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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1128/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellante – Appellato incidentale
CONTRO
(c.f. ), e OP C.F._1 CP_2
, (c.f. ), nella qualità di legali rappresentanti
[...] C.F._2
della S.N.C. Antico Caffè Trieste di CH GI & C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Selio Sallemi e Maria Pia Nicosia;
Appellati – Appellanti incidentali
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 625/2022 del 9.6.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da CP_1 e nella qualità di legali rappresentanti della società
[...] NT
S.N.C. Antico Caffè Trieste di CH GI & C. avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2017, emesso dal medesimo ufficio nei confronti di E_
” su istanza dell' per il pagamento della somma di euro 7.608,45,
[...] CP_3
pretesa a titolo di contributi aziende con dipendenti per il periodo 6/1991-11/1992, sanzioni ex art. 116 L. n. 388/2000 e interessi.
Il Tribunale, rilevato che il decreto era stato reso nei confronti di
[...]
deceduto in data 8.1.1998, dichiarava inammissibile Parte_3
l'opposizione per insussistenza di legittimazione processuale in capo agli opponenti, giacché gli stessi agivano nella qualità di legali rappresentanti della S.n.c. Antico
Caffè Trieste di CH GI & C. e non in qualità di eredi di E_
; riteneva, tuttavia, il decreto opposto inesistente, sì da non potersene
[...]
dichiarare la definitiva esecutività, atteso che era stato emesso in danno di un soggetto non più in vita;
compensava le spese processuali, tenendo conto della peculiarità della controversia.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' , con atto depositato il CP_3
6.12.2022. Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale la S.n.c. Antico
Caffè Trieste di CH GI & C in persona dei legali rappresentanti e . OP NT
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di appello l' censura la sentenza nella parte in CP_3
cui, in violazione degli artt. 112, 115, 287 e 647 c.p.c., ha omesso di esaminare la richiesta di correzione di errore materiale commesso dal giudice che ha emesso l'ingiunzione e ha dichiarato l'inesistenza del decreto ingiuntivo e non – come avrebbe dovuto – la sua definitività. Rileva che l'ente, a fronte dei modelli DM10 rimasti insoluti aveva chiesto al
Tribunale di Ragusa di ingiungere il pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive e accessori di legge agli “eredi di E_
[…] e […]” e che il Tribunale, nell'emettere OP NT
l'ingiunzione n. 482/2017, aveva indicato il nominativo E_
”, senza tenere conto che l'ingiunzione era stata chiesta nei confronti degli
[...]
eredi di , e;
tale circostanza E_ OP NT
non era imputabile a una erronea richiesta dell' , ma a una incompleta redazione CP_3
da parte del giudice estensore del provvedimento e, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era stato notificato agli odierni appellati, nella qualità di eredi di E_
. La statuizione di annullamento del decreto era errata;
lo stesso non era
[...]
stato richiesto nei confronti di un soggetto non più esistente ma degli eredi e l'omessa indicazione degli eredi era un mero refuso del giudice: un errore di incompleta indicazione del destinatario, facilmente riconoscibile e rimediabile.
Ritiene erroneo il decreto ingiuntivo anche nella parte in cui ingiunge il pagamento di interessi legali e rivalutazioni come accessori, anziché gli accessori ai sensi dell'art. 116 L. n. 388/2000, come richiesto e ne chiede la correzione anche su tale punto.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame da parte del giudice delle domande subordinate formulate dall' , che tendevano a ottenere la condanna CP_3
della società opponente, qualora fosse ritenuta la sua legittimazione passiva, al pagamento di quanto ancora dovuto.
