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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di TA
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 285/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del
Tribunale di TA n. 1936/2024 pubblicata in data 3 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Rosa Di Caprio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. Brunella CP_1 C.F._2
Calianno
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 23 luglio 2023, chiedeva Parte_1 la eliminazione o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , fissato in CP_1 euro 600,00 mensili con sentenza n. 1892/2022 dello stesso Tribunale nel contesto della vicenda divorzile intercorsa tra il e . Pt_1 CP_2
A sostegno della domanda, evidenziato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per fruire del mantenimento del congiunti ricade su chi lo richiede, il ricorrente deduceva che la figlia, nata il [...], si era iscritta nel 2011 al corso di laurea in architettura dell'Università di Lima, stante il trasferimento dell'esponente in Perù per motivi di lavoro sino al 2014, ma ad agosto 2017, e cioè un anno dopo il conseguimento nell'estate del 2016 del
“ ” - equivalente peruviano della laurea italiana -, invece Persona_1 avrebbe di presentare la tesi per il riconoscimento del titolo professionale di architetto per poi immettersi nel mondo del lavoro, era rientrata in Italia senza quel titolo professionale rendendo così inutile la permanenza in Perù, protrattasi anche oltre il rientro del padre in Italia, e si era successivamente trasferita dall'abitazione di TA (già casa coniugale) a Firenze presso la cui
Università nel settembre 2018 si era iscritta al quarto anno del corso di laurea magistrale in
Architettura, ove le erano stati riconosciuti venti esami sui trentantré previsti;
aggiungeva che, però, nell'anno accademico 2022/2023 risultava iscritta per la quarta volta al quinto anno del corso di laurea a ciclo unico in Architettura;
ne traeva la conseguenza che la figlia non volesse concludere alcun percorso di formazione e che intendesse continuare a fruire del mantenimento economico paterno;
tanto premesso, assumeva che l'obbligo di mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite allorquando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle ordinarie esigenze di vita o allorquando abbiano avuto la possibilità di conseguire un titolo per l'esercizio di un'attività lucrativa o ancora allorquando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
rimarcava che la convenuta aveva avuto la possibilità di frequentare gli studi universitari all'estero, al termine dei quali aveva deciso di non presentare la tesi per ottenere il titolo professionale di architetto e, rientrata in Italia, aveva avuto la possibilità di riprendere gli studi ma che, dopo altri cinque anni e a distanza di un anno e mezzo dall'ultimo esame sostenuto, non si era ancora laureata;
affermava poi che la figlia conviveva da diversi anni con il suo compagno, a Belpasso (CT), località prossima a Santa Maria di Licodia Persona_2
(CT) ove quest'ultimo prestava servizio come Maresciallo dei Carabinieri, tanto vero che, dopo l'ultimo esame sostenuto nel gennaio 2022, aveva risolto il contratto di affitto della stanza utilizzata dall'1 novembre 2011 per frequentare i corsi universitari senza tuttavia fare ritorno a
TA, città in cui continuava a risiedere sua madre, e sosteneva la cessazione dell'obbligo di mantenimento a suo carico dal momento che la formazione di un autonomo nucleo familiare, espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, esclude l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio maggiorenne;
segnalava in via generale che la situazione economico- patrimoniale del genitore non riveste alcun ruolo atteso che l'obbligo in parola si fonda sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato; richiamava, inoltre, i tirocini formativi retribuiti già seguiti dalla figlia nel 2017 e nel 2018 presso studi di architettura in
Grottaglie arguendone la potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro della figlia. si costituiva in giudizio contestando il fondamento in fatto e in diritto della CP_1 domanda avversaria;
faceva presente che il padre aveva avviato l'ennesimo giudizio nei suoi pag. 2/9 confronti, a pochi mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata nei confronti della deducente e dell'ex coniuge, confermata in appello, nel cui ambito il Tribunale, dopo aver esaminato tutta la documentazione riguardante sia il percorso di studi intrapreso in Perù, poi interrotto per volontà del padre, sia la breve parentesi di tirocinio presso uno studio di Architetti
a Grottaglie, sia la ripresa degli studi, aveva stabilito l'ammontare dell'importo del mantenimento in favore della deducente in euro 600,00, con statuizione non contestata in appello dall'odierno ricorrente;
ripercorreva le ragioni della sua scelta di svolgere i suoi studi in
Perù su consiglio del padre, ufficiale della Marina Militare trasferitosi in quel paese con la famiglia quale addetto militare alla difesa con compensi ragguardevoli, ed ove era rimasta da sola proprio per terminare gli studi anche allorquando nel 2014 la famiglia era rientrata in Italia;
aggiungeva che il padre nel 2016 aveva chiesto a sorpresa la separazione dalla moglie e si era di nuovo trasferito, questa volta a Forlì, con la sua nuova compagna;
spiegava poi che la deducente era stata costretta a tornare in Italia nel 2017 poiché il padre non era più disposto a mantenerla a
Lima dopo il conseguimento del grado di bachiller non riconosciuto in Italia sicché, per il completamento degli studi, si era dovuta mettere alla ricerca di una sede universitaria ove le convalidasse gli esami sostenuti in Perù, riconoscimento ottenuto nel 2018 da parte dell'Università di Firenze - con la precisazione che nelle more aveva seguito un tirocinio formativo presso uno studio in Grottaglie - e da allora aveva sostenuto gli esami mancanti al conseguimento della laurea in Italia, ottenuto nel luglio 2023, all'esito dello svolgimento di una tesi sperimentale, ciò che peraltro giustificava i tempi impiegati per completare gli studi;
