Articolo 26 della Legge 8 marzo 1968, n. 399
Articolo 25Articolo 27
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18 luglio 1968
Art. 26.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi e di integratori secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1963 n. 271 possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purche', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.
Coloro che fabbricando mangimi ed integratori prima dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963, n. 281 , hanno presentato domanda nei termini prescritti da tale provvedimento senza avere ancora ottenuto l'autorizzazione alla relativa produzione, a scopo di vendita, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purche', entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda.
Coloro che, dopo l'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1963;
n. 281 , hanno presentato domanda per essere autorizzati alla produzione, a scopo di vendita, di mangimi ed integratori senza avere ancora ottenuto la relativa autorizzazione, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori per conto terzi, purche' presentino apposita domanda entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, producono, per conto terzi, mangimi ed integratori per i quali e' prevista l'autorizzazione, ai sensi della presente legge, possono continuare la preparazione di detti mangimi ed integratori, purche' presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nelle condizioni di cui al comma primo, secondo e terzo di questo articolo per quanto concerne la produzione, a scopo di vendita, di mangimi semplici e composti integrati ovvero di integratori, possono continuare la preparazione di mangimi semplici e composti integrati medicati, nuclei medicati ed integratori medicati, sia a scopo di vendita che per conto terzi, purche' presentino apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le autorizzazioni da rilasciarsi in accoglimento delle domande presentate ai sensi del comma primo, secondo terzo e quinto di questo articolo possono essere concesse senza sentire le commissioni provinciali previste dalla presente legge qualora esse si siano pronunciate a norma della predetta legge n. 281. Tuttavia, quando si tratta di autorizzazioni riguardanti gli integratori medicati, debbono in ogni caso essere sentite le apposite commissioni provinciali.
Le domande di cui ai precedenti comma debbono contenere anche l'indicazione dei mangimi e degli integratori per i quali si chiede l'autorizzazione secondo la terminologia stabilita dalla presente legge.
Entrata in vigore il 18 luglio 1968