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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Messina
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE DISTACCATA DI TAORMINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6135/2018 R.G.A.C.
TRA
Cont Società “ “ , CF e P. iva. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Nunziatina Starvaggi del foro di Patti.
- ATTORE -
E
, P. IVA Controparte_2
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Niutta.
- CONVENUTO –
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei propri atti di causa nelle cui domande insistono.
Pag.1 di 6 Tribunale di Messina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con La struttura “ , premesso di Parte_1
essere un Laboratorio di analisi cliniche privato, operante in Villafranca Tirrena,
accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e di avere erogato prestazioni dal 2004 al 2017, in virtù di appositi accordi contrattuali e che l' ha corrisposto in ritardo il pagamento delle somme dovute Parte_2
per le prestazioni relative agli anni 2004/2017, ha convenuto in giudizio l Pt_2
chiedendo il pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decreto
[...]
legislativo 231/02.
L' costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della Parte_2
domanda per mancata specificazione del termine iniziale e finale ai fini della quantificazione e per mancata indicazione del fondamento contrattuale, la prescrizione quinquennale, l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi di mora invocati di cui al D. Lgs. 231/02 e comunque l'intervenuto accordo transattivo in ordine alle somme richieste relativamente all'anno 2007.
All'udienza del 06.12.2024 il Giudice poneva la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'eccepita inammissibilità della domanda.
La domanda è ammissibile atteso che l'oggetto del giudizio è
chiaramente individuato da parte attrice la quale ha posto a fondamento dell'azione la sussistenza di un rapporto di accreditamento del laboratorio con
Part l cui è seguita la regolamentazione contrattuale delle prestazioni erogate in
Part regime di convenzione, con conseguente obbligo da parte dell del pagamento delle stesse. La Convenzione è stata prodotta in atti e la domanda attiene il
Pag.2 di 6 Tribunale di Messina
pagamento degli interessi per il tardivo pagamento delle prestazioni di cui all'arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2017, sicché la stessa non può
ritenersi inammissibile.
2. Sulla eccepita prescrizione.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione. È ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, con la conseguenza che anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità.
Alla luce di tale principio, è stato condivisibilmente affermato che: "gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa,
ciò esclude che possa trovare applicazione il disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., del resto gli stessi non seguono neanche la periodicità della prestazione poichè tra i due vi è completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al soddisfo" (Cass. sez. I
13 novembre 2014).
Dunque, nessuna prescrizione quinquennale può dirsi ricorrente nel caso di specie,
non rientrando gli interessi in questione nell'alveo di applicazione del citato art.
Pag.3 di 6 Tribunale di Messina
2948 c.c. (cfr. Tribunale di Modena sentenza n. 1603 del 18 settembre 2017).
Trova invece applicazione la prescrizione decennale che, nella specie, è stata interrotta nel periodo di riferimento.
3. Sull'ascrivibilità del rapporto de quo alla categoria delle “transazioni commerciali” ex D. Lgs. n. 231/02.
Parte attrice invoca l'applicabilità della disciplina in tema di transazioni commerciali, di cui al D. Lgs. n. 231/02.
Per condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 231/2002,
nel definire l'ambito di applicazione della relativa disciplina, fa esplicito riferimento ai contratti, comunque denominati, tra imprese e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, con la conseguenza che deve concludersi per l'applicabilità nel caso di specie della normativa dettata in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, stante la natura contrattuale del rapporto tra la struttura privata convenzionata e l' che – diversamente da quanto opinato dalla convenuta – Pt_2
non viene meno per la mera circostanza che il rapporto con le strutture accreditate sia “soggettivamente bloccato”, non essendo ciò dirimente alla configurazione di un vero e proprio rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della disciplina di protezione prevista per l'imprenditore commerciale in caso di ritardato pagamento (Cassazione civile sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20391; conf. Cassazione
civile sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3968, per la quale “la disciplina introdotta dal
D.Lgs. n. 231 del 2002 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, è applicabile anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
tanto nel caso in cui la P.A. sia creditrice, quanto nel caso in cui questa sia debitrice”).
