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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35201/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 35201 r.g. 2022, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, ivi compreso quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità aggiuntiva, e di trattamento di fine rapporto;
chiedeva altresì la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, nonché per le festività non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari a euro formulata da (con l'Avv. Parte_1
Federico Casponi) nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rilevato in via preliminare di dover dichiarare la contumacia di parte convenuta che non si è costituita nel corso del giudizio, nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo,
rilevato che, all'esito del presente giudizio, appare dimostrata la sola richiesta inerente le differenze retributive, la tredicesima mensilità aggiuntiva e il trattamento di fine rapporto;
rilevato infatti che la parte ricorrente ha compiutamente dimostrato i fatti costitutivi posti a sostegno di dette pretese avendo depositato il contratto di assunzione (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) nonché le dimissioni volontarie (cfr. doc, 4 del fascicolo di parte ricorrente), e ha conseguentemente provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dedotto in ricorso, con le mansioni e l'orario ivi indicato;
rilevato che invece non può trovare accoglimento la pretesa inerente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità sostitutiva dei pagina 1 di 2 permessi non goduti e il compenso inerente le festività non godute, non avendo parte ricorrente neppure allegato di aver lavorato senza godere di giorni di ferie né di permessi né ha tanto meno allegato di aver lavorato nei giorni delle c.d. ex festività; rilevato che stante l'insanabile carenza di qualsivoglia allegazione, neppure vaga o generica, sui fatti costitutivi delle dette domande attoree, la richiesta della somma pretesa alla stregua di tali titoli, peraltro indicati solo nei conteggi ( avendo la parte in ricorso neppure indicato i titoli sottesi alle richieste ma avendo formulato una generica richiesta della somma totale a titolo di differenze retributive) appare del tutto destituita di fondamento e come tale va rigettata;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento, nei soli limiti dianzi indicati, e nella parte volta ad ottenere il pagamento di euro 9.969,93 a titolo di differenze retributive, euro 889,3 a titolo di tredicesima, euro 1148,66 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di euro 12.007,04 cui va detratto l'importo già percepito, così come affermato in ricorso, di euro 4942,00 euro, per un totale pari a euro 7065,04 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rilevato che previa compensazione di 1/4 delle spese di lite, i residui tre quarti, liquidati e distratti come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolati dal principio di soccombenza e sono posti a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma al lordo di euro 7065,04 oltre accessori come per legge;
compensa per un quarto le spese di lite, pone i residui tre quarti a carico di parte convenuta che liquida in misura pari a euro 3.162,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Roma, 5.2.2025
Il G.L.
P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 35201 r.g. 2022, avente ad oggetto la richiesta di condanna al pagamento di differenze retributive, ivi compreso quanto dovuto a titolo di tredicesima mensilità aggiuntiva, e di trattamento di fine rapporto;
chiedeva altresì la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, nonché per le festività non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari a euro formulata da (con l'Avv. Parte_1
Federico Casponi) nei confronti di Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rilevato in via preliminare di dover dichiarare la contumacia di parte convenuta che non si è costituita nel corso del giudizio, nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso introduttivo,
rilevato che, all'esito del presente giudizio, appare dimostrata la sola richiesta inerente le differenze retributive, la tredicesima mensilità aggiuntiva e il trattamento di fine rapporto;
rilevato infatti che la parte ricorrente ha compiutamente dimostrato i fatti costitutivi posti a sostegno di dette pretese avendo depositato il contratto di assunzione (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente) nonché le dimissioni volontarie (cfr. doc, 4 del fascicolo di parte ricorrente), e ha conseguentemente provato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dedotto in ricorso, con le mansioni e l'orario ivi indicato;
rilevato che invece non può trovare accoglimento la pretesa inerente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'indennità sostitutiva dei pagina 1 di 2 permessi non goduti e il compenso inerente le festività non godute, non avendo parte ricorrente neppure allegato di aver lavorato senza godere di giorni di ferie né di permessi né ha tanto meno allegato di aver lavorato nei giorni delle c.d. ex festività; rilevato che stante l'insanabile carenza di qualsivoglia allegazione, neppure vaga o generica, sui fatti costitutivi delle dette domande attoree, la richiesta della somma pretesa alla stregua di tali titoli, peraltro indicati solo nei conteggi ( avendo la parte in ricorso neppure indicato i titoli sottesi alle richieste ma avendo formulato una generica richiesta della somma totale a titolo di differenze retributive) appare del tutto destituita di fondamento e come tale va rigettata;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento, nei soli limiti dianzi indicati, e nella parte volta ad ottenere il pagamento di euro 9.969,93 a titolo di differenze retributive, euro 889,3 a titolo di tredicesima, euro 1148,66 a titolo di trattamento di fine rapporto, per un totale di euro 12.007,04 cui va detratto l'importo già percepito, così come affermato in ricorso, di euro 4942,00 euro, per un totale pari a euro 7065,04 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
rilevato che previa compensazione di 1/4 delle spese di lite, i residui tre quarti, liquidati e distratti come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolati dal principio di soccombenza e sono posti a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione rigettando;
in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della complessiva somma al lordo di euro 7065,04 oltre accessori come per legge;
compensa per un quarto le spese di lite, pone i residui tre quarti a carico di parte convenuta che liquida in misura pari a euro 3.162,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Roma, 5.2.2025
Il G.L.
P. Farina
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