rappresentava di aver necessità di seguire il tirocinio per poter accedere all'esame di stato ed iscriversi all'Albo degli Architetti;
puntualizzava di risiedere a TA con la madre e di aver lasciato la stanza presa in affitto a Firenze per ridurre i costi e di non avere altre sostanze se non il contributo versatole dal padre per vivere.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1936/2024 pubblicata in data 3 luglio 2023, rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte;
così decideva sul duplice rilievo che la richiesta di revoca o riduzione del contributo al mantenimento era stata presentata a meno di tre mesi dalla sentenza di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado, e che il ricorrente non aveva chiarito quali fossero le circostanze sopravvenute rispetto a quelle considerate nelle sentenze anzidette tali da giustificare la modifica della regolamentazione giudiziale degli assetti economici essendosi nella sostanza limitato a sottoporre al Tribunale un sostanziale riesame delle medesime circostanze ampiamente approfondite in quelle pronunzie;
per completezza osservava che pag. 3/9 l'unica novità era costituita dal conseguimento della laurea da parte della convenuta in data 11 luglio 2023, circostanza utile a comprovare il positivo completamento degli studi universitari, inizialmente avviati in Perù e successivamente portati a termine in Italia per scelte non attribuibili alla stessa, la cui complessità era stata descritta nella sentenza di divorzio. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti ed ha Parte_1 chiesto - in riforma della sentenza impugnata - l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese di entrambi i gradi;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'Avv.
Brunella Caliano alla restituzione della somma di euro 2.918,24 versati a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita contestando il fondamento dell'impugnazione con conferma della CP_1 sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado;
in fatto ha allegato e provato di aver conseguito l'abilitazione in data 25 luglio 2024 ed ha spiegato che a gennaio 2025 si sarebbe iscritta all'albo degli architetti;
ha ribadito l'esigenza di poter contare sul contributo al mantenimento oggetto di causa per poter inserirsi nel mondo del lavoro e rendersi economicamente autosufficiente.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Nel corso del presente giudizio l'appellata ha allegato e provato di essersi iscritta all'albo degli architetti.
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha mosso alla sentenza in esame plurime doglianze riassumibili come segue: Parte_1 con il primo motivo ha evidenziato che il giudizio di appello promosso dall'esponente avverso la sentenza del Tribunale di TA n. 1892/2022 non aveva riguardato la statuizione sul contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico sicché la questione non aveva costituito oggetto di cognizione in sede di impugnazione;
ha dunque sostenuto che il ricorso volto alla modifica di quella statuizione era stato presentato un anno dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio (giugno 2022), ultima pronuncia contenente la disciplina dell'obbligo paterno nei confronti della figlia, e non invece - come asserito dal Tribunale - a distanza di tre mesi dall'ultima sentenza in materia;
con il secondo motivo ha lamentato l'omessa considerazione dell'inerzia della figlia, già messa in luce nel corso del giudizio di primo grado definitosi con la sentenza n. 1892/2022 e comunque protrattasi anche oltre posto che la laurea era stata finalmente conseguita solo nel pag. 4/9 luglio 2023 e, dunque, un anno e mezzo dopo l'ultimo esame, rimarcando che, nonostante tali tempi già lunghi, l'appellata si era concessa una vacanza di un mese in Perù tra ottobre e novembre 2023 mentre avrebbe potuto accedere all'esame di abilitazione alla professione di architetto nel novembre dello stesso, per di più anno con modalità semplificate, i.e. sottoponendosi ad un'unica prova orale da remoto, secondo quanto previsto durante il periodo di emergenza Covid e prorogato sino al 2023, e poi anche per l'anno 2024, ed ha ripetuto quel che aveva esposto in primo grado e cioè che, per sostenere il ridetto esame di stato, non è necessario il tirocinio professionale, utile solo ad essere esonerati da una delle prove pratiche previste per la modalità ordinaria;
ha sostenuto che la figlia non si era mai attivata allo scopo di procurarsi un portafoglio clienti, come affermava ora di voler fare;
ha poi ricordato che la medesima conviveva con il compagno nonostante il mantenimento della residenza anagrafica in
TA, peraltro funzionale a consentire alla madre di rimanere assegnataria dell'abitazione già coniugale sita in tale città; ha insistito sull'argomento che il mantenimento dei figli non può protrarsi sine die dovendosi arrestare allorquando i figli siano messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle loro normali esigenze di vita, tanto più che, nel caso di specie, il deducente è ultrasessantenne e affetto da patologia tumorale invalidante;
con il terzo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di mantenimento cessa ove risulti raggiunta la capacità del figlio maggiorenne di mantenersi e deve ritenersi presunta oltre i trenta anni di età in assenza di handicap; con il quarto motivo ha riproposto la questione dell'onere della prova dei presupposti fondanti il diritto al mantenimento di chi lo chieda, sicché sarebbe stato onere dell'appellata dimostrare di essersi attivata nella ricerca di un lavoro.