Ribadisce – in merito alla L. n. 289/2002 che consentiva alle imprese operanti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, investite dal sisma del 1990, di definire i debiti contributivi con il pagamento del solo 10% del residuo –che la decisione della Commissione UE del 14.8.2015 ha ritenuto la citata norma contraria al TFUE e alle regole del mercato interno, e che va, pertanto, dichiarata inapplicabile, salvo che sia rispettata la regola de minimis. Evidenzia che la specifica prova del rispetto della citata regola grava su chi la invoca e che, nel caso di specie, non è stata fornita, con conseguente inapplicabilità della norma interna per incompatibilità con il diritto comunitario. Ribadisce, altresì, che la prescrizione, eccepita da controparte, è stata interrotta dalla documentazione in atti.
2.1. Gli appellati nella qualità di legali rappresentanti della società S.n.c.
Antico Caffè Trieste di CH GI & C hanno proposto appello incidentale con il quale censurano la sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione per carenza di legittimazione processuale. Rilevano che – a fronte di un ricorso con cui l chiedeva l'ingiunzione “agli eredi di CP_3 E_
” e di un decreto coerentemente destinato a
[...] E_
– non si comprende se il soggetto ingiunto sia una persona fisica o una
[...]
società; che la società opponente è denominata Antico Caffè Trieste di CH
GI & C. S.n.c.; che appare lecito il dubbio insorto nei soci che l'ingiunzione potesse riguardare la loro società, atteso che nel ricorso monitorio l' non CP_3
indicava i dati dei soggetti fisici, ma la loro partita IVA di imprenditori commerciali;
che il giudice non ha considerato che la legittimazione ad agire si risolve nella titolarità di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso;
che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo presenti ambiguità nell'identificazione del debitore, va riconosciuta la piena legittimazione del terzo ingiunto all'opposizione, tesa a evitare il passaggio in giudicato del titolo.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui non riconosce la legittimazione attiva in capo ai soci ricorrenti e la conferma delle restanti statuizioni.
2.2. Ripropongono le difese già dedotte nel ricorso introduttivo.
In particolare, in ordine alla prescrizione rilevano che il credito contributivo ingiunto risale al periodo 6/1991-11/1992 e che è ampiamente decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c.; che la raccomandata A/R inviata il 16.6.2011, aveva come destinatario il solo , deceduto dal 1998, quindi che nessuna E_
interruzione può essersi verificata;
che l'ulteriore raccomandata del 5.10.2015 e indirizzata a uno dei soci, , è stata inviata a un indirizzo diverso NT
sia dal suo domicilio che dalla sua residenza e, in ogni caso, è stata effettuata nei confronti di uno solo degli eredi.
Sull'applicazione delle agevolazioni di cui alla L. n. 289/2002 rilevano che è la stessa decisione della Commissione UE del 14.8.2015 che ha escluso il recupero dei debiti delle imprese situate in aree colpite da calamità naturale oltre dieci anni prima della data della decisione stessa e nei casi in cui viene provata l'assoluta impossibilità (dimostrata nella specie dall'Italia) di determinare l'importo dell'aiuto.
Ripropongono, infine, tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado.
2.1.L'appello dell è fondato nei termini di seguito esposti. CP_3
E' documentato e non contestato che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dall' nei confronti degli eredi di e sia stato notificato a CP_3 E_
e in qualità di eredi di . OP NT E_
L' ha chiesto in primo grado la correzione dell'errore materiale e il CP_3
giudice ha omesso di provvedere.
Osserva preliminarmente il collegio che la correzione dell'errore materiale può essere richiesta anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr
Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, , n.24721; Cassazione civile sez. II -
16/1/2013, n. 951); nel caso in esame la mancata indicazione nel decreto ingiuntivo del nominativo dei destinatari dell'ingiunzione quali eredi di – E_
chiaramente indicati quali debitori nel ricorso notificato unitamente al decreto - era facilmente percepibile come errore stante la corretta indicazione dei destinatari nel ricorso notificato, l'avvenuto decesso molti anni prima di e la E_
notifica del decreto a e in qualità di eredi di OP CP_2 E_
.
[...]