Pag.4 di 6 Tribunale di Messina
Il centro convenzionato, come emerge dalla disamina della giurisprudenza, sebbene svolga un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, opera nel campo commerciale ed imprenditoriale, trattando la vendita di farmaci e/o la prestazione di servizi utili per la salute dei cittadini esplicando l'attività di un vero e proprio
“commerciante”, sicché, lo stesso non può che considerarsi imprenditore commerciale, in quanto investe capitali e risorse umane per la prestazione di servizi sanitari allo scopo di lucrarne i guadagni. A ciò si aggiunga che il negozio intercorrente tra la società attrice e l presenta la connotazione di un Parte_2
contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è
configurabile l'inadempimento di ciascuna delle parti, il che conduce a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 14349
del 14 luglio 2016; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391). A ciò consegue come sostenuto più volte da questo Tribunale “ la piena applicabilità, anche per i loro crediti, dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002, che prevede la corresponsione degli interessi moratori da applicarsi alle transazioni commerciali.
Con riferimento poi alla decorrenza degli interessi, trovando applicazione il D.Lgs.
n. 231/2002, si osserva che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4).
In accoglimento della domanda azionata dalla Parte_1
l' va condannata al pagamento nei confronti della detta
[...] CP_1 Parte_2
società degli interessi moratori ex legge 231/2002 dal giorno successivo alla
Pag.5 di 6 Tribunale di Messina
scadenza del termine per il pagamento delle distinte riepilogative mensili per il periodo compreso dal 2004 al 2017, sino al soddisfo.
4. In riferimento, infine, all'intervenuta transazione per l'anno 2007
parte attrice chiarisce che l'atto transattivo riguardava solo il contenzioso
relativo all'extrabudget (cfr. D.A. 21 aprile 2008, n. 912).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'entità della causa e delle questioni trattate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
Cont
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 Parte_2
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al Parte_2
Cont pagamento nei confronti della società Parte_1
degli interessi moratori ex legge n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle distinte riepilogative mensili per il periodo compreso dal 2004 al 2017, sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto.
3. Condanna l' al pagamento delle spese del presente Parte_2
giudizio sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi euro 3397,00,
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Messina il 29.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
Pag.6 di 6
TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE DISTACCATA DI TAORMINA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Valeria Anna Pappalardo, in funzione di Giudice
monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6135/2018 R.G.A.C.
TRA
Cont Società “ “ , CF e P. iva. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'avv. Nunziatina Starvaggi del foro di Patti.
- ATTORE -
E
, P. IVA Controparte_2
, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Niutta.
- CONVENUTO –
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nei propri atti di causa nelle cui domande insistono.
Pag.1 di 6 Tribunale di Messina
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con La struttura “ , premesso di Parte_1
essere un Laboratorio di analisi cliniche privato, operante in Villafranca Tirrena,
accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e di avere erogato prestazioni dal 2004 al 2017, in virtù di appositi accordi contrattuali e che l' ha corrisposto in ritardo il pagamento delle somme dovute Parte_2
per le prestazioni relative agli anni 2004/2017, ha convenuto in giudizio l Pt_2
chiedendo il pagamento degli interessi di mora ex artt. 4 e 5 del decreto
[...]
legislativo 231/02.
L' costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità della Parte_2
domanda per mancata specificazione del termine iniziale e finale ai fini della quantificazione e per mancata indicazione del fondamento contrattuale, la prescrizione quinquennale, l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi di mora invocati di cui al D. Lgs. 231/02 e comunque l'intervenuto accordo transattivo in ordine alle somme richieste relativamente all'anno 2007.
All'udienza del 06.12.2024 il Giudice poneva la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Sull'eccepita inammissibilità della domanda.
La domanda è ammissibile atteso che l'oggetto del giudizio è
chiaramente individuato da parte attrice la quale ha posto a fondamento dell'azione la sussistenza di un rapporto di accreditamento del laboratorio con
Part l cui è seguita la regolamentazione contrattuale delle prestazioni erogate in
Part regime di convenzione, con conseguente obbligo da parte dell del pagamento delle stesse. La Convenzione è stata prodotta in atti e la domanda attiene il
Pag.2 di 6 Tribunale di Messina
pagamento degli interessi per il tardivo pagamento delle prestazioni di cui all'arco temporale compreso tra il 2004 ed il 2017, sicché la stessa non può
ritenersi inammissibile.
2. Sulla eccepita prescrizione.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione. È ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di prescrizione, il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, con la conseguenza che anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione devono rivestire il connotato della periodicità.
Alla luce di tale principio, è stato condivisibilmente affermato che: "gli interessi moratori da ritardato pagamento previsti dal d.lg. 231/02 non si corrispondono ad anno o in termini più brevi poiché il d.lg. 231/02 stabilisce solo che a decorrere da una certa scadenza siano dovuti interessi nella misura stabilita da tale normativa,
ciò esclude che possa trovare applicazione il disposto sulla prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., del resto gli stessi non seguono neanche la periodicità della prestazione poichè tra i due vi è completa autonomia, posto che altro è la prestazione del servizio, con la propria fatturazione periodica, e altro è il ritardo nei pagamenti dovuti, da cui consegue l'obbligo di corrispondere gli interessi a decorrere da una certa scadenza fissata dalla norma e fino al soddisfo" (Cass. sez. I
13 novembre 2014).