I motivi di impugnazione non consentono la riforma della sentenza gravata nei termini invocati dall'appellante.
Quanto all'onere della prova, nel caso di specie si tratta di stabilire la permanenza delle condizioni sulla cui base il Tribunale di TA, con la più volte citata sentenza n. 1892/2022, ha stabilito a carico di l'obbligo di mantenimento della figlia nella Parte_1 CP_1 misura di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ista, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nella situazione data deve ritenersi, così come fatto in prime cure, che ricadesse sul provare la sopravvenienza di circostanze idonee ad incidere su quell'obbligo. Pt_1
Diversamente opinando, al soggetto obbligato, a carico del quale sia stato stabilito l'obbligo di mantenimento, basterebbe intraprendere iniziative giudiziarie volte ad ottenerne la revoca o la modifica della statuizione per far ricadere la prova della permanenza delle condizioni già prese pag. 5/9 in considerazione dall'autorità giudiziaria per accertare quell'obbligo, sia nell'an sia nella misura. Nel contempo va detto che al beneficiario non è consentito rimanere in posizione passiva atteso che, nella ordinaria dialettica processuale, a fronte della domanda di controparte e delle ragioni dedotte a suo fondamento, egli è a sua volta tenuto ad indicare, e se del caso, provare ragioni di contrasto o comunque ragioni favorevoli alla conservazione del contributo al mantenimento.
Tanto premesso, in prime cure l'odierno appellante nella sostanza incentrava la sua domanda di revoca del mantenimento stabilito a favore della figlia principalmente sull'inerzia di quest'ultima nel conseguimento della laurea e nella ricerca di un'attività lavorativa;
asseriva, altresì, che la predetta conviveva con il compagno, ciò che costituiva il segno di una raggiunta maturità e autonomia di vita.
Nel corso dello stesso procedimento di primo grado dimostrava di essersi CP_1 laureata nel luglio 2023 e di essere in procinto di sostenere l'esame di stato per poi iscriversi all'albo degli architetti.
Ebbene, condivisibilmente il Tribunale, dopo aver richiamato la sentenza n. 1892/2022 secondo cui, alla luce della storia pregressa degli studi della non le si potevano addebitare Pt_1 responsabilità per il tardivo completamento degli studi avendo la stessa dovuto affrontare significative difficoltà connesse ad un percorso universitario avviato in un paese del tutto diverso per usi e costumi da quello di origine e avendo dovuto completarlo in Italia con il conseguimento del titolo di architetto, pur avendo terminati gli studi all'estero, con conseguente conferma del regime del mantenimento in suo favore in atto e tanto sino al suo inserimento nel mondo del lavoro, ha ritenuto che, a distanza di un ridotto arco temporale (e non è decisivo precisare se pari ad un anno dalla sentenza di primo grado o di tre mesi dalla sentenza di divorzio), il intendesse ottenere una riforma della sentenza anzidetta rispetto alla quale Pt_1 non era ravvisabile alcuna circostanza sopravvenuta mentre doveva registrarsi, quale unico fatto nuovo, il conseguimento della laurea in giurisprudenza nel luglio 2023, ciò che dimostrava che gli studi, i quali avevano subito dei ritardi per scelte non attribuibili alla erano stati Pt_1 completati.
Al riguardo si aggiunge che l'appellante non può rimettere in discussione quanto stabilito nella sentenza n. 1892/2022, che peraltro, come dal medesimo sottolineato, non era stato fatto oggetto di appello e richiedere ora la rivisitazione della valutazione di non attribuibilità alla figlia del tardivo completamento degli studi. Altrimenti detto, occorre partire dal presupposto che con l'anzidetta sentenza, la quale fa stato quanto meno sino all'anno 2022, non può farsi carico alla pag. 6/9 odierna appellata di ritardi e inerzie nella conduzione degli studi. Ne consegue che il dato anagrafico nella vicenda in esame va considerato alla luce della storia pregressa delle scelte da parte della con riferimento ai suoi studi universitari e delle modalità di attuazione di quelle Pt_1 scelte, anche tenuto conto delle vicende personali e familiari nel frattempo verificatesi.
Inoltre, al fine di sostenerne lo scarso impegno e così giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento, non si può far carico alla medesima di aver conseguito la laurea italiana solo nel luglio 2023 ipotizzando che avrebbe potuto raggiungere l'obiettivo qualche mese prima, trattandosi di ipotesi tutta di dimostrare e comunque smentita dalla scelta di una tesi sperimentale a cui, come è noto, occorre dedicare tempi più lunghi.