Deve conseguentemente correggersi il decreto ingiuntivo opposto n. 482/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11.4.2017 aggiungendo dopo l'espressione
“ingiunge a” l'espressione “ e eredi di” OP NT
. E_ Non può, di contro, ritenersi un errore materiale la condanna al pagamento degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al dì del pagamento” in luogo degli accessori ai sensi dell'art. 116 L 388/2000 richiesti, non essendovi elementi che possano indurre a ritenere che l'espressione utilizzata sia frutto di un mero refuso.
L'accoglimento della istanza di correzione determina anche l'accoglimento del motivo di appello relativo alla dichiarata inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente.
2.2.L'appello incidentale non può trovare accoglimento.
Ed invero, la società S.n.c. Antico Caffè Trieste di CH GI & C. opponente in alcun modo poteva ritenersi destinataria del giudizio, trattandosi di soggetto non indicato nel ricorso e nel decreto ingiuntivo ed essendo stato il titolo notificato a e nella qualità di eredi di OP NT E_
, qualità che non poteva riguardare la società.
[...]
3.In definitiva l'appello principale deve essere accolto e il decreto ingiuntivo deve essere corretto aggiungendo dopo l'espressione “ingiunge a” l'espressione
“ e eredi di” e, stante l'inammissibilità OP NT
dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'appello incidentale a norma dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, accoglie l'appello dell' e, in parziale riforma della sentenza appellata, CP_3
dispone la correzione del decreto ingiuntivo opposto n. 482/2017 emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 11.4.2017 aggiungendo dopo l'espressione “ingiunge a” l'espressione “ e eredi di” OP NT [...]
, E_
dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 482/2017 emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 11.4.2017, rigetta l'appello incidentale, condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell' delle CP_3
spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il secondo grado in € 2906,00 oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1128/2022 R.G. promossa
DA
, (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato;
Appellante – Appellato incidentale
CONTRO
(c.f. ), e OP C.F._1 CP_2
, (c.f. ), nella qualità di legali rappresentanti
[...] C.F._2
della S.N.C. Antico Caffè Trieste di CH GI & C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Selio Sallemi e Maria Pia Nicosia;
Appellati – Appellanti incidentali
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 625/2022 del 9.6.2022, il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da CP_1 e nella qualità di legali rappresentanti della società
[...] NT
S.N.C. Antico Caffè Trieste di CH GI & C. avverso il decreto ingiuntivo n. 482/2017, emesso dal medesimo ufficio nei confronti di E_
” su istanza dell' per il pagamento della somma di euro 7.608,45,
[...] CP_3
pretesa a titolo di contributi aziende con dipendenti per il periodo 6/1991-11/1992, sanzioni ex art. 116 L. n. 388/2000 e interessi.
Il Tribunale, rilevato che il decreto era stato reso nei confronti di
[...]
deceduto in data 8.1.1998, dichiarava inammissibile Parte_3
l'opposizione per insussistenza di legittimazione processuale in capo agli opponenti, giacché gli stessi agivano nella qualità di legali rappresentanti della S.n.c. Antico
Caffè Trieste di CH GI & C. e non in qualità di eredi di E_
; riteneva, tuttavia, il decreto opposto inesistente, sì da non potersene
[...]
dichiarare la definitiva esecutività, atteso che era stato emesso in danno di un soggetto non più in vita;
compensava le spese processuali, tenendo conto della peculiarità della controversia.
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' , con atto depositato il CP_3
6.12.2022. Resisteva al gravame e proponeva appello incidentale la S.n.c. Antico
Caffè Trieste di CH GI & C in persona dei legali rappresentanti e . OP NT
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.Con il primo motivo di appello l' censura la sentenza nella parte in CP_3
cui, in violazione degli artt. 112, 115, 287 e 647 c.p.c., ha omesso di esaminare la richiesta di correzione di errore materiale commesso dal giudice che ha emesso l'ingiunzione e ha dichiarato l'inesistenza del decreto ingiuntivo e non – come avrebbe dovuto – la sua definitività. Rileva che l'ente, a fronte dei modelli DM10 rimasti insoluti aveva chiesto al
Tribunale di Ragusa di ingiungere il pagamento dei contributi omessi e delle somme aggiuntive e accessori di legge agli “eredi di E_
[…] e […]” e che il Tribunale, nell'emettere OP NT
l'ingiunzione n. 482/2017, aveva indicato il nominativo E_
”, senza tenere conto che l'ingiunzione era stata chiesta nei confronti degli
[...]
