secondo cui ai crediti ceduti era applicabile il d.lgs.
n. 231 del 2002 e concludendo per il rigetto dell'appello.
2 La causa è stata assegnata in decisione in data 12.12.2024 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. Il motivo di appello con cui si censura la decisione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto non perfezionata la cessione è fondato;
tuttavia ciò non conduce all'accoglimento dell'appello, perché come si dirà in seguito, al rapporto oggetto di causa non è applicabile il d.lgs. n. 231 del 2002.
Quanto al perfezionamento della cessione, va evidenziato che il contratto intercorso tra la e la stipulato in data 17.03.2017, aveva ad oggetto non solo le Parte_1 Controparte_4 fatture emesse in data 28.02.2017, ma anche i crediti futuri che sarebbero sorti nei confronti dell (vedi doc. 1 fascicolo cartaceo fase monitoria). Poiché il Controparte_1 ricorso monitorio riguarda fatture risalenti agli anni 2017 – 2018, la cessione si è perfezionata in epoca precedente alla entrata in vigore del comma 4 bis dell'art. 117, del d.l. n. 34 del 2020
(comma introdotto dalla legge di conversione), sicché la norma su cui il giudice di pace ha fondato la sua decisione non è applicabile al rapporto oggetto di causa, con conseguente Con irrilevanza dell'accettazione dell ai fini del perfezionamento della fattispecie traslativa del credito. Con A quanto precede va aggiunto che le norme invocate dall per sostenere la necessità dell'accettazione del debitore ceduto ai fini dell'efficacia della cessione, ossia gli artt. 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 18/11/1923, si applicano soltanto nei confronti delle amministrazioni statali e sono insuscettibili di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni (cfr. Cass. n. 22315 del 15/10/2020; in senso conforme, Cass. n. 32788 del 13/12/2019, Cass. n. 30658 del 21/12/2017, relativa ad un caso in cui debitore ceduto era una , Cass. n. 18339 del 27/08/2014, Controparte_1 relativa ad un caso in cui debitore ceduto era una ). Controparte_1
Quanto all'art. 9 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, esso disciplina la cessione dei crediti relativi a contratti ancora in corso (cfr. Cass. n. 33344 del 21/12/2018), mentre nel caso in esame i crediti si riferiscono a forniture istantanee, che, come si vedrà a breve, non sono eseguite nell'ambito di un contratto.
Ancora, non si applica l'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, perché la presente fattispecie risulta compiutamente regolata dal decreto ministeriale n. 332 del 1999 e le forniture non sono state eseguite nell'ambito di un contratto stipulato ai sensi del predetto corpus normativo. Con Infine, non può non essere sottolineato come le difese dell si scontrino con la pacifica circostanza secondo cui le fatture sono state pagate alla cessionaria. Con Non sono invece presenti in atti le raccomandate con cui l avrebbe accettato espressamente la cessione (non vi è traccia di tali documenti nei due fascicoli della Parte_1 relativi al I grado del giudizio, prodotti anche in formato cartaceo).
§ 3. Come in precedenza accennato, gli interessi ex d.lgs. 231 del 2002 non possono essere
3 riconosciuti rispetto alla fattispecie oggetto di causa, per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
Il Tribunale non dubita circa l'astratta possibilità di applicare il d.lgs. n. 231/2002 alle pubbliche amministrazioni, che erogano prestazioni sanitarie, e, segnatamente, alle Aziende sanitarie locali. Ciò è reso palese: - dall'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002, ove le transazioni commerciali sono definite come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; - dall'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 231/2002, che per individuare le pubbliche amministrazioni richiama l'elenco di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, comprensivo di enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico;
- dall'art. 4, comma
5, del d.lgs. n. 231/2002, che contempla espressamente “gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
Tuttavia, per l'applicazione della disciplina in esame è necessario che la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio, sia stata eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale” ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive, che, nel caso in cui uno dei due contraenti sia una P.A., deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità (cfr., ex multis, Cass., sez. I, 27/02/2023, n.5865). Ebbene, come si vedrà a breve, nel caso di specie manca il detto presupposto oggettivo di applicazione del d.lgs. n. 231 del 2002.