Tali considerazioni consentono di superare gli argomenti svolti dall'impugnante con riferimento ai presupposti della cessazione dell'obbligo del genitore di mantenimento dei figli avuto riguardo all'età e all'impegno profuso dalla Pt_1
E' poi opportuno osservare che, ove il figlio intraprenda un percorso formativo coerente con le condizioni socio-economiche del genitore, che nella vicenda in esame non risultano contestate né lo sarebbero state data la professione paterna, la sua durata, anche se consistente purché per ragioni non addebitabili allo stesso figlio, non comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento sulla base di valutazioni a posteriori incentrate su quella durata. Ci sono infatti percorsi di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro che richiedono tempi lunghi ma tale connotazione non può essere fatta valere ad un certo punto del percorso, pena la vanificazione di tutto quanto fatto in precedenza.
In conclusione, non essendo configurabile a carico della odierna appellata un tardivo completamento degli studi universitari, il padre non può dolersi dell'età della figlia e della sua mancata attivazione nella ricerca di un lavoro mentre era ancora impegnata in quegli studi.
Va poi detto nelle more del presente giudizio di impugnazione ha superato CP_1
l'esame di abilitazione, per la precisione nel luglio 2024 e da ultimo, nel gennaio 2025, si è anche iscritta all'albo degli architetti.
La realizzazione di tali obiettivi smentisce l'addebito di inerzia rivoltole dall'impugnante.
Quanto alle puntualizzazioni esposte da quest'ultimo con riguardo alla possibilità di sostenere l'esame di stato e conseguire l'iscrizione all'albo prima di quanto avvenuto, si osserva che le sessioni annuali per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto sono due, una estiva e l'altra autunnale, e che ha partecipato alla sessione estiva successiva alla CP_1 seduta di laurea dopo essersi preparata a sostenerlo. Affermare che sarebbe stata in grado di sostenerlo già a novembre 2023 in quanto semplificato, a neppure quattro mesi dopo la laurea, è
pag. 7/9 asserzione priva di riscontro probatorio. Del resto la ha superato l'esame di stato Pt_1 conseguendo il voto più altro degli abilitati in quella sessione, come si ricava dalla documentazione in atti, e tanto rivela che il periodo di preparazione è stato messo a frutto.
Per completezza si osserva che il raggiungimento dei su indicati obiettivi, se costituisce la conferma dell'impegno profuso e rappresenta il conseguimento degli strumenti di inserimento del mondo del lavoro, in quanto evento recente non è di per sé idoneo a determinare la cessazione immediata dell'obbligo di mantenimento non essendo significativo di immediata autosufficienza economica. Ne deriva che non sono ancora sindacabili le modalità di proficuo utilizzo di quegli strumenti alla luce dell'esigenza di coniugare le aspirazioni individuali con il fine di realizzare l'obiettivo della propria indipendenza in tempi ragionevoli tenendo presenti le concrete opportunità del loro utilizzo.
Infine, la convivenza della con il compagno, la quale per assumere il rilievo assegnatole Pt_1 dall'impugnante di organizzazione di vita del tutto autonoma dovrebbe rivestire le connotazioni della convivenza more uxorio, oltre meramente e genericamente allegata, e tanto spiega l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, non trova in atti riscontri probatori.
Del resto l'impugnante non ha formulato un autonomo motivo di appello dedicato a tale questione e vi ha fatto solo un cenno a pagina 7 dell'atto di appello.
Deve, dunque, confermarsi la permanenza delle condizioni fondanti l'obbligo di mantenimento a carico di ed in favore di Né sono ravvisabili ragioni per la Parte_1 CP_1 diminuzione del contributo fissato con la sentenza n. 1882/2022 citata atteso che l'impugnante ne ha richiesto genericamente la riduzione senza far riferimento alla sua condizione economica e patrimoniale ed anzi evidenziando nel ricorso originario che la questione dovesse risolversi alla luce della situazione della figlia.