eredi di , e;
tale circostanza E_ OP NT
non era imputabile a una erronea richiesta dell' , ma a una incompleta redazione CP_3
da parte del giudice estensore del provvedimento e, in ogni caso, il decreto ingiuntivo era stato notificato agli odierni appellati, nella qualità di eredi di E_
. La statuizione di annullamento del decreto era errata;
lo stesso non era
[...]
stato richiesto nei confronti di un soggetto non più esistente ma degli eredi e l'omessa indicazione degli eredi era un mero refuso del giudice: un errore di incompleta indicazione del destinatario, facilmente riconoscibile e rimediabile.
Ritiene erroneo il decreto ingiuntivo anche nella parte in cui ingiunge il pagamento di interessi legali e rivalutazioni come accessori, anziché gli accessori ai sensi dell'art. 116 L. n. 388/2000, come richiesto e ne chiede la correzione anche su tale punto.
1.2. Con il secondo motivo lamenta l'omesso esame da parte del giudice delle domande subordinate formulate dall' , che tendevano a ottenere la condanna CP_3
della società opponente, qualora fosse ritenuta la sua legittimazione passiva, al pagamento di quanto ancora dovuto.
Ribadisce – in merito alla L. n. 289/2002 che consentiva alle imprese operanti nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, investite dal sisma del 1990, di definire i debiti contributivi con il pagamento del solo 10% del residuo –che la decisione della Commissione UE del 14.8.2015 ha ritenuto la citata norma contraria al TFUE e alle regole del mercato interno, e che va, pertanto, dichiarata inapplicabile, salvo che sia rispettata la regola de minimis. Evidenzia che la specifica prova del rispetto della citata regola grava su chi la invoca e che, nel caso di specie, non è stata fornita, con conseguente inapplicabilità della norma interna per incompatibilità con il diritto comunitario. Ribadisce, altresì, che la prescrizione, eccepita da controparte, è stata interrotta dalla documentazione in atti.
2.1. Gli appellati nella qualità di legali rappresentanti della società S.n.c.
Antico Caffè Trieste di CH GI & C hanno proposto appello incidentale con il quale censurano la sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile l'opposizione per carenza di legittimazione processuale. Rilevano che – a fronte di un ricorso con cui l chiedeva l'ingiunzione “agli eredi di CP_3 E_
” e di un decreto coerentemente destinato a
[...] E_
– non si comprende se il soggetto ingiunto sia una persona fisica o una
[...]
società; che la società opponente è denominata Antico Caffè Trieste di CH
GI & C. S.n.c.; che appare lecito il dubbio insorto nei soci che l'ingiunzione potesse riguardare la loro società, atteso che nel ricorso monitorio l' non CP_3
indicava i dati dei soggetti fisici, ma la loro partita IVA di imprenditori commerciali;
che il giudice non ha considerato che la legittimazione ad agire si risolve nella titolarità di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso;
che nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo presenti ambiguità nell'identificazione del debitore, va riconosciuta la piena legittimazione del terzo ingiunto all'opposizione, tesa a evitare il passaggio in giudicato del titolo.
Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui non riconosce la legittimazione attiva in capo ai soci ricorrenti e la conferma delle restanti statuizioni.