Dunque, nessuna prescrizione quinquennale può dirsi ricorrente nel caso di specie,
non rientrando gli interessi in questione nell'alveo di applicazione del citato art.
Pag.3 di 6 Tribunale di Messina
2948 c.c. (cfr. Tribunale di Modena sentenza n. 1603 del 18 settembre 2017).
Trova invece applicazione la prescrizione decennale che, nella specie, è stata interrotta nel periodo di riferimento.
3. Sull'ascrivibilità del rapporto de quo alla categoria delle “transazioni commerciali” ex D. Lgs. n. 231/02.
Parte attrice invoca l'applicabilità della disciplina in tema di transazioni commerciali, di cui al D. Lgs. n. 231/02.
Per condivisibile giurisprudenza di legittimità, infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 231/2002,
nel definire l'ambito di applicazione della relativa disciplina, fa esplicito riferimento ai contratti, comunque denominati, tra imprese e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, con la conseguenza che deve concludersi per l'applicabilità nel caso di specie della normativa dettata in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, stante la natura contrattuale del rapporto tra la struttura privata convenzionata e l' che – diversamente da quanto opinato dalla convenuta – Pt_2
non viene meno per la mera circostanza che il rapporto con le strutture accreditate sia “soggettivamente bloccato”, non essendo ciò dirimente alla configurazione di un vero e proprio rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della disciplina di protezione prevista per l'imprenditore commerciale in caso di ritardato pagamento (Cassazione civile sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20391; conf. Cassazione
civile sez. III, 12 febbraio 2019, n. 3968, per la quale “la disciplina introdotta dal
D.Lgs. n. 231 del 2002 in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, è applicabile anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni
tanto nel caso in cui la P.A. sia creditrice, quanto nel caso in cui questa sia debitrice”).
Pag.4 di 6 Tribunale di Messina
Il centro convenzionato, come emerge dalla disamina della giurisprudenza, sebbene svolga un pubblico servizio, dietro autorizzazione statale, opera nel campo commerciale ed imprenditoriale, trattando la vendita di farmaci e/o la prestazione di servizi utili per la salute dei cittadini esplicando l'attività di un vero e proprio
“commerciante”, sicché, lo stesso non può che considerarsi imprenditore commerciale, in quanto investe capitali e risorse umane per la prestazione di servizi sanitari allo scopo di lucrarne i guadagni. A ciò si aggiunga che il negozio intercorrente tra la società attrice e l presenta la connotazione di un Parte_2
contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è
configurabile l'inadempimento di ciascuna delle parti, il che conduce a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi a fronte del pagamento di un prezzo (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 14349
del 14 luglio 2016; Cass. 11 ottobre 2016, n. 20391). A ciò consegue come sostenuto più volte da questo Tribunale “ la piena applicabilità, anche per i loro crediti, dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002, che prevede la corresponsione degli interessi moratori da applicarsi alle transazioni commerciali.
Con riferimento poi alla decorrenza degli interessi, trovando applicazione il D.Lgs.
n. 231/2002, si osserva che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (art. 4).
In accoglimento della domanda azionata dalla Parte_1
l' va condannata al pagamento nei confronti della detta
[...] CP_1 Parte_2
società degli interessi moratori ex legge 231/2002 dal giorno successivo alla
Pag.5 di 6 Tribunale di Messina
scadenza del termine per il pagamento delle distinte riepilogative mensili per il periodo compreso dal 2004 al 2017, sino al soddisfo.
4. In riferimento, infine, all'intervenuta transazione per l'anno 2007
parte attrice chiarisce che l'atto transattivo riguardava solo il contenzioso
relativo all'extrabudget (cfr. D.A. 21 aprile 2008, n. 912).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'entità della causa e delle questioni trattate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice
monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
Cont
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 Parte_2
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l al Parte_2
Cont pagamento nei confronti della società Parte_1
degli interessi moratori ex legge n. 231/2002 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento delle distinte riepilogative mensili per il periodo compreso dal 2004 al 2017, sino al soddisfo;
2. Rigetta nel resto.
3. Condanna l' al pagamento delle spese del presente Parte_2
giudizio sostenute da parte attrice, che si liquidano in complessivi euro 3397,00,
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Messina il 29.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Valeria Anna Pappalardo
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