Ogni altra argomentazione o questione esposta dalle parti rimane assorbita.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa stabilito in ragione del suo oggetto e dell'importo del mantenimento del quale si è chiesta la revoca nonché delle attività effettivamente espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Brunella Calianno, difensore antistatario.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di TA - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di TA n. 1936/2024 pubblicata in data 3 luglio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v. a e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Brunella Calianno, dichiaratasi antistataria;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di TA
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 285/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del
Tribunale di TA n. 1936/2024 pubblicata in data 3 luglio 2024 da
(c.f. ), rappresentato e difeso da Avv. Rosa Di Caprio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(c.f. ), rappresentata e difesa da Avv. Brunella CP_1 C.F._2
Calianno
APPELLATA
Con l'intervento del P.G. di sede.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 23 luglio 2023, chiedeva Parte_1 la eliminazione o la riduzione del contributo al mantenimento della figlia , fissato in CP_1 euro 600,00 mensili con sentenza n. 1892/2022 dello stesso Tribunale nel contesto della vicenda divorzile intercorsa tra il e . Pt_1 CP_2
A sostegno della domanda, evidenziato che l'onere della prova della sussistenza dei presupposti per fruire del mantenimento del congiunti ricade su chi lo richiede, il ricorrente deduceva che la figlia, nata il [...], si era iscritta nel 2011 al corso di laurea in architettura dell'Università di Lima, stante il trasferimento dell'esponente in Perù per motivi di lavoro sino al 2014, ma ad agosto 2017, e cioè un anno dopo il conseguimento nell'estate del 2016 del
“ ” - equivalente peruviano della laurea italiana -, invece Persona_1 avrebbe di presentare la tesi per il riconoscimento del titolo professionale di architetto per poi immettersi nel mondo del lavoro, era rientrata in Italia senza quel titolo professionale rendendo così inutile la permanenza in Perù, protrattasi anche oltre il rientro del padre in Italia, e si era successivamente trasferita dall'abitazione di TA (già casa coniugale) a Firenze presso la cui
Università nel settembre 2018 si era iscritta al quarto anno del corso di laurea magistrale in
Architettura, ove le erano stati riconosciuti venti esami sui trentantré previsti;
aggiungeva che, però, nell'anno accademico 2022/2023 risultava iscritta per la quarta volta al quinto anno del corso di laurea a ciclo unico in Architettura;
ne traeva la conseguenza che la figlia non volesse concludere alcun percorso di formazione e che intendesse continuare a fruire del mantenimento economico paterno;
tanto premesso, assumeva che l'obbligo di mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite allorquando i figli siano stati messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle ordinarie esigenze di vita o allorquando abbiano avuto la possibilità di conseguire un titolo per l'esercizio di un'attività lucrativa o ancora allorquando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
rimarcava che la convenuta aveva avuto la possibilità di frequentare gli studi universitari all'estero, al termine dei quali aveva deciso di non presentare la tesi per ottenere il titolo professionale di architetto e, rientrata in Italia, aveva avuto la possibilità di riprendere gli studi ma che, dopo altri cinque anni e a distanza di un anno e mezzo dall'ultimo esame sostenuto, non si era ancora laureata;
affermava poi che la figlia conviveva da diversi anni con il suo compagno, a Belpasso (CT), località prossima a Santa Maria di Licodia Persona_2
(CT) ove quest'ultimo prestava servizio come Maresciallo dei Carabinieri, tanto vero che, dopo l'ultimo esame sostenuto nel gennaio 2022, aveva risolto il contratto di affitto della stanza utilizzata dall'1 novembre 2011 per frequentare i corsi universitari senza tuttavia fare ritorno a
TA, città in cui continuava a risiedere sua madre, e sosteneva la cessazione dell'obbligo di mantenimento a suo carico dal momento che la formazione di un autonomo nucleo familiare, espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, esclude l'obbligo del genitore di mantenimento del figlio maggiorenne;
segnalava in via generale che la situazione economico- patrimoniale del genitore non riveste alcun ruolo atteso che l'obbligo in parola si fonda sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato; richiamava, inoltre, i tirocini formativi retribuiti già seguiti dalla figlia nel 2017 e nel 2018 presso studi di architettura in
Grottaglie arguendone la potenzialità di inserimento nel mondo del lavoro della figlia. si costituiva in giudizio contestando il fondamento in fatto e in diritto della CP_1 domanda avversaria;
faceva presente che il padre aveva avviato l'ennesimo giudizio nei suoi pag. 2/9 confronti, a pochi mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio pronunciata nei confronti della deducente e dell'ex coniuge, confermata in appello, nel cui ambito il Tribunale, dopo aver esaminato tutta la documentazione riguardante sia il percorso di studi intrapreso in Perù, poi interrotto per volontà del padre, sia la breve parentesi di tirocinio presso uno studio di Architetti
a Grottaglie, sia la ripresa degli studi, aveva stabilito l'ammontare dell'importo del mantenimento in favore della deducente in euro 600,00, con statuizione non contestata in appello dall'odierno ricorrente;
ripercorreva le ragioni della sua scelta di svolgere i suoi studi in
Perù su consiglio del padre, ufficiale della Marina Militare trasferitosi in quel paese con la famiglia quale addetto militare alla difesa con compensi ragguardevoli, ed ove era rimasta da sola proprio per terminare gli studi anche allorquando nel 2014 la famiglia era rientrata in Italia;
aggiungeva che il padre nel 2016 aveva chiesto a sorpresa la separazione dalla moglie e si era di nuovo trasferito, questa volta a Forlì, con la sua nuova compagna;
spiegava poi che la deducente era stata costretta a tornare in Italia nel 2017 poiché il padre non era più disposto a mantenerla a
Lima dopo il conseguimento del grado di bachiller non riconosciuto in Italia sicché, per il completamento degli studi, si era dovuta mettere alla ricerca di una sede universitaria ove le convalidasse gli esami sostenuti in Perù, riconoscimento ottenuto nel 2018 da parte dell'Università di Firenze - con la precisazione che nelle more aveva seguito un tirocinio formativo presso uno studio in Grottaglie - e da allora aveva sostenuto gli esami mancanti al conseguimento della laurea in Italia, ottenuto nel luglio 2023, all'esito dello svolgimento di una tesi sperimentale, ciò che peraltro giustificava i tempi impiegati per completare gli studi;
rappresentava di aver necessità di seguire il tirocinio per poter accedere all'esame di stato ed iscriversi all'Albo degli Architetti;
puntualizzava di risiedere a TA con la madre e di aver lasciato la stanza presa in affitto a Firenze per ridurre i costi e di non avere altre sostanze se non il contributo versatole dal padre per vivere.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 1936/2024 pubblicata in data 3 luglio 2023, rigettava la domanda e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte;
così decideva sul duplice rilievo che la richiesta di revoca o riduzione del contributo al mantenimento era stata presentata a meno di tre mesi dalla sentenza di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado, e che il ricorrente non aveva chiarito quali fossero le circostanze sopravvenute rispetto a quelle considerate nelle sentenze anzidette tali da giustificare la modifica della regolamentazione giudiziale degli assetti economici essendosi nella sostanza limitato a sottoporre al Tribunale un sostanziale riesame delle medesime circostanze ampiamente approfondite in quelle pronunzie;
per completezza osservava che pag. 3/9 l'unica novità era costituita dal conseguimento della laurea da parte della convenuta in data 11 luglio 2023, circostanza utile a comprovare il positivo completamento degli studi universitari, inizialmente avviati in Perù e successivamente portati a termine in Italia per scelte non attribuibili alla stessa, la cui complessità era stata descritta nella sentenza di divorzio. ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più avanti ed ha Parte_1 chiesto - in riforma della sentenza impugnata - l'accoglimento delle conclusioni formulate in prime cure, con vittoria delle spese di entrambi i gradi;
ha chiesto, altresì, la condanna dell'Avv.
Brunella Caliano alla restituzione della somma di euro 2.918,24 versati a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita contestando il fondamento dell'impugnazione con conferma della CP_1 sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado;
in fatto ha allegato e provato di aver conseguito l'abilitazione in data 25 luglio 2024 ed ha spiegato che a gennaio 2025 si sarebbe iscritta all'albo degli architetti;
ha ribadito l'esigenza di poter contare sul contributo al mantenimento oggetto di causa per poter inserirsi nel mondo del lavoro e rendersi economicamente autosufficiente.
E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale di sede ed ha concluso per il rigetto dell'appello.
Nel corso del presente giudizio l'appellata ha allegato e provato di essersi iscritta all'albo degli architetti.
La causa viene ora in decisione all'esito dell'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha mosso alla sentenza in esame plurime doglianze riassumibili come segue: Parte_1 con il primo motivo ha evidenziato che il giudizio di appello promosso dall'esponente avverso la sentenza del Tribunale di TA n. 1892/2022 non aveva riguardato la statuizione sul contributo al mantenimento della figlia posto a suo carico sicché la questione non aveva costituito oggetto di cognizione in sede di impugnazione;
ha dunque sostenuto che il ricorso volto alla modifica di quella statuizione era stato presentato un anno dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio (giugno 2022), ultima pronuncia contenente la disciplina dell'obbligo paterno nei confronti della figlia, e non invece - come asserito dal Tribunale - a distanza di tre mesi dall'ultima sentenza in materia;
con il secondo motivo ha lamentato l'omessa considerazione dell'inerzia della figlia, già messa in luce nel corso del giudizio di primo grado definitosi con la sentenza n. 1892/2022 e comunque protrattasi anche oltre posto che la laurea era stata finalmente conseguita solo nel pag. 4/9 luglio 2023 e, dunque, un anno e mezzo dopo l'ultimo esame, rimarcando che, nonostante tali tempi già lunghi, l'appellata si era concessa una vacanza di un mese in Perù tra ottobre e novembre 2023 mentre avrebbe potuto accedere all'esame di abilitazione alla professione di architetto nel novembre dello stesso, per di più anno con modalità semplificate, i.e. sottoponendosi ad un'unica prova orale da remoto, secondo quanto previsto durante il periodo di emergenza Covid e prorogato sino al 2023, e poi anche per l'anno 2024, ed ha ripetuto quel che aveva esposto in primo grado e cioè che, per sostenere il ridetto esame di stato, non è necessario il tirocinio professionale, utile solo ad essere esonerati da una delle prove pratiche previste per la modalità ordinaria;
ha sostenuto che la figlia non si era mai attivata allo scopo di procurarsi un portafoglio clienti, come affermava ora di voler fare;
ha poi ricordato che la medesima conviveva con il compagno nonostante il mantenimento della residenza anagrafica in
TA, peraltro funzionale a consentire alla madre di rimanere assegnataria dell'abitazione già coniugale sita in tale città; ha insistito sull'argomento che il mantenimento dei figli non può protrarsi sine die dovendosi arrestare allorquando i figli siano messi nella condizione di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle loro normali esigenze di vita, tanto più che, nel caso di specie, il deducente è ultrasessantenne e affetto da patologia tumorale invalidante;
con il terzo motivo ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di mantenimento cessa ove risulti raggiunta la capacità del figlio maggiorenne di mantenersi e deve ritenersi presunta oltre i trenta anni di età in assenza di handicap; con il quarto motivo ha riproposto la questione dell'onere della prova dei presupposti fondanti il diritto al mantenimento di chi lo chieda, sicché sarebbe stato onere dell'appellata dimostrare di essersi attivata nella ricerca di un lavoro.
