Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/04/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino ha emesso la seguente SENTENZA 106/2026 sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 70116 depositato il 15.10.2025, proposto da T. C. nato a [...], (C.F. OMISSIS)
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall’avvocato Gabriele Licata (c. f. [...]), con cui elett.te domicilia digitalmente presso avvocatolicata@pec.it;
CONTRO
- l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.
RI (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
CE LI (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. CE AR (c.f. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5.
- il Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza Direzione centrale Servizi di Ragioneria - Ufficio VII Trattamento Pensioni e Previdenza – assistito ex art. 158 c.g.c. dal Dirigente reggente in prima posizione di staff Dott.ssa Adele Volpacchio;
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Richiamato il verbale di udienza, anche a proposito delle parti presenti all’udienza dell’11.02.2026 e delle conclusioni rassegnate.
Ritenuto in
FATTO
I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha concluso come segue: “accertare ed affermare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie del ricorrente, nonché della pensione privilegiata, con ogni conseguente pronuncia in ordine agli effetti previdenziali e pensionistici di tale riconoscimento. Per l’effetto condannare le Amministrazioni a procedere alla riliquidazione oltre agli aumenti perequativi come per legge e con rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo”.
II. Espone in fatto che, ex Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato ed arruolato in data 02/5/1983, ha presentato ad INPS, in data 14 febbraio 2024, una domanda di pensione di inabilità di privilegio sul presupposto che gli era stato decretato dall’amministrazione di appartenenza la dipendenza da causa di servizio della patologia “1) IL IS RO CERVICODORSOLOMBOSACRALE”. Sennonché, ad onta del decorso del termine a provvedere, non aveva ricevuto alcun riscontro alla propria richiesta.
III. Il 26.01.2026, si è costituito in atti il Ministero dell’Interno, il quale – all’esito dell’analitica ricostruzione del procedimento amministrativo dipartitosi dalla presentazione della pertinente domanda da parte dell’interessato, nonché della “collaborazione”
prestata ad INPS, in quanto amministrazione procedente e realmente legittimata a contraddire – chiede la propria estromissione dal giudizio.
IV. In data 27.01.2026, si è costituito INPS, concludendo per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali. L’Istituto previdenziale rileva, infatti, che la domanda del ricorrente è stata accolta in data 20.11.2025. Puntualizza che, nonostante la domanda fosse stata presentata in data 14.02.2024, la documentazione amministrativosanitaria (Verbale BLB della CMO di Messina), perveniva alla Direzione Provinciale INPS di Palermo solo in data 08.04.2025, a mezzo PEC. Contesta, comunque, la domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, asseritamente proposta dal ricorrente, cui – esso seguita - spetta soltanto la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo tra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell’art. 16 co VI L. 30/12/1991, n. 412 e dell’art. 20 co. 36 L.
23/12/1994 n. 724.
V. All’odierna udienza, presenti parte ricorrente e INPS, le stesse hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere.
Considerato in
DIRITTO
1. In base a condiviso orientamento giurisprudenziale, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010, Rv. 613959); e, anzi,
“presuppone che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi possa dichiarare cessata la materia del contendere al di fuori delle predette ipotesi senza dar luogo a decisione extrapetita” (Cass. Civ. n. 19845/2019). Nel caso di specie, il ricorrente ed INPS - titolari del rapporto previdenziale, per quanto questa conclusione non escluda la legittimazione passiva anche del Ministero dell’Interno, sia per il concorso procedimentale a questi ascrivibile sia perché INPS adombra un ritardo negli adempimenti di competenza dell’amministrazione erariale (e, si rammenta, che il ricorrente si duole dell’illegittimo silenzio sulla sua istanza) - hanno concordemente concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sicché al Giudicante non rimane che pronunziarla.
2. Poiché la soddisfazione della pretesa sostanziale agitata nel ricorso introduttivo rimonta, temporalmente, solo ad epoca successiva al deposito del ricorso, le spese vanno poste a carico di INPS ed a vantaggio di parte ricorrente, liquidando le stesse in euro 500,00 (cinquecento), comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore dell’Avv. Gabriele Licata, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna INPS, in favore di parte ricorrente, alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento),
comprensive di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore dell’Avv. Gabriele Licata, dichiaratosi antistatario;
- fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
II Giudice Dr. Raimondo Nocerino Firmato digitalmente Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 15 aprile 2026 Pubblicata il 16 aprile 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)