2.2. Ripropongono le difese già dedotte nel ricorso introduttivo.
In particolare, in ordine alla prescrizione rilevano che il credito contributivo ingiunto risale al periodo 6/1991-11/1992 e che è ampiamente decorso il termine decennale ex art. 2946 c.c.; che la raccomandata A/R inviata il 16.6.2011, aveva come destinatario il solo , deceduto dal 1998, quindi che nessuna E_
interruzione può essersi verificata;
che l'ulteriore raccomandata del 5.10.2015 e indirizzata a uno dei soci, , è stata inviata a un indirizzo diverso NT
sia dal suo domicilio che dalla sua residenza e, in ogni caso, è stata effettuata nei confronti di uno solo degli eredi.
Sull'applicazione delle agevolazioni di cui alla L. n. 289/2002 rilevano che è la stessa decisione della Commissione UE del 14.8.2015 che ha escluso il recupero dei debiti delle imprese situate in aree colpite da calamità naturale oltre dieci anni prima della data della decisione stessa e nei casi in cui viene provata l'assoluta impossibilità (dimostrata nella specie dall'Italia) di determinare l'importo dell'aiuto.
Ripropongono, infine, tutte le richieste istruttorie formulate in primo grado.
2.1.L'appello dell è fondato nei termini di seguito esposti. CP_3
E' documentato e non contestato che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto dall' nei confronti degli eredi di e sia stato notificato a CP_3 E_
e in qualità di eredi di . OP NT E_
L' ha chiesto in primo grado la correzione dell'errore materiale e il CP_3
giudice ha omesso di provvedere.
Osserva preliminarmente il collegio che la correzione dell'errore materiale può essere richiesta anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr
Cassazione civile sez. II, 08/10/2018, , n.24721; Cassazione civile sez. II -
16/1/2013, n. 951); nel caso in esame la mancata indicazione nel decreto ingiuntivo del nominativo dei destinatari dell'ingiunzione quali eredi di – E_
chiaramente indicati quali debitori nel ricorso notificato unitamente al decreto - era facilmente percepibile come errore stante la corretta indicazione dei destinatari nel ricorso notificato, l'avvenuto decesso molti anni prima di e la E_
notifica del decreto a e in qualità di eredi di OP CP_2 E_
.
[...]
Deve conseguentemente correggersi il decreto ingiuntivo opposto n. 482/2017 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11.4.2017 aggiungendo dopo l'espressione
“ingiunge a” l'espressione “ e eredi di” OP NT
. E_ Non può, di contro, ritenersi un errore materiale la condanna al pagamento degli “interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al dì del pagamento” in luogo degli accessori ai sensi dell'art. 116 L 388/2000 richiesti, non essendovi elementi che possano indurre a ritenere che l'espressione utilizzata sia frutto di un mero refuso.
L'accoglimento della istanza di correzione determina anche l'accoglimento del motivo di appello relativo alla dichiarata inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto emesso nei confronti di un soggetto inesistente.
2.2.L'appello incidentale non può trovare accoglimento.
Ed invero, la società S.n.c. Antico Caffè Trieste di CH GI & C. opponente in alcun modo poteva ritenersi destinataria del giudizio, trattandosi di soggetto non indicato nel ricorso e nel decreto ingiuntivo ed essendo stato il titolo notificato a e nella qualità di eredi di OP NT E_
, qualità che non poteva riguardare la società.
[...]
3.In definitiva l'appello principale deve essere accolto e il decreto ingiuntivo deve essere corretto aggiungendo dopo l'espressione “ingiunge a” l'espressione
“ e eredi di” e, stante l'inammissibilità OP NT
dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'appello incidentale a norma dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, accoglie l'appello dell' e, in parziale riforma della sentenza appellata, CP_3
dispone la correzione del decreto ingiuntivo opposto n. 482/2017 emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 11.4.2017 aggiungendo dopo l'espressione “ingiunge a” l'espressione “ e eredi di” OP NT [...]
, E_
dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 482/2017 emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 11.4.2017, rigetta l'appello incidentale, condanna l'appellante incidentale al pagamento in favore dell' delle CP_3
spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2540,00 e per il secondo grado in € 2906,00 oltre rimborso spese generali.
A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R n. 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi