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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9813 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40303/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1949 e residente in [...]; Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...]; , (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
G. Di Vittorio, 17; rispettivamente, nella qualità di moglie e figli del de cuius Sig. Per_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e deceduto per
[...] C.F._4
“adenocarcinoma polmonare” a Roma in data 08.12.2017, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
ZI AN (C.F , del Foro di Roma e con lui elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 2 Sc. B int. 3
Attori
CONTRO
- – in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
domiciliato, ex lege, presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
pagina1 di 12 Convenuto
oggetto: responsabilità del per danno parentale vantato dai prossimi CP_1
congiunti del de cuius deceduto nella data del 08.12.2017 di Persona_1
adenocarcinoma polmonare.
responsabilità per danni ex art2087 c.c. 2043 c.c. 2054 c.c.
conclusioni: . accertare e dichiarare: - che i Sigg.ri Parte_1 Parte_2
e sono rispettivamente la vedova e gli orfani del
[...] Parte_3 Per_2 Per_1
con danni anche iure proprio;
- che sussiste la responsabilità civile del
[...] Controparte_1
, diretta, vicaria e per fatto altrui, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale (artt.
[...]
1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per
violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.),
ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche
vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), e in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., e per quanto altro
dedotto in fatto e in diritto nella premessa del presente atto di citazione, che si intende qui riscritto,
e con diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali e non patrimoniali, patiti
che patiendi, come in premessa quantificati, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
- Accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., con
ogni consequenziale statuizione, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni iure proprio
sofferti, con riferimento alla malattia e alla morte del congiunto Sig. Persona_1
II. conseguentemente e comunque: a. condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
a.I. a risarcire gli odierni attori, Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
di tutti i danni, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e non Parte_3
patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.) sofferti, iure
proprio, per la malattia e la morte del marito/padre, Sig. in seguito a Persona_1
adenocarcinoma polmonare di origine professionale in particolari condizioni ambientali ed operative
eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, per
tutti i titoli e per i profili di responsabilità di cui in premessa e sub capo I delle presenti conclusioni
pagina2 di 12 e con gli importi equitativamente determinati e come sopra indicati, ed in ogni caso con l'importo
maggiore o minore, ovvero equitativamente determinato, anche sulla base degli accertamenti in
corso di causa e/o ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
b. Chiede che il Tribunale adito condanni il convenuto a risarcire gli odierni CP_1
attori di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per la malattia e la morte
del marito/padre, iure proprio sofferti, per quanto in premessa, ovvero per tutti gli importi
maggiori o minori che fossero accertati in corso di causa e/o ritenuti equi dal Giudice adito, ovvero
ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
c. Si chiede che comunque ed in ogni caso, tutte le domande formulate in premessa trovino
accoglimento e agli effetti si intendono qui integralmente riportate e riscritte e parti integranti del
presente atto di citazione;
d. Si chiede che il convenuto sia condannato a corrispondere, altresì, sulle somme CP_1
dovute per i danni iure proprio, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento;
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si
intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via principale, rigettare l'avversa
domanda risarcitoria, in ragione della sua infondatezza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in
cui sia ritenuta la fondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, detrarre da quanto liquidato a titolo
di risarcimento del danno quanto le controparti hanno ricevuto a titolo di provvidenze spettanti
quali superstiti di una vittima del dovere, ovvero a titolo indennitario o pensionistico comunque
riconducibile alla morte del loro stretto congiunto, in applicazione del principio della compensatio
lucri cum damno”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato presso l'Avvocatura Generale deLO
Stato i signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente moglie e figli del signor ( deceduto a Roma in data Persona_1
08.12.2017, asseritamente per “ adenocarcinoma polmonare”) evocavano in giudizio il pagina3 di 12 , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, richiesti iure Controparte_1
proprio, patiti per la perdita del loro stretto congiunto, deceduto in conseguenza di una grave patologia oncologica, la cui responsabilità veniva attribuita al convenuto, CP_1
essendo stata ricondotta all' esposizione ad amianto del loro stretto congiunto nel corso del periodo durante il quale lo stesso ebbe a prestare servizio alle dipendenze della
[...]
nei trenta anni procedenti dall'arruolamento 08.09.1966 sino al 31.05,1996. Controparte_3
Nell'intero periodo di servizio, il Sig. nella qualità di artificiere, è Persona_1
stato imbarcato in diverse Unità Navali di superficie (Nave Ibis;
N. ; ; N. CP_4 CP_5
N. ; N. ; N. A. ). Relativamente a ciascuno di questi CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
mezzi, gli accertamenti eseguiti in occasione dell'apertura dei procedimenti penali che ne erano conseguiti avevano accertato che erano pieni di “amianto” in tutte le coibentazioni,
caldaie, camini, tubazioni, valvole e guarnizioni. Manutenzioni inadeguate, usura,
oscillazioni e vibrazioni dei mezzi in movimento avevano portato aerodispersione di polveri e fibre di amianto, particolarmente nocive in considerazione dei compiti operativi nel concreto svolti dal de cuius Persona_1
Non diversamente nei periodi in cui lo stesso era stato impiegato a terra, presso gli arsenali della Marina Militare. I documenti prodotti ( in particolar modo i documenti 14 e
24) attestavano – su base presuntiva – dei livelli di esposizione a polveri e fibre di amianto del nostro, anche in ragione della qualifica di A” artificiere” che gli era stata attribuita.
Gli attori rappresentavano che il loro congiunto, in data 25.08.2015 a cagione di un forte dolore alla spalla dx provocato da un banale movimento si sottoponeva ad un ordinario RX il quale refertava”….. una alterazione in sede apico claveale mediastinica: con
opacità ovalare a contorni discretamente regolari ma nei limiti sfumati, con diametro maggiore
longitudinale di 63 mm, che necessitava di approfondimento diagnostico mediante TC;
Trachea in
asse, non alterazioni costali, o di altro tipo, nessun versamento pleurico”.
Ripetuta la RX, era in occasione della TAC total Body & MDC eseguita presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, ove veniva refertato il meno tranquillizzante rinvenimento di una “ voluminosa formazione espansiva in sede apicale destra, paramediastinica,
a margini sfrangiati e con dei noduli satelliti, con diametri di cm 8 per cm 5 circa sul piano assiale,
pagina4 di 12 estesa dall'apice all'ilo, con stenosi del bronco lobare superiore…..Si osservano linfonodi aumentati
di volume in sede mediastinica superiore paraesofagea e retrocavale e all'ilo polmonare destra. A
liveLO addominale si osservano voluminose lesioni secondarie a liveLO dei surreni: a destra cm 7 e a
sinistra cm 3,5 circa. Linfonodi aumentati di volume in sede addominale retrocrurale e in
prossimità dei grandi vasi con diffusa iperdensità del tessuto adiposo retroperitoneale
perivascolare… in sede sottoscapolare destra si osserva localizzazione di malattia con una
tumefazione di circa cinque centimetri di diametro massimo che giunge in contatto con l'apofisi
coracoide della scapola che presenta osteolisi ed interruzione delle corticali. A liveLO del cranio si
osserva una minuta immagine debolmente iperdensa di circa mm4 di diametro massimo, a destra in
sede sottocorticale in corrispondenza del giro frontale medio, sprovvista di edema perilesionale,
meritevole di approfondimento con esame RM, non si osservano ulteriori alterazioni diffuse o focali
del tessuto encefalico…” . I successivi accertamenti compiuti nell'Ottobre 2015, novembre
2015, dicembre 2015, chiarivano i termini della neoformazione di cui – nella successiva data del Agosto 2016 –si rivelava, per queLO che era, ovvero una “neoplasia primitiva del
polmone con gli aspetti istologici, dell'adenocarcinoma, con pattern prevalente di tipo solido acinare
– cribrato,, scarsamente differenziato, pleura viscerale, ….. nodulo tumorale satellite, otto linfonodi
peribronchiali repertati sul campione operatorio, … mentre il restante parenchima era sede di
alterazioni. Il successivo peggioramento del quadro, caratterizzato da correlati accertamenti, portava – infine – al decesso del per adenocarcinoma Persona_1
polmonare nella data del 09.12.2017.
ND precisato che aveva prestato a lungo servizio nella marina Persona_1
militare, in particolari condizioni operative eccedenti l'ordinarietà ai sensi dell'articolo 1
comma 564 Legge 266/2005 e art 1 D.p.R. 243/2006 in difetto, per come accertato in altri procedimenti, e riscontrato a liveLO di interrogazioni parlamentari, di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale.
Il quadro e la scaturigine eziologica della patologia era talmente chiaro da aver portato, in esito a istanze amministrative, al riconoscimento, da parte dell'amministrazione, ( con ritenuto valore confessorio da parte della difesa degli attori)
dell'invalidità prima, e della causa di servizio (26/a, 26/b,4.a, 4.b) poi, ed infine di pagina5 di 12 riconoscimento della qualità di vittima del dovere del Corona ( doc. 26c a Per_2 Per_1
26.f) allegati. Quanto al valore ed all'accertamento del nesso causale la difesa degli attori operava richiamo alla relazione del Dr. nel procedimento incardinato Persona_3
presso la Procura della Repubblica di Padova che aveva accertato l'assenza di adeguata protezione dei suoi militari da parte della amministrazione, nonché al decreto del
Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare nel quale veniva fatto riconoscimento degli “speciali benefici”.
In sintesi, la perdita del loro stretto congiunto, deceduto in conseguenza di una grave patologia oncologica, veniva attribuita al convenuto, la cui responsabilità CP_1
emergeva dalla mancata protezione del militare dalla esposizione ad amianto del loro stretto congiunto nel corso del periodo durante il quale lo stesso ebbe a prestare servizio alle dipendenze della italiana. Controparte_3
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, con l'avvocatura generale deLO Stato, che contestava la diagnosi e il nesso causale della patologia, e quindi della morte, alle ragioni rappresentate. La stessa non era stata supportata da adeguata documentazione relativa all'esame immunoistochimico, che, secondo la migliore letteratura, consentiva di pervenire ad una diagnosi affidabile. Si doveva escludere che il sottufficiale, chiamato a svolgere, a bordo come a terra, compiti non peculiari avesse subito una tale esposizione da poter rivendicare l'attribuzione responsabilistica richiamata.