Ancora, il Tribunale ritiene che l'applicabilità della normativa speciale in esame non sia esclusa dal fatto che tra la P.A. e l'imprenditore esista un rapporto di natura concessoria, purché alla concessione di pubblico servizio acceda un contratto scritto disciplinante l'attività che il privato svolgerà in forza della concessione e i corrispettivi a lui spettanti. Ciò è quanto si verifica, ad esempio, nei rapporti tra le aziende sanitarie locali e le strutture private accreditate, laddove la concessione di pubblico servizio, costituita dall'accreditamento, sia accompagnata dall'accordo contrattuale previsto dal d.lgs. n. 502 del 30/12/1992, artt. 8 bis e
8 quinquies. Nell'ambito di tali rapporti, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il d.lgs.
n. 231 del 2002 nei casi in cui tra le parti sia intercorso un accordo di diritto privato, stipulato dopo l'8 agosto 2002, limite temporale di applicabilità previsto dall'art. 11 del d.lgs. in oggetto
(vedi sul punto Cass. n. 14349 del 14/07/2016, Cass. n. 20391 dell'11/10/2016, Cass. n.
17665 del 02/07/2019 e, da ultimo, Cass., sez. un., n. 35092 del 14/12/2023).
Tuttavia, diversamente da quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8 quater del d.lgs. n. 502 del 1992, il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi su misura (vedi elenco n. 1 allegato al d.m. n. 332 del 1999) non affonda necessariamente le sue radici in un contratto, trovando completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del
27.08.1999.
Il suddetto decreto, all'art. 4, rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica procedura amministrativa attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del
4 Servizio sanitario nazionale. La detta procedura è scandita dalle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del Servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico da parte dell'Asl competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle Con convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte dell Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo, che non può farsi rientrare nell'ambito Con delle forniture contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto Con utilizzo nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali l è tenuta a seguire le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, cosa che non avviene rispetto alla fattispecie in esame (vedi al riguardo l'art. 3 del d.m. n. 332 del 1999, che utilizza il termine contratto soltanto per i dispositivi protesici prodotti in serie, che, a differenza di quelli elencati nell'allegato n. 1, non richiedono l'intervento di un tecnico abilitato e devono essere acquistati tramite indizione di procedura pubblica di acquisto, cfr. art. 3, ultimo comma,
d.m. 332 del 1999).
Peraltro, l'inquadramento delle forniture di orto-protesi in termini di transazioni commerciali Con presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto dell in capo ai dirigenti medici che autorizzano, da un punto di vista tecnico, la fornitura, ma di tale Con potere non vi è prova, sia perché la rappresentanza legale dell spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992), sia perché l'appellante non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1 bis dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale.
D'altro canto, il d.m. n. 332 del 1999 recupera il momento contrattuale all'art. 9, ove prevede che “nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture”.
Nel presente giudizio, però, non vi è prova dell'avvenuta attuazione del suddetto articolo tramite stipula di apposita convenzione tra la regione Campania, le aziende sanitarie locali e i fornitori di protesi (nulla ha provato al riguardo parte appellante, né può essere presa in considerazione la documentazione tardivamente prodotta in allegato alla comparsa conclusionale in appello).
Inoltre, la non ha prodotto gli atti previsti dall'art. 4 del d.m. n. 332 del 1999, di Parte_1 tal ché, anche se si accedesse alla tesi secondo cui gli stessi costituiscono espressione di attività contrattuale, mancherebbe comunque la prova della stipula di un contratto scritto, con conseguente nullità del contratto stipulato in via di fatto, mediante lo scambio tra prestazione
5 e corrispettivo.
In conclusione, non essendovi prova di un valido contratto alla base delle forniture di protesi, il d.lgs. n. 231 del 2002 non risulta applicabile al caso in esame, così come statuito da altre pronunzie di merito in casi analoghi (vedi Tribunale di Napoli sentenze n. 5493 del
30/05/2019 e n. 182 dell'11/01/2021; Corte di Appello di Napoli, sentenze n. 4086/2018, n.
2332/2023 e n. 969/2025).
Non essendo dovuti interessi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 (unici interessi richiesti),
l'appello deve essere respinto, in quanto, stante l'infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, la decisione di I grado di accoglimento dell'opposizione è condivisibile sia pure sulla base delle diverse ragioni sino ad ora esposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Non vi può essere condanna al pagamento delle spese di lite di I grado in mancanza di appello incidentale relativo alla statuizione di compensazione delle suddette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. 14005/2022, proposto CP_1 dalla nei confronti dell;
Parte_1 Controparte_5
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite della controparte, liquidate in €
1.626,00 per compenso del difensore (di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 31.03.2025 Il Giudice
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