I motivi di impugnazione non consentono la riforma della sentenza gravata nei termini invocati dall'appellante.
Quanto all'onere della prova, nel caso di specie si tratta di stabilire la permanenza delle condizioni sulla cui base il Tribunale di TA, con la più volte citata sentenza n. 1892/2022, ha stabilito a carico di l'obbligo di mantenimento della figlia nella Parte_1 CP_1 misura di euro 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ista, oltre il 50% delle spese straordinarie. Nella situazione data deve ritenersi, così come fatto in prime cure, che ricadesse sul provare la sopravvenienza di circostanze idonee ad incidere su quell'obbligo. Pt_1
Diversamente opinando, al soggetto obbligato, a carico del quale sia stato stabilito l'obbligo di mantenimento, basterebbe intraprendere iniziative giudiziarie volte ad ottenerne la revoca o la modifica della statuizione per far ricadere la prova della permanenza delle condizioni già prese pag. 5/9 in considerazione dall'autorità giudiziaria per accertare quell'obbligo, sia nell'an sia nella misura. Nel contempo va detto che al beneficiario non è consentito rimanere in posizione passiva atteso che, nella ordinaria dialettica processuale, a fronte della domanda di controparte e delle ragioni dedotte a suo fondamento, egli è a sua volta tenuto ad indicare, e se del caso, provare ragioni di contrasto o comunque ragioni favorevoli alla conservazione del contributo al mantenimento.
Tanto premesso, in prime cure l'odierno appellante nella sostanza incentrava la sua domanda di revoca del mantenimento stabilito a favore della figlia principalmente sull'inerzia di quest'ultima nel conseguimento della laurea e nella ricerca di un'attività lavorativa;
asseriva, altresì, che la predetta conviveva con il compagno, ciò che costituiva il segno di una raggiunta maturità e autonomia di vita.
Nel corso dello stesso procedimento di primo grado dimostrava di essersi CP_1 laureata nel luglio 2023 e di essere in procinto di sostenere l'esame di stato per poi iscriversi all'albo degli architetti.
Ebbene, condivisibilmente il Tribunale, dopo aver richiamato la sentenza n. 1892/2022 secondo cui, alla luce della storia pregressa degli studi della non le si potevano addebitare Pt_1 responsabilità per il tardivo completamento degli studi avendo la stessa dovuto affrontare significative difficoltà connesse ad un percorso universitario avviato in un paese del tutto diverso per usi e costumi da quello di origine e avendo dovuto completarlo in Italia con il conseguimento del titolo di architetto, pur avendo terminati gli studi all'estero, con conseguente conferma del regime del mantenimento in suo favore in atto e tanto sino al suo inserimento nel mondo del lavoro, ha ritenuto che, a distanza di un ridotto arco temporale (e non è decisivo precisare se pari ad un anno dalla sentenza di primo grado o di tre mesi dalla sentenza di divorzio), il intendesse ottenere una riforma della sentenza anzidetta rispetto alla quale Pt_1 non era ravvisabile alcuna circostanza sopravvenuta mentre doveva registrarsi, quale unico fatto nuovo, il conseguimento della laurea in giurisprudenza nel luglio 2023, ciò che dimostrava che gli studi, i quali avevano subito dei ritardi per scelte non attribuibili alla erano stati Pt_1 completati.
Al riguardo si aggiunge che l'appellante non può rimettere in discussione quanto stabilito nella sentenza n. 1892/2022, che peraltro, come dal medesimo sottolineato, non era stato fatto oggetto di appello e richiedere ora la rivisitazione della valutazione di non attribuibilità alla figlia del tardivo completamento degli studi. Altrimenti detto, occorre partire dal presupposto che con l'anzidetta sentenza, la quale fa stato quanto meno sino all'anno 2022, non può farsi carico alla pag. 6/9 odierna appellata di ritardi e inerzie nella conduzione degli studi. Ne consegue che il dato anagrafico nella vicenda in esame va considerato alla luce della storia pregressa delle scelte da parte della con riferimento ai suoi studi universitari e delle modalità di attuazione di quelle Pt_1 scelte, anche tenuto conto delle vicende personali e familiari nel frattempo verificatesi.
Inoltre, al fine di sostenerne lo scarso impegno e così giustificare la cessazione dell'obbligo di mantenimento, non si può far carico alla medesima di aver conseguito la laurea italiana solo nel luglio 2023 ipotizzando che avrebbe potuto raggiungere l'obiettivo qualche mese prima, trattandosi di ipotesi tutta di dimostrare e comunque smentita dalla scelta di una tesi sperimentale a cui, come è noto, occorre dedicare tempi più lunghi.
Tali considerazioni consentono di superare gli argomenti svolti dall'impugnante con riferimento ai presupposti della cessazione dell'obbligo del genitore di mantenimento dei figli avuto riguardo all'età e all'impegno profuso dalla Pt_1
E' poi opportuno osservare che, ove il figlio intraprenda un percorso formativo coerente con le condizioni socio-economiche del genitore, che nella vicenda in esame non risultano contestate né lo sarebbero state data la professione paterna, la sua durata, anche se consistente purché per ragioni non addebitabili allo stesso figlio, non comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento sulla base di valutazioni a posteriori incentrate su quella durata. Ci sono infatti percorsi di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro che richiedono tempi lunghi ma tale connotazione non può essere fatta valere ad un certo punto del percorso, pena la vanificazione di tutto quanto fatto in precedenza.
In conclusione, non essendo configurabile a carico della odierna appellata un tardivo completamento degli studi universitari, il padre non può dolersi dell'età della figlia e della sua mancata attivazione nella ricerca di un lavoro mentre era ancora impegnata in quegli studi.
Va poi detto nelle more del presente giudizio di impugnazione ha superato CP_1
l'esame di abilitazione, per la precisione nel luglio 2024 e da ultimo, nel gennaio 2025, si è anche iscritta all'albo degli architetti.
La realizzazione di tali obiettivi smentisce l'addebito di inerzia rivoltole dall'impugnante.
Quanto alle puntualizzazioni esposte da quest'ultimo con riguardo alla possibilità di sostenere l'esame di stato e conseguire l'iscrizione all'albo prima di quanto avvenuto, si osserva che le sessioni annuali per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto sono due, una estiva e l'altra autunnale, e che ha partecipato alla sessione estiva successiva alla CP_1 seduta di laurea dopo essersi preparata a sostenerlo. Affermare che sarebbe stata in grado di sostenerlo già a novembre 2023 in quanto semplificato, a neppure quattro mesi dopo la laurea, è
pag. 7/9 asserzione priva di riscontro probatorio. Del resto la ha superato l'esame di stato Pt_1 conseguendo il voto più altro degli abilitati in quella sessione, come si ricava dalla documentazione in atti, e tanto rivela che il periodo di preparazione è stato messo a frutto.
Per completezza si osserva che il raggiungimento dei su indicati obiettivi, se costituisce la conferma dell'impegno profuso e rappresenta il conseguimento degli strumenti di inserimento del mondo del lavoro, in quanto evento recente non è di per sé idoneo a determinare la cessazione immediata dell'obbligo di mantenimento non essendo significativo di immediata autosufficienza economica. Ne deriva che non sono ancora sindacabili le modalità di proficuo utilizzo di quegli strumenti alla luce dell'esigenza di coniugare le aspirazioni individuali con il fine di realizzare l'obiettivo della propria indipendenza in tempi ragionevoli tenendo presenti le concrete opportunità del loro utilizzo.
Infine, la convivenza della con il compagno, la quale per assumere il rilievo assegnatole Pt_1 dall'impugnante di organizzazione di vita del tutto autonoma dovrebbe rivestire le connotazioni della convivenza more uxorio, oltre meramente e genericamente allegata, e tanto spiega l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure, non trova in atti riscontri probatori.
Del resto l'impugnante non ha formulato un autonomo motivo di appello dedicato a tale questione e vi ha fatto solo un cenno a pagina 7 dell'atto di appello.
Deve, dunque, confermarsi la permanenza delle condizioni fondanti l'obbligo di mantenimento a carico di ed in favore di Né sono ravvisabili ragioni per la Parte_1 CP_1 diminuzione del contributo fissato con la sentenza n. 1882/2022 citata atteso che l'impugnante ne ha richiesto genericamente la riduzione senza far riferimento alla sua condizione economica e patrimoniale ed anzi evidenziando nel ricorso originario che la questione dovesse risolversi alla luce della situazione della figlia.
Ogni altra argomentazione o questione esposta dalle parti rimane assorbita.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa stabilito in ragione del suo oggetto e dell'importo del mantenimento del quale si è chiesta la revoca nonché delle attività effettivamente espletate, con distrazione in favore dell'Avv. Brunella Calianno, difensore antistatario.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per la rispettiva impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di TA - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di TA n. 1936/2024 pubblicata in data 3 luglio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v. a e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Brunella Calianno, dichiaratasi antistataria;
dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da ciascuno dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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