Formulava le conclusioni di rigetto delle domande conseguenti, e comunque di
compensatio lucri cum damno, di quanto – ad ogni titolo – ricevuto in termini indennitari a cagione della patologia.
Incardinata la causa, venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. e gli attori venivano sentiti in interrogatorio libero, ex art 117 c.p.c. All'esito veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio e nominato aLO scopo indicato il c.t.u. dr Persona_4
che rendeva la relazione di consulenza tecnica lui attribuita.
Al deposito della stessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
pagina6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione deLO svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
La domanda è fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta.
Deve procedersi dalla documentazione in atti che ha attestato le condizioni di servizio – a terra ed in mare – svolte dal congiunto degli attori in quei trenta anni decorrenti dal primo imbarco nel 1966.
Quanto alla documentazione sanitaria e la diagnosi della patologia che portava al decesso il sig. si opera richiamo per relationem. Persona_1
In merito alle caratteristiche – presenza di amianto – dei mezzi navali, la documentazione prodotta come i riscontri operati dal Dr. nel Persona_3
procedimento penale incardinato in quel di Padova, si sono riflessi nel riconoscimento amministrativo operato dall'amministrazione dell'invalidità prima e della causa di servizio (c.f.r. 26/a, 26/b,4.a, 4.b) e dell'attribuzione a costui della qualità di vittima del dovere del M.LO ( c.f.r. doc. 26c a 26.f). Persona_1
In merito al valore ricognitivo della documentazione amministrativa richiamata dalla difesa degli attori, occorre procedere dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione del 2023: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.
19129/2023, risolvendo un contrasto che si era manifestato proprio in merito alla valenza probatoria da accordare ai verbali delle commissioni mediche ospedaliere nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto le domande risarcitorie ( neLO specifico da trasfusioni di sangue infetto e suoi derivati, ma il ragionamento è esportabile per analogia anche alla presente fattispecie) hanno affermato: a) dando continuità al principio di diritto enunciato da
Cass. S.U. n. 577/2008, che “al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione
dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro
pagina7 di 12 atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le
manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero
apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non
può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla
Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il
nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del
; tuttavia, le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto precisare b) che “una diversa CP_1
valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere
tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto
dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi
costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale”, tra i quali “rientra, appunto, il nesso causale
che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si
riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della
derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una
confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il
ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale”; c) che pertanto
“l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere della prova suLO stesso
gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede [il procedimento amministrativo
di liquidazione dell'indennizzo; n.d.e.], che investe sia la causalità generale che quella del caso
concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4
della legge n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali
dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente”.
Inoltre, a rafforzamento della valutazione amministrativa, il consulente tecnico di ufficio, ha ritenuto concludere il quesito richiesto all'interno dell'incarico nei seguenti termini: “definiti gli elementi di prova sui quali basare un motivato parere medico legale,
possiamo concludere affermando che, sulla base di quanto descritto, …. è possibile affermare
con criterio di sostanziale certezza che il carcinoma polmonare che ha causato la morte del sig.
abbia avuto natura professionale, potendosi escludere ogni altra concausa tra quelle ritenute Per_1
pagina8 di 12 sussistenti nella letteratura;
dunque, sulla base degli elementi a nostra disposizione e qui
attentamente descritti, deve ribadirsi il ruolo dell'esposizione dell'amianto nella comparsa della
patologia come dipendente da causa di servizio.
Data quindi sostanziale contezza del nesso di derivazione della patologia del alla causa di servizio, non avendo l'amministrazione convenuta dato Persona_1
dimostrazione di una qualsivoglia ragione di esclusione della responsabilità datoriale in termini di assicurazione di strumenti di protezione passiva ed attiva, ed essendo stata ricostruita l'eziologica sulla base delle regole di giudizio, deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del per la morte del dante causa, in questa sede rilevante quale CP_1
evento lesivo dei rapporti parentali intercorrenti con i singoli familiari attori, evento foriero di un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. “dato dalla sofferenza patita
dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha
subìta” (Cass. n. 25351/2015).
Gli attori, moglie e figli, hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per effetto della lesione e/o perdita del rapporto parentale con il congiunto. Si tratta di un danno del quale è da tempo affermata la risarcibilità,
perché provocato dalla morte del congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita del rapporto parentale, aLOrché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela,
la cui violazione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253).
Trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire;
la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19.8.2003, n. 12124).
Il ristoro del pregiudizio subito deve essere integrale ed unitario (così, Cass.
17.12.2015 n. 25351; Cass. 18.01.2011 n. 1072; Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).
pagina9 di 12 Tale liquidazione sarà quindi effettuata facendo riferimento ai criteri da ultimo adottati da questo Tribunale (per l'anno 2025) ed espressi in una tabella di riferimento,
stabilita ex ante in via equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte.
La tabella muove dall'idea che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall'id quod plerumque accidit: l'età della vittima (in quanto la sofferenza è tanto più alta quanto minore è l'età della vittima); l'età del superstite (in quanto la sofferenza dovrà essere sopportata per un periodo di tempo tanto maggiore quanto più giovane è il superstite); la convivenza col defunto.
Il valore base del punto di “sofferenza” è stato stabilito in via equitativa in €
11.356,15, da ritenersi comprensivo degli effetti pregiudizievoli che normalmente il lutto produce sui congiunti della vittima (mera tristezza, perdita dell'affectio familiaris, forzoso mutamento delle abitudini di vita, ecc.). Ne consegue che la tabella, e i valori in essa indicati, debbono tendenzialmente essere riguardati come parametri di riferimento
'onnicomprensivi', nella determinazione dei quali si è già tenuto conto di tutte le normali e ragionevolmente prevedibili conseguenze di un lutto.
Al momento del decesso aveva 67 anni;
con riferimento agli altri Persona_1
parametri indicati nella tabella, si evidenzia che la convivenza deLO stesso era limitata alla di lui coniuge , laddove i figli avevano già lasciato la casa familiare. Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, si stima equo liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale:
- in favore della moglie di di anni 68 alla data Persona_1 Parte_1
del decesso del congiunto, la somma di € 368.025,20, così determinata: € 11.356,15 a punto per punti 31 (20 per il rapporto di parentela, 2 per l'età del coniuge, 2 per l'età della vittima al momento del decesso, 4 per la convivenza tra il coniuge e la vittima, 3, per l'assenza di altri familiari conviventi al momento del decesso);
pagina10 di 12 - in favore della figlia di anni 46 alla data del decesso del Parte_2
padre, la somma di € 266.631,60 così determinata: € 11.356,15 a punto per punti 23 (18 per il rapporto di parentela, 3 per l'età del figlio, 2 per l'età della vittima,);
- in favore del figlio , di anni 43 alla data del decesso del padre, Parte_3
la somma di € 265.631,60, così determinata: € 11.356,15 a punto per punti 23 (18 per il rapporto di parentela, 2 per l'età della vittima al momento del decesso, 3 per l'età del congiunto al momento del decesso).
Va ribadito che la liquidazione in tal modo effettuata è comprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali di qualsiasi tipo (sofferenza morale soggettiva, mutamento delle condizioni e delle abitudini di vita, perdita dell'affectio coniugalis, lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti) conseguiti all'evento e tengono, altresì, conto della sofferenza derivante dalle più gravi condizioni imposte dalla pregressa malattia del congiunto culminata nella morte, per quanto allegato e provato nel presente giudizio,
anche a seguito dell'assunzione della prova per testimoni, che ha consentito di confermare l'autenticità del legame affettivo-familiare tra la vittima primaria e i superstiti.
Alle somme sopra liquidate all'attualità deve aggiungersi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso tra il decesso del congiunto e la presente decisione – liquidato equitativamente – una somma pari al rendimento degli interessi legali maturati sulla sorte dovuta a ciascun attore, via via rivalutata, previa devalutazione del valore alla data del decesso.
A titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante, in favore degli attori devono quindi riconoscersi le seguenti somme:
- € 406.399,48, in favore di Parte_1
- € 294.432,98 in favore di Parte_2
- € 294.432,98 in favore di;
Parte_3
oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo.
pagina11 di 12 Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento in Controparte_1
favore degli attori delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, in favore del difensore antistatario, con riferimento aLO scaglione tariffario corrispondente alla somma complessivamente riconosciuta come dovuta. Le spese di c.t.u. seguono la regola di giudizio che precede.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti del così Parte_2 Parte_3 Controparte_1
provvede:
a) condanna il al pagamento in favore degli attori delle somme Controparte_10
di seguito indicate:
• € 406.399,48, in favore di Parte_1
• € 294.432,98 in favore di Parte_2
• € 294.432,98in favore di;
Parte_3
oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al pagamento.
b) Condanna il al pagamento in favore degli attori delle Controparte_1
spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 29.183,00 per compensi e in € 4378,00
per rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore del difensore avvocato ZI AN, dichiaratosi antistatario.
c) Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta.
Così deciso in Roma, il 29.06.2025
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
pagina12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12.09.1949 e residente in [...]; Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...] e
[...] C.F._2
residente in [...]; , (C.F. Parte_3
), nato a [...] il [...] e residente in [...]
G. Di Vittorio, 17; rispettivamente, nella qualità di moglie e figli del de cuius Sig. Per_1
(C.F. , nato a [...] il [...] e deceduto per
[...] C.F._4
“adenocarcinoma polmonare” a Roma in data 08.12.2017, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
ZI AN (C.F , del Foro di Roma e con lui elettivamente CodiceFiscale_5
domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 2 Sc. B int. 3
Attori
CONTRO
- – in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
domiciliato, ex lege, presso la sua nota sede sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
pagina1 di 12 Convenuto
oggetto: responsabilità del per danno parentale vantato dai prossimi CP_1
congiunti del de cuius deceduto nella data del 08.12.2017 di Persona_1
adenocarcinoma polmonare.
responsabilità per danni ex art2087 c.c. 2043 c.c. 2054 c.c.
conclusioni: . accertare e dichiarare: - che i Sigg.ri Parte_1 Parte_2
e sono rispettivamente la vedova e gli orfani del
[...] Parte_3 Per_2 Per_1
con danni anche iure proprio;
- che sussiste la responsabilità civile del
[...] Controparte_1
, diretta, vicaria e per fatto altrui, prima di tutto a titolo di responsabilità contrattuale (artt.
[...]
1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per
violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059 c.c.),
ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o 2043 e 2059 c.c.), anche
vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), e in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., e per quanto altro
dedotto in fatto e in diritto nella premessa del presente atto di citazione, che si intende qui riscritto,
e con diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali e non patrimoniali, patiti
che patiendi, come in premessa quantificati, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito;
- Accertare incidenter tantum la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., con
ogni consequenziale statuizione, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni iure proprio
sofferti, con riferimento alla malattia e alla morte del congiunto Sig. Persona_1
II. conseguentemente e comunque: a. condannare il , in persona del Controparte_1
Ministro p.t.,
a.I. a risarcire gli odierni attori, Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
di tutti i danni, patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, e non Parte_3
patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.) sofferti, iure
proprio, per la malattia e la morte del marito/padre, Sig. in seguito a Persona_1
adenocarcinoma polmonare di origine professionale in particolari condizioni ambientali ed operative
eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006, per
tutti i titoli e per i profili di responsabilità di cui in premessa e sub capo I delle presenti conclusioni
pagina2 di 12 e con gli importi equitativamente determinati e come sopra indicati, ed in ogni caso con l'importo
maggiore o minore, ovvero equitativamente determinato, anche sulla base degli accertamenti in
corso di causa e/o ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
b. Chiede che il Tribunale adito condanni il convenuto a risarcire gli odierni CP_1
attori di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per la malattia e la morte
del marito/padre, iure proprio sofferti, per quanto in premessa, ovvero per tutti gli importi
maggiori o minori che fossero accertati in corso di causa e/o ritenuti equi dal Giudice adito, ovvero
ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
c. Si chiede che comunque ed in ogni caso, tutte le domande formulate in premessa trovino
accoglimento e agli effetti si intendono qui integralmente riportate e riscritte e parti integranti del
presente atto di citazione;
d. Si chiede che il convenuto sia condannato a corrispondere, altresì, sulle somme CP_1
dovute per i danni iure proprio, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento;
- Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si
intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni.
-Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del
sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Conclusioni parte convenuta: “Voglia il Tribunale in via principale, rigettare l'avversa
domanda risarcitoria, in ragione della sua infondatezza;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in
cui sia ritenuta la fondatezza dell'avversa domanda risarcitoria, detrarre da quanto liquidato a titolo
di risarcimento del danno quanto le controparti hanno ricevuto a titolo di provvidenze spettanti
quali superstiti di una vittima del dovere, ovvero a titolo indennitario o pensionistico comunque
riconducibile alla morte del loro stretto congiunto, in applicazione del principio della compensatio
lucri cum damno”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato presso l'Avvocatura Generale deLO
Stato i signori e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente moglie e figli del signor ( deceduto a Roma in data Persona_1
08.12.2017, asseritamente per “ adenocarcinoma polmonare”) evocavano in giudizio il pagina3 di 12 , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, richiesti iure Controparte_1
proprio, patiti per la perdita del loro stretto congiunto, deceduto in conseguenza di una grave patologia oncologica, la cui responsabilità veniva attribuita al convenuto, CP_1
essendo stata ricondotta all' esposizione ad amianto del loro stretto congiunto nel corso del periodo durante il quale lo stesso ebbe a prestare servizio alle dipendenze della
[...]
nei trenta anni procedenti dall'arruolamento 08.09.1966 sino al 31.05,1996. Controparte_3
Nell'intero periodo di servizio, il Sig. nella qualità di artificiere, è Persona_1
stato imbarcato in diverse Unità Navali di superficie (Nave Ibis;
N. ; ; N. CP_4 CP_5
N. ; N. ; N. A. ). Relativamente a ciascuno di questi CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
mezzi, gli accertamenti eseguiti in occasione dell'apertura dei procedimenti penali che ne erano conseguiti avevano accertato che erano pieni di “amianto” in tutte le coibentazioni,
caldaie, camini, tubazioni, valvole e guarnizioni. Manutenzioni inadeguate, usura,
oscillazioni e vibrazioni dei mezzi in movimento avevano portato aerodispersione di polveri e fibre di amianto, particolarmente nocive in considerazione dei compiti operativi nel concreto svolti dal de cuius Persona_1
Non diversamente nei periodi in cui lo stesso era stato impiegato a terra, presso gli arsenali della Marina Militare. I documenti prodotti ( in particolar modo i documenti 14 e
24) attestavano – su base presuntiva – dei livelli di esposizione a polveri e fibre di amianto del nostro, anche in ragione della qualifica di A” artificiere” che gli era stata attribuita.
Gli attori rappresentavano che il loro congiunto, in data 25.08.2015 a cagione di un forte dolore alla spalla dx provocato da un banale movimento si sottoponeva ad un ordinario RX il quale refertava”….. una alterazione in sede apico claveale mediastinica: con
opacità ovalare a contorni discretamente regolari ma nei limiti sfumati, con diametro maggiore
longitudinale di 63 mm, che necessitava di approfondimento diagnostico mediante TC;
Trachea in
asse, non alterazioni costali, o di altro tipo, nessun versamento pleurico”.
Ripetuta la RX, era in occasione della TAC total Body & MDC eseguita presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, ove veniva refertato il meno tranquillizzante rinvenimento di una “ voluminosa formazione espansiva in sede apicale destra, paramediastinica,
a margini sfrangiati e con dei noduli satelliti, con diametri di cm 8 per cm 5 circa sul piano assiale,
pagina4 di 12 estesa dall'apice all'ilo, con stenosi del bronco lobare superiore…..Si osservano linfonodi aumentati
di volume in sede mediastinica superiore paraesofagea e retrocavale e all'ilo polmonare destra. A
liveLO addominale si osservano voluminose lesioni secondarie a liveLO dei surreni: a destra cm 7 e a
sinistra cm 3,5 circa. Linfonodi aumentati di volume in sede addominale retrocrurale e in
prossimità dei grandi vasi con diffusa iperdensità del tessuto adiposo retroperitoneale
perivascolare… in sede sottoscapolare destra si osserva localizzazione di malattia con una
tumefazione di circa cinque centimetri di diametro massimo che giunge in contatto con l'apofisi
coracoide della scapola che presenta osteolisi ed interruzione delle corticali. A liveLO del cranio si
osserva una minuta immagine debolmente iperdensa di circa mm4 di diametro massimo, a destra in
sede sottocorticale in corrispondenza del giro frontale medio, sprovvista di edema perilesionale,
meritevole di approfondimento con esame RM, non si osservano ulteriori alterazioni diffuse o focali
del tessuto encefalico…” . I successivi accertamenti compiuti nell'Ottobre 2015, novembre
2015, dicembre 2015, chiarivano i termini della neoformazione di cui – nella successiva data del Agosto 2016 –si rivelava, per queLO che era, ovvero una “neoplasia primitiva del
polmone con gli aspetti istologici, dell'adenocarcinoma, con pattern prevalente di tipo solido acinare
– cribrato,, scarsamente differenziato, pleura viscerale, ….. nodulo tumorale satellite, otto linfonodi
peribronchiali repertati sul campione operatorio, … mentre il restante parenchima era sede di
alterazioni. Il successivo peggioramento del quadro, caratterizzato da correlati accertamenti, portava – infine – al decesso del per adenocarcinoma Persona_1
polmonare nella data del 09.12.2017.
ND precisato che aveva prestato a lungo servizio nella marina Persona_1
militare, in particolari condizioni operative eccedenti l'ordinarietà ai sensi dell'articolo 1
comma 564 Legge 266/2005 e art 1 D.p.R. 243/2006 in difetto, per come accertato in altri procedimenti, e riscontrato a liveLO di interrogazioni parlamentari, di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale.
Il quadro e la scaturigine eziologica della patologia era talmente chiaro da aver portato, in esito a istanze amministrative, al riconoscimento, da parte dell'amministrazione, ( con ritenuto valore confessorio da parte della difesa degli attori)
dell'invalidità prima, e della causa di servizio (26/a, 26/b,4.a, 4.b) poi, ed infine di pagina5 di 12 riconoscimento della qualità di vittima del dovere del Corona ( doc. 26c a Per_2 Per_1
26.f) allegati. Quanto al valore ed all'accertamento del nesso causale la difesa degli attori operava richiamo alla relazione del Dr. nel procedimento incardinato Persona_3
presso la Procura della Repubblica di Padova che aveva accertato l'assenza di adeguata protezione dei suoi militari da parte della amministrazione, nonché al decreto del
Ministero della Difesa Direzione Generale Previdenza Militare nel quale veniva fatto riconoscimento degli “speciali benefici”.
In sintesi, la perdita del loro stretto congiunto, deceduto in conseguenza di una grave patologia oncologica, veniva attribuita al convenuto, la cui responsabilità CP_1
emergeva dalla mancata protezione del militare dalla esposizione ad amianto del loro stretto congiunto nel corso del periodo durante il quale lo stesso ebbe a prestare servizio alle dipendenze della italiana. Controparte_3
Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, con l'avvocatura generale deLO Stato, che contestava la diagnosi e il nesso causale della patologia, e quindi della morte, alle ragioni rappresentate. La stessa non era stata supportata da adeguata documentazione relativa all'esame immunoistochimico, che, secondo la migliore letteratura, consentiva di pervenire ad una diagnosi affidabile. Si doveva escludere che il sottufficiale, chiamato a svolgere, a bordo come a terra, compiti non peculiari avesse subito una tale esposizione da poter rivendicare l'attribuzione responsabilistica richiamata.
Formulava le conclusioni di rigetto delle domande conseguenti, e comunque di
compensatio lucri cum damno, di quanto – ad ogni titolo – ricevuto in termini indennitari a cagione della patologia.
Incardinata la causa, venivano concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. e gli attori venivano sentiti in interrogatorio libero, ex art 117 c.p.c. All'esito veniva disposta una consulenza tecnica di ufficio e nominato aLO scopo indicato il c.t.u. dr Persona_4
che rendeva la relazione di consulenza tecnica lui attribuita.
Al deposito della stessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
pagina6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione deLO svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009.
La domanda è fondata e nei termini di cui in parte motiva dev'esser accolta.
Deve procedersi dalla documentazione in atti che ha attestato le condizioni di servizio – a terra ed in mare – svolte dal congiunto degli attori in quei trenta anni decorrenti dal primo imbarco nel 1966.
Quanto alla documentazione sanitaria e la diagnosi della patologia che portava al decesso il sig. si opera richiamo per relationem. Persona_1
In merito alle caratteristiche – presenza di amianto – dei mezzi navali, la documentazione prodotta come i riscontri operati dal Dr. nel Persona_3
procedimento penale incardinato in quel di Padova, si sono riflessi nel riconoscimento amministrativo operato dall'amministrazione dell'invalidità prima e della causa di servizio (c.f.r. 26/a, 26/b,4.a, 4.b) e dell'attribuzione a costui della qualità di vittima del dovere del M.LO ( c.f.r. doc. 26c a 26.f). Persona_1
In merito al valore ricognitivo della documentazione amministrativa richiamata dalla difesa degli attori, occorre procedere dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione del 2023: le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n.
19129/2023, risolvendo un contrasto che si era manifestato proprio in merito alla valenza probatoria da accordare ai verbali delle commissioni mediche ospedaliere nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto le domande risarcitorie ( neLO specifico da trasfusioni di sangue infetto e suoi derivati, ma il ragionamento è esportabile per analogia anche alla presente fattispecie) hanno affermato: a) dando continuità al principio di diritto enunciato da
Cass. S.U. n. 577/2008, che “al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione
dell'indennizzo ex lege n. 210 del 1992, i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro
pagina7 di 12 atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le
manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero
apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non
può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla
Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il
nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del
; tuttavia, le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto precisare b) che “una diversa CP_1
valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere
tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto
dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi
costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale”, tra i quali “rientra, appunto, il nesso causale
che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si
riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della
derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può integrare una
confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il
ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale”; c) che pertanto
“l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere della prova suLO stesso
gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede [il procedimento amministrativo
di liquidazione dell'indennizzo; n.d.e.], che investe sia la causalità generale che quella del caso
concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4
della legge n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali
dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente”.
Inoltre, a rafforzamento della valutazione amministrativa, il consulente tecnico di ufficio, ha ritenuto concludere il quesito richiesto all'interno dell'incarico nei seguenti termini: “definiti gli elementi di prova sui quali basare un motivato parere medico legale,
possiamo concludere affermando che, sulla base di quanto descritto, …. è possibile affermare
con criterio di sostanziale certezza che il carcinoma polmonare che ha causato la morte del sig.
abbia avuto natura professionale, potendosi escludere ogni altra concausa tra quelle ritenute Per_1
pagina8 di 12 sussistenti nella letteratura;
dunque, sulla base degli elementi a nostra disposizione e qui
attentamente descritti, deve ribadirsi il ruolo dell'esposizione dell'amianto nella comparsa della
patologia come dipendente da causa di servizio.
Data quindi sostanziale contezza del nesso di derivazione della patologia del alla causa di servizio, non avendo l'amministrazione convenuta dato Persona_1
dimostrazione di una qualsivoglia ragione di esclusione della responsabilità datoriale in termini di assicurazione di strumenti di protezione passiva ed attiva, ed essendo stata ricostruita l'eziologica sulla base delle regole di giudizio, deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del per la morte del dante causa, in questa sede rilevante quale CP_1
evento lesivo dei rapporti parentali intercorrenti con i singoli familiari attori, evento foriero di un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. “dato dalla sofferenza patita
dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha
subìta” (Cass. n. 25351/2015).
Gli attori, moglie e figli, hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per effetto della lesione e/o perdita del rapporto parentale con il congiunto. Si tratta di un danno del quale è da tempo affermata la risarcibilità,
perché provocato dalla morte del congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita del rapporto parentale, aLOrché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela,
la cui violazione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253).
Trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire;
la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19.8.2003, n. 12124).
Il ristoro del pregiudizio subito deve essere integrale ed unitario (così, Cass.
17.12.2015 n. 25351; Cass. 18.01.2011 n. 1072; Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).
pagina9 di 12 Tale liquidazione sarà quindi effettuata facendo riferimento ai criteri da ultimo adottati da questo Tribunale (per l'anno 2025) ed espressi in una tabella di riferimento,
stabilita ex ante in via equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte.
La tabella muove dall'idea che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall'id quod plerumque accidit: l'età della vittima (in quanto la sofferenza è tanto più alta quanto minore è l'età della vittima); l'età del superstite (in quanto la sofferenza dovrà essere sopportata per un periodo di tempo tanto maggiore quanto più giovane è il superstite); la convivenza col defunto.
Il valore base del punto di “sofferenza” è stato stabilito in via equitativa in €
11.356,15, da ritenersi comprensivo degli effetti pregiudizievoli che normalmente il lutto produce sui congiunti della vittima (mera tristezza, perdita dell'affectio familiaris, forzoso mutamento delle abitudini di vita, ecc.). Ne consegue che la tabella, e i valori in essa indicati, debbono tendenzialmente essere riguardati come parametri di riferimento
'onnicomprensivi', nella determinazione dei quali si è già tenuto conto di tutte le normali e ragionevolmente prevedibili conseguenze di un lutto.
Al momento del decesso aveva 67 anni;
con riferimento agli altri Persona_1
parametri indicati nella tabella, si evidenzia che la convivenza deLO stesso era limitata alla di lui coniuge , laddove i figli avevano già lasciato la casa familiare. Pt_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, si stima equo liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale:
- in favore della moglie di di anni 68 alla data Persona_1 Parte_1
del decesso del congiunto, la somma di € 368.025,20, così determinata: € 11.356,15 a punto per punti 31 (20 per il rapporto di parentela, 2 per l'età del coniuge, 2 per l'età della vittima al momento del decesso, 4 per la convivenza tra il coniuge e la vittima, 3, per l'assenza di altri familiari conviventi al momento del decesso);
pagina10 di 12 - in favore della figlia di anni 46 alla data del decesso del Parte_2
padre, la somma di € 266.631,60 così determinata: € 11.356,15 a punto per punti 23 (18 per il rapporto di parentela, 3 per l'età del figlio, 2 per l'età della vittima,);
- in favore del figlio , di anni 43 alla data del decesso del padre, Parte_3
la somma di € 265.631,60, così determinata: € 11.356,15 a punto per punti 23 (18 per il rapporto di parentela, 2 per l'età della vittima al momento del decesso, 3 per l'età del congiunto al momento del decesso).
Va ribadito che la liquidazione in tal modo effettuata è comprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali di qualsiasi tipo (sofferenza morale soggettiva, mutamento delle condizioni e delle abitudini di vita, perdita dell'affectio coniugalis, lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti) conseguiti all'evento e tengono, altresì, conto della sofferenza derivante dalle più gravi condizioni imposte dalla pregressa malattia del congiunto culminata nella morte, per quanto allegato e provato nel presente giudizio,
anche a seguito dell'assunzione della prova per testimoni, che ha consentito di confermare l'autenticità del legame affettivo-familiare tra la vittima primaria e i superstiti.
Alle somme sopra liquidate all'attualità deve aggiungersi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso tra il decesso del congiunto e la presente decisione – liquidato equitativamente – una somma pari al rendimento degli interessi legali maturati sulla sorte dovuta a ciascun attore, via via rivalutata, previa devalutazione del valore alla data del decesso.
A titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante, in favore degli attori devono quindi riconoscersi le seguenti somme:
- € 406.399,48, in favore di Parte_1
- € 294.432,98 in favore di Parte_2
- € 294.432,98 in favore di;
Parte_3
oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data della pubblicazione della sentenza fino al saldo.
pagina11 di 12 Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento in Controparte_1
favore degli attori delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, in favore del difensore antistatario, con riferimento aLO scaglione tariffario corrispondente alla somma complessivamente riconosciuta come dovuta. Le spese di c.t.u. seguono la regola di giudizio che precede.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...]
nei confronti del così Parte_2 Parte_3 Controparte_1
provvede:
a) condanna il al pagamento in favore degli attori delle somme Controparte_10
di seguito indicate:
• € 406.399,48, in favore di Parte_1
• € 294.432,98 in favore di Parte_2
• € 294.432,98in favore di;
Parte_3
oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della presente sentenza fino al pagamento.
b) Condanna il al pagamento in favore degli attori delle Controparte_1
spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 29.183,00 per compensi e in € 4378,00
per rimborso spese generali, cpa e iva, se dovuta, da distrarsi in favore del difensore avvocato ZI AN, dichiaratosi antistatario.
c) Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate, vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta.
Così deciso in Roma, il 29.06.2025
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
pagina